Articolo 638 del Codice penale
Articolo 639 terArticolo 639 bis
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Art. 638.

(( (Uccisione o danneggiamento di animali altrui). )) .

((Chiunque senza necessita' uccide o rende inservibili o comunque deteriora tre o piu' animali raccolti in gregge o in mandria, ovvero compie il fatto su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria, e' punito con la reclusione da uno a quattro anni)) .
Entrata in vigore il 1 luglio 2025
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