Sentenza 1 luglio 1994
Massime • 3
In materia di partecipazione ad associazioni criminose di tipo mafioso o assimilato e di indizi di colpevolezza da valutare ai fini di cui all'art. 273, comma primo, cod. proc. pen., quando tali indizi siano costituiti da dichiarazioni accusatorie provenienti da taluno dei soggetti indicati nell'art. 192, commi terzo e quarto cod. proc. pen. ed abbisognino, quindi, quanto meno di un principio di riscontro obiettivo, per poter essere qualificati "gravi", detta condizione (considerando che i riscontri, in quanto tali, non debbono essere forniti di autonoma valenza indiziante, ma possono consistere in apporti di qualsiasi natura atti a confortare un giudizio di attendibilità specifica delle dichiarazioni anzidette), può ritenersi soddisfatta anche dall'accertata sottoposizione del soggetto, in passato, ad altri provvedimenti applicativi di misure cautelari per fatti di criminalità organizzata del tipo su menzionato, senza che in contrario possa decisivamente rilevare il solo fatto che i procedimenti penali nell'ambito dei quali quei provvedimenti erano stati adottati si siano poi conclusi con pronunce assolutorie, salvo che dall'esame di tali pronunce risulti che i sospetti a suo tempo nutriti nei confronti dell'accusato erano del tutto privi di qualsivoglia giustificazione.
La mancata verbalizzazione, da parte della polizia giudiziaria, in violazione delle disposizioni contenute nell'art. 357 cod. proc. pen., di dichiarazioni da essa ricevute, non costituisce, di per sè, causa di nullità o di assoluta inutilizzabilità, sotto qualsiasi forma, di dette dichiarazioni. Nulla impedisce, quindi (salvi i divieti stabiliti nell'art. 350, commi sesto e settimo, cod. proc. pen.), che del loro contenuto venga comunque fatta relazione all'autorità giudiziaria e che, all'occorrenza, l'ufficiale o agente di polizia giudiziaria renda, su di esso, testimonianza "de relato", sempre che tale testimonianza non venga utilizzata come prova nei confronti dello stesso soggetto che ha rilasciato le dichiarazioni stesse. Ciò vale anche nel caso che si tratti di dichiarazioni rese da soggetti contemplati nell'art. 210 cod. proc. pen., posto che l'eventuale nullità, non assoluta, derivante dalla violazione dell'art. 351, comma primo bis, cod. proc. pen. (il quale, nel presupposto che le dichiarazioni vengano verbalizzate, prescrive che ad esse abbia diritto di assistere il difensore del dichiarante), può essere fatta valere, ai sensi dell'art. 182, comma primo, cod. proc. pen., soltanto dall'interessato, cioè dal soggetto che avrebbe avuto diritto a fruire dell'assistenza difensiva.
In tema di criminalità organizzata di tipo mafioso o assimilato, pur dovendosi escludere l'idoneità di semplici relazioni di parentela o di affinità a costituire, di per sè, prova o anche soltanto indizio della appartenenza di taluno ad un'associazione del genere anzidetto, nulla impedisce che, ai fini dell'adozione di misure cautelari - una volta accertata, da un lato, la probabile esistenza di una organizzazione delinquenziale a base familiare e, dall'altro, una non occasionale attività criminosa di singoli esponenti della stessa famiglia (intesa in senso lato), alla quale fa capo l'organizzazione stessa, nel medesimo campo nel quale questa opera - venga considerato, in siffatto contesto, come non privo di valore indiziante in ordine alla partecipazione dei suindicati soggetti al sodalizio criminoso anche il fatto che vi siano legami di parentela o di affinità fra essi e coloro che in quel sodalizio occupano posizioni di vertice o, comunque, di rilievo.
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 01/07/1994, n. 3263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3263 |
| Data del deposito : | 1 luglio 1994 |
Testo completo
O RIGINA CE
REPUBBLICA I TALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIAN
Udienza in Camera LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
di Consiglio in SEZIONE I^ PENALE
data 1/7/1994 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. AR VALIANTE Presidente
1. Dott. EN VALENTE Consigliere SENTENZA
2. " AR SCHIAVOTTI " N. 3263
"1. 3. " NO SACCUCCI
"4. " ET DUBOLINO REGIS. GENER.
N. 15919/94ha pronunciato la seguente
SE N T ENZA
sul ricorso proposto da
IN OS, IN IO, IN IU, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICI COPIE IN VA, IN EN, NE
Rilasciata copia Studie of agris CC NC, NE EN, AL Giusep- al
108.000 pe, UI IU (cl. 1934), UI IU 2.0 SET. 1994
IL CANCELLIERE (cl. 1962), UI Nicola CC, UI Rocco,
CI NI, SA RD, BARILLARO
NC, BE IU, BONAVITA ON,
OV NO, OV NI, NC NI, BRUZZA- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICI COPIE
NITI AT, BUTTIRI VA, CA DO, Rilascizia copia studio
MAZZA al C1.
L 36000 AT ON, AT RM, AT NI, per dirili
11 22 SET 1994- AT NC V., AT IU, CATALDO I CANCELLIERE
CO, AT EN, CE SS, COLUC-
OR ON, OR OS, OR SAvato- ZO,
IA NI, IA IU. D'AGOSTINO re,
NI, D'IN EN, DE MA OS, DE
MA GI, DE MA CO, DE MA CC, DIENI
ON, AR VA, MI ON, MI
NC, MI AN, MI CO, MI Vin-
cenzo, IA AN, LL IU, LL
EN, GA LO, GA RD, GLICO-
RA NC, EC EN, AS RD,
AS RD, JE ON, O' ON,
O' LO, O' NI, O' OB,
O' RI, TA NC, TA
AR, TA CC, CI IU, MB
EN, CA NC, CA IU, LUCA'
LU, MA LU, MA RO, MAZZAFERRO
ST, MA NC, MA IU,
MA VA, MO IU, CA
EO (cl. 1962), CA EO (cl. 1941), MOLLICA
LE, IT NI, IT VA (cl.
1963), IT VA (cl. 1950), MORABITO
IU, IT SA P., CI IU, IR
NO, IR NC, NO NI, NO Salvatore, ONORATO IU, PAPALIA Domenico,
OT RI, EL ON, EL VA,
2 RE NC, CE EN, NO VA,
GL AR, GL NC, GL
SI, OM ON (cl. 1956), ROMEO Antonio
(cl. 1947), OM EB, OM TO, RUSSO
CE, LI IU A., LI AT, SCALI
LE, CA ED, SC CC, SEMINA-
RA IO, MI VA, NE CC, EN
EN, PE NI, SI AR, SI
LE, SI VA, ZAPPIA Leo, ZAPPIA
ON. avversO l'ordinanza del Tribunale di Reggio Cala-
bria in data 14 gennaio 1994. Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott.
Dubolino.
Udite le conclusioni del P.M. con le quali chiede:
che siano dichiarati inammissibili, per sopravve- nuta carenza di interesse, i ricorsi di NO
EN, CE IU, AL NI, RD
ON, NN VA, UT AN, UA
RD, UA RD, IR NC,
BI VA (cl. 1963), BR NI;
che sia annullata, con rinvio, l'impugnata ordi-
3 nanza nei confronti di CI NI;
che siano rigettati tutti gli altri ricorsi;
Sentiti i difensori:
CO peravv. Autru Ryolo per NO IO;
avv.
SS CC e ER LO;
avv. RI' per CO
EN, BA NC, AL IU,
AL EN, IR AR, CA IU
A.i avv. Luly per RD OS;
avv. Tiani per
LI VA;
avv. Bernardo e avv. Marra-
gony per EM ON e EM AN;
avv. D'Ippo-
lito per RO TO;
avv. Pedullà per UZ
AT; avv. Maio per RO EB, Romeo
ON (cl. 1947), AL ON, AL giu-
SE, AL CO, AL EN, AL
NC V., ER ON, RO RI,
CI NI, OV NO, RO ON (cl.
56), VI RO;
avv. Lo Giudice per EM
CO e EL ON;
avv. Casalinuovo per Onora-
to IU;
avv. Pittelli per AF VA
N., CU LU;
avv. D'Onofrio per ER Rober-
to, IT IU, BR NI, ER Giu-
SE; avv. Speziali per GA RD, CI
VA, CI IU;
avv. Bartolo per
BI SA P., AL EN, US Marcel-
L lo, GuastellaAS IU, UT AN,
RD; avv. Gaito per CI IU, CI
VA, IN CC, IN Nicola Rocco;
avv. Amato per AF ST e EM CO;
avv. Servello per CI;
avv. Bellantoni per
RANI; avv. Lupis per BI IU,
BI NI, BI Giovanni (cl. 1963),
ZA EO, ZA ON;
avv. Piraino per
IA NI;
avv. Nucera per NO EN,
CE IU, VE RD, IS Vincen-
zo, IA IU, EM NC, EM Vincen-
20, LI NC, IR CC, AN
NC, AF IU, AF ST,
BI VA (cl. 50), BI VA (cl.
63), Onorato IU, PA Domenico, Perre
NC, UG SI, UG AR,
US CE, ZA EO;
IN LE;
avv.
RO per ES CC F.; avv. Tommasini per
D'NO NI, CI VA, Nirta
NO, EL VA, AL IU, AF- ro Francesco; avv. Managò per De MA OS, De
MA GI, De MA CC, De MA CO, NI
AR, RA NI, OV NI, D'NO
EN, GA LO, EN EN. 5
Rilevato in fatto:
Con l'impugnata ordinanza, all'esito di procedura di riesame, il tribunale di Reggio BR confer mè il provvedimento applicativo di custodia cautela= re emesso dal locale ufficio del giudice per le in' dagini preliminari in data 8-10 novembre 1993 nei confronti (oltre che di altri), anche degli attuali ricorrenti IN OS, IN IO, IN
IU, IN VA, IN EN,
NE CC NC, NE EN, AL
IU, UI IU (c.1934), UI IU
(c.1962); UI CO CC, UI CC, ARMOCIDA
NI, SA RD, LA NC, BEL'
TR IU, BO ON, 307A NO, OV
NI, NC NI, BR AT, TT
RI VA, CA DO, CI ON,
AT RM, AT NI, AT NCf.,
AT IU, LD CO, AL EN,
CE SS, COLUCCI IU, COLUCCI SAva= tore, SS EN, OR ON, OR Cosi- mo, ORVA, IA NI, IA IU,
D'IN NI, D'IN EN, DE MA
OS, DL MA GI, DL MA CO, DE MA
CC, NI ON, AR VA, MI Anto= nio, MI NC, MI AN, MI CO,
LM EN, IA AN, LL IU,
ZZ EN, GA LO, RR RD,
IC NC, EC EN, AS RD,
AS RD, JE ON, O' ON,
O' LO, O' NI, O' OB,
O' RI, TA NC, TA AR,
TA CC, CI IU, MB EN,
: 1CA NC, CA IU, CA LU, MANCU=
SO LU, MA, RO, MA ST, MAZ=
RR NC, FE IU, MA :
VA, MO IU, CA EO (cl.1962),
CA EO (cl.1941), CA LE, IT
NI, IT VA (cl.1963), IT IO NI (cl. 1950), IT IU, IT SA P.,
TA IU, PA NO, IR NC, NOVEM=
BRL NI, NO VA, TO IU,
LI NI, PARROT A RI, EL ON,
EL VA, RE NC, ES EN,
NO VA, GL AR, GL NC,
GL SI, OM ON (cl. 1956), RO
ON (cl. 1947), OM EB, OM TO,
SO CE, LI IU A., LI AT,
LI LE, CA ED, SC CO,
MA IO, HA VA, PASSO L CC,
TR EN, TR NI, SI AR,
SI P.QU, SI VA, IA EO, ZA
ON.
A carico di tutti costoro procedeva la procura del' la Repubblica Direzione distrettuale antimafia di
-
Reggio BR per reati vari (gli stessi per i quali era stata chiesta e ottenuta la misura cautelare), co= stituiti da: associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, con acquisto, importazione, distribuzione, detenzione di ingenti quantitatvi di bali sostanze (capi A e B); associazione per delinquere di tipo mafioso (capi C, D, E, F,G,H,L, distinti a seconda Ꭸ della consorteria di cui ciascuno era ritenuto, a vario titolo, componente); tentato omicidio, estorsione, porto
è detenzione illegali di armi da sparo (capi M,N,C); acquisto, detenzione è cessione di altri ingenti quan' 17
titativi di sostanze stupefacenti (capi P ed R); detenzione, porto e cessione di armi comuni e da guerra (capo Q). Quali di tali addebiti fossero ascritti a ciascuno dei ricorrenti (non essendo essi comuni a tutti) si vedrà in prosieguo, esami nando le singole posizioni. × Base indiziaria comune a pressochè tutte le posi= zioni era costituita dalle dichiarazioni accusato= rie di IN RI (la cui collaborazione si era, però, ad un certo punto interrotta), riscontrate,
⠀secondo i giudici di merito, da altri elementi iden'
tificati, a seconda dei casi, in dichiarazioni di degli 'inda precedenti penali'o giudi= altri "collaboranti" indagati, ziari in genere, in rapporti di frequentazione o di complicità emergenti da accertamenti di polizia giu= diziaria o dagli stessi citati precedenti, come pu=
're nell'esistenza di rapporti di parentela o affini= apparivano che tà fra soggetti comunque dediti ad attività delinquan' ziali del genere di quelle in argomento.
In particolare il nominato IN RI, secondo quanto emerge dall'ordinanza applicativa della misura cautelare e da quella pronunciata dal tribunale del riesame, avrebbe riferito di alcune grosse operazio= ni di importazione, via mare, di sostanze stupefacenti da parte di numerosi esponenti della criminalità or= ganizzata operante sul litorale ionico della provincia di Reggio BR (informazioni tradottesi poi nella formulazione degli a debiti sub A e B), e avrebbe, nel contempo, fornito agli inquirenti una sorta di "mappa" delle varie consorterie o "cosche", tutte su base familiare, nelle quali si ripartiva la detta crimi= nalità (di qui gli addebiti ex art.416 bis c.p. di cui alle lettera da Chad L). Infine lo stesso NÈ avrebbe riferito su alcuni singoli fatti, attribuibi= li a singoli personaggi (pur se inquadrabili comunque nell'ambito delle vicende di criminalità organizzata), in relazione ai quali erano stati formulati gli ad'
debiti da M ad R..
Nei ricorsi proposti dai sopranominati indagati av= verso l'ordinanza del tribunale del riesame si è de=
nunciata, in rito:
la mancata indicazione del tempo e del luogo di :
commissione dei delitti associativi ascritti, in vio= lazione dell'art. 292, comma 2, lett.b), c.p.p. (ric.
TA, RD VA, De MA OS, GI
e CC, DI, UA RD, RF , HI,
IN LE); la tardiva trasmissione degli atti, in violazione dell'art.309, comma 5, c.p.p. (ric. CI, OV 3.,
AL ON, cl.1956, AL IU, Cataldo
CO, AL NC EN, AL EN,
MA, VI, RO, RO ON cl.1947,
RO ON cL. 1956, RO EB);
l'incompleta trasmissione degli atti, sempre in vio=
lazione dell'art. 309, comma 5, c.p.p., mancando in essi i provvedimenti autorizzativi delle intercettazioni telefoniche e delle relative proroghe (ric.NÈ
RI);
-- la mancanza dei prescritti avvisi ex art. 309, com= ma 8, c.p.p. ad CI NI, all'avv. Emidio
Tommasini per AL IU, a AL EN e ai suoi difensori (avv...A.Bartolo e N.Maio), a Gua= stella RD, al difensore di fiducia di OL
EO (cl.1962), a BI SA LE, all'avv. AR L.Zangari per RO EB, al difensore di LL DO;
- a inutilizzabilità delle dichiarazioni di RI
- n.• 356/92 To dell'art.16 L. RI per violazione degli artt. 63,350,370 c.p.p.7
(ric. IN RI e IN IU come pure,.
a mezzo del comune difensore avv. A.Bartolo, ric.
ES EN, AS IU, AL Vin' cenzo, UT AN, UA RD, BI
SA LE, US CE).
Nel merito si è denunciata da parte di tutti i ricorrenti (ad eccezione di OL EO, cl. 1962),
l'esistenza di violazioni di legge e vizi di motiva=
zione in ordine al requisito dei gravi indizi di col' pevolezza, vuoi per l'oggettiva inidoneità delle di= chiarazioni di IN RI (come pure di altri
"collaboranti" ai quali il G.I.P. e il tribunale, con riguardo ad alcune posizioni, hanno fatto rife= rimento), ad assumere valenza indiziante, vuoi per la mancata individuazione di validi elementi di ri=
scontro esterno alle suddette dichiarazioni, facendo=
si altresì rilevare, in alcuni casi, come queste ultime non contenessero neppure specifici riferimen' ti a soggetti che pure, ciononostante, sono stati ritenuti dai giudici come inseriti nelle varie con' sorterie criminose di cui lo IN aveva fatto men'
zione. 11
Considerato in diritto:
A Inammissibilità
Va a preliminarmente rilevata la inammissibilità, per sopravvenuta, formale rinuncia risultante da dichia=
razioni scritte prodotte all'odierna udienza, dei ricorsi di NN VA a UA RD. e
Ancorchè risulti da det te dichiarazioni che la ragio= ne della rinuncia sarebbe da individuare nella soprav=
venuta mancanza di interesse, essendo stati nel frat'
tempo i due nominati ricorrenti scarcerati, ciò non può, tuttavia, assumere rilievo ai fini della esen' zione dal pagamento delle spese del procedimento e dell'assoggettamento alla sanzione pecuniaria in fa=
vore della cassa delle ammende, giusta quanto previ= sto dall'art.616 c.p.p., dal momento che la rinuncia al gravame è da qualificare come negozio giuridico formale, per la cui validità è richiesta soltanto la rituale e inequivoca manifestazione di volontà del'
l'interessato, prescindendosi da ogni motivazione;
ragion per cui, volta che detta volontà risulti, come nella specie, espressa, ad essa soltanto, e non ai motivi sottostanti, ancorchè esplicitati, occorre far riferimento ai fini della pronuncia di inammissi= vilità e delle relative conseguenze "ex lege". La conclusione sarebbe stata diverse soltanto se la ragione indicata come determinante della rinuncia, oltre ad essere oggettivamente sussistente (del che, ovviamente, non vi sarebbe stata ragione di dubitare). fosse stata di per sè autonomamente valutabile come atta a determinare la cessazione di ogni possibile interesse all'impugnazione, indipendentemente dalla volontà del soggetto impugnante;
il che non può dirsi 12
Verificato in fattispecie come quella in esame, at'
:teso il principio affermato dalle SS.UU. di questa
Corte con sentenza di c.c. 12 ottobre 1993 n.20,
Durante, secondo cui permanc l'interesse ad impugna=
re l'ordinanza che ha applicata o mantenuta la cu=
-
stodia cautelare in carcere anche qualora la misura non sia più in atto al momento della decisione sul gravame. Nello stesso senso anche Sez.un. 12 ottobre
1993 n. 22, Corso, la quale esclude l'operatività del principio anzidetto solo con riferimento alle misure cautelari diverse dalla custodia, comprensi=
va anche degli arresti domiciliari. Ciè essenzial'
mente in considerazione delle prospettive di appli= cazione dell'istituto della riparazione per ingiusta detenzione, possibile, in base al testuale tenore 3
dell'art. 314, commi 1 e 2, c.p.p., anche in caso di condanna, quando comunque la sottoposizione a custo=
dia cautelare nel corso del procedimento risulti, da "decisione irrevocabile", essere stata illegittima per la mancanza delle condizioni previste dall'art.
-
273 e dall'art.280 c.p.p.; a la "décisione irrevoca= bile" non può che essere quella adottata all'esito del procedimento incidentale "de libertate".
D'altra parte, quand'anche volesse interpretarsi la rinuncia al gravame avverso il provvedimento che aveva a suo tempo applicato a mantenuto la misu=
ra cautelare come implicita, preventiva rinuncia a chiedere l'eventuale riparazione per ingiusta detenzione in caso di condanna (rendendo in effetti detta rinuncia impossibile, per volontà dell'inte=.
ressato, il formarsi dell'unico titolo, giuridico in forza del quale il condannato potrebbe invocare
.
s 13
il diritto alla riparazione), a maggior ragione ciò dovrebbe indurre a considerare la rinuncia come atto di volontà idoneo a determinare un mutamento della situzione giuridica a suo tempo creata mediante la proposizione dell'impugnazione e quindi a considera= are la conseguente inermissibilità di quest'ultima
· come frutto di quella volontà, e non del fatto ester= no sopravvenuto, costituito dall'intervenuta cessa=
zione dello "status custodiae"%;B il che giustifica ap=
punto il carico delle spese e della sanzione pecunia =
ria.
Quanto finora osservato vale anche a spiegare la ragione per la quale 1- CA non ritiene, invece, di attribuire valore alle altre "rinunce", solo verbal' mente espresse all'udienza dai difensori di altri si afferua ricorrenti anch'essi nel frattempo/scarcerati, e cioè NO EN, CE IU. AL Do=
menico, RD ON. UT AN, EL Ge= rardo, IR NC, BI VA (cl.53).
BR NI. Dette "rinunce" infatti, prive di formalità e non direttamente riconducibili alla vo=
lontà degli interessati, altro non hanno espresso. in sostanza, se non il convincimento che si fosse verificata cessazione dell'interesse all'impugnazione per il fatto stesso dell'intervenuta scarcerazione;
convin' cimento che, però, seppur confortato da diverse pro= nunce di questa Corte antecedenti quelle delle SS.UU. dianzi menzionate, non può, ora, alla stregua dei principi che le SS. . hanno inteso affermare, rite=
nersi fondato%3B e ciò indipendentemente dalle proble= matica postasi dopo l'entrata in vigore del nuovo CO=
dice di procedura penale circa la possibilità o meno, 14 meno, per il difensore non munito di procura spe= ciale, di rinunciare validamente all'impugnazione da lui stesso proposta nell'interesse dell'imputa= to;
problematica che ha dato luogo a contrasto di giurisprudenza, essendo stata la detta possibilità
esclusa (conformemente al costante indirizzo espres' so durante la vigenza del codice abrogato), da Cass, :
VI, c.c. 27 marzo 1992 n.1034, Patanè, mentre è sta= ta riconosciuta de Cass.71, c.c. 8 gennaio 1992 n.
2115, Di Vito. Non si è trattato, infatti, nelle...
fattispecie, ad avviso della Corte, di una manifesta=
zione di volontà da parte dei difensori, per là qua= le potesse porsi il problema della sua validità ande quale espressione della presumibile volontà det. diretti interessati (esclusi, comunque, quelli che avevano prodotto ricorso personalmente ), ma piutto= sto, come si è giè accennato, della rappresentazione indepitamente di un fatto (1'avvenuta scarcerazion-), /assunto come di per sè dimostrativo della sopravvenuta mancanza di interesse. Con riguardo ai ricorsi per i quali sono intervenute le "rinunce" in questione, quindi, non deve darsi luogo a pronuncia di inammissibilità, ma gli stessi vanno decisi nel merito.
Inammissibile invece va considerato, per altre ragioni, il ricorso proposta dalla difesa di IN
VA, attesa l'assoluta_genericità dei motivi addotti a sostegno del gravame, i quali constano essenzialmente di asserzioni apodittiche circa la pretesa, mancata indicazione di indizi gravi a carico del nominato ricorrente, la cui richiesta di riesan sarebbe stata "liquidata" soltanto con "qualche mera supposizione", senza che la detta difesa si sia data : 15
carico di esplicitare le specifiche ragioni di tali giudizi, con riferimento alle argomentazioni che pure sono contenute nell'ordinanza impugnata e in quella applicativa di misura cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari.
B) UEstioni di rito
B-1) Mancata indicazione del tempo e del luogo dei contestati reati associativi..
La questione è infondata. La "descrizione som=
maria del fatto" richiesta, a pena di nullità, dal'
l'art.292,comma 2, lett.b), c.p.p. non implica la necessità che l'ordinanza applicativa della misura. cautelare contenga un formale e completo capo d'im= putazione (non a caso, infatti, la formulazione del'
l'imputazione vera e propria è posta, dall'art. 405, comma 1, c.p.p., in relazione all'esercizio dell'a=
zione penale in una delle forme ivi contemplate).
Il requisito in questione, quindi, può dirsi soddi= sfatto quando, comunque, dal complesso del provvedi= mento, risulti con sufficiente chiarezza quali siano i fatti in relazione ai quali è stata disposta la custodia cautelare., Per. "fatti", naturalmente, devonc intendersi i "fatti Creato", cioè i comportamenti inquadrati, nella prospettiva accusatoria, in una 0 più determinate figure di reato. Ove poi la figura di reato contestata sia quella dell'associazione per delinquere, ordinaria o di tipo mafioso, in cui la caratteristica essenziale è data dall'ipotizzata esistenza del vincolo associativo e non dalla commis'
sione di specifici fatti criminosi (i quali, a ri= gore, possono anche mancare), la "descrizione somma= 16
ria del fatto" è da considerare sufficiente quando sia tale da far emergere la suddetta caratteristica,
indipendentemente da ulteriori specificazioni di tempo e di luogo, dovendosi queste considerare, da un lato, generalmente prive di decisiva rilevanza -
ai fini difensivi e, dall'altro, difficilmente com=
patibili con l'oggettiva incerteza che, per ovvie ragioni, quasi sempre circonda le origini delle as'
sociazioni criminose.
Nè, d'altra parte, con riferimento alla fattispecie in esame, risulta che da parte dei ricorrenti siano state rappresentate oggettive difficoltà che la di= fesa abbia incontrato per la denunciata mancanza delle specificazioni anzidette, rilevandosi, al con' trario, che la difesa ha avuto modo di esprimersi a pieno campo, contestando puntualmente (come era, del resto, suo diritto), tutti gli elementi posti dall'ac' cusa a base del provvedimento cautelare.
3-2) Tardiva trasmissione degli atti
Trattasi anche in questo caso di questions in' fondata. UEsta Corte ha infatti più volte e costan'
temente affermato che il termine di un giorno previ sto dall'art. 309, comma 5, c.p.p., per la trasmissione degli atti al tribunale del riesame, da parte della autorità giudiziaria procedente, ha carattere mera= mente ordinatorio, di tal che la sua inosservanza non può dar luogo ad alcuna sanzione processuale.
In tal senso, fra le altre: sez.VI, c.c. 17/6/93 n.
1889, Di Emidio, m. 194949; sez.I, c.c. 3 marzo 1993
n. 914, Marras, m. 193943; sez. I, c.c. 11/3/92 n.
1131, m. 192483, e altre precedenti. A tale indiriz=
zo ritiene il Collegio' che, anche in questo caso, 17
debbasi prestare adesione.
B-3) Incompleta trasmissione degli atti
La mancata allegazione dei decreti di autorizą zazione all'effettuazione di intercettazioni telefo=
niche, come pure dei decreti di proroga (nel che si fa consistere, da parte della difesa di IN VI rio, che ha sollevato la questione la incompletez=
za degli atti trasmessi ai sensi dell'art. 309, comma
5, c.p.p.), non può dar luogo alla denunciata nulli= tà. Anche a tale proposito, infatti, questa Corte ha avuto modo più volte di pronunciarsi, affermando che l'allegazione dei decreti in questione non è
prescritta da alcuna disposizione di legge, per cui la sua mancanza, in difetto di specifiche contesta=
Izioni circa l'oggettiva esistenza o validità dei suddetti provvedimenti (nel qual caso si porrebbe, piuttosto, un problema di utilizzabilità dei risul' tati delle intercettazioni), non può essere assunta a base di eccezione alcuna di nullità. In tal senso, fra le altre: sez.VI, c.c. 6/8/92 n. 3025, Ferlin, m.
191673; sez.VI, c.c. 30/7/92 n.2997, NO, m.
Leggio, 192227; sez.I, c.c. 10/3/93 n.1013,/m. 193716; sez.
..I.
c.c. 25/10/93 n.4430, Ciglio, m.196500%; Sez.I, c.c.
26/1/94 n. 485, Caresi, m. 196980.
[
B-4) Mancanza di avvisi
Dei vari ricorsi, a suo luogo sopra indicati,
in cui si denuncia nullità dell'impugnata ordinanza per mancanza dei prescritti avvisi l'unico che ricul'
ta fondato è quello proposto da IB EO (cl.1962).
Si rileva, infatti, dagli atti (di cui la Corte ha 18
preso visione essendo essa, in materia di "vitia in procedendo", giudice anche del fatto), che, in effetti, il summenzionato OL, nel formula= re, in data 23/11/93, con dichiarazione resa alla autorità carceraria, la richiesta di r esame, ri=
servò i motivi all'avv. NI Versace di OC
che, in tal modo, doveva intendersi nominato difen'
sore. Al detto legale, però, risulta essere stato dato l' avviso prescritto dall'art. 309, comma 8,
c.p.p., soltanto nella qualità di difensore di al' tri indagati, e precisamente BI IU, Criaco
IU, BI VA, BI NI,
UZ AT e l'altro OL EO (cl.1941), omonimo del ricorrente di cui ora si parle. Deve
quindi ritenersi sussistente la dedotta nullità
dell'udienza di riesame e del relativo provvedimento conclusivo nei confronti del. OL DE (cl. 1962); ragion per cui l'ordinanza impugnata, nella parte relativa a quest'ultimo, deve essere annullata con ri vio, per nuovo esame, con effettuazione dei pre=
. scritti avvisi,, allo stesso. tribunale di Reggio Ca=
labria.
Le altre questioni di nullità sono invece, come si è già anticipato, da considerare, infondate.
Con riguardo ad CI, OM risulta che a costui venne dato avviso dell'udienza del tribunale del riesame mediante notifica, ai sensi dell'art.165
c.p.p., al difensore avv. Nino Maio, unitamente ad altri indagati tutti indicati (compreso l'CI) come latitanti. Non contestandosi, da parte della difesa, che l'CI, all'atto della notifica dell'avviso in questione, fosse effettivamente lati=
- 19
tante (la successiva traduzione all'udienza del nominato ricorrente, secondo quanto affermato nel.
ricorso, ben potendo essere dipesa dal fatto che egli, "medio tempore", fosse state catturato), ne deriva che la dedotta nullità non può in alcun modo essere ritenuta sussistente.
Quanto a AL IU e RO EB, per i quali si lamenta il mancato avviso, rispettiva= mente, all'avv. Emidio Tommasini e all'avv.AR
Zangari, è da rilevare che, tanto per l'uno quanto per l'altro dei due nominati ricorrenti, la richie- "
sta di riesame risulta essere stata a suo tempo proposta dal solo avv. Nino Maio. A quest'ultimo :
difensore, quindi, e non ad altri, spettava l'avviso previsto dall'art. 309 comma & c.p.p., secondo il principio più volte affer ato, in proposito, da questa Corte. Ved., in tal senso, fra le altre:
-
sez.VI, c.c. 25/10/90 n.2797, Galatolo, m. 186318; ;
sez.I, c.c. 28/1/94 n.569, Carrozza, m. 196707.
Relativamente a BI SA LE, per il quale si è lamentata la mancanza dell'avviso dovuto a lui personalmente, è sufficiente rilevare che l'assunto è risultato privo di fondamento in fatto, dal momento che è stata riscontrata in atti (1.73)
l'esistenza dell'avviso in questione, comunicato all'interessato in data 7 gennaio 1994 (1'udienza era fissata per il 12 gennaio 1994), a cura della direzione della Casa circondariale di Voghera, ove il BI era detenuto. L'attestazione dell'avve=
°
nuta comunicazione risulta corredata anche della firma dell'interessato
A AL EN e UA. RD, infine, 20
entrambi all'epoca latitanti, non può dirsi che non sia stato dato l'avviso prescritto dalla legge sol perchè, a quanto si assume, i rispettivi difensori avrebbero ricevuto solo l'avviso destirato ad essi come tali e non quello destinato all'interessato, da notificare comunque ad essi, ai sensi dell'art. 165 c.p.p. Al riguardo devesi anzitutto rilevare e A.Bartolo, che tanto agli avv.ți N.Maio per AL, quanto all'avv. G.Taddei, per UA, l'avviso risulta dato "anche a nome" del rispettivo assistito. Non
si è quindi, anche formalmente, in presenza di un avviso che fosse destinato al solo difensore, come tale, dovendosi invece ritenere esplicitata, con la locuzione anzidetta, come pure con l'espressa indi= cazione dello "status" di latitante dell'indagato, la finalità perseguita dall'Ufficio di far si che,
con la stessa notifica, si assolvesse anche l'obbligo dell'avviso al diretto interessato, In tali condizio=
ni, quindi, la pretesa nullità non potrebbe che deri= vare dalla mancata redazione di una doppia relata fi notifica e dalla mancata consegna, al medesimo soggetto, oltre che della copia dell'atto a lui de= stinata, anche di altra identica copia formalmente destinata al latitante. Ma non è chi non veda come la configurabilità di una tale nullità non potrebbe che poggiare su uno sterile formalismo, fine a sè stesso e privo di ogni giustificazione alla luce. di quella che appare la chiara finalità perseguita dal legislatore nella formulazione dell'art.165 6.p.D.;. finalità che deve intendersi realizzata ogni qual võl' ta il difensore sia posto in grado di rendersi conto che l'atto notificatogli è destinato formalmente al' 21
l'assistito latitante (oltre che, eventualmente
-come nel caso in esame anche allo stesso difensore)
a che dalla notifica deriva quindi, per lo stesso assistito, una presunzione di conoscenza legale dell'atto anzidetto%3B il che non richiede formule sacramentali e meno che mai (quando l'atto sia di=
retto anche al difensore), la necessaria redazione di una doppia relata di notifica (di cui non si vedrebbe l'utilità), come pure. la necessaria consegna al die fensore di una seconda copia dell'atto notificato.
In proposito, del resto, mette conto ricordare come questa Corte, sez.III, c.c. 9/7/90 n. 3234, Mondola, im. 185089, abbia avuto occasione di affermare la superfluità, proprio in un caso di notifica dell'av= viso di cui all'art. 309, comma 8, c.p.p. ad imputato irreperibile (da effettuarsi, al pari di quella ad imputato latitante, mediante consegna di copia al difensore), della consegna "della ulteriore copia dell'atto, di pertinenza dell'imputato, al difensore in possesso della copia spettantegli in proprio".
We tale principio si pone in contrasto con quello affermato pure da questa Corte (e richiamato dalla difesa del ricorrente UA), con sentenza della sez.I, c.c. 21/10/91 n.3876, Iengo, secondo cui la notificazione di atti all'imputato latitante deve necessariamente essere effettuata nelle forme di cui all'art.165 c.p.p., con esclusione di ogni altra modalità che non sia quella della consegna a mani proprie, giacchè, nella specie, non si fa in alcun modo questione di altra forma di notificazionė di=
versa da quella di cui al citato art.165 c.p.p., ma, nel presupposto che la notificazione dovesse .22
comunque essere effettuata nell'osservanza di detto!
ultimo articolo, si fa questione della idoneità o meno delle modalità con le quali la notificazione
è stata eseguita a garantire la suddetta osservanzaț. questione, questa, da risolvere, per le ragioni già illustrate, in senso positivo.
Per quanto riguarda poi, ancora, in particolare, il AL EN, va da sè che la già ricordata presenza degli avvisi all'avv.Maio e all'avv. Barto=
Io esclude in radice la configurabilità della pur denunciata nullità (nei motivi a firma dell'avv.
Maio) per la pretesa omissione degli avvisi anzidet' ti (la cui avvenuta notifica, in data 8 gennaio 1994,
risulta certificata dai messaggi a ff. 527 e 538
del brig.Vaiana,,comandante.interinale della Stazione
C. C. di OC).
Quanto infine all'eccezione proposta da LL =— ro basti osservare che quello che, in realtà, si la= menta non è la mancanza, in sè, dell'aviso al difen' sore, ma solo la mancata indicazione, in esso, del nome del detto ricorrente fra quelli degli assistiti dallo stesso difensore.b poichè nel ricorso, pur affermandosi che il difensore (evidentemente presen' te), aveva eccepito la nullità, non si precisa (a di= ferenza di quanto risulta dalla lettura del ricorso
OL), che l'eccezione fosse stata accompagnata,
I come previsto dall'art.184, comma 2, c.p.p., dalla espressa dichiarazione che la comparizione era stata determinata dal solo intento di far rilevare l'irre= golarità, ne deriva che la dedotta nullità deve comun' que ritenersi sanata ai sensi del comma 1 del citato art.184 c.p.p.-
3-5) Inutilizzabilità delle dichiarazioni di ER
La doglianza risulta infondata per la semplice ma de= cisiva ragionė, indicata a pag.14 dell'ordinanza impu= gnata, ma del tutto ignorata dalla difesa dei ricorren' ti, che le dichiarazioni in questione, rese in un primo - tempo-sembra-a.ufficiali di P. ., furono poi comunque confermate in sede di interrogatorio reso al pubblico ministero, con l'assistenza del difensore. 23
C) Merito dei ricorsi
C-1) Principi generali
In tema di gravità di indizi, ai fini di cui all'art. 273, comma 1, c.p.p., va anzitutto ricordato che, come questa Corte ha già avuto occasione di affermare, il termine "indizi" adoperato nel citato art. 273 c.p.p. ha una valenza tutt'affatto diversa da quella che il medesimo termine assume nell'art.q
192, comma 2, stesso codice, giacchè, mentre in tale ultima disposizione la scelta lessicale operata dal legislatore trova la sua evidente ragion d'essere nell'esigenza di distinguerė, tra "prove" e "indizi", soprattutto onde stabilire le condizioni in cui que= sti ultimi, considerati nel loro complesso, possono assurgere a dignità di prova (c.d. "prova indiziaria")
ነe ሰ
e giustificare quindi l'affermazione di colpevolez ža, l'uso del termine "indizi" nell'art.273 c. .p.p. non è in alcun modo riconducibile ad un'analoga di-
-
stinzione, ma unicamente alla diversa natura del giu=
i dizio (di probabilità e non di certezza) che è ri= chiesto ai fini dell'applicazione di una misura cau=
telare e rispetto al quale deve, quindi, necessa= A
riamente parlarsi non mai di "prove" ma sempre e comunque di "indizi", non essendovi altrimenti con-
gruenza logica fra la detta natura probabilistica
-
del giudizio stesso ed i fondamenti ai quali questo in'
ultimo dev'essere ancorato. Consegue da ciò, tra l'altro, che in materia cautelare non può quindi tro= vare applicazione la regola dettata in materia di prova indiziaria dall'art. 192, comma 2, c.p.p. n'
(cosi, in particolare, sez. I, c.c. 6/4/93 n. 1489, mo
Cafari, m. 193985).
Posto, dunque, che la gravità degli indizi richie= 24
șta dall'art.273 c.p.p. in tanto sussiste in quanto, dagli elementi acquisiti, quale che sia la loro na= tura, sia dato ragionevolmente desumere la probabi= lità (e non la certezza) della colpevolezza del preț venuto, deve poi escludersi la necessità che, quando tali elementi siano costituiti da dichiarazioni accu=
satorie di imputati é indagati per lo stesso reato o. per reati connessi o interprobatoriamente collega= ti, gli elementi di riscontro esterno di cui le stes'
Se devono essere munite siano tali da rendere dimo= strata la detta colpevolezza (come è invece richie=
sto, ai sensi dell'art.192, comma 3, c.p.p., al ben diverso fine della pronuncia di una sentenza di con- danna), essendo al contrario sufficiente che essi valgano a rendere plausibile il summenzionato giudi= ancora zio di probabilità. In tal senso, fra le altre,/sez.
I, c.c. 6/4/93 n. 1489, Cafari, m. 193982. In altri termini, deve ritenersi che gli elementi di riscontro esterno, richiesti, a rigore, in base all'art. 192, commi 3 e 4, c.p.p., solo ai fini propriamente "pro= batori", debbano si essere presenti anche ai fini di cui all'art. 273, comma 1, c.p.p., ma solo nella misura in cui la loro mancanza renderebbe "improba=
bile" (tenendo anche conto, tuttavia, degli sviluppi ragionevolmente prevedibili delle indagini), una futura definizione del procedimento con pronuncia di colpevolezza, posto che una tale pronuncia non
· potrebbe essere fondata su chiamate in correità o dichiarazioni accusatorie di "collaboranti" che non fossero adeguatamente riscontrate. Ciò spiega, quin' di, come, in altra occasione, questa Corte abbia an' che affermato la sufficienza, ai fini cautelari, di 25 11un principio di riscontro obiettivo", precisando;
altresì che esso può essere "di qualsiasi natura purchè compatibile con la chiamata in correità e di ressa rafforzativa" (cosi, in particolare, sez.I,
c.c. 27/4/93 n.1812, Marazzotta, m. 194590).
Che poi l'elemento di riscontro, in ogni caso,
non debba esser tale da assumere una autónoma.
valenza probatoria o (trattandosi di materia caute= lare), indiziaria, ma semplicemente debba essere idoneo a corroborare la dichiarazioni accusatorie, sì da vincere il sospetto (non la presunzione) di inaffidabilità di cui esse debbono essere, per volontà di legge, circondate attesa la loro pro= venienza da determinati soggetti), è da considerare ormai come "jus receptum", sulla base delle numerose pronunce in tal senso da parte di questa Corte (ved.
in proposito, fra le altre, sez.II, 9/7/91-23/3/92
n. 3335, Loiacono).
Parimenti pacifico è ormai da ritenere il concet'
to, anch'esso più volte espresso da questa Corte,
secondo cui due o più dichiarazioni accusatorie convergenti ben possono reciprocamente corroborarsi, quando, non vi siano elementi specifici atti a far ragionevolmente sospettare che la convergenza sia frutto di indebiti condizionamenti o di accordi fraudolenti in tal senso, "ex multis", sez. I,
6/2- 15/4/92 n.4689, P.G. c. Baraldi).
Deve poi escludersi, contrariamente all'avviso espresso dalla difesa di non pochi fra gli attuali ricorrenti, che le dichiarazioni accusatorie prove=
nienti da taluno dei soggetti menzionati nei. commi
3 e 4 dell'art.192 c.p.p. abbiano valore solo in 26
quanto si sostanzino in vere e proprie "chiamate in correità", cioè si accompagnino all'ammissione di responsabilità proprie del dichiarante (sempre nel presupposto, ovviamente, che sia comunque necessaria la presenza di elementi di riscontro), L'art. 192
c.p.p., infatti, al comma 3, parla genericamente di
"dichiarazioni" che siano rese "dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata in un procedi= mento connesso a norma dell'art.12" ed analogo, ge= nerico riferimento alle "dichiarazioni" che siano rese "da persona imputata di un reato collegato a quello per cui si procede nel caso previsto dall'art. 371, comma 2, lett.b)" è contenuto nel successivo comma 4 del medesimo art.192. Non vi è, quindi, al'
cuna base normativa per distinguere, nell'ambito di dette "dichiarazioni", le "chiamate in correità" da quelle che, nella prassi, vengono talvolta definite come semplici "chiamate in reità", cioè, in sostanza, affermazioni di contenuto accusatorio non accompagna=
te da ammissione di responsabilità proprie dell'au= tore delle affermazioni stesse. In tal senso, del.
resto, ha già avuto occasione di esprimersi questa
Corte, rilevando come l'art.192, comma 3, c.p.p., nel fare appunto indistinto riferimento alle "dichiara=
zioni" anzidette, non mostri alcun riguardo "al ca=
rattere più o meno confessorio di esse", ed affer= mando che "La mancanza, totale o parziale, di tale carattere non può mai, quindi, costituire ragione di inutilizzabilità di quelle dichiarazioni e neppure di aprioristico giudizio di inattendibilità delle stesse, salvo, ovviamente, a tenerne conto nel quadro complessivo dell'indagine sulla loro. credibilità in' 17
trinseca" (sez. IV, 3/7- 22/11/91 n.11970, Spanò).,
E tutto ciò senza considerare, poi, che la confes'
sione di responsabilità proprie del dichiarante può anche essere implicita (e indipendente, in una qual che misura, dalla volontà del dichiarante stesso), nella semplice ammissione di fatti sulla base dei quali quelle responsabilità possano, oggettivamente, essere configurate;
così come, sostanzialmente, si
è verificato nel caso di specie, in cui, come ben :
si rileva, in particolare, dalla richiesta del P.M."
e dall'ordinanza di applicazione della misura cautelare
(pp.160 ss. e 322 ss.), gli addebiti mossi à NÈ
RI si basano, essenzialmente, proprio sulle sue stesse dichiarazioni, essendosi ritenuto inveri=
simile che la approfondita e diretta conoscenza di fatti criminosi che quelle dichiarazioni dimostrava= no potesse non essere derivata dalla partecipazione agli stessi fatti del medesimo dichiarante.
Va poi ricordato, ancora, a confutazione di al'
2 tro motivo di doglianza, pure espresso dalla difesa di diversi ricorrenti, che, di per sè, la ritratta= zione delle dichiarazioni accusatorie, quando non sia accompagnata dalla indicazione di chiare e plausibi=
li ragioni che valgano a darne ragionevole spiega= zione, non solo non vale a costituire legittima caus sa di automatica svalutazione di quelle dichiarazio= ni ma addirittura, può, al contrario, proprio per la sua inattendibilità, contribuire a renderle, oper converso, maggiormente attendibili. Si vedano, in proposito, sez.I, 23/1-5/9/91 n. 8756, Giaselli,
....
e sez.VI, 21/5-26/6/92 n.7524, Biava. E non può certo ritenersi, specie in fase cautelare, chiara 28
e plausibile ragione di ritrattazione quella costi=
tuita (come si verifica nella fattispecie, a quanto si rileva dall'ordinanza impugnata e da quella appli= cativa della misura cautelare, come pure dal tenore degli stessi motivi di ricorso che affrontano l'ar= gomento), dalla generica affermazione dell'"ex "col- laborante" di essere stato "costretto" a prastare la precedente collaborazione, pur se accompagnata
(la detta affermazione), dalla presentazione di denun' cia penale nei confronti dei presunti responsabili della costrizione%3B iniziativa, quest'ultima, di per sè compatibile anche con finalità puramente strumen- tali, del tutto aliene da quelle di giustizia.
Passando quindi al campo delle più specifiche problematiche in materia di gravi indizi di colpe=
volezza poste dai reati associativi e, in particola= : re, dall'associazione per delinquere di tipo mafioso
(o assimilato) di cui all'art. 416 bis, appare anzi= tutto utile ricordare che, come già affermato da questa Corte con sentenza della sez.I, c.c. 22 ottobre
1993 n.4396, m. 195793, fra gli elementi "certi" e
"obiettivamente sintomatici" idonei ad essere valo= rizzati in funzione di riscontro esterno di chiamate in correità ed anche, quindi, per le ragioni anzi-
!
dette, di semplici "chiamate in reità"), sì da legit' timare l'applicazione di misure coercitive, sono an' noverabili anche altri precedenti provvedimenti ap=. plicativi di misure cautelari, proposte di applica= zione o provvedimenti applicativi di misure di pre=
° venzione, rapporti di frequentazione o cointeressen'
ze economiche con altriimalavitosi o, comunque, in' diziati di mafiosità. Sulla stessa linea anche sez. 29
I, c.c. 13 maggio 1993 n.2260, Chitè, m. 195497,
secondo cui, "in relazione ad addebito di parteci=
pazione ad associazione di tipo mafioso non può esclu=
dersi il valore indiziario, eventualmente confirmato=
rio di altre risultanze, attribuibile ai precedenti penali e giudiziari del soggetto, ed anche ad even' tuali provvedimenti di prevenzione", sempre che si tratti "di precedenti o di pendenze relativi a fatti
/
o reati che, per titolo, per modalità di esecuzione, per l'oggetto, per concorso di persone con notė par= ticolari o per altre circostanze significative, per= mettono l'aggancio, secondo ragionevole probabilità,
a presupposti o a finalità denotanti un retroterra
+
di criminalità organizzata di tipo mafioso, di cui i singoli episodi possono essere riguardati come manifestazioni esteriori".
