Sentenza 8 ottobre 2014
Massime • 1
Nel caso in cui il Pubblico Ministero proceda, sulla base delle dichiarazioni testimoniali della persona offesa, a contestare all'imputato un reato concorrente ai sensi dell'art. 517 cod. proc. pen., tali dichiarazioni possono essere legittimamente utilizzate dal giudice per la decisione qualora il difensore si sia limitato a prendere atto della contestazione suppletiva, senza chiedere, ai sensi dell'art. 519, commi 2 e 3, cod. proc. pen., di effettuare un controesame della persona offesa specificamente relativo all'oggetto della suddetta contestazione.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 08/10/2014, n. 47666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47666 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TERESI Alfredo - Presidente - del 08/10/2014
Dott. SAVINO Maria Pia - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRAZIOSI Chiara - rel. Consigliere - N. 2742
Dott. PEZZELLA Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro M. - Consigliere - N. 12059/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
P.G. N. IL (OMISSIS) ;
avverso la sentenza n. 15086/2008 CORTE APPELLO di TORINO, 07/11/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 08/10/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MAZZOTTA Gabriele che ha concluso per il rigetto.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del su 7 novembre 2013 la Corte d'appello di Torino, a seguito di appello proposto da P.G. avverso sentenza del 15 gennaio 2008 con cui il Tribunale di Novara lo aveva condannato alla pena di sei anni e sei mesi di reclusione per i reati, avvinti da continuazione, di cui all'art. 609 bis c.p., comma 1 e art. 609 septies c.p., comma 2, n. 2, (per violenza sessuale nei confronti della sua convivente M.O. : capo A bis), art. 572 c.p. (per maltrattamenti in famiglia nei confronti della propria convivente: capo B) e artt. 81 cpv. e 582 c.p., art. 585 c.p., comma 1, n. 1 e art. 61 c.p., n. 2 (per avere in due occasioni cagionato lesioni personali alla convivente al fine di eseguire il reato sub B:
capo C), dichiarava estinti per sopravvenuta prescrizione i capi B e C, rideterminando la pena per il reato residuo in tre anni e quattro mesi di reclusione.
2. Ha presentato ricorso il difensore, sulla base di due motivi. Il primo motivo denuncia violazione degli artt. 191 e 526 c.p.p. per avere il giudice di merito ritenute utilizzabili per accertare il reato di cui al capo A bis - che era stato oggetto di contestazione suppletiva ex art. 517 c.p.p. - le dichiarazioni della parte offesa rese prima della contestazione del reato, il che aveva impedito il controesame con conseguente violazione del diritto di difesa. Sulla utilizzabilità di tale dichiarazioni ad avviso del ricorrente sussiste contrasto giurisprudenziale che merita, qualora non sia adottato l'orientamento favorevole alla sua doglianza, la rimessione della questione alle Sezioni Unite.
Il secondo motivo denuncia vizio motivazionale e travisamento dei fatti in ordine alla responsabilità dell'imputato, poiché la parte offesa era testimone inattendibile e il certificato medico del 13 maggio 2002 (data della pretesa commissione del reato di cui al capo A bis) non attesta la violenza sessuale, che non trova riscontro neppure nelle altre testimonianze.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è infondato.
3.1 Il primo motivo lamenta che il giudice di merito abbia leso il diritto di difesa dell'imputato ritenendo utilizzabili, ai fini dell'accertamento del reato di cui al capo A bis, le dichiarazioni della parte offesa, dal momento che detto reato era stato oggetto di contestazione suppletiva ex art. 517 c.p.p. in primo grado. Al riguardo, era stato presentato specifico motivo d'appello, che la corte territoriale erroneamente avrebbe disatteso, non effettuando corretta applicazione dei principi di diritto espressi dagli artt. 191 e 526 c.p.p. sulla utilizzabilità degli atti e delle testimonianze, interpretati alla luce degli artt. 24 e 111 Cost.. Il reato fu contestato dal PM solo all'udienza dibattimentale del 26 gennaio 2007 - contestazione corretta, poi, quanto alla data alla successiva udienza del 5 ottobre 2007 - dopo l'esame della persona offesa (avvenuto dinanzi al Tribunale il 9 giugno 2006), che però non fu più richiamata e sentita nel processo.
