Sentenza 21 gennaio 2009
Massime • 2
Nel giudizio di legittimità il vizio di motivazione non è denunciabile con riferimento alle questioni di diritto decise dal giudice di merito.
Non è causa di nullità della sentenza la mancanza, nel dispositivo, della dichiarazione di manifesta infondatezza dell'eccezione di illegittimità costituzionale di una norma, pur esaminata in motivazione, con esposizione delle ragioni giustificative della mancata rimessione degli atti alla Corte costituzionale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 21/01/2009, n. 3706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3706 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PAGANO Filiberto - Presidente - del 21/01/2009
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - SENTENZA
Dott. DAVIGO PiercamiLL - Consigliere - N. 230
Dott. MANNA Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Consigliere - N. 30209/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AD HY FY, parte civile nato a [...] il [...];
nei confronti di:
GA El LY AL AM AM, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte d'appeLL di Roma, sezione 1^ penale, in data 20.2.2004;
Sentita la relazione della causa fatta, in pubblica udienza, dal Consigliere Dott. PiercamiLL Davigo;
Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, Dott. FEBBRARO Giuseppe, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato.
osserva:
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza del 31.10.2001, il Tribunale di Roma assolse GA El LY KH AM AM dal reato di estorsione in danno di AD HY FY perché il fatto non sussiste.
Avverso tale pronunzia la parte civile AD HY FY propose gravame ma la Corte d'appeLL di Roma, con sentenza del 20.2.2004, confermò la decisione di primo grado.
Ricorrono congiuntamente per cassazione il difensore della parte civile e la parte civile personalmente deducendo:
1. nullità della sentenza di appeLL perché, essendo stato notificato il decreto di citazione a giudizio ex art. 161 c.p.p. senza il rispetto del termine libero a comparire, l'udienza fu rinviata disponendo la notifica del verbale di udienza anziché del decreto di citazione a giudizio;
2. nullità della sentenza impugnata in quanto il Procuratore generale della Repubblica concluse per l'infondatezza dell'eccezione di legittimità costituzionale proposta senza allegare le ragioni di tale conclusione, sicché non vi sarebbe stato completo contraddittorio fra le parti;
3. nullità della sentenza impugnata perché nel dispositivo non è pronunziata la manifesta infondatezza ed irrilevanza della proposta questione di legittimità costituzionale dell'art. 576 c.p.p. nella parte in cui non consente alla parte civile di appellare anche agli effetti penali;
tale questione è comunque riproposta in questa sede;
4. vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alle dedotte nullità del giudizio di primo grado e della relativa sentenza;
la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto che la parte civile avesse errato nel comprendere la sentenza di primo grado e le ordinanze dibattimentali di ammissione delle prove, muovendo eccezioni di nullità; sarebbero stati acquisiti atti procedimentali e non processuali coperti da segreto che indebitamente il P.M. avrebbe prodotto, dal momento che solo dopo la richiesta di rinvio a giudizio gli atti di indagine diventano pubblici;
il P.M. avrebbe indebitamento prodotto atti relativi al procedimento a carico del M.LL GE e della parte civile, assegnato ad altro sostituto procuratore della Repubblica;
l'eventuale abuso ascritto a GE avrebbe dovuto essere contestato anche al Carabiniere che con lui aveva operato, il P.M. avrebbe espresso insinuazioni sul sottufficiale dei Carabinieri e minacciato di chiedere gli atti ed aprire un procedimento a fronte della domanda del difensore di parte civile di chiarire a quale procedimento si riferissero le domande;
il giudice d'appeLL avrebbe dovuto distinguere tra atti utilizzabili ed inutilizzabili ed anche l'ordinanza di custodia non avrebbe dovuto essere resa nota;
come evidenziato in una richiesta di proporre appeLL diretta al Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appeLL di Roma la vicenda processuale si sarebbe trasformata in un processo a carico della parte civile e del ufficiale di polizia giudiziaria che aveva arrestato l'imputato ed il Carabiniere Minervini non fu ascoltato;
si ignora come il sostituto procuratore Attanasio ottenne l'assegnazione del processo a carico di GA e perché il sostituto procuratore FA sarebbe stato sostituto processuale di Attanasio;
5. vizio di motivazione in relazione alla mancata pronunzia sul contenuto della memoria pervenuta alla Procura della Repubblica e trasmessa alla Corte d'appeLL di Roma;
6. vizio di motivazione in relazione alla mancata pronunzia sulle note difensive 14.1.2003 che avrebbero potuto essere considerate motivi aggiunti o note difensive;
7. vizio di motivazione in relazione alla esclusa nullità conseguente all'acquisizione di atti procedimentali non ancora divenuti atti processuali, nonché in ordine alla ritenuta sottoscrizione del contratto di associazione in partecipazione non contestualmente al sorgere del rapporto di collaborazione tra imputato e parte civile, ma alla conclusione del rapporto di lavoro, trascurando gli elementi dedotti nell'atto di appeLL, relativi all'esistenza di una copia recante la data del 28.2.1997;
8. vizio di motivazione in relazione alla mancata rinnovazione del dibattimento per esaminare il Carabinieri Minervini che partecipò all'operazione con il M.LL GE, asseritamente illegittima. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato e proposto in carenza di interesse.
La eventuale violazione del termine a comparire integra una nullità relativa che avrebbe dovuto essere eccepita dall'imputato (V. Cass. Sez. 1^ sent. n. 1698 del 13.10.1993 dep. 10.2.1994 rv 197257) e che non può essere eccepita dalla parte civile la quale non ha alcun interesse a denunziare la relativa nullità.
In ogni caso, trattandosi di nullità relativa, la stessa avrebbe dovuto essere tempestivamente eccepita.
Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Le nullità sono solo quelle tassativamente previste dalla legge e fra queste non rientra l'eventuale mancanza di motivazione delle conclusioni del P.M..
Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Non è infatti causa di nullità del provvedimento del giudice la mancanza, nel dispositivo, della dichiarazione di manifesta infondatezza dell'eccezione di illegittimità costituzionale di una norma, pur esaminata in motivazione, con esposizione delle ragioni giustificative della mancata rimessione degli atti alla Corte costituzionale (V. Cass. Sez. 1 sent. n. 4974 del 13.7.1999 dep. 13.9.1999 rv 214104).
Infatti da un lato tale capo della sentenza non è suscettibile di autonoma impugnazione, potendosi solo riproporre al questione incidentale di legittimità costituzionale in sede di impugnazione, sia perché le nullità sono solo quelle tassativamente previste dalla legge.
Il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato. Anzitutto non è vero che gli atti delle indagini preliminari non siano producibili in quanto non pubblici fino al momento dell'esercizio dell'azione penale.
Gli atti di indagine preliminare, a norma dell'art. 329 c.p.p. sono segreti solo fino a quando la persona sottoposta ad indagini (al quale sono estese le disposizioni relative all'imputato ai sensi dell'art. 61 c.p.p., comma 2) non possa averne conoscenza, sicché è da escludere che sia segreta un'ordinanza di custodia cautelare eseguita.
In secondo luogo, come ha rilevato la Corte territoriale, tali atti sono stati prodotti al fine di consentire una valutazione della veste in cui i soggetti destinatari della misura avrebbero dovuto essere esaminati e della applicazione delle relative regole di valutazione delle loro dichiarazioni.
Non vi è perciò alcuna inutilizzabilità degli atti, dal momento che sono stati destinati a provare fatti dai quali dipende l'applicazione di norme processuali ed utilizzati limitatamente a tale fine.
Irrilevanti sono le dichiarazioni rese in dibattimento dal rappresentante del P.M., o l'identità della persona fisica, dal momento che è impugnata una sentenza rispetto alla quale non è neppure dedotto che abbiano determinato qualsivoglia nullità, peraltro non prevista dal alcuna norma, nonché stante l'impersonalità dell'Ufficio di Procura.
Il quinto ed il sesto motivo di ricorso sono generici dal momento che neppure è sommariamente indicato quale sia il contenuto delle memorie e perché sarebbe stato rilevante che la Corte territoriale si pronunziasse sulle stesse, così come non è precisato se effettivamente si tratti di motivi nuovi ed in quale misura la pronunzia di secondo grado non li abbia, neppure implicitamente considerati.
Il sesto motivo di ricorso è manifestamente infondato ed in parte proposto al di fuori dei casi consentiti.
In primo luogo sarebbe comunque irrilevante il fatto che sul punto della dedotta inutilizzabilità di atti (che si è già detto essere questione manifestamente infondata) vi fosse un vizio di motivazione della sentenza di appeLL, giacché ciò che integra il vizio è l'omessa motivazione in fatto e non quella in diritto (v. Cass. Sez. 4^ sent. 6243 del 7.3.1988 dep. 24.5.1988 rv 178442: "il vizio di motivazione rilevante ai fini della nullità della sentenza ex art.475 c.p.p., n. 3 è queLL in fatto e non già queLL in diritto, nel senso che non può esservi ragione di doglianza aLLrquando la soluzione di una questione di diritto, anche se immotivata o contraddittoriamente ed iLLgicamente motivata, sia comunque esatta, mentre, viceversa, ove tale soluzione non sia giuridicamente corretta, poco importa se e quali argomenti la sorreggano", resa sotto la vigenza del codice di procedura penale del 1930, ma che non vi sono ragioni che impongano una diversa valutazione sotto il vigente codice di rito).
In secondo luogo la censura relativa alla valutazione della scrittura privata è censura di merito inammissibile per violazione dell'art.606 c.p.p., comma 1, perché propone censure attinenti al merito della decisione impugnata, congruamente giustificata con motivazione non manifestamente iLLgica.
Infatti, nel momento del controLL di legittimità, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti ne' deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con "i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento", secondo una formula giurisprudenziale ricorrente. (Cass. Sez. 5^ sent. n. 1004 del 30.11.1999 dep. 31.1.2000 rv 215745, Cass., Sez. 2^ sent. n. 2436 del 21.12.1993 dep. 25.2.1994, rv 196955). L'ottavo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La rinnovazione del dibattimento avrebbe dovuto essere disposta, ai sensi dell'art. 603 c.p.p., solo se il giudice di appeLL avesse ritenuto di non poter decidere aLL stato degli atti ed anche tale valutazione è di merito e la motivazione può essere implicita (v. Cass. Sez. 5^ sent. n. 6379 del 17.3.1999 dep. 21.5.1999 rv 213403:
"In tema di giudizio di appeLL, poiché il vigente c.p.p. pone una presunzione di completezza della istruttoria dibattimentale svolta in primo grado, la rinnovazione, anche parziale, del dibattimento ha carattere eccezionale e può essere disposta solo qualora il giudice ritenga di non poter decidere aLL stato degli atti.
Pertanto, mentre la decisione di procedere a rinnovazione deve essere specificamente motivata, occorrendo dar conto dell'uso del potere discrezionale derivante dalla acquisita consapevolezza di non poter decidere aLL stato degli atti, nel caso, viceversa, di rigetto, la decisione può essere sorretta anche da motivazione implicita nella stessa struttura argomentativa posta a base della pronuncia di merito, che evidenzi la sussistenza di elementi sufficienti per una valutazione - in senso positivo o negativo - sulla responsabilità, con la conseguente mancanza di necessità di rinnovare il dibattimento".
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l'imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle Ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di Euro mille alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 gennaio 2009. Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2009