Sentenza 7 novembre 2006
Massime • 1
L'adesione ad un sodalizio criminoso, che si è formato e ha operato in Italia, integra la partecipazione a un reato commesso nel territorio dello Stato anche qualora l'associato rimanga materialmente sempre all'estero, ove la sua condotta di partecipazione all'associazione si sia svolta per intero, con l'apporto di contributi apprezzabili alla organizzazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 07/11/2006, n. 40643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40643 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 07/11/2006
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - SENTENZA
Dott. FEDERICO AN - Consigliere - N. 1882
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SANDRELLI Giangiacomo - Consigliere - N. 46239/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LI EN IO, n. a Mondragone il 6 marzo 1954;
La RR DO, n. a Mondragone il 28 luglio 1946;
DE EP, n. a Mondragone il 19 aprile 1976;
IN QU, n. a Mondragone il 15 agosto 1959;
NA AN, n. a Napoli il 6 dicembre 1962;
La RR NT, n. a Mondragone il 21 settembre 1956;
AG RT, n. a Formia l'8 settembre 1975;
EL IO, n. a Mondragone il 26 maggio 1965;
AN EL, n. a Mondragone il 5 aprile 1967;
TA AN, n. a Mondragone il 4 febbraio 1953;
avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli depositata il 15 luglio 2005;
Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Aniello Nappi;
Udite le conclusioni del P.M. Dr. IZZO Gioacchino, che ha inammissibilità di tutti i ricorsi;
rigetto del ricorso di La torre DO;
avv. IANNETTONE Luigi, foro di Santa Maria Capua Vetere, in difesa di IA EN;
avv. UCCIERO RM, di Villa Literno in difesa di EL IO;
avv. IRACE Camillo, foro di Santa Maria Capua Vetere, in difesa di TA AN;
avv. RAUCCI Angelo, foro di Santa Maria Capua Vetere, in difesa di LA TORRE DO.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Napoli ha confermato la dichiarazione di colpevolezza di LI EN IO, EP DE, QU IN, NA AN, NT La RR, RT AG, AN EL e AN TA in ordine al delitto di associazione per delinquere di tipo mafioso e a taluni delitti scopo di estorsione, violenza privata, falso nummario, contraffazione di documenti d'identità; ha altresì dichiarato, in accoglimento di impugnazione del Pubblico Ministero, la colpevolezza di La RR DO e IO EL in ordine ai medesimi reati. La sentenza è stata pronunciata su accordo delle parti a norma dell'art. 599 c.p.p., comma 4, nei confronti di EN IO LI, EP DE, QU IN, AN NA, NT La RR e RT AG.
Come risulta dalla sentenza impugnata le imputazioni si riferiscono tutte alle attività criminose del clan camorristico La RR, operante in Campania sotto la direzione di ST La RR, successivamente divenuto collaboratore di giustizia. Ricorrono per Cassazione gli imputati.
2. EN IO LI, EP DE, IN QU, AN NA, NT La RR e AG RT, lamentano vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art.129 c.p.p., dovendo il giudice pronunciare sentenza di proscioglimento ove ne ricorrano i presupposti anche quando le parti concordino l'applicazione della pena nel giudizio d'appello. EN IO LI deduce in particolare che le banconote contraffatte erano state da lui ricevute all'estero, sicché il fatto non risultava punibile in Italia.