Il ricorrente invoca un orientamento ormai non recentissimo (Cass. sez. 6, 15 novembre 1996-13 febbraio 1997 n. 1327 ) secondo il quale, appunto, "nel caso di nuove contestazioni dibattimentali non possono essere utilizzate dal giudice quale prova della colpevolezza dell'imputato le dichiarazioni accusatorie della persona offesa della quale non sia stato disposto l'esame successivamente alla formulazione dell'accusa suppletiva. Infatti, a seguito della contestazione in udienza di un nuovo fatto-reato e della conseguente introduzione di una nuova "causa petendi" contro l'imputato in un procedimento già in corso per altra imputazione, la fase della istruzione dibattimentale relativa alla nuova accusa è quella che si apre successivamente alla formulazione della contestazione suppletiva, con la conseguenza che le precedenti dichiarazioni della persona offesa non possono essere considerate "legittimamente acquisite nel dibattimento", come prescritto dall'art. 526 cod. proc. pen. in tema di prove utilizzabili ai fini della deliberazione", di cui la Corte d'appello da atto nella sentenza impugnata (motivazione, pagina 11), richiamando come conforme anche Cass. sez. 3, 27 ottobre 2004 n. 44709 , non massimata: siffatta lettura è poi disattesa dalla corte territoriale sulla base di un ulteriore arresto, cronologicamente più prossimo, rappresentato da Cass. sez. 6, 25 ottobre 2011 n. 39235 . Quest'ultima pronuncia afferma, infatti, che, nel caso di contestazione suppletiva di reato connesso, le prove acquisite durante l'istruzione dibattimentale sono utilizzabili anche per i fatti oggetto di nuova contestazione;
il giudice d'appello riporta altresì un ampio stralcio della motivazione che confuta espressamente la interpretazione della già citata Cass. sez. 6, 15 novembre 1996-13 febbraio 1997 n. 1327 , tra l'altro evidenziando che "all'imputato destinatario della contestazione suppletiva per reato connesso è attribuito (solo) il diritto a chiedere un termine per la difesa", il che significa che "non vi è alcuno iato tra i segmenti del dibattimento, che si è svolto fino a quel momento nella pienezza del contraddittorio, ne' alcuna necessità "strutturale" di rinnovare atti assunti nella fase precedente", al contrario dovendosi ritenere che "proprio la previsione dei termini a difesa presuppone la conservazione di efficacia di quanto fino a quel momento acquisito al processo, appunto nel contraddittorio, e la contestuale riespansione di tutti i diritti di difesa in relazione alla nuova contestazione, che si basa proprio su quanto emerso nel dibattimento partecipato", nessuna norma imponendo, d'altronde, "l'apertura necessaria di una sorta di "subdibattimento" in ragione del contenuto della contestazione suppletiva".
L'interpretazione più recente, cui ha aderito la corte territoriale, non desta alcuna perplessità, dal momento che, su un piano di evidenza logica, il fatto che sia consentita dal legislatore una contestazione suppletiva non può significare il venir meno dell'utilizzabilità di quanto è stato fino a quel momento raccolto come frutto del dibattimento partecipato, ma, al contrario, in ossequio a un chiaro principio conservativo di economia processuale che a sua volta è collegabile a quello costituzionale della ragionevole durata del processo, significa proprio la piena utilizzabilità degli elementi suddetti, in base ai quali è infatti consentita la contestazione suppletiva che, altrimenti, sarebbe effettuata "alla cieca", cioè senza alcuna base probatoria, e dunque cagionando un ineludibile rallentamento e aggravamento del processo. Ciò non confligge con il fatto che l'imputato, ex art. 519 c.p.p., abbia diritto a un termine per la difesa, in quanto è ovvio che a fronte di una iniziativa di parte - il pubblico ministero - si deve consentire un'adeguata risposta difensiva della controparte affinché il contraddittorio continui ad esplicarsi correttamente. Su questa linea si è orientata, ormai senza dissidio, la giurisprudenza nomofilattica in tematiche affini: da Cass. sez. 3, 26 febbraio 2008 n. 12930 (richiamata pure nella appena esaminata Cass. sez. 6, 25 ottobre 2011 n. 39235 ) - per cui la prova testimoniale non è nulla ne' inutilizzabile se riguarda anche fatti che non si riferiscono espressamente all'imputazione contestata, per cui, per il principio di tassatività, la prova testimoniale raccolta per un reato diverso da quello contestato è valida e utilizzabile -, alle recentissime Cass. sez. F, 1 agosto 2013 n. 35729 e Cass. sez. 6, 13 novembre 2013-20 gennaio 2014 n. 2296 - che riconoscono l'utilizzabilità in rapporto all'art. 6 CEDU anche di testimonianze rese in fase di indagini preliminari qualora l'imputato sia stato posto in condizioni di interrogare il teste nel corso del dibattimento o, se ciò non è avvenuto, ritiene il più recente dei due arresti, qualora il processo sia stato comunque svolto