Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/11/2000, n. 352
CASS
Sentenza 7 novembre 2000

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Integra gli estremi del peculato(art.314 cod. pen) la condotta del pubblico ufficiale che, avvalendosi della propria funzione distolga i dipendenti dall'esecuzione delle attività inerenti al pubblico servizio cui siano adibiti, utilizzandoli a scopi privati.(In applicazione di tale principio la S.C. ha ritenuto sussistenti gli estremi del reato di cui all'art.314 cod. pen., nella condotta di un colonnello dell'aeronautica militare che, in qualità di direttore del servizio sanità della Regione, si faceva accompagnare, una volta alla settimana, con l'auto di servizio presso un poliambulatorio dove svolgeva la propria attività di medico privato).

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  • 1L’art. 314 bis c.p.: nuovo reato o saldi di fine stagione?
    Graziella Viscomi · https://www.giustiziainsieme.it/it/home

    di Graziella Viscomi Sommario: 1. Il peculato, fra passato, presente e futuro. - 2. Il peculato per distrazione nella evoluzione giurisprudenziale. - 3. Il “nuovo” peculato per destinazione diversa. 1. Il peculato, fra passato, presente e futuro. L'art. 314 c.p. definisce il delitto di peculato, prescrivendo: “il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio, il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi”. Nella formulazione precedente, la disposizione prevedeva: “il pubblico ufficiale o l'incaricato di …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/11/2000, n. 352
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 352
Data del deposito : 7 novembre 2000

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