Versione
24 ottobre 1989
24 ottobre 1989
Art. 69. Morte dell'imputato 1. Se risulta la morte dell'imputato, in ogni stato e grado del processo il giudice, sentiti il pubblico ministero e il difensore, pronuncia sentenza a norma dell'articolo 129.
2. La sentenza non impedisce l'esercizio dell'azione penale per il medesimo fatto e contro la medesima persona, qualora successivamente si accerti che la morte dell'imputato e' stata erroneamente dichiarata.
2. La sentenza non impedisce l'esercizio dell'azione penale per il medesimo fatto e contro la medesima persona, qualora successivamente si accerti che la morte dell'imputato e' stata erroneamente dichiarata.
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- 1. Il processo penale: dal conflitto alla condivisioneAccesso limitatoGiorgio Spangher · https://www.altalex.com/ · 5 novembre 2025 · 124.5986
Giurisprudenza • 262
- 1. Cass. pen., sez. II, sentenza 03/04/2026, n. 12680Provvedimento: […] nella parte in cui precludeva il riconoscimento della prevalenza dell'attenuante della rapina di lieve entità sulla recidiva reiterata, deve ritenersi che la pronuncia impugnata risulti, allo stato, coerente con la vigente formulazione dell'art. 69 cod. proc. pen., con conseguente infondatezza dell'unico motivo di ricorso.Leggi di più...
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