Articolo 12 della Legge 14 ottobre 1974, n. 497
Articolo 11Articolo 13
Versione
6 novembre 1974
Art. 12.
Il testo dell' articolo 4 della legge 2 ottobre 1967, n. 895 , e' sostituito dal seguente:
"Chiunque illegalmente porta in luogo pubblico o aperto al pubblico le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell'articolo 1, e' punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da L. 200.000 a lire 2 milioni.
La pena e' aumentata se il fatto e' commesso da due o piu' persone o in luogo in cui sia concorso o adunanza di persone o di notte in luogo abitato".
Entrata in vigore il 6 novembre 1974
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