Articolo 81 del Codice di procedura penale
Articolo 80Articolo 82
Versione
24 ottobre 1989
Art. 81. Esclusione di ufficio della parte civile 1. Fino a che non sia dichiarato aperto il dibattimento di primo grado, il giudice, qualora accerti che non esistono i requisiti per la costituzione di parte civile, ne dispone l'esclusione di ufficio, con ordinanza.
2. Il giudice provvede a norma del comma 1 anche quando la richiesta di esclusione e' stata rigettata nella udienza preliminare.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1989
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