Versione
24 ottobre 1989
24 ottobre 1989
Art. 641. Effetti dell'inammissibilita' o del rigetto 1. L'ordinanza che dichiara inammissibile la richiesta o la sentenza che la rigetta non pregiudica il diritto di presentare una nuova richiesta fondata su elementi diversi.
Commentari • 13
- 1. CAPO II-bis PROCEDIMENTO DI SORVEGLIANZAWebit.It · https://www.filodiritto.com/ · 188.99739
[…] Le disposizioni contenute nel capo I del titolo V del libro IV del codice di procedura penale sono applicabili in quanto non diversamente disposto dalla presente legge. L'art. 641 del codice di procedura penale resta in vigore limitatamente ai casi di cui all'art. 212 dello stesso codice. […]
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Giurisprudenza • 89
- 1. Cass. pen., sez. I, sentenza 10/12/2018, n. 55070Provvedimento: […] 1.1.1 In primo luogo la perentoria affermazione di preclusione alla riproposizione della domanda di revisione dopo una precedente declaratoria di inammissibilità pare alludere all'esistenza di un divieto insuperabile, ricollegato alla mancata attivazione dello specifico rimedio impugnatorio del ricorso per cassazione avverso il provvedimento sfavorevole. In realtà, tale determinazione, implicita perché non esternata in modo diretto e chiaro, si pone in aperto contrasto con la previsione dell'art. 641 cod. proc. pen., il quale stabilisce che: "l'ordinanza che dichiara inammissibile la richiesta e la sentenza che la rigetta non pregiudica il diritto di presentare una nuova richiesta fondata su elementi diversi".Leggi di più...
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