3. DO La RR propone cinque motivi d'impugnazione. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizi di motivazione in ordine all'affermazione della sua colpevolezza per il delitto associativo, lamentando erronea valutazione delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, prive di riscontri oggettivi e individualizzanti. In particolare nega che le dichiarazioni rese dal collaboratore IO RL, circa un suo contributo alla ripulitura di un'autovettura utilizzata per il trasporto di un cadavere, trovino riscontro in quelle di La RR ST, che sono a loro volta prive di riscontri sul suo preteso ruolo di prestanome del dichiarante. Lamenta poi che i giudici del merito abbiano omesso di considerare che nessuno dei collaboratori lo indica come associato, mentre LL e IO RL ne parlano come di un fiancheggiatore, ruolo compatibile tutt'al più con un addebito di concorso esterno nel reato, secondo le indicazioni della giurisprudenza più recente;
e abbiano erroneamente valutato sia la vicenda della sua gambizzazione sia il suo intervento in favore del nipote SA RI, invitato a non sottostare alle estorsioni del clan.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce ancora violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando l'erronea valutazione delle prove, in particolare in ordine al delitto di violenza privata, sul quale mancano deposizioni dei collaboratori di giustizia, mentre i giudici del merito si sono fondati solo su intercettazioni, dalle quali risulta che autore dell'intimidazione fu il solo RI La RR e che le sue conversazioni si riferivano ad altre vicende da lui curate per conto di NT La RR.
Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'imputazione di estorsione ai danni di SA RI, lamentando che non sia stato riconosciuto il mero tentativo, come richiesto anche dal pubblico ministero appellante e come riconosciuto dagli stessi giudici del merito per La RR NT concorrente nel medesimo fatto.
Con il quarto motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 597 c.p.p., in relazione all'affermazione della sua responsabilità per estorsione consumata ai danni di SA RI benché il pubblico ministero appellante ne avesse richiesto la derubricazione in tentativo.
Con il quinto motivo il ricorrente deduce ancora violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al delitto di estorsione ai danni di SA RI, lamentando che i giudici del merito gli abbiano illogicamente addebitato di avere solo simulato un atteggiamento protettivo verso la persona offesa, mentre in realtà egli avrebbe agito nell'interesse esclusivo di NT La RR. Sostiene che una lettura alternativa dei fatti era possibile, posto che RI SA, figlio di sua sorella, ha confermato di essere stato da lui esortato a non subire l'estorsione. Aggiunge che la sua opposizione al clan nel caso dell'estorsione ai danni del nipote, come nel caso di un amico di suo figlio, si desume da alcune telefonate di RM MO, reggente del clan a Mondragone, riportate in sintesi nel ricorso, dalle quali risulta che RI SA chiedeva la presenza rassicurante dello zio, il quale lo aiutava con continui rinvii, come denunciato da altri appartenenti al clan.
4. IO EL propone due motivi d'impugnazione. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione della sua responsabilità. Quanto al delitto associativo lamenta come i giudici del merito abbiano omesso di considerare che egli non percepiva lo stipendio di affiliato, non era conosciuto dal capo clan ST La RR, non parlano di lui i collaboratori IO RL e HI. I giudici del merito hanno valorizzato invece elementi equivoci, come i suoi rapporti di amicizia con alcun affiliati al clan (La RR NT, AN NA e EL AN). Quanto al delitto di estorsione ai danni del commerciante EL LI, deduce che egli si limitò a fornire un numero di telefono ad La RR NT e la sua presenza si esaurì in pochi minuti.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla determinazione e alla sospensione condizionale della pena.
5. EL AN propone tre motivi d'impugnazione. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 6 c.p., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, lamentando che i giudici del merito abbiano erroneamente considerato consumato in Italia il contestatogli delitto di partecipazione ad associazione mafiosa, benché secondo la stessa accusa egli abbia operato sempre in Scozia e nessun reato fine gli venga addebitato.
Con il secondo motivo il ricorrente eccepisce di essere stato illegittimamente dichiarato latitante, benché risultasse dagli atti il suo luogo di residenza all'estero e manchi la prova della sua intenzionale sottrazione alla misura cautelare disposta a suo carico in Italia, con la conseguenza che sono mille tutte le notificazioni eseguite con il rito per gli irreperibili, perché non gli è stata inoltrata la comunicazione prevista dall'art. 169 c.p.p., e che l'azione penale non è procedibile nei suoi confronti, perché non è stata attivata la procedura di estradizione.
Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 416 bis c.p., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, lamentando che i giudici del merito ne abbiano affermato la responsabilità in ordine al delitto associativo sulla base di intercettazioni di cui non chiariscono il significato probatorio, posto che la sua sola attività rilevante era quella di investire lecitamente in Inghilterra capitali di NT La RR, la cui supposta illecita provenienza rimane indimostrata, come la sua intenzione di collaborare con un'associazione camorristica, smentita anche dalle dichiarazioni di ST La RR che spiega gli investimenti con esigenze personali del fratello NT (le cui figlie risiedono in Scozia). Sicché deve escludersi la stessa configurabilità di comportamenti qualificabili come partecipazione a un'associazione mafiosa, non essendo sufficiente un semplice accordo delle volontà, ma richiedendosi l'effettivo e consapevole impiego del metodo mafioso di intimidazione e sopraffazione.
6. AN TA propone due motivi d'impugnazione, illustrati anche da memoria.
Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al delitto di estorsione ai danni del notaio Angelo Golia, lamentando che i giudici del merito si siano fondati su intercettazioni dalle quali risultano solo contatti con alcuni appartenenti al clan La RR indicativi della sua conoscenza dell'estorsione in corso, mentre nessun collegamento con l'estorsione può desumersi da altri suoi rapporti con il clan e le dichiarazioni rese in proposito da IO RL non sono state adeguatamente valutate. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione della sua colpevolezza per il delitto associativo, lamentando che i giudici del merito abbiano apoditticamente considerato come indicativi di responsabilità i suoi contatti con taluni affiliati al clan La RR.
7. I ricorsi di EN IO LI, EP DE, QU IN, AN NA, NT La RR e RT AG sono inammissibili perché ripropongono questioni precluse dalla rinuncia ai motivi d'appello non attinenti alla misura della pena. Nell'imputazione elevata a carico di EN IO LI in particolare il fatto risulta contestato come commesso in Italia;
e il ricorrente ha rinunciato a contestare questo fatto. Non pare possa discutersi, poi, circa l'applicabilità dell'art. 129 c.p.p., anche nel procedimento camerale d'appello previsto dall'art.599 c.p.p. (Cass., sez. 6^, 14 gennaio 1999, Faiani, m. 212732). Ma
deve ritenersi che, analogamente a quanto avviene per il patteggiamento in primo grado, la motivazione del giudice sulla ritenuta mancanza dei presupposti di applicazione della norma possa essere anche implicita.
Nella giurisprudenza di questa Corte, invero, è indiscusso che la richiesta di patteggiamento è quantomeno un'ammissione del fatto (Cass., sez. 6^, 21 maggio 1991, Grimaldi, m. 188084), se non addirittura "una forma di ammissione di responsabilità" (Cass., sez. 1^, 3 novembre 1995, Nulli, m. 203026, Cass., sez. 3^, 26 giugno 1995, Donazzolo, m. 202487, Cass., sez. 1^, 13 maggio 1994, Dellegrottaglie, m. 198419, Cass., sez. 1^, 12 gennaio 1994, Di Modugno, m. 196824, Cass., sez. 5^, 10 maggio 1991, Mazza, m. 187294) o un implicito riconoscimento di colpevolezza (Cass., sez. 6^, 19 giugno 1991, Jomli, m. 188057). Sicché l'accertamento contenuto nella sentenza di patteggiamento è solo sommario, in quanto il giudice può pronunciare sentenza di proscioglimento solo se risultino dagli atti elementi idonei a superare la presunzione di colpevolezza che, evidentemente, il legislatore ricollega alla formulazione di una richiesta di applicazione della pena, ovvero se manchi un quadro probatorio idoneo almeno a definire il fatto come reato (Cass., sez. 5^, 29 ottobre 1993, Marzioni, m. 196457). La motivazione della sentenza in ordine alla mancanza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 129 c.p.p., può essere, pertanto, meramente enunciativa (Cass., sez. un., 27 marzo 1992, Di Benedetto;
Cass., sez. 1^, 12 gennaio 1994, Di Modugno). Secondo un'indiscussa giurisprudenza di questa Corte, infatti, "allorché l'appellante concorda con il procuratore generale la misura della pena, ai sensi dell'art. 599 c.p.p., comma 4, rinunciando a tutti gli altri motivi di impugnazione, non può poi dolersi della omessa o illogica motivazione in ordine ai motivi oggetto della rinuncia. Infatti la rinuncia ad alcuni dei motivi di appello ha per effetto di ridurre l'effetto devolutivo dell'appello ai motivi residui non rinunciati;
con la ulteriore conseguenza di precludere ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 3, la deduzione in sede di legittimità dei motivi rinunciati, a meno che non riguardino questioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del processo ex art. 609 c.p.p., comma 2" (Cass., sez. 1^, 28 aprile 1997, Stazzone, m. 207995, Cass., sez. 3^, 19 novembre 1997, Tomasello, m. 209817).