A tali principi ritiene la Corte che ci si debba ispirare anche nella fattispecie in esame, senza che
ciè costituisca contraddizione rispetto a quanto è.
stab pur affermato dalla giurisprudenza di legitti= mità in altre occasioni, e cioè che "le semplici fre= quentazioni per parentela, affetti, comune estrazio= ne ambientale e sociale, amicizia, per rapporti di affari non possono, di per sè essere utilizzate come prove dell'organizzazione criminale ne dell'appar= tenenza ad essa" ( così, in particolare, fra le più significative, citata anche da taluno fra i ri-
correnti, sez.I, ud. 21/3/89, Agostani, m. 181648)
Un conto, infatti, è escludere, giustamente, che ele= menti come quelli ora accennati possano costituire
"di per sè" delle "prove" sulle quali costruire une affermazione di colpevolezza;
altro conto è ricono= 3.0
scere l'idoneità di quegli stessi elementi (o.di aktri di analoga natura) ad assolvere il ben più
modėsto ruolo di semplici elementi di riscontro di chiamate in reità o correità per associazione per delinquere.
Va poi puntualizzato, per rispondere ad una dell
-
censure più frequentemente ricorrenti nei motivi di gravame, che, ferma restando, ovviamente, l'ini=
. doneità delle semplici relazioni di parentela o di affinità a costituire prova, o anche semplice indi= zio, dell'appartenenza di taluno ad un sodalizio cri- minoso, nulla impedisce una volta accertata, in fat' to, la probabilità, da un lato, della oggettiva esi=
.
stenza di organizzazioni delinquenziali a base fami= una non occasionale liare e, dall'altra, di attività criminose di singoli esponenti della stessa famiglia (intesa in senso la= to) nel medesimo campo nel quale opera l'organizza=
zione che a questa fa capo di considerare, in sif=
-
fatto contesto, cone elemento indiziante della parte=
cipazione dei soggetti anzidetti alla summenzionata
-organizzazione anche i legami di parentela o di affi=
nità esistenti tra assi & coloro che in quella orga=.
nizzazione occupano posizioni di vertice o, comunque, di rilievo. UEsto, in sostanza, e non altro è il concetto che i giudici di merito, nella fattispecie in esame, hanno inteso esprimere ed applicare, come si rileva, in particolare, a titolo esemplificativo, dalle pagg.. 162,163 dell'ordinanza applicativa del' la misura cautelare%;B e trattasi di concetto che, come appena osservato, non presta, ad avviso della Corte, il fianco ad alcuna censura sul piano della legitti= mità, non implicando esso (se rettamente inteso ed 31
applicato), alcuna lesione del principio di perso= nalità della responsabilità penale sancito dall'art. 27, comma I, della Costituzione.
Altra puntualizzazione poi è da fare (anche sta= volta per rispondere a censure proposte da diversi ricorrenti, sia pure con varia formulazione), a pro= posito delle caratteristiche che deve assumere, per rientrare nelle previsioni della norma incriminatri=
(e, in particolare, dell'art.416 bis cod. pen.) ce la partecipazione all'associazione per delinquere.
Al riguardo deve ricordarsi che, come più volte af= "
fermato da questa Corte , la partecipazione punibi= 1=
1
le non richiede la prestazione di specifiche attivi= tà nè l'assunzione di uno specifico ruolo, essen' do al contrario sufficiente che il soggetto aderisca al sodalizio criminoso mediante l'impegno a mette= re a disposizione di quest'ultimo le proprie energie e capacità per quanto possa in futuro occorrere, giacchè anche in tal modo viene accresciuta la po= tenziale capacità operativa e la temibilità dell'orga= nizzazione delinquenziale. Così, in particolare,
}
Sez. I, 30/1/92, Altadonna, m. 190643. Nello stes' so senso sez.I, 24/6/92, Alfano, m. 191309, la quale, premesso che la condotta di partecipazione ad una associazione per delinquere richiede sempre la pre- stazione di un "effettivo contributo, che può essere anche minimo e di qualsiasi forma e contenuto", ha precisato che "Nel caso dell'associazione di tipo mafioso, differenziandosi questa dalla comune asso= ciazione per delinquere per la sua peculiare forza di intimidazione, derivante dai metodi usati e dalla capacità di sopraffazione, a sua volta scaturente 32
dal legame che unisce gli associati (ai quali si richiede di prestare, quando necessario, concreta attività diretta a piegare la volontà dei terzi che vengano a trovarsi in contatto con l'associazione e che ad essa eventualmente resistano), il detto contributo può essere costituito anche dalla dichia=
rata adesione all'associazione da parte del singolo, il quale presti la sua disponibilità ad agire come
Kuomo d'onore ai fini anzidetti". Alla stregua di tali principi ✓ deve dunque escludersi la fondatezza delle censure formulate sul presupposto che la sus'
sistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico dei ricorrenti in ordine alla contestata parteci=
pazione ad associazione per delinquere di tipo ma= fioso o assimilato postulasse la individuazione del ruolo peculiare da ciascuno di essi assunto e delle attività specificamente poste in essere. Gli stessi principi valgono poi, a maggior ragione, a escludere la fondatezza delle censure, pure dedotte da diversi ricorrenti, secondo cui non si sarebbe potuta ricono= scere la presenza dei gravi indizi anzidetti in man' canza di elementi indicativi dell'attiva parteci= pazione di ciascuno dei presunti aderenti al sodalizio. criminoso all'attuazione di almeno qualcuno tra gli obiettivi in funzione dei quali quest'ultimo era stato costituito ed operava.
1
. 33
C-2) Singole posizioni
:
IN OS
Gli si addebita il reato di cui all'art.416 bis C.P. in quanto partecipe della c.d. cosca "AF", attualmente facente capo essenzialmente a ER ro NC. Nel ricorso denuncia l'insussistenza di validi indizi di colpevolezza a suc carico.
Trattasi, in sostanza, della deduzione di un vizio di motivazione sul punto in questione;
vizio da ri= tenere, in effetti, sussistente. Dalla lettura del'
1'impugnata ordinanza, come pure di quella applica= tiva della misura cautelare, non è dato, infatti, neppure rilevare con chiarezza se l'NO OS sia nominativamente indicato dallo ER RI
o da altri "collaboranti" come appartenente alla.
cosca. Oltre a ciò, mancano poi specifiche indica= zioni sulle attività delinquenziali e sui preceden'
ti propri del ricorrente, la cui posizione risulta accomunata a quella dei fratelli NO NI
e NO EN all'insegna del generale rife, rimento ai rapporti di affinità esistenti con i
AF ed ai precedenti penali e giudiziari,
nessuno dei quali, tuttavia, risulta riguardare la persona dell'NO OS, facendosi espressa menzione solo di precedenti relativi ai fratelli Vincenzo e NI. L'impugnata ordinanza va quindi, sul punto, annullata con rinvio per nuova deliberazio= ne al tribunale di Reggio BR, il quale dovrà riesaminare la posizione verificando la sussistenza o meno degli indizi di colpevolezza alla luce dei suddetti rilievi e degli elementi tutti che sono o potranno essere posti a sua disposizione. .
3.k
IN IO
E' accusato anch'egli del reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. quale partecipe alla cosca Mazza= ferro. Si lamenta, da parte della difesa, che le dichiarazioni accusatorie di NÈ RI, ge= nericamente riferite a due nuclei familiari indi=
cati come quelli dei " D'agostino" di Marina di
Gioiosa ON, non consentirebbero l'identificazio= ne dell'NO IO come soggetto al quale lo stesso JE avesse inteso riferirsi, nè potrebbero valere a suo carico i precedenti penali e giudiziari di cui è menzione nell'ordinanza impugnata ed in quel' la applicativa della misura cautelare, siccome remoti e non specifici, in assenza, peraltro, anche di spe= cifiche indicazioni circa l'effettiva "contiguità"
del ricorrente con i delitti-fine dell'associazione
è circa l'esistenza dell'elemento intenzionale. Si
lamenta, inoltre, anche la mancanza di motivazione circa la sussistenza delle contestate, specifiche ag ravanti di cui ai capoversi dell'at.416 bis cod.
pen. Tali doglianze risultano poi ulteriormente ri=] badite e illustrate in una successiva memoria difen'
siva.
I ricorso appare privo di fondamento.
Anzitutto, infatti, per quanto riguarda la proble= matica attinente l'individuazione stessa dell'Ago= stino IO come soggetto al quale lo ER intendes'
se fare riferimento, nell'indicare 1'"organigramma" della cosca "AF", deve osservarsi che detta problematica investe essenzialmente questioni di fat' to,la cui rappresentazione, in sede di ricorso, non risulta accompagnata dalla dimostrazione o, quanto meno, dall'allegazione plausibile e dettagliata ché T
i analoga rappresentazione abbia avuto luogo in sede di merito, sicchè, dovendosi il vizio di motivazio ne comunque desumere, in base al chiaro e tassativo disposto di cui all'art.606, comma O, lettie) c.p.p. unicamente dal "testo del provvedimento impugnato' 11
(ovviamente messo a raffronto con le specifiche do= glianze proposte nei motivi di ricorso), ne deriva che il detto vizio (che è, sostanzialmente, l'unico astrattamente ipotizzabile sulla base del contenuto del ricorso), non può dirsi in alcun modo concreta=
mente configurabile.
-
A ciò aggiungasi che, comunque, la plausibilità e la ragionevolezza della ritenuta inclusione dell'Ago= stino IO fra i soggetti ai quali lo NÈ intende= va fare riferimento appare anche desumibile dalla rilevata e non contestata esistenza dei vincoli di affinità fra il nominato ricorrente ed il defunto
AF EN (indicato come capo, in vita, I
della omonima cosca); elemento -questo ora accennato legittimamente suscettibile di valorizzazione, nella ricostruzione del quadro indizia rio relativo a reati associatiivi del genere di quello in questione, nei limiti e nei termini già illustrati nel precedente paragrafo 0-1 e, segnatamente, alla pag.30.
メ Quanto poi ai precedenti penali e giudiziari in genere ai quali pure i giudici di merito hanno fatto riferimento per trarne argomento a favore della tesi accusatoria, non appare dubbio, alla stregua dei prin' "
cipi di cui alla già richiamata sentenza di questa
Corte n. 4396/90 (ved."supra", pag. 28), che il detto riferimento sia, in sè e per sè, del tutto legitti= 36
mo, siccome avente ad oggetto, nella specie, il coins. volgimento del ricorrente in fatti di sangue di evit dente e non contestata riconducibilità a contrasti fra gruppi malavitosi, nonchè la sottoposizione del medesimo ricorrente a misura di' prevenzione, in quanto sospetto appartenente a talune di detti grup- pi. Ciò per quanto riguarda la contestata specifici=
tà dei suddetti precedenti. Il fatto, poi, che que= sti risalgano ad epoca al quanto remota non è, di per sè, circostanza che i giudici di merito dovessero necessariamente considerare idonea ad escludere o a ridurre in modo decisivo la loro valenza, posto che,
se è vero che il reato di partecipazione ad associa= zione per delinquere è contestato come rilevato dal'
-
la difesa - fino al luglio 1993, è altrettanto vero che non è indicato un termine "a quo" della condotta criminosa, la quale, quindi, ben può essere fatta an' ch'essa risalire notevolmente indietro nel tempo,
nulla rilevando, fra l'altro, in materia di responsa= bilità penale per il delitto "de quo", il requisito dell'attualità, richiesto invece ai fini della formu=
lazione del giudizio di pericolosità che deve essere posto a base dei provvedimenti applicativi di misure di prevenzione.
Sulla dedotta, pretesa insissistenza della " "con'
tiguità" del ricorrente con le specifiche attività delinquenziali costituenti il programma del sodalizio criminoso (delitti contro il patrimonio e traffico di stupefacenti), ritiene la Corte sufficiente osser= vare che se con detta censura si intende (come sembra)
denunciare la mancanza di indizi circa la effettiva partecipazione del ricorrente alle suddette attività 37
la censura stessa è da considerare del tutto fuori bersaglio, per le ragioni già indicate al par.C-1, pag. 31, a proposito dei requisiti della condotta di partecipazione ad as so ciazione criminosa
Parimenti fuori bersaglio è poi da considerare la doglianza a proposito della mancanza di motivazione sull'elemento intenzionale del reato ascritto al ricorrente, giacchè (a parte la estrema genericità di detta doglianza, appena accennata nei motivi di gravame), la partecipazione di taluno ad un'asso= ciazione per delinquere è per sua natura dolosa, di tal che, una volta dimostrata l'esistenza di elemen-
ti indicativi di detta partecipazione, la stessa non può che essere ritenuta, fino a prova contra=
-
ria, cosciente e volontaria. E, nella specie, non risulta che fossero stati addotti elementi volti a contestare specificamente la coscienza e la volon'
tà della partecipazione, per cui non può dirsi che il tribunale fosse tenuto a fornire, sul punto, ap=
posita motivazione.
Quanto, infine, alla lamentata mancanza di motiva=
zione sulle ag ravanti (a parte, anche in questo ca= so, la genericità della doglianza e, soprattutto, la mancata dimostrazione che, sul punto, fosse sta= ta richiamata l'attenzione del giudice del riesame), appare sufficiente osservare che trattasi di censu=
ra priva di qualsivoglia, sostanziale rilievo, dal momento che, ai sensi dell'art.275, comma 3, c.p.p.,
l'applicazione della custodia cautelare trova valida ed esaustiva legittimazione nel solo titolo del beato contestato, indipendentemente dalle eventuali agravanti. 38
IN IU
Si addebita anche a lui il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen., in quanto aderente alla cosca
"AF". Nel ricorso si sostiene, in sintesi, che non si sarebbero potuti assumere i precedenti
-
penali e giudiziari del ricorrente come validi ele- menti di riscontro alle dichiarazioni accusatorie del collaborante IN;
dichiarazioni da ritenere,
peraltro, generiche e apodittiche ed a proposito
-
si afferma delle quali il tribunale del riesame si era dichiaratamente voluto astènere da ogni rilie= vo, così sottra endosi al dovere della motivazione
Tali censure non-appaiono condivisibili ed il ricors so è da considerare, quindi, infondato. In ordine alla prima di esse, relativa alla valenza dei precedenti quali elementi di riscontro, non vi è che da richia= mare quanto osservato, in via generale, nel paragra= fo C-1), a pag. 28, rilevando come, nella specie, il ricorrente risulti indicato come sottoposto a mi=
sura di prevenzione e a suo tempo denunciato in stato di irreperibilità quale responsabile di una sparato= ria all'indirizzo di carabinieri che stavano per controllare l'autovettura sulla quale viaggiava il
AF EN. Quanto poi alla ritenuta generi=
cità e apodiitticità delle dichiarazioni accusatorie dello ER, trattasi di una valutazione puramente. soggettiva del ricorrente, del tutto inidonea, come tale dimostrare la sussistenza di un qualsivoglia vizio di legittimità (in particolare sotto il profilō mo= tivazionale), dell'impugnata ordinanza. Nè può, in' "
fine, fondatamente affermarsi che il tribunale sia
Venuto meno all'obbligo della motivazione in ordine 39
al giudizio di attendibilità in generale delle di= chiarazioni dello NÈ sol perchè, nel trattare dalla specifica posizione dell'NO IU, ha affermato (tanto si legge a pag.61 dell'impugnata ordinanza), di voler prescindere da ogni rilievo. sulle dette dichiarazioni, Nel medesimo' contesto, in' fatti, il tribunale ha specificato che un motive= to giudizio sulle stesse era già stato formulato in precedenza (come, infatti, risulta dalla lettura, in particolare, delle pagg. 33 e segg. dell'ordinan' za medesima). Trattasi, quindi, in sostanza, di un semplice rinvio che il tribunale ha operato a quanto I
già illustrato in altra parte del provvedimento
"de quo"; rinvio di per sè del tutto legittimo ed inidoneo, quindi, ad essere assunto come elemento dimostrativo della asserita maneanza di motivazione sulla sussistenza e gravità degli indizi con riguar=
do alla specifica posizione del ricorrente, posto che non si indicano, da parte della difesa di due= st'ultimo, le ragioni per le quali le dichiarazioni
: dello NÈ, ritenute dal tribunale come generica= mente attendibili, tali non fossero da considerare in relazione alla suddetta posizione.
IN VA
Sottoposto anch'egli a custodia cautelare per il reato di cui all'art.416 bis cod. pen., quale rite= nuto aderente alla cosca facente capo a JE RI, ha dedotto, 7a a sostegno del ricorso, "violazione dell'art.273 c.p.p. in relazione all'art.416 bis c.p. per insussistenza 40
di gravi indizi di colpevolezza;
omessa considera=
zione dell'insussistenza di fatto>>> indiziante;
nullità dell'ordinanza"; il tutto, essenzialmente, che sarebbe stata trascurata la necess sull'assunto sità, ai fini del giudizio di probabile colpevolez=
-
za dell'indagato, della compresenza di più fatti indizianti (formiti, come tali, del carattere della certezza) in ordine alla contestata accusa di parte= cipazione ad, associazione per delinquere, non poten' dosi considerare come fatti del genere anzidetto ne le dichiarazioni del collaborante (svincolate da un motivato giudizio critico sull'attendibilità di co stui e non adeguatamente riscontrate), nè altri ele=
menti quali i vincoli di parentela oli precedenti penali o giudiziari. A tali censure, formulate negli stessi termini (come si vedrà) anche da numerosi altri ricorrenti, si accompagna, poi, per quanto attiene in particolare la posizione dell'NO
VA, il rilievo che erroneamente sarebbe sta to indicato come complice di costui nel sequestro (sem= plice e non estorsivo) di tale AR il AF
EN ritenuto capo, finchè era stato in vita, della relativa cosca, trattandosi, invece, "giusta le risultanze degli atti acquisiti", di altro omoni= mo AF EN;
rilievo, quello anzidetto, cui-
si aggiunge l'altro, di carattere più generale, Se= condo cui, degli attuali coindagati dell'NO quali presunti compartecipi della stessa cosca di cui egli sarebbe sarebbe stato aderente;
il solo
RI NÈ risulterebbe essere stato in passato. correo del ricorrente nei reati da questi commessi.
Tali censure appaiono destituite di fondamento 41
e pertanto il ricorso non può che essere rigettato.
Con riguardo, infatti, alle doglianze di ordine ge= nerale, devesi anzitutto osservare (richiamando quah-
•
to già illustrato a pag.23 circa la diversa valenza del termine "indizi" nell'art. 273 e nell'art.192
c.p.p.), che non richiedendosi, ai fini cautelari, una "prova indiziaria" (per la cui sussistenza è in effetti necessaria la convergenza di una pluralità di singoli indizi, "gravi, precisi e concordanti"), ma soltanto una probabilità di colpevolezza, detta probabilità può essere desunta anche da un singolo e lemento, quale può essere anche la chiamata in cor- reità (o in reità), corroborata da adeguati riscon'
+
tri. Se è vero, poi, che le dichiarazioni dei collaborenti devo= no essere anzitutto valutate nella loro intrinseca attendibilità (come è stato ricordato dal ricorrente),
è altrettanto vero che, nella specie, non può dirsi affatto che detta valutazione sia mancata, risultan do, al contrario, che tanto il G.I.P. (ved., in par- ticolare, pagg.38 e ss.delia richiesta del P.M.. recepita
/quanto il tribunale del riesa= dal detto giudice nella propria pedissequa ordinanza), // me (pagg.34 e ss. dell'ordinanza impugnata), hanno ampiamente illustrato le ragioni per le quali JE a loro avviso, no RI era da ritenere, soggetto intrinsecamente 11 attendibile;
B ragioni, quelle anzidette, alle quali il ricorrente, dal canto suo, non risulta aver fatto il benchè minimo cenno, di tal che la proposta censu= ra si presenta, sul punto, come del tutto generica apodittica, con conseguente sua inidoneità a soste=
nere la tesi della dedotta nullità del provvedimento oggetto di ricorso.
Quanto poi alle doglianze circa il rilievo attri= 492
buito a relazioni familiari e a precedenti penali e giudiziari, appare sufficiente il richiamo a quanto osservato, in via di principio, 'supra", par.C-1,
pag.30.
Venendo quindi all'esame del rilievi specifica= mente riguardanti la posizione dell'NO SAva= tore, ritiene la Corte sufficiente osservare che, in primo luogo, come precedente indicativo della probabile aderenza del nominato ricorrente al sodali- zio criminoso risulta indicata (pag.167 dell'ordinan' za del G.I.P. e pag. 41 di quella del tribunale), non la corresponsabilità nel sequestro Casella, ma quella nel sequestro HI, cui.l'NO avreb= bre preso parte unitamente a EM VA e per il quale risulta imputato e condannato in primo grado (pag. 163 dell'ordinanza del G.I.P.), lo stes' so ER RI;
in secondo luogo, il rilevato coinvolgimento, nel suddetto sequestro, anche del nominato EM vale, da sè solo, a scalzare il fondamento dell'argomentazionę basata, come si è visto, sull'asserita assenza di precedenti comuni oltre che al detto IN e al ricorrente, anche ad altri presunti aderenti alla medesima cosca.
IN EN (n. 28/6/42).
Indicato come appartenente alla cosca "ER ro" ha denunciato, nei motivi di ricorso, vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Il ricorso è fondato. gravi
Tanto dall'ordinanza del G.I.F., infatti (p.308) quan' 43
to da quella del tribunale del riesame (p.60) non emerge l'indicazione di elementi indizianti specifi= camente riferibili all'NO EN, la cui posi=
zione risulta di fatto accomunata a quelle dell' TI no IU e dell'NO IO senza che, a differenza di quanto si verifica per questi ultimi, si pongano in rilievo dati che siano effettivamente dimostrativi della probabile colpevolezza dell'attuale ricorrente.
In particolare il generico riferimento all'informati= va della Squadra mobile di OC (della quale, ovvia= "
mente, la Corte non ha potuto prendere diretta visió= ne), non consente (pur affermandosi, da parte dei giudici di merito, che da detta informativa si evin- cerebbero "i connotati salienti della personalità dei tre fratelli". ed i loro "numerosi frascorsi criminali") di avere una chiara indicazione, analoga a quella che invece è stata fornita per gli altri due nominati in- dagati, di quali siano gli specifici precedenti dell'Ago= : stino EN e di quale sia, quindi, la loro valenza ai fini del giudizio globale di probabile colpevolezza.
L'impugnata ordinanza va quindi, sul punto, annulla= ța con rinvio, per nuova deliberazione (sorretta, qua= le che essa sia, da adeguata motivazione, alla stregua dei rilievi sopra formulati), allo stesso tribunale del riesame di Reggio BR, il quale terrà conto, ai fini del decidere, di tutti gli elementi che sono o po=
tranno essere posti a sua disposizione.
NE CC NC
IT dalla misura cautelare in quanto ritenuto aderente alla cosca "AF" e, quindi, per il hh reato di cui all'art.416 bis cod. pen., ha dedotto, sulla base di premesse analoghe a quelle già illu= strate a proposito del ricorso di NO LV re, la insussistenza di validi elementi indizianti a suo carico.
Il ricorso è, in questo caso, da considerare fon-
dato giacchè, a fronte della lamentata incertezza circa la stessa identificabilità del ricorrente con il "NC ES" di cui avrebbe parlato l'al lora collaborante JE RI, il G.I.P. ed il tribunale si sono limitati, dando invece apparente= mente per scontata detta identificazione , ad affer- mazioni del tutto generiche circa la ritenuta atten' dibilità dell'accusa, senza indicare alcuno specifi- co elemento di riscontro(ved., in particolare, pag.
308 dell'ordinanza del G.I.P. e pags. 58,59 di quel'
la del tribunale). S'impone, quindi, anche in que= sto caso, l'annullamento con rinvio, sul punto, del l'impugnata ordinanza, dovendo il tribunale di Reg=
gio BR provvedere a un nuovo e più compiuto esame della posizione, alla stregua degli elementi acquisiti e di quelli che eventualmante potranno essere posti a sua disposizione.
NE EN
Accusato di partecipazione alla cosca "ER
ro" (art.416 bis cod. pen.), ha dedotto, a sostegnol con motivi in gran parte comuni ad altri ricorrenti, del ricorso, oltre alla questione di rito (peraltro non sviluppata, ma solo enunciata), circa la pre= tesa inutilizzabilità delle dichiarazioni accusatorie di JE (per il che si rimanda a quanto già osser- vato "supra", par.B-5, pag. 22), anche violazione 45
di legge e vizio di motivazione in ordine alla rite=
nuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, assumendo essenzialmente che tali indizi non si sa=
rebbero potuti esclusivamente ricavare na elementi quali i rapporti di parentela, i titoli di proprietà, :
i precedenti, le frequentazioni.
E' stata, anche enunciata, nei motivi di ricorso,
"carenza di motivazione relativamente all'eccezione di giudicato delle sentenze esibite rispetto ai fatti oggetto dell'ordinanza impugnata", ma a tale enuncia= zione non ha poi fatto seguito, nel corpo dei motivi, alcuna illustrazione dell'assunto.
Ciò premesso, rileva la Corte che il ricorso è in'
fondato, al limite della inammissibilità. La difesa del ricorrente ha, infatti, del tutto pretermesso di considerare quello che, dalla motivazione dell'impugna- ta ordinanza, come pure di quella del G.I.P., appare essere stato invece l'elemento indiziante fondamentale a carico dell'ES EN, e cioè l'essere stato questi, a dire dello ER, addirittura il "padrino" dello stesso NÈ nel rito mafioso di iniziazione%;B
elemento, questo, a fronte del quale le relazioni di parentela, le frequentazioni e i precedenti assu= mono soltanto il ruolo di esmplici riscontri, come tali perfettamente validi, secondo quanto già illustrato in precedenza, al par. C-1), pag. 28. :
La mancanza totale, poi, di elementi illustrativi cir=
ca la doglianza relativa all'eccezione di giudicato
3
esclude la possibilità di attribuire alla detta do= glianza, nei termini assolutamente generici e apodit' tici in cui essa è stata enunciata, un qualsivoglia rilievo. Nè può, d'altra parte, per questa come per le altre doglianze, ritenersi validamente integrato il ricorso dal globale e indifferenziato rinvio ad una
7 46
AL IU
Gli è stato addebitato il reato di cui all'art.
:416 bis cod. pen. in quanto ritenuto aderente alla cosca " RD", facente capo - si afferma a Coral
¡ON. Ha dedotto, a sostegno del ricorso, vizio di motivazione in ordine alla sussistenza degli in dizi di colpevolezza. Il ricorso è fondato. L'Alec'
Ce, infatti, risulta annoverato fra i componenti della cosca (non chiarendosi se vi sia stata o meno una espressa chiamata in correità nei suoi confronti da parte dello IN RI o di altri), unica= mente sulla base dei suoi precedenti giudiziari di una proposta (poi non accolta per difetto del requisito dell'attualità della pericolosità), di applicazione di una misura di prevenzione;
elementi, questi, che però, da soli, sulla base dei principi già illustrati nella parte generale, seno evidente= mente da considerare inidonei a costituire "gravi indizi di colpevolezza". L'impugnat a ordinanza va. quindi, sulla posizione in esame, anullata con rinvio al medesimo tribunale di Reggio BR, il quale dovrà verificare se e quali altri elementi militano a favore della tesi accusatoria e trarre quindi da tale verifica, a seconda dell'esito che la stessa avrà avuto, le debite conseguenze.
UI IU (cl. 1934)
E' indicato come. capo della omonima "cosca" e gli si addebita, quindi, il reato di cui all'art.416 bis,
comma secondo, cod. pen. La sua difesa, a sostegno del ricorso, deduce "violazione degli artt. 273,274,
275 c.p.p." (ma, di fatto, e più esattamente, vizio 4.7.
di motivazione sugli indizi di colpevolezza), soste= nendo che indebitamente il tribunale avrebbe recepi= to come valide le dichiarazioni accusatorie di ER
RI, avendo omesso di sottoporle alla dovuta ana= lisi critica e avendo, inoltre, assunto come elemento di riscontro delle stesse un dato oggettivamente non rispondente al vero, e cioè la pretesa sottoposizione del ricorrente a misura di prevenzione.
Il ricorso è infondato. A carico dell'IN, infatti,
come si rileva anche dalla motivazione dell'ordinanza del G.I.P. (da, considerare unitariamente, trattandosi di provvedimenti a contenuto decisorio conforme, con quella dell'ordinanza del tribunale), risultano indi= cate, oltre alle dichiarazioni accusatorie di ER
(tutt'altro che generiche, e le cui ragioni di atten' dibilità in generale come già ricordato "supra", P
-
pag.41 tanto il G.I.P. quanto il tribunale hanno
-
avuto cura di illustrare ampiamente), anche le concor= danti dichiarazioni a suo tempo rese al capitano Ianno= dei C.C., dal defunto AF EN (p.ne,
193 dell'ordinanza applicativa della misura cautela- ivi riproduttiva della richiesta del P.M.). re, Già questo basterebbe a rendere "gravi" gli in' dizi a carico del ricorrente, avuto riguardo al prin- cipio generale ricordato al par.C-1, pag. 25 in mate= ria di pluralità di dichiarazioni accusatorie. A ciò aggiunga si che ulteriore elemento di riscontro (in conformità dell'altro principio di carattere generale, : già più volte richiamato, di cui è cenno a pag. 28), appare quello indicato a pag.338 dell'ordinanza del
G.I.P., ove si fa riferimento all'avvenuta emissione,
a carico dell'IN e di altri soggetti i cui nomi compaiono anche nel presente procedimento, di altra misura cautelare per associazione per delinquere fi- لاما
nalizzata al traffico di stupefacenti. In tali condizioni, quindi, l'asserita inesattezza dell'af= fermazione del tribunale concernente la presunta applicazione, nei confronti dell'IN, di una misura di prevenzione, appare del tutto irrilevan' te. E ciò senza considerare che detta affermazione deve, con ogni verisimiglianza, ritenersi riferibi=
le all'omonimo indagato IN IU del 1962, la cui posizione, nell'ordinanza impug ata, risul' ta trattata (pag.138) unitamente a quella del ri= ora in discorso e di altri.corrente
UI IU (cl.1962)
1' accusato di appartenenza alla cosca "IN"
e, quindi, del reato di cui all'art.416 bis cod.
pen. Ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussi=
stenza dei.gravi indizi di colpevolezza sull'assun' essenzialmente:to,
1) della inutilizzabilità delle dichiarazioni accu= satorie di JE, in quanto rese in sede di "col' loqui investigativi" effettuati ai sensi dell'art. 16 della L. 7/8/92 n. 356, tra l'altro non debi=
tamente autorizzati;
2) della indebita attribuzione di decisiva rilevanza indiziante alla ancora non definitiva misura di prevenzione applicata in data 30/1/92 al ricor= rente dal tribunale di Reggio BR;
3) della inattendibilità delle dichiarazioni accusa= 49
torie di IN RI, in quanto generiche e non confortate, ma anzi contraddette, da quelle del
AF, oltreche provenienti da soggetto che poi le aveva ritratta te, accusando magistrati e funzionari di polizia di avergli ele estorte.
Il ricorso è infondato.
Con riguardo al motivo n.l, nel richiamare quanto già osservato più in generale in precedenza (par.
1-5, pag. 22), può qui aggiungersi che comunque per i colloqui a fini investigativi di cui all'art.18 bis dell'ordinamento penitenziario (introdotto dall'art. 16 del D.L. 8/6/92 n. 306, conv. con modif. in L.
7/8/92 n.356), non è previsto a differenza di quan'
-
to è invece previsto nell'art.350, commi.6 e.
c.p.p. per le notizie, indicazioni e dichiarazioni ivi menzionate - alcun espresso divieto di utilizza=
zione; nè è prevista come causa di nullità la mancan'
za o la tardività delle autorizzazioni alla effet'
tuazione dei colloqui anzidetti.
Quanto al motivo n.2, appare sufficiente osserva=
re che la non definitività del provvedimento appli= icativo di una misura di prevenzione mulla toglie alla idoneità del medesimo provvedimento ad assolve= re al limitato ruolo di elemento di riscontro di dichiarazioni accusatorie in ordine alla appartenen'
..za ad associazione mafiosa o assimilata del sogget' to interessato. Si richima, al riguardo, anche la precedente decisione di questa Corte n.4396/93, già citata al par.C-1, pag.28, nella quale, tra l'altro, si indicano come possibili elementi di riscontro anche le proposte di applicazione di misure di pre= venzione, oltre che i provvedimenti applicativi di 50%
tali misure, indipendentemente dalla loro defini=
tività o meno.
In ordine al motivo n.3 va osservato che la rite=
nuta genericità delle dichiarazioni di ER costi= tuisce soltanto espressione di una soggettiva valuta= zione del ricorrente, cui, si contrappone l'ampia motivazione sulla base della quale tanto il G.I.P.
quanto il tribunale, come si è già avuto occasione di ricordare (ved. "supra", pag.41), hanno invece ritenuto la consistenza e l'attendibilità in genere delle dichiarazioni anzidette. Quanto poi al preteso contrasto con le dichiarazioni del AF, rife=
rite dal cap.Iannone.dei C.C., esso, nei termini in cui è rappresentato dal ricorrente, non appare certa= mente tale da porsi come elemento che avrebbe dovuto necessariamente indurre i giudici di merito ad esclu=
dere il valore indiziante tanto delle une quanto delle altre di dette dichiarazioni. La circostanza, infatti, che lo ER secondo quanto rappresenta=
-to dal ricorrente avesse indicato come capo della famiglia tale RI IN e come "elementi di spic' co" i nipoti IU e CC, mentre il AF, avrebbe affermato che "a capo della situazione è GI SE IN con lo zio CC", non rappresenta certo, nel quadro della complessiva condordanza delle due fonti sugli elementi essenziali dellaccusa, un dato: di decisiva rilevanza in senso contrario, trattandosi di marginali discrasie di per sè non rivelatrici di mendacio o, comunque, di inattendibilità dell'una o dell'altra delle fonti anzidette. Al riguardo appare utile ricordare che questa Corte ha già avuto occa= sione di affermare che l'esigenza di convergenza e 51
concordanz, fra dichiarazioni accusatorie provenienz ti da soggetti diversi, in funzione di reciproco ri= scontro, non può certamente richiedere che le stesse siano totalmente sovrapponibili fra loro-in ogni mar- ticolare, ben potendo, al contrario, aventuali discra=
sie marginali trovare ragionevole spiegazione in ra= gioni della più varia natura, diverse dal mendacio o dalla obiettiva sconoscenza dei fatti riferiti,
nel loro contenuto essenziale (ved., in proposito, sez.I. c.c. 6/4/93 n.1489, Cafari, m. 193984).
Nè, infine, può ritenersi che dovesse costituire mo=
tivo di inattendibilità delle dichiarazioni dello
ER la sopravvenuta ritrattazione. Al riguardo
-
si rimanda a quanto già osservato al par.C-1, pag.
27.
UI CO CC
Sottoposto a custodia cautelare per il reato di cui all'art.416 bis cod. pen., in quanto ritenuto aderente alla cosca degli IN, ha dedotto, a so= stegno del ricorso prodotto in proprio:
1) la indebita attribuzione di valenza indiziante alle dichiarazioni di ER ed a quelle, rife= rite, del defunto AF EN, non essen'
: do tali dichiarazioni qualificabili come "chiamate in correità", per difetto dell'armissione di respon'
abilità proprie dei dichiaranti;
2) l'indeterminatezza e la mancanza di riscontri delle dichiarazioni medesime, non risultando,
in particolare, addebitato al ricorrente alcuno dei reati-scopo per i quali l'associazione per 52
chi delinquere sarebbe stata costituita;
nell
3) la mancata presa in considerazione dell'avvenuta Сол assoluzione del ricorrente, con sentenza del tri- nel bunale di OC in data 22/12/93, dagli addebiti che a lui ed ad altri degli attuali ricorrenti eras te a no stati contestati con ordinanza del G.I.P. di tivi detto tribunale, peraltro assunta come elemento di vare riscontro delle dichiarazioni accusatorie. non
Altro atto di ricorso è stato prodotto dal di= rent fensore dell'IN, avv. Lupis, in cui si lamenta del in generale, l'indebita ed acritica attribuzione di alcu valenza indiziaria a dichiarazioni di c.d. "pentiti" del rilevando poi, in particolare, con specifico riguar= qua do alla posizione del ricorrente, che questi, come gli già sopra ricordato, era stato assolto dal tribu :
za :
nale di OC, senza che di ciò nell'impugnato prov= che vedimento si sia fatta menzione alcuna. pent
Il ricorso è infondato. gnat Quantoat primo motivo dedotto dall'interessato, i q appare sufficiente rimandare a quanto osservato sul pror punto, in via generale, al par.C-1, dalla pag.25 all'
(ultimo capoverso), alla pag.27.. si £
Anche con riguardo al secondo motivo (a parte la alls considerazione della natura puramente soggettiva vedi del giudizio di genericità espresso in ordine alle feri dichiarazioni accusatorie dello ER e del Mazza= da i ferro), si reputa sufficiente il richiamo a quanto ratc:
puntualizzato al par.C-1, pag.31, in merito alle nove caratteristiche della partecipazione ad associazione dell: criminosa ed in particolare alla non necessità che l'ab detta partecipazione, anche quando tratti di asso= no ciazione di tipo mafioso o assimilato, si estrinse=
1 53
chi nell'assunzione di uno specifico ruolo, come pure nella prestazione di specifiche attività o nella
Commissione di specifici fatti criminosi rientranti nel programma del sodalizio.
Quanto al terzo dei motivi personali, coinciden' te anche con la specifica doglianza espressa nei mo= tivi a firma del difensore, appare sufficiente osser= vare che, nell'impugnata ordinanza del tribunale, non si indica tra gli elementi a carico del ricor rente l'ordinanza applicativa di custodia cautelare
:
del G.I.P. di OC e, quindi, non vi era ragione.
alcuna di far menzione della successiva sentenza del tribunale di detta città in data 22/12/93 con la quale lo stesso ricorrente sarebbe stato assolto da= gli addebiti in relazione ai quali la detta ordinan' za era stata emessa;
sentenza, quella summenzionata, che risulta, invece, giustamente ricordata come ele= mento di riscontro a carico di altri ricorrenti (s se=
gnatamente i due CI, IU e VA), per i quali il tribunale di OC era pervenuto ad una pronuncia di condanna. Nè rileva in contrario che all'ordinanza custodiale emessa dal G.I.P. di OC
si s a invece fatto riferimento, anche con riguardo alla posizione dell'attuale ricorrente, nel prov= :.
vedimento applicativo di misura cautelare cui si ri- ferisce il presente procedimento, ove si consideri, da un lato, che detto provvedimento risulta delibe= rato il giorno 8 novembre 1993 e depositato il 10 novembre 1993 (anteriormente, quindi, alla pronuncia della sentenza 22/12/93 del tribunale di OC); dal÷
l'altro lato che il fatto nuovo costituito, per l'Aqui
no, dalla intervenuta assoluzione non era tale, di 54:
per sè, da dover essere ritenuto di decisiva rile=
vanza in favore dello stesso ricorrente, dal momento, che la gravità delle risultanze indiziarie a carico di costui ben poteva ritenersi ugualmente assicura=] ta (come, in effetti, è avvenuto), dalle convergent ti dichiarazioni accusatorie provenienti dallo E= rino e dal AF EN (nulla rilevando che queste ultime fossero "de relato", avuto anche riguardo alla particolare qualificazione del sog= getto che ne aveva riferito, e cioè il capitano
NE dei C.C.), come pure da altri elementi di riscontro quali, ad esempio, la rilevata e non giu÷ sticata sproporzione, di macroscopica entità, fra disponibilità patrimoniali e redditi dichiarati
(ved., in proposito, pag. 197 dell'ordinanza appli cativa di misura cautelare emessa dal G.I.P. di
Reggio BR).
Quanto poi alle ulteriori doglianze espresse nei motivi di ricorso a firma del difensore, in termini del tutto coincidenti con quelli che emergo= no dalla lettura di altri ricorsi (in particolare quelli dei due ZA e di BI NI), hon può non rilevarsi che trattasi di censure la cui notevole"vis polemica" risulta inversamente proportio= nale alla necessaria specificità dei riferimenti alla posizione trattata;
ragion per cui se ne deve trarre un giudizio di sostanziale inammissibilità
Per genericità.
UI CC
Trattasi di posizione del tutto analoga a quella 55
già trattata, di IN CO CC, salvo per quanto 5/ riguarda la presenza dell'atto di ricorso a firma del difensore, giacchè, nel caso dell'IN CC, ri= sulta proposto soltanto ricorso in proprio da parte dell'interessato, sulla base di motivi identici a quel' li dedotti a sostegno del ricorso personale di IN
CO Rocco. Valgono, quindi, ovviamente, le medesi- mę considerazioni giè illustrate a sostegno della ritenuta infondatezza di detto ricorso.
CI NI
E' accusato del reato di cui all'art.416 bis cod.
pen, in quanto ritenuto aderente alla cosca "AL",
vuol si capeggiata da AL IU, nonchè dei reati di cui agli artt. 75 e 71 della legge n.685/75
(capi A e B), quale partecipante ad associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti
é concorrente nei singoli episodi di importazione, detenzione, etc. di tali sostanze posti in essere
-
nell'ambito del programma di detta associazione a
Ha dedotto, a sostegno del ricorso, motivi in rito
(per i quali si rimanda alla trattazione contenuta nei par: B-2 e B-4, nella parte concernente l'CI), 10= nonchè vizio di motivazione in ordine alla ritenuta. sussisterza dei gravi indizi di colpevolezza. Anche detto ultimo motivo, al pari degli altri, è infonda- to, al limite della inammissibilità per mancanza di specificità. Il ricorrente, infatti, definite apodit' ticamente "generiche" le dichiarazioni accusatorie di
IN RI, si è poi limitato a lamentare la mancanza di "elementi complemementari" o "riscontri obiettivi", senza minimamente far cenno a quanto, sul 56
punto, posto in evidenza dai giudici di merito, i
.quali (pag.92 dell'ordinanza del G.I.P. ibi ripro duttiva della richiesta del P.M., c.pes. 78, di quella del tribunale), hanno fatto riferimento ai numerosi controlli ai quali l'CI era stato sottoposto ed a seguito dei quali era risultata accertata la sua assidua frequentazione con altri soggetti indiziati di appartenenza al medesimo so= dalizio criminoso. Sulla validità, poi, in genere, di siffatte frequentazioni come elemento di riscontro- și rimanda a quanto già illustrato al par.C-1, pag.
28.
SA RD
E' accusato di partecipazione ad associazione per delinquere di tipo mafioso (art. 416 bis cod. pen.), quale presunto aderente alla cosca AL.
A sostegno del gravame avverso l'ordinanza del tri-
bunal e del riesame ha dedotto, a mezzo del suo.
difensore, carenza e manifesta illogicità di moti= vazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, sostenendo, in parți= colare, la mancanza di adeguati riscontri alle di=
chiarazioni accusatorie del "collaborante" ER,
secondo cui esso ricorrente farebbe parte della cosca sopra menzionata.
Il ricorso è infondato. Risulta infatti (e ne dà
atto lo stesso ricorrente), che il G.I.P. (prima)
e il tribunale (poi) hanno indicato, come elementi di riscontro, quelli costituiti dall'avere l'VE già subito diversi attentati e daf fare egli uso, 7 5
quindi, di autovettura blindata. Trattasi di element ti che, ai fini del giudizio meramente probabilistico richiesto dall'art. 273, comma I, c.p.p., ben potevano essere considerati idonei ad assolvere il ruolo loro assegnato, come questa Corte ha, in analoghe occa= sioni, avuto modo più volte di affermare;
laddove, per converso, risulta inconferente il richiamo ope= rato nei motivi di ricorso dalla difesa dell'VE
al precedente di questa Corte costituito dalla deci= sione della sez.I, 18/3/93, US, m. 189993, in cui si afferma la necessità che l'indizio abbia "una sua particolare forza convincente" e risponda ai"requi=
A parte, in' siti della precisione e concludenza".
fatti, la considerazione che in numerose altre occa= sioni questa Corte ha meglio puntualizzato, nella specifica materia delle misure cautelari, come gli
"indizi" di cui all'art. 273, comma 1, c.p.p. siano ben diversi dalla "prova indiziaria" disciplinata dall'art.192, comma 2, c.p.p. e non debbano, quindi, necesariamente essere, oltre che "gravi", anche "pre= cisi e concordanti" (ved., in proposito, "supra", par.
C-1, pag. 23), va poi rilevato che, in ogni caso, nella specie 1'"indizio" è essenzialmente costituito dalle dichiarazioni accusatorie dello ER, la cui
"precisione e concludenza" non risultano revocate nè revocabili in dubbio (facendosi piuttosto questione circa la loro attendibilità), mentre gli elementi sú cui si appuntano le critiche del ricorrente sono CO=
stituité essenzialmente dai c.d. "riscontri", per i quali (non avendo essi la funzione di costituire au= tonomo elemento probatorio o in materia cautelare
-
indiziante, ma solo quella di corroborare in qualsi= 58
3) voglia maniera le dichiarazioni accusatorie di coin- dagati), non può pretendersi il grado di precisione e di concludenza che è richiesto, invece, per 1'"in' dizio" propriamente detto (nel senso in cui il termi ne è assunto nel citato art. 273, comma 1, c.p.p.).
st go:
st LA NC
Ca
E' stato colpito dalla misura coercitiva in quanto ra ritenuto aderente della cosca "IN", facente di vapo a IN AR. Lamenta, a mezzo del suo di= ра fensore: Du
1) Erronea applicazione di legge per essere stato (
e 1
)
dato alle dichiarazioni accusatorie di NÈ e af
.
di AF, i quali non avevano ammesso alcuna CO loro responsabilità, il valore di "chiamate in
.
me correità", suscettibili, in quanto tali, di ri=
e- scontrarsi reciprocamente, laddove sarebbe stato invece necessario ricercare riscontri esterni e sarebbe stato altresì necessario accertare l'avve= f nuta commissione di taluno fra i reati-fine ed il conseguimento degli scopi delittuosi mediante la realizzazione di una "intimidazione diffusa";
2) mancanza di motivazione in ordine alla obiettiva;
sussistenza dell'associazione per delinquere, non facendosi cenno si afferma nell'ordinanza im=
-
pugnata "alla organizzazione, alla struttura,. ai
mezzi adoperati, ai compiti attribuiti ai singoli ricorrenti ed a tutti gli altri elementi che, di
€ solito, costituiscono una struttura associativa";B 59
ci
3) Illogità di motivazione per essere stata attri= buito il valore di prova della partecipazione del
BA al sodalizio criminoso ad un singold epi= sodio relativamente al quale era ancora pendente il procedimento penale.
I ricorso è infondato.
