Articolo 641 del Codice di procedura penale
Articolo 640Articolo 549
Versione
24 ottobre 1989
Art. 641. Effetti dell'inammissibilita' o del rigetto 1. L'ordinanza che dichiara inammissibile la richiesta o la sentenza che la rigetta non pregiudica il diritto di presentare una nuova richiesta fondata su elementi diversi.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1989
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