Articolo 2632 del Codice civile
Articolo 2780Articolo 2629 bis
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19 aprile 1942
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5 marzo 1986
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10 giugno 1994
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16 aprile 2002
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1 gennaio 2004
Art. 2632.

((Formazione fittizia del capitale.)) ((Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della societa' nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.))
Entrata in vigore il 1 gennaio 2004
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