con garanzie tali da assicurarne l'equità nel suo insieme. Queste ultime due pronunce rilevano in particolare, poi, in ordine al fatto che il ricorrente, per superare le argomentazioni della corte territoriale, adduce che non gli è stato garantito "il diritto pieno di difesa" di cui agli artt. 24 e 111 Cost. e all'art. 190 c.p.p.. Questo, infatti, non si estrinseca - osserva il ricorrente - soltanto nelle "nuove prove" che al secondo comma dell'art. 519 c.p.p. l'imputato, in caso di contestazione suppletiva, può chiedere siano ammesse ex art. 507 c.p.p., ma altresì in un controesame della parte offesa che deve poter essere preparato e non vertere all'improvviso su elementi nuovi emersi in dibattimento, ai sensi dell'art. 111 Cost. (laddove garantisce che la persona accusata di un reato "disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa") e dell'art. 6 CEDU. Dunque, ad avviso del ricorrente l'unico modo per realizzare in pieno il diritto di difesa è richiamare e riesaminare il teste;
d'altronde lo stesso art. 519, comma 3 prevede la citazione della persona offesa.
Le argomentazioni del ricorrente sono più suggestive che persuasive:
se è vero, infatti, che, dopo la contestazione suppletiva, l'imputato può chiedere - tenuto conto, oltre che dei principi costituzionali e comunitari, già del combinato disposto dell'art. 519, commi 2 e 3 - che la persona offesa che ha testimoniato sia nuovamente chiamata a deporre in relazione alla contestazione suppletiva, è altrettanto vero che l'esercizio del diritto di difesa non può essere imposto dal giudicante, bensì costituisce una libera scelta di chi vi ha interesse. Se, dunque, come nel caso di specie, a seguito della contestazione suppletiva il difensore dell'imputato si limita a prenderne atto senza chiedere di effettuare un controesame della persona offesa specificamente relativo all'oggetto della suddetta contestazione, ciò non può inficiare la validità e la utilizzabilità delle precedenti dichiarazioni testimoniali della persona offesa stessa. L'esercizio del diritto di difesa deve infatti essere valutato nella sua forma concreta, non esigendo il processo, per essere "giusto", che l'imputato si sia avvalso di ogni facoltà che il suddetto diritto gli riconosce. Nè, d'altronde, si osserva ad abundantiam, il ricorrente ha colmato la genericità che sotto questo aspetto inficia la sua doglianza indicando per quale ragione non ha richiesto il controesame a seguito della contestazione e quali elementi avrebbe avuto l'intenzione di approfondire mediante il controesame della parte offesa. In conclusione, il motivo risulta infondato, non avendo il ricorrente patito alcuna concreta lesione del diritto di difesa.
3.2 Il secondo motivo denuncia vizio motivazionale e travisamento dei fatti quanto alla responsabilità dell'imputato. In particolare, i giudici di merito vengono censurati per avere ritenuto attendibile la persona offesa, che invece, secondo il ricorrente, "era un soggetto affetto da varie e serie problematiche che incidevano concretamente sulla capacità di ricordare esattamente i fatti e collocarli temporalmente, tanto da rendere necessari riscontri esterni obiettivi" (la persona era affetta da tossicodipendenza). Viene così richiamata la valutazione del giudice di primo grado che - come espone lo stesso giudice d'appello dichiarando espressamente di condividerla - ha ritenuto attendibile la persona offesa "dopo aver evidenziato le problematiche di cui la stessa è portatrice, dopo aver riconosciuto come proprio tali problematiche, incidendo sulla capacità di ricordare esattamente i fatti e di collocare temporalmente, rendessero necessario ancorare la narrazione...ad elementi di riscontro esterni" (motivazione della sentenza impugnata, pagina 4 s.). La corte territoriale avrebbe dunque condiviso gli elementi di riscontro individuati dal primo giudice che, secondo il ricorrente, sarebbero rappresentati dal certificato medico del pronto soccorso del 13 maggio 2002 e dalle dichiarazioni dei testi M. , Ma. e G. e che non sarebbero invece affatto idonei a riscontrare con certezza che il (OMISSIS) la parte offesa abbia subito una violenza sessuale. Il certificato medico, infatti, attesterebbe che la pretesa vittima nell'immediatezza ha riferito di aver subito "lesioni personali per violenza altrui" senza menzionare mai però una violenza sessuale;
le testimonianze sopra citate, nel contenuto sintetizzato nella sentenza d'appello, non offrirebbero alcun riscontro al reato di violenza sessuale, avendo lo stesso giudice di secondo grado correttamente ritenuto che fossero de relato e non risultando comunque che i testi abbiano mai riferito che la persona offesa avesse loro rivelato di essere stata vittima di violenza sessuale. Non sussistendo riscontri e non essendo sufficiente la dichiarazione della persona offesa, l'imputato avrebbe dovuto quindi essere prosciolto.