8. Il primo il secondo e il quinto motivo del ricorso di La RR DO, entrambi i motivi del ricorso di IO EL, il terzo motivo del ricorso di EL AN, ed entrambi i motivi del ricorso di AN TA sono inammissibili per violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, perché propongono censure attinenti al merito della decisione impugnata, congruamente giustificata con riferimento a una plausibile ricostruzione dei fatti, fondata su una corretta valutazione delle prove legittimamente acquisite, in particolare numerose intercettazioni e le attendibili chiamate in correità provenienti da ST La RR, capo indiscusso del clan camorristico cui le imputazioni si riferiscono, e RL IO, appartenente al clan. Quanto ad DO La RR, secondo i giudici del merito la sua responsabilità nel delitto di violenza privata ai danni del testimone RI Di EL, risulta da alcune telefonate intercettate, interpretabili nel senso che l'imputato agì su mandato di NT La RR. Come da una serie di conversazioni intercettate, oltre che dalle dichiarazioni della vittima, si desume la sua responsabilità nell'estorsione ai danni di SA RI, nella quale egli assunse il ruolo di garante per il clan e favorì la conclusione della trattativa. Mentre la prova della sua partecipazione al clan risulta dalla forza di intimidazione esercitata per ottenere l'assunzione di suo figlio in una clinica privata, essendo irrilevante che il collaboratore LL NO lo qualifichi come mero fiancheggiatore e che egli stesso fu vittima di un agguato punitivo, perché ST La RR, con il quale aveva interessi in comune, e IO RL lo indicano come custode di armi e ospite di riunioni e anche LL lo descrive come persona di fiducia dei capi del clan, cui egli diede un contributo rilevante sia nella estorsione ai danni di RI SA sia nella intimidazione del teste Di EL, sicché l'agguato punitivo si spiega come il prodotto di una contrapposizione interna all'organizzazione criminale.
Quanto a IO EL, i giudici del merito lo individuano come partecipe dell'associazione mafiosa, perché, sulla base di intercettazioni, risulta esserne l'ufficiale pagatore, incaricato anche di spedire o consegnare lo stipendio al latitante La RR RI, e in rapporti con EL AN, con il quale si incontra in Scozia, con AN NA, che va a prenderlo al ritorno dalla Scozia, e con altri appartenenti al clan La RR. Questa ricostruzione del ruolo di IO EL conferma, secondo i giudici del merito, anche la sua partecipazione all'estorsione ai danni di EL LI, perché da alcune intercettazioni risulta che fu proprio il ricorrente a procurare il recapito della vittima ad NT La RR. E la determinazione della pena in quattro anni e sei mesi di reclusione ed Euro 1.200,00 di multa, si giustifica, secondo i giudici del merito, in ragione della gravità dei fatti e della personalità dell'imputato, così come rivelata dalla sua piena adesione e significativa al clan camorristico.