Per quanto riguarda il motivo n.1, trattasi, so= stanzialmente, di censure a proposito delle quali val' gono le argomentazioni di carattere generale già espo= ste al par.C-1, segnatamente, alle pagg. da 25 (ultimo capoverso) a 27, in ordine alla valenza delle dichia= razioni accusatorie indipendentemente dall'ammissione di responsabilità proprie del dichiarante, ed alle pagg.31,32 in ordine ai requisiti della partecipazione punibile ad associazione per delinquere, ordinaria e di tipo mafioso. A ciò può aggiungersi che, quanto alla lamentata mancanza di accertamento dell'avremita commissione dei reati-fine e dell'avvenuto consegui=
mento dell'intimidazione diffusa, il primo di detti elementi non ha carattere di essenzialità, valendo anche per l'associazione di tipo mafioso il d i hale e pacifico principio per cui il reato associatio : può sussistere indipendentemente dalla commissione
6 meno dei reati-fine; il secondo, poi, e cioè l'in' timidazione diffusa, è espressamente richiamato nel' la formulazione dell'addebito (capo G) e trova soste= gno, oltre che in nozioni che ben possono, purtroppo, definirsi di comune esperienza (per quanto riguarda il contesto socio- territoriale nel quale organizza= zioni criminose del genere di quella in argomento vivono ed operano), anche e soprattutto nell'ampia documentata illustrazione delle caratteristiche e del
-- 60
"modus operandi" della criminalità organizzata ched ha base nella provincia di Reggio BR e, segna=" tamente, sul litorale ionico di detta provincia,
contenuta in particolare nelle pagg.24 e segg.della richiesta del P.M., incorporata nella pedisse qua ordinanza applicativa di misura cautelare del G.I.P. illustrazione, quella anzidetta, della quale la difesa del ricorrente sembra ignorare del tutto l'esistenza.
Quanto al motivo n.2, trattasi di doglianza pu=
ramente assertiva e generica, a proposito della quale, per un verso, vale quanto sopra appena osservato
In ordine alla descrizione della realtà criminale della provincia di Reggio BR e delle organiz= zazioni (fra le quali la cosca IN) che di fatto |- la costituiscono, quale emerge, in particolare,, dal' le menzionate pagine dell'ordinanza del G.I.F., nella riproduttiva della richiesta del P. ; per altro verso vale il principio, noto e pacifico, secondo cui la configurabilità (specie a livello di indizi di col' pevolezza funzionali all'adozione di misgre caute= lari) di un'associazione per delinquere, anche se di tipo mafioso o assimilato, non richiede il puntuale e analitico accertamento (di solito pressochè impos' sibile, a cagione della natura stessa del suo oggetto); dell'organigramma, delle strutture, dei mezzi, e così del sodalizio, via, /essendo al contrario sufficiente che risulti adeguatamente comprovata l'esistenza di un organismo associativo dotato di una relativa stabilità derivan'
te dal vincolo stabilitosi fra gli associati in Tune
zione della realizzazione di scopi criminosi di comu=
ne interesse.
Passando quindi al motivo n.3, ritiene la Corte.
sufficiente osservare che il singolo episodio cui si 61
allude da parte della difesa del ricorrente risul' ta chiaramente identificabile, dalla lettura dell'impu= gnata ordinanza (pag. 124) in quello costituito dal'
l'avvenuto arresto del BA, unitamente al Calla,
alla frontiere italo-svizzera di Ponte Chiasso, essen'
do stati i due trovati in possesso della somma di lire 314.450.000, parte della quale proveniente da sequestri di persona. Appare quindi evidente la piena legittimità dell'assunzione di tale episodio come elemento di riscontro alle dichiarazioni accu=
satorie dello NÈ nei confronti dello stesso Baril'
laro quale associato per delinquere con il nominato soggetti
LL a con altri/indicati come appartenenti alla med sima cosca, nulla rilevando che il procedimento penale relativo all'episodio medesimo non sia ancora dalla competente A.G. definito poichè tale mancata definizione non può
impedire la valutazione , "incidenter tantum" di esso da parte di altra A.G. ad altri e diversi fini quali,
nella specie, quelli concernenti l'addebito di asso=
ciazione per delinquere.
);
BE IU
E' accusato di partecipazione ad associazione per delinquere di tipo mafioso (art.416 bis cod. pen.), in quanto ritenuto aderente alla cosca D'NO, vuolsi capeggiata da D'NO NI. Ha dedot' to, a mezzo del difensore, a sostegno del ricorso,
motivi comuni (salvo per quanto riguarda le questioni di rito) a quelli del giè esaminato ricorso di Alba= 62
nese EN e dei ricorsi di AL EN,
UT AN, UA RD, BI SA
LE e US CE. Per quanto riguarda la posizione del AS valgono, sostanzialmen' te, in ordine ai detti motivi, le argomentazioni già illustrate nella trattazione del ricorso Alba=
nese EN, per cui anche il presente gravame va dichiarato infondato, posto che, a fronte della scarsa specificità dei motivi medesimi emerge, dal' la lettura dell'impugnata ordinanza e di quella emes'
sa dal G.I.E., il riferimento ad una serie di elemen'
ti ragionevolmente ritenuti come gravemente indizian' ti (attività di "depistaggio" in occasione di un pre=— cedente omicidio originato da faide mafiose, frequen'
tazioni e incontri sospetti, vigilanza in occasione in occasione di incontri o riunioni, etc.).
BO ON
Gli si addebita il reato di cui all'art.416 bis cod. pen. in quanto ritenuto aderente alla cosca
RD. A sostegno del ricorso per cassazione la di= fesa ha dedotto, oltre alla violazione dell'art.
: 292, comma 1, lett.b) c.p.p. per mancata specifica=
zione della data e del luogo del commesso reato
(per il che si rimanda alla trattazione contenuta 63
nel precedente par.B-1, a pag.15), anche vizio di
-
Rotivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Anche tale seconda doglianza, al pari della prima già a suo luogo esa=" minata, appare infondata. Nell'impugnata ordinan za, infatti, con riguardo alla posizione dell'attuale ricorrere, si fa espresso riferimento alle "indica= zioni del pentito", specificando come gli elementi a carico siano costituiti essenzialmente appunto delle
"dichiarazioni accusatorie", rispetto alle quali i
-
precedenti penali e giudiziari, ai quali pure si fa cenno, vengono unicamente ad assolvere al ruolo di riscontri. Non può dunque dirsi che dal "testo del provvedimento impugnato" (al quale, per espressa di=
-
sposizione dell'art. 606, comma I, lett.E cod. proc. pen. deve farsi esclusivo riferimento), emerga una
"mancanza o manifesta illogicità della motivazione","
avuto anche riguardo ai principi di ordine generale già loro luogo illustrati (ved., in particolare, al a par.C-l, pag. 20, i precedenti giurisprudenziali ivi indicati in Iema di valutazione degli elementi di 1
-1 riscontro a dichiarazioni accusatorie di appartenen- za ad associazione per delinquere di tipo mafioso provenienti da "collaboranti").
I fat to che, secondo quanto rappresentato nei motivi di ricorso, il TA, pur essendo stato colpito in precedenza da altri provvedimenti coerci= tivi per fatti di criminalità organizzata, fosse poi stato assolto dai relativi addebiti non è, d'altra parte, tale, in sè e per sè considerato (ed in as' senza di ulteriori specificazioni circa la formula
è le motivazioni dell'assoluzione), da escludere la 64
idoneità dei detti provvedimenti ad assolvere il li mitato ruolo di riscontri (tanto più limitato in quan to ai verte in materia cautelare), alle dichiarazioni accusatorie, posto che l'attribuzione del ruolo sum menzionato trova la sua legitti azione non solo e
\son tanto nel fatto che le vicende giudiziarie nelle quali quei provvedimenti si collocavano si siano con'
cluse con affermazioni di responsabilità, ma anche e storica, soprattutto nel fatto della obiettiva, esistenza dei provvedimenti medesimi, in quanto dimostrativa, se non altro, della esistenza di condizioni in cui il soggetto poteva essere ragionevolmente sospettato, sulla base di elementi diversi dalle sopravvenute di chiarazioni accusatorie, di appartenenza alla crimina= lità organizzata si ricorderà, in proposito, che iSi riscontri, in quanto tali come questa Corte ha avu=
-
to modo più volte di affermare non debbono necessa riamente essere forniti di autonoma valenza probatoria o indiziante (nel qual caso non vi sarebbe più bisogno delle dichiarazioni accusatorie), ma debbono solo,
fungere da sostegno alle dette dichiarazioni, ne= diante apporti di qualsiasi generè che possano valere a confortarne un giudizio di attendibilità specifica.
Si ricorderà altresi che, come già illustrato al par.0-1, pagg.24 (in fine) e 25, in sede cautelare,
in cui non vi è luogo ad una diretta applicazione dell'art.192, comma 3 e4, c.p.p., può riguardarsi come sufficiente anche quello che è stato definito. un "principio di riscontro obiettivo", sempre che sia ragionevolmente prevedibile una evoluzione del procedimento in senso favorevole alle tesi dell'accu=
sa.. 65
OV NO
E' stato colpito da ordinanza di custodia cautelare. an per partecipazione ad associazione per delinquere i finalizzata al traffico di stupefacenti e per con' corso nei singoli fatti di attuazione del programma criminoso di detta associazione (importazione, deten' zione, distribuzione, etc. di alcuni carichi di sostan' ze stupefacenti prevenuti dall'estero via mare).
A sostegno del ricorso la difesa del OV ha dedot'
to, oltre a questioni di rito, anche vizio di motiva=
zione in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Per quanto riguarda le questioni di rito, si rimanda a quanto osservato in precedenza, al par.B-2. La seconda censura è parimenti infondata. a=
L'assunto secondo il quale il OV NO non sarebbe stato nominativamente indicato da NÈ non tiene
1
1
.
conto, infatti, dell'ampia motivazione contenuta alle pagg.115 e 116 dell'ordinanza del G.I.P. (nella La parte in cui è riprodotta la richiesta del P.M., poi 10 recepita dallo stesso G.I.P.), laddove si chiarisce come di DO RI, lo NÈ, nell'indicare certi fratelli "Gallo"/ aves' se chiaramente inteso riferirsi ai soggetti identifi= poi cati come OV NO e OV IU, gestori di fatto di un albergo ristorante in detta località, denominato appunto "Gallo"; il che spiegava l'errore nel quale il collaborante era incorso.
Del tutto legittimo, poi, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, è da considerare per le
-
ragioni già più volte illustrate il richiamo alle frequentazioni del ricorrente con soggetti inseriti in organizzazioni criminali come elemento di valido riscontro alle dichiarazioni accusatorie del "colla=
borante".
--- نانا
Nè, infine, può attribuirsi rilievo alcuno, in questa sede, alla considerazione, meramente soggetti= va, espressa dalla difesa, secondo cui il OV, es'
sendo stato per molti anni sindaco e, quindi, anche ufficiale di governo, "ove avesse avuto un qualsiasi ruolo in attività illecite, sarebbe stato certamente individuato e denunciato dalla polizia giudiziaria".
Traitasi, infatti, di una mera presunzione di caratte= re, come si è detto, del tutto soggettivo.
OV NI
Il provvedimento cautelare nei di lui confronti
è stato adottato in relazione agli stessi addebiti mossi al OV NO. A sostegno del ricorso per cassazione la difesa ha dedotto violazione di leg= ge (segnatamente degli artt. 292, comma 2, lett.C
e 273 c.p.p.) e vizio di motivazione, sull'assunto:
1) della mancata indicazione di fatti specifici ad' debitabili al prevenuto dai quali potesse trar- si valido indizio della sua probabile colpevolez=
za;
2) della mancata verifica critica dellattendibilità dello JE (autore delle dichiarazioni accusa= torie nei confronti del OV), le cui propalazioni,- assolutamente generiche, non avrebbero trovato alcun valido riscontro, tale non potendosi rite= nere quello costituito dalla "scheda biografica" redatta dalla B.I.A., a fronte delle positive emergenze rilevabili da una serie di altre fonti documentali. Il ricorso è infondato, al limite della inammis' sibilità, siccome sostanzialmente volto a riproporre una valutazione in fatto delle risultanze poste a ba=
'se dell'impugnata ordinanza e, prima ancora, del prov=
vedime to cautelare.
· Con riguardo al motivo sub 1) appare sufficiente osservare che i fatti addebitati al prevenuto sono chiaramente enunciati ai capi A) e B) dell'ordinanza applicativa di custodia cautelare e che, in relazione a tali fatti, sono stati poi puntualmente indicati gli :
elementi indizianti, costituiti, dalle dichiarazioni accusatorie dello IN, corredate dei relativi ri-
scontri. Il carattere sintetico di dette dichia ra zio=
ni nulla toglie, di per sè, alla loro chiarezza ed alla loro attendibilità. Nè, d'altra parte, per quanto riguarda specialmente l'addebito di partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata al traffi= co di stupefacenti, è necesseri che risultino accer-
-
tati l'assunzione di uno specifico ruolo o la presta= zione di una specifica attività (ved., in proposito,
"amplius", quanto illustrato. "supra", al par.C-1, pag.
:31).
-
Quanto al motivo sub 2), lo stesso consta, essenzial'
mente, di valutazioni soggettive, come tali prive di diritto di cittadinanza in questa sede, siccome non idonee a- dimostrare che il tribunale, dando credito,
in funzione di riscontro, alle risultanze della c.d. i,-
"scheda biografica" e, segnatamente, ai precedenti a alle frequentazioni del ricorrente con altri sog= getti indiziati di appartenenza alla criminalità orga= nizzata (in particolare i EN e i GA), sia per cie stesso incorso in "mancanza o manifesta illo= gicità" di motivazione, si da dar luogo alla configu= rabilità del denunciato vizio di legittimità; e ciè ७४
tanto più in quanto si condideri che lo stesso tribunale non ha affatto ignorato gli elementi favorevoli al ricorrente e, segnatamente, la con' seguita riabilitazione da condanna precedentemente subita per omicidio ed altro, osservando, peraltro con assoluta ragionevolezza, come gli accertamenti, sostanzialmente di "routine", posti a base di detta riabilitazione non potessero, di per sè, prevalere sulle più specifiche e mirate, oltrechè cronologi= camente successive, informazioni assunte dagli organi inquirenti in relazione al procedimento
"de quo".
NC NI
E' accusato dei reati di cui ai capi A) e B) del' la rubrica , addebitati anche ai due ricorrenti le cui posizioni sono state trattate prima di questa, nonchè del reato di cui al capo R), consistente in acquisto, detenzione, trasporto e cessione a terzi,
con più azioni esective di un medesimo disegno cri=
minso, di ingenti quantitativi di cocaina.
A sostegno dell'interposto gravame la difesa del ricorrente ha addotto vizio di motivazione sulla ritenuta sussistenza degli indizi di colpevolezza, assumendo, in sintesi, che le dichiarazioni accusa= torie di NÈ RI, poste a base dell'ordinan'
za applicativa della misura cautelare, sarebbero..
sfornite di ogni valido riscontro, tale non potenco= si ritenere quello asseritamente costituito dalle altre dichiarazioni, provenienti stavolta dal "colla= 69
borante" BI ER, secondo cui il RA
sarebbe "legato al clan Libri". an motivi aggiunti a firma di altro difensore si
è poi lamentato che il tribunale non avrebbe preso in considerazione:
1) l'oggettiva incertezza della identificazione nel
RA del soggetto al quale il BI ER aveva inteso riferirsi;
-
2) l'assenza di qualsivoglia precedente in materia di stupefacenti a carico dello stesso RA;
3) la regolarità dell'accertata residenza del ricor= rente a MI, ove svolgeva normale attività la=
vorativa quale trasportatore di cose per conto ter= zi.
Il ricorso è infondato.
Quanto all'attitudine delle dichiarazioni del Mon
rabito a costituire valido riscontro a quelle dello
NÈ, vi è da dire (posto che neppure la difesa del ricorrente sembra contestare il principio di fon- do secondo cui dichiarazioni accusatorie di più "col' laboranti" possono validamente corroborarsi tra loro), che detta attitudine non può dirsi fosse da esclude=
re sol perchè, secondo la soggettiva valutazione del esse ricorrente, sarebbero state da qualificare come generiche;
le ciò senza considerare che è lo stesso ricorrente a ricordare che sulla base di quelle stesse dichia=
razioni il G.I.P. di MI avrebbe emesso, nei con'
fronti del RA, altro provvedimento di custodia cautelare;
il che lascerebbe ragionevolmente ritene re che il preteso carattere di genericità delle di chiarazioni in questione non fosse, quanto meno, così evidente ed indiscutibile come invece dovrebbe essere 70
perchè tale sua caratteristica potesse rilevare,
in questa sede, ai fini della configurabilità del denunciato vizio di motivazione.
Passando quindi all'esame dei motivi aggiunti, rileva la Corte, con riguardo al primo di essi, che il ricorrente non ha specificato le ragioni per le quali dovesse essere oggettivamente da dubitare che il BI avesse inteso, nelle sue dichiara=
zioni, riferirsi ad esso ricorrente e non ad altri, essendosi, sul punto, limitato a rimandare, a soste= gno del proprio assunto, ad una "attenta lettura"
delle dichiarazioni summenzionate%3B il che equivale a dire che la Corte di legittimità dovrebbe esten'
dere il suo esame alle risultanze di fatto, onde esprimere un giudizio di merito, in totale contra sto con la sua funzione istituzionale e con l'esplicito dettato dell'art.606, comma 1, lett.e), c.p.p., se=
condo cui il vizio di motivazione deve essere rile=
vabile unicamente "dal testo del provvedimento impu=
gnato".
Quanto al secondo dei motivi aggiunti, vi è da dire, anzitutto, che non sembra corretta l'afferma= zione secondo cui il ricorrente non sarebbe stato mai inquisito per reati in materia di stupefacenti, dal momento che la stessa difesa del RA, come si
è visto, ha ricordato l'esistenza del precedente provvedimento applicativo di custodia' cautelare amesso dal G.I.P. di MI. In secondo luogo va osservato che, come puntualizzato a pag. 254 dell'or= dinanza del G.I.P. di Reggio BR adottata nel' '
l'ambito del presente procedimento, il RA risul tava comunque da tempo sospettato, dagli organi in' 71
quirenti, di essere dedito al traffico di stupefacen' ti. Da ultimo, e decisivamente, va poi considerato che,
è vero che i precedenti di un certo tipo possono se costituire valido riscontro a dichiarazioni accusa= torie di partecipazione ad associazioni criminose, tipo di
è, ovviamente, altrettanto vero che un tale/riscontro non deve essere necessariamente sempre presente, ben potendo valere come riscontro, secondo i principi ge=
nerali, anche elementi diversi, i quali possono es' sere della più varia natura. E nella specie, come si è visto, il riscontro principe alle accuse-pro= mananti dallo JE era costituito dalle consonanti dichiarazioni del BI..
Ed infine, per quanto riguarda il terzo dei motivi aggiunti, appare sufficiente osservare che l'esistenza di una regolare vita familiare e di una apparentemente lecita attività lavorativa non può certo, di per sè, considerassi elemento incompatibile con la ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordi=
ne a reati del genere di quelli in esame;
ragion per cui risulta priva di qualsivoglia riconoscibile ca=
rattere di decisività la lamentata mancata presa in esame, da parte del tribunale, dei suddetti elementi prospettati come favorevoli al prevenuto. 72
plic BR AT
che 1' stato sottoposto alla misura cautelare in quanto Nat ritenuto raggiunto da gravi indizi di colpevolezza agli in ordine al reato di cui all'art.416 bis cod.pen. come (quale aderente alla cosca BI), nonchè in ordi ord: ne ai reati di associazione per delinquere finalizza concorso nella ta al traffico di stupefacenti (capo A) e di/impor= Nat tazione, detenzione etc. di singole ingenti partite di di tali sostanze (capo B). sin A sostegno dell'interposto ricorso per cassazione, ti è stata dedotta, con i motivi a firma dello stesso
I' וד interessato e del suo difensore, poi seguiti da me pr moria illustrativa a firma di altro difensore (abili- tato, a differenza dell'altro, al patrocinio davan' pe
со ti a questa Corte), nullità dell'impugnata ordinanza. em per vizio di motivazione ed "omessa valutazione di
SE prova decisiva"..
r Il ricorso è fondato.
〠A carico del UZ, infatti, risulta indica=
21 to, come decisivo elemento di riscontro alle dichia=
C razioni accusatorie di NÈ (riferite peraltro, gene=
).
ricamente, alla famiglia UZ, il cui capo gli inquirenti than o ritenuto identificabile nell'attuale ricorren'
te), il fatto che, secondo le dichiarazioni di altro collaborante, e cioè tale ER EOnildo, il medesi=
Imo ricorrate avrebbe partecipato, nel marzo del 1980, in località Bosco di OVlino, a banchetti cui sareb= bero intervenuti anche EL VA (altro inqui= sito in questo procedimento) e UZ VA;
banchetti in occasione dei quali si sarebbe anche parlato di trasferimenti di somme di danaro provenien' ti da sequestri di persona. dall'ordinanza ap=Ora, plicativa di custodia cautelare (pag.294), risulta che il nominato ER, nell'indicare il UZ
AT come "rappresentante" di BI IU
agli incontri in questione, si era riferito a lui come "ex sindaco di Africo". Risulta inoltre, dalla ordinanza del tribunale. del riesame, che la dife=
: sa aveva documentalmente provato come UZ
AT non avesse mai ricoperto carica di sindaco-o di consigliere comunale del comune di Africo, mentre sindaco di tale Comune era stato invece tale Bruzzani=
ti VA, pluripregiudicato e presumibilmente (al-
l'epoca dello svolgimento delle indagini che avevano preceduto l'adozione della misura cautelare) detenuto per associazione per delinquere finalizzata al traffi= co di stupefacenti in forza di provvedimento coercitivo emesso dal G.I.P. del tribunale di OC. Risulta pure, sempre dall'ordinanza impugnata, che la difesa aveva rappresentato l'esistenza di uno stato di detenzione, documentato da apposito certificato, al quale il Bruz= zaniti AT sarebbe stato sottoposto all'epoca in cui avrebbero avuto luogo i banchetti in questione.
A fronte delle argomentazioni difensive basate su tali risultanze il tribunale, come si rileva dalla let' tura del provvedimento oggetto di ricorso, ha sosta= puto, in sintesi:
a) che dall'informativa della Squadra Mobile di OC in data 27/4/93 risultava comunque attestata la presenza, al banchet to tenutosi al Bosco di OV= lino, oltre che dell'ex sindaco UZ GI
ni (indicato nella stessa richiesta del P.M. come destinatario di altro provvedimento coercitivo, con esclusione, quindi si afferma di ogni pos'- 7:4 sibilità che si fosse incorsi in errore di personal anche dell'attuale ricorrente UZ AT;
b) che dal prodotto certificato di detenzione emerge=" va che il UZ AT era stato "tradotto"
nella casa mandamentale di Gioiosa solo il data
17/11/80, mentre il banchetto in questione aveva
Navuto luogo, come già rilevato, nel marzo di quello stesso anno
Entrambe tali argomentazioni, ad avviso della Corte, prestano il fianco alle dedotte censure. Quanto alla prima, infatti, basti osservare che non è dato sapere sulla base di quali elementi la Squadra Mobi le di OC, nella citata informativa del 27/4/93, avesse ritenuto di poter dare per certa la presenza al Bosco di OVlino, oltre che del Bruzzapiti IO
Manni, anche del UZ AT. Ciò da luogo ad una evidente mancanza di motivazione su un punto di decisiva rilevanza, non potendosi certamente ri= tenere soddisfatto l'obbligo della motivazione con il semplice, acritico riferimento alle risultanze. di una informativa di P.C., senza la benchè minima indicazione dei dati di fatto sui quali la detta in' dovuto. formativa era (o avrebbe essere) basata e senza, quin' di, che sia possibile verificare la obiettiva fon' datezza o meno di quanto in essa conclusivamente af= fermato. Quanto poi alla seconda argomentazione, ap= pare, anche in questo caso, sufficiente osservare che la "traduzione" di taluno in un determinato istitu=
to penitenziario presuppone, atteso 11 signifi= cato corrente dell'espressione, un preesistente sta= to di privazione della libertà, di tal che il tri- bunale, a fronte dell'assunto difensivo secondo cui il UZ sarebbe stato impossibilitato, in quanto xs già detenuto, a partecipare al banchetto in questio= ne, non si sarebbe dovuto limitare, come invece ha fatto, a prendere in considerazione la data della
"tradizione" ma avrebbe dovuto verificare, sulla ba= se degli atti a sua disposizione, sele da quanto tempo prima di quella data il UZ AT fosse stato già privato della libertà. Anche sotto questo profilo, quindi, ci si trova di fronte ad una mancanza di motivazione su punto di potenziale, decisiva ri=
levanza.
L'impugnata ordinanza, per quanto riguarda la posi zione in esame, va quindi annullata con rinvio, per nuova deliberazione, allo stesso tribunale di Reggio
BR, in quale dovrà rivalutare "funditus" tutto il complesso delle risultanze relative al UZ
AT e pervenire, quindi, ad una decisione (quale che essa sia), adeguatamente motivata, benendo conto di tutti gli elementi di rilievo che sono o potranno essere posti a sua disposizione.
BUTTIRI VA
E' accusato del reato di cui all'art. 416 bis cod.
pen. in quanto ritenuto aderente alla cosca "Vrsino.
--Lamenta, con unico, artiarticolato motivo;
la violazione 649 e dell'art. dell'art. /297, comma 3, c.p.p., con conseguente, man' cato riconoscimento del diritto alla scarcerazione per intervenuta decorrenza dei termini, ex art. 303, comma 3, c.p.p., nonchè vizio di motivazione in ordi-
ne alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.
☐ ricorso è infondato.
Quanto alla prima delle dedotte censure va rilevato che essa appare essenzialmente prospettata sulla 76
base dell'intervenuta assoluzione del ricorrente, a con sentenza del Tribunale di OC in data 15/5/85 dal delitto di cui all'art. 75 della legge n.685/75
(associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti). La misura cautelare adottata hell'ambito del presente procedimento, però, riguar da = come si è visto la diversa ipotesi di reato di cui all'art. 416 bis cod. pen., e non risulta in alcun modo dimostrato che si tratti soltanto di una diversa qualificazione giuridica dei medesimi fatti. Non può dunque dirsi che vi sia stata viola= zione del principio del "ne bis in idem".
La seconda censura si basa sull'assunto della in debita utilizzazione, come elemento indiziante in ordine al reato di associazione per delinquere cui si riferisce l'ordinanza impugnata, delle risultanze di una intercettazione telefonica già utilizzata per l'adozione di altro provvedimento coercitivo parimen' ti emesso dal G.I.P. di Reggio BR, cui aveva fatto seguito la scarcerazione del LI per decorrenza termini. Al riguardo rileva la Corte an'
zitutto che uno stesso elemento può essere assunto,
di per sè, come indizio anche di fatti diversi;
ragion per cui, nella specie, l'essere stata, la precedente ordinanza applicativa di custodia cautelare, basata, in tutto o in parte (secondo quanto si sostiene nel ! ricorso), sulle risultanze dell'intercettazione te= lefonica anzidet ta non implica necessariamente l'iden'
tità tra i fatti-reato cui la detta ordinanza si ri- feriva e quelli ai quali si riferisce l'ordinanza confermata con il provvedimento attualme nte oggetto di ricorso. A ciò aggiungasi che, in ogni caso, la reite= #t
+
razione di provvedimenti cautelari per uno stesso fatto non implica, di per sè, nullità dei provvedi= menti stessi, ma da' luogo soltanto all'effetto pre= visto dall'art. 297,commà 3, c.p.p. (decorrenza dei termini dal giorno in cui è stata eseguita o notifica= ta la prima ordinanza). Il che significa (posto che il provvedimento di riesame è unicamente finalizza to ad ottenere la verifica della legittimità e validi= tà in sè del provvedimento impugnato), che l'eventua= le diritto alla scarcerazione per intervenuta decor=
renza dei termini non può essere invocato mediante la procedura di riesame, ma deve formare oggetto (come questa Corte ha già avuto occasione di affermare), di istanza rivolta al giudice competente, la cui deci= sione, se negativa, potrà poi essere gravata di ap=
pello ai sensi dell'art.310 c.p.p. e
Quanto poi alla terza censura, la stessa si sostan'
zia, essenzialmente, in considerazioni di merito at' 1=
tinanti la valutazione dei fatti assunti a base del provvedimento coercitivo e, segnatamente, di quelli assunti come riscontro alle dichiarazioni accusato=
rie di JE RI, tra cui, in particolare, una ritenuta comunanza di interessi fra il LI e on l'altro indagato SA IU, indicati come comproprietari, tramite le rispettive mogli, di un immobile ove, a quanto pare, il SA, avva=. lendosi della copertura afferta dall'esercizio di rivendita di ceramiche e piastrelle del LI, 2= avrebbe svolto le sue attività illecite. Si sostie= ne, da parte del ricorrente, che in realtà: gli uffici e le abitazioni dei due nominati indagati sarebbero li state distinte e che l'originario stato di comunio= 78 t ne della proprietà dell'immobile sarebbe venuto meno a seguito di formale atto di divisione, fin dal
1990. Trattasi, però, come appare evidente, di sem plici asserzioni di fatto, inidonee,, come tali, C ad essere valutate. in questa sede . E ciò senza con= # tare che, in ogni caso, anche la loro rispondenza al vero non avrebbe un riconoscibile carattere di decisività considerando, da un lato, che le dichiaras zioni di NÈ risultano riscontrate anche da al tri e (apparentemente). ancor più significativi elementi, quali le intercettazioni telefoniche di cui si è detto e il precedente provvedimento di cu=
stodia cautelare al quale LI e SA erano stati già sottoposti per il reato di associa= zione per delinquere finalizzata al traffico di stu= pefacenti (trattași del med simo provvedimento al quale già si è fatto cenno nella trattazione della censura n.2); dall'altro lato che anche la distin' zione fra gli uffici e le abitazioni dell'uno e dell'altro dei due indagati, come pure l'intevenute scioglimento della comunione sull'immobile,non esclu dono, di per sè, 1'effettive csistenza di rapporti fra i due (confermata, anzi, dal fatto che la comunio='
ne immobiliare fra le rispettive mogli, ancorchè successivamente sciolta, era stata comunque a suo tempo instaurata); il che è quanto basta per ritene=
-
re comunque legittimamente attribuita alle risultan' ze in questione la valenza di elemento (fra gli altri)
di riscontro.
Nè può condividersi, poi, l'ulteriore argomenta= ziome del ricorrente, secondo cui la sussistenza dei :
gravi indizi di colpevole zza avrebbe dovuto essere 79.
esclusa anche perchè, in fin de' conti, lo stesso
NÈ non avrebbe attribuito al Buttiglieri "alcunIN fatto criminoso, nè al cun vincolo associativo ille=.
cito". A dimostrazione dell'infondatezza di siffatta argomentazione basti rilevare che dalle dichiarazioni di NÈ riportate a pag.231 dell'ordinanza del G.I.P. emerge che il suddetto "collaborante", dopo aver ampia= mente de scritto le attività delittuose nel capo della droga poste in essere dal SA IU, aveva indi- cato come persona "strettamente collegata"con questo
Ultimo il LI VA, specificando come costui fosse proprietario di un esercizio commerciale per 11-
la vendita di ceramiche, piastrelle e cucine industria= li, all'interno del quale lo stesso SA gestiva lo stupefacente o altro materiale di provenienza ille=
cita". Il che equivale chiaramente a dire, se le paro= le hanno un senso, che, secondo lo IN, il I= glieri era complice nei loschi traffici gestiti dal
SA, consentendogli di svolgerli nei locali di cui egli aveva la disponibilità.
0='
CA DO
E' stato colpito dal provvedimento cautelare in quan' to ritenuto aderente alla cosca "IN", e quindi per il reato di cui a l'art.416 bis cod. pen. Ha dedotto, i)
a sostegno del ricorso, oltre all'eccezione in rito di cui si è già trattato a suo luogo (ved. "supra", par.
B-4, in fine), anche violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei 80
gravi indizi di colpevolezza, formulando, in via di generale, le medesime censure di cui già si è fatto cenno nella trattazione del ricorso di NO SA VA e aggiungendo, con riguardo alla propria spes cifica posizione, che non vi sarebbe alcun "fatto "7 qualificabile come indizio a suo carico, posto che s CA
l'unico elemento proposto come tale sarebbe costituito da una pregressa condanna per "riciclaggio "inflitta de gli per fatti commessi in concorso con soggetti di=1 CL
versi dagli attuali coindagati. C
Il ricorso è infondato. Ca
L'elemento indiziante a carico del LL DO, 2.
con riguardo all'addebito cui si riferisce il provve=- C
dimento applicativo della custodia cautelare, risul- "
C
ta infatti costituito essenzialmente dalle dichiara=
zioni accusatorie di JE RI, secondo le qua= 1
1
J
li la ingente somma di danaro della quale il LL, ا
ن
ا
unitamente al BA, era stato trovato in posses'
so al valico di frontiere di Ponte Chiasso, era stata consegnata ai due dai IS, anche per conto degli
IN e degli IN, allo scopo di effettuare il pagamento di una partita di droga acquistata in Olan'
dalved., in proposito, pag. 122 dell'ordinanza impu= gnata e pag. 235 di quella del G.I.P.). Non può dun' que dirsi che il provvedimento in questione sia stato invece essenzialmente fondato sulla condanna scaturi=
ta dall'avvenuto sequestro di detta somma, essendo quest'ultimo, piuttostole non la condanna stessa), da considerare come un semplice riscontro, di inop= pugnabile significanza, alle summenzionate dichiara=
zioni accusatorie. Quanto al resto, valgono le argo= mentazioni già esposte nella trattazione del ricorso :
الا
ai NO VA.
AT ON
E' accusato dei reati di cui ai capi A ) e B )
della rubrica anteposta all'ordinanza di custodia cautelare, nonchè del reato di cui all'art.416 bis cod. pen., quale ritenuto aderente alla cosca dei
AL (capo D della stessa rubrica). Ha dedotto,
a mezzo dei propri difensori, avv.Maio e avv.Veneto, con distinti atti di ricorso (a parte la questione di rito, formulata dal solo avv. Maio, di cui si è già trattato a suo luogo, affermandone l'infondatezza), anche vizio. di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza..
Sotto questo profilo il ricorso è fondato. Dalla let'
tura dell'impugnata ordinanza, infatti, come pure da : quella del G.I.P., non risulta posto in evidenza alcuno specifico elemento di riscontro, ancorchè embrionale, che, con riguardo alla specifica posizione del AL i
ON, valga a corroborare le dichiarazioni accusa= torie dello NÈ RI. La suddetta ordinanza,
quindi, sulla posizione in questione, va necessaria= mente annullata per mancanza di motivazione, con rin' vio, per nuovo esame, allo stesso tribunale di Reggio
BR, il quale dovrà verificare se e quali risul' tanze possano valere ad asseverare la credibilità
della dichiarationi anzidette e, quindi, la loro ido= neità a costituire i "gravi indizi di colpevolezza". richiesti dall'art. 273, comma 1, c.p.p. Al riguardo, 82
Per questo come per altri casi analoghi, già esamina ritiene opportuno o da esaminare, si/specificare che, pur apparen'" do riscontrabile la carenza di motivazione anche nell'ordinanza applicativa della misura cautelare
(oltre che in quella del tribunale del riésome),
l'annullamento viene comunque disposto con rinvio, non essendo la Corte in grado, ovviamente, di esclus dere, in un contesto così variegato, complesso e mul forme, l'esistenza e la prospettabilità di elementi diversi e ulteriori rispetto a quelli emergenti dalla motivazione dell'impugnata ordinanza a di quella del
G.I.P. e non apparendo quindi opportuno, in una tale situazione, precludere, con un annullamento denza ring vio l'esercizio, da parte del tribunale del riesame, dēgli ampi poteri- doveri che, ben al di là dei limi- ti segnati dal principio di devoluzione, gli sono conferiti dall'art.309,comma 9, c.p.p. ; esercizio,
quello anzidetto, che, ai sensi dell'art.627, comma 2,
C.p.p., compete al sudistto rituale anche quando questo giudica in sede di rinvio,
AT RM
E' accusata del reato di cui all'art. 416 bis cod. pen., in quanto ritenuta partecipe della cosca dei AL. Ha dedotto, a sostegno del gravame, violazione di legge e vizio di motivazione relati= vamente alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.
Il ricorso è fondato.
Risulta, infatti, dalla motivazione dell'impugna= ta ordinanza e di quella applicativa della misura cautelare, emessa dal G.I.P. di Reggio BR, 8:3
che, in assenza di specifiche dichiarazioni accusa=
torie nei confronti della AL RM costei
è stata ritenuta gravemente indiziata di partecipazione alla cosca unicamente sulla base di una precedente ordinanza di custodia cautelare del G.I.P di Palmi,
in data 26/4/93, nella quale si addebitava alla donna il concorso nei reati di cui agli artt.73 e 74 del
T.U. delle leggi in materia di stupefacenti approvato con D.P.R. n.309/90. Ritiene la Corte che una tale risultanza non possa, da sola, giustificare la con' clusione alla quale i giudici di merito sono perve= nuti giacchè, se è vero (come più volte osservato in precedenza) che i precedenti penali e giudiziari, anche non definitivi, possono costituire valido riscon' tro a dichiarazioni accusatorie circa la partecipa=
zione di taluno ad associazioni criminose e che, pur
in assenza di dette dichiarazioni, una volta accerta=
ta l'esistenza di una di tali associazioni, costitui=
ta su base familiare, può ritenersi grave indizio di partecipazione ad essa l'esistenza di vincoli familiari fra i capi o organizzatori, del sodalizio ed un sog=
.
getto che autonomamente risulti essere dedito al me=
desimo genere di delitti per il quale il sodalizio
è stato costituito ed opera, è altrettanto vero che, nel caso di specie, non può dirsi motivatamente af= fermata nè 1'una nè l'altra di dette condizioni.
Mancano, infatti, come si è visto, dirette dichiara=
zioni accusatorie e, d'altra parte, dalla sola esi= stenza della precedente ordinanza di custodia cau=
-
telare per i reati iyi menzionati ai quali sembrereb= be estraneo il "capo :-cosca, indicato in AL
IU), non può dirsi potesse validamente desumersi 84
da? che la ricorrente fosse non occasionalmente dedita i a delitti del medesimo genere di quelli rientranti m al mel programma criminoso della "cosca" anzidetta. 2
L'impugnata ordinanza va quindi, relativamente alla
12 posizione in questione, annullata, con rinvio perio nu nuovo esame al medesimo tribunale di Reggio BR le il quale, rivalutata "funditus" la posizione medesi
SE ma tenendo conto dei rilievi sopra formulati, adots,
terà la decisione che, nel merito, apparirà conforme
·
S
a giustizia, sulla base degli elementi tutti che sono o potranno essere posti a sua dispisizione.
C.
AT NI
بر E' accusato del reato di cui all'art.416 bis cod.
pen. in quanto ritenuto anch'egli aderente alla
0
cosca dei AL, nonchè di concorso nei reati di 2
.
cui ai capi A) e B) della rubrica (associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e importazione, detenzione, etc. di ingenti quanti=
tativi di tali sostanze). Lamenta vizio di motiva=
zione in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Il ricorso è fondato per quanto di ragione e cioè (posta la non contestata esistenza di specifiche, ancorchè non particolarmente - dettagliate, dichiarazioni accusatorie di NÈ Vit' torio, la cui oggettiva valenza invano la difesa del ricorrente ha puntato ad escludere), sotto il profilo della mancanza di motivazione in ordine agli elementi di riscontro, indicati unicamente (come per il AL EN, di cui si tratterà oltre) in una misura di prevenzione di cui, però, non si specifi=: ca nè la data ne la natura, sicchè non è dato sapere, 85
dalla lettura del provvedimento impugnato, se detta misura sia in effetti da poter considerare come atta a corroborare o meno le affermazioni del collaborante.
L'impugnata ordinanza va, quindi, per quanto riguarda.
la posizione in questione, annullata con rinvio, per nuovo esame, al tribunale di Reggio BR il qua=
le, verificato il punto anzidetto, deciderà di con' seguenza, tenendo conto, communque, in tutti gli elementi di rilievo che sono e potranno essere posti a sua dispo=
sizione.
AT NC EN
E' accusato degli stessi reati addebitati a AL
NI. Ha dedotto, oltre a censure in rito, anche vizio di motivazione relativamente alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.
Quanto alle censure in rito̟ si rimanda alla trattes. zione che, unitamente ad altre anaboghe censure del medesimo contenuto, se ne è fatta "supra", al par.
B-2). Anche nel resto il ricorso è infondato, al limi=
te della inammissibilità. A fronte, infatti, delle generiche doglianze circa la mancanza di riscontri al' le dichiarazioni accusatorie di IN stanno i pun'
tuali e dettagliati richiami, contenuti nell'ordinanza impugnata e, più ancora, in quella del G.I.P., agli specifici precedenti del ricorrente, il quale viene indicato come già sottoposto a misura di prevenzio= ne e colpito, in epoca recente, da altro provvedi= mento coercitivo per traffico di stupefacenti in forma associata. a 86کالا
BO IU
Gli si adde bitano gli stessi illeciti addebitati ai due AL le cui posizioni sono state trattat prima di questa, con la sola differenza dell'attric buzione a lui di un ruolo dirigenziale nelle asso:
+ 2 ciazioni criminose. A mezzo dell'avv.Maio ha dedotto ( DE
censure in rito già ritenute infondate (ved., in· proposito, "supra", par.
3-2 e B-4). Sempre a mezzo
、
1
dello stesso legale, come pure, con separato atto, mezzo dell'avv. Tommasini, ha altresì dedotta viola zione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolez= za. Anche tali censure sono da ritenere infondate.
-
Anzitutto, infatti, risulta dalle dichiarazioni di
JE, riportate a pag.84 dell'ordinanza applicativa della custodia cautelare (nella parte riproducente la relativa richiesta della procura della Repubblica, poi recepita dal G.I.P.), che, secondo il "collabo= rante", operava in OC, collegata a quella dei Z= RO, nel traffico degli stupefacenti, la cosca dei AL, 'con a capo AP IU". Non si vede, quindi, come possa sostenersi, da parte del secondo difensore, secondo quanto si legge nei motivi a sua firma, che il AL non sarebbe stato colpito da "alcuna accusa diretta dello ER" il quale
,
si sarebbe limitato "ad accusare i nipoti dello stes' so". Quanto poï alla lamenṭata mancanza di riscontri, cui ha fatto cenno, in particolare, l'altro difenso=
re, sottolineando come fosse erroneo il riferimento ad una precedente condanna che il AL avrebbe subito il 6 maggio 1988 per il delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen., dal momento che egli, a seguito 87
di giudizio di rinvio, era poi stato assolto, va anzitutto rilevato che di tale assoluzione il tribus rale ha mostrato, invece, di essere stato ben consa= pevole e di averne tenuto conto, pervenendo alla mo=
tivata conclusione che essa, tuttavia, non avesse efficacia decisiva a favore dell'indagato, riguardan' do fatti di natura diversa, contestati come avvenuti fino al 6/11/79. D che equivale a dire, in sostanza,
che, secondo il tribunale, il precedente in questione non aveva, come riscontro, carattere di essenziali=
1
.
tà giudizio, questo, che non appare in alcun modo
1
censurabile, dal momento che lo stesso tribunale ha x ricordato l'esistenza di un'altra, non contestata,
risultanza, anch'essa validamente utilizzabile come elemento di riscontro, costituita da una precedente ordinanza applicativa di custodia cautelare per traf= fico di stupefacenti in forma associata emessa nei confronti del ricorrente e di altri componenti della sua famiglia dal G.I.P. del tribunale di Palmi il
26/4/93. A e aggiungasi l'esistenza, comunque, di altro elemento di riscontro, rilevabile dalla righio= sta del P.M. incorporata dal G.I.P. nella propria ordinanza applicativa di misura cautelare, secondo cui dell'esistenza di una cosca "AL", inserita in posizione di primaria importanza nel traffico degli stupefacenti, avevano parlato anche gli altri
"collaboranti" AU GI e CA IL (pag.
65 della suddetta richiesta del pubblico ministero); elemento,
! quello ora detto, da ritenere sufficientemente spe= cifico quanto meno nei confronti del soggetto che della cosca in questione è indicato come capo, e cioè appunto il AL IU. 88
AT CO
E' accusato degli stessi reati addebitati al
AL IU, la cui posizione è stata esaminata in preceden_za, con esclusione, tuttavia, del ruolo: dirigenziale. Ha dedotto, a sostegno del gravame, a mezzo del difensore avy.Maio, questioni di rito non :
chè violazione di legge e vizio di motivazione sulla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolez=pevolezz
Sulle questioni di rito, incentrate sull'assunto za.
della tardiva trasmissione degli atti al tribunale del riesame, si rimanda alla trattazione contenuta al par.B-2. Quanto al resto, il ricorso è parimenti da ritenere infondato per le stesse ragioni già illu=-
strate nella trattazione del ricorso di AL FR
SC EN, la cui posizione eppare sostanzialmen' te sovrapponibile a quella del AL CO e rela= tivamente alla quale nulla di più specifico è stato prospettato.
AT EN : : ༡ ན ༔
Trattasi di posizione che appare del tutto coinci= dente con quella di AL NI (salvo per quanto riguarda l'avvenuta prospettazione, da parte dei difensori, di questioni di rito già ritenute infondate per le ragioni a loro luogo illustrate).
Ritiene quindi la Corte che identica debba essere la decisione, e cioè annullamento con rinvio della impugnata ordinanza per nuovo esame sul punto in ordine al quale la motivazione appare carente. 89
CE SS
L'ordinanza di custodia cautelare risulta emessa hei di lei confronti per il solo reato di cui all'art. 416 bis cod. pen., in quanto ritenuta aderente alla cosca dei AL. Con ricorso a propria firma e con altro a firma dei difensori avv.ti Cersosimo e Paolini
ha sostanzialmente contestato la sussistenza del re= quisito dei gravi indizi di colpevolezza. Trattasi di posizione che appare del tutto sovrapponibile a quella, già esaminata, di AL RM. Anche in questo caso, infatti, gli unici indizi a carico della pre= venuta risultano individuati nella precedente ordinan' za di custodia cautelare emessa dal G.I.P. di Palmi!
La decisione della Corte dev'essere quindi conforme a quella già adottata relativamente al ricorso della n'
nominata AL RM, e cioè annullamento, sul punto, 1
-
1
della impugnata ordinanza con rinvio, per nuova deli=
berazione , al tribunale di Reggio BR.
COLUCCI IU
E' accusato del reato di cui all'art.416 bis cod.
pen. in quanto ritenuto aderente alla cosca IN.
Ha lamentato, con ricorso a propria firma e con altro a firma dei difensori avv.Veneto e avv. Speziale viola=
zione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza dei Q
gravi indizi di colpevolezza.. Le proposte doglianze sono infondate e i ricorsi vanno pertanto ricettati. Palla lettura dell'ordinanza impugnata e di quella emessa dal G.I.P. di Reggio BR emerge come 90
a carico del CI IU, come pure del di lu fratello VA, militino le dichiarazioni accus satorie specifiche di JE RI (che indica i due fratelli CI come "affiliati e alleati de gli IN "nell'attività di traffico di sostanze. stupefacenti), corroborate da quelle a suo tempo rese al capitano NE dal defunto AF
EN (pag. 193 dell'ordinanza del G.I.P.) nonche da altri elementi quali, in particolare, il procedi mento autohomamente instaurato dagl'A.Ç. di OC nei confronti degli stessi CI e di altri sogget'
ti quali IN: CC, IN IU, IN IC la CC, CA AT per associazione per delinqué=_ re finalizzata al traffico di stupefacenti;
procedi . mento nell'ambito del quale fu emessa ordinanza di custodia cautelare e che, come affermato nell'impu=' gnato provvedimento del tribunale di Reggio BR,— si concluse, in primo grado, rer i CI, con sen'
tenza di condanna pronunciata dal tribunale di OC
il 22/12/93.
