Sentenza 22 febbraio 2002
Massime • 1
In tema di ricorso per cassazione, deve ritenersi inammissibile per carenza del requisito di specificità dei motivi - secondo il combinato disposto degli artt. 581 lett. c) e 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen. - l'impugnazione che si limiti a prospettare nuovamente argomenti già sottoposti al giudice di appello, senza alcun riferimento alle valutazioni in proposito espresse nella sentenza impugnata.
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E' reato mentire sulla propria identità per comprare beni poi non pagati. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA PENALE sentenza (ud. 19/10/2021) 28/10/2021, n. 38842 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DIOTALLEVI G. - Presidente - Dott. MESSINI D'AGOSTINI Piero - Consigliere - Dott. FILIPPINI Stefano - Consigliere - Dott. BELTRANI S. - Consigliere - Dott. COSCIONI G. - rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: A.D., nato a (OMISSIS); avverso la sentenza del 02/10/2019 della CORTE APPELLO di LECCE; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. GIUSEPPE COSCIONI; lette le …
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RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 28 settembre 2016 la Corte di appello di Messina confermava la sentenza del 16 marzo 2015 del Tribunale di Patti, con la quale T. Francesco era stato dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 349 c.p. e condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 500,00 di multa. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione T. Francesco, a mezzo del difensore di fiducia, articolando tre motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p. Con il primo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 125, comma 3, e 530, commi 1 e 2, c.p.p. e …
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Con la sentenza n. 22372/2023, la Terza sezione della Corte di Cassazione ha affermato che il reato di indebita compensazione possa configurarsi sia in caso di compensazione "verticale", riguardante crediti e debiti afferenti alla medesima imposta, sia in caso di compensazione "orizzontale", concernente crediti e debiti di imposta di natura diversa, in quanto può avere ad oggetto tutte le somme dovute che possono essere inserite nell'apposito modello F24, incluse quelle relative ai contributi previdenziali e assistenziali. Cassazione penale sez. III, 24/03/2023, (ud. 24/03/2023, dep. 24/05/2023), n.22372 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 22/09/2021, in esito a giudizio …
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L'improvviso malore, per configurare assenza di colpa, presuppone l'imprevedibilità dell'evento da cui derivi la perdita di coscienza e la conseguente ingovernabilità della condotta; altrimenti, se il malore non costituisce una accidentalità non conoscibile e non eliminabile con l'uso della comune prudenza e diligenza, in quanto riconducibile a patologia nota all'agente, per avere questi in precedenza già subito episodi di assenza di coscienza, non è possibile invocare l'assenza di colpa nel porsi alla guida di un autoveicolo. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUARTA PENALE (data ud. 25/05/2022) 20/07/2022, n. 28435 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PICCIALLI Patrizia - …
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Il contenuto delle conversazioni può essere provato anche mediante deposizione testimoniale, non essendo necessaria la trascrizione delle registrazioni nelle forme della perizia, atteso che la prova è costituita dalla bobina o dalla cassetta, che l'art. 271 c.p.p., comma 1, non richiama la previsione dell'art. 268 c.p.p., comma 7, tra le disposizioni la cui inosservanza determina l'inutilizzabilità e che la mancata trascrizione non è espressamente prevista nè come causa di nullità, nè è riconducibile alle ipotesi di nullità di ordine generale tipizzate dall'art. 178 c.p.p. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE (ud. 03/05/2019) 10-10-2019, n. 41632 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/02/2002, n. 15497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15497 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FRANCESCO TORIELLO - Presidente - del 22/02/2002
1. Dott. AMEDEO POSTIGLIONE - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. NICOLA QUITADAMO - Consigliere - N. 439
3. Dott. VITTORIO VANGELISTA - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. LUIGI MARINI - Consigliere - N. 38022/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da AL FA n. a Qualiano l'11.11.1934, avverso la sentenza n. 5212/2002 della Corte di Appello di Napoli;
sentita la relazione del Consigliere Dott. Vittorio Vangelista;
udito il Pubblico Ministero nella persona del Dott. Vincenzo Geraci, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
Svolgimento del processo
AL FA ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte di Appello di Napoli, in riforma parziale della decisione in data 13.4.2000 del tribunale di Napoli - Sez. distaccata di Marano -, la condannava a cinque mesi di reclusione ed a L. 400.000 di multa per avere violato i sigilli apposti ad un manufatto abusivo.
La ricorrente si affida a due motivi:
con il primo lamenta la violazione degli artt. 178, lett. c) e 180 c.p.p., in quanto lo avviso fissato per la trattazione dell'appello era stato notificato ad uno solo dei due difensori di fiducia;
in particolare, erroneamente la Corte di merito avrebbe ritenuto che l'avviso non dovesse essere notificato all'Avv. Raffaele Di Bonito, non risultandone dagli atti la nomina a difensore di fiducia. Con il secondo, si duole della violazione dell'art. 606, lett. e) c.p.p. in relazione agli artt. 349 e 350 c.f., con ciò riproponendo l'analoga censura già avanzata in sede di gravame.
Motivi della decisione
Il ricorso non è fondato: correttamente, al riguardo, quanto al primo motivo, il giudice di merito ha stimato non doversi ritenere l'avv. Raffaele Di Bonito difensore di fiducia dell'imputata, mancando agli atti la relativa formale nomina e per la preminente ragione che la AL, nel giudizio di primo grado, è rimasta contumace: qualora, infatti, un avvocato si dichiari difensore di fiducia dell'imputato intervenendo al dibattimento, se l'imputato è presente e nulla eccepisce, consentendo all'avvocato medesimo di svolgere l'ufficio della difesa, egli sostanzialmente ratifica l'assunto del difensore difensivo, invero, costituisce un negozio a forma libera, valido ed efficace, allorché ne sia garantita la provenienza dall'interessato anche attraverso fatti o comportamenti univoci e concludenti (Cass. 3898/95), fatti e comportamenti, però, che nella fattispecie, sono mancati, per non essere la AL comparsa in giudizio, ne' risultando che una dichiarazione di nomina sia stata trasmessa all'autorità precedente dal sopra menzionato avvocato. Invero, le formalità previste dall'art. 96 c.p.p. per la nomina del difensore di fiducia, tenuto conto della quantità e della rilevanza dei diritti e delle facoltà derivanti per legge dal mandato difensivo, nonché dell'incidenza che il loro esercizio ha sullo svolgimento dell'intero procedimento, non ammettono equipollenti (Cass. 3771/96). Per quanto, poi, attiene più strettamente alla seconda censura, va osservato che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici.
La mancanza di specificità del motivo, invero, dev'essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare, come di fatto ha ignorato, le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di specificità che porta, a mente dell'art. 591, comma 1, lett. c), all'inammissibilità (Cass. 256/98). Per le svolte ragioni, il ricorso presente sia motivo di rigetto che di inammissibilità, con prevalenza, a giudizio della Corte, dei primi sui secondi: il ricorso va, pertanto, respinto. Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio. Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2002.
Depositato in Cancelleria il 24 aprile 2002