Quanto a EL AN, secondo i giudici del merito il suo ruolo di riciclatore dei proventi illeciti del clan La RR risulta provato, sulla base di numerose conversazioni intercettate, dalle modalità con le quali riceveva, tramite i genitori, il fratello, la moglie e l'affiliato AN TA, il denaro inviatogli da NT La RR, che non aveva altra fonte di guadagno se non l'attività del clan camorristico, provvedendo poi a redistribuirlo "pulito".
Quanto a AN TA i giudici del merito lo individuano, sulla base di intercettazioni, come colui cui fu consegnata la somma estorta al notaio Golia, presso il cui studio lavorava una cognata del ricorrente, e traggono conferme dalle sue stesse ammissioni, oltre che dalle dichiarazioni di IO RL e La RR ST, anche in ordine al delitto associativo, per il ruolo di primo piano svolto dal ricorrente in favore del clan, in particolare quale incaricato dell'acquisto di oggetti preziosi, cambio di assegni, riscossione di tangenti, trasferimento all'estero dei capitali da investire in Scozia tramite EL AN. Infatti, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di Cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti ne' deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con "i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento", secondo una formula giurisprudenziale ricorrente (Cass., sez. 5^, 30 novembre 199.9, Moro, m. 215745, Cass., sez. 2^, 21 dicembre 1993, Modesto, m. 196955). Secondo la comune interpretazione giurisprudenziale, del resto, l'art. 606 c.p.p., non consente alla Corte di Cassazione una diversa lettura dei dati processuali (Cass., sez. 6^, 30 novembre 1994, Baldi, m. 200842; Cass., sez. 1^, 27 luglio 1995, Chiadò, m. 202228) o una diversa interpretazione delle prove (Cass., sez. 1^, 5 novembre 1993, Molino, m. 196353, Cass., sez. un., 27 settembre 1995, Mannino, m. 202903), perché è estraneo al giudizio di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati probatori;
e l'art. 606 c.p.p., lettera e), quando esige che il vizio della motivazione risulti dal testo del provvedimento impugnato, si limita a fornire solo una corretta definizione del controllo di legittimità sul vizio di motivazione. Nè questa interpretazione può risultare superata in ragione della modifica apportata all'art.606 c.p.p., comma 1, lettera e, dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 8, con la previsione che il vizio di motivazione può essere dedotto quando risulti non solo dal testo del provvedimento impugnato ma anche "da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame". Questo riferimento va evidentemente interpretato in un senso che non privi di qualsiasi significato il limite della testualità imposto dalla stessa disposizione;
e quindi va interpretato come relativo solo agli atti dai quali derivi un obbligo di pronuncia che si assuma violato dal giudice del merito, come ad esempio la richiesta di una circostanza attenuante o della sostituzione della pena detentiva. Così interpretata, in realtà, la nuova norma finisce per riprodurre in parte il testo dell'art. 569 n. 4) del Progetto Preliminare del 1978, laddove prevedeva appunto la ricorribilità per "mancanza o contraddittorietà della motivazione nei casi in cui il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato o dipende dall'omesso esame delle richieste delle parti ovvero delle prove contrarie a quelle poste a base della decisione". Infatti il riferimento alle "prove contrarie a quelle poste a base della decisione", venne allora soppresso, in conformità a un parere espresso anche dalla Corte di Cassazione, per l'ambiguità della formula, che avrebbe appunto consentito il raffronto tra la motivazione e qualsiasi dato probatorio. Tuttavia, come opportunamente risulta dalla nuova formulazione dell'art. 606 c.p.p., lettera e), ciò non esclude che assuma rilevanza la mancata motivazione su fatti controversi, perché da ogni controversia insorta tra le parti su uno specifico fatto deriva un dovere di decisione del giudice, che può essere certamente assolto con una pronuncia anche implicita, ma richiede una giustificazione adeguata;
e l'individuazione dei fatti effettivamente controversi, attenendo alla definizione dell'oggetto del giudizio, può essere compiuta direttamente dalla Corte di Cassazione attraverso l'esame degli atti, sia pure sulla base delle indicazioni delle parti. Questo non significa che al giudice di legittimità possa richiedersi una rivalutazione delle prove relative al fatto controverso;
ma significa che sull'esistenza di un tale fatto il giudice del merito deve comunque pronunciarsi, pur rimanendo incensurabile la valutazione delle prove sulle quali quella pronuncia si fondi.