A fronte di tali risultanze appaiono del tutto generiche e pretestuose le censure formulate dal ricorrente e dai suoi difensori, secondo cui, in sintesi, i giudici di merito si sarebbero limitati ad una acritica ricezione delle dichiarazioni accu=
satorie dello JE, dalle quali non emergeva alcun fatto specifico attribuibile ai due CI e rispet' to alle quali non poteva dirsi acquisito alcun ele="
-mento idoneo ad integrarle e a corroborarle. Al-ri=
guardo ritiene la Corte siano da richiamare le argo= mentazioni di ordine generale esposte al par.C-1, nelle quali già si trova la risposta ad un tal ge= 91 nere di doglianze. in particolare per quanto riguarda la reciproca corroborazione di dichiarazioni accusa=
: ng torie provenienti da più fonti;
la utilizzabilità come elemento di riscontro di precedenti penali o anche, più genericamente, giudiziari (ancorchè non definitivi). in materia di indizi di colpevolezza per reati asso= ciativi;
la non recessità che la partecipazione alla associazione criminosa si riveli attraverso l'assun' zione di uno specifico ruolo o la commissione di spe=
cifici fatti delittuosi.
COLUCCI VA
Trattasi di posizione del tutto sovrapponibile a quella, già esaminata, del CI IU, per
མ
cui, a fronte di doglianze del tutto analoghe, pro=
poste anche in questo caso dal ricorrente in proprio e dai suoi difensori, avv. Speziale e avv.Tommasini, la decisione non può che essere conforme a quella adottata per l'altro ricorrente, e cioè il rigetto del ricorso.
SS EN
E' accusato del reato di cui all'art. 416 bis cod.
pen., in quanto ritenuto partecipe della cosca
AF, nonchè, in concorso con BR SAva=
! tore e BR NI dei reati di tentato omici=
,
dio ed estorsione in danno di UM ON, cui 92
și aggiungono anche i reati in materia di armi, cont messi a quello di tentato omicidio (capi M,N,O dels la rubrica anteposta all'ordinanza applicativa di custodia cautelare).
A sostegno dell'interposto ricorso per cassazione,
o meglio dei due separati ricorsi per cassazione pros posti l'uno dall'interessato e dall'avv. Furfaro
è sta :
(non legittimato), al'altro dall'avv.Nucera, to sostanzialmente dedotto vizio di motivazione in :
ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi colpevolezza, in particolare sotto il duplice profi lo della attendibilità del collaborante e della sus sistenza di validi elementi di riscontro.
Sotto il primo profilo il ricorso è infondato, mentre appare fondato sotto il secondo.
Infatti, quanto all'attendibility del collaborante, contestata soprattutto con riguardo alle dichiarazion ni accusatorie concernenti l'episodio UM, non può dirsi fossero di decisivo ribievo nè le segna= late discrepanze fra la descrizione dei fatti conte= nuta in dette dichiarazioni e quella emergente si afferma dagli atti dell'inchiesta a suo tempo ef=
-
fettuata (trattandosi di discrepanze marginali, facil' mente spiegabili con le più varie ragioni, la prima delle quali riconducibile alla circostanza che il
"collaborante", a quanto si evince dai riferimenti contenuti nell'impugnata ordinanza e in quella del
G.I.P., non aveva personalmente assistito al fatto, ma ne aveva saputo da altri e, segnatamente,. dal de= funto AF EN), nè la circostanza che dell'episodio delittuoso in questione fosse origina= : riamente stato accusato lo stesso. ER RI;
. circostanza, questa ultima, che i giudici hanno, in 93
effetti, dimostrato di aver tenuto ben presente, va lutandola criticamente (ved. in particolare pag. 25¢ dell'ordinanza del G.I.P.) ed a proposito della qual stato anche giustamente posto in rilievo che del'
l'addebito in questione lo IN venne poi comunque assolto.
Manchevole è, invece, come si è detto, la motiva- zione con riguardo alla indicazione degli elementi di riscontro alle dichiarazioni dello NÈ, la cui esistenza appare soltanto affermata, ma non in alcun modo dimostrata o anche semplicemente illustrata nel'
l'ordinanza del tribunale (pag.67), mentre dalla lettu= ra di quella del G.I.P. emerge soltanto che i riscon' tri, a quanto sembra, dovrebbero essere costituiti ntre :. dal fatto stesso che il UM ebbe in effetti a subire l'attentato in questione e che in epoca ad es' e, so successiva egli, già in società con il IS
-__
(rapporto, questo, dal quale sarebbero nati i contrasti all'origine del fatto criminoso), cedette la propria quota sociale al BR NI, figlio di SAva=
tore e cognato dello stesso IS. Ora, appare di tutta evidenza che, se questi in effetti sono quelli che i giudici di merito hanno considerato "riscon' 1=
tri", gli stessi non possono, nei terini in cui so= no stati prospettati, assumere validamente il detto ruolo, in quanto costituiti da fatti per un verso;
: presumibilmente notori e, per altro verso privi di adeguata specificità, pur tenendo conto delle minori esigenze che, in materia, debbono ritenersi sussisten' ţi ai fini cautelari rispetto a quelli del giudizio.
L'impugnata ordinanza deve quindi, con riguardo alla posizione in questione, essere annullata con rinvio, gh per nuovo esame, al tribunale di Reggio BR, il quale dovrà procedere ad una nuova, globale ris valutazione di tutte le risultanze attinenti la
1 posizione medesima e pervenire, quindi, ad una decis
.
1 sione adeguatamente motivata, tenendo conto di ogni elemento di rilievo tra quelli che sono o potranno essere posti a sua disposizione.
OR ON
€
La misura cautelare gli è stata applicata in quan' to ritenuto capo, promotore e organizzatore, unita= mente a RD OS, della omonima cosca. Il ricor=
I so, nel quale, in sostanza, si prospetta vizio di motivazione sulla ritenuta sussistenza dei gravi in. dizi di colpevolezza, è da ritenere fondato. De di= chiarazioni accusatorie di ER , riguardanti il gruppo dei RD in generale ed il soggetto che ne viene indicato come capo, e cioè RD OS, non risultano, infatti (salvo per quanto riguarda que= st'ultimo), corroborate da alcun valido elemento di, riscontro. Tale, infatti, non può essere considera= to (diversamente da. quanto sembra essere stato ris tenuto dal G.I.P.. nell'ordinanza. applicativa, della misura cautelare), il fatto, presumibilmente notorio e, in sè, del tutto indifferente, costituito dalla gestione, da parte dei RD o di soggetti a loro collegati, di un bar in OC, conformemente a quanto riferito dallo ER;
nè maggior valore può attri= buirsi, avuto riguardo ai principi più volte affer= mati da questa Corte circa l'esigenza che i riscontri abbiano un contenuto ragionevolmente individualizzan' 95
te e specifico, al fatto, anch'esso presumibilmente notorio, dell'esistenza di sanguinosi contrasti fra i Cordl e i AL, la cui origine risalirebbe addi=
rittura al gennaio del 1967 (ved. pagg.242 e 243 del' la citata ordinanza del G.I.P.); contrasti, quelli anzidetti, relativamente ai quali non risulta posto in luce alcuno specifico coinvolgimento del RD
ON il quale, d'altra parte, non risulta neppure nominativamente indicato dallo ER. UEsti, infatti, come si è vist of stando a quanto emerge dall'ordinanza del
G.I.P.), fece solo il nome di RD OS, aggiungendo poi che questi ci avvaleva, genericamente "dei fra= n'
telli e dei cugini", oltre che "di un rilevante nume=
!
!
ro di picciotti".
Quanto poi alla motivazione direttamente contenuta
-
-
nell'impugnata ordinanza del tribunale,l'unico accenno :
che in essa è dato rinvenire a quello che potrebbe essere un elemento di riscontro (a, prima ancora, di necessaria individualizzazione della stessa accusa), risulta costituito dal richiamo, in verità alquanto criptico, agli "sfumati contorni" che la figura del ricorrente avrebbe assunto "nella vicenda dell'omici= dio IO, relativamente alla quale non si of=
frono altri particolari, facendosi solo un generico rinvio alla illustrazione che si assure contenuta nella richiesta di custodia cautelare.
Nè, infine, risulta minimamente confortata da va= lidi. elementi dimostrativi l'affermazione, che pure to si legge nell'impugnata ordinanza, secondo cui il
RD ON sarebbe da considerare "la mente politi=
ca del gruppo".
Con riguardo alla posizione in questione l'impugna= 96
ta ordinanza va quindi necessariamente annullata con rinvio per nuovo e più approfondito esame (da o condursi tenendo conto dei rilievi sopra formula= ti e nell'osservanza dei noti principi, più volte.. affermati da questa Corte, circa le necessarie caratteristiche minime degli elementi di riscontro dichiarazioni accusatorie, specie non individualiz zata), al medesimo tribunale di Reggio BR, il quale terrà conto, ai fini del decidere, di tutti gli elementi di rilievo tra quelli che sono o potranno essere posti a sua disposizione.
OR OS
A suo carico è stato configurato il reato di cui all'art.416 bis cod. pen. in quanto ritenuto capo, promotore e organizzatore della cosca c.d. dei
Cordì. Con ricorso a propria firma (sostanzialmente generico) e con altro redatto dal difensore, avv.
Marco Luly, ha inteso denunciare la insussistenza di gravi indizi di colpevolezza a suo carico. In par=
ticolare il difensore del ricorrente, nel dedurre vizio di motivazione e violazione di legge, ha se=
gnalato che certi BI NO e RU FR
SCn indicati come uccisi nel corso della " "guerra"
fra i contrapposti gruppi dei AL e dei Cordì,
erano, invece, come da documentazione prodotta,...
l'uno deceduto per cause naturali e l'altro ancora vivo. Ha altresì argomentato, il difensore, che nessun precedente risulta a carico del RD Cosi=
mo, dal quale possa desumersi la fondatezza dell'ac' 97
cusa, e che una precedente richiesta di applicazione di misura di prevenzione , avanzata nel 1990 sulla base di elementi che si assume essere stati gli stessi posti a fondamento dell'attuale misura cautelare, aveva dato luogo ad un provvedimento di accoglimento che però era stato poi annullato da questa Corte, con sentenza
5/10/92 n.3846.
Ritiene la Corte che tali censure siano prive di fondamento e che il ricorso vada quindi rigettato.
In primo luogo, infatti, la circostanza che, fra i numerosi soggetti indicati come vittime della plurien' nale e sanguinosa faida fra opposti gruppi malavitosi
à base familiare taluni (come i due menzionati dalle '
difesa del ricorrente) siano stati inseriti secondo quanto si afferma erroneamente, non è, di per sè,
-
da considerare di decisivo rilievo ai fini della esclusione di quella faida a, quindi, del significato di riscontro alle dichiarazioni del "collaborarte" che ad essa è stato attribuito.
Quanto poi alla denunciata riproposizione, di fat' to, secondo la difesa del ricorrente, degli stessi elementi già a suo tempo posti a base di una richiesta di misura di prevenzione non andata, da ultimo, a buon fine, basti osservare che (a parte la considerazione che il provvedimento che accoglieva detta richiesta.
risulta annullato secondo quanto emerge dallo stesso ricorso con rinvio, e non si fa menzione di quale
-
sia stata poi la decisione del giudice di rinvio), la censura appare comunque del tutto fuori bersaglio, dal momento che l'indizio cardine sul quale risulta basato il provvedimento cautelare confermato con l'im= 98
pugnata ordinanza è costituito dalle dichiarazioni accusatorie di NÈ RI, cronologicamente suc cessive alla richiesta sopramenzionata.
A ciò aggiungasi che, nei confronti del RD Cos
simo, le suddette dichiarazioni accusatorie risultan avvalorate, secondo quanto puntualizzato nella impu gnata ordinanza (pag.143), come pure in quella appli= cativa della custodia cautelare (pag.244), da quelle dell'altro collaborante ST NC;
elemento, questo, di cui la difesa del ricorrente mostra di non aver tenuto alcun conto ed in presenza del quale, at tesa la sua attitudine a costituire valido riscontro alle propalazioni dello JE, perde del tutto rilie= vo la segnalata assenza di specifici precedenti a cas rico del medesimo ricorrente. I precedenti di un certo tipo, infatti, come già si è avuto modo di puntualiz=
zare, possono si costituire elemento di riscontro ad accuse di partecipazione a consorterie criminose, ma questo non significa, ovviamente, che rappresentino l'unico riscontro possibile, si che, in mancanza di essi, l'accusa debba necessariamente ritenersi come priva di valido supporto.
OR VA
E' accusato di partecipazione alla cosca RD
(art.416 bis cod. pen.). Ha dedotto, con ricorso in proprio, censure in rito e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. A proposito delle prime, incentrate 99
sul rilievo della mancata specificazione del tempo del luogo del commesso reato, si rimanda a quanto illustrato "supra", al par.B-1 (pag. 15). Quanto al resto il ricorso è fondato. La posizione del RD
VA, infatti,, risulta sostanzialmente assimila= bile a quella del OR ON, giè esaminata in pre= cedenza, giacchè anche in questo caso alle dichiara- zioni accusatorie di JE RI (peraltro non nominativamente dirette nei confronti del ricorrente),
.
non si accompagnano validi elementi di integrazio= ne e di riscontro, per quanto è dato rilevare dalla
-
motivazione dell'impugnata ordinanza e di quella ap= plicativa della misura della cautelare. Anche per quanto riguarda la posizione in questione, quindi,
- deve pervenirsi ad un annullamento dell'impugnata ΤΟ
ordinanza con rinvio, per nueva deliberazione, al tri=
-
bunale di Reggio BR, il quale si regolerà nello stesso senso già indicato a proposito della posizione di RD ON.
IA NI.
La misura cautelare gli è stata applicata in quanto ritenuto partecipe della cosca BI, e quindi in relazione all'art.416 bis cod. pen. Ha dedotto, con 1: ricorso a propria firma, vizio ai motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpe=
volezza..
I ricorso è infondato.
Il G.I.P., prima, e il tribunale, poi, hanno infatti 100 adeguatamente e correttamente motivato sul punto facendo riferimento alle dichiarazioni accusatorie di JE ed a risultanze legittimamente qualifica bili, quanto meno in sede cautelare, come validi elementi di riscontro, quali, in particolare, les accertate frequentazioni del ricorrente con RA to VA (cl.1950), BI IU (detto 116
O" e ritenuto il capo della cosca) e Zap pia EO. Si rimanda, per quanto concerne il valores attribuibile, in generale, alle frequentazioni come elementi di riscontro ad accuse di partecipazione cl ::
ad associazioni criminose di tipo mafioso o assimi lato, a quanto illustrato nel par.C-1, segnatamente a pag.28. Come elemento sussidiario può poi rite= nersi legittimamente richiamato anche quello costi tuito dall'accertata presenza del RI NI
nell'aula della Corte d'assise di Reggio BR,
in occasione del processo che ivi si celebrava a carico del noto CIano Liggio, posto quanto segnala=
to dai giudici di merito circa i collegamenti che,
secondo JE, sarebbero stati allora in atto fra esponenti della cosca BI e personaggi rite= nuti di grande spicco nel mondo della mafia, come
AE ID e AE AL menti.
A fronte di ciò le censure formulate nei motivi di ricorso si presentano per un verso generiche
(siccome puramente rievocative di principi in sè corretti, tratti da pronunce di questa Corte in ma= teria di valutazione di dichiarazioni accusatorie di
"collaboranti", senza che, peraltro, risulti poi di= mostrata la specifica pertinenza di tali principi al caso di specie e, più ancora, la loro inosservan' 101
za da parte dei giudici di merito)%;B per altro verso le dette censure appaiono parziali e, quindi, inconferenti, come, in particola= re, quella tesa a svalutare il dato costituito dalle frequentazioni del IA (di cui sopra si è fatto cenno), richiamandosi soltanto all'esistenza del rap- porto di parentela e si afferma di lavoro fra il detto IA e il BI VA (cl.1950), sen fare parola alcuna del fatto che le frequentazioni
F
in questione erano estese, come si è visto, anche al BI IU e allo ZA EO (ved., in pro= posito, pag . 155 e 156 dell'ordinanza del G.I.P.,
nella parte riproduttiva della richiesta, poi rece= pita dallo stesso G.I.P., di applicazione della misu=
ra cautelare formulata dal ,P.M.).
Il fatto, poi, che le dichiarazioni accusatorie di JE, come rilevato dal ricorrente, siano c ate definite nell'ordinanza G.I.P. come "non cospicue" da ritenere, almeno con riguardo è/alla posizione in questione, del tutto inconferente, posto che la detta definizione (quale che possa essere, poi, la sua obiettiva valenza), risulta comunque ri= ferita alle dichiarazioni del nominato ER relati=
Ve alla cosca Cordì, e non a quella BI alla quale, secondo l'accusa, parteciperebbe il IA
(ved. in proposito pag. 342 dell'ordinanza summen' zionata).
Nè maggior valore può-attribuirsi al rilievo circa l'assenza, nelle dichiarazioni accusaborie in questio= ne, di un nominativo riferimento al IA NI solo
(avendo IN fatto/menzione "dei IA"), dal
: 1 momento che la circostanza risulta essere stata adeguatamente valutata dal G.I.P., il quale ha moti= vatamente ritenuto, sulla base della personalità 10:2
del ricorrente, delle sue relazioni di parentela con i BI e delle sue già ricordate frequenta che zioni, fra i IA summenzionati non potesse non ricomprendersi il IA NI.
Nè, infine, può dirsi che, some sostenuto inveća.
(in podo del tutto apodittico)
/dal ricorrente, .I.P. e il tribunale si siano sottratti al dovere di motivare in ordine all'at tendibilità in generale dell'allora collaborante
JE, risultando, al contrario, che le regioni-
della intrinseca affidabilità del predetto furono ampiamente espeste, in particolare, nella richiesta di applicazione di misura cautelare, poi recepita nell'ordinanza del G.I.P. pag . 3 e ss.) e nella :
medesima ordinanza (pass.278 € ss.), cui ha fatto quindi richiamo l'ordinanza di conferma praunciata dal tribunale.
IA IU
E' accusato, al pari di IA NI, del reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. in quanto ritenuto aderente alla cosca BI, ed è altresì
accusato di partecipazione ad associazione per delin' quere finalizzata al traffico di sostanze stupefa= concorso in centi nonchè di/importazione, detenzione etc. di ingenti quantitativi di tali sostanze. Ha dedotto,
a mezzo del difensore, a sostegno dell'interposto ricorso per cassazione, vizio di motivazione sulla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolez= 103
za.
Il ricorso è infondato.
☐ convincimento manifestato dai giudici di merito circa la esistenza dei suddetti indizi risulta, in' fatti, adeguatamente è correttamente motivato sulla e base della specifica dichiarazione accusatoria di E= rinò RI (ib quale ebbe ad indicare il IA
IU fra i partecipanti all'incontro di RE
AL nel quale, fra i rappresentanti di diverse
"cosche", venne concertata una massiccia operazione di importazione di eroina, via mare), e del riscontro che alla detta dichiarazione veniva offerto dai pre= cedenti e dalle accertate frequentazioni del ricor- rente con i BI, i LI e altri soggetti pregiudicati per traffico di stupefacenti.
A fronte di tali elementi la difesa del ricorrente ha anzitutto rilevato la pretesa arbitrarietà della Africo identificazione di quest'ultimo nel IA IU/ al quale il collaborante aveva fatto riferimento nelle sue dichiarazioni, osservando come ad Africo
fossero numerosissimi i soggetti eventi lo stesso nominativo. La censura appare chiaramente pretestuosa siccome basata sull'apodittico, indimostrato e del tutto inverisimile assunto che il ricorrente sia sta=
a suo tempo, "scelto a caso fra tutti i to, IU
IA≫ di Africo Nuovo", laddove appare di tutta eviden- za che l'identificazione non potè che essere effettuata,
a. ragion veduta, sulla base degli elementi già noti agli inquirenti che caratterizzavano la personalità del sogget' to (precedenti, frequentazioni, etc), e quindi con un procedimento da considerare, di per sè, fino a prova contraria, corretto. E' poi stato censurato, dalla stessa difesa, il fatto che siano stati considerati quali elementi di
-- 104
signi riscontro alle dichiarazioni di ER i precedenti già c del IA IU, nonostante si trattasse di 1977 denunce per fatti remoti e, soprattutto, sfociate ne p poi in decisioni assolutorie. Al riguardo, nel al f almeno richiamare, per/analogia di situazione, quanto г
già osservato nella trattazione del ricorso Bona= tes vita, va poi soprattutto osservato che in ogni caso con rimane come bastevole elemento di riscontro quello, dei non contestato, costituito dalle frequentazioni di se cui si è detto (ved., in proposito, circa la valenza di in generale di un siffatto elemento, "supra", par.
C-1, pag. 28). SC
D'IN NI
Gli si addebita il reato di cui all'art.416 bis cod. pen. in quanto ritenuto appartenente, con fun .
zione di capo, promotore e organizzatore, alla omonima cosca. Lamenta, a mezzo del suo difensore,
violazione di legge vizio di motivazione in ordi= ne alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.
Il ricorso è infondato.
Risulta infatti dalla lettura dell'ordinanza im= pugnata e di quella del G.I.P. che gli elementi in' dizianti a carico del D'NO sono stati indivi= duati nelle precise dichiarazioni accusatorie di
ER RI, corroborate da quelle dell'altro
"collaborante" ME RD ed avvalorate dai 100
significativi precedenti dello stesso D'NO, giè condannato per la c.d. "strage di Razzà" del
1972 nonchè, in epoca più recente, per associazio= ne per delinquere, unitamente al padre CO ed al fratello EN.
Tali risultanze non appaiono, sostanzialmente, con'
testate dalla difesa, la quale, premessa una serie di considerazioni sulla necessità che le dichiarazioni dei c.d. "pentiti" siano verificate nella loro intrin'
seca attendibilità e valutate unitamente ad elementi di riscontro specificamente riferibili all'accusato
(sul che non vi è, sostanzialmente, motivo di dissen'
so, ma non vi è neppure materia per la formulazione di particolari censure nei confronti dell'impugnata ordinanza), si è poi limitata, venendo a trattare della posizione in esame, ad una generica critica delle dichiarazioni di NÈ, contenenti si affer=
-
soltanto "une scarne e disarticolata indicazio= ma
-
ne" priva di qualsivoglia "apporto conoscitivo nuovo rispetto a fatti noti e giudizialmente accertati già molti anni prima", contestando poi la legittimità del richiamo ai precedenti come elementi indizianti o anche solo di riscontro. 1 riguardo ritiene la
Corte sufficiente osservare, per quanto attiene la prima di dette critiche, che le dichiarazioni accu=
satorie di NÈ nei confronti dei D'NO e, se= gnatamente, dell'attuale ricorrente, precise nella loro formulazione letterale (quale risulta dal testo riportato a pag.172 dell'ordinanza del G.I.P., nella parte che riproduce la poi recepita richiesta del
P.M.), risultano inquadrate in un ampio e articolato contesto dettagliatamente illustrato in altre parti 106
della medesima ordinanza, ove si illustrano anche le ragioni della ritenuta attendibilità intrinsecal del dichiarante. Quanto poi all'utilizzazione,
come elementi di riscontro, anche dei precedenti, si rimanda a quanto illustrato in generale al par.
C-1) e segnatamente, alla pag.29, ove si richiama il principio affermato da questa Corte con la sentens za n.2260/93, Chitè. A ciò aggiungasi, poi, che, come si è visto, nel caso in esame le dichiarazioni .accus satorie di ER risultano corroborate anche da quelle del ME (elemento, questo, al quale, da parte della difesa, non si fa cenno alcuno). Esiste, quindi, anche un elemento di riscontro diverso da quello costituito dai precedenti, al quale legitti= mamente i giudici di merito hanno fatto riferimento.
D'IN EN
E' accusato del reato di cui all'art.416 bis cod.
pen. in quanto ritenuto aderente alla cosca D'Ago=
stino. Ha dedotto, a mezzo del suo difensore, vizio di motivazione sulla ritenutu sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.
Il ricorso è infondato.
Anche nel caso dell'attuale ricorrente, infatti, come in quello del D'NO NI, i giudici di merito hanno correttamente valutato le risultanze a loro disposizione, attribuendo valore gravemente indiziante alle precuse dichiarazioni accusatorie di IN RI (nominativamente estese anche EUT
al D'NO EN); in quanto validamente riscon' trate dagli specifici precedenti penali e giudiziari del soggetto. Per la validità, in generale, di sif=
fatti elementi come elementi di riscontro, in sede cautelare, .con riferimento ad accuse di partecipa= zione ad associazioni criminose di tipo mafioso, vale lo stesso richiamo alla sentenza n. 2260/93 conte=
nuto nella trattazione del ricorso di D'NO
NI. La relativa lontananza nel tempo di talu= ni di detti precedenti (in particolare quelli per ricettazione di somme provenienti da sequestri di persona) non vale, di per sè, a inficiare la loro rilevanza, posto che, nella specie, non si trattava di valutare l'attuale pericolosità del soggetto, ma di riscontrare la presumbile validità di un'accuscl criminosa di partecipazione ad associazione/che, pur se for- mulata in epoca recente, è riferita anche al passato, senza indicazione di un "dies a quo" dal quale far decorrere la condotta criminosa attribuita.
Nè può rilevare, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, la circostanza che il D'NO sia stato assolto, con sentenza del tribunale di OC
in data 16/12/88, da altro adèebito di associazione per delinquere di stampo mafioso. Anche in questo caso, come in quello del IA IU, si rimanda,
.
per analogia di situazione,, a, quanto osservato nel' la trattazione del ricorso TA (pag.64), ag= giungendo, inoltre, che comunque quello conclusosi con la suddetta decisione assolutoria era soltanto uno dei vari precedenti ai quali nell'impugnata or= dinanza e in quella del G.I.P. è stato fatto riferi=
mento. 108
Parimenti privo, con ogni evidenza, di rilievo devesi considerare l'altro fatto segnalato dalla difesa, costituito dalla revoca, in data 18/11/93,1 da parte del tribunale di sorveglianza di Sassari, di un provvedimento applicativo dell'art.41 bis n dell'ordinamento carcerario a suo tempo adottato m nei confronti di D'NO, FF, fratello del l'attuale ricorrente. A parte, infatti, la non ving
Acolatività della valutazioni del detto tribunale rispetto a quella del tribunale del riesame, aventi tutt'altro oggetto e finalità, va poi osservato che la ritenuta esclusione, in sede di sorveglianza (come si legge nella motivazione riportata tra virgolette. nei motivi di ricorso) di "un concreto ed attuale pericolo di collegamento con strutture criminali orm ganizzate" attiene, letteralmente, soltanto al colle gamento, appunto, che poteva ipotizzarsi fra il 'Ago=
stino FF e una struttura di criminalità organiz= zata, lasciando del tutto impregiudicato il giudizio
(non di competenza del tribunale di sorveglianza). circa la obiettiva esistenza o meno di una struttura del genere anzidetto e, quindi, circa la possibilità
di adesione ad essa di altri soggetti, quali quanto qui interessa- il D'NO EN.
E neppure può ritenersi determinante il fatto, anch'esso segnalato dalla difesa, costituito dalla avvenuta riduzione ad un anno (dai due originari) della durata della misura di prevenzione a suo tempo applicata al ricorrente giacchè, a parte la mancanza di prova circa l'avvenuta prospettazione di detta circostanza al tribunale del riesame, vi sarebbe sem=
mai da osservare che proprio l'avvenuta applicaz one 109
ed il successivo mantenimento, comunque, di det ta misura, pur dopo la sentenza assolutoria del 16/12/08
(come puntualizzato dalla stessa difesa nella memoria in data 30/6/94, parzialmente correttiva degli origi= nari motivi di ricorso, in cui era stata -evidente=
mente per errore rappresentata l'intervenuta revoca
"tout court" della misyra in questione), avrebbero:po= tuto costituire ulteriore e valido elemento di riscon'
tro alle dichiarazioni dello NÈ, se ed in quanto si trattasse come sembra di misura applicata per la ritenuta sussistenza di indizi di appartenenza a associazione di tipo mafioso.
Nè può infine condividersi la censura formulata dalla difesa a proposito della pretesa mancanza di motivazione in ordine ai requisiti che dovrebbe ave= re la partecipazione penalmente rilevante ad un sodali=
zio criminoso, sia sotto il profilo delle attività
poste in essere, sia sotto quello della conoscenze
-
e condivisione degli obiettivi perseguiti dal sodali=
zio stesso. Al riguardo, per quanto attiene al primo dei detti profili, ritiene la Corte sufficiente ri= mandare alle puntualizzazioni contenute nel par.0-1), in particolare alle page. 31 e 32; per quanto attiene il secondo appare ugualmente sufficiente un altro richiamo, questa volta alla trattazione del ricorso.
di NO IO, nella parte in cui è state ivi af= frontata una sostanzialmente analoga doglianza (pag.
37) 110°
DE MA Cesimo, GI, CO e CC
Sono tutti e quattro accusati del reato di cui all'art.416 bis cod.pen., quali presunti aderentie alla cosca IN. Le loro posizioni sono sostan zialmente tutte analoghe l'una all'altra, si dala poter essere trattate congiuntamente. A parte, ins fatti, la questione di rito circa la mancata speci ficazione del luogo e del tempo del commesso reato, sollevata per OS, GI e CC nel ricorso
à firma dell'avv. Simonetti, e per la quale si rimanda al par. B-1), per i tre nominati De MA, nel medesi mo ricorso, e per tutti e quattro, nell'altro ricorso a firma dell'avv.Manage, è stato dedotto vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.
I ricorsi sono fondati.
Posto, infatti, che nella stessa ordinanza appli cativa della misura cautelare la chiamata in reità
da parte di JE RI (che costituisce il car- dine dell'accusa), viene definita come "scarna in sè di particolari di dettaglic" (definizione che
- appare da condividere se, come si evince dal segui= to del brano, detta chiamata si esauri nella affer= mazione: "Per quanto attiene al clan ursino devo pre- cisare che anche la famiglia De MA ha stretti col- legamenti con lo stesso"), ne deriva che particolar= mente accurata avrebbe dovuto essere la ricerca degli elementi integrativi e di riscontro, volti a dare concretezza e attendibilità alla parola del "colla= borante". Risulta invece che detti elementi sono stati alquan' to sommariamente individuati soltanto in precedenti denunce a suo tempo avanzate nei confronti dei De 111.
MA da, organi di P.G. per reati in materia di stu=.
pefacenti, anche in forma associata, senza alcuna specificazione, poi, in ordine all'esito di dette denunce;
esito che, pur non potendo di per sè, es' di regola, sere considerato determinante,/in un senso o nell'al' trof come gi osservato nella trattazione di altre posizioni), non può, tuttavia, essere del tutto igno= rato quando - come si verifica nella specie aanchi completamente l'indicazione di altri eventuali ele="
menti di supporto delle dichiarazioni accusatorie e queste, dal canto loro, siano dallo stesso giudice riconosciute come dotate di scarsa specificità.
1. Devesi quindi pervenire, con riguardo alle posizioni in esame, ad un annullamento dell'impugnata ordinanza con rinvio, per nuovo approfondito esamė, da condursi tenendo conto dei rilievi sopra formulati, allo stesso
Tribunale di Reggio BR, il quale terrà conto, ai fini del decidere, di tutti gli elementi di rilievo tra quelli che sono o potranno essere posti a sue dispo=
sizione..
NI ON
Gli è stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere in quanto ritenuto gravamente indiziato del reato di cui all'art.416 bis cod. pen. i quale presunto aderente alla cosca dei RD. Ha la= mentato, nel ricorso proposto contro l'ordinanza con' fermativa pronunciata dal tribunale del riesame, oltre alla violazione dell'art.292, comma 2, lett. b) c.p.n.,
Per mancata indicazione del tempo e del luogo del commesso reato, vizio di motivazione sulla ritenuta 112
I sussistenza dei gravi indisi di colpevolezza.
Per quanto riguarda la prima di dette doglianze, s si rimanda a quanto illustrato, a sostegno della sua ritenuta infondatezza, "supra", al par.3-1).
Quanto alla seconda doglianza, il ricorso appare fondato:
In assenza, infatti, di dichiarazioni accusatorie nominativamente dirette nei confronti del DI,
il solo fatto che costui sia indicato come nipote dis suoi RD OS e si faccia menzione di/precedenti giu diziari e/frequentazioni con altri indagati non può di per sè, costituire valida motivazione a sostegno della conclusione cui sono pervenuti i giudici di merito, posto che i suddetti precedenti (avuto anche
'riguardo all'esito assolutorio di quello che appare il più importante di essi, e cioè il coinvolgimento del ricorre nell'omicidio Zoccali) non appaiono comunque tali, per come vengono presentati, da dimo= quanto meno la probabilità di strare una sistematica dedizione del medesimo ricor rente a delitti dello stesso genere di quelli per i quali il sodalizio criminoso era stato costituito ed operava;
nè si specifica, con riguardo al rapporto di parentela con il presunto "capo-cosca", se ad esso corrispondesse anche un rapporto di effettiva fre= quentazione reciproca (va rilevato, a tale ultimo riguardo, che si parla, nell'ordinanza impugnata, di frequentazioni del DI con RO TO e CA stro IU, ma non con altri componenti della stessa cosca RD, alla quale è ascritto il ricor= rente, e, segnatamente, con il RD OS).
L'impugnata ordinanza deve quindi, relativamente alla posizione in questione, essere annullata, con il 113
rinvio per nuovo esame al tribunale di Reggio Cala=;
pria,bria, il quale provvederà ad una nuova, globale valu= che sono o potranno essere posti tazione degli elementi/a sua disposizione e, tenendo conto dei rilievi sopra formulati, onde non incorrere in nuovo vizio di motivazione, adotterà la decisione che, nel merito, apparirà giuridicamente corretta.
MI ON
Gli è stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere perchè ritenuto gravemente indi- ziato del reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. quale presunto aderente alla cosca AF. Ha dedotto,
a mezzo del proprio legale, a sostegno dell'interpo=
sto ricorso per cassazione, violazione di le ge e vizio di motivazione sulla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. 1
1
Il ricorso è fondato.
.
1
1
Non risulta infatti indicato, tanto nell'ordinanza impugnata quanto in quella del G.I.P., alcun elemento idoneo a costituire, negli specifici confronti del' о
l'attuale ricorrente, un valido supporto alle dichia= razioni accusatorie di JE, genericamente riferi=
te a tutti i fratelli EM del gruppo c.d.RS (comprendente anche AN, CO e EN).A differenza, infatti, di quanto si verifica con riguardo agli altri accu= :
sati dello stesso gruppo (per i quali, come si ve= drà, sono indicati come elementi di riscontro o spe=
cifici precedenti o sospette frequentazioni), relati=
vamente alla posizione del TE ON l'ordinanza dėl G.I.P. (pag. 306) altro non reca se non l'apo= dittica e generica affermazione secondo cui il pre= fatt detto "non risulta abbia mai espletato attività lave :
satc rativa e viene indicato come persona che vive di proventi illeciti". Sarebbe stato quanto meno necess SCO
sario che venisse specificato quali fossero le atti di vità pre sumibilmente poste in essere al fine del cone fer seguimento dei detti proventi e, soprattutto, quali di 1
fossero gli elementi sulla cui base era possibile Qua
son fare l'affermazione sopra riportata. ti Devesi pertanto pervenire, con riguardo alla posi uni zione in esame, ad un annullamento dell'impugnata or= dinanza con rinvio, per nuova deliberazione, al tri
Giv bunale di Reggio BR il quale, rivalutate tutte che sono o, potranno estere poste fr le risultanze a sua disposizione e sulla base di ade- of: guata motivazione, tenendo conto dei rilievi sopra formulati, adotterà la decisione di merito che riterrà de giuridicamente corretta. ge fe
re
MI NC nc
Gli si addebita, al pari di tutti gli altri Fe= 1
mia dai quali, tuttavia, si differenzia, siccome appar. 11 tenante al gruppo dei c.d. "Mulinari), il reato di cui
11'art.416 bis c.p.,in quanto aderente alla cosca "AF" Con ricorso a sua firma ha inteso denunciare la man'
canza dei gravi indizi di colpevolezza a suo cari= co, sostenendo che sul punto il tribunale sarebbe incorso in violazione di legge e vizio di motiva=
zione.
Il ricorso è infondato.
A sostegno della ritenuta sussistenza degli indi= C
zi in questione, infatti, i giudici di merito hanno
£ 115
fatto anzitutto riferimento alle dichiarazioni accus satorie di NÈ, secondo le quali il EM France=
sco (detto "La tromba"), oltre a svolgere funzioni di guarda spelle e sorvegliante di zona per i =| i ferro, era anche stato impiegato come "assaggiatore"! di un carico di droga, di cui occorreva verificare la qualità. A riscontro, poi, di tali affermazioni,
sono stati indicati i numerosi e specifici preceden' ti del soggetto (più volte inquisito.e condannato unitamente ad altri presunti aderenti alla cosca, r=
quali AF VA, EM CO, NO 1
1
IU, UG: SI), nonchè i rapporti di D
C
frequentazione attestati da relazioni di servizio di organi di P.G.
Trattasi quindi, in sè, di motivazione da consi= ra derare del tutto corretta, alla stregua dei principi generali illustrati al par.C-1 ed ai quali si fa ri=
ferimento.
A fronte di detta motivazione la difesa del ricor=
rente ha, in particolare, lamentato che il tribunale non abbia considerato come elemento decisamente sva=
lutativo delle dichiaraioni di IN (secondo cui l'episodio di "assaggio" della droga sarebbe avvenu= Dar
to nel 1990), quello costituito dal documentato stato di detenzione in cui il EM NC si sarebbe trovato dal 1989 al 1993. Secondo la difesa l'argo=; mentazione cui, sul punto, ha fatto ricorso il tri= bunale, a cioè che "l'imputazione per il reato asso= ciativo non reca un termine iniziale, onde la deten' zione nel febbraio 1989 non è preclusiva di una pre= cedente affiliazione", importerebbe la creazione di "una sorta di inversione dell'onere della prova a discari= 116
" Tale rilievo non appare per nulla condivisibis CO
le, non implicando affatto la suddetta argomentazios ne la lamentata inversione dell'onere della prova,o dal momento che essa era semplicemente volta a dist mostrare la compatibilità della tesi accusatoria con gli elementi di fatto assunti dalla difesa a confutazione di essa.
Quanto poi alle ulteriori censure della difesa,
secondo cui i c.d. "riscontry" dovrebbero essere costituiti da "risultanze probatorie ulteriori;
;
come ad esempio testimonianze, che avvalorino lė accuse del chiamante in córreità", e non potrebbero quindi, mai essere individuati in elementi quali le frequentazioni dell'accusato, non può che rimandarsi ai già richiamati principi generali esposti "supra" al par.B-2), dei quali emerge la non condivisibilità neppure delle suddette prospettazioni, sulla base di indirizzi—
gib affermati in precedenti pronunce di questa stessa
Corte.
MI AN
Fa parte, con EM ON (la cui posizione
è stata già esaminata in precedenza), EM CO
e EM IN del gruppo dei EM detto dei
RS, tutti accusati del reato di cui al-
l'art.416 bis cod. pen. in quanto ritenuti aderenti, come si è già visto, alla cosca AF. Ha de= dotto, a mezzo del difensore, a sostegno del ricorso, :: violazione di legge e vizio di motivazione sulla ri= tenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza 117
Il ricorso è infondato.
I giudici hanno infatti correttamente basato il loro convincimento sulla non contestata esistenza di specifiche dichiarazioni accusatorie da parte di
JE (secondo le quali i fratelli EM del gruppo dei c.d. RS, nella cui abitazione lo stes' so ER sarebbe stato ritualmente affiliato alla
"n'drangheta", erano tutti guardaspalle e sorveglianti di zona per i AF), a sulla esistenza, altresì, di elementi di riscontro identificati, per quanto riguarda specificamente il EM AN, nell'esse= re stato questi (al pari, peraltro, dei fratelli
CO e EN), notato più volte nell'abitazione е
del "boss" AF, a nell'essere stato inoltre, a suo tempo, arrestato a processato (venendo poi as' solto si afferma per la ritrattazione dei testi-
-
zzi moni), per l'omicidio di NO TA, maturato nell'ambito della faida fra la cosca IN e quella sa
AF.
A fronte di ciò appare anzitutto privo di fonda=
mento l'assunto che si legge nei motivi di ricorso
Secondo cui sarebbe addirittura mancata l'indicazion ne stessa degli elementi indizianti e delle ragioni della loro rilevanza, in violazione dell'art. 292,
comma 2, lett.c) c.p.p. Nè può dirsi (c come pure sostenuto dalla difesa), che vi sia stata ricezione acritica delle dichiarazioni accusatorie di ER, avendo i giudici (in particolare nell'ordinanza del
G.I.P.) ampiamente motivato come già si è in altre occasioni rilevato sulle ragioni della ritenuta ", attendibilità in generale del suddetto "collaborante" 1
1
ed avendo poi puntualmente ricercato e indicato quelli 118
che potevano essere, per ogni singola posizione-
(ivi compresa quella ora in esame), gli specifici elementi di riscontro.
Quanto poi alla idoneità di questi ultimi ad es sere assunti nella suddetta funzione, ed alla irri levanza, inoltre, della intervenuta ritrattazione dello ER, si rimanda alle considerazioni di or- dine generale contenute nel par.C-1.¨
Х FEMIA Nicola Trattasi di posizione sostanzialmente analoga a quella del EM AN, esaminata in precedenza.
Anche in questo caso sono stati dedotti, a sostegno del ricorso, violazione di legge e vizio di motiva=
zione per mancata indicazione e, comunque, per in'
sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, sulla base di argomentazioni non dissimili da quelle po=
ste a sostegno del ricorso del nominato IA FR
co. NA deve essere quindi la conclusione di rigetto del gravame, non potendosi neppure attribui=
re rilievo all'ulteriore, specifica censura proposta dalla difesa del ricorrente a proposito della pre= tesa violazione del principio del "ne bis in idem",
dal momento che detta censura fa unicamente riferi in sede di sesame
´mento all'avvenuta produzione di una sentenza di cui non si indica alcun estremo, affermando poi, in modo tanto perentorio quanto apodittico, che essa costituirebbe "prova inconfutabile che EM CO,
per gli stessi fatti, è stato già giudicato". 119
MI EN
Anche la posizione di EM EN è sostanzial'
mente assimilabile a quella del EM AN. NA deve essere quindi la decisione di rigetto del ricorso,
volto a censurare, anche in questo caso, la pretesa violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, posto che tali censure (comuni, nella parte generale, a quelle già esaminate nella tratta=
zione del ricorso di NO VA, alla quale, pertanto, per tale aspetto, si rinvia), si sostan' ziano, poi, per quanto riguarda specificamente il
EM EN (come pure altri due ricorrenti a nome UG SI e UG AR, di cui si tratterà a suo luogo), nella pura e semplice asserzione che le dichiarazioni accusatorie di ER
non potrebbero costituire un "fatto" che sia "accla=
rato in termini di certezza" e neppure un "elemento"
che sia "comunque idoneo (in mancanza di riscontro) ad integrare quel concetto di gravi indizi di col' pevolezza che esclude in sè che la singola accusa possa assurgere a rango di certezza del fatto dall'ac'
cusatore narrante". Sembra appena il caso di osser=
vare, a proposito di tale argomentazione (di non facile comprensibilità anche sul piano lessicale), che comunque una dichiarazione accusatorie è sempre un "fatto indiziante" di cui va valutata, ai fini di cui all'art.273, comma 1, c.p.p., la gravità, al' la stregua anche degli elementi di riscontro eventual' mente disponibili (quando si tratti di dichiarazione proveniente da taluno dei soggetti indicati nei commi 120 lo anzidetto che va poi, come è noto, formulato con riferimento non a parametri di certezza (essen' do questi propri solo del giudizio finale di respons sabilità), sibbene a parametri di mera probabilità
IA AN
E' stata accusata del reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. in quanto ritenuta appartenente alla cosca
AL. Trattasi di posizione sostanzialmente so= vrapponibile a quelle, già trattate, di AL Car
mela RA SS, caratterizzandosi detta po= e.
sizione unicamente per la circostanza che la UT,
a differenza delle altre due donne, non era stata nep=
pure ra giunta come si specifica nell'ordinanza impugnata ed a pag. 316 di quella del G.I.P., in dif= formità di quanto appare invece a pag.145 di detta stess ultima ordinanza, ove è riprodotta la richiesta del
P.M. dal provvedimento coercitivo 26/4/93 del G.I.P. del tribunale di Palmi. A maggior ragione, quindi, deve pervenirsi, anche in questo caso, all'annulla= mento, sul punto, dell'impugnata ordinanza con rinvio,. '
per nuovo esame, allo stesso tribunale di Reggio Ca= provvederà labria, il quale/nel senso già indicato per le altre due posizioni similari. 121
LL IU e EN
Trattasi di posizioni sostanzialmente identiche, che possono quindi essere esaminate congiuntamente.
Intrambi i due nominati ricorrenti sono stati colpi= ti dalla misura cautelare in relazione all'art. 416 bis cod. pen., in quanto ritenuti aderenti al' la cosca Ursino. A sostegno del ricorso sono stati dedotti motivi pressochè totalmente coincidenti con quelli posti a base del già esaminato ricorso di
BA NC. In particolare, i primi due motivi di gravame, illustrati nella trattazione di 0
0
detto ultimo ricorso, sono identici. Quanto al ter= zo motivo, sotto la comune enunciazione di illogi=
tà e contraddittorietà di motivazione dell'ordinanza
"nella parte in cui tenta di inserire i ricorrenti,
in una presunta organizzazione per delinquere", è
stato dedotto, per quanto riguarda specificamente i 0=
due AL, che il fatto che costoro abbiano potu= to commettere un sequestro di persona in danno di
-
certo dott.Malgeri "non significa che gli stessi in' Cess
diziati siano per delinquere e che faccia=
no parte di questa o di quella associazione".
Cib premesso, ritiene la Corte che il ricorso vada rigettato, in quanto privo di giuridico fondamento.
Quanto ai primi due motivi le ragioni del rigetto non possono che essere identiche a quelle già illu= strate nella trattazione del ricorso BA, cui si fa quindi rinvio. Relativamente al terzo motivo basti rilevare che la censura formulata dalla difesa del ricorrente passa del tutto sotto silenzio la fondamentale circostanza attestata nell'ordinanza impugnata ed in quella applicativa della misura cau= 122
telare), costituita dalla conferma che alle dichia razioni accusatorie di NÈ deriva dalle confide ze a suo tempo fatte dal AF EN al capitano NE, dalle quali pure risultava l'ins serimento attivo dei AL nella cosca degli
IN. E, al riguardo, è appena il caso di ricordare l'ormai costante indirizzo giurisprudenziale, cui si è già fatto cenno al par.C-1), pag. 25, circa- il valore di reciproco riscontro che possono assu=
mere convergenti dichiarazioni accusatorie di fonte diversa. A ciò aggiungasi che, in ogni caso, il supposto coinvolgimento dei AL nello specifi co fatto criminoso (tipico della criminalità organizz zata del genere di quella in esame), cui si accenna da parte della difesa dei due nominati ricorrenti risulta legittimamente assunto, ai fini che qui interessano, non come elemento direttamente indi=
ziante, ma semplicemente come elemento di riscon' tro alle dichiarazioni dei collaboranti sulla cui base è stato, essenzialmente, configurato l'addebito'
di partecipazione ad associazione per delinquere.
GA LO e RD
Trattasi, anche in questo caso, di posizioni so= stanzialmente identiche che, pertanto, possono es' sere esaminate congiuntamente. A carico dei fratelli
RO LO e RD la misura cautelare risulta essere stata adottata in relazione ai reati di asso=
ciazione per deliquere finalizzata al traffico di
1
7 173
stupefacenti e di concorso in importazione, deten'.
