24 ottobre 1989
Commentari • 6
- 1. La revisione della sentenza di patteggiamento in caso di nuove proveDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 6 settembre 2019
[…] non avrebbe speso argomento, trincerandosi dietro una preclusione in realtà inesistente, in quanto la sentenza rescindente di legittimità sarebbe stata di annullamento totale dell'originaria ordinanza di inammissibilità della richiesta di revisione ed essendo sempre possibile, a norma dell'art. 641 cod. proc. pen., presentare richieste nuove, basate su elementi diversi, come sarebbe puntualmente avvenuto tramite la citata memoria; […]
Leggi di più… - 2. Un altro tassello nell’evoluzione del ricorso straordinario perMitja Gialuz · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
[…] La Corte supera infine l'obiezione secondo la quale l'errore nel quale sia incorsa la Cassazione non determinerebbe un danno irrimediabile, dal momento che la revisione sarebbe riproponibile a' sensi dell'art. 641 c.p.p. […]
Leggi di più… - 3. Imposta evasa, profitto del reato tributario, il mito del doppio binario della prova tra penale e amministrativo e le nuove frontiere del profitto confiscabileAccesso limitatoAdriana Salvati · https://www.rivistadirittotributario.it/ · 1 giugno 2024
- 4. CAPO II-bis PROCEDIMENTO DI SORVEGLIANZAWebit.It · https://www.filodiritto.com/
- 5. Art. 641 - Effetti dell’inammissibilità o del rigettohttps://www.filodiritto.com/
Rassegna giurisprudenziale Effetti dell'inammissibilità o del rigetto (art. 641) Quando la richiesta di revisione è proposta fuori delle ipotesi previste dagli arti 629 e 630, o senza l'osservanza delle disposizioni previste dagli artt. 631, 632, 633 e 641, ovvero risulta manifestamente infondata, la corte di appello anche di ufficio dichiara con ordinanza l'inammissibilità. Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità formatasi sull'art. 634, l'espressione normativa “la Corte di appello anche di ufficio dichiara ( ... ) l'inammissibilità” significa che la legge consente che le valutazioni preliminari di inammissibilità della richiesta di revisione siano compiute anche de plano, …
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Giurisprudenza • 80
- 1. Cass. pen., sez. I, sentenza 10/12/2018, n. 55070Provvedimento: […] 1.1.1 In primo luogo la perentoria affermazione di preclusione alla riproposizione della domanda di revisione dopo una precedente declaratoria di inammissibilità pare alludere all'esistenza di un divieto insuperabile, ricollegato alla mancata attivazione dello specifico rimedio impugnatorio del ricorso per cassazione avverso il provvedimento sfavorevole. In realtà, tale determinazione, implicita perché non esternata in modo diretto e chiaro, si pone in aperto contrasto con la previsione dell'art. 641 cod. proc. pen., il quale stabilisce che: "l'ordinanza che dichiara inammissibile la richiesta e la sentenza che la rigetta non pregiudica il diritto di presentare una nuova richiesta fondata su elementi diversi".Leggi di più...
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- 2. Cass. pen., sez. V, sentenza 19/01/2023, n. 2262Provvedimento: […] In ogni caso, il ricorso è inammissibile, siccome proposto in violazione dell'art. 641 c.p.p. ed essendo del tutto generico nella prospettazione degli elementi determinanti la revisione. 2. […]Leggi di più...
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- 3. Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/01/2018, n. 603Provvedimento: […] Quanto dedotto nella istanza, la cui decisione si impugna, è sovrapponibile alla precedente decisione il cui ricorso era stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione con la decisione del 22 marzo del 2016. L'art. 641 cod. proc. pen., pur non ponendo limiti alla presentazione di ulteriore istanza di revisione, richiede che la stessa sia fondata su elementi diversi che nel caso di specie non sono stati forniti, essendo sul punto conforme a legge la decisione della Corte di appello di Caltanissetta che, ripercorrendo la vicenda ha posto in evidenza la identicità di oggetto della istanza, a prescindere dalla qualifica fornita dal condannato.Leggi di più...
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- 4. Cass. pen., sez. II, sentenza 22/11/2024, n. 42860Provvedimento: […] In ogni caso, osta alla presentazione di una nuova e sovrapponibile istanza di revisione il disposto di cui all'art. 641 cod. proc. pen., a mente del quale una nuova richiesta di revisione può essere proposta solo se "fondata su elementi diversi". […]Leggi di più...
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- 5. Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/11/2024, n. 43205Provvedimento: […] Ciò rende inammissibile la revisione ai sensi dell'art. 641 cod. proc. pen., in quanto fondata su un medesimo elemento già in precedenza valutato. […]Leggi di più...
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