Sentenza 12 febbraio 2014
Massime • 1
In tema di favoreggiamento personale, sussiste l'aggravante di cui all'art. 7 D.L. n. 152 del 1991, conv. in L. n. 203 del 1991, qualora la condotta favoreggiatrice diretta ad aiutare taluno a sottrarsi alle ricerche dell'Autorità sia posta in essere a vantaggio del capo clan, operante in un ambito territoriale nel quale la sua notorietà si presume diffusa, perché essa, sotto il profilo oggettivo, concretizza un aiuto all'associazione, la cui operatività sarebbe compromessa dall'arresto dell'apice dirigenziale, mentre, sotto il profilo soggettivo, in quanto caratterizzata dal consapevole aiuto prestato al capo mafia, è indiscutibilmente sorretta dall'intenzione di favorire anche l'associazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 12/02/2014, n. 15082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15082 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 12/02/2014
Dott. TADDEI Margherita - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. IASILLO Adriano - Consigliere - N. 335
Dott. RAGO Geppino - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI MARZIO Fabrizio - Consigliere - N. 45438/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NE AT, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza n,561/13 del Tribunale del riesame di Messina del 14.10.2013;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. TADDEI Margherita B.;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, Dott. RIELLO Luigi, che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale del riesame di Messina, accogliendo l'appello del P.M., sostituiva a NE AT, indagato del reato di cui all'art. 378 c.p. e D.L. n. 152 del 1991, art. 7, la misura degli arresti domiciliari con quella della custodia cautelare in carcere.
1.1 Il Tribunale rivalutava la decisione del GIP, che aveva ritenuto concedibili gli arresti domiciliari, affermando che le connotazioni della condotta del NE quali l'aiuto dato al capo della cosca "dei barcellonesi" e l'oggettiva valenza che tale aiuto aveva avuto per la cosca, rendendo possibile il perpetuarsi della direzione del gruppo criminale di appartenenza, non consentivano l'applicazione della misura meno afflittiva. La rilevanza ed incisività dell'aiuto fornito dal NE, andava valutato considerando che ES, nella difficoltà della latitanza, doveva necessariamente essersi rivolto ed affidato a persona di sua assoluta fiducia e tale considerazione, avallata dal dato fattuale che, nel momento dell'irruzione della Polizia, NE non apri la porta agli operanti ed indirizzò il mafioso al nascondiglio nel sottotetto e dal comportamento processuale omertoso, per essersi avvalso della facoltà di non rispondere in occasione dell'interrogatorio di garanzia, rendeva sconsigliabile la misura degli arresti domiciliari, oltretutto nel territorio di influenza mafiosa del ES.
1.2 Il difensore di fiducia dell'indagato, avv. Autru Ryolo Tommaso, propone ricorso, chiedendo l'annullamento del provvedimento e deducendo il vizio di motivazione nella parte in cui si assume che la misura degli arresti domiciliari non è sufficiente a tutelare le esigenze cautelari, perché basata solo su frasi di stile, su una valutazione che va ultra petita perché qualifica elementi fattuali equivoci come espressione della disponibilità di NE a favore del sodalizio e non semplicemente come intenzione di non essere scoperto, perché attribuisce alla scelta di non rispondere una ingiusta coloritura di pericolosità ed omette di pronunciarsi sulla adeguatezza degli arresti domiciliari a garantire le esigenze di non recidivanza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il ricorso deve essere rigettato perché infondato.
2.1 Premesso,innanzitutto, che la motivazione del Tribunale non si alimenta di frasi di stile ma si colloca nella scia di quelle pronunce di questa Corte, che questo collegio condivide ed alle quale ritiene di dover dare continuità, che hanno ritenuto che la condotta di favoreggiamento della latitanza del capo clan, operante in un ambito territoriale nel quale la sua notorietà si presume diffusa, configura gli estremi dell'aggravante speciale di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7, conv. in L. n. 203 del 1991, perché concretizza un aiuto all'associazione la cui operatività sarebbe compromessa dall'arresto dell'apice dirigenziale, mentre, sotto il profilo soggettivo, non può revocarsi in dubbio l'intenzione del favoreggiatore di favorire anche l'associazione allorché risulti che abbia prestato consapevolmente aiuto al capomafia. (per tutte: n. 41O63 del 2009 rv 245386; 42018 del 2009 rv 245401; n. 26589 del 2011 rv. 251000).
2.2 Proprio l'accento sull'intendimento di agevolare il clan attraverso la preservazione del ruolo dirigenziale del latitante giustifica, in termini di argomentazione logica, il giudizio espresso dal Tribunale sulla pericolosità di recidivanza e sulla non valenza dello stato di incensuratezza del NE a ritenere adeguata la misura degli arresti domiciliari, anche in relazione all'estrema gravita dei fatti: si tratta di un giudizio di merito che non evidenzia vizi di illogicità manifesta.
2.3 È anche del tutto infondata la censura relativa al "superamento dell'oggetto devolutivo" perché la valutazione del Tribunale si è strettamente mantenuta, nell'ambito del giudizio richiesto dall'appello, relativo alla non opportunità dell'applicazione della misura custodiate meno restrittiva.
3. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il rigetto del ricorso, l'imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Si provveda a norma dell'art. 28 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 febbraio 2014. Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2014