Azione, etc. di ingenti quantitativi di dette sostan' costituite in particolare da eroina (capi A e ze,
B della rubrica anteposta all'ordinanza applicativa della misura in questione). Nei distinti ricorsi proposti dai due GA, a mezzo dei rispettivi
/
difensori, avverso l'ordinanza del tribunale si deduce violazione di legge e vizio di motivazione.
in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di col'
pevolezza.
I ricorsi sono da considerare entrambi infondati.
-
Il convincimento espresso dai giudici di merito iz= circa la riconoscibilità dei suddetti indizi risulta infatti robustamente e correttamente motivato sulla 2.
base delle specifiche dichiarazioni accusatorie di
JE e dei riscontri indicati essenzialmente negli accertati collegamenti dei GA con altri indagati(quali, in particolare, EN EN e
OV NI), nonchè nei trascorsi giudiziari degli stessi ricorrenti, già arrestati, in passato, il
7/3/89, perchè trovati in possesso di circa un chilo= grammo di eroina. Circa la correttezza, in generale, dei criteri sulla base dei quali detta motivazione
è stata costruita ritiene la Corte sufficiente riman'
dare ai principi enunciati al par.C-1). Ciò costi= tuisce in gran parte risposta alle censure formulate dalle difese dei ricorrenti, le quali hanno invece inteso contestare, alquanto genericamente, i detti criteri, o facendo indebito riferimento alle regole di formazione della "prova indiziaria" (ben diversa, come si/illustrato a suo luogo, dagli "indizi" di cui si fa menzione all'art. 273, comma 1, c.p.p.); ovvero 124
i. contestando (senza peraltro scendere nei dettagli ia attendibilità delle dichiarazioni accusatorie, sull'assunto della pretesa mancanza di elementi dia riscontro, ovvero ancora lamentando la mancanza di fatti" idonei, in quanto tali, ad essere assunti.
1 come elementi indizianti3B censura, quest'ultima, proposito della quale mette anche conto richiamare quanto osservato nella trattazione del ricorso di
EM EN, che pure era stato in parte basato- su una censura del tutto analoga.
(
IC NC "
La misura cautelare gli è stata applicata perchè
ritenuto gravemente indiziato del reato di cui all'art. 416 bis cod. pen., quale presunto aderente alla co=' sca dei BI. I difensori, con due separati atti di ricorso, hanno denunciato vizio di motivazione e violazione di legge contestando la ritenuta sussisten'
za dei gravi indizi di colpevolezza.
Il ricorso è infondato.
La prima censura, infatti, espressa in entrambi i ricorsi e concernente la riferibilità al LI
NC delle dichiarazioni accusatorie di JE
RI, il quale aveva semplicemente indicato
i LI" come aderenti alla cosca BI, appa= re del tutto pretestuosa, ove si consideri che, da una parte, il ricorrente è indicato nell'impugnata ordinanza ed in quella del G.I.P. come soggetto 125
i cui trascorsi e le cui frequentazioni perfetta= mente si conciliano con l'ipotesi accusatoria e, dall'altra, le 'difese del ricorrente non hanno pro= spettato alcun elemento atto a dimostrare la incom pletezza o la manifesta illogicità dei processi vaş lutativi e deduttivi che, sul punto, sono stati se= guiti dai giudici di merito.
Non miglior fondamento può poi riconoscersi alle censure, con le quali si lamenta che i giudici abbia= no considerato come elemento atto a corroborare l'ac :
cusa il fatto che il LI fosse stato sottoposto a misura di prevenzione, essendo questo invece un elemento che, in quanto la misura risulti applica= ta per ritenuta pericolosità di tipo mafioso o assi= rilato ( a, nella specie, non si contesta che così sia stato), ben pub, invece, essere assunto alla fun'
zione anzidetta. Si veda, in proposito, quanto già affermato da questa Corte con la sentenza n. 4396/03 già citata "supra", par.C-1), pag. 28. It.
Del tutto fuori bersaglio, ancora, appare l'ulte= riore censura secondo la quale i precedenti penali del LI, siccome relativi a violazioni delle norme in materia di stupefacenti, non potrebbero en'
avere significanza ai fini dell'addebito di cui all'art.416 bis c.p., in relazione al quale è stata emessa la misura cautelare. L'inconferenza di sif=
: fatta argomentazione appare manifesta, ave si consi=
deri che, come risulta dalla lettura del capo b) della rubrica anteposta all'ordinanza del G.I.P., concernente la cosca "BI" (ma il particolare.
è comune anche agli altri analoghi capi concernenti le altre cosche), tra le finalità indicate come
M 126 proprie del sodalizio criminoso inquadrato nelle previsioni di cui al citato art.416 bis cod. pen ed al quale avrebbe aderito anche l'attuale ricors rente, figura espressamente anche il "traffico des gli stupefacenti".
Nè, da ultimo, può ritenersi condivisibile l sunto difensivo secondo cui il tribunale avrebbe do vuto attribuire decisivo rilievo, in favore del ricorrente, alla circostanza che la corte d'appello di Reggio BR, in sede di procedimento di pre= venzione, aveva revocato il provvedimento di confi sca dei beni a suo tempo disposto dal tribunale.
Come esattamente osservato, infatti, nell'impugnat. ordinanza, il fatto che sia stata riconosciuta la. legittima provenienza dei beni originariamente sot' toposti a confisca non ha alcuna incidenza sul giudi= zio di pericolosità posto a base della misura di pre= venzione (rispetto alla quale il provvedimento di confisca ha carattere di accessorietà). Legittima=
mente, quindi, non risultando essersi dato luogo a revoca anche della detta misura di prevenzione, quest'ultima ha potuto continuare ad essere consi= derata come elemento suscettibile di valutazione a carico del prevenuto nell'ambito del complessivo giudizio in ordine alla ritenuta sussistenza degli indizi richiesti dall'art.273, comma 1, c.p.p. per il reato di partecipazione ad associazione di tipo mafioso. 127
EC EN
Sottoposto alla misura cautelare in quanto rite= nuto aderente alla cosca IN (art.416 bis cod.
pen.), ha dedotto, a mezzo del difensore, motivi in larga parte comuni a quelli posti a sostegno dei ricorsi, già esaminati, di BA CE.co e dei AL. In particolare, comuni essendo i primi due motivi e l'enunciazione del terzo, è sta=
to sostenuto, nell'ambito di quest'ultimo, con spe= cifico riguardo alla posizione in questione, che il tri= bunale, del riesame avrebbe ingiustificatamente e im=
motivatamente omesso di prendere in considerazione la documentazione prodotta a sostegno dell'assunto difensivo secondo cui contrariamente a quanto ritenuto dall'accusa- il CO, Sestore di una piz= zeria e di una agenzia di assicurazioni in forino,
non sarebbe stato affatto da considerare un semplice
-= prestanome di IN AR.
Il ricorso è infondato.
Con riguardo ai primi due motivi, non v'è che da rin'
viare all'illustrazione di essi, e delle ragioni che hanno indotto la Corte a non ritenerli condivisibili,
contenuta nella trattazione del ricorso BA.
Quanto al terzo motivo basti osservare che la dife= sa del ricorrente, nel fare generico riferimento al'
la non meglio indicata documentazione dalla quale sarebbe stato da desumere che il CO contraria= mente alle dichiarazioni di ER non sarebbe stato
-
Tun prestanome dell'IN a Torino, non ha in alcun modo specificato le ragioni per le quali da detta do= cumentazione, in ragione del suo contenuto (di cui non si ha la benchè minima notizia), dovesse neces' 128
sariamente trarsi la summenzionata conclusione;
S cificazione quella di cui si è ora rilevata la mans canza che sarebbe stata tanto più indispensabile
-
in quanto, di norma, il prestanome è tale proprio in quanto assume l'apparenza della titolarità di un rapporto giuridico, la cui documentazione, quin per ciò stesso fa capo a lui;
di tal che appare dif fieile pensare ad una prova documentale della tito S invece, larità effettiva,/e non meramente fittizia, di quel E medesimo
/rapporto da parte del soggetto di cui si postula,
'ex adverso", la qualità appunto di prestanome.
AS RD
J accusato di partecipazione alla cosca RD
e gli si addebita, quindi, il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. [ja dedotto, a sostegno del ricorso,
questioni in rito eonchè violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenia sussistenza..
dei gravi indizi di colpevolezza. Quanto alle que= stioni in rito (attinenti l'utilizzabilità delle dichiarazioni differing ela mancanza di avviso del'
l'udienza del tribunale del riesame), si rimanda ai paragrafi 3-4) e B-5). Per il resto il ricorso
è da ritenere fondato. In assenza, infatti, a quanto
è dato de sumere dall'ordinanza impugnata e da quella del G.I.P., di esplicite dichiarazioni accusatorie da parte di JE RI o di altri, come pure ACJ
di rapporti di parentela o di frequentazione di par= ticolare significanza, la sola segnalata esistenza di un precedente ordine di cattura per associazione
. per delinquere, risalente al 1905, unitamente alla j
Toccasionale presenza, accertata il 26/3/92 (ved. 1
.
pag. 250 dell'ordinanza del G.I.P.), del UA
a bordo di un'autovettura di proprietà di certo Ur=
sino Hatale, indicato come pregiudicato, non possono essere ragionevolmente considerati come gravi indi zi di colpevolezza in ordine all'ipotizzato reato di partecipazione ad associazione per delinquere, non giovando alla loro significanza neppure la cir costanza, messa in luce nella medesima ordinan za del G.I.P., che il UA, poco dopo essere stato visto alla guida dell'autovettura anaidetta, era sta= to notato davanti alla strada interpoderale che in-
mette alle abitazioni dei OR, mentre discutive con gli occupanti di altra vettura risultata poi intestata alla Regione BR), fra i quali sarebbe stato certo AL VA. Irat asi, invero, di risultanze che avrebbero potuto tutt'al pisivalere.
come elementi di riscontro o di conforto a specifi=
Ici fattori indizianti di altra natura, la cui pre- senza, però, non risulta in alcun modo dimostrata.
S'impone pertanto l'annullamento, con riguardo alla posizione in esame, dell'impugnata ordinanza, con rinvio per nuova deliberatione al tribunale di Rega gio BR, il quale, verificato se a carico del
UA siano o meno ris contrabili elementi pro= priamente indizianti (diversi, quindi, da quelli sopra indicati, anche se, eventualmente, suscetti= bili di integrarsi con essi), adotterà le conseguenti 130
decisioni di merito.
JE ON.
E' stato colpito dalla misura custodiale in quanto ritenuto gravemente indiziato del reato di cui al l'art.416 bis cod. pen. (quale aderente alla cosca,
AL) nonchè dei reati di associazione per deling quere finalizzata al traffico di stupefacenti e di : concorso in importazione, detenzione etc. di ingen'
ti quantitativi di tali sostanze. Ha dedotto, a so=
stegno dell'interposto gravame, oltre a questioni di rito circa la tardiva trasmissione degli atti per la procedure di riesame, in asserita violazio=
ne dell'art. 309, comma 5, c.p.p., anche vizio di mo=]
tivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Le questioni in rito sono infondate, come illustrato in precednza, al par. B-2). Fondata deve ritenersi, invece, l'altra
Censura. Nell'impugnata ordinaza, infatti, si da etto dell'intervenuta revoce della misura di preven' zione a suo tempo applica nei confronti dello MA
e verisimilmente costituente, nell'ambito della ori= ginaria prospettazione, valiño elemento di riscon' tro alle dichiarazioni accusatore di ER, affer= mando però che ciò "non destituisce di fondamento™ le dette didiarazioni". Fale affermazione potrebbe essere vera, ma, in assenza anche di adeguata indi-l cazione di quale fosse il contenuto specifico delle dichiarazioni in questione, come pure delle ragioni: 131
per le quali era stata esclusa la pericolosità at' tuale dello MA, non è dato verificare la corret'
tezza o meno della conclusione raggiunta;
e ciò tan' to più in quanto non si fa menzione, nella stessa impugnata ordinanza, di altri eventuali elementi di riscontro, solo parlandosi della funzione di copertu= ra che avrebbe avuto l'attività economica formalmen'
te facente capo al ricorrente;
assunto rimasto però, anche questo, privo di dimostrazione .
Devesi quindi pervenire, anche in questo caso, ad un annullamento, sul punto, dell'impugnata ordinan'
za, con rinvio per nuovo esame al tribunale di Reg
gio BR il quale, rivalutati globalmente tutti che sono o potranno essere posti a sua disposizione, gli elementi/concernenti la posizione in questione,
e provveduto, eventualmente (ove la conclusione sia conforme a quella già raggiunta), all'eliminazione delle segnalate lacune motivazionali, adotter la decisione di merito che riter giuridicamente cor retta.
O' ON
Gli è stata applicata la misura cautelare in quan' to ritenuto gravamente indiziato del reato di cui all'art.416 bis cod. pen., quale aderente alla cosca JE, facente capo a ER IU (non fi=
gurante fra gli attuali ricorrenti), nonchè dei reati di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e di concorso in impor= tazione, detenzione, spaccio etc. di ingenti quanti= tativi di tali sostanze (capi A e B della rubrica 132
anteposta all'ordinanza del G.I.P.). Ha dedotto,ca T
i sostegno del ricorso:
1) nullità o, addirittura, inesistenza dell'ordinan za impugnata, siccome emessa all'esito di proced 1
ra di riesame promossa da difensore non legitti mato, in quanto privo di nomina;
2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indi-
zi di colpevolezza.
П ricorso è infondato..
Quanto al primo motivo, escluso che possa parlar- si di inesistenza giuridica dell'impugnata ordinan za, appare sufficiente osservare che la proposta doglianza non è sostenuta da alcun apprezzabile giuridico interesse poichè l'eventuale riconosciment to della pre sa mullità dell'impugnata ordinanza, comportando l'annullamento di quest'ultima senza rinvio (conseguenza necessaria delle premesse poste), altro effetto non avrebbe se non quello di stabiliz=
zare l'originario provvedimento impositivo della cus stodia cautelare, rispetto al quale sarebbero comunque decorsi i termini par la proposizione di mova ed autonoma richiesta di riesame da parte di difensore legittimato.
Per ciò che riguarda il secondo motivo, va anci=
tutto rilevato che le premesse di ordine generale sulle quali esso è basato sono identiche a quello dell'analogo motivo del ricorso di NO LV re. Valgono, quindi, a confutarle, le medesime argo- mentazioni esposte, con riguardo ad esse, nella trat' tazione del detto ultimo ricorso. Con specifico ri= ferimento alla posizione dell'attuale ricorrente è 133
stato poi dedotto soltanto che costui, essendo dete=
nuto ininterrottamente da quindici anni in esecuzio= ne di pena, sarebbe stato nell'impossibilità di por- re in essere gli illeciti a lui contestati. Al che appare sufficiente ribattere che, in primo luogo, non si specifica, nel ricorso, se talc circostaza
/
sia stata o meno rappresentata al giudice del rie= same;
in secondo luogo (come questa Corte ha più volte
/
affermato), lo stato di detenzione, di per sè, non
è ostativo all'instaurarsi o al permanere di vincoli associativi con sodalizi criminosi tuttora in grado
-
π
di operare all'esterno e neppure alla configurabilità di apporti concorsuali (i quali possono essere, come
è noto, anche di natura morale), a singoli fatti delittuosi.
:)
1
1
.
. I I
O' LO, NI e OB que
Trattasi di posizioni sostanzialmente tuste assi=
milabili l'una all'altra e pertanto suscettibili di essere esaminate congiuntamente. Futti i nominati ricorrenti sono stati accusati del reato di cui al-
l'art.416 bis cod. pen. in quanto ritenuti apparte= nenti alla cosca ERg. Hanno dedotto, a sostegno
.dei rispettivi ricorsi, tutti a firma del medesi=
1
1=
mo difensore, violazione di legge e vizio di moti .
- vazione sulla ritenuta sussistenza dei gravi indi= ;= zi di colpevolezza.
-Le doglianze sono fondate.
A fronte, infatti, della mancanza di specifiche 134
dichiarazioni accusatorie o di altri elementi di rettamente indizianti (nel senso di cui all'art. 273 comma 1, c.p.p.) nei confronti dei nominati ricorrent ti, il solo fatto che costoro siano parenti del "ca po-cosca" o di altri elementi di spicco del sodali zio criminoso e risultino essere stati sottoposti misura di prevenzione non può, di per sè, assurgere al ruolo di indizio grave di colpevolezza, occorrendo invece, quanto meno, la dimostrazione (non ricavabil le dalla sola misura di prevenzione anzidetta, in :
sè e per sè considerata, senza specificazione neppu re degli elementi su cui risulta basata), che i sog= getti in questione siano da considerare oggettivamente, alla commissione di delitti dello stesso genere.a livello probabilistico, come dediti o disponi=
di quelli rie ntranti nel programme criminoso della associazione per delinquere. Nella specie, ma tale dimostrazione non risulta fornita;
il che si tradu=
ce in una mancanza di motivazione che impone l'annul'.
lamento, con riguardo alle posizioni in esame, del'
l'impugnata ordinanza, con rinvio per nuova delibe= razione al medesimo tribunale di Reggio BR il quale, valutate "ex novo" le posizioni anzidette e tenendo conto dei rilievi sopra formulati, assumer le decisioni di merito che riterm conformi a giusti= zia, sulla base degli elementi tutti che sono o po= tranno essere posti a sua disposizione, utili ai in del decidere.
:
O' RI
Gli è stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere per i reato di cui all'art. 416 bis cod. pen., in quanto ritenuto aderente del' la cosca ER, nonchè per i reati di associazione 135
/ per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e di concorso in importazione, deten' zione, distribuzione, etc. di ingenti quantitatvi di dette sostanze. Ha dedotto, a mezzo dei propri di= fensori, oltre a questioni di rito attinenti l'uti lizzabilità delle proprie dichiarazioni e la tardiva
P
trasmissione degli atti al tribunale del riesame, ai sensi dell'art. 309, comma 5, c.p.p., anche vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.
L Per quanto riguarda le questioni di rito, si ri=
L manda ai paragrafi B-3) e B-5), in cui sono illustra= te le ragioni della loro ritenuta infondatezze.
Li= Relativamente all'altra censura, da ritenere pari= menti infondata, va osservato che, nei confronti di
ER RI, il provvedimento cautelare non ri= sulta affatto adottato, come sostenuto invece nel ricorso, sulla sola base dei precedenti penali e giudiziari in genere e. dei rapporti di parentela con altri presunti aderenti al medesimo sodalizio crimi= noso. La motivazione risulta piuttosto ancorata essenzialmente alle dichiarazioni dello stesso Jeri
no le quali, pur non essendo formalmente e missive di responsabilità proprie del dichiarante, erano ta=
-
tuttavia secondo l'insindacabile apprezzamen'11,
-
to in fatto operato dai giudici ii merito e, del re= sto, neppure contestato dal ricorrente (il quale ha evidentemente ritenuto sufficiente accepire la pre= tesa inutilizzabilità di dette dichiarazioni) i da lasciar ragionevolmente ritenere che esse, proprio in quanto attendibili, non potessero che derivare da un diretto coinvolgimento del medesimo dichiarante 136
nelle attività criminose da lui descritte.
Il ricorzo, perciò, non può, in conclusione, cheal essere rigettato "in toto".
i
TA CEcO
Gli ei addebita l'appartenenza alla cosca IN
e, quindi, if reato di cui all'art.416 bis cod. pen
Lamenta, e mezzo del difensore, vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indi zi di colpevolezza."
Il ricorso è fondato.
Posto, infatti, che a carico del ricorrente risul'
tano indicate, quali indizi di colpevolenan, essen' zialmente le dichiarazioni accusatoria di ER Vitz
torio e che gli elementi di riscontro a tali dichia=-
razioni risultano individuati (a parte una relazione di affinità fra esso ricorrente e Dr ino VA), soprattutto nei trascorsi giudiziari dello Sinitano, appare in effetti carente la motivazione dell'impugna=- ta ordinanza nella parte in cui, a fronte di quelli che sembrerebbero ripetuti esiti assolutori dei vari procedimenti a suo tempo instaurati (ultimo dei quali, secondo il difensore, quello conclusosi con la sentenza di proscioglimento pronuncista dal G.I.F. di OC in data 19/10/93), non giustifica in detta=
glio la ritenuta permanente idoneità dei procedimenti l'accusa, anzidetti a corroborare tralasciando, inoltre, di valutare la possibile incidenza, in favore del preve= nuto, del mancato accoglimento (sempre secondo la 157
difesa, la cui prospettazione non si appalesa, peral' tro,-priva di credibilità), della richiesta di appli= cazione, allo IR, di una misura di prevenzione.
L'impugnata ordinanza va perciò annullata, nella con rinvio, parte concernente la posizione in esame, per nuova deliberazione, al tribunale di Reggio Ca= eventualmente labria il quale, ove/ritenga di confermare la prece= dente decisione, dovrà comunque provvedere a colmare le segnalate lacune motivazionali, fermo restando, di tener conto, in ogni caso, di eventuali nuovi elementi di rilievo che venissero ovviamente, l'obbligo prospettati dalle parti.
JI AN AR
E' stato ritenuto gravamente indiziato del rea to di cui all'art,416 bis cod. pen. quale aderente. alla cosca IN. Ha dedotto, = sostegno del ricor=
so, motivi pressochè totalmente coincidenti con quel' li posti a base dal già esaminato ricorso BA.
In particolare risultano del tu o identici i primi due motivi e l'enunciacione del verzo, nell'ambi=
to del quale, con specifico riguardo alla posizione dello IR, si sostiene che non avrebbero potuto essere valutati come elementi a carico di costui, sul piano indiziario, le frequentazioni con pregiu= dicati non conosciuti per tali a, comunque, non fa= centi parte degli indagati nel presente procedimento.
Si fa inoltre rilevare che fra i soggetti la cui frequentazione viene attribuita al ricorrente figu=
ra anche il SS CC che, secondo l'accusa,'
farebbe parte della cosca ERt.
Il ricorso è infondato. 13:8
sun Per quanto riguarda i primi due motivi, si rimanda, in per la loro illustrazione e per l'indicazione delle क्ष fr ragioni della loro ritenuta infondatezza, alla at tazione del ricorso BA. cr
Relativamente al terzo motivo va anzitutto ricordato- da si come anche le frequentazioni possano, in linea di ΟΙ principio, essere assunte a valido elemento di ri=
CC scontro e conferma di dichiarazioni accusatorie ri= ċċ guardanti la partecipazione di taluno ad un sodalizio g: priminoso (ved., in proposito, "supra" par.C-1, pag. 28). L'ipotesi, poi, che, nella fattispecie 募
in : m esame, il ricorrente non conoscesse la personali e, almeno approssimativamente, i trascorsi dei tà
soggetti con i quali intratteneva le segnalate fre= quentazioni non risulta sostenuta di alcuna specifica argomentazione, nè può dirsi, attesa la ristrettenza J de l'ambiente, che essa fosse tale da dover necessa±. riamente essere affrontate e valutata dai giudici di merito, ben potendosi, invece, da parte loro, dare per scontata, in assenza di risultanze contrarie, la sua inverisimiglianza. La circostanza, infine, che tra i soggetti frequentati dal ricorrente ve ne fos' se anche uno (il nominato ON) indicato come ap= partenente ad una cosca diversa e (pare) a versa non era, di per sè, tale da sviline in modo decisivo il valore della risultanza nel suo complesso, consi derando, da un lato, che quello segnalato dalla' di- fesa è soltanto uno fra i soggetti anzidetti (nulla rilevando, di per sè, che gli altri non figurino fra gli indagati nell'attuale procedimento); dall'altro. lato che la frequentazione con soggetti che siano in' seritti nella malavita organizzata può comunque as' 139
sumere un significato sussidiariamente indiziante,
indipendentemente dalla circostanza che i soggetti frequentati facciano parte dello stesso sodalizio criminoso o di altri, posto che anche in detta secon' da ipotesi svariate (na pur riconducibili a interes'. si nascenti. de un comune substrato delinquenziale organizzato), possono essere le ragioni di sigfatti contatti (si pensi, ad esempio, all'eventualità di contatti ștabiliti e mantenuti a scopo di "spionag= gio", reciproco, ovvero nell'ambito di trattative vol- magari te a stabilire alleanze, dirimere controversie, deli=
mitare zone d'influenza, etc.).
ca za E' anch'egli, al pari degli altri componenti della TA CC
stessa famiglia, accusato del reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. in quanto ritenuto appartenente alla cosca degli IN. Ha ded o, a mezzo del pro=
a sulla ritenute prio difensore, vizio di motivazione sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.
Il ricorso è infondato.
-=
Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa del ricorrente, infatti, non può direi che le dichiara=
.
zioni accusatorie di ERb, sulla cui base è stata 0
formulata l'accuse, siano prive (ai fini cautelari) di validi riscontri, nè, prima ancora, che siano-de considerare come oggettivante inattendibili.
Sotto quest'ultimo profilo basti rilevare che la di= fesa si è limitata a segnalare discrepanze di ben scar= 140 so significato fra Helli, che si assumono essere.
gli esatti nominativi del suocero e della suocera di IR CC (rispettivamente MA FF
le VA OM) a le indicazioni fornite sul punto da ERg RI (il quale avrebbe affer=. mato che la moglie del ricorrente era figlia di
VA NI e il suocero si sarebbe chiamato
VA FF). La pretestuosità di siffatte cent sure appare talmente evidente da non meritare ul- :.
teriore sottolineatura. Quanto ai riscontri, essenzialmente costituiti dai trascorsi giudiziari del ricorrente (sulla validità
in generale, di siffatto genere di riscontri, in fattispecie come quella in esame, si rimanda a quan'
to illustrato "supra", pin.0-1), ma poi rilevato che il tribunale, come risiva dalla lettura dell'impu=
(gnata ordinanza, ka ariño ben presente tanto l'arate= nuta assoluzione dello stesso ricorrente du una impu=
tazione, a suo tempo moscagli, di concorso in ori=
cidio e tentato omicidio in danno A tali VI Bru=
110 e NI, titolari di una gioielleria, Cuento
la derubricazione, a enuta in sade di appello, sequestro di persona semplice e tentata estorsione,
di un'altra imputazione, originarianelte formulata come sequestro di persona a scopo di estorsione e tentato omicidio in anno di tale AR EN per la quale parimenti si era sua tempo procefuto a carico dello IR. Ricordato, in proposito, quanto già in altra occasione affermato (ved. ri=
.
corso Conavita) circa la non necessaria decisività ai fini che qui interessano, dell'eventuale esito assolutorio dei procedimenti la cui esistenza venga 141
assunta come elemento di riscontro a chiamate in :
reità o correità per associazione per delinquere, va qui aggiunto che, comunque, almeno uno dei proce=
-
dimenti in questione risulta, allo stato, essere
sfociato in una pronuncia di condanna, sia pure per titoli di reato meno gravi di quelli origina= riamente contestati, E ciò basta ad escludere che ci si trovi in presenza della denunciata carenza motivazionale, posto che anche i reati ritenuti con' figurabili a seguito dell'intervenuta derubricazione appaiono astrattamente dotati di adeguata signifi= canza, in relazione alle caratteristiche dell'asso= ciazione criminosa, quali risultano descritte nella ordinanza aplicativa della misura cautelare.
-
Nè in contrario può assumere alcuna decisiva ri=
levanza il fatto, pure criticamente segnalato dalla difesa, che tra i coimputati dello IR nel processo conclusodi con la condanna in questions
-
figuras se anche tale NO VA, cognato di JE (presumibilmente identificabile nell'omo= nimo ricorrente la cui posizione è stata già tratta= ta in precedenza). La presenza del suddetto NO, infatti, non può riguardarsi come elemento che avreb be dovuto angular 2. spur effebit ари arabilmente ridurre il teressano, significato, del procedimento e della condanna subiti dal ricorrente, in concorso con una nutrita serie di altri soggetti dei quali non si contesta l'apparte= nenza o la vicinanza al sodalizio criminoso del qual e lo stesso ricorrente è accusato di far parte. La
mancata presa in esame, quindi, di detta circostan'
nell'impugnata ordinanza, siccome non incidente za su un elemento dotato di una riconoscibile, potenzia= 142
le decisività, non può, neppur essa, dar luogo alla denunciata carenza motivazionale e, quindi, al richi sto annullamento dell'ordinanza medesima.
CI IU
E stato sottoposto alla misura cautelare in quanto ritenuto gravemente indiziato del reato di cui all'art. 416 bis cod. pen., quale partecipe della cosca IN.
A mezzo del proprio difensore, ed in comune con altri- ricorrenti, ha dedotto vizio di motivazione sugli in' dizi.
Il ricorso è infondato, al limite della is ibi lith.
A fronte, infatti, della puntuale e corretta indi=
x cazione, nell'ordinanza impugnata ed in quella del
G.I. degli elementi a carico del pretenuto, co=
stituiti essenzialmente da specifiche dichiarazioni accusatorie di ERb, robustamente riscontrate dai trascorsi giudiziari, anche recenti, del poiss o
(arrestato in Canuda per fatti di droga, poi muora= bente arrestato in Italia, insieme al Pu igliari, in esecuzione di or anza custodia cautelare del G.I.P. di Reggio BR per associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti), nonchè da altri elementi, quali le interce zio= ni telefoniche di cui si è già fatto cenno nella trattazione del ricorso LI, la difesa del ricorrente si è limitata a censure del tutto generi= 143
che, criticando, con riferimento alla generalith delle posizioni difese (che sono, citre quella del
SA, anche quelle, già esaminate, di AL'
ON e CI IU, nonchè quelle di IR
NO, LU LU e LU NC), la pretesa ca= renza "di una estesa e accurata analisi dei fatti attribuiti all'imputato ". Tali fatti si aggiunge
"pur potendo essere interpretati liberamente dai giudici di merito, non annaiono essere stati valutati nel rispetto dei canoni della logica giuridica". La ge= nericità e l'inconsistenza di tali critiche appaiono manifeste ove si consideri che, a sostegno delle me= desime, altro non si è detto se non che non sareb=
be stata "data contezza delle ragioni per cui è con' sentito, ad un gidice territorialmente diverso, di riesaminare il materiale probatorio proveniente de i= altro magistrato al fine di una diversa e pi severa qualificazione dello stesso fatto assumendo, a mo' di riscontri del narrato del collaborante, fatti notori a chiunque, perchè oggetto di indagini data= te e di pubblico dominio". Al riguardo sembra suf=
ficiente osservare che l'utilizacione, in fase di indagini preliminari, di risultanze acquisite in altri procedimenti non è soggetta a limitazioni o :
divieti (operando l'art. 238 cip.p. solo' con riferi=
I mento alla fase del giudizio), e che il carattere ufficiale di elementi di riscontro ricavabili da atti o procedimenti giudiziari non implica affatto che questi siano "di pubblico dominio"
€, quindi, di fatto, noti e chiunque%;B e ciò senza contare che,
in ogni caso, non necessariamente la valorizzazione di una determinata risultanza come elemento di riscon' U лии
tro a dichiarazioni accusatorie postula che la medes sima non possa esser nota ad altri che non siano gli inquirenti.
MB EN
IT dalla misura cautelare in quanto ritenuto gravamente indiziato del reato di cui all'art. 416
bis cod. pen., quale aderente alla cosca IN, ha dedotto, a sostegno del ricorso, per mezzo del pro= prio difensore, violacione di legge e vizio di moti=
vazione sulla sussistenza degli indizi.
Il ricorso è infondato.
Anzitutto, infatti, in contrasto con l'assunto dei=
la difesa (secondo cui l'affermazione che lo ERb
avrebbe indicato il MB come uomo di fiducia di NI AR, contenuto nell'ordinance impugnat a, non troverebbe alcun riscontro nell'ordinanza di cu=
stodia cautelare), risulta dalla lettura del pro e=
dimento del G.I.P., nella parte riproduttiva della richiesta del P.M., poi fatta propria dallo stesso
G.I.P. (pag. 228), che, con, riguardo all'attuale ri= corrente, come pure al CO, si fa riferimento alle
"indicazioni del collaboratore", precedentemente individuato appunto nello ERb. Quanto poi all full teriore assunto della stessa difesa, secondo cui quella che viene riportata come dichiarazione di E=
rinò non troverebbe riscontro neppure "negli atti del procedimento", sembra appena il caso di osservare 145
che esso, siccome costituito da una mera asserzione di fatto, non è suscettibile di alcuna verifica in questa sede.
Quanto poi alle ulteriori censure circa la mañ=
cata presa in esame, da parte del tribunale, di ár-
gomentazioni difensive concernenti, in particolare, che si dice il valore indiziante attribuito alle frequentazioni del ricorrente ed alle indagini giudiziarie cui que=
sti era stato precedentemente sottoposto a Torino, reputa la Corte sufficiente osservare che trattasi di argometazioni che, per come vengono presentate, non arrebbero comunque avuto carattere di potencia-
le decisività ai fini di una diversa conclusione del giudizio di riesame. Circa le frequentazioni, i= infatti, emerge dalla lettura del provvedimento im= pugnato, come pure da quella dell'ordinanza del G.I.F.
(sempre nella parte riproductive della richie sta del P.M.), che non si trattava di contatti, sia pur frequenti, fra il ricorrente e l'IN, ma di un vero e proprio rapporto di stabile collaborazione, dimostrato da pedinamenti, controlli e anche inter=
-
cettazioni telefoniche: rapporto che si concretion '
-
va nell'assolvimento, da parte del MB, delle mansioni di accompagnatore e autista. Per quel che attiene, poi, le pregresse indagini a carico dello 1
1=
istesso, ricorrente, trattasi di elemento che risul'
ta soltanto accennato, quasi "incidenter tantum", nell'ordinanza impugnata ed anche in quella del
1
1
G.I.P., sicchè non può dirsi che, nell'economia del :
es so l'apparato motivazionale,/abia assunto un ruolo di
-
rilievo, determinanti apparendo piuttosto i già ri= 1 del MB cordati rapporti con 1'IN e, inoltre, l'afferma= 1.4.6;
ta funzione di collegamento con numerosi altri espo medesimo nenti della cosca che il/MB avrebbe assunto sulla base di quanto emerso, in particolare. dal' le già ricordate intercettazioni telefoniche.
CA NC, IU e LU
Sono stati tutti e tre colpiti dal provvedi=
mento applicativo di misura cautelare in quanto ritenuti gravemente indiziati del reato di cui al:
l'art.416 bis cod.pen., quali presunti aderenti al= _ la cosca degli IN. Henno dedotto i primi due con separati ricorsi, a firma loro e dell' . Furfaro;
il primo, ancora, ed il terzo, con ricorso, comune ad altri, a fima dell'avy.Veneto), violazione di legge e vizio di motivacione in ordine alla ritenuta sussistenza degli indizi richiesti dall'art. 273, comma 1, c.p.p. Trattandosi di posizioni sostanzial'
monte assimilabili fra loro, le trattazione può es'
sere unitaria.
I ricorsi sono da considerare tutui infondati.
I giudici di merito, infatti, come risulta dalla let'"
tura dell'impugnata ordinanza e di quella del G.I.P.
(comprensiva della recepita richiesta del P.M.), han'
no adeguatamente e correttamente motivato il loro con'
vincimento sulla base delle dichiarazioni accusatorie di JE. RI e di elementi di riscontro. valida=
mente individuati negli specifici precedenti e tra scorsi giudiziari dei ricorrenti nonchè, per quanto riguarda il LU NC, anche nelle dichiarazio=
ni di tale AR LE il quale, secondo quanto 1.47
emerge dalla citata richiesta di applicazione di isura cautelare incorporata nell'ordinanza del
G.I.P. (pagg. 203,204), aveva riferito di essersi una volta recato, unitamente a IS VA, in casa di soggetto poi identificato nel detto LU
NC e di essere stato da questi ricevuto nell'abitazione dopo che era stato dichiarato che scopo della visita gli era quello di acquistare droga dal di lui figlio, poi c o
/
/
identificato in LU CO (non compreso tra gli s t u i attuali ricorrenti).
.
A fronte di tutto ciò, da parte del LU France= m a v nei ricorsi a firma loro a
SCO e del CI IU , t o dell'avv.Furfaro (sulla base di premesse comuni d a nuelle del ricorso di NO VA e per le a e p quali si ritanda alla trattazione di quest'ultimo), r e гo; c e stato, rispett amente dedo soltanto, d quanto e n t i al UC NC, "di nessuna rilevanza ai fini di sintomatioith di as' ta sociazione", non era stato attribuito da ERg "nul'
la di concretamente apprezzabile"; cuanto al UC 1=
IU che unico elemento a chico del medesimo
- sarebbe quello costituito dall'ussere egli figlio di
LU NC e cognato di CA AT.
La pretestuosità e l'inconsistenza di tali censure et' appaiono, ad a tiso della Corte, manifeste, ove si
-
!
jconsideri: a) che l'attribuzione a aluno della qualità di parteci=
!
.
.
con' pe ad un sodalizio criminoso non implica anche ie l'indicazione di uno specifico ruolo da lui as' la= sunto 'o di specifiche attività da lui poste in essere (si richiama, in proposito, quanto già os' servato, in via generale, al par.C-1, pag.31); 148
b) che i precedenti del LU NC, quali ri
☑ sultano indicati nell'ordinanza impugnata, esser do tutti costituiti da violazioni alla legge su
-
gli stupefacenti, appaiono suscettibili di essere ragionevolmente considerati (così come è stato fatto dai giudici di merito), come idonei a cor- roborare un'accusa di partecipazione ad un'asso ciazione criminosa fra i cui scopi figurava (per quanto si legge nella rubrica anteposta all'or dinanza del C.I.F.), anche il traffico delle sud'
dette sostanze;
c) che a carico del LU IU non risultano sol- tanto i segnalati rapporti di parentela e di af finità ma ben più consistenti elementi costituiti
1
dalla già ricordate dichiarazioni accusatorie di
ERt € da una repente condanna ad an i otto (
1
1
mesi tre di reclusione inflitta dal 0.V.P. di
OC per avere come si specifica nell'inrughs'
-
ta ordine za "intavolato trattative con Bernar=
di NN a VE NC dirette alla vendita di 500 grammi di cocaina".
Quanto al UC LU, essendo il ricorse comi e a quello prodotto dal medesimo difensore nell'inte=
resse di altri ricorrenti, fra i quali il NC
IU, e comuni essendo anche le argomentazioni pro= poste a sostegno del gravame, ritiene la Corte suffi=
ciente rimandare alla trattazione del summenzionato.
ricorso SA. Ciò vale, a maggior ragione, an' che per il ricorso che il difensore suddetto, sempre nell'interesse c on l o s t es so a t to , h a pr o do t t o pur e di LU NC. 149
MA LU
3
/
Gli si addebitanc i reati di partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e di concorso in singole operazioni di importazione, detenzione, etc. di ingenti quanti- tativi di tali sostanze (capi A e B della rubrica),
Ha dedotto, come motivi di ricorso, a mezzo del suo difensore, violazione di lesse per mancata indicazione degli indizi di colpevolezza e vizio di motivazione, comunque, in ordine alla ritenuta sussistenza di detti indizi.
Il ricorso è infondato.
Posto che, nella sostanza, entrambe le censure van'
no intese come volte a denunciare una mancanza di valida motirazione relativamente al requisito dei gravi indizi di c oevolezza, deve dirsi che inve=
ce i giudici i merito hemmo, sul punto, adeguata= mente e corret amente motivato il loro convincimen'
to, basandosi sulle convergenti dichiarazioni accu=
satorie di ER) RI, EC IL e RA ta
TO. _ fatto che nell'impugnata ordinanza del tribunale ll a t e da cam en r i ti a to c r il ev c om e si faccia richiamo, "anche per evitare difesa - inutili ripetizioni", al contenuto del provvedimen' to oggetto della richiesta di rieseme non può, di 0= per sè, essere motiva di censura, volta che non
- risulti segnalata (come, nella specie, non risul'
ta), alcuna specifica e potensialmente decisiva ar= gomentazione addotta a confutazione degli elementi fattuali e logici posti a base del summenzionato provvedimento. ciò tanto più in quanto si consis deri che, secondo l'interpretazione e la prassi pre=
* 150 valenti, la richiesta di riesame non deve necessa mente essere sostenuta da specifici notivi.
Anche l'altra censura proposta dalla difesa rela tivamente alla ritenuta identificazione nell'attuale ricorrente del soggetto che JE aveva indicato come nipote di CU IU, laddove il detto ricorrente sarebbe invece zio di quest'ultimo, ap=.
pare priva di consistenza, traducendosi essa in un puro e semplice giudizio soggettivo di non condivi=.
risulta sibilità della spiegazione che, sul punto, essere stata fornita nella richiesta di misura cau=
e fatta propria telare a suo tempo avanzata dal P.M. del G.I.P.; spiegazione in sè del tutto plausibile, in quanto fondata sulla circostanze che il AN
DU era, in realth, più anziano fello nio CU
SE, il che ficilmente poteva ater indotto in errore il collaborante nella indicazione del rapporto.
di parentela intercorrente fra i due.
Hè miglior fondamento può riconoscersi alla criti=
ca formulata a proposito della ritenuta valenza, a carico del ricormente, delle dichiarazioni di EO
IL; critica che fa leva sulla circostanze che il detto CA aveva in realth indicato CU
in generale, e non specificamente il CU LU, fra i soggetti coinvolti nel traffico in and di sostanze stupefacenti in terra di BR. At '30,
infatti, il ruolo di semplice riscontro assegnato, :
nell'economia dell'apparato motivazionale posto a base dell'ordinanza del G.I.P. ( da considerare uni= tariamente a quella del tribunale), alle suddette dichiarazioni del Parraca, appare evidente come al ruolo summenzionato le stesse potessero egregiamente, assolvere, alla stregua del principio, più volte af= fermato da questa Corte e già richiamato nella parte generale, al par.C-1, pag. 25, secondo cui i c.d.
"riscontri", in quanto tali, non debbono essere for= niti di autonoma efficacia probatoria (o -trattandosi
è sufficiente che indiziante), ma valgano a corroborare in qualche modo;
relativamente di materia cautelare alla posizione interessata, le accuse provenienti
-
da soggetto rientrante fra quelli indicati nei commi
A ciò aggiungani, poi,
3 e 4 dell'art.192 c.p.p. come già si è ac' che nella fattispecie in esame - a carico del Hancuso D igi risultano acquisite anche le dichiarugioni accusa= cennato in precedenza torie dell'altro "collaboranta" RA TO, di cui è menzione a pag. 75 Jell'ordinanza del P.I.P.
(nella parte riproduttive della richiesta del P.M.); che risultano 10=
minativamente riferite anche all'attuale ricorrente
― quelle ora degte e che, contrariamente all'assunto della difesa, ml' dichiarazioni la impedisce di valorizzare come elemento di riscontro 50
nel presente pro= all'indizio principala costituito L' rilevando in contrario neppure il fatto che assé siano state ittoric ER , nom (Cedimento, folle dichiarazioni rese nell'ambito di provedimento diverso. ca
!.!
Gli è stata applicata la misura cautelare in quan' MA RO to ritenuto gravemente indiziato del reato di cui all'art.416 bis cod. pen., quale presunto aderente 152
alla cosca BI, nonchè dei reati di associazio ne per delinquere finalizzata al traffico di stupe facenti di concorso in singole operazioni di impor tazione, detenzione, spaccio etc. di ingenti quanti tativi di tali sostanze. Ha dedotto, a mezzo dei propri difensori, oltre a questioni di rito, attie menti la pretesa inosservanza dell'art. 309, comma 5, per tardiva trasmissione degli atti al tribunale del riesame;
anche vizio di motivazione sulla ritenuta-
sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.
Sulle questioni in rito si rimanda alla trattazione contenuta al par. B-2).
Quanto alle altre censure, il ricorso va parimenti ritenuto infondato. Se è vero, infatti, che come criticamente rilevato dalla difesa le dichia msio=
-
hi accusatorie di ERg, assunte come primario ele=
Mento indiciante carico del Naviglia, erano rife- rite alla famiglia Marigl genere, e non speci= ficamente all'attuale rice pente, è altrettanto vero che quest'ultimo stato ragionevolmente ritenuto 00= me interessato dalle dichiarazioni anzidette in ragio ne della sua rilevato posizione di spicco nell'ambito della famiglia suindicato come pure dei suoi legami con il BI IU e dei trascorsi giudiziari in materia di traffico di stupefacenti. Alla astratta idoneità, in sè, di siffatti elementi a giustificare, sul piano logico, la conclusione alla quale sono pervenuti i giudici di merito fa, d'altra parte, da contrappunto la assoluta assenza di prospettazioni difensive specificamente volte a dimostrare come, nel concreto, la suddetta idoneità fosse da escludere.
Quanto poi alla dedotta circostanza che i procedimen' 153
ti penali ai quali il VI era stato sottoposto in precedenza si sarebbero conclusi con pronunce as'
solutorie, si è già avuto modo di osservare, Con riferimento a casi analogni, che cib, di per sè, ainon implica l'automatico venir meno della possibilità di attribuire/detti procedimenti, intesi unicamente co= mefatti storicamente accertati, il ruolo di elementi a supporto alla credibilità di dichiarazioni accusa= torie, quando essi risultino comunque idonei a dimo= strare (ciò che, nella specie, non risulta contestato) se non altro la oggettiva sospettabilità del soggetto dello stesso e/o l'esistenza di rapporti e collegamenti/con altri soggetti di cui si assuma l'inserimento nella mede ..
sima organizzazione criminale o in altre ad essa in qualche modo collegate.
:
MA ST IT dalla misura cautelare in quanto ritenuto gravemente indiziato del reato di cui all'art.415
bis cod. pen., quale aderente alla cosca AF,
Inonchè dei reati di associazione per delinquere fi= nalizzata al traffico di sostance stupefacenti e di concorso in singoli fatti di importazione a fine di spaccio di ingenti quantitati di dette sostanze, ha a dedotto, a sostegno del ricorso, Tizio di motivazione sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.
Il ricorso è infondato. Le argomentazioni di carattere generale che sono sta=
te poste a base di esso sono del tutto identiche a quelle del ricorso NO VA, alla cui trat' 15h
tazione, pertanto, non può che rinviarsi.
Quanto alle specifiche deduzioni concernenti la por sizione dell'attuale ricorrente, queste si sostan ziano in mere asserzioni secondo cui quanto riferi to da ERà sarebbe stato da disattendère, siccome
"sommamente apodittico e incontrollabile" e "quanto riferito dell'ordinanza inpu nata" sarebbe "nè più nè meno che la mera riproposizione di un procedimen'
(to aperto, in attesa di esito, proprio per fatti di associazione". Reputa la Corte che non mette conto spendere molte parole per dimostrare la palese in'
consistenza di tali censure, a fronte di una motiva= pione puntuale e specifica come quella fornita, rela
Nivamente alla posizione in questione, dai giudici i merito i quali, illustrate a mente le ragioni della ritenuta credibilith, in generale, di ER ,
hanno poi get imento alle precise dichiarazio=
☐
ni accusatorie rese da costui anche nei confronti del AF ST ed ai malidi riscontri che dette dichiarazioni trovavano non solo nei cospic i precedenti e trascorsi i ni p enuto,
ma anche in altre dichiarazioni rese da certa Hali
EL su fatti e circostanze la cui era lecito desumere l'attività del ricorrente nel traffico in grande stile di sostenice stupefacenti. Hè, d'altre parte, si specifica alcunchè, nel ricorso in esame,
a sostegno di che sembrerebbe potersi intende re come l'affermata identità di contenuto f il pro=
cedimento nell'ambito del quale è stata adottata la
· misura cautelare ed altro procedimento che si assu= me penimenti pendente a carico del AF ST identità di contenuto che, comunque (come più volte già osservato), potrebbe eventualmente rilevare solo ai fini di cui all'art.297, comma 3, c.p.p. 0
155
MA NC
La misura cautelare gli è stata applicata in quanto lo si è ritenuto gravemente indiziato del reato di cui all'art. 416 bis cod. pen., quale capo della cosca. AF, nonchè dei reati di associazione.
per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e di concorso nei singoli fatti di im=
portazione a fine di spaccio di ingentilquantità di tali sostanze (capo A e B della rubrica cui fa ris ferimento l'ordinanza impositiva della misura).
