Sentenza 19 marzo 2014
Massime • 1
È legittima una valutazione frazionata delle dichiarazioni della parte offesa, purché il giudizio di inattendibilità, riferito soltanto ad alcune circostanze, non comprometta per intero la stessa credibilità del dichiarante ovvero non infici la plausibilità delle altre parti del racconto. (Nella fattispecie la Corte ha rigettato il ricorso proposto avverso la sentenza che, pur condannando l'imputato per il reato previsto dall'art. 572 cod.pen. per effetto delle dichiarazioni della vittima, aveva escluso la sussistenza della violenza sessuale sul presupposto che alcune delle dichiarazione rese dalla persona offesa non fossero verosimili).
Commentari • 6
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/03/2014, n. 20037 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20037 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 19/03/2014
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 339
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE AMICIS Gaetano - rel. Consigliere - N. 5900/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
L.F. N. IL (OMISSIS) ;
avverso la sentenza n. 933/2012 CORTE APPELLO di ROMA, del 18/10/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/03/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. DE AMICIS GAETANO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MAZZOTTA Gabriele M., che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito, per la parte civile, l'avv. GRENGA Lilia che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 18 ottobre 2012 la Corte d'appello di Roma ha confermato la sentenza emessa in data 16 marzo 2011 dal Tribunale di Latina, che aveva dichiarato L.F. colpevole dei reati di maltrattamenti, minacce ed ingiurie di cui all'art. 572 c.p. (capo sub A) e artt. 612 e 594 c.p. (capo sub B), così diversamente qualificato con sentenza il reato inizialmente contestatogli ex art. 612 bis c.p., commessi in danno della moglie, T.A. , in
(OMISSIS) sino all'(OMISSIS) .
Per tali reati, unificati con il vincolo della continuazione, egli veniva condannato alla pena di anno uno e mesi due di reclusione, riconosciute le attenuanti generiche e la sospensione condizionale della pena, con le ulteriori statuizioni di condanna al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile e alla rifusione delle spese processuali dalla stessa sostenute.
2. Avverso la su indicata sentenza della Corte d'appello di Roma l'imputato ha personalmente proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e), per vizi di mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione, ravvisati, in primo luogo, nel fatto che la Corte d'appello ha ritenuto di procedere non ad una valutazione globale, ma ad una valutazione frazionata della contestata credibilità della persona offesa, non solo in ordine al reato di violenza sessuale rispetto agli altri reati contestati, ma anche rispetto a ciascuno di questi ultimi reati, poiché in ordine al reato di maltrattamenti, benché vi fossero contestate molteplici condotte, è stata di fatto ritenuta accertata, sostanzialmente, solo quella ingiuriosa, in tal modo ritenendo inattendibile la persona offesa in relazione alle altre. È stata inoltre omessa ogni motivazione in ordine alla pur eccepita inattendibilità, intrinseca ed estrinseca, delle dichiarazioni accusatorie della persona offesa, avendo la Corte rivalutato positivamente le dichiarazioni della madre e del fratello, sebbene il Giudice di primo grado avesse espresso un giudizio di inattendibilità, ritenendoli troppo coinvolti nella vicenda. Aspetti di illogicità e contraddittorietà investono anche i punti in cui sono state ritenute attendibili le dichiarazioni dei testi che hanno confermato le accuse, sebbene la loro inattendibilità fosse stata ampiamente contestata e le presunte conferme delle ipotesi accusatorie non vi avessero trovato un effettivo riscontro. Nè, peraltro, la Corte d'appello ha correttamente valutato le dichiarazioni rese da altri testimoni (C. , S. , I. , Ca. , Ta. e D.S. ), il cui contenuto era idoneo a minare la fondatezza della tesi accusatoria.
La Corte, infine, non ha motivato sull'eccepito difetto di abitualità in ordine al reato di cui al capo sub A), ne' ha dichiarato la nullità della sentenza di primo grado nella parte in cui - in ordine al capo suo B) - ha ritenuto provato l'episodio del 29.11.2009, invero non contestato in quel capo, ma contenuto nel diverso capo d'imputazione sub C), per il quale era invece intervenuta piena assoluzione da parte del Tribunale. CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è inammissibile, in quanto sostanzialmente orientato a riprodurre un quadro di argomentazioni già esposte in sede di appello - e finanche dinanzi al Giudice di prime cure -che risultano ampiamente vagliate e correttamente disattese dalla Corte distrettuale, ovvero a sollecitare una rivisitazione meramente fattuale delle risultanze processuali, imperniata sul presupposto di una valutazione alternativa delle fonti di prova, in tal guisa richiedendo, tuttavia, l'esercizio di uno scrutinio improponibile in questa Sede, a fronte della linearità e della logica consequenzialità che caratterizzano la scansione delle sequenze motivazionali dell'impugnata decisione.
