Cass. pen., sez. I, sentenza 01/07/1994, n. 3263
CASS
Sentenza 1 luglio 1994

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime3

In materia di partecipazione ad associazioni criminose di tipo mafioso o assimilato e di indizi di colpevolezza da valutare ai fini di cui all'art. 273, comma primo, cod. proc. pen., quando tali indizi siano costituiti da dichiarazioni accusatorie provenienti da taluno dei soggetti indicati nell'art. 192, commi terzo e quarto cod. proc. pen. ed abbisognino, quindi, quanto meno di un principio di riscontro obiettivo, per poter essere qualificati "gravi", detta condizione (considerando che i riscontri, in quanto tali, non debbono essere forniti di autonoma valenza indiziante, ma possono consistere in apporti di qualsiasi natura atti a confortare un giudizio di attendibilità specifica delle dichiarazioni anzidette), può ritenersi soddisfatta anche dall'accertata sottoposizione del soggetto, in passato, ad altri provvedimenti applicativi di misure cautelari per fatti di criminalità organizzata del tipo su menzionato, senza che in contrario possa decisivamente rilevare il solo fatto che i procedimenti penali nell'ambito dei quali quei provvedimenti erano stati adottati si siano poi conclusi con pronunce assolutorie, salvo che dall'esame di tali pronunce risulti che i sospetti a suo tempo nutriti nei confronti dell'accusato erano del tutto privi di qualsivoglia giustificazione.

La mancata verbalizzazione, da parte della polizia giudiziaria, in violazione delle disposizioni contenute nell'art. 357 cod. proc. pen., di dichiarazioni da essa ricevute, non costituisce, di per sè, causa di nullità o di assoluta inutilizzabilità, sotto qualsiasi forma, di dette dichiarazioni. Nulla impedisce, quindi (salvi i divieti stabiliti nell'art. 350, commi sesto e settimo, cod. proc. pen.), che del loro contenuto venga comunque fatta relazione all'autorità giudiziaria e che, all'occorrenza, l'ufficiale o agente di polizia giudiziaria renda, su di esso, testimonianza "de relato", sempre che tale testimonianza non venga utilizzata come prova nei confronti dello stesso soggetto che ha rilasciato le dichiarazioni stesse. Ciò vale anche nel caso che si tratti di dichiarazioni rese da soggetti contemplati nell'art. 210 cod. proc. pen., posto che l'eventuale nullità, non assoluta, derivante dalla violazione dell'art. 351, comma primo bis, cod. proc. pen. (il quale, nel presupposto che le dichiarazioni vengano verbalizzate, prescrive che ad esse abbia diritto di assistere il difensore del dichiarante), può essere fatta valere, ai sensi dell'art. 182, comma primo, cod. proc. pen., soltanto dall'interessato, cioè dal soggetto che avrebbe avuto diritto a fruire dell'assistenza difensiva.

In tema di criminalità organizzata di tipo mafioso o assimilato, pur dovendosi escludere l'idoneità di semplici relazioni di parentela o di affinità a costituire, di per sè, prova o anche soltanto indizio della appartenenza di taluno ad un'associazione del genere anzidetto, nulla impedisce che, ai fini dell'adozione di misure cautelari - una volta accertata, da un lato, la probabile esistenza di una organizzazione delinquenziale a base familiare e, dall'altro, una non occasionale attività criminosa di singoli esponenti della stessa famiglia (intesa in senso lato), alla quale fa capo l'organizzazione stessa, nel medesimo campo nel quale questa opera - venga considerato, in siffatto contesto, come non privo di valore indiziante in ordine alla partecipazione dei suindicati soggetti al sodalizio criminoso anche il fatto che vi siano legami di parentela o di affinità fra essi e coloro che in quel sodalizio occupano posizioni di vertice o, comunque, di rilievo.

Commentario1

  • 1Come e in che termini l’incapacità economica del genitore tenuto agli obblighi di assistenza nei confronti dei figli rileva come esimente: brevi cenni sui profili…
    https://www.filodiritto.com/ · 6 ottobre 2012

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 01/07/1994, n. 3263
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3263
Data del deposito : 1 luglio 1994

Testo completo