Ha dedotto, con separati ricorsi, l'uno a firma propria e dell'e . Furfaro, l'altro a firma dell'avy.
Gambardella, violazione di legge e vizio di motiva=
zione in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Le ragioni del gravate sono state poi ulteriormente illustrate con nota prodotte all'udienza dall'ay. prof. Gianci. n
I i n de ritenere infondati a van o pertanto
.
rigettati.
Quanto al primo di essi, rileva anzitutto la Corte
che, nelle premesse di ordine generalc, esso risult del tutto identico, come altri già esaminati,al corso di NO VA. Valgono, dunque, per questa parte, le argomentazioni già esposte nella trattazione di detto ricorso. Con specifico riferi=
mento alla posizione in esame, si osserva poi che il ricorrente, premesse alcune generiche doglianze:
-
-
a proposito di quella che egli sembrerebbe interpre= 1= tare come una sorta di ingiustificata persecuzione, risalente negli anni, da parte dell'autorità giudi= ziaria, lamenta poi che si sia continuato a conside= о rare come elementi indizianti a suo carico quelli 156
costituiti dai pretesi illeciti arricchimenti da lu realizzati in occasione dei lavori di costruzione. del traforo del Frejus e della tangenziale fra Maril
na di Gioiosa ON e Rosarno;
lavori, questi, a.
quali egli sarebbe stato invece del tutto estraned conė si afferma - sarebbe stato dimostrato poi
-
anche mediante produzione di documenti in questa sede. Al che appare sufficiente obiettare che trat tasi di affermazioni di cui non si tenta neppure mascherare (basti a dimostrarlo la dichiarata inters zione, anche se non realizzata, di sostenerle median- te produzione di documenti), la natura meramente assertiva di risultanze fattuali,la cui valutazione
è del tutto preclusa in questa sede.
Si prosegue, poi, da parte del ricorrente, ricors idando come questi sia stato già assolto, mal 1901, ida analoga imputacione di accociatione per elinque=
e come questa fosse re/basata sugli stessi elementi ai quali giudici hanno fatto
/riferimento nel motivare l'attuale provvedimento ap- plicativo di misura cautelare e la successiva ordi nanga di conferma pronunciata dal tribunale, posto che nessun fatto nuovo potrebbe dirsi emerso dalle dichiarazioni accusatorie di IN RI.
Anche tale argomentazione risulta però fuori bersa= glio, siccome basata, da una parte, su incontrollat
¡bili asserzioni in fatto dall'altra, sull'oblite razione della circostanza che il"fatto nuovo" devel ritenersi costituito proprio dalle suddette dichia= razioni accusatorie, sulla base delle quali è stata costruita un'accusa di associazione per delinquere nuova e diversa (quanto meno sotto l'aspetto crono logico, cioè del tempo in cui sarebbe stata posta in 157
essere la condotta criminosa), rispetto a quella che si assume essere stata oggetto dells precedente pro=
nunda assolutoria.
Si contesta, poi, ancora, da parte del ricorrente, il valore di riscontro alle dichiarazioni di ER
che i giudici hanno intese attribuire, a quelle del' T
l'altro "collaborante " ME RD, affermando che costui altro non avrebbe fatto se non riferire
-
notizie "de relato". Ma anche in questo caso la cen' sura non appare condivisibile giacchè, anche ad ammet' tere che il ME abbia in effetti fornito solo an' notizie "de relato" (cosa che, per la verità, non emerge dal testo dell'impugnata ordinanza nè da quello dell'ordinanza del G.I.P., e cioè dei soli atti cui la
Corte, in tema di rizi di motivazione, può fare ri=
ferimento, ai sensi dell'art, 606, comma I, lett.
E c.p.p.), in ogni caso detta circostanza non impli= cherebbe il divieto di far uso elle dichiarazioni in questione, quanto meno come elemento di riscontro e quelle direttamente accusatorie provenienti da el'
J
tra fonte. Si consideri, al riguardo, che, ai sensi dell'art.195 c.p.p., richiamato dall'art.210, comma
5, stesso codice, le dichiarazioni "de relato", p o=
venienti, oltre che da testi, anche da soggetti com=
presi nelle previsioni di cui ai commi 3 e 4 dell'art,
192 c.p.p., possono valere addirittura come elementi di prova ai fini del giudizio, anche indipendentemente dalla conferma da parte della fonte di riferimento.
(la quale deve essere citata solo a richiesta di par= te o quando il giudice lo ritenga comunque opportuno, sempre che ciò non sia divenuto nel frattempo impos' sibile per morte, infermità o irreperibilità). 7580
Con specifico riferimento all'accusa di partecipa zione (sempre con ruolo dirigenziale) ad associazion ne per delinquere finalizzata al traffico di sostat ze stupefacenti si sostiene, infine, nel ricorso. lesame, che non esisterebbe nulla a carico del préži
Venuto, se non le incontrollabili affermazioni, di
NÈ, rese inattendibili sia dal fatto che questo ultimo è accusato anch'egli di traffico internazio nale di stupefacenti, sia dalla circostanza che le sue accuse nei confronti dei AF sarebberős, state smentite da tale CC. Al riguardo rileva la Corte che:
a) l'essere lo ER accusato anch'egli di reati analoghi a quelli addebitati al AF è del tutto ininfluente ai fini auspicati dalla difesa, posto che le dichiarazione accusatorie del predetto risultano classificate e valutate appunto come
-
dichiarazioni provenienti da soggetto indagato per lo stesso reato o per reato connesso o inter=
probatoriamente collegato;
b) nel ricorso non si afferma che la presunta smenti- ta da parte del CC alle dichiarazioni accusa= e documentata torie di NÈ sia stata rappresentata al tri= bunale del riesame, per cui non può dirsi che quest'ultimo, ignorandola, sia incorso in vizio di motivazione%; nè, d'altra parte, rientra nei poteri-doveri di questa Corte verificare, negli
"atti" ai quali il ricorrente ha fatto, sul punto riferimento (senza peraltro meglio indicarli), se e quale fondamento abbia l'assunto in questio=
ne.
Passando quindi all'esame dell'atto di ricorso 159
a firma dell'avv.Gambardella, e delle relative note illustrative prodotte in udienza, rileva la Corte che le censure formulate con tali atti si incentrano,
sostanzialmente, su tre punti, relativamente ai qua= li si lamenta la dedotta violazione dell'art.192
c.p.p.:
1) carettere indiretto o "de relato" delle dichiara=
zioni accusatorie di JE, nessuna delle quali, comunque, rivolte specificamente al AF
NC;
2) mancanza di riscontri;
3) indebito richiamo, da parte del G.I.P., al "no= torio".
Al riguardo deve osservarsi, nell'ordine:
a) che, come già illustrato in precedenza, la circo= a)
etto stanza che dichiarazioni accusatorie siano "de :
relato" non rende, di per sè, dette dichiarazioni inutilizzabili o inattendibili;
b) che, secondo quanto emerge dall'ordinanza del
G.I.P. (nella parte riproduttiva della richiesta del P.M., assunta poi come parte integrante di
+
c detta ordinanza), l'allora collaborante ER indicò specificamente come associati al ER ro EN (ora defunto) nell'attività di traf= fico degli stupefacenti i di lui fratelli, e cicè
AF NC, AF IU, Z=:
ER ST e AF VA AT (p.124);
c) che gli elementi a conforto (c.d. "riscontri") delle dichiarazioni di ER risultano valida=
mente indicati dai giudici di merito nelle altre già ricordate dichiarazioni di ME eonardo, come pure nei numerosi, specifici precedenti e
ད
trascorsi giudiziari del AF, di cui si
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ཆ 160
ricorda anche l'avvenuta sottoposizione alla mis sura di prevenzione della sorveglianza specialės
(per la validità, in generale, di elementi sif fatti ved. "supra", par.C-1, pag.28);
(d) che il riferimento al "notorio" da parte del
G.I.P. (p.299), presenta carattere assolutamente incidental e e accessorio, Bispetto alla delineas zione del quadro indiziario specificamente con'
-
cernente l'indagato (quadro costituito dagli ele= menti già sopra ricordati), atteso che il detto riferimento risulta operato solo con riguardo'
a quello, che viene definito il "salto di quali= tà" della mafia, le cui articolazioni, si assumo no passate dal modulo familiare a quello imprendi= toriale.
MA IU
E' stato ritenuto gravemente indiziato del reato.
di cui all'art.416 bis cod. pen., quale aderente al' la cosca AF, nonchè dei reati di associazio=
ne per delinquere finalizzata al traffico si sostan'
ze stupefacenti e di concorso in singole operazioni di importazione, a fine di spaccio, di ingenti quan' titat vi di dette sostanze. Ha lamentato, a sostegno dell'interposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, vizio di motivazione in ordine al'.
la ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevo= 161
...lzza e alla ritenuta applicabilità della custodia in carcere. Il ricorso è infondato.
Le dichiarazioni accusatorie di ER, che co= stituiscono, anche nei confronti dell'attuale ri=
corrente, l'elemento indiziario fondamentale, ri= sultano infatti (contrariamente all'assunto della difesa, in cui si sostanzia l'essenziale delle pro= poste censure), adeguatamente riscontrate secondo quanto emerge dalla motivazione dell'impugnata or= dinanza e dell'ordinanza del G.I.P.), dalle conver= genti dichiarazioni di ME AR e dai nume= rosi e specifici precedenti dell'indagato.
Il fatto, poi, che, a causa delle sue condizioni di salute, il AF IU possa essere consi=
-
derato come non più at tualmente pericoloso non co=
stituisce, di per sè, elemento che necessariamente avrebbe dovuto escludere 1 ' applicabilità della misura cautelare della custodia in carcere, essen'
M do questa prevista come obbligatoria dall'art. 275, comma 3,c.p.p., quando sussista ih requisito dei gravi indizi di colpevolezza in ordine a taluno dei delitti elencati in detta disposizione (fra i quali appunto quelli per cui si procede a carico del ricorrente) a meno che non risultino acquisiti
,
elementi atti a dimostrare, nel caso specifico, la insussistenza di qualsivoglia esigenza cautelarej condizione, quest'ultima, per la cui realizzazione non può dirsi sufficiente la sola mancanza di peri- colosità del soggetto giacchè, anche a voler rites nere che tale mancanza di pericolosità coincida con l'assenza della probabilità di reiterazione di con'
dotte criminose, ciò varrebbe soltanto a escludere 16.2
ettenl'esigenza cautelare di cui all'art. 274,-
c.p.p., ma non le altre previste alle lettere
(B) del medesimo articolo.
MA VA
E' stato ritenuto anch'egli, come gli altri Maz RO,, gravemente indiziato del reato di cui allo fart.416 bis cod. pen. nonchè di quelli di associa= zione per delinquere finalizzata al traffico di sa istanze stupefacenti e di concorso nell'importazionė
a fine di spaccio di ingenti quantitativi di tali sostanze.
Ha de dotto, come motivi di ricorso, a mezzo del suo difensore, violazione di legge per mancata in' dicazione degli indizi di colpevolezza e vizio di motivazione, comunque, in ordine alla ritenuta su=
sistenza di detti indizi. Trattasi, sostanzialmente,
ad avviso della Corte, di un'unico motivo ricondu=
cibile al comune paradigma del vizio di motivazio= ne, e come tale va trattato, affermandosi l'infon'
datezza del gravame.
A fronte, infatti, della puntuale e corretta indi=
✓ cazione, nell'ordinanza impugnata ed in quella del
G.I.P., degli elementi sulla base dei quali è stata ritenuta la sussistenza dei gravi indizi di colpe== volezza (dichiarazioni accusatorie di ER RI, validamente orroborate dai precedenti penali e giudi= 163
ziari dell'indagato, proposto anche per l'applica= zione di una misura di prevenzione), la difesa del ricorrente si è limitata ad una serie di considera=
zioni critiche tanto diffuse quanto sostanzialmente
:inconferenti, siccome costituite dal richiamo, in sè e per sè corretto, ai principi più volte affer= mati da questa Corte in materia di valutazione degli indizi (quando questi siano costituiti da dichiaraz zioni accusatorie di "collaboranti" o simili), sen' dhe risultino za peraltro/specificate, poi, le ragioni per le quali, nel caso di specie, dovrebbe ritenersi che quei principi non siano stati osservati. 1 che, in realtà, inosservanza di tali principi non vi sia stata deve, ad avviso della Corte, riconoscersi, avuto riguardo a quanto già illustrabo, in generale, al par.C-1.
MO IU
E' stato ritenuto gravemente indiziato di parteci=
pazione ad associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e di concorso in importazione, a fine di spaccio, di ingenti quan' titatvi di tali sostanze (capi A e B della rubrica an' teposta all'ordinanza applicativa di custodia caute= lare). Ha dedotto, a mezzo del difensore, difetto di motivazione sulla ritenuta sussistenza degli indizi atti a giustificare l'applicazione della suddetta misura.
Il ricorso è infondato.
Con riguardo al primo rilievo critico formulato 164
dal ricorrate, secondo cui ER RI, indican fra do/i partecipanti alla rimione di RE AL (inia) cui erano state concertate le modalità per le suc cessive operazioni di importazione della droga),
"i fratelli MO di Archi, e precisamente IU SE MO", avrebbe "dimostrato incertezza circa la indicazione specifica del soggetto", repu ta la Corte sufficiente osservare che detta conclus sione altro non esprite se non una soggettiva valutas- zione della parte, alquanto pretestuosamente basata su una interpretazione tendenziosa di una semplice modalità espressiva del collaborante, rivelatrice, tutt'al i , non di una oggettiva incertezza di quest'ultimo, ma soltanto, in ipotesi, di una non immediata e perfetta corrispondenza fra il pensiero e la parola destinata ad esprimerlo%; in altri ters mini, null'altro che un "lapsus" immediatamente cor-
retto e, come tale, del tutto insignificante.
Parimenti inconsistente appare l'altro rilievo formulato dalla difesa, secondo cui il tribunale avrebbe dovuto porsi il problema dell'eventualità che la partecipazione del MO alla riunione di RE AL fosse motivata unicamente dall'inten'
to del ricorrente di acquistare droga per sè. A fronte, infatti, di dichiarazioni del collaborante chiaramente e inequivocabilmente volte a presentare la riunione in questione come destinat a a gettare le basi di una collaborazione fra le varie "cosche"
(ciascuna delle quali aveva inviato i suoi rappre= sentanti), in vista dell'effettuazione di massicce importazioni (poi in effetti realizzate), di sustan' ze stupefacenti, non si vede per quale ragione il 165
tribunale avrebbe dovuto riguardare come realisti camente prospettabile (ė, quindi, da valutare), la eventualità sopra menzionata;
e ciò tanto più in quanto, dalle dichiarazioni di ER (come rile= vato dai giudici di merito), emerge anche l'identi=
T
tà del soggetto per conto del quale il MO avrebbe partecipato alla riunione, e cioè tale Libri
NI, indicato come capo della omonima cosca nella quale lo stesso MO, secondo autonomi accertamenti di P.G. ai quali pure si fa riferimento nell'impugnata ordinanza, sarebbe in effetti risul tato inserito.
Si è poi ancora criticata, da parte della difesa,
l'argomentazione contenuta nell'impugnata ordinanza secondo cui, a sostegno della credibilità di JE nò, andava considerata la circostanza che questi,
non essendo il MO un personaggio noto, non avrebbe potuto menzionarlo se non lo avesse effetii= vamente conosciuto a RE AL. Si è obiettato, al riguardo, che si trattava pur sempre di conterranei e che il MO, in sede di interrogatorio reso al G.I.P., aveva dichiarato di aver avuto proprio
ER come compagno di cella in carcere. Quale che possa essere il fondamento di tale obiezione
(almeno in perte basata su elementi di fatto non verificabili in questa sede), appare comunque evi dente che essa, incidendo soltanto su un passaggio non essenziale della motivazione dell'impugnata or= dinaza (posto che gli elementi di sostanziale rilie= vo indiziante a carico del ricorrente risultano es sere stati ben altri, e cioè quelli accennati in precedenza), non potrebbe comunque giustificare l'ac' 166
coglimento del ricorso.
CA EO (cl. 1941)
E' stato ritenuto gravemente indiziato del reato di cui all'art.416 bis cod. pen. quale presunto par tecipe della cosca BI. Ha denunciato, a sostegno dell'interposto gravame, vizio di motivazione sugli indizi di colpevolezza.
Il ricorso è fondato.
In presenza, infatti, di dichiarazioni accusatorie
J di erinè riferite, a quanto emerge dall'ordinan' za del G.I.P. (p.151) alla famiglia OL in
Generale, non risultano indicati, nell'impugnato provvedimento del tribunale e neppure nell suddet ta ardinanza del C.I.P., elementi adeguatamente signi ficativi della riferibilità anche all'attuale ri="
corrente delle sumenzionate dichiarazioni. Men che mai risultano indicati, poi, adeguati elementi di riscontro. Le uniche risultanze a carico del preve= nuto, invero, risultano costituite da un non meglio specificato episodio formante oggetto di un rappor= to di polizia datato 22/10/89 e dalla partecipazio ne ai funerali di certo AR IL, ritenuto esponente della "n'drangheta".
L'impugnata ordinanza, quindi, relativamente alla posizione in esame, deve essere annullata con rinvio, per nuova deliberazione, al tribunale di Reggio Cala=
Bria il quale, rivalutati tutti gli elementi che sono o potranno essere posti a sua 7:
/disposizione, e tenuto conto dei rilievi sopra for= 167
mulati, adotterà la decisione di merito che riterrà
giuridicamente corretta.
CA LE
E' stato inserito fra i destinatari della misura cautelare in quanto ritenuto gravemente indiziato di partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e di concorso in operazioni di importazione, a fine di spaccio, di ingenti quantitativi di tali sostanze
(capi A e R della rubrica cui fa riferimento l'ordi=
nanza del G.I.P.).
Ha denunciato, a mezzo del suo difensore, "violazio= ne dell'art. 273 c.p.p. in relazione all'art. 192, commi 1 e 2 c.p.p."lamentando, in sostanza, che erroneamente il tribunale avrebbe considerato sus' sistente il requisito dei gravi indizi di colpevo=
lezza.
: Il ricorso è infondato.
Premesso che il OL, a quanto si evince dalla richiesta di misura caute lare avanzata dal P.M. e incorporata noi nell'ordinanza del G.I.P., avrebbe soprattutto curato l'invio di partite di droga dal'
l'Argentina (ove risiedeva) all'Italia e che gli in- dizi a suo carico risultano essenzialmente costituiti dalle dichiarazioni di IN (pur avendolo questi indicato con un errore di cognome, ampiamente spie= gato nella richiesta summenzionata) corroborate
,
da quelle di tal Nucera NC e dai trascorso 168
dell'indagato (fra l'altro arrestato in Argentinal 13nel 1984 perchè trovato in possesso di circa Kg.
60 di cocaina), va innanzi tutto rilevato che risul ta inconferente il richiamo che alla nozione di "in'
dizio" come fatto certo ed univoco è stato operato- dalla difesa del ricorrente per censurare l'affer= mazione del P.M. (poi plicitamente recepita dal
G.I.P. con tutta la richiesta nella quale essa era inserita), secondo cui l'errata indicazione, da parte di ER, del cognome del soggetto che poi si è ritenuto di identificare nel OL LE,
era, "con quasi assoluta certezza", da ascrivere ad un "banale errore" nel quale il collaborante era incorso. П suindicato richiamo, infatti, mostra chia=
1 ramente di essere fondato su un presupposto giuridi
་ camente erroneo, e cioè la coincidenza fra la nozio=
ne di indizio cui si ispira l'art.192, comma 2, c.p.p.
° :
e quella cui si ispira l'art.273, comma 1, stesso co dice;
coincidenza da ritenere invece inesistente,
:::Come ampiamente illustrato "supra", al par.C-1, pag.
23. Il giudizio probabilistico emesso dal tribunal. proposito del presumibile errore (non incidente, quindi, sulla credibilità), in cui sarebbe incorso
ER nell'indicare il cognome del OL non pote= va quindi essere censurato in quanto tale, ma solo per gli eventuali vizi logici del ragionamento che he era posto a base;
vizi logici che, però, non ri= sultano nè enunciati nè, tanto meno, dimostrati.
Ne può dirsi, contrariamente a quanto pure soste=
nuto dalla difesa del ricorrente, che l'estraneità
ai fatti del OL LE risulti affermata dal lo stesso tribunale, secondo quanto emergerebbe da 169
pag.92 dell'impugnata ordinanza. Risulta infatti dalla lettura di detta pagina, dedicata alla posi= zione di BI SA LE, che secondo le dichiarazioni di NÈ l'importazione degli stupe facenti dall'Argentina con il sistema dell'occulta mento in vettura d'epoca era stata curata special' mente, per conto del AF, PE NI,
CI CC, NT NC, BI SQ le di Africo Nuovo, residente in [...]....e da alcuni elementi, anch'essi residenti in [...], collegati a ID AE e ALamenti Gaeta=
no! Si tratta, quindi, nè più e nè meno, delle stes'
se dichiarazioni accusatorie alle quali si è fatto riferimento (ved. pag.106 dell'ordinanza del G.I.P., nella parte riproduttiva della richiesta del P.M.), relativamente alla posizione del OL LE, ritenuto identificabile appunto nel soggetto erro= neamente indicato dal collaborante come "BI
LE". Il fatto de le suddette dichiarazioni,
nella loro globalità, siano state richiamate anche la proposito della posizione di BI SA Pasqua=
le non significa che il tribunale abbia, contraddit' toriamente, ritenuto che fosse costui, e non il Molli= il soggetto al quale lo ER aveva inteso ri= ca,
ferirsi. Quand'anche, però, così non fosse non po= trebbe comunque ugualmente sostenersi l'incompati= bilità delle dichiarazioni di ER con la probabi- lità di fondatezza dell'accusa mossa al OL, dal momento che quest'ultimo ben potrebbe identificarsi con uno degli altri "elementi, anch'essi residenti in Argentina", ai quali, come si è visto, il colla= borante aveva fatto cenno, senza indicarne i nomi ma specificando che si trattava di soggetti collegati 170
a ALamenti e ID. E risulta da quanto rape presentato nella richiesta del P.M. riprodotta e recepita nell'ordinanza del G.I.P. (pag. 107) che il
OL, secondo informazioni fornite dalla B.I.A
(Direzione investigativa antimafia), sarebbe stato appunto in collagamento con ID AE.
Quanto poi all'ulteriore argomentazione difensiva. basata sulla dedotta impossibilità nella quale il
OL, detenuto fino al 1990, si sarebbe trovato di gestire le spedizioni di droga da 'Argentina
con il sistema delle autovetture d'epoca, posto che tale sistema sarebbe stato adottato a far tempo dal
1987, appare sufficiente osservare che non può affat' to, escludersi ma, anzi, appare probabile, sulla base dello stesso testuale tenore delle surriportate di= chiarzioni di ER, l'ipotesi che nel traffico in questione fossero coinvolti anche altri soggetti parimenti operanti in Argentina o fra l'Argentina e
1'Italia; ragion per cui il ricorrente ben potrebbe essersi semplicemente inserito in detto traffico suc' cessivamente alla propria scarcerazione.
IT NI sono
Gli stati addebitati il reato di cui all'art. 171
dette sostanze. Ha dedotto, sostanzialmente, a mezzo del difensore, vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpe=
volezza.
Il ricorso è fondato.
Alla dichiarazione accusatoria di ER RI,
il quale, secondo quanto si rileva a pag. 99 dell'or= dinanza del G.I.P., nella parte riproduttiva della richiesta del P.M., ha indicato fra i componenti capo a BI della consorteria criminosa facente
IU, detto O", anche il figlio di costui NI, e cioè l'attuale ricorrente, non- risulta accompagnarsi alcun valido elemento di ri=
scontro, tale non potendosi ritenere l'unico indica= to dai giudici di merito e costituito dall'essere :
stato si afferma il BI NI "in compa="
-
Ignia del padre, il quale era di ritorno da MI dopo l'incontro di uccinasco" (incontro che si sa- rebbe svolto, secondo quanto si legge a pag. 58 del' la predetta ordinanza, fra il nominato BI GI
SE, i fratelli PA CC e ON, EL
ON ed altri allo scopo di organizzare il finan' ziamento per l'acquisto di una grossa partita di droga). Se, infatti, come si sostiene da parte del' la difesa e come non sembra potersi escludere sulla- base del letterale tenore dell'espressione sopra riportata fra virgolette (non dissimile da quella che si legge a pag.101 dell'ordinanza del G.I.P.,: sempre nella parte riproduttiva della richiesta del
P.M.), il BI NI si fosse limitato ad andare all'aeroporto di Reggio BR per accoglie=
.
appare di re il padre di ritorno dalla Lombardia, 172 tutta evidenza come un siffatto comportamento, sic' come rientrante fra quelli di assoluta ovvietà nel'
1 ' ambito dei comuni rapporti familiari, non potreb be in alcun modo essere considerato come un, valido-
elemento di riscontro, neppure, embrionale, alle die chiarazioni del collaborante. Diverso sarebbe invece il discorso se risultasse che il ricorrente aveva compiuto con il padre il viaggio di ritorno da Mila- no o, più ancora (ovviamente), se risultasse che ave= va addirittura preso parte all'incontro di Buccina=
Sco.
In tale situazione, si impone quindi l'annullamen' to, relativamente alla posizione in esame, dell'im=
pugnata ordinan za, con rinvio per nuova delibera= zione al tribunale di Reggio BR, il quale, ri :
valutati tutti gli elementi che sono o potranno es'
sere posti a sua disposizione, e tenuto conto dei rilievi sopra formulati, deciderà nel merito secon' do quanto apparirà conforme a giustizia.
IT VA (cl.1963)
Gli'è stata applicata la misura cautelare in quan' to ritenuto gravemente indiziato del reato di cui all'art. 416 bis cod. pen., quale presunto parteċi=
Pe della cosca BI. Ha dedotto, cocon separati atti di ricorso a firma, rispettivamente, degli avvo= cati Lupis e Nucera, violazione di legge e vizio 173
di motivazione sulla sussistenza degli indizi di colpevolezza.
Le censure sono fondate:
Il tribunale, infatti, a sostegno della decisione di confermare, anche con riguardo alla posizione in esame, l'ordinanza del G.I.P., altra motivazione non ha fornito se non quella consistita nel richiamar=
si genericamente alle dichiarazioni accusatorie di
RI ER, senza peraltro specificare se e come esse fossero riferibili anche all'attuale ri=
corrente e senza indicare alcun elemento di riscon'
tro; lacune, queste che non appaiono colmabili nep= pure facendo ricorso alla motivazione dell'ordinan' za del G.I.P. Anzitutto, infatti, da detta ordinan'
za non appare chiaro se effettivamente RI E=
rind ebbe ad indicare espressamente il BI IO NI, figlio del RA BI IU, fra i collaboratori di costui nelle attività malavitose della cosca. A quanto si legge a pag.99 del provve= dimento summenzionato, nella parte riproduttiva del' la richiesta del P.M. , sembrerebbe che detta indi- cazione non vi sia stata, facendosi menzione, nomi= nativamente, nelle dichiarazioni del collaborante ivi riportate fra virgolette, oltre che del BI GI SE solo del fratello NN e del figlio NI.
A pag.155, però, del medesimo provvedimento, si leg= ge invece che anche al BI VA (cl.1963) avrebbe fatto riferimento lo ER, "indicandolo
°
come soggetto in stretto collegamento con il padre".
Quanto poi agli elementi di riscontro, la loro so
2 stanziale assenza sembrerebbe essere addirittura em= messa, stando a quanto si afferma a pag.320 dell'ordi= 174
nanza del G.I.P., secondo cui nella richiesta del
P.M., oltre alle dichiarazioni del collaborante, o non erano stati indicati "ulteriori dati di rilievo
In tali condizioni "impone, quindi, ad avviso della Corte, l'annullamento, sul punto, dell'impugna ta ordinanża con rinvio per nuovo esame al tribunal di Reggio BR il quale, riesaminata a fondo lar posizione, alla luce del rilievi sopra formulati e dei principi generali in materia di valutazione v degli indizi ai fini di cui all'art. 273, comma 1, 0
c.p.p.), adotterà la decisione che riterrà conforme a a giustizia, tenendo conto di tutti gli elementi che sono o potranno essere posti a sua disposizione, ovviamente in quanto utili ai fini di detta decisions:
IT VA (cl. 1950)
Crattasi del fratello di BI IU. Gli
è stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere in quanto ritenuto gravemente indiziato del reato di cui all'art. 416 bis cod. pen., quale presunto aderente alla cosca dei BI, nonchè dei reati di partecipazione ad associazione per delin quere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e di concorso in varie operazioni di importazione,
a fine di spaccio, di ingenti quantitativi di dette sostanze. Ha dedotto, a sostegno del ricorso, vizio di motivazione sulla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.
I ricorso è infondato.
Valutate infatti congiuntamente le motivazioni del'
l'ordinanza impugnata e di quella del G.I.P. (com
--
" prensiva della richiesta del P.M., in essa incorpo= 175
rata), come è possibile e doveroso ogni qual volta si tratti di provvedimenti dal contenuto decisorio conforme si rileva che i giudici di merito hanno
-correttamente richiamato, a-sostegno del loro con'
vincimento, le dichiarazioni accusatorie di RI
NÈ (nelle quali nominativamente viene indicato l'attuale ricorrente come stretto collaboratore del di lui fratello nelle attività criminose della cosca), segnalando poi come validi elementi di riscontro, in particolare, le accertate frequentazioni con altri ritenuti esponenti della cosca, anche diversi dai 1
pi stretti consanguinei (in particolare OL
EO e ZA EO).
A fronte di tali elementi lẻ censure espresse dalla difesa del ricorrente appaiono per un verso generi che (nella misura in cui si richiamano a principi noti e pacifici nella materia in esame, senza però dimostrare, al di là di stal enunciazioni, come e perchè, nella fattispecie, detti principi sareb= bero stati disattesi); per altro verso non condivi sibili in linea di diritto, siccome (almeno apparentemente), vol' : te ad escludere, all'atto stesso in cui denunciano la che fungano misconosciuta assenza di elementi/da sostegno alle propalazioni del collaborante, la utilizzabilità, in anche detta funzione, delle frequentazioni cui, come si
è visto, i giudici hanno invece fatto riferimento.
Si rimanda, al riguardo, per una più ampia illustra= zione, al par.C-1) e, segnatamente, ai precedenti citati alle pagg.20 e 29. 176
IT IU
Gli è stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere in quanto ritenuto gravemente indiziato del reato di cui all'art.416 bis cod. pen quale presunto capo della cosca BI, nonchè deil reati di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e di concorso in importazio= ne a fine di spaccio di ingenti quantitativi di dette sostanze.
Ha dedotto, con ricorso a firma del proprio difen' sore, violazione di legge e vizio di motivazione sul'
la ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpg=
volezza.
Il ricorso è infondato.
La difesa del ricorrente, pur nella vivacità delle jespressioni con le quali ha inteso esprimere le pro= prie argomentazioni, non ha infatti disconosciuto l'obiettiva esistenza di un dato che appare di fon damentale rilevanza nell'economia dell'apparato mo= tivazionale dell'impugnata ordinanza (ed anche di quella del G.I.P.); dato costituito dalla convergen' za sul BI di dichiarazioni accusatorie proves.
nienti da ben tre fonti diverse ed autonome fra loro e cioè, oltre a RI ER, gli altri" collabo=
(ranti" DO ER e IL CA. A fronte di tale dato la difesa ha piuttosto preferito porr in evidenza la mancanza di altri riscontri "esterni" all e suddette dichiarazioni accusatorie, presentan' do detta mancanza come indice di supina acquiescenza a quelle che erano o potevano essere le inconfessa= bili finalità perseguite dai c.d. "pentiti". Tale linea argomentativa, però, non tiene alcun conto 177
dell'ormai ripetuto e costante indirizzo giurispru denziale secondo cui l'esigenza del c.d. "riscontri esterni" è soddisfatta, in caso di pluralità di dis chiarazioni accusatorie provenienti da diversi sog getti, tutti inquadrabili fra coloro ai quali fa ri- ferimento l'art. 192, commi 3 e 4 c.p.p., proprio quando dalla convergenza di dette dichiarazioni, non vi siano specifiche ragioni per ritenere che la stessa sia dovuta a condizionamenti o a fraudo= lente collusioni. Si veda, in tal senso, anche quanto osservato, con citazione di precedenti, al
(par. C-1), pag.25. Volendo quindi censurare, sul punto, l'impugnata ordinanza la difesa del ricorrente avrebbe, semmai, dovuto proporre e illustrare ragio= ni atte a dimostrare che quella convergenza era sta= ta indebitamente ritenuta tale o che, sussistendo I
elementi atte a farla ragionevolmente qualificare come fit' tizia o fraudolenta, gli stessi non erano stati op= portunamente valutati. Nulla di tutto ciò, al di là di qualche generica ed enfatica enunciazione, risul' ita però dalla lettura del ricorso in esame.
In detta ottica, non può dirsi poi che avessero de= cisiva rilevanza i pur accennati trascorsi giudizia= va,ri del BI;
ragion per cui correlativamente, esclusa anche la rilevanza di quanto criticamente segnalato dalla difesa a proposito di un recente medesimo proscioglimento del/BI, ad .opera del G.I.P. del tribunale di OC, da un altro addebito di as' sociazione per delinquere di tipo mafioso, come pur.
a proposito del mancato accoglimento di una propo= sta di applicazione di una misura di prevenzione 178
IT SA LE
Gli è stata applicata la misura cautelare in quan to ritenuto gravemente indiziato del reato di cui all'art. 416 bis cod. pen., quale presunto aderente alla cosca BI, nonchè dei reati di partecipa zione ad associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e di concorso in operazioni di importazione, a fine di spaccio, di ingenti quant tità di dette sostanze.
Ha dedotto, a mezzo del proprio difensore, con mõ= tivi in gran parte comuni anche ad altri ricorrenti fra cui ES EN, questioni di rito e net merito, violazione di legge e vizio di motivazione relativamente alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.
Con riguardo alle questioni di rito, attinenti al' la pretesa mancanza del prescritto avviso all'in'. teressato per l'udienza del tribunale del riesamė; si rimanda a quanto illustrato, a sostegno della riș tenuta infondatezza di dette questioni, "supra", al par. B-4).. e, segnatamente, alla pag.19.
Quanto al resto il ricorso è da ritenere parimenti infondato. Anche in questo caso, infatti, come in
.
quello,già trattato, dell'ES, ad una motivazio= ne formalmente corretta e logica quale-appare quella che emerge dalla lettura dell'ordinanza impugnata e.di quella del G.I.P., integrate fra loro (facen' dosi ivi riferimento a dichiaraaioni accusatorie di
RI NÈ e ad elementi oggettivamente idonei quanto meno ai fini cautelari a corroborarle,
-
quali i trascorsi giudiziari del prevenuto ed i suqi rapporti di parentela con il capo di una cosca che 179
si assume costituita su base essenzialmente familia= de), non si contrappongono, da parte della difesa, argomentazioni puntuali e specifiche, ma solo criti=
!
che sostanzialmente generiche le quali, pur richia=
1
mandosi ai principi stabiliti da autorevoli preceprece=! denti giurisprudenziali, non esplicitano;
però,
in dettaglio, le ragioni per le quali, nella sin' gola fattispecie, detti principi dovrebbero ritenersi ingiustificatamente disattesi.
Nè può ritenersi, per le ragioni già illustrate nel' la trattazione del ricorso di ES EN, che, in una siffatta situazione, le segnalate lacu=
1
ne possano essere colmate in virtù del rinvio con-
tenuto nel ricorso ad una memoria difensiva che si assume presentata, per ogni singola posizione, al'
l'udienza del tribunale del riesame.
CI IU
Gli si è addebitato, con l'ordinanza di custodia cautelare, il reato di cui all'art.416 bis cod. pen. quale presunto aderente alla cosca AF.
Ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazio= ne sulla ritenuta sussistenza degli indizi.
Il ricorso, è infondato.
I giudici di merito hanno infatti correttamente ri= : tenuto la sussistenza dei gravi indizi di colpevole za sulla base delle dichiarazioni accusatorie di Vit' 180
torio ER e del riscontro che le stesse hanno trovato, con riguardo al IT, negli specifici trascorsi giudiziari di costui e nell'essere egli stato sottoposto alla misura di prevenzione della;
: orveglianza speciale.. ;
Le argomentazioni di ordine generale contenute nel ricorso sono identiche a quelle poste a base del 3
ricorso di NO VA, alla cui trattazione quindi, per questa parte, si rimanda. Per quanto attiene specificamente alla posizione del IT, questi lamenta, essenzialmente, che, a fronte del riferimento a tutti e quattro i fratelli IT. delle dichiarazioni di JE, secondo cui i predet ti sarebbero stati "guarda spalle" di AF Vin cenzo, soltanto nei confronti di esso ricorrente sarebbe stata mantenuta la misura cautelare, mentre gli altri, sol perchè incensurati, sarebbero stati scarcerati. Trattasi, all'evidenza, di argomentazio= ne del tutto inconferente rispetto al dichiarato in tento di dimost are l'oggettiva insussistenza di vaš lore indiziante delle dichiarazioni del "collaborato= re". Posto, infatti, che tali dichiarazioni abbiso=
gnavano, ovviamente, per assurgere al ruolo di indi= zio "grave", di un qualche elemento di riscontro e che un siffatto elemento, come già illustrato nella par= de generale (par.C-1, pagg. 28, 29), poteva, nella materia in questione, essere costituito anche da precedenti del genere di quelli dell'attuale ricor= rente, ne deriva che giustamente e coerentemente, (in assenza, evidentemente, di riscontri di altra natura), 11 requisito della gravità degli indizi è sato rico= nosciuto nei confronti dello stesso ricorrente e non nei confronti degli altri fratelli risultati incensura= 181
ti, senza che ciò implichi una svalutazione, in sè delle dichiarazioni accusatorie di cui sopra.
IR NO
Gli sono stati addebitati i reati di partecipa= zione ad associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e di concorso nell'importazione, a fine di spaccio, di ingenti quantitativi di tali sostanze (capi Aė B della rubrica cui fa riferimento l'ordinanza applicativa della misura cautelare). i
I difensori, avv.Tommasini e avv.Veneto, con sepa= rati atti di ricorso (il secondo dei quali comune anche ad altri ricorrenti), hanno dedotto violazio= 1
ne di legge e vizio di motivazione sugli indizi di colpevolezza.
Le doglianze sono da ritenere infondate.
Nei confronti del IR, infatti (come pure di un suo omonimo cugino, non ricorrente in questa sede), la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza risulta correttamente motivata sulla base delle di chiarazioni accusatorie di RI JE, corro= borate anche da quelle di altro "collaborante" a nome LC EN ed avvalorate dalla emissio= ne nei di lui confronti, in epoca recente, di al-
-
tro provvedimento coercitivo per reati in materia di stupefacenti, legati anche a traffico di armi
Nel ricorso a firma dell'avv. Tommasini si lamenta, essenzialmente, che nei confronti del IR non vi sarebbe neppure l'accusa di JE, posto che questi 182
aveva soltanto parlato dei"nipoti di ON IR senza,meglio specificare a quali di essi intendess se riferirsi. L'argomentazione appare priva di pres gio giacchè, non contestandosi che l'attuale ricor= rente, come pure il suo omonimo cugino, siano effets tivamente nipoti del nominati IR ON e risul' tino entrambi recentemente coinvolti in altri proce dimenti in materia di traffico organizzato di stupe facenti, ne deriva che l'identificazione dei predetti hei soggetti ai quali aveva accennato il collaborante "
non può in alcun modo definirsi arbitraria ma appare, al contrario, del tutto ragionevole e tale, indi, da rendere legittima, sotto il profilo in esame,
l'adozione del provvedimento cautelare.
Quanto poi all'atto di ricorso a firma dell'altro difensore, riguardando esso, come si è detto, anche
(tra Loccisano Giulio)altri ricorrenti qui non contenen pecifiche argomen tazioni relative alla posizione in esame, ma soltanto. censure di ordine generale, non attagliantisi al caso di specie, reputa la Corte sufficiente rimanda=
re a quanto più dettagliatamente illustrato nella trattazione del ricorso del nominato SA.
IR NC
Gli è stata applicata la misura cautelare in quanto _ ritenuto gravemente indiziato anch'egli, come IR
NO, di partecipazione ad associazione per delin' quere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti
1
e di concorso in importazione a fine di spaccio di 183
ingenti quantitativi di tali sostanze
Nel ricorso, a firma dello stesso ricorrente e del suo legale (non abilitato), sostenendo si violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ri=
tenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, sulla base di argomentazioni di ordine generale iden' tiche a quelle del già trattato ricorso di NO
VA, si specifica, da ultimo, con riferimento alla posizione in questione, che indebitamente sareb=
be stata adottata nei confronti del IR NC, sulla scorta degli stessi elementi, una misura cau=
•titolo nu fatto telare avente il medesimo oggetto di altro procedi= mento già instaurato a carico di esso IR.
Il ricorso è infondato.
Con riguardo alle argomentazioni di ordine general. t
' ritiene la Corte sufficiente rimandaro alla tratta=
zione del ricorso di NO VA. Quanto al resto, basti osservare che, in primo luogo, la pre= fatto riguardenti tesa identità di fonti indiziarie e di tte fra la misura in esame ed altra emessa in ambito di altro procedimento a carico del medesimo ricorrente risul'
Ita soltanto enunciata ma non dimostrata, a fronte di quanto in contrario specificamente si afferma a pag.292 dell'ordinanza del G.I.P.; in secondo luogo, anche ad ammettere la suddetta identità, questa, come già osservato ad altro proposito (ved. ricorso Butti=- glieri, pagg.76,77), non avrebbe comunque prodotto la nullità della seconda ordinanza applicativa di misura cautelare ma avrebbe soltanto dato luogo agli effetti, in materia di decorrenza termini, previsti dall'art. 297, comma 3, c.p.p.; effetti da far eventual: mente valere in sede diversa da quella del riesame. 184
NO NI.
Trattasi di posizione sostanzialmente sovrapponit pile a qualla, già trattata, di IS EN
NA deve, pertanto, essere anche la decisione;
nel senso dell'annullamento, sul punto, dell'impu gnata ordinanza con rinvio, per nuovo esame, allou stesso Tribunal e di Reggio BR.
G
NO VA
E' stato raggiunto dalla misura cautelare in quanto ritenuto gravemente indiziato del reato di cui al-
l'art.416 bis cod. pen., quale presunto aderente alla cosca AF, nonchè dei reati di associa= zione per delinquere finalizzata al traffico di stu=
pefacenti e di concorso in operazioni di importazion ne, a fine di spaccio, di ingenti quantitat i di ta li sostanze, come pure del reato di tentato omicidio.
in danno di UM ON, e reati connessi. _
Con il ricorso, a firma del proprio difensore,. ha denunciato violazione di legge e vizio di motiva= zione relativamente al requisito dei gravi indizi di colpevolezza.
Il gravameè da ritenere infondato.
Nei confronti dell'attuale ricorrente, infatti, differenza di quanto si è verificato relativament te al IS e al BR NI, le dichiara= zioni accusatorie di ER RI risultano aver trovato, in particolare per quanto riguarda i reati di tipo associativo,--numerosi e validi elementi di 185
riscontro, puntualmente indicati nell'ordinanza im pugnata e in quella del G.I.P. (comprensiva della richiesta del P.M. in essa incorporata); elementi costituiti essenzialmente dagli specifici preceden' ti e trascorsi-giudiziari in genere del prevenuto e dalle sue accertate frequentazioni con diversi altri esponenti della cosca, primo fra tutti proprio il defunto AF EN, di cui il ricorrate, secondo NÈ, sarebbe stato "guardaspalle" ed in compagnia del quale egli, in effetti, si trovava all'atto in cui ebbe luogo l'agguato mortale. Va
da sè, poi, che i detti elementi consentono di ri= guardare come ragionevolmente verisimile l'ipotesi accusatoria anche con riguardo allo specifico epi= sodio costituito dal tentato omicidio di UM, trattandosi di fatto incontestabilmente inquad rabile nell'ambito dei rapporti associativi criminosi di cui il BR è stato ritenuto partecipe. ·
A fronte di ciò le censure espresse nel ricorso, nel' la parte in cui si richiamano ai principi generali in materia di valutazione degli indizi (ai fini di cui all'art.273, comma 1, c.p.p.),per lamentarne la inosservanza, in particolare sotto il profilo della esigenza di elementi di riscontro a dichiarazioni accusatorie di soggetti compresi nelle categorie di cui all'art.192, commi 3.e 4, c˚p.p.,, mostrano, anche in questo (come in andoghi casi trattati in prece denza) di non tener conto di quanto, con specifico riferimento al reato di cui all'art.416 bis cod. pen.,
è stato affermato da questa Corte circa l'idoneità
a rispondere alla detta esigenza anche di elementi del genere di quelli indicati, nella specie, dal 186 tribunale e dal G.I.P. (vėd., in proposito, "supra par.C-1, pagg.28,29). Quanto, poi, alla contesta ta esistenza degli indizi di colpevolezza in ordina al tentativo di omicidio, sulla sola base della qu mancanza di una diretta accusa di NÈ nei con fronti dell'attuale ricorrente, ritiene la Corte che l'argomentazione sia priva di decisivo rilievo.
e non si pre šti, quindi, a dar luogo ad un ahnulles mento, sul punto, dell'impugnata ordinanza, postos che, nel robusto quadro indiziario costruito con . specifico riguardo ai 'reati di tipo associativo,
La ritenuta corresponsabilità, a livello probabili stico, del ricorrente anche in ordine al singolo- fatto in questione, ben può ritenersi ragionevol' mente fondata, anche in mancanza di una diretta accusa;
il che rende insindacabile, in questa sede, la valutazione in proposito compiuta dai giudici di merito.
TO IU
E' stato ritenuto gravemente indiziato del reato di cui all'art.416 bis cod. pen., in quanto aderen te alla cosca dei NazRO. Ha dedotto, a mezzo. del difensore di fiducia, vizio di motivazione sulla sussistenza degli indizi.
Il ricorso è infondato.
