Sentenza 16 luglio 2010
Massime • 1
È inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso presentato prospettando vizi di motivazione del provvedimento impugnato, i cui motivi siano enunciati in forma perplessa o alternativa. (Nella fattispecie il ricorrente aveva lamentato la "mancanza e/o insufficienza e/o illogicità della motivazione" in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari posti a fondamento di un'ordinanza applicativa di misura cautelare personale).
Commentari • 5
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/07/2010, n. 32227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32227 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 16/07/2010
Dott. AGRÒ Antonio S. - Consigliere - SENTENZA
Dott. IPPOLITO Francesco - rel. Consigliere - N. 1283
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 18288/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
T.F.S. , n. a (OMISSIS) ;
avverso l'ordinanza del Tribunale di Taranto, emessa il 8.4.2010;
letto il ricorso e il provvedimento impugnato;
udita la relazione del cons. Dott. F. Ippolito;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale, CEDRANGOLO O., che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
Osserva in:
FATTO E DIRITTO
1. Il Tribunale del riesame di Taranto ha confermato l'ordinanza datata 22 marzo 2010, con cui il giudice per le indagini preliminari aveva applicato a F.S..T. la misura cautelare del divieto di dimora in (OMISSIS) per i delitti di cui agli artt. 572 e 612 bis c.p. per ritenuta sussistenza di gravi indizi di maltrattamenti e atti persecutori verso la moglie convivente C.T. .
2. Contro la decisione ricorre per cassazione il difensore dell'indagato, che, ex art. 606 c.p.p., lett. e deduce "mancanza e/o insufficienza e/o illogicità della motivazione" in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari.
3. L'impugnazione è inammissibile.
3.1. Ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), il provvedimento è ricorribile per "mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame".
Essendo onere del ricorrente di "enunciare i motivi del ricorso, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta" (art. 581 c.p.p., lett. c), non è consentita l'enunciazione perplessa e alternativa dei motivi di ricorso, dovendosi puntualizzare precisamente se la deduzione di vizio di motivazione è riferita alla mancanza, alla contraddittorietà o alla manifesta illogicità ovvero a una pluralità di tali vizi, da indicare specificamente in relazione alle varie parti della motivazione censurata.
La deduzione per "mancanza e/o insufficienza e/o illogicità della motivazione" non soddisfa le esigenze di specificità dei motivi, tanto più che l'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), non consente il ricorso ne' per "insufficienza" di motivazione ne' per illogicità che non sia manifesta.
La mancanza di motivazione, infatti, consiste nell'assenza di motivazione su un punto decisivo della causa sottoposto al giudice di merito, non già nell'insufficienza di essa o nella mancata confutazione di un argomento specifico relativo ad un punto della decisione che è stato trattato dal giudice del provvedimento impugnato, con implicito rigetto della diversa valutazione operata da quella della parte.
Nè il controllo di legittimità non si estende alle incongruenze logiche che non siano manifeste, ossia macroscopiche, eclatanti, assolutamente incompatibili con le conclusioni adottate o con altri passaggi argomentativi utilizzati dai giudici e tali, perciò, da costituire fratture logiche, all'interno del discorso giustificativo, tra premesse e conclusioni.
Già per tali considerazioni, dunque, è inammissibile il ricorso che, come quello in esame, denuncia insufficienza o semplice illogicità della motivazione.
3.2. Va aggiunto che dal controllo di legittimità restano escluse le deduzioni che riguardano l'interpretazione e la specifica consistenza degli elementi indizianti o probatorio e la scelta di quelli determinanti, poiché la verifica di legittimità limitata alla sussistenza dei requisiti minimi di esistenza e di logicità della motivazione, essendo inibito il controllo sul contenuto della decisione.
Ne consegue che non possono trovare ingresso in sede di legittimità i motivi di ricorso fondati su una diversa prospettazione dei fatti addotta dal ricorrente ne' su altre spiegazioni fornite dalla difesa, per quanto plausibili.
A fronte di una completa ed esauriente motivazione dei giudici di merito, i quali hanno tratto dagli elementi acquisiti un quadro gravemente indiziario a carico dell'indagato, in relazione ai delitti di maltrattamenti (comprensivi di percosse) e di atti persecutori reiterati, per le condotte (volte ad imporre la ripresa della convivenza coniugale) da lui realizzate in danno della moglie convivente, sia nei pressi della casa di abitazione sia sul luogo di lavoro della donna, le deduzioni del ricorrente si risolvono in censure di fatto alla valutazione operata dai giudici, sia in ordine ai gravi indizi di reato sia per quanto concerne la ritenuta sussistenza di pericolo di reiterazione.
4. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, che si ritiene adeguato determinare nella somma di 1.000,00 Euro, in relazione alla natura delle questioni dedotte.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di 1.000,00 (mille) Euro in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 16 luglio 2010.
Depositato in Cancelleria il 23 agosto 2010