Articolo 606 del Codice di procedura civile
Articolo 473 bis 67Articolo 473 bis 69
Versione
21 aprile 1942
Art. 606.
(Modo della consegna).

Decorso il termine indicato nel precetto, l'ufficiale giudiziario, munito del titolo esecutivo e del precetto, si reca sul luogo in cui le cose si trovano e le ricerca a norma dell'articolo 513; quindi ne fa consegna alla parte istante o a persona da lui designata.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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