Infatti, se il vizio di motivazione deve risultare dal testo della decisione impugnata, come tradizionalmente si riconosce anche quando si attribuisce in via esclusiva al giudice del merito la selezione delle prove rilevanti, questa selezione non può essere censurata neppure se il ricorso risulti effettivamente autosufficiente, perché il divieto di accesso agli atti istruttori è la conseguenza di un limite posto all'ambito di cognizione della Corte di Cassazione, non ha una funzione solo "logistica", che possa essere soddisfatta mediante la trascrizione dei verbali di prova nel ricorso. Non c'è nessuna prova, in realtà, che abbia un significato isolato, slegato, disancorato dal contesto in cui è inserita. Può accadere che una prova abbia un significato determinante;
ma per poter stabilire se una prova non considerata dal giudice del merito abbia effettivamente un significato probatorio pregnante, occorre comunque una valutazione complessiva di tutto il materiale probatorio disponibile. Sicché il significato delle prove lo deve stabilire il giudice del merito, non lo può definire il giudice di legittimità sulla base della lettura necessariamente parziale suggeritagli dal ricorso per Cassazione. Nè sembra sostenibile che la Corte di Cassazione possa astenersi da qualsiasi interpretazione o valutazione della prova e "limitarsi a esaminare la motivazione, per stabilire se il giudice si sia effettivamente "occupato" di una specifica informazione introdotta nel processo, o per desumerne una prova a sostegno della decisione, oppure per spiegarne l'inattendibilità". Se il confronto dovesse riguardare il rapporto tra motivazione e dati probatori, non potrebbe certamente esaurirsi nella verifica che un qualche verbale risulti effettivamente citato dal giudice del merito, ma esigerebbe un'interpretazione del significato degli enunciati verbalizzati. Ed è proprio questo significato che non può essere attendibilmente ricostruito se non nel contesto dell'intera costellazione delle prove acquisite.
Si è sostenuto che questa interpretazione sarebbe sostanzialmente abrogatrice della L. n. 4 6 del 2006. È vero al contrario che una portata abrogativa della perdurante prescrizione di testualità del vizio di motivazione hanno le interpretazioni non restrittive del riferimento anche "agli altri atti del processo" dai quali il vizio di motivazione può risultare.
Si è pure sostenuto che la tesi dell'inaccessibilità degli atti probatori nel giudizio di legittimità non può essere fondata sulla distinzione tra fatto e diritto. E infatti il divieto di accesso agli atti istruttori non ha nulla a che vedere con la distinzione tra fatto e diritto, ma è conseguenza dell'indiscussa premessa che il controllo della Corte di Cassazione sul giudizio di fatto è limitato alla motivazione, non si estende alla giustificazione. Se il sindacato sulla motivazione attenesse al rapporto tra la giustificazione in fatto della decisione di merito e le prove acquisite, dovrebbe escludersi la possibilità per il giudice del merito di rinnovare la decisione in sede di rinvio sulla base delle stese prove, pur diversamente valutate. E ciò significherebbe che il controllo di legittimità non è limitato alla giustificazione, ma è esteso alla decisione. Mentre è noto che è appunto la possibilità di distinguere tra la decisione e la sua giustificazione a rendere compatibile con i limiti del sindacato di legittimità il controllo sulla giustificazione del giudizio di fatto.
