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24 ottobre 1989
24 ottobre 1989
Art. 491. Questioni preliminari 1. Le questioni concernenti la competenza per territorio o per connessione, le nullita' indicate nell' articolo 181 commi 2 e 3, la costituzione di parte civile, la citazione o l'intervento del responsabile civile e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e l'intervento degli enti e delle associazioni previsti dall'articolo 91 sono precluse se non sono proposte subito dopo compiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti e sono decise immediatamente.
2. La disposizione del comma 1 si applica anche alle questioni concernenti il contenuto del fascicolo per il dibattimento e la riunione o la separazione dei giudizi, salvo che la possibilita' di proporle sorga soltanto nel corso del dibattimento.
3. Le questioni preliminari sono discusse dal pubblico ministero e da un difensore per ogni parte privata. La discussione deve essere contenuta nei limiti di tempo strettamente necessari alla illustrazione delle questioni. Non sono ammesse repliche.
4. Il giudice provvede in merito agli atti che devono essere acquisiti al fascicolo per il dibattimento ovvero eliminati da esso. 5. Sulle questioni preliminari il giudice decide con ordinanza.
2. La disposizione del comma 1 si applica anche alle questioni concernenti il contenuto del fascicolo per il dibattimento e la riunione o la separazione dei giudizi, salvo che la possibilita' di proporle sorga soltanto nel corso del dibattimento.
3. Le questioni preliminari sono discusse dal pubblico ministero e da un difensore per ogni parte privata. La discussione deve essere contenuta nei limiti di tempo strettamente necessari alla illustrazione delle questioni. Non sono ammesse repliche.
4. Il giudice provvede in merito agli atti che devono essere acquisiti al fascicolo per il dibattimento ovvero eliminati da esso. 5. Sulle questioni preliminari il giudice decide con ordinanza.
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- 1. Cass., Sez. VI, 24 luglio 2014, Mamone ed altrihttps://archiviopenale.it/ · 221.00616
Fonte immagine: www.cortedicassazione.it Qualora il decreto che dispone il giudizio destinato all'imputato venga per errore notificato presso lo studio del difensore di fiducia invece che al domicilio validamente eletto, sussiste una nullità non assoluta, ma a regime intermedio, come tale deducibile a pena di decadenza nei termini previsti dall'art. 491 c.p.p., in quanto l'atto deve ritenersi comunque giunto a conoscenza dell'interessato.
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. pen., sez. I, sentenza 30/10/2019, n. 44140Provvedimento: […] Il Tribunale ha aggiunto il rilievo che il processo, alla suddetta udienza del 20 febbraio 2019, era regredito alla fase di apertura del dibattimento, stante la diversa composizione del collegio, con la conseguenza che la proposizione del conflitto era da ritenersi tempestiva, sia perché dopo il mutamento della composizione del collegio giudicante il processo ritorna alla fase degli atti preliminari al dibattimento, sia perché il limite temporale di cui all'art. 491 cod. proc. pen. riguarda la proponibilità della questione, ma non la possibilità per il giudice di apprezzare liberamente i presupposti del suo potere decisionale, tra i quali quello della competenza.Leggi di più...
- conflitto di competenza·
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