Il giudizio del tribunale, infatti, confermativo di quello del G.I.P. in ordine alla sussistenza de= 187
gli indizi in questione, connotati dal requisito della gravità previsto dall'art.273, comma 1, C.P.P.,
risulta adeguatamente e correttamente motivato sulla base delle precise dichiarazioni accusatorie di Vit' torio ER e dei riscontri trovati dalle stesse- e nei collegamenti nei trascorsi giudiziari del ricorrente. La di= 1
2fesa, a proposito dei detti trascorsi, ha lamentato che non si sia tenuto conto del fatto che l'AT,
con sentenza del giudice istruttore di Torino, era stato prosciolto dall'addebito di partecipazione ad associazione per delinquere di tipo mafioso, e neppure del fatto che, a seguito di detta pronuncia, non si era più fatto luogo alla richiesta applicazione di una misura di prevenzione. La critica, tuttavia, non coglie nel segno, dal momento che di tali risultange il tribunale (ved. pag.58 dell'impugnata ordinanza ha esplicitamente dimostrato di aver invece tenuto conto, pur pervenendo, però, ad una conclusione di
Versa da quella alla quale, secondo il ricorrente,
sarebbe dovuto pervenire;
conclusione che non appa re, in questa sede, sindacabile, siccome fondata sul' la considerazione della esistenza, comunque, di una
-
condanna definitiva per traffico di stupefacenti in' flitta all'AT con sentenza della Corte d'appello di Catania in data 26/1/86. E ciò senza contare quan' to già osservato in precedenza (ved., in particola= re, ricorso TA) circa la non decisività, in assoluto, degli eventuali esiti assolutori di pre= cedenti procedimenti penali ai fini della esclusione
(della loro idoneità ad essere valutati, nella loro
-
obiettiva storicità, come elementi di supporto a dichiarazioni accusatorie in materiacdidassociazio= 188
ne per delinquere.
Altra critica formulata dalla difesa è quella che fa leva sul mancato riscontro che avrebbero avuto le affermazioni di ER circa l'utilizzazione, da parte dell'AT (presentato come elemento di t fiducia del AF a MI) di un negozio di abbigliamento come mezzo di copertura delle attivi tà illecite della cosca e sue personali. Anche in questo caso, però, la critica non coglie nel segno, dal momento che l'essere l'AT, come segnalato dalla difesa, partecipe di tre società, una delle proprio
. huali avente ad oggetto/la produzione e il commercio di generi di abbigliamento, non esclude affatto ma, :
loc a lui, di fatto, ricolle abile ed anzi, rende alquanto probabile l'esistenza di un e commerciale avente le caratteristiche esterip= ri di un "negozio di abbigliamento"%;B di tal che la se=
gnalata risultanza, lungi dall'apparire come neces' saria causa di discredito delle dichiarazioni, di Jez pinò, si presenta invece come obiettivamente suscets tibile di avvalorale.
Nè, infine, miglior fondamento può attribuirsi all'ulteriore rilievo circa la mancata conferma, da parte della Squadra mobile della UEstura di Milane,
della esistenza di collegamenti fra l'AT e certo
AE ID, ritenuto esponente di spicco del la criminalità organizzata a livello internazionale:
Il fatto che di detti collegamenti la Squadra mobile di MI non fosse al corrente non esclude, infatti, che essi potessero essere noti ad altri organi di P.G.
e, segnatamente, al Nucleo C.C. Anticrimine che,
+am risulta averne fatto oggetto di segnalazione con :
1 nota in data 14/8/89 alla quale si è fatto puntuale 189
riferimento nell'impugnata ordinanza, del tribunale.
LI NI
Gli è stata applicata la misura cautelare in quan' to ritenuto gravemente indiziato di partecipazione ad-associazione per delinquere finalizzata al traf fico di stupefacenti e di concorso in importazione,
a fine di spaccio, di ingenti quantitativi di tali sostanze (capi A e B della rubrica anteposta alla ordinanza del G.I.P.).
Nel ricorso,a firma del difensore di fiducia, ha denunciato vizio di motivazione sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.
Il ricorso è infondato.
Il tribunale, infatti, ha fornito ampia e corret' ta motivazione del proprio convincimento, facendo riferimento alle convergenti dichiarazioni accusa=
torie di diversi "collaboranti" e spiegando lë ragioni per le quali il pregresso e perdurante sta= to di detenzione del soggetto non poteva dirsi preclu=
sivo della possibilità, per quest'ultimo, di eserci= tare il ruolo che gli era attribuito, di coordina= tore e promotore delle attività delinquenziali del gruppo.
La difesa ha soprattutto contestato sotto il det to secondo profilo la motivazione dell'impugnata ordinanza, sostenendo che lo stato di detenzione-
avrebbe dovuto invece essere considerato preclusivo della possibilità di porre in essere condotte delin' 190
quenziali, posto che, secondo quanto risultava dalle dichiarazioni dello stesso ricorrente, questi nel corso della detenzione, pur avendo usufruito di trentasei permessi, era però sempre stato sottopo= sto, nel corso della fruizione, a stretti ed accurde ti controlli. La inconsistenza di siffatta argomen' tazione appare manifesta, ove si consideri, da un lato, che il tribunale ha giustamente osservato co= me un'attività del genere di quella attribuita al ricorrente potesse essere svolta anche mediante i semplici colloqui;
dall'altro che per quanto stretti potessero essere i controlli ai quali lo stesso ri- corrente (peraltro solo in base a quanto da lui di= chiarato), era sottoposto durante la fruizione dei permessi, essi non potevano comunque coprire tutto
1'arco della giornata;
e ciò basta a rendere giusti ficata la conclusione alla quale i giudici di merito sono pervenuti.
OT RI
Gli è stata applicata la misura cautelare in quan' to ritenuto gravemente indiziato del reato di cui all'art. 416 bis cod. pen., quale presunto aderente alla cosca dei AL, nonchè dei reati di marteci= pazione ad associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e di concorso-in- importazione di ingenti quantitativi di tali sostan
Ze... 1911
Ha dedotto, con ricorso a firma del proprio difen' sore, comune anche ad altri ricorrenti, questioni in rito e vizio di motivazione sulla ritenuta sus'
sistenza dei gravi indizi di colpevolezza.
Quanto alle questioni in rito, concernenti in particolare la tardiva trasmissione degli atti al tribunale del riesame, si rimanda alle argomentazio= ni esposte al par. B-2). Per il resto, il ricorso
è da ritenere parimenti infondato, al limite della inammissibilità.
A fronte, infatti, della puntuale e precisa, an'
T corchè sintetica, motivazione addotta dal tribunal,
a sostegno del proprio convincimento, correttament.
basato sulle dichiarazioni accusatorie di ER e sul support che le stesse trovano nei trascorsi de= linquenziali dell'indagato (condannato, tra l'altro,
Per associazione per delinquere, sequestro di persona a scopo di estorsione ed altro), la difesa del Par
T
rotta si è limitata a generiche critiche e contesta= per la maggior parte, zioni, indifferentemente riferite ad una pluralità di 1
posizioni che erano invece differenziate (tanto che in alcuni casi le stesse critiche sono invece risultate, però per avventura, pertinenti, essendosi/imbattute in motivazioni oggettivamente carenti);B critiche e con
- testazioni, quelle anzidette, che nel caso di specie tuttavia, mon trovano al cun valido appiglio. Sul piano generale, poi, va notato che l'affermazione, contenuta nel ri= corso, a sostegno della posizione del RO e di altri, secondo cui le dichiarazioni accusatorie di partecipazione ad associazione per delinquere di tipo mafioso avrebbero dovuto trovare riscontro in "fatti specifici ricavabili da comportamenti, da partecipazioni, da. commissione di delitti in concorso o connessi a quelli commessi o 192
da JE o dallo stesso AF EN, chias mato in causa da ER e, quindi, terzo che riferi sce a derino", mostra di non tener conto dei principi più volte affermati da questa Corte tanto in materia di riscontri a dichiarazioni accusatorie concernentiu reati associativi quanto in materia di caratteristic the proprie della partecipazione a sodalizi crimis posi. Si rinvia, in proposito, a quanto più ampia prnte illustrato al par.C-1), pagg.28-31. ー
EL ON
L' accusato di associazione per delinquere finaliz=
zata al traffico di stupefacenti e di concorso in importazione e spaccio di ingenti quantitativi di dette sostanze (capi A e B della rubrica anteposta alliordinanza applicativa di custodia cautelare).
Ha dedotto, con ricorso a firma dei propri difen sori, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.
Il ricorso è infondato.
L'affermazione della difesa del ricorrente secon'
do cui, fondandosi l'intero impianto accusatorio. T
"sulle dichiarazioni, peraltro alcune (de relato>> rese da taluni collaboratori ((di giustizia≫ " le stesse, per assurgere al ruolo di indizi gravi, a= vrebbero dovuto essere corroborate da adeguați ri= scontri esterni, mostra-di-non-tener conto, nei ter= mini in cui risulta formulata, dell'ormai pacifico 193
principio, più volte richiamato anche in precedenti
'occasioni, della idoneità di più dichiarazioni ac'
'cusatoria di fonte diversa a riscontrarsi validamente fra loro, quando non vi siano elementi che faccian ragionevolmente temere l'esistenza di condizionamenti o di collusioni fraudolente. Nè può dirsi (come pure
I si è già avuto occasiona di affermare, in particola= re nella trattazione del ricorso di AF FR
CO) che il carattere "de relato" di una dichia= razione accusatoria renda necessariamente quest'ul' tima poco attendibile o comunque inidonea a fornire riscontro ad altre. Quanto poi all'affermazione, che pure si legge nel ricorso, secondo cui le propalazio= ni accusatorie sarebbero state efficacemente "con'
futate anche dall'imponente produzione documentale", la Corte non è in grado di apprezzarne il fondamen' z= to e la valenza, non risultando in alcun modo pre=
cisata la natura e l'oggetto di detta produzione.
Non condivisibile, inoltre, si appalesa l'ulteriore assunto difensivo, secondo cui le dichiarazioni di
NÈ (il quale aveva riferito della partecipazione di EL VA, figlio del ricorrente, quale
"ambasciatore" di costui, ad un incontro svoltosi a
RE AL per ragioni legate al traffico di stu= pefacenti), sarebbero state da considerare inatten' dibili, essenzialmente per la ragione che ER aveva indicato, fra i partecipi all'incontro in questione , anche ZA EO, all'epoca detenuto.
Al riguardo rileva la Corte in primo luogo che, di
-
per sè, un singolo errore o una singola imprecisio= ne, in un vasto e articolato complesso di dichiara= zioni rese da un "collaborante", non possono essere 194
considerati causa di necessaria invalidazione è da dire ch e tutte le dette dichiarazioni. Secondariamente, com si vedrà nella trattazione del ricorso del nominas to ZA EO, il tribunale ha ampiamente motivato
\ circa la possibilità che quest'ultimo avrebbe avuto essendo in regime di arresti domiciliari, di parte F
cipare al summenzionato incontro.
Quanto, infine;
al rilievo circa la mancata illu==
strazione dello specifico contributo causale appor- táto dall'indagato all'organizzazione", non v'è che da rimandare a quanto osservato, in argomento, al par.C-1), segnatamente alla pag. 31.
EL VA
Gli sono addebitati gli stessi reati addebitati al padre, EL ON, la cui posizione è stata esaminata in precedenza. Anch'egli, con ricorso a. firma del proprio difensore, ha denunciato viola- zione di legge e vizio di motivazione sulla sussi stenza degli indizi di colpevolezza.
Il ricorso è infondato, al limite della inammissi=
bilità.
All'ampio richiamo, in esso contenuto, a principi di ordine generale, in sè e per sè corretti e condi=
(visibili, in materia di valutazione degli indizi e di verifica delle dichiarazioni accusatorie di
"collaboranti" fa da contrappunto, infatti, una pressochè totale assenza di argomentazioni specifi 195
che volte a dimostrare, con riferimento al testo dell'impugnata ordinanza (come imposto, in tema di vizi di motivazione, dall'art. 606, comma 1, lett.
Ecod. proc. pen.), l'effettiva sussistenza dei denun'
ciati vizi di legittimità. In sostanza la difesa del ricorrente altro non ha fatto se non affermare la pretesa incongruità e sostanziale mancanza della : motivazione dell'impugnata ordinanza sulla sola base della pura e semplice asserzione che il tri=
bunale avrebbe fatto solo un "laconico riferimento;
alle dichiarazioni dello ER", nella parte in cui questi "avrebbe riferito di presunti incontri : tra l'indagato e AF EN", senza dare
"nessuna spiegazione del proprio convincimento" ma'
limitandosi "ad utilizzare proposizioni di stile ed affermazioni meramente apodittiche".
In realtà dalla motivazione dell'impugnata ordinan'
za (da leggere in collegamento con quella dell'ordi= nanza del G.I.P., trattandosi di provvedimenti a contenuto decisorio conforme), emerge che i giudici di merito si sono correttamente basati su una ben precisa affermazione di ER circa la presenza dell'attuale ricorrente al già ricordato incontro di RE AL, illustrando poi, sia pur sintetica= mente (ma comunque in modo chiaro ed esauriente), le ragioni della ritenuta attendibilità di detta af=
fermazione, mediante riferimento, in particolare, ad esiti di indagini di P.C. dimostrativi della stretta collaborazione prestata dal EL LV re al padre nella attività criminale di quest'ulti=
mo. In assenza si ripete di specifiche argomen' tazioni atte a dimostrare la fallacia o l'incongruenza 196
logica di tali affermazioni, altro non può fare
Corte se non pervenire alla conclusione che si è
gia poc'anzi anticipata.
Nè, d'altra parte (per quanto valga) può attribuir o fondamento si importanza alcuno alla doglianza espressa dalla difesa del ricorrente a proposito dei rilievi, che definisce "incomprensibili, oltre che ingiustificata mente offensivi", formulati dal tribunale in relazione ad una memoria difensiva presentata nel corso della procedura di riesame. Trattasi, infatti, di doglianza che nulla aggiunge e nulla toglie alla sostanza del le cose e che, d'altra parte, non appare, in sè, neppure giustificata, dal momento che i rilievi.
di cui la difesa si duole risultano, in realtà,
del tutto chiari ed espressi in forma più che cor= etta, avendo il tribunale semplicemente affermato che con la memoria in questione la difesa si era limitata a contestare genericamente la gravità de=
gli indizi stessi, richiamando delle massime giuri= sprudenziali concernenti la norma di cui all'art. 273 c.p.p., da cui si desumono principi che questo
Collegio pienamente condivide e che peraltro ritie--
he abbiano trovato corretta applicazione nel caso
Hi specie".
RE NC
Gli sono stati addebitati i reati di acquisto, detenzione, trasporto e cessione di ingenti quanti 197
tativi di sostanze stupefacenti nonchè di deten'
zione, porto e cessione di armi da guerra e comuni vendute a AF EN in cambio di partite di stupefacenti.
Ha dedotto, con ricorso a firma del proprio difen'| sore, vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.
Il ricorso è infondato. 1
La circostanza (sulla quale la difesa ha fatto leva) che RI ER, le cui dichiarazioni, anche in questo caso, sono state assunte a base dell'ac' cusa, aveva fatto menzione di un NC ER di
DE, mentre l'attuale ricorrente è nativo di
Plati, risulta invero ben valutata nella richiesta di applicazione di misura cautelare, poi recepita ed incorporata nell'ordinanza del G.I.P. alla quale,
a sua volta, si è richiamata quella del tribunale.
In particolare è stato osservato, al riguardo, che 3.
DE e AT sono due comuni siti a breve di=
stanza l'uno dall'altro; il che, unitamente alla circostanza che il ER era inquisito, in altro procedimento pendente a Bolzano, con due soggetti originari di DE, poteva costituire bastevo= le spiegazione dell'involontario errore in cui, Se=
condo i giudici, era caduto il "collaboratore". in se e per plausibile, Tale spiegazione risulta del tutto ignorata dalla difesa del ricorrente, la quale ha preferito limi= tars a censurare quella che, a suo giudizio, altro non era se non una "spicciativa".conclusione alla quale il tribunale era giunto...
Nè miglior fondamento può riconoscersi all'ulterio=
re rilievo critico formulato dalla difesa a proposi= 148
to della ritenuta identificazione nell'attuale corrente del soggetto al quale lo ER aveva inte so riferirsi, nonostante l'accertata esistenza di un altro NC ER, soprannominato Frank 11
tre dita", che si segnala essere stato "anch'egli incriminato per spaccio di sostanze stupefacenti dal
G.I.P.' presso il tribunale di MI" Al riguardo rileva la Corte che dell'esistenza di detto omonimo del ricorrente il G.I.P., come emerge dalla lettura della pag. 343 della sua ordinanza, risulta essere stato ben consapevole, senza che ciò, tuttavia, gli abbia impedito di affermare la identificabilità del soggetto nominato (e descritto) da ER proprio nel summenzionato ricorrente e non nell'omonimo.
Il che appare facilmente spiegabile ove si consideri l'esistenza dei molteplici elementi di identificazion ne, diversi dal nominativo, forniti da JE, quali,
in particolare, oltre alla già ricordata descrizione fisica (cui non aveva potuto far seguito come si
-
ricorda nella richiesta del P.M. la ricognizione fotografica a cagione della sopravvenuta interruzio=
ne della collaborazione da parte del nominato Jeri= mo), anche la provenienza geografica e la zona di attività (Bolzano e Trieste, come confermato dal fatto che proprio dal G.I.P. di Bolzano, e non da quello di MI, come nel caso dell'omonimo, era stata emessa nei confronti dell'attuale ricorrente altra ordinanza applicativa di custodia cautelare per traf= fico di stupefacenti). Nè, d'altra parte, risulta,
dalla lettura dell'atto di ricorso, che siano state rappresentate al tribunale del riesame specifiche ar= gomentazioni, da esso poi ingiustificatamente disat' tese, volte a dimostrare la inaffidabilità dei criteri 19.9
e degli elementi di valutazione sulla cui base il
G.I.P.G.I.P. era pervenuto, sul punto, alla conclusione
%
oggi criticata.
I
☑
CE EN
1
Gli è stata applicata la misura cautelare in quan' to ritenuto gravemente indiziato dei reati di asso cuazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e di concorso in importazione, detenzione € spaccio di ingenti quantitat vi di tali sostanze.
Ha dedotto, con ricorso a firma dei difensori di fi- ducia, violazione di legge e vizio di motivazione.
in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indi zi di colpevolezza, sull'unico assunto della mancata giustificazione, nell'ordinanza ci custodia cautela= re, della identificazione di esso ricorrente nel
EN ES di cui aveva parlato RI ERě, indicandolo come uno dei partecipanti alla riunione di RE AL dedicata alla trattazione di affari concernenti il traffico di stupefacenti;
e ciè no= nostante che dall'informativa della D.I.A in data
29/3/93 emergesse si afferma l'esistenza anche
-
di un altro EN ES, anch'egli, al pari del l'attuale-ricorrente, rinviato a giudizio-in-ambito di altro procedimento penale avente ad oggetto traf=
fico di stupefacenti effettuato in forma associata
Al riguardo osserva la Corte che, ponendosi la detta 200
Censura, in sostanza, come rappresentazione di un vizio di motivazione, la sussistenza o meno di det to vizio non potrebhe, in questa sede," che essere o rilevata dal "testo del provvedimento impugnato", ai sensi del chiaro e tassativo\disposto dellart. 606, comma 1, lett.e) c.p.p. Ora, dal testo dell'im=| pugnata ordinanza non si ha notizia dell'esistenza dell'omonimo cui fa cenno la difesa;
nè una tale potizia sembra emergere dal testo dell'ordinanza del G.I.P., intesa come comprensiva anche della "percio- 'ecepita richiesta del P.M. La Corte non è quindi in grado di verificare l'esattezza del presupposto di fatto posto a base della doglianza in questione. di apprezzare, quindi, l'esistenza o meno di una effettiva lacuna nell'apparato motivazionale dell'im= pugnata ordinanza e di quella del G.I.P. Non rientra, infatti, nei suoi poteri-doveri quello di spingere il proprio esame alla verifica degli atti (fra i qua= li dovrebbe essere compresa l'informativa della D.I.A.
alla quale ha fatto riferimento la difesa), dovendo si, al contrario, ciò considerare addirittura vieta to, in materia di vizi di motivazione, alla stregua della disposizione normativa dianzi ricordata. Nè,
d'altra parte, si precisa, nello stesso atto di ri= corso, che 1'Argomentazione difensiva fondata sulla asserita esistenza dell'omonimo sua stata specifi= camente sottoposta all'attenzione del tribunale del riesame, sì da mettere quest'ultimo nella condizio= ne di dovere fornire, al riguardo, una qualche mo±
tivata risposta.
In tali condizioni, quindi, il ricorso non può che essere respinto, rimanendo aperta, tuttavia, al- 201
la difesa la possibilità di porre la circostanza -
.
%
di fatto da essa segnalata, se ed in quanto prece= dentemente non valutata in sede di merito, a base ل
.
di una eventuale richiesta di revoca della misura, 1
ai sensi dell'art. 299 c.p.p.
NO VA
Gli sono mossi i medesimi addebiti che si sono indicati nella trattazione della posizione ES.
Nel ricorso, enunciandosi violazione di legge e vizio di motivazione, si sostiene che tanto dallē dichiarazioni a suo tempo rese dal defunto ER ro EN quanto da quelle rese da ER VI
rio (entrambe prese a base dell'accusa) non emergerebbe alcun specifico riferimento alla persona dell'attuale ricorrente, ma solo alla famiglia della quale egli fa parte. L'assunto appare del tutto fallace, ove si consideri che dal testo dell'ordinanza del G.I.P.
(la cui motivazione, trattandosi di provvedimenti a contenuto decisorio conforme, come già in altre :
Occasioni osservato, può e deve considerarsi un tutt'uno con quella dell'ordinanza del tribunale), emerge che tanto il AF quanto lo ER eb bero invece a fare riferimento al IS VA.
In particolare, per quanto riguarda il AF, ciò si rileva a pag. .286, laddove si riporta ofra
1
l'altro, virgolettato, il seguente brano tratto = da una delle conversazioni che il predetto personag= gio aveva avuto con il capitano del C.C. di Reccel- :202
la ON e che erano poi state oggetto di informati- ya all'A.G.: "I principali acquirenti degli IN:
(quali trafficanti di droga N.d.R.) sono i IS
è precisamente RI IS, conosciutissimo....€ latitante adesso" ( è appena il caso di rilevare che
"RI" è, notoriamente, il più comune e diffuso dimi= nutivo del nome "VA"). Per quanto poti riguar da ER, risulta dalla richiesta del P.M. recepita e incorporata nell'ordinanza del G.I.P. (pag. 73), che il suddetto collaborante, secondo quanto riferi= to in un'informativa della D.I.A. in data 29/3/93, nel corso delle dichiarazioni rese il 29/10/92, ad integrazione di quelle del 13/8/92 (in cui aveva barlato della presenza a RE AL di "uno dei.
IS"), aveva precisato che il IS al quale. aveva inteso riferirsi era appunto l'attuale ricor=
rente IS VA.
Si obietta poi, ancora, da parte della difesa, che non sarebbe stata fornita alcuna dimostrazione.
della obiettiva esistenza di una vera e propria or= ganizzazione per delinquere di cui "i ricorrenti"
(e, quindi, deve intendersi, anche il ES, la cui posizione, nel ricorso, era stata già trattata separatamente) potessero dirsi inseriti. Anche tale obiezione, però, non appare in alcun modo condivisi bile, risultando, al contrario, dalla lettura, in particolare, dell'ordinanza del G.I.P. e, s-segnata=- mente, delle pagg.24-57 (riproduttive, "in parte¨ qua", della richiesta del P.M.), che si era in pre= senza di organizzazioni criminali dotate di stabile
?
Struttura e di ampi mezzi e pertantoulegittimamente qualificabili come vere e proprie associazioni per 203
delinquere. D'altronde ciò può dirsi implicitamente
(ancorchè forse involontariamente) riconosciuto dal' la stessa difesa, allorchè questa ammette come ri- sulta dalla lettura, in questa parte, de l'atto di ricorso che l'ordinanza di custodia cautelare rie= sce comunque "a delineare i profili di un sodalizio ricco di uomini e di mezzi e ad individuare i suoi
3 scopi", pur fallendo, poi - si afferma, ma è affer= mazione infondata, alla luce di quanto illustrato
-in precedenza nel tentativo di "dimostrare l'inse=
rimento dei ricorrenti all'interno dell'organizza=
zione":
GL AR
Gli è addebitato il reato di cui all'art. 416 bis in quanto ritenuto aderente alla coscacod. pen.,
AF.
Ha dedotto, con motivi comuni aa quelli di EM-
EN e UG SI nonchè, nella parte generale, a quelli di NO VA, violazio= ne di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolez=-
Za.
Il ricorso è infondato.
A fronte, infatti, di una motivazione formalmente corretta, completa e logica, quale è quella che emerge dalla lettura dell'impugnata ordinanza e dell'oré¿= nanza del G.I.P. (in cui si fa richiamo alle speci= fiche dichiarazioni accusatorie di RI ER,
attributive al UG della qualifica di guarda= 204
spalle e sorvegliante di zona e corroborate da una serie di validi elementi costituiti, in particolare, dall'agguato di natura mafiosa subito dallo stesso ricorrente e dall'essere stato questi sottoposto a 1 misura di prevenzione per sospetta mafiosità), la difesa si è limitata ad affermazioni sostanzialment te generiche e inconferenti, a proposito delle quali altro non può farsi se non rimandare alla più specif fica trattazione delle stesse contenuta nella parte della presente sentenza dedicata al-ricorso di EM
EN.
GL NC
E' stato colpito dalla misura cautelare in quanto
|ritenuto gravemente indiziato del reato di cui al'
1'art.416 bis cod. pen., quale presunto aderente. alla cosca Mazzàferro...
Ha dedotto violazione di legge e vizio di motiva=
zione in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.
Il ricorso è infondato.-
Premesso che, nella parte generale, l'atto di impu= gnazione ricalca pedissequamente quello proposto da
NO VA e che valgono quindi, per detta parte, -le argomentazioni già esposte nella tratta= zione del ricorso del nominato NO, va poi ri- levato che, per quanto riguarda la specifica posi= 205
zione in esame, si denuncia la total e assenza, nei confronti dell'attuale ricorrente, anche dell'ele= mento indiziario primario, che dovrebbe essere co= stituito dall'accusa da parte di uno almeno dei
Icollaboranti. Ciò è tanto vero si sostiene che il nominativo del UG NC non comparireb= be neppure nell'informativa di reato. Al riguardo deve per osservarsi che tanto nell'ordinanza del
+G.I.P. (pag. 306) quanto in quella del tribunale
(pag. 50), nel trattare della posizione di UG
NC, si parla di "accuse" o di "dichiarazioni accusatorie" da parte del collaborante, cioè di Vit' torio NÈ. La Corte non è in grado, ovviamente
(nè sarebbe legittimata a farlo, vertendosi sostant zialmente in materia 'di solo vizio di motivazione, rilevabile, per legge, solo "dal testo del provvedi= mento-impugnato"), di andare a verificare se, dagli atti, risulti o meno confermata l'esistenza di ac'1
cuse formalmente dirette alla persona del ricorrente.
Nè, d'altra parte, risulta, dalla lettura dello stes'
so atto di ricorso, se e come la dedotta mancanza dell'elemento in questione sia stata a suo tempo.
sottoposta all'attenzione del tribunale del riesame,
sì da rendere prospettabile (analogamente a quanto già accennato nella trattazione di una simile pro=
blematica posta dal ricorso ES), una carenza motivazionale sotto il profilo della mancata presa. in considerazione di una siffatta doglianza. Vi è,
Peraltro, da aggiungere, quanto all'affermazione che il nominativo del UG NC non compa= rirebbe neppure nell'informativa di reato, che, po= sta l'eventualità della effettiva mancanza di un 206
espresso riferimento al, predetto ricorrente da parte di ER o di altri collaboranti, difficilmente pu
Pensarsi che del soggetto in questione non si faces' se menzione neppure in almeno una delle varie infor= mative di reato cui la richiesta del P.M. ellordis nanza del G.I.P. che l'ha recepita e incorportata), fanno più volte riferimento. In proposito appare significativo quanto si legge a pag. 135 di detta. ordinanza (compresa nella parte riproduttiva della richiesta del P.M.), secondo cui all'identificazioni.
ne dei componenti della cosca AF, precedente= mente elencati (fra cui il UG NC), si era pervenuti o sulla base di una specifica indica zione da parte del collaborante JE o sulla base di quanto emerso dall'attività investigativa i cui risultati erano stati esposti nell'informativa della
D.I.A. in data 12/12/92 ed in quella della Squadra
Mobile di Reggio BR in data 26/11/92.
Conclusivamente, quindi, in tali condizioni, il ricorso, come già anticipato, non può che essere respinto, salva l'eventuale proponibilità (come già accennato nella parte finale della trattazione del ricorso ES), di istanza di revoca' della misura, ex art.299 c.p.p., se ed in quanto la pretess insus' sistenza di accuse di sorta nei confronti del LI se non sia mai stata presa precedentente in esame-
dai giudici di merito.
GL SI
E' stato ritenuto gravemente indiziato del reato 207
di cui all'art.416 bis cod. pen., quale presunto aderente alla cosca AF, nonchè ɖei reati di associazione per delinquere finalizzata al traf= fico di sostanze stupefacenti e di concorso in impor= tazione, detenzione e spaccio di ingenti quantitati= vi di tali sostanze (capi A e B della rubrica ante= posta all'ordinanza applicativa di custodia cautelare).
Ha de dotto motivi comuni a quelli posti a sostegno dei ricorsi di EM EN e UG SI.. ricorso va pertanto dichiarato infondato per ragioni analoghe a quelle già illustrate nella traț= precedenti tazione dei detti due ricorsi/e, segnatamente, del primo di essi, posto che, anche nella fattispecie in la motivazione tanto dell'ordinanza impugnața esame,
quanto di quella del G.I.P. si sottraę, di per sè,
a qualsivoglia censura, siccome fondata sul richiamo,
anche in questo caso, alle dichiarazioni accusatorie di RI ER ed al riscontro che alle stesse w e offerto dai trascorsi giudiziari dell'indagato,
dalla latitanza seguita all'attentato fallito contro
IN VA (di cui lo stesso indagato risulta indicato come autore dal nominato JE), dall'es' sere stato egli sottoposto alla misura di prevenzio= ne della sorveglianza speciale quale indiziato di mafiosità.
OM ON (cl.1956)
El stato ritenuto gravemente indiziato di parte= cipazione ad associazione per delinquere finalizza= 208
ta al traffico di stupefacenti e di concorso in im portazione, detenzione e spaccio di ingenti quanti tativi di dette sostanze. ES
Ha dedotto, a mezzo del proprio difensore, con motivi in gran parte comuni ad altri ricorrenti,
questioni in rito e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpe=
volezza.
• Quanto alle questioni in rito, concernenti la tardiva trasmissione degli atti al tribunale del riesame, si rimanda, a dimostrazione della loro in fondatezza, a quanto osservato "supra", par. B-2).
Per il resto, il ricorso va parimenti ritenuto infondato. i
La difesa, a sostegno del proprio assunto, ha es' senzialmente fatto leva sulla circostanza che VI
rio ER, nelle sue dichiarazioni, pur facendo -11 nome di RO EB, detto " U staccu", padre dell'attuale ricorrente (in effetti indicato fra i partecipanti alla riunione tenuta a RE AL fra i rappresentanti di diverse consorterie criminose onde concertare future grosse operazioni di importa= zione di stupefacenti), non aveva però fatto menzio=
- ne del ricorrente medesimo, il cui coinvolgimento nell'accusa, quindi, sarebbe stato dovuto solo al ricordato rapporto di parentela;
e ciò nonostante-
che lo stesso RO EB si afferma- fosse
-
stato scagionato, nell'ambito di altro procedimento
Pendente a suo carico per analoghi reati, proprio con provvedimento del tribunale del riesame di Reg- gio BR in data 22/9/93. Trattasi però di ar= gomentazioni del tutto inconferenti, prescindendo 209
esse da un dato di fondamentale importanza, opportu= pag.20) namente messo in luce nell'ordinanza impugnata, come pure in quella del G.I.P. (nella parte riproduttiva della richiesta del P.M.), e cioè che a carico del
-RO ON militano essenzialmente non 1 e- dichia= razioni di RI ER e le deduzioni più o meno fondatamente ricavate dal rapporto di parentela esi= stente fra lo stesso ricorrente e il RO EB
-no, ma le concordi (e del tutto ignorate dalla di= fesa) dichiarazioni di altri collaboranti, indica=|_ ti dai giudici di merito in AF NC, Barre=
ca IL e LC EN;
dichiarazioni, queste, il cui contenuto, per la parte che qui interessa,.
è riassunto a pag. 120 dell'ordinanza del G.I.P.-
e dalle quali i giudici di merito hanno ragionevol' mente tratto il convincimento che il RO ON, 2 esercente la professione di avvocato, era, come si legge nell'ordinanza del tribunale, "pienamente in' serito nei traffici di droga gestiti dal padre", nei cui confronti esercitava, grazie anche alla sua pro= fessione, "il ruolo di vero e proprio consigliere".
Va sottolineato, al riguardo, che le dichiarazioni sopramenzionate, per come appaiono riportate nella
.
1
richiesta del P.M., poi incorporata nell'ordinanza del G.I.P., riguardano espressamente proprio il
RO ON, di tal che, da un lato, esse risul' tano più che legittimamente assunte a base della ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolez=
za a carico del ricorrente;
dall'altro l'essere sta= quanto risulta dalla lettura del esse te del tutto ignorate dalla difesa, per/ricorso in
Jesame, esclude in-radice la possibilità di ritenere configurabile il dedotto vizio di motivazione della 210
impugnaţa ordinanza, non potendosi, evidentement ipotizzare la rilevabilità di un tale vizio,quando" dallo stesso ricorrente vengano ignorati gli elemen' ti fondamentali posti a base della decisione che si assume non-validamente motivata.
OM ON (cl. 1947). I
Trattasi del cugino di quel RO EB di cui si è già fatto cenno nell'esaminare il ricorso precedente, proposto dall'omonimo RO ON,
glio del detto. Sebastiaho. E' stato anch'egli rite=
huto gravemente indiziato di partecipazione ad asso ciazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e di concorso in importazione, detenzione e spaceio di ingenti-quantitativi di dette sostanze.
Ha dedotto, a mezzo del proprio difensore, con motivi in parte comuni ad altri ricorrenti, questio= hi di rito a proposito della tardiva trasmissione degli atti al tribunale del riesame (già ritenute infondate per le ragioni indicate,"supra", par.3-2), le vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussi=
stenza dei gravi indizi di colpevolezza..
Anche sotto questo secondo profilo il ricorso è
infondato.
Il RO ON, infatti, risulta nominativamen te indicato da RI ER (secondo quanto si
Legge a pag. 49 dell'ordinanza del G.I.P., ivi ri= produttiva della richiesta del P.M.), fra i parteci 211
panti la più volte ricordata riunione di RE
AL e l'attendibilità di detta indicazione, come pure del significato attribuito alla suindicata par= tecipazione, risulta aver trovato conforto nelle di= ichiarazioni di altri "collaboranti",comersă rileva! dalla lettura della pag. 66 della stessa ordinanza, ove si riferisce di quanto affermato, rin ambito di altro procedimento, da LC EN e Staffa
NC, secondo cui l'attuale ricorrente-era-
a loro noto come trafficante di droga. A tali risul' tanze fa poi riferimento l'ordinanza del tribunale :
(pag.19) a sostegno della decisione di conferma, sul punto, di quella del G.I.P. Non può dunque dirsi che detta decisione sia priva di motivazione o moti= vata in modo "manifestamente illogico", come richie= sto dall'art.606, comma 1, lett.e), c.p.p. ai fini della configurabilità del dedotto vizio di motivazio=
D'altra parte la difesa, con riguardo alla posi= ne.
zione in esame, si è limitata a lamentare soltanto la mancata indicazione, da parte di ER, di "fatti specifici e circostanziati circa delitti in collabo= I 1 razione e in concorso con AF", quasi che (a_ tacer d'altro), non fosse sufficientemente specifico circostanziato il fatto costituito dalla partecipa= zione ad una riunione come quella di RE AL, nel- quale venivano presi accordi operativi per l'attua= zione di un programma criminoso consistente nell'acqui= sto di rilevantissimi quantitativi di droga (da far pervenire dall'estero) per il successivo piazzamento sul mercato interno;
programma poi-in effetti almeno in parte realizzato, tanto che vi è stata contestazio=
De anche del reato di cui all'art.71 della legge n. 212
$85/75 e di quello di cui all'art.73 del D.P.R. n.
309/90. E ciò senza considerare che, in ogni caso
(come più volte si è avuto occasione di ricordare), la partecipazione ad un'associazione per delinquere, quand'anche si tratti di associazione "specializza= ta" come è quella costituita e operante per la com= missione di reati in materia di stupefacenti, non- implica necessariamente l'assunzione di un ruolo specifico nè la prestazione di specifiche, attività, delittuose o meno, essendo al contrario sufficiente anche la semplice, volontaria e consapevole messa ä disposizione delle proprie energie e capacità, in vista di eventuali necessità future del sodalizio, quali che esse possano essere. Si veda, in proposito, anche quanto illustrato "supra", par.C-1), pag. 31.
OM EB stato anch'egli ritenuto, al pari degli altri 1
UE RO la cui posizione è stata precedentemente esaminata (ma con l'attribuzione del ruolo di capo,
-
promotore e organizzatore, unitamente ad altri sog= getti), gravemente indiziato di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stu pefacenti e concorso in importazione, detenzione e spaccio di ingenti quantitativi di dette sostanze.
Con motivi in parte comuni ad altri ricorrenti,
a mezzo di un unico difensore, ha dedotto, a sostegno. dell'interposto ricorso per cassazione, questioni 213
in rito circa la tardiva trasmissione degli atti al tribunale del riesame e circa un mancato avviso ad un condifensore dell'udienza di detto tribunale, nonchè, nel merito, vizio di motivazione in ordine
Halla-ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpe= volezza.
Le questioni di rito sono già state esaminate e ritenute infondate. Si rimanda, al riguardo, ai par. B-2) e B-4).
Quanto al resto, il ricorso è parimenti infondato, al limite dell'inammissibilità.
A fronte, infatti, di una motivazione che appare del tutto corretta e logica, come è quella che emerge dalla lettura dell'impugnata ordinanza e di quella del G.I.P. (fondate sul richiamo alle dichiarazioni di ER, che indica l'attuale ricorrente fra i partecipanti alla riunione di RE AL, e sul
riscontro che le stesse trovavano in quelle del'
l'altro collaborante NC AF, di cui è
menzione a pag.65 dell'ordinanza del G.I.P., oltre che nel coinvolgimento dello stesso ricorrente e di
| suoi stretti familiari in altri procedimenti per gravi reati in materia di stupefacenti), la difesa si è limitata a formulare la doglianza già testual mente riportata nella trattazione del ricorso di
RO ON (cl. 1947), estesa anche al RO..
EB, e per la quale valgono le argomentazio= ni già illustrate nella suddetta trattazione, ag= giungendo poi solo un'ulteriore doglianza a proposito del rilievo attribuito ai precedenti giudiziari. 0
Con riguardo a tale seconda doglianza basti osser=
Ware che essa, riferita congiuntamente anche al ' 214
'altro ricorrente VI RO, si sostanzia hella pura e semplice affermazione che la difesa avrebbe "ampiamente e documentalmente dimostrato l'assoluzione con ampia formula terminativa"; espres' :
sione, questa, alla quale, nell'assoluta assenza altre precisazioni, non si vede quale valenza possa essere attribuïta.
OM TO
Gli è stata applicata la misura cautelare in quan to ritenuto gravemente indiziato del reato di cui al
1'art.416 bis cod. pen., quale presunto partecipe del- la cosca D'NO.
Ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazio= ne in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indi zi di colpevolezza.
Il ricorso è fondato.
In assenza, infatti (a quanto appare dalla lettura dell'ordinanza impugnata e di quella del (G.I.P.),di specifiche dichiarazioni accusatorie nei confronti del ricorrente, ed in presenza (secondo quanto segnalato dalla difesa) di una pronuncia giudiziaria di proscio= glimento da una precedente accusa di partecipazione ad associazione per delinquere, prodotta in copia - si afferma all'udienza del tribunale del riesame;
-
quest'ultimo non avrebbe potuto ritenere ciononostante. sussistenti i gravi indizi dicolpevolezza solo sulla
_base di elementi come quelli che risultano indicati nella motivazione e cioè, in sostanza, l'essersi il 215
RO reso irreperibile, rifugiandosi in casa del
D'NO EN, per non rimanere coinvolto nelle indagini relative all'omicidio di certo Lom= bardo EN, avvenuto 1122/5/87 ad opera (pare) di certo IC Antonino, nell'ambito di una faida che vedeva contrapposte le famiglie dei Serraino e dei Libri, e l'avere egli avuto frequentazioni con il nominato IC e con certo ON EL
(l'uno e l'altro ritenuti legati ai Serraino), oltre ad aver partecipato, con certo RA ET, al ri= cevimento di nozze in occasione del matrimonio di un
D'NO con UZ OM. Elementi di tal genere, infatti, come già osservato in numerosi altri casi, ben avrebbero potuto costituire valido riscon' tro a specifiche dichiarazioni accusatorie provenien' ti da "collaboranti", ma, siccome evidentemente privi di valore indiziario proprio, non avrebbero potuto essere considerati idonei a soddisfare i requisiti di cui all'art.273, comma 1, c.p.p. 18000
L'impugnata ordinanza, relativamente alla posizion ne in esame, va quindi annullata con rinvio, per nuo= va deliberazione, allo stesso tribunale di Reggio Ca
labria il quale, rivalutati tutti gli elementi che sono stati o potranno essere posti a sua disposizione verificherà se a carico del MÉ possano ritenersi effettivamente sussistenti o meno gravi indizi di
çolpevolezza, diversi da quelli erroneamente ritenuti come tali in prime cure, e deciderà, all'esito, di conseguenza.
H il 216
SO CE
E' stato ritenuto gravemente indiziato del reato di cui all'art.416 bis cod. pen. quale presunto ade=
rente alla cosca D'NO, e gli è stata quindi applicata la misura cautelare della custodia in car=
cere.
Ha dedotto, a sostegno del ricorso, oltre ad infon date questioni di rito concermenti, in particolare,
!
l'utilizzabilità delle dichiarazioni accusatorie di
RI ER (per le quali si rimanda al par.
B-5, rilevando come, peraltro, dette dichiarazioni non riguardino direttamente il US, ma altri ricor=
renti difesi dal medesimo legale autore dell'unico atto di impugnazione), anche vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.
Sotto questo secondo profilo il ricorso è fondato.
A fronte, infatti, anche in questo caso (come in della mancanza quello precedentemente trattato di specifiche dichia=
razioni accusatorie provenienti da ER o da altri
"collaboranti", del tutto ingiustificata si appalesa, sul piano logico, l'identificazione dei "gravi indizi di colpevolezza" in elementi come quelli che risultano dall'impugnata ordinanza e da quella del G.I.P.,
costituiti, essenzialmente, dal solo coinvolgimento del US in quello che viene definito il "tentativo di depistaggio" delle indagini conseguite all'omicidio di MB EN, di cui si è già detto nel trat' tare il ricorso di ME TO%; coinvolgimento pe= raltro consistito, a quanto sembra, unicamente nel prov= vedere al quotidiano rifornimento di cibi e giornali a favore di UZ AN, fidanzata di RO A= 217
so, nel tempo in cui la predetta era ospite in una casa messa a disposizione dal AS (il cui ruo= lo, quindi, nella vicenda, appare ben più rilevante e significativo).
Anche con riguardo alla posizione in esame, quindi, ritiene la Corte che debbasi pervenire ad un annulla- mento dell'impugnata ordinanza con rinvio, per nuova deliberazione, al tribunale di Reggio BR il quale si regolerà in senso analogo a quello già in' dicato per il RO TO.
LI IU ON
Gli è stata applicata la misura cautelare in quanto ritenuto gravemente indiziato del reato di cui all'art. 416 bis cod. pen.,quale aderente alla cosca degli Aqui=
no.
Il difensore, nel di lui interesse ed in quello di altri indagati, ha prodotto un unico atto di ricorso articolato su tre motivi. I primi due sono comuni a tutti e sono già stati esaminati ( venendo giudicati infondati), nella trattazione della posizione BA, alla quale, pertanto, si rinvia. Quanto al terzo, anche esso comune nella intestazione(nella quale, in sostanza, si enuncia vizio di motivazione in ordine alla ritenu=
ta sussistenza dei gravi indizi di appartenenza dei ricorrenti alla "presunta associazione per delinque= re"), le specifiche censure in esso contenute relativa= mente alla posizione dello CA si sostanziano essen' zialmente nell'assunto che il tribunale avrebbe indebi= 218
tamente trascurato, nel valutare la posizione del detto ricorrente, il fatto che costui non aveva c riportato alcuna condanna penale a far tempo dal १
1980 ed era stato ritenuto soggetto non mafioso-dal tribunale che aveva respinto la proposta di applica= zione di misura di prevenzione avanzata nel 1990, come pure il fatto che nel rapporto della UEstura di Reggio BR posto (sembra) a base di detta proposta lo stesso CA, oggi accusato di far par= te della cosca degli IN, era indicato come col' legato agli NO, a loro volta oggi presentati come collegati al gruppo MasRO, avverso agli
IN.
Ciò premesso, ritiene la Corte che il ricorso, an' che con riguardo alle dette specifiche censure, va= da respinto in quanto infondato.
Il tribunale, infatti, ha fatto riferimento, come decisivo elemento indiziante nei confronti dello Sca= li, alle dichiarazioni accusatorie di RI JE nò dalle quali, per come specificato nella richiesta di custodia cautelare avanzata dal P.M. ed incorpora=_ ta nell'ordinanza del G.I.P. (ved., in particolare, pagg.186 e 198), emergeva che, a dire del "collaboran'
te", gli CA e, tra essi, l'attuale ricorrente, It prepotentemen' erano stretti alleati degli IN e te inseriti nel traffico di sostanze stupefacenti", cioè nell'attività che, anche secondo il defunto Z= RO EN (ved. dichiarazioni riportate a pag.
193 dell'ordinanza del G.I.P., ivi riproduttiva della richiesta del P.M.), costituiva quella alla quale il gruppo era ormai prevalentemente dedito. Come elemen'
to di riscontro alle suddette dichiarazioni, con spe=
cifico riferimento all'attuale ricorre nte ed allo 219
CA AT (la cui posizione sarà esaminata in se= guito), si indicava poi il fatto che i due, giusta quanto segnalato dal Reparto operativo antidroga dei
Carabinieri di MI, avevano intrattenuto rapporti con trafficanti di droga siriani, ivi nominativamente indicati, nonchè con altro trafficante italiano, pure nominativamente indicato.
Attese tali risultanze, non si vede quindi quale de= cisivo rilievo potesse attribuirsi al fatto che dal
1980 il ricorrente non avesse subito condanne e the la proposta di applicazione, nei suoi confronti, di una misura di prevenzione, fosse stata respinta. Ba= sti osservare, a proposito di quest'ultima, che essa, proprio in quanto risalente al 1990,
- si afferma-
non poteva tener conto delle sopravvenute dichiarazioni di ER, nè risulta (nulla specificandosi al riguar= almeno do nel ricorso), che vi si facesse/menzione della so= pra ricordata segnalazione dei C.C. di MI (di cui, peraltro, nella richiesta avanzata dal P.M. e nel'
l'ordinanza del G.I.P. non si specifica la data).
Quanto poi alla circostanza che nel rapporto della
UEstura di Reggio BR posto a base della suddet'
ta proposta lo CA fosse indicato come aderente, so=
-
stanzialmente, ad uno schieramento diverso e opposto ri= spetto a quello degli IN, trattasi anche in questo caso di risultanza che non presenta un riconoscibile carattere di decisività (tale, quindi, da rendere nul' lo il provvedimento nella cui motivazione non se ne sia tenuto conto). Basti pensare, al riguardo, all'even' la suddetta. tualità che fosse errata / indicazione (cosa certo hon impossibile, avuto anche riguardo all'esito nega= tivo della proposta, segnalato proprio dalla difesa), ovvero all'eventualità che la collocazione del sog= 220
getto rispetto agli schieramente abbia subito varia= zioni nel tempo.
