Art. 641. Effetti dell'inammissibilita' o del rigetto 1. L'ordinanza che dichiara inammissibile la richiesta o la sentenza che la rigetta non pregiudica il diritto di presentare una nuova richiesta fondata su elementi diversi.
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24 ottobre 1989
24 ottobre 1989
Commentari • 15
- 1. La revisione nel processo penalehttps://www.studiocataldi.it/
[…] In ogni caso, la dichiarazione di inammissibilità della richiesta o la sentenza di rigetto non precludono all'istante il diritto di presentare una nuova richiesta basata su elementi differenti (art. 641 c.p.p.). […]
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Giurisprudenza • 86
- 1. Cass. pen., sez. I, sentenza 10/12/2018, n. 55070Provvedimento: […] 1.1.1 In primo luogo la perentoria affermazione di preclusione alla riproposizione della domanda di revisione dopo una precedente declaratoria di inammissibilità pare alludere all'esistenza di un divieto insuperabile, ricollegato alla mancata attivazione dello specifico rimedio impugnatorio del ricorso per cassazione avverso il provvedimento sfavorevole. In realtà, tale determinazione, implicita perché non esternata in modo diretto e chiaro, si pone in aperto contrasto con la previsione dell'art. 641 cod. proc. pen., il quale stabilisce che: "l'ordinanza che dichiara inammissibile la richiesta e la sentenza che la rigetta non pregiudica il diritto di presentare una nuova richiesta fondata su elementi diversi".Leggi di più...
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