Sentenza 21 maggio 2013
Massime • 3
Perchè sia configurabile il reato di favoreggiamento reale, previsto dall'art. 379 cod. pen., è sufficiente che la condotta posta in essere sia idonea a conseguire lo scopo di aiutare il colpevole ad assicurarsi il profitto del reato, a prescindere dall'esito di essa e cioè dall'effettivo conseguimento di tale finalità. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto integrato il delitto di favoreggiamento materiale, consumato e non tentato, nel comportamento di un soggetto che aveva sollecitato l'acquirente di una partita di droga a pagare al venditore la fornitura ricevuta).
In tema di giudizio abbreviato, il ricorso per cassazione proposto dal pubblico ministero avverso la sentenza di condanna e convertito in appello in applicazione dell'art. 580 cod. proc. pen., conserva la propria natura di impugnazione di legittimità; tuttavia, una volta concluso positivamente il giudizio rescindente, il giudice d'appello riprende la propria funzione di giudice del merito e può adottare le statuizioni conseguenti alla formulazione del giudizio rescissorio devolutogli. (Fattispecie in cui la Corte di appello, accogliendo il ricorso per cassazione del P.M. per difetto di motivazione in ordine alla concessione di un'attenuante, aveva provveduto a rideterminare "in peius" la pena).
La riduzione di pena conseguente alla scelta del rito abbreviato si applica dopo che la pena è stata determinata in osservanza delle norme sul concorso di reati e di pene stabilite dagli artt. 71 ss. cod. pen., fra le quali vi è anche la disposizione limitativa del cumulo materiale, in forza della quale la pena della reclusione non può essere superiore ad anni trenta (Nella specie la Corte ha censurato la sentenza che aveva applicato la diminuente per la scelta del rito dopo il cumulo materiale delle pene, pari ad anni 38 di reclusione, senza operare prima il temperamento di cui all'art. 78 cod. pen.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/05/2013, n. 40280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40280 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2013 |
Testo completo
40 2 80 / 1 3 40280 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 21/05/2013 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente - N. 709/2013- UMBERTO NO Dott. Dott. PIERA MARIA SEVERINA CAPRIOGLIO - Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 30811/2012 Dott. LUCIA LA POSTA - Consigliere - Dott. PE SANTALUCIA - Rel. Consigliere - Dott. RAFFAELLO MAGI - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GO AN MO N. IL 03/01/1981 IA CO N. IL 08/08/1953 TT CO N. IL 03/03/1978 TT AR N. IL 15/01/1983 BU NZ N. IL 23/03/1963 TT NC N. IL 14/06/1973 CE SI N. IL 16/10/1971 D'MA AS N. IL 08/08/1977 DE RL AN PE N. IL 15/10/1963 AM TO N. IL 11/10/1981 DI RI TE N. IL 20/07/1969 DI OS EL TE N. IL 06/10/1965 SE NO N. IL 29/04/1955 DA GE N. IL 06/08/1948 DA MI N. IL 16/02/1961 RO IG N. IL 21/07/1941 AN CA N. IL 19/08/1962 TT BE N. IL 08/01/1961 RD CO N. IL 04/02/1947 UO MI N. IL 15/01/1982 MA NI N. IL 13/02/1976 CONE RI N. IL 23/09/1976 MARLI TE N. IL 18/08/1958 LI VA N. IL 17/04/1973 LI NI N. IL 21/02/1965 ZZ AB N. IL 23/03/1950 AP YU N. IL 28/11/1983 AT NI N. IL 24/12/1972 AT PE N. IL 17/05/1965 CC UN N. IL 05/09/1980 CI RG N. IL 24/04/1941 SI TO N. IL 14/08/1972 AG GI N. IL 04/02/1969 TA OL N. IL 15/02/1968 LL VA N. IL 11/06/1981 VE GE N. IL 31/03/1962 VE PE N. IL 20/10/1983 avverso la sentenza n. 2521/2011 CORTE APPELLO di MILANO, del 24/11/2011 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/05/2013 la relazione fatta dal A. Gelara Consigliere Dott. PE SANTALUCIA Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. smalep illant mye rimo che ha concluso per So ss amil besuto convini's mesветв Lied - Pricall سم M. Moreon in بسم དེན་བ་བཤད་བྱུང el ожон نقاط الله 2. them ميرهم P'Amet оть Trovera ll getto d e Colletti;
Udit i difensor Avv.+: e t Astute, Dallera, Callalt Udito, per la parte civile, l'Avvmeone Rick, RS. Mastropaque, Musco, Chiarello'. Peti;
Anc'; Arget Sevin Ruff Coff, Ste lle Gen esia, Tomes RITENUTO IN FATTO La Corte di appello di LA ha esaminato le posizioni processuali di una pluralità di imputati giudicati con rito abbreviato, che furono valutate dal giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di quella stessa città con sentenza del 16 luglio 2010. L'attività di indagine si è sostanziata principalmente nei risultati di operazioni d'intercettazione, sia telefoniche che ambientali, integrati da servizi investigativi di tipo tradizionale (osservazioni, pedinamenti, controlli, analisi di tabulati telefonici, acquisizioni di informazioni e documentazione), da sequestri di sostanza stupefacente con i conseguenti arresti in flagranza, dagli interrogatori degli imputati e dalle dichiarazioni collaborative del coimputato PI. Essa ha fatto emergere elementi di responsabilità a carico di soggetti appartenenti a più strutture associative dedite al traffico di sostanze stupefacenti, e ne ha svelato le modalità operative, la pluralità dei canali di rifornimento e i responsabili delle condotte di distribuzione. Si sono così delineati: il gruppo facente capo a AR DA, fornitore di sostanze stupefacenti in più piazze (milanese, romagnola, pugliese), il gruppo facente capo a CE IO, acquirente dal DA, che provvedeva allo smercio della droga nel quartiere di Quarto Oggiaro a LA, ed il gruppo facente capo a GI IA, attivo nell'importazione di stupefacente dalla Spagna e non solo, fornitore sulla piazza milanese, anche in favore del gruppo di DA. Per una migliore comprensione dei contenuti della presente decisione, una sintetica illustrazione di ciascuna posizione processuale, sì come descritta nella sentenza impugnata, fa da immediata premessa alla concisa esposizione dei motivi di ricorso di ciascuno degli imputati ricorrenti. NU GO è stato condannato per il reato di cui al capo 60. La sentenza impugnata ha descritto i contenuti fattuali dell'imputazione - acquisto da ignoti in due diverse occasioni di cocaina, poi ceduta a IO, ET e PI e ha preso in esame i dati probatori, tratti da conversazioni intercettate. NU GO ha dedotto: Difetto di motivazione. La Corte di appello è incorsa in illogicità manifesta nella parte in cui ha individuato il ricorrente nel soggetto che il IO ha indicato come "mio cognato il fratello della mia lei", dal momento che il ricorrente è il nipote della fidanzata del IO e questi, che conosceva molto bene il ricorrente, non poteva certo sbagliarsi. La Corte di appello ha poi travisato il senso di alcune conversazioni intercettate, trascurando che il IO emerge come creditore nei confronti del ricorrente, il che è compatibile con quanto affermato da quest'ultimo circa il fatto che si riforniva di stupefacente per uso personale dal IO. Il fatto poi che il ricorrente tentò di contattare IL (il cassiere del gruppo IO) tramite il IO può avