Art. 14.
Il testo dell' articolo 7 della legge 2 ottobre 1967, numero 895 , e' sostituito dal seguente:
"Le pene rispettivamente stabilite negli articoli precedenti sono ridotte di un terzo se i fatti ivi previsti si riferiscono alle armi comuni da sparo, o a parti di esse, atte all'impiego, di cui all' articolo 44 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 .
Le pene stabilite nel codice penale per le contravvenzioni alle norme concernenti le armi non contemplate dalla presente legge sono triplicate. In ogni caso l'arresto non puo' essere inferiore a tre mesi".
Il testo dell' articolo 7 della legge 2 ottobre 1967, numero 895 , e' sostituito dal seguente:
"Le pene rispettivamente stabilite negli articoli precedenti sono ridotte di un terzo se i fatti ivi previsti si riferiscono alle armi comuni da sparo, o a parti di esse, atte all'impiego, di cui all' articolo 44 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 .
Le pene stabilite nel codice penale per le contravvenzioni alle norme concernenti le armi non contemplate dalla presente legge sono triplicate. In ogni caso l'arresto non puo' essere inferiore a tre mesi".