Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 6 novembre 1974 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 6 novembre 1974 |
Commentari • 57
- 1. Cassazione penale n. 788/1992https://www.brocardi.it/ · 1
(massima n. 1) La contestazione di partecipazione ad associazione per delinquere di tipo camorristico armata (art. 416 bis, commi terzo e quarto, c.p.) non integra fusione del già contestato delitto di cui agli artt. 416 bis, comma primo, c.p. nonché dei reati di detenzione e porto abusivi di armi comuni da sparo (artt. 10, 12, 14 L. 14 ottobre 1974, n. 497) e, pertanto, dalla notificazione del provvedimento di custodia in carcere per il reato di cui all'art. 416 bis, commi terzo e quarto, c.p. comincia a decorrere un nuovo e autonomo termine di custodia cautelare. Ciò perché chiamare a rispondere taluno di partecipazione ad un sodalizio criminoso e di detenzione e porto abusivi di armi …
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. pen., SS.UU., sentenza 26/07/2018, n. 35852Provvedimento: 35852-18 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE PENALI Composta da - Presidente - Sent. n. sez. 3/18 Mariastefania Di Tomassi UP 22/02/2018 Ugo De Crescienzo R.G.N. 10051/2017 Anna Petruzzellis Patrizia Piccialli Giorgio Fidelbo Giacomo Rocchi Relatore - Andrea Montagni Gaetano De Amicis Alessandro Maria Andronio ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da AR VA, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 17/11/2016 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal componente Giacomo Rocchi; udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato …Leggi di più...
- aumento della pena ai sensi dell'art. 81 cpv. cod. pen·
- riconoscimento della continuazione con reati giudicati in precedenza con rito ordinario·
- esclusione·
- decisione·
- procedimenti speciali·
- giudizio abbreviato
Versioni del testo
- Art. 1.
Il primo capoverso dell' articolo 29 del codice di procedura penale e' abrogato. - Art. 2.
In deroga a quanto previsto dal primo comma dell'articolo 502 del codice di procedura penale , il procuratore della Repubblica procede in ogni caso con il giudizio direttissimo, sempre che non siano necessarie speciali indagini, per i delitti di rapina, rapina aggravata, estorsione, estorsione aggravata, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, per i reati concernenti le armi e gli esplosivi, e per i reati eventualmente concorrenti con quelli sopraindicati. - Art. 3.
L'ultimo comma dell' articolo 628 del codice penale e' sostituito dal seguente:
"La pena e' della reclusione da quattro anni e sei mesi a venti anni e della multa da lire trecentomila a lire un milione e cinquecentomila:
1) se la violenza o minaccia e' commessa con armi o da persona travisata, o da piu' persone riunite;
2) se la violenza consiste nel porre taluno in stato di incapacita' di volere o di agire".