Neppure la dedotta decisività di una prova ne legittima il confronto con la motivazione, se il fatto controverso cui essa eventualmente si riferisca sia stato oggetto di un'esplicita considerazione da parte del giudice del merito, perché è solo il fatto controverso, non la prova pur decisiva, a individuare un punto della decisione che deve essere oggetto di motivazione. La verifica di rilevanza del vizio è successiva alla valutazione dell'ammissibilità della sua deduzione;
e può valere a rivelare appunto l'irrilevanza di un vizio pur esistente, quando la motivazione resista anche prescindendo dal fatto controverso oggetto di invalida motivazione ovvero pur considerando il fatto controverso pretermesso.
La completezza della motivazione va dunque definita nel suo rapporto con la decisione, non con le prove, perché non è la motivazione ma è la decisione che deve essere conforme alle prove. Tuttavia questa esigenza di conformità tra decisione e prove può essere fatta valere nel giudizio di legittimità solo quando si traduca in un error in procedendo, come quando il giudice erroneamente neghi l'esistenza stessa o l'utilizzabilità di un atto probatorio (Cass., sez. 5^, 9 febbraio 2006, Paolone, m. 233829), ad esempio affermando che non è necessario disporre una perizia che invece è già stata espletata (travisamento della prova); ovvero quando si fondi su una prova inutilizzabile o su una prova inesistente. Ed è chiaro che, contrariamente a quanto pure si è affermato (Cass., sez. 1^, 14 luglio 2006, Stojanovic, m. 234167), in questi casi non viene in discussione un vizio della motivazione, bensì un vizio della decisione per error in procedendo: un vizio che è denunciabile a norma dell'art. 606 c.p.p., lettera e), e rispetto al quale la Corte di Cassazione è giudice anche del fatto, potendo perciò accedere al fascicolo delle prove. In tutti gli altri casi, in tutti i casi in cui non si traduca in un error in procedendo, il contrasto tra la decisione e le prove non può essere denunciato con il ricorso per Cassazione, perché il giudice di legittimità non ha il potere di sindacare il giudizio di merito sul fatto;
e il controllo sulla motivazione non può essere utilizzato per dissimulare un tale indebito sindacato.
9. Il terzo e il quarto motivo del ricorso di DO La RR sono infondati.
Occorre innanzitutto premettere che l'addebito di estorsione dal quale l'imputato era stato assolto in primo grado era contestato come delitto consumato, non come delitto solo tentato. E in realtà s'era discusso della configurabilità del solo tentativo, perché la vittima dell'estorsione aveva pagato con assegni rimasti poi insoluti. Sicché l'alternativa tra consumazione e tentativo poneva solo un problema di qualificazione giuridica del fatto. Ma ai fini dell'ambito di devoluzione dell'appello rilevava solo che il pubblico ministero avesse richiesto per quel fatto la condanna di La RR DO, perché, secondo quanto prevede l'art. 597 c.p.p., comma 2, il giudice può sempre qualificare i fatti in modo difforme dalle richieste del Pubblico Ministero appellante. Nè rilevava che i giudici di primo grado avessero qualificato come tentativo quel medesimo fatto rispetto agli imputati dei quali avevano affermato la responsabilità, perché sul punto la loro decisione non era stata appellata. Ciò posto, la qualificazione giuridica ascritta dai giudici d'appello al fatto contestato è del tutto corretta, essendo indiscusso nella giurisprudenza di questa Corte che "è configurabile il delitto di estorsione consumato e non tentato se oggetto del reato sia un titolo di credito trasmissibile per girata" (Cass., sez. 2^, 31 maggio 1989, Bianco, m. 184764). 