Da quanto appena sintetizzato dovrebbe desumersi che secondo il ricorrente il giudice d'appello avrebbe travisato gli elementi probatori ritenendoli riscontri, mentre riscontri non erano. In realtà, la mera lettura della sentenza impugnata dimostra che non sussiste alcun travisamento, bensì viene rappresentata una versione alternativa di quella parte del compendio probatorio di cui la corte territoriale si è avvalsa per confermare l'esistenza di riscontri alle dichiarazioni della parte offesa già rilevata dal primo giudice. Nella sua accurata motivazione, infatti, la corte ha esaminato un motivo d'appello che, in questa sede, è stato sostanzialmente riproposto, cioè che le testimonianze e i certificati medici non avrebbero costituito riscontro alle dichiarazioni della pretesa vittima. Quanto al certificato medico del 13 maggio 2002, tra l'altro, la corte sottolinea che attestava non solo una situazione di policontusione della donna, ma anche una metrorragia nonché "dolore con ecchimosi del perineo posteriore e del terzo superiore faccia mediale delle cosce": è chiaro quindi che ritenere che il certificato fosse idoneo a dare supporto esterno alle dichiarazioni della vittima di aver subito una violenza sessuale non comporta il travisamento del suo contenuto, bensì una interpretazione del giudice di merito rispetto alla quale il ricorrente ne oppone, come già osservato, una di contenuto alternativo. Quanto poi alle dichiarazioni testimoniali, il giudice d'appello li ha considerate come supporto della generale attendibilità della persona offesa, senza riferimento specifico alle modalità del reato di cui al capo A bis, per cui anche sotto questo profilo non è ravvisabile alcun travisamento bensì viene ancora richiesta al giudice di legittimità una inammissibile cognizione di fatto per scegliere tra le alternative letture del compendio probatorio adottate dal giudice di merito e dal ricorrente. Integra infatti il travisamento di prova una palese e non controvertibile difformità tra i risultati obbiettivamente derivanti dall'assunzione della prova e quelli che il giudice di merito medesimo ne abbia inopinatamente tratto (così p. es. Cass. sez. 3, 7 luglio 2011 n. 37756 ), sia quando il risultato probatorio sia diverso da quello reale in termini di "evidente incontestabilità", sia quando il giudice si fonda su una prova in realtà inesistente (cfr. Cass. sez. 1, 17 novembre 2011 n. 47252 ; Cass. sez. 2, 3 ottobre 2013 n. 47035 ). Il che significa che non può identificarsi in una mera versione alternativa degli esiti probatori: occorre invece una versione dei fatti univoca, e solo così idonea a sradicare quella posta a base della decisione in punto di fatto (Cass. sez. 6, 8 marzo 2012 n. 11189 ; Cass. sez. 6, 16 gennaio 2014 n. 5146 ); una versione fattuale configurabile solo come opzione alternativa trascende invece i limiti della cognizione di legittimità che, quanto alla valutazione degli elementi probatori, ne circoscrivono il controllo alla verifica della rispondenza alle regole della logica, oltre che del diritto, e all'esigenza di adeguata integrità motivazionale (ex multis, Cass. sez. 6, 4 aprile 2012 n. 18190 ) che, nel caso di specie, è stata adempiuta in modo congruo e privo di illogicità dalla corte territoriale.
Il motivo pertanto deve essere disatteso.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere generalità ed atti identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere generalità ed atti identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2014