LI AT
E' stato anch'egli ritenuto gravemente indiziato del reato di cui all'art.416 bis cod. pen. quale presunto aderente alla cosca degli IN.
Ha dedotto a sostegno del ricorso violazione di legge è viziò di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.
Il ricorso è infondato.
Con riguardo alle premesse generali che ne sono po= ste a base, essendo esse identiche a quelle poste a base del ricorso di NO VA (e di altri), si ritiene sufficiente rimandare alla trattazione di detto gravame. che
Per ciò attiene specificamente la posizione dello
CA AT, rileva la Corte che la difesa denuncia mancanza di indizi essenzialmente sull'assunto che tali non possono considerarsi i legami di parentela "
e che il ricorrente è stato recentemente assolto,con sentenza del tribunale di OC, da un addebito di partecipazione (unitamente ad altri presunti apparte= nenti alla medesima cosca degli IN), ad associazio ne per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti;
il che si afferma avrebbe fatto ve=
-
nir meno quello che era stato a suo tempo considerato,
-
nel presente procedimento, un indizio a carico del pre= venuto. Tali argomentazioni non appaiono condivisibi 221
11.
L'elemento indiziario fondamentale, infatti, anche nei confronti dell'attuale ricorrente, risulta, dalla motivazione dell'impugnata ordinanza e di quella del
G.I.P., essere stato costituito dalle specifiche di= chiarazioni accusatorie di RI ER, di cui si
è già fatto cenno nella trattazione della posizione precedente e nelle quali si fa esplicito riferimento anche allo CA AT.Nei confronti di quest'ultimo, poi,come pure nei confronti dello CA IU (come già si è visto nell'esame del ricorso di costui), ri= sulta indicato come elemento di riscontro quello co=
stituito dalla segnalazione dei C.C.di MI circa l'esistenza di rapporti con alcuni noti trafficanti di stupefacenti. Ulteriore elemento di riscontro, poi, ri= sulta individuato nell'avvenuta applicazione, nei con'
fronti dello CA, di una misura cautelare da parte del G.I.P.del tribunale di OC per associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupe=
M facenti.
Appare, quindi, anzitutto evidente che nè i legami di parentela (ai quali non risulta essere stato fatto cenno), nè la pendenza, davanti all'A.G.di OC, del procedimento nel corso del quale venne disposta l'ap= plicazione dell'altra misura cautelare e che ebbe poi a concludersi come segnalato dalla difesa
- - con sen'
tenza di proscioglimento, possono dirsi, in realtà, assun' ti come elementi direttamente "indizianti" nei confon'
ti del ricorrente, essendosi i giudici limitati ad as'
segnare solo al secondo di essi la funzione di semplice
1 c.d. "riscontro"; funzione che non può dirsi venuta me= no in assoluto (per le ragioni già illustrate a pag.
64, nella trattazione del ricorso TA), per il 222
solo fatto dell'intervenuta pronuncia di proscioglie mento (della quale occorrerebbe quanto meno conosce= re le motivazioni), e che comunque rimane validamente adempiuta anche dal solo altro elemento (quello costi= tuito dai collegamenti con i trafficanti di droga, di cui avevano riferito i C.C.di MI), al quale pure il G.I.P., in questo procedimento, aveva fatto richiamo.
A ciò aggiungasi, poi, che comunque, poichè il pro= scioglimento da parte della A.G.di OC, secondo quanto segnalato dalla stessa difesa, risulta interve=- nuto in data 22/12/93- e cioè successivamente alla emanazione dell'ordinanza applicativa di custodia cautelare oggetto della richiesta di riesame sulla quale è stato deciso con il provvedimento oggi gra= vato di ricorso il fatto nuovo costituito da detto proscioglimento avrebbe potuto tutt'al più essere assunto a base di una richiesta di revoca della mi=
sura coercitiva, da avanzare ai sensi dell'art.299
c.p.p., e non a base della suddetta richiesta di rie= same, per sua natura funzionale unicamente alla fina=
lità di ottenere la rimozione del provvedimento cau=
telare sulla base di vizi o manchevolezze propri di quest'ultimo, da valutare secondo la situazione eşi=
stente e conoscibile all'atto della sua adozione.
LI LE
Anche a suo carico è stata ritenuta la esistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato-
di cui all'art.416 bis cod. pen., quale partecipe della cosca degli IN. جرج ح
Con motivi identici, nelle premesse, a quelli posti posti a base del ricorso di CA AT e, prima an' cora, del ricorso di NO VA ed altri, ha inteso denunciare violazione di legge e vizio di mo= tivazione relativamente agli indizi anzidetti.
Il ricorso è infondato.
Quanto alle premesse valgono le argomentazioni già esposte nella trattazione del ricorso del nominato
NO VA, cui, pertanto, si rinvia.
Per il resto, rileva la Corte che il tribunale e, prima ancora, il G.I.P., hanno adeguatamente e corret tamente motivato sul punto in questione, indicando come elementi indizianti a carico dell'attuale ricor=
_
rente in primo luogo le dichiarazioni a suo tempo rese dal defunto AF EN al capitano dei C.C. di EL ON (riportate, "in parte qua" , a pag.139 dell'impugnata ordinanza e nelle quali si indica lo CA LE come soggetto strettamente legato all'IN IU nella criminale attività di spaccio di sostanze stupefacenti, dalla quale es'
-
so CA avrebbe ricavato, nel corso degli ultimi an' ni, utili per circa 20 miliardi). tali dichiarazion
"ni" notavano poi i detti giudici si aggiungevano
-
quelle di certa IC EL, dalle quali pure-emer= geva con inequivocabile chiarezza il fatto che lo
CA era dedito al traffico di sostanze stupefacenti.
Elemento di riscontro, poi,era costituito anche dalla precedente ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti dello CA dal G.I.P. del tribunale di Pal'
mi per associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti.
A fronte di tali elementi la difesa halessenzial'
mente lamentato quella che ritiene essere stata la in' 224
debita utilizzazione delle dichiarazioni del AF ro, raccolte senza verbalizzazione dal capitano dei C.C. che poi ne aveva riferito all'A.G. e provenienti da da soggetto che, ove non fosse deceduto, avrebbe do=- buto assumere anch'egli veste di indagato.
Tali doglianze non appaiono,però, condivisibili.
La mancata verbalizzazione, infatti, di dichiarazion ni ricevute da ufficiali o agenți di P.G. non costitui=
sce,di per sè, in difetto di espresse previsioni in tal senso, causa di nullità o di assoluta inutilizza=
bilità, sotto qualsiasi forma, di dette dichiarazioni.
Nulla impedisce, quindi ( salvi i divieti stabiliti nell'art.350, commi 6 e 7,c.p.p. i quali, nella spe= cie, non vengono però in discussione), che del loro contenuto venga fatta relazione all'A.G. e che, all'oc' correnza, l'ufficiale o agente di P.G. renda, su di esso, testimonianza "de relato", sempre che tale te= stimonianza non venga utilizzata come prova nei con'
: fronti dello stesso dichiarante (cosa che, nella' spe= cie, per ovvie ragioni, è da escludere). Al riguardo appare utile osservare che, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n.24/1992, è venuto meno il divieto di testimonianza "de relato" da parte di uf= ficiali ed agenti di P.G.(già stabilito dal comma 4 dell'art. 195 c.p.p. con riguardo a dichiarazioni acqui= site da parte di testimoni), è che il comma 1 dello stesso art. 195, inoltre, prevede la possibilità, per il te= stimone, di riferirsi, genericamente, "ad altre persone",
e non, quindi, soltanto, ad altri "testimoni" o sogget' ti che siano in grado di assumere tale qualità. Ne consegue che nulla vieta, come si è detto, la testi=]
monianza "de relato" da parte dell'ufficiale o agen'
te di P.G.sul contenuto di dichiarazioni, verbalizzate 225
o meno che siano, rese anche da soggetti contemplati nell'art.210 c.p.p., i quali, quindi, saranno o po= tranno essere chiamati a deporre nelle forme stabilite da detto ultimo articolo, sempre che non sia soprav= venuta una delle cause di impossibilità previste dal comma 3 dell'art. 195. Nè a tutto ciò può validamen'. te opporsi che la mancata verbalizzazione di dichiara= zioni rese alla P.G.da soggetto compreso nelle previș sioni di cui all'art.210 c.p.p. equivale a violazione dell'art.351, comma 1 bis, stesso codice, il quale, nell'ovvio presupposto che venga osservato l'obbligo detta di verbalizzazione sancito dall'art.357, comma 2, lett.
c), prevede che all'atto abbia diritto di assistere il difensore di fiducia o d'ufficio. L'indubbia sussi=
stenza, infatti, nell'ipotesi data, di detta violazio= ne comporta una nullità di ordine generale, ma non assoluto che può, pertanto, essere fatta valere, ai sensi dell'art. 182,comma 1, c.p.p., soltanto dall'in' teressato, e cioè dal soggetto che avrebbe avuto di= ritto all'assistenza del difensore.
Quanto poi al valore sostanziale che può essere at' tribuito anche alle dichiarazioni "de relato", nonostan'
te detta loro qualità, nell'ambito della criticamente motivata formazione del libero convincimento da parte del giudice, si rinvia a quanto già sommariamente os'
-
servato nella trattazione del ricorso AF FR SSO
SC e, segnatamente, a pag.157.
Passando quindi ad esaminare l'ultima specifica : doglianza proposta dal ricorrente, e cioè quella che,
-
in ogni caso, dalle dichiarazioni del AF, quali riferite dal capitano dei C.C.di EL ON, non emergerebbe "ipotesi alcuna di cointeressenza dello
CA con quelle persone con le quali si vuole fosse: 226.
(associato ", basti osservare che invece il nomina■ to AF, stando al tenore delle dichiarazioni: in questione, quale risulta riportato nella già ci= tata pag.139 dell'impugnata ordinanza ( e sulla cui esattezza il ricorrente non ha fornito alcun obietti-
1
vo elemento di dubbio), ebbe espressamente ad affer mare, come si è visto, che lo CA operava proprio in combutta con quell'IN IU indicato come capo della omonima cosca della quale anche il detto
CA è accusato di far parte.
CA ED
Accusato del reato di cui all'art.416 bis cod. pen.
quale presunto aderente alla cosca degli IN
Con ricorso a firma propria e del difensore (non abilitato) ha dedotto, sulla base di premesse identi= che a quelle del ricorso di NO VA,vio= lazione di legge e vizio di motivazione in ordine al' la ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolez= za. Con altro atto di ricorso,a sola firma di altro difensore, abilitato al patrocinio davanti a questa
Corte, sono state dedotte analoghe censura e, inol' tre, in via preliminare, è stata anche dedotta violas
'zione dell'art. 292, comma 2, lett.b),c.p.p. per man'" cata indicazione del tempo e del luogo del commesso delitto.
Entrambi i ricorsi sono infondati. 227
Quanto al primo di essi,nel rimandare, relativa= mente alle premesse generali che ne sono state poste a base, alla trattazione del ricorso di NO SA' VA, rileva la Corte che, con specifico riguardo alla posizione in esame, si è essenzialmente lamentato che i gravi indizi di colpevolezza siano stati fatti consi= stere unicamente in quelli tratti da altro procedimen' to penale pendente a carico del medesimo ricorrente per il reato di associazione per delinquere finalizza= ta al traffico di sostanze stupefacenti. Ammesso che ciò sia vero, osserva la Corte che, di per sè, non se ne potrebbe trarre alcuna conseguenza negativa in ordine alla legittimità della ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza anche in ordine al reato di cui all'art.416 bis cod. pen., nulla vietando che gli stessi elementi indiziari, avendone l'idoneità, siano assunti a base di diversi provvedimenti cautela= ri relativi a reati diversi, salve le previsioni di cui all'art.297,comma 3,c.p.p. in tema di decorrenza di termini. Va peraltro osservato, che, nella specie,
l'assunto difensivo non sembra trovare conforto nel
'testo dell'impugnata 'ordinanza e di quella del G.I.P.
(comprensiva della incorporata richiesta del P.M.), cui la Corte, in tema di vizi di'motivazione, deve fa 1
1
re esclusivo riferimento, ai sensi dell'art. 606,comma
1, lett.e), c.p.p. Risulta, infatti, dalla lettura di detti provvedimenti che, nei confronti dello RFò,
(come pure dello HI, la cui posizione verrà esa= minata più oltre), sarebbero acquisite anche specifiche dichiarazioni di RI ER indicative dell'appar= tenenza dei sunnominati ricorren ti alla cosca degli
IN (ved., in tal senso, pag.114 dell'ordinanza impu= :
gnata e pagg.229 e 332 dell'ordinanza del G.I.P.). 228 del resto, Detta circostanza appare implicitamente, ma chiaramen' te ammessa anche dalla stessa difesa del ricorrente Om laddove, nel ricorso a firma del solo difensore, si fa riferimento, sia pure per criticarne la mancanza di specificità, alle dichiarazioni di ER, affer= mando che in esse, con riguardo allo RFò, non si dice altro se non che questi "appartiene alla cosca degli IN".
Passando quindi all'esame del secondo atto di ricor= so, cui si è appena fatto cenno, osserva anzitutto la Corte che, per quanto riguarda la dedotta nullità
per mancata indicazione del tempo e del luogo del com- messo reato, non v'è che da rimandare alla trattazio ne che ne è stata già fatta al par.B-1). .
Quanto al resto, rileva la Corte che le pur diffuse e articolate argomentazioni difensive appaiono viziate alla base dalla ritenuta applicabilità, anche in mas teria di valutazione degli indizi di colpevolezza ai fini di cui all'art. 273,comma 1,C.P.P., della rego=- la dettata, al ben diverso fine della valutazione di quella che può essere definita come "prova indizia= ria", dall'art. 192, comma 2, c.p.p. Si veda, al riguar= do, per una più ampia trattazione dell'argomento, 11 su=
pra", par.C-1, pagg.23,24. Del tutto inconferente, quindi, si appalesa la già ricordata critica al ca= rattere asseritamente generico delle dichiarazioni accusatorie di JE in punto di appartenenza del ricorrente alla cosca degli IN e,quindi,di con' figurabilità, a suo carico, del reato di cui all'art. 416 bis cod. pen., posto che la funzione di dette di=
chiarazioni, nella presente fase cautelare, non è quella di concorrere,. con altri "indizi", a costituire la "prova, indiziaria" da porre a base di un'afferma= 229
zione di colpevolezza, ma è invece quella, del tutto diversa,e funzionale alla logica cui si ispira l'art. 273,comma 1, c.p.p., di porsi come elemento dotato di potenziale efficacia probatoria, secondo la natura sua propria (e quindi, trattandosi di dichiarazioni di colla= boranti, secondo la disciplina fissata nel comma 3 del'
l'art. 192 c.p.p.), in una futura, eventuale fase di giudizio, sì da far fin da ora riguardare come dotata di ragionevole probabilità la prospettiva che il giu= dizio possa concludersi con un'affermazione di colpe= volezza. A tale ultimo fine occorre soltanto la veri=
fica dell'attendibilità intrinseca del "collaborante"
e della sussistenza di adeguati elementi, anche embriona= li, di riscontro;
verifica,questa, alla quale non può certo dirsi che, nella fattispecie, i giudici di meri= to si siano sottratti, come pure non può dirsi che la abbiano effettuata nell'inosservanza della legge e dei principi più volte affermati in materia da questa Cor= te quali illustrati in precedenza, al par.C-1), cui pertanto, anche sotto questo profilo, si fa rinvio.
Basti rilevare, al riguardo, che all'illustrazione dei motivi dell'attendibilità in generale di ER, come già ricordato nella trattazione di altri ricorsi, sono state dedicate numerosissime pagine tanto nella richie=
sta di applicazione di misura cautelare avanzata dal
P.M. (e recepita dal G.I.P.) quanto nella ordinanza vera e propria adottata a seguito di detta richiesta;
pagine al cui contenuto, nel ricorso, non si fa il ben' chè minimo riferimento. Quanto, poi, agli elementi di riscontro, gli stessi risultano puntualmente indicati, fra l'altro, nella precedente denuncia dello RFò (e dello Schir= ripa) all'A.G. di Torino per associazione per delinque= re finalizzata al traffico di stupefacenti, a seguito
. 230
dell'arresto, in Francia, di certo MA TO, : trovato in possesso, come segnalato da ER nel corso delle sue dichiarazioni (pag.213 della richie= sta del P.M.) di circa 70 Kg.di cocaina, come pure nel' esistenza di altra ordinanzq di custodia cautelare emes'{
Nè, infine, può ritenersi (contrariamente a quanto pure si accenna nel ricorso), che la configurabilità,
a carico dello RFò, dei gravi indizi di colpevolez= za in ordine al reato di cui all'art.416 bis cod. pen.
•
fosse da escludere per la mancata dimostrazione di una partecipazione del predetto ricorrente a specifi= che attività illecite. Al riguardo valgono le argomen' tazioni, già più volte richiamate a proposito di ana loghe censure, esposte al par.C-1), segnatamente a pag.31.
SC CC
Trattasi di posizione pressochè totalmente sovrap= ponibile a quella, appena esaminata, dello RFò.
Anche il ricorso, a firma dello stesso difensore, è praticamente identico a quello proposto nell'interes'
se del nominato RFò. Identica non può che essere, quindi, anche la decisione di rigette, per le stesse ragioni già illustrate nella trattazione della posi=
zione precedente, considerando anche che, per quanto riguarda lo HI, al comune elemento di riscontro alle dichiarazioni di ER, difcui si è già fatto cena no nel corso della suddetta trattazione (denuncia al- la A.G.di Torino a seguito dell'arresto di RI Re=
nato), se ne aggiunge anche un altro, esclusivo, com 231
stituito dall'essere stato lo HI controllato
(come rilevato a pag. 115 dell'impugnata ordinanza),
In data 29/1/90, allorchè trovavasi in compagnia di
UZ ON e AL IU (poco tempo dopo arrestato per detenzione di circa 40Kg.di cocaina), 2 essendo tutti reduci da un incontro avuto poco prima con l'NI AR presso una pizzeria considerata dagli inquirenti come base operativa del gruppo.
MI IO
E' stato ritenuto gravemente indiziato del reato di cui all'art. 416 bis cod.pen. quale aderente alla cosca ER.
Ha dedotto, con il ricorso a firma del proprio di=
fensore di fiducia, violazione di legge e vizio di motivazione sulla sussistenza degli indizi.
Il ricorso è infondato.
Il G.I.P., prima, e il tribunale, poi, hanno infatti ragionevolmente tratto il convincimento della probabile partecipazione del EM al gruppo malavitoso, a : base familiare, degli ER, dal fatto che il detto
EM, cognato di RI ER, raggiunto da una telefonata di costui, appena evaso dal luogo in cui era detenuto, aveva mostrato spontanea e immediata di= sponibilità a rifornirlo di quanto necessario, ivi comprese delle armi. Ciò risultava dal testo della conversazione telefonica, intercettata dall'autorità inquirente. Si obietta, da parte della difesa, essen' zialmente che le armi, ammesso che siano state promes' 232
se, non vennero, poi, in effetti, consegnate, non e essendosene trovata traccia all'atto della perquisi zione cui vennero sottoposti coloro che, di fatto;
dopo la detta telefonata, si erano recati ad incon'
trare ER nel luogo convenuto, ad Orte. L'obiezio= ne, però, ad avviso della Corte, non ha pregio, a at' teso che il valore indiziante dell'elemento al 'quale i giudici hanno fatto riferimento appare essenzialmen' te individuato nella immediatezza e nella naturalezza della disponibilità mostrata al EM nei confron ti dell'evaso ER, ragionevolmente intese come indici di una già affermata comunanza di interessi criminosi;
valore, quello anzidetto, che non può dir- si quindi scalfito dalla circostanza che, per ragioni che possono essere state le più varie, l'aiuto pro= messo non sia poi stato attuato nella parte concernen' te il rifornimento di armi. UEl che conta, infatti,
è che anche con riguardo a queste ultime fosse stata manifestata la disponibilità di cui si è detto, tratš tandosi di disponibilità non certo riconducibile,per il suo oggetto, a quella che normalmente poteva na= :.
scere dal semplice rapporto di affinità.
MI VA
Trattasi di altro cognato di RI ER, an' ch'egli colpito da misura cautelare in quanto rite= nuto gravemente indiziato del reato di cui all'art. 416 bis cod.pen., quale aderente alla om hima cosca.
Ha dedotto, a mezzo del proprio difensore di fidu cia, vizio di motivazione in ordine alla ritenuta 233
sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.
Il ricorso è infondato.
Posta, infatti, la non contestata esistenza del soda=
lizio criminoso a base familiare convenzionalmente denominato "cosca ER", l'accertata partecipazione dell'attuale ricorrente, cognato (come si è detto) di RI ER, ad un delitto come il sequestro di persona di TA HI, di evidente, estrema rilevanza nell'ambito dell'attuazione del programma criminoso del suddetto sodalizio, ben ragionevolmente
è stata intesa dal G.I.P. e dal tribunale di Reggio
BR come indizio di più che probabile apparten' za del ricorrente al sodalizio medesimo.
Tale conclusione non è, ovviamente, condivisa dalla difesa del ricorrente la quale, peraltro, non può dirsi abbia prodotto specifiche argomentazioni atte a dimostrare la presenza, nel ragionamento seguito dai giudici di merito, di vizi logici e giuridici rilevabili in questa sede, essendosi limitata, in sostanza, a lamentare soltanto che il presunto ele=
mento indiziante sia stato tratto dalle risultanze di un altro provedimento, già definito con sentenza di condanna;
doglianza, questa, che però non appare per nulla condivisibile giacchè (come già in altre occa= sioni si è avuto modo di osservare), nulla impedi= sce che uno stesso fatto (nella specie costituito da condotta già giudicata come segno di partecipa= zione ad un sequestro di persona) sia assunto come indizio di reati diversi(purchè non incompatibili fra
(loro), nulla rilevando che ciò avvenga nell'ambito dello stesso procedimento o di procedimenti diversi
(salva, ovviamente, l'osservanza della regola del
'ne bis in idem" che però, nella specie, non viene in 234
discussione).
NE CC
Anch'egli, come i due ricorrenti le cui posizioni sono state esaminate prima di questa, è stato rite=
.
nuto gravamente indiziato del reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. quale presunto aderente alla co= sca degli ER..
Ha dedotto, a mezzo del difensore di fiducia,
violazione di legge e vizio di motivazione sulla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevo= lezza.
Il ricorso è infondato.
La difesa, infatti, ha sostanzialmente riproposto in questa sede le medesime doglianze già motivata= mente ritenute infondate dal tribunale ed incentra=
te sul duplice assunto: a) della inidoneità dei legami familiari (il SS è cognato di ER IU)
a costituire indizio di partecipazione ad associa=
zione criminosa;
b) della inesistenza di condannė o pendenze penali attuali conseguite alle pregresse denunce per sequestro di persona, danneggiamenti ed altro, cui si era fatto riferimento nella richiesta di applicazione di misura cautelare, poi recepita dal G.I.P.
Con riguardo al primo di detti assunti non può che ripetersi quanto già correttamente osservato dal tribunale, e cioè che, in sè e per sè, il vincolo familiare non può certamente rappresentare un elemen'- to indiziante. Ciò non significa, però, che esso 235
sia privo di rilievo quando (come già si è avuto modo di osservare "'supra",al par.C-1, pag.30), da una parte si sia in presenza di un' organizzazione criminosa a base chiaramente familiare e, dall'altra, il singolo soggetto, legato a quel gruppo familiare, risulti dedito a non occasionale attività crimino=
sa dello stesso genere di quella propria di detta organizzazione,
Nella specie, però ( e si passa così all'esame del secondo dei summenzionati assunti difensivi), il ricorrente contesta di poter essere considerato soggetto dedito ad attività criminosa, adducendo a sostegno di ciò l'assenza di condanne e di carichi pendenti. L'argomentazione non è, tuttavia, decisi va giacchè, ai fini meramente cautelari(legati alla- ipotesi di reato di cui all'art. 416 bis cod.pen.), non occorre la certezza, ma solo la probabilità della dedizione del soggetto a quel genere di attività; tale probabilità può desumersi anche dalla sola esi= stenza di denunce penali, quando non risulti positiva= mente accertata la loro infondatezza;
ciò che non può derivare dalla sola circostanza che i relativi proce=
dimenti non risultino ancora definiti con sentenza definitiva di condanna e neppure dalla circostanza della negatività del c.d. certificato di "carichi pendente", posto che questa può dipendere da varie ragioni, puramente "tecnich" quali, ad esempio, il
_ non essere stata ancora esercitata l'azione penale o l'essere stato il procedimento trasmesso, per com= petenza, ad autorità giudiziaria diversa da quella che ha rilasciato il certificato negativo. Si consi= deri, al riguardo, che, ai sensi dell'art.335, comma
3, c.p.p., non può essere rilasciata alcuna certifi= 236
cazione della pendenza del procedimento "fino a quando la persona alla quale il reato è attribuito non abbia assunto la qualità di imputato" (ciò che avviene appunto con l'esercizio dell'azione penale, all'esito delle indagini preliminari, in una delle :
forme previste dall'art. 405 c.p.p.) e che ogni uffi= cio giudiziario non può che rilasciare certificazio= ni attinenti esclusivamente ai procedimenti instaura= ti presso di esso.
A tutto ciò aggiungesi, poi, che nella specie,ol' tre all'esistenza delle precedenti denunce, milita= vano a carico del prevenuto anche altri elementi legit' timamente assunti anch'essi quali indicativi di una presumibile dedizione ad attività illecite legate al' la criminalità organizzata;
elementi costituiti,come¨¨ si rileva dalla lettura della pag.39 dell'impugnata ordinanza, dal possesso, da parte del SS, di una autovettura blindata e dall'essere stato il medesimo
SS sottoposto a misura di prevenzione. Di tali elementi, tutt'altro che insignificanti, la difesa del ricorrente non fa cenno alcuno.
EN EN
Gli è stata applicata la misura cautelare della cu= stodia in carcere in quanto ritenuto gravemente indi ziato di partecipazione ad associazione per delinque= re finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e di concorso in importazione, detenzione e spaccio di ingenti quantitativi di dette sostanze.
Ha dedotto, a sostegno del ricorso, a mezzo dei 237
propri difensori, violazione di legge e vizio di moti- vazione relativamente alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. .
Il ricorso è infondato.
Il G.I.P., prima (sulla scorta della recepita richie= sta di applicazione di misura cautelare avanzata dal
P.M.) ed il tribunale, poi, hanno, infatti, adeguata= mente e correttamente motivato la decisione alla qua÷ le sono pervenuti, facendo riferimento alle dichiara- zioni di ER RI (in cui,sia pure incidental' mente, si parla dell'attuale ricorrente quale fratel' lo di EN NI, anch'egli indicato come inseri= to nel traffico organizzato. di sostanze stupefacenti),
-
nonchè ai cospicui e specifici trascorsi del soggetto, risultato coinvolto proprio con RI ER in una grossa operazione congiunta antidroga (denominata
"Iron Tower") condotta dall'F.B.I. americano e dalla polizia canadese e risultato altresì coinvolto in una transazione avente ad oggetto l'acquisto, da parte di soggetti poi rivelatisi agenti dei servizi antidro= ga nordamericanifi quali indagavano su un gruppo di calabresi operanti fra gli U.S.A.e il Canada), di un quantitatvo di circa Kg.1 di cocaina.
La difesa del ricorrente ha contestato l'idoneità di siffatti elementi a costituire indizio grave di colpe= volezza nel presente procedimento, ma tale contestazio= ne, basandosi, in sostanza, su un diverso apprezzamento in fatto del valore indiziante delle risultanze in E questione, si traduce in una censura di merito alla quale può essere dato spazio in questa sede. نا نوح
PE NI
E' stato ritenuto gravemente indiziato del reato-
di cui all'art.416 bis cod. pen.,quale presunto ade=
rente alla cosca AF, nonchè dei reati di par= tecipazione ad associazione per delinquere finaliz= zata al traffico di sostanze stupefacenti e di con' corso in importazione, detenzione e spaccio di ingen' ti quantitatvi di tali sostanze (capi A e B. della... rubrica cui fa riferimento l'ordinanza del G.I.P.).
Ha dedotto violazione di legge e vizio di motivaz zione relativamente alla ritenuta sussistenza degli indizi di colpevolezza.
Il ricorso è infondato.
I giudici di merito (G.I.P. e Tribunale) hanno infatti adeguatamente e correttamente motivato il proprio convincimento sul punto in questione (il
G.I.P. anche mediante implicito richiamo alla argo=
mentata richiesta del P.M., incorporata nella ordi= nanza applicativa della misura), facendo riferimento alle specifiche dichiarazioni accusatorie di RI
ER (che, come si rileva dalla pag. 103 della ri= chiesta anzidetta, aveva indicato il Tropea fra i soggetti che, per conto del AF EN,“ si erano assunti il compito di curare l'importazio= ne di sostanze stupefacenti dall'Argentina con il metodo dell'occultamento in autovetture d'epoca), ed indicando come elementi di riscontro quelli costi= tuiti, fra l'altro, dalle dichiarazioni rese, nel corso delle indagini svolte dalla polizia argentina, da tali CC NC e NO AN MA, secon' do le quali il Tropea curava effettivamente, prima predetti, dell'arresto dei il traffico in questione (ved. pag. 109 della richiesta del P.M., incorporata nel' 239
:l'ordinanza del G.I.P., e pag. 55 dell'ordinanza del
tribunale).
A fronte di tali elementi il ricorrente, sulla base di premesse di ordine generale del tutto identiche a quelle già illustrate a sostegno del ricorso di Ago= stino VA (oltre che di altri ricorrenti), ed a proposito delle quali non può che rimandarsi alla trattazione del detto ricorso, si è poi limitato, per quanto riguarda la propria specifica posizione, a la= mentare che, in sostanza, nulla sarebbe emerso che con' sentisse di ritenere configurabile una partecipazione di esso ricorrente (già rinviato a giudizio per asso= ciazione finalizzata al traffico di stupefacenti uni= tamente al nominato CC e ad altri), al preteso "clan"
AF. Trattasi però di argomentazione o meglio
-
✓ di asserzione del tutto pretestuosa, non tenendo essa alcun conto della già segnalata circostanza costituita dall'avere lo ER espressamente fatto menzione del rapporto fra il AF e il Tropea, nell'ambito del quale,come si è visto, il secondo avrebbe curato,
per conto del primo, l'importazione della droga dal'
l'Argentina. Proprio detto rapporto, all'evidenza, è quello che è stato, ragionevolmente, inteso dai giudi- del ricorrente ci di merito come rivelatore della partecipazione/al sodalizio criminoso costituito dalla c.d."cosca Mazza=
ferro", avuto anche riguardo al riscontro costituito dagli altri elementi di cui si è detto. Il fatto, poi, che come pure criticamente rilevato dal ricorrente
-
anche RI ER risulti rinviato a giudizio per partecipazione all'altra associazione finalizzatǎ al traffico di stupefacenti, non presenta, di per sè, alcun significato.Se, infatti, con detto rilievo, si vuol dire che le dichiarazioni di JE avrebbero dovuto essere con' 240
siderate inattendibili, l'argomentazione è evidentes mente fallace, dal momentoche essa non fa che mettere in luce un elemento che è già implicito nella disci= plina normativa concernente la valutazione delle di= chiarazioni di "collaboranti"; disciplina alla quale
_
non può dirsi che il G.I.P. e il tribunale non si sia= no attenuti, per il fatto stesso che si sono preoccu= pati di indicare quelli, che, ragionevolmente, poteva= no costituire elementi di riscontro alle dichiarazio= ni in questione. Se poi, con il rilievo in discorso, si vuol dire che il fatto per il quale è stata emessa l'ordinanza applicativa di custodia cautelare confer= mata dal tribunale non sarebbe apprezzabilmente dif= ferenziabile da quello per il quale è già intervenuto il rinvio a giudizio (con riferimento, presumibilmente, soprattutto al reato di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti), appare suf= ficiente ricordare, ancora una volta (essendosi già avuta occasione, nella trattazione di altre posizioni, di affermare analogo concetto), che la eventuale rei terazione di provvedimenti cautelari per gli stessi fatti non ha altre conseguenze se non quelle stabili= te, in materia di decorrenza dei termini, dall'art. 297, comma 3, c.p.p.
NI AR
E' stato ritenuto gravemente indiziato del reato di cui all'art.416 bis cod.pen.quale attuale capo del'- la cosca degli IN (il cognome NI facendosi derivare da errori anagrafici). 241
Ha dedotto, a mezzo dei propri difensori, vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza degli indizi di colpevolezza.
Il ricorso è infondato.
Gli indizi in questione risultano infatti corretta=
mente individuați, come emerge dalla lettura della impugnata ordinanza e di quella del G.I.P., compren' siva della richiesta del P.M. in essa incorporata, :
nelle puntuali e specifiche dichiarazioni accusatorie di RI ER, corroborate da quelle rese al capitano dei C.C. di EL ON da AF
EN nonchè da quelle di certi IO ON
e RA VA, già poste a base di altro prov= vedimento di custodia cautelare emesso nei confronti dello stesso NI per traffico di stupefacenti dal
G.I.P.del tribunale di Torino il 15/4/93..
A fronte di tali elementi appaiono del tutto pre=
testuose e inconferenti le censure avanzate dal ri=
corrente, il quale lamenta, in particolare, la pre= tesa mancanza di riscontri alle dichiarazioni di E=
rinò, dimenticando che i riscontri ben potevano essete costituiti, secondo i principi più volte affermati da queste Corte (e già richiamati nella parte generale, par. C-1, pag.25) dalle altre dichiarazioni conver= genti di cui si è fatto cenno;
dichiarazioni dotate, peraltro (specie quelle del AF), per come appaiono riportate, anche di autonoma valenza indi= ziante..
Lamenta altresì il ricorrente che, valorizzando le dichiarazioni dei nominati IO e RA, sarebbe stato violato il principio del "ne bis in idem" cautelare e quello del divieto di contestazio= ni c.d. "a catena"%3B doglianza da considerare, però, anche 242
questa infondata giacchè:
a) il principio del "ne bis in idem" in materia cau= telare è stato si affermato, come sostenuto dal ricorrente, anche da questa Corte, ma a tutt'al'= tro proposito, e cioè con riferimento alla non accoglibilità di richieste di revoca ó modifica. di misure cautélari, avanzate ai sensi dell'art. :
299 c.p•p•,in assenza di elementi nuovi o diver=- F
si rispetto a quelli già valutati e sulla basenta dei quali deve ritenersi formato quello che viene
F comunemente definito "giudicato allo stato";
b) la violazione del divieto di c.d. "contestazione a catena" rileva (come già più volte si è avuto occasione di osservare), solo ai fini di cui al'
☐ l'art. 297,comma 3, c.p.p., e non come causa di nullità..
Nè miglior fondamento può infine riconoscersi al' la doglianza concernente la mancata considerazione della impossibilità di delinquere nella quale il riz corrente si sarebbe trovato a cagione del lungo pe= riodo di detenzione sofferto fino al 6 luglio 1989, seguito poi dall'applicazione, in data 24/4/91, del'" la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. con divieto di soggiorno in BR, dura= ta fino all'aprile del 1992 , cui aveva fatto ulterior= mente seguito la misura coercitiva emessa dal G.I.P. già di Torino (alla quale si è fatto cenno). E' infat' ti evidente che, attesa la natura del reato in rela= zione al quale è stata applicata la misura cautelare di cui è discorso in questa sede, lo stato di deten' zione e, a maggior ragione, quello di sottoposizione a misura di prevenzione, pur potendo dar luogo a osta= 7. coli e difficoltà di vario genere, non possono, di per 243
sè, essere considerati assolutamente impeditivi alla attuazione di condotte suscettibili di essere inquadra=
•
te nel paradigma normativo di quel reato, posta la estrema varietà di contenuto e di forma che le dette :
condotte possono assumere, in relazione alle caratte= ristiche dell'associazione criminosa e al ruolo che in essa il soggetto svolge. Ciò è tanto vero, del re= sto, che questa Corte ha più volte affermato, come è noto, il principio secondo cui, di per sè, la perdita dello "status libertatis" non determina la cessazione
.
del vincolo associativo e, quindi, della permanenza del reato di associazione.
Che poi, nella specie possa e voglia sostenersi che, in concreto, l'NI, quale detenuto o quale sogget' to sottoposto a misura di prevenzione, non sarebbe stato in grado di svolgere le funzioni di capo -cosca attri= buitegli dall'accusa, altro non è se non una semplice
"quaestio facti" insuscettibile, come tale, di essere valutata in un giudizio di legittimità, posto che non risultano siano stati prospettati, in sede di merito,
gli specifici elementi sulla base dei quali un assunto del genere anzidetto avrebbe dovuto essere riconosciuto fondato.
SI LE
E' stato ritenuto gravemente indiziato del reato di cui all'art.416 bis cod.pen.quale presunto aderente alla cosca IN.
Ha dedotto, a mezzo del difensore di fiducia, oltre ad una questione di rito circa la mancata indicazione 244
del tempo e del luogo del commesso reato (già ritenu= ta infondata,con altre similari, per le ragioni indi- ti cate "supra", par. B-1), anche violazione di legge e vizio di motivazione relativamente alla ritenuta sus'
sitenza dei gravi indizi di colpevolezza.
Sotto questo secondo profilo il ricorso è fondato..
A fronte, infatti, non già della mancanza di una specifica accusa da parte dell'allora collaborantę
Г ER, ma addirittura ( a quanto pare), di una sorta di espressa dichiarazione liberatoria proveniente dallo stesso ER (il quale, nell'affermare che i fratelli SU
dell'NI AR erano tutti inseriti nell'organiz=. de zazione, avrebbe fatto una espressa eccezione per il SI
solo IN LE), ed in assenza di altri elemen' re ti indizianti diversi da quelli che il G.I.P. ed il ti tribunale hanno ritenuto di individuare come tali in
(rapporto di parentela e modesti precedenti costituiti ta da pascolo abusivo e danneggiamento), appare di tut= ! ta evidenza che non si sarebbe potuta ragionevolmen= | Nu
te affermare l'esistenza, a carico del ricorrente, di zi
"gravi indizi di colpevolezza" in ordine all'ipotizza= ri to reato di associazione per delinquere di tipo mafio= so, neppure considerando (come ha fatto il tribunale) va i suaccennati precedenti come. rappresentativi delle
"forme più primitive di appropriazione del territorio" me:
sì da esseree definibili come "delitti di mafia rura= CO
le". ra
L'impugnata ordinanza, con riguardo alla posizione zi in esame, va quindi annullata con rinvio, per nuova co deliberazione, al tribunale di Reggio BR il di quale, rivalutati tutti gli elementi che sono stati ch o potranno essere eventualmente posti a sua di= ap an 245
sposizione e tenuto conto dei rilievi sopra formula= ti, adotterà la decisione di merito che riterrà confor= me a giustizia.
IA EO
E' stato colpito dall'ordinanza applicativa di miș sura cautelare in quanto ritenuto gravemente indiziato del reato di cui all'art.416 bis cod. pen., quale pre=
sunto aderente alla cosca dei BI, nonchè dei reaţi di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e di concorso in importazione, detenzione e spaccio di ingenti quanti= tativi di tali sostanze.
Con separati atti di ricorso a firma, l'uno, dell'avv.
Nucera e, l'altro, dell'avv.Lupis, ha dedotto, sostan' zialmente, lo stesso genere di censure,attinenti la ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.
Dette censure sono da ritenere infondate e i ricorsi vanno, pertanto, rigettati.
Il tribunale, infatti, ha adeguatamente e corretta= mente motivato sul punto, indicando come indizi di colpevolezza essenzialmente quelli derivanti dalle dichia= razioni accusatorie di RI ER (che aveva men' zionato lo ZA fra i partecipanti alla più volte ri= E cordata riunione di RE AL), corroborate da quelle di altro "collaborante" a nome Nucera NC, oltre che dagli specifici trascorsi dell'indagato e dal suo apparentemente ingiustificato arricchimento, che aveva anche dato luogo ad un provvedimento patrimoniale di 246
prevenzione.
Si è sostenuto, da parte della difesa (ricorso del'
l'avv.Nucera), che non si comprenderebbe come, tra i numerosissimi ZA di Africo Nuovo, sia stato
"scelto" proprio l'attuale ricorrente come " rappre=
sentante della famiglia ZA, indicata dal collabo= ratore". Al riguardo, nel richiamare quanto argomen'
tato in relazione ad analoga doglianza avanzata dal medesimo difensore a sostegno del ricorso LI,.
va qui ulteriormente osservato che dalla lettura della pag.49 della richiesta di custodia cautelare avanzata dal P.M. ed accolta dal G.I.P?con pedis' sequo provvedimento, risulta che lo ER (le cui dichiarazioni sono ivi riportate fra virgolette), avrebbe indicato fra i partecipanti alla riunione in questione non genericamente un "rappresentante" degli ZA, ma, specificamente, proprio "ZA
EO di Africo". Ciò basta, ad avviso della Corte
(dovendo questa far riferimento, come è noto, in tema di vizi di motivazione, solo al "testo del prov= vedimento impugnato" e, in quanto trattisi di deci del provvedimento sioni conformi,.a quello/di primo grado), a dimostra re l'infondatezza della censura.
Quanto poi all'ulteriore censura, sempre conte= nuta nel ricorso a firma dell'avv. Nucera, concernen'
te la pretesa impossibilità nella quale lo ZA,al'
l'epoca detenuto, si sarebbe trovato, di partecipare: alla riunione di RE AL, rileva la Corte che la questione risulta puntualmente presa in esame dal tri= bunale, il quale ha osservato (pag.85 dell'impugnata ordinanza), che detta impossibilità, di fatto, non :
sussisteva, dal momento che lo ZA sarebbe stato sottoposto, all'epoca, a regime di arresti domicilia= bi. La validità di tale argomentazione viene oggi con' 247
testata dalla difesa, la quale produce, in allegato.
Nal ricorso, documentazione volta a dimostrare che,es'
sendo stato revocato, ad una certa data, nei confronti dello ZA, il regime degli arresti domiciliari per essere sostituito con quello della custodia in carcere, effettivamente-il nominato ricorrente, in.
difformità di quanto ritenuto dal tribunale, non avreb= be avuto modo di partecipare alla summenzionata riunio= ne.. Al riguardo devesi però osservare che, non risul' tando, dalla lettura del ricorso, 1'avvenuta sottopo sizione, a suo tempo, dell'anzidetta circostanza al tribunale del riesame, non può certo farst carico a quest'ultimo, in questa sede, di non averla presa in considort' zione. Nè, d'altra parte, potrebbe questa Corte “giunge= re a sostituire la propria decisione a quella del giu= dice di merito sulla base di un elemento di fatto rap= :
presentato e documentato (per quanto è dato sapere), soltanto davanti ad essa. Un tale elemento potrebbe, semmai, essere assunto a base di una richiesta di revoca della misura ex art.299 c.p.p., come già os' servato in relazione ad analoghe situazioni.
Le altre censure contenute nel ricorso a firma del'
l'avv.Nucera, come pure quelle contenute nell'altro ricorso, a firma dell'avv. Lupis, siccome genericamen' te attinenti i criteri di valutazione delle dichiara=
zioni dei "collaboranti" ai fini della loro attitudine o meno a costituire "indizi gravi di colpevolezza" ex art.273,commal,c.p.p., trovano, poi, sostanzialmente, la loro risposta nelle osservazioni di ordine generale esposte "supra", al par.C-1). 248
IA ON.
E' stato ritenuto gravemente indiziato del reato di :
cui all'art.416 bis cod. pen.quale presunto aderente alla cosca BI.
A mezzo del proprio difensore ha dedotto, nel 4.
ricorso,doglianze attinenti la ritenuta sussistenza. degli indizi gravi richiesti dall'art. 273 c.p.p.
Il ricorso è infondato...
Il tribunale, infatti,e, prima di esso, il G.I.P.
(sulla scorta della argomentata richiesta di applica= zione di misura cautelare avanzata dal P.M.), hanno adeguatamente e correttamente motivato la conclusio= ne alla quale, sul punto, sono giunti, facendo riferi= mento, da un lato, alle dichiarazioni accusatorie di
ER RI (il quale indicava la famiglia degli
ZA indipendentemente dalla riferita partecipa=
-
zione di ZA EO alla nota riunione di RE Ga= le, di cui si è detto nella trattazione della posizio= ne precedente - fra quelle gravitanti nell'orbita dei
BI); dall'altro al non contestato ruolo di "ca= po" di detta famiglia attribuibile all'attuale. ricor= rente (ved. pag. 155 della richiesta del P.M. incor= porata nell'ordinanza del G.I.P.), come pure ai suoi precedenti ed alle sue frequentazioni;
elementi tutti, questi, ben valutabili come validi "riscontri" alla stregua dei principi più volte richiamati nella trate tazione di ricorsi precedenti ed illustrati, in ge= nerale, al par.C-1).
A fronte di tali elementi (la cui valutazione può, ovviamente, essere oggetto di discussione in sede di merito, ma non può avere ingresso in un giudizio di legittimità), la difesa del ricorrente si è limitata ad esprimere censure, tanto veementi quanto generiche, in ordine a quella che sembra voler rappresentare 249
come una diffusa propensione dei giudici a recepire acriticamente. (cosa che, nella specie, non può in al' cun modo dirsi avvenuta) le dichiarazioni dei c.d. 5
'
7
"pentiti", aggiungendo poi, di specifico, soltanto il rilievo della (ovvia) non decisività, ai fini indizia= ri, dei rapporti familiari o economici e della asseri= tamente solo parziale rispondenza al vero dell'inter- venuto sequestro, ai sensi della normativa antimafia, dell'azienda I.M.C.,facente capo a BI IU ed alla quale esso ricorrente sarebbe interessato;
elemento, quest'ultimo, la cui valutazione esula dal'
l'ambito del giudizio di legittimità e che, comunque, non si appalesa certo di importanza determinante nel'
l'economia generale dell'apparato motivazionale della impugnata ordinanza.
P. Q. M.
la Corte dichiara inammissibili i ricorsi di IN
VA, NN VA e UA RD e condanna i ricorrenti predetti al pagamento in solido delle spese del procedimento e ciascuno della sanzione pecuniaria di lire 500.000.Annulla l'ordinanza impugna= ța nei confronti di ER LO, ER NI, EM
ON, CE IU, OL EO (cl.1941), Mora= bito VA (cl.1963),BR NI, IR
NC, US CE, NO EN (cl.1942),
De MA GI, De MA SI,JE OB, RD
VA, NO OS, RA SS, IS
EN, DI ON, AL RM MA, ES
CC NC, BI NI, De masi CC, De MA
CO, UZ AT, AL ON, AL OM co, AL EN, UT AN, UA RD,
IN LE, RO TO, MA ON, RD
193 250
ON, OL EO (cl.1962) e rinvia per nuovo: esame al tribunale di Reggio BR. Rigetta tutz ți gli altri ricorsi e condanna i relativi ricorren' ti in solido tra loro e con i primi tre al pagamento delle spese del procedimento..
✓ Così deciso in Roma il 1 luglio 1994.
L'estensore
Phl It Presidente Dalian
DEPOSITATA
IN CANCELLERIA
IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA 17 SET 1994. PA, RD
IL COLLABORATORE سنو DI CANCELLERIA
نسيش 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
3 e 4 dell'art.192 .c.p.p.); giudizio di gravità -quel'
416 bis cod. pen.quale presunto aderente alla cosca
BI, nonchè i reati di partecipazione ad asso=: ciazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e di concorso in operazioni di importa= zione a fine di spaccio di ingenti quantitatvi di