Sentenza 21 ottobre 2014
Massime • 4
Sussiste l'interesse della parte civile ad impugnare ai fini civili la sentenza di condanna che non abbia riconosciuto la sussistenza della circostanza aggravante prevista dall'art. 7 D.L. n. 152 del 1991, convertito in L. n. 203 del 1991, potendo da quest'ultima derivare una differente quantificazione del danno morale da reato da risarcire, cui si perviene tenendo conto anche della gravità del reato, suscettibile di acuire i turbamenti psichici, e della entità del patema d'animo sofferto dalla vittima, che può risultare più intensamente intimidita da una condotta posta in essere con l'utilizzo del metodo mafioso o con finalità di agevolazione mafiosa.
La legittimazione all'azione civile nel processo penale va verificata esclusivamente alla stregua della fattispecie giuridica prospettata dalla parte a fondamento dell'azione, in relazione al rapporto sostanziale dedotto in giudizio ed indipendentemente dalla effettiva titolarità del vantato diritto al risarcimento dei danni, il cui accertamento riguarda il merito della causa, investendo i concreti requisiti di accoglibilità della domanda e, perciò, la sua fondatezza, ed è collegato all'adempimento dell'onere deduttivo e probatorio incombente sull'attore.
L'indicazione della data di presentazione dell'impugnazione nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato da parte del pubblico ufficiale addetto, non è prescritta dall'art. 582 cod. proc. pen. "ad substantiam", bensì soltanto quale prova della tempestività dell'impugnazione stessa e, pertanto, in difetto di essa, l'impugnazione non è inammissibile, potendo la data di presentazione essere accertata "aliunde", purché inequivocabilmente, alla stregua di qualsiasi altro fatto processuale.
La rinuncia all'impugnazione costituisce atto abdicativo di carattere formale, che non ammette equipollenti ed è disciplinata, quanto a legittimazione, modalità di presentazione e termini, dall'art. 589 cod. proc. pen., con la conseguenza che tale manifestazione di volontà deve essere espressa (dal P.M. che ha proposto l'impugnazione fino all'apertura del dibattimento; dal P.M. presso il giudice dell'impugnazione, anche se quest'ultima sia stata proposta da altro P.M., prima dell'inizio della discussione) in modo chiaro e inequivoco e non può, pertanto, essere desunta unicamente dal tenore delle richieste conclusive formulate dal procuratore generale nell'udienza di appello.
Commentari • 2
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
- 2. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 6 febbraio 2026
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 23 febbraio 2024, la Corte di assise di appello di Brescia ha confermato la sentenza del 30 giugno 2023, con la quale la Corte di assise di Bergamo aveva condannato E. M. H. alla pena di anni ventitre di reclusione in quanto ritenuto responsabile dell'omicidio di C. A., attinto il 19 aprile 2022, mentre si trovava presso la sua abitazione di D. M. G., da plurimi colpi di martello sferratigli al capo, fatto aggravato dall'avere l'imputato agito per motivi abietti e futili, ossia per ragioni correlate alle esigenze economiche legate al vizio del gioco ed all'assunzione di sostanze stupefacenti e per avere preteso la restituzione di una somma di …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 21/10/2014, n. 49038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49038 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2014 |
Testo completo
La CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALGIUREWEB sentenza richiesta è in fase di valutazione per oscuramento