Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 6 novembre 1974 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 6 novembre 1974 |
Commentari • 60
- 1. Misure di prevenzionehttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
2. Quali sono e nei confronti di chi vengono adottate? Le misure di prevenzione sono adottate nei confronti di persone ritenute pericolose, a causa delle loro condotte e comportamenti, per la sicurezza e l'ordine pubblico, anche a prescindere dalla commissione di uno specifico reato. La finalità delle misure di prevenzione è quella di prevenire la commissione di reati o di impedire che si creino situazioni di pericolo per la collettività. Le misure di prevenzione sono: 1) obbligo di dimora o di soggiorno in un determinato luogo; 2) divieto di frequentare determinati luoghi o di avvicinarsi a determinate persone; 3) obbligo di presentazione periodica alle autorità competenti; 4) …
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. pen., SS.UU., sentenza 26/07/2018, n. 35852Provvedimento: 35852-18 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE PENALI Composta da - Presidente - Sent. n. sez. 3/18 Mariastefania Di Tomassi UP 22/02/2018 Ugo De Crescienzo R.G.N. 10051/2017 Anna Petruzzellis Patrizia Piccialli Giorgio Fidelbo Giacomo Rocchi Relatore - Andrea Montagni Gaetano De Amicis Alessandro Maria Andronio ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da AR VA, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 17/11/2016 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal componente Giacomo Rocchi; udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato …Leggi di più...
- aumento della pena ai sensi dell'art. 81 cpv. cod. pen·
- riconoscimento della continuazione con reati giudicati in precedenza con rito ordinario·
- esclusione·
- decisione·
- procedimenti speciali·
- giudizio abbreviato
Versioni del testo
- Art. 1.
Il primo capoverso dell' articolo 29 del codice di procedura penale e' abrogato. - Art. 2.
In deroga a quanto previsto dal primo comma dell'articolo 502 del codice di procedura penale , il procuratore della Repubblica procede in ogni caso con il giudizio direttissimo, sempre che non siano necessarie speciali indagini, per i delitti di rapina, rapina aggravata, estorsione, estorsione aggravata, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, per i reati concernenti le armi e gli esplosivi, e per i reati eventualmente concorrenti con quelli sopraindicati. - Art. 3.
L'ultimo comma dell' articolo 628 del codice penale e' sostituito dal seguente:
"La pena e' della reclusione da quattro anni e sei mesi a venti anni e della multa da lire trecentomila a lire un milione e cinquecentomila:
1) se la violenza o minaccia e' commessa con armi o da persona travisata, o da piu' persone riunite;
2) se la violenza consiste nel porre taluno in stato di incapacita' di volere o di agire".