10. Il primo e il secondo motivo del ricorso di EL AN sono inammissibili per violazione dell'art. 581 c.p.p., lettera c), non avendo il ricorrente indicato specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono la sua richiesta di annullamento della sentenza impugnata. Infatti il ricorrente ripropone le deduzioni manifestamente infondate che i giudici d'appello avevano già correttamente disatteso, senza opporre specifiche e adeguate censure alle argomentazioni esibite in proposito nella sentenza impugnata. Va innanzitutto rilevato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, "in relazione a reati commessi in parte anche all'estero, ai fini dell'affermazione della giurisdizione italiana è sufficiente, a norma dell'art. 6 c.p., che nel territorio dello Stato si sia verificato l'evento o sia stata compiuta, in tutto o in parte, l'azione, con la conseguenza che, in ipotesi di concorso di persone, perché possa ritenersi estesa la potestà punitiva dello Stato a tutti i compartecipi e a tutta l'attività criminosa, ovunque realizzata, è sufficiente che in Italia sia stata posta in essere una qualsiasi attività di partecipazione da parte di uno qualsiasi dei concorrenti, a nulla rilevando che tale attività parziale non rivesta in sè carattere di illiceità, dovendo essa essere intesa come frammento di un unico iter delittuoso da considerarsi come inscindibile" (Cass., sez. 6^, 16 dicembre 1999, Pipicella, m. 216833). Per questa ragione, come puntualmente osservato già dai giudici del merito, "con riferimento al reato di associazione per delinquere di tipo mafioso, l'adesione al sodalizio criminoso che si è formato e ha operato in Italia, integra partecipazione a un reato commesso nel territorio dello Stato anche se l'aderente materialmente rimanga sempre all'estero, ove la sua condotta di partecipazione all'associazione si sia svolta per intero, con l'apporto di contributi apprezzabili alla organizzazione" (Cass., sez. 6^, 16 maggio 2000, Bossert, m. 217566, Cass., sez. 6^, 16 maggio 2000, Hagsteiner, m. 220552, Cass., sez. 6^, 21 maggio 1998, Caruana, m. 213572).
Manifestamente infondata, e adeguatamente disattesa dai giudici d'appello, è anche la deduzione di improcedibilità dell'azione penale per mancata attivazione della procedura di estradizione, perché è indiscusso nella giurisprudenza di questa Corte che "il principio di specialità, in virtù del quale la persona estradata non può essere perseguita, giudicata o sottoposta a restrizione della libertà personale per fatto anteriore e diverso da quello oggetto di estradizione, non è applicabile allorché la relativa procedura per esso non sia stata attivata" (Cass., sez. un., 30 ottobre 2003, Andreotti, m. 226095). Infine i giudici del merito hanno correttamente richiamato la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale "l'accertata assenza del ricercato nel territorio dello Stato è, di per sè, circostanza sufficiente per la dichiarazione di latitanza, che cessa soltanto con l'arresto e non anche con la giuridica possibilità di eseguire notificazioni all'estero in base a indicazioni circa il suo luogo di residenza" (Cass., sez. 6^, 10 aprile 2003, Dattilo, m. 225484). E il ricorrente, nel riproporre la sua infondata eccezione di nullità per violazione dell'art. 169 c.p.p., non ha in alcun modo tenuto conto di tale ineccepibile argomento della sentenza impugnata. 11. La richiesta formulata in udienza dal difensore di EL IO, di rimessione degli atti alle Sezioni unite su una questione di interpretazione della L. n. 46 del 2006, è priva di rilevanza, perché, per quanto è dato comprendere, attiene all'applicazione della disciplina transitoria in tema di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento;
e quindi presuppone l'accoglimento del ricorso.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibili i ricorsi di LI EN IO, EP DE, QU IN, NA AN, NT La RR, RT AG, EL IO, EL AN e AN TA e condanna ciascuno dei ricorrenti al versamento della somma di Euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende. Rigetta il ricorso di DO La RR.
Condanna tutti i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 7 novembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2006