Il ricorso, dunque, non è volto a rilevare mancanze argomentative ed illogicità ictu oculi percepibili, bensì ad ottenere un non consentito sindacato su scelte valutative compiutamente giustificate dal Giudice di appello, che ha adeguatamente ricostruito il compendio storico-fattuale posto a fondamento dei temi d'accusa. 1 Nel condividere il significato complessivo del quadro probatorio posto in risalto nella sentenza del Giudice di prime cure, la cui struttura motivazionale viene a saldarsi perfettamente con quella di secondo grado, si da costituire un corpo argomentativo uniforme e privo di lacune, la Corte di merito ha esaminato la contrastante versione dei fatti narrata dall'imputato ed ha puntualmente disatteso la fondatezza della diversa ricostruzione prospettata, unitamente alle deduzioni ed ai rilievi sollevati dalla difesa, ponendo in evidenza, in particolare: a) che la precisa e circostanziata deposizione resa dalla persona offesa ha trovato pieno riscontro non solo nelle dichiarazioni rese dalla madre e dal fratello (U.A. e T.M. ), ma anche nelle deposizioni rese da terzi estranei alla vicenda (To.Fr. , P.I. , T.V. , D.C.G.
e P.M. ), che hanno sostanzialmente confermato i continui litigi fra i coniugi e le espressioni offensive dall'imputato ripetutamente rivolte alla moglie, cagionandole uno stato costante di prostrazione, umiliazione e tensione, tale da rendere la convivenza una continua fonte di sofferenza;
b) che i testi U.A. e T.M. , peraltro, hanno riferito circostanze di fatto apprese non solo dalla persona offesa, ma anche per conoscenza diretta (sia con riferimento a comportamenti violenti ed aggressivi, quale quello posto in essere dall'imputato in data 1 luglio 2009, sia ad espressioni ingiuriose proferite dopo che la T. aveva deciso di andare a vivere con la madre, allontanandosi con i figli minori dalla casa coniugale per avere subito dei maltrattamenti); c) che, inoltre, l'episodio di aggressione posto in essere sul lungomare di XXXXXX nel (OMISSIS) ed i fatti del (OMISSIS) - quando l'imputato bloccò la persona offesa alla guida della sua autovettura, danneggiandone la carrozzeria e costringendola a chiudersi a chiave per evitare ulteriori conseguenze - sono stati collocati, previa riqualificazione delle condotte nei reati di ingiuria e minaccia, entro un arco temporale dispiegatosi dal (OMISSIS) , e sono stati ritenuti, rispettivamente, confermati ab externo dai testi P.I. e Po.Ma. (la quale, peraltro, ha aggiunto che nell'occasione l'imputato ebbe a rivolgere alla persona offesa anche espressioni minacciose ed ingiuriose); d) che dal complesso delle risultanze offerte dalle prove testimoniali è emerso che l'imputato, nell'ultimo periodo di convivenza, dal 2007 in poi, iniziò ad insultare ripetutamente la moglie ed a presentarla come donna di facili costumi, o addirittura come una prostituta, così umiliandola non solo nella sfera familiare, ma anche dinanzi ad amici e conoscenti;
e) che tali fatti, confermati dalle deposizioni di T.V. e D.C.G. , non sono stati in alcun modo contraddetti dalle dichiarazioni rese da altri testi (I.F. , C.E.
, Ca.Ti. , S.A. ), che hanno sostenuto di non aver mai sentito liti o ingiurie, trattandosi di persone che non frequentavano se non sporadicamente l'abitazione o i coniugi nella loro vita familiare, e comunque in momenti ritenuti compatibili con la mancata conoscenza degli episodi riferiti dalla persona offesa. Siffatte deposizioni, inoltre, sono state dalla Corte di merito motivatamente ritenute inidonee ad inficiare la solidità della base probatoria fornita dalla lineare e precisa deposizione della persona offesa, il cui contenuto accusatorio è stato ampiamente confermato dagli univoci e convergenti riscontri offerti da numerose altre dichiarazioni testimoniali.
4. Un quadro probatorio, quello or ora illustrato, che ha coerentemente indotto la Corte distrettuale ad escludere il carattere episodico dei comportamenti posti in essere dall'imputato e a ritenere, conseguentemente, integrati i presupposti richiesti per la configurabilità del reato di cui all'art. 572 c.p., ove si consideri la costante linea interpretativa al riguardo tracciata da questa Suprema Corte, allorquando pone l'accento sulla sottoposizione dei familiari ad atti di vessazione continui e tali da cagionare agli stessi sofferenze, privazioni, umiliazioni, che costituiscano fonte di uno stato di disagio continuo ed incompatibile con normali condizioni di esistenza. Ed invero, comportamenti abituali caratterizzati da una serie indeterminata di atti di molestia, di ingiuria, di minaccia ecc, manifestano l'esistenza di un programma criminoso di cui i singoli episodi, da valutare unitariamente, costituiscono l'espressione ed in cui il dolo si configura come volontà comprendente il complesso dei fatti e coincidente con il fine di rendere disagevole in sommo grado e per quanto possibile penosa l'esistenza dei familiari (Sez. 6^, n. 3570 del 01/02/1999, dep. 18/03/1999, Rv. 213516; Sez. 6^, n. 37019 del 27/05/2003, dep. 26/09/2003, Rv. 226794).
Al riguardo, pertanto, deve rilevarsi come la Corte d'appello abbia puntualmente replicato ai rilievi difensivi, sottoponendo ad un attento vaglio delibativo il complesso delle rappresentate emergenze probatorie, e facendole quindi oggetto di un analitico e globale apprezzamento, per poi trame conclusioni logicamente coerenti con il giudizio di piena attendibilità intrinseca delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, la cui valenza accusatoria è stata infine ritenuta, con congrua ed esaustiva motivazione, oggettivamente supportata da numerosi altri elementi di riscontro ab externo acquisiti.
Nè, infine, può ritenersi illegittima la valutazione frazionata delle dichiarazioni della persona offesa, per avere il Tribunale assolto l'imputato dal reato, pur esso oggetto di denunzia, di violenza sessuale di cui al capo sub C), avendo i Giudici di merito ampiamente spiegato le ragioni per cui una parte della narrazione è risultata smentita, e dato conto, inoltre, dei criteri di apprezzamento al riguardo utilizzati, chiarendo, per un verso, come tale episodio debba considerarsi diverso da quelli enucleati negli altri capi d'imputazione, e, per altro verso, come nessuna significativa lesione sia stata arrecata al giudizio di piena credibilità della persona offesa in ordine alle ulteriori vicende storico-fattuali oggetto della regiudicanda, siccome ritenute oggettivamente riscontrate e sostenute da numerose altre fonti di prova orale.
Anche in relazione a tale profilo, dunque, la Corte d'appello ha fatto buon governo del quadro di principii che regolano la materia in esame, uniformandosi al pacifico insegnamento giurisprudenziale dettato da questa Suprema Corte, secondo cui l'esclusione dell'attendibilità per una parte del racconto non implica, per il principio della cosiddetta "frazionabilità" della valutazione, un giudizio di inattendibilità con riferimento alle altre parti intrinsecamente attendibili e adeguatamente riscontrate, sempre che non sussista un'interferenza fattuale e logica tra la parte del narrato ritenuta falsa e le rimanenti parti e l'inattendibilità non sia talmente macroscopica, per conclamato contrasto con altre sicure emergenze probatorie, da compromettere la stessa credibilità del dichiarante (da ultimo, Sez. 6^, n. 3015 del 20/12/2010, dep. 27/01/2011, Rv. 249200; Sez. 6^, n. 35327 del 18/07/2013, dep. 22/08/2013, Rv. 256097; Sez. 1^, n. 40000 del 10/07/2013, dep. 26/09/2013, Rv. 256917).
5. La Corte d'appello, in definitiva, ha compiutamente indicato le ragioni per le quali ha ritenuto sussistenti gli elementi richiesti per la configurazione dei delitti oggetto dei temi d'accusa, ed ha evidenziato al riguardo gli aspetti maggiormente significativi, dai quali ha tratto la conclusione che la ricostruzione proposta dalla difesa si poneva solo quale mera ipotesi alternativa, peraltro smentita dal complesso degli elementi di prova processualmente acquisiti.
La conclusione cui è pervenuta la sentenza impugnata riposa, in definitiva, su un quadro probatorio linearmente rappresentato come completo ed univoco, e come tale in nessun modo censurabile sotto il profilo della congruità e della correttezza logico - argomentativa. In questa Sede, invero, a fronte di una corretta ed esaustiva ricostruzione del compendio storico - fattuale oggetto della regiudicanda, non può ritenersi ammessa alcuna incursione nelle risultanze processuali per giungere a diverse ipotesi ricostruttive dei fatti accertati nelle pronunzie dei Giudici di merito, dovendosi la Corte di legittimità limitare a ripercorrere l'iter argomentativo ivi tracciato, ed a verificarne la completezza e la insussistenza di vizi logici ictu oculi percepibili, senza alcuna possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle correlative acquisizioni processuali.
6. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di Euro mille. Ne discendono, altresì, le correlative statuizioni di seguito espresse in ordine alla rifusione delle spese del grado in favore della costituita parte civile, la cui liquidazione viene operata secondo l'importo in dispositivo meglio enunciato.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Condanna altresì il ricorrente a rimborsare alla parte civile le spese di questo grado, che liquida in complessivi Euro 1.900,00, oltre spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 19 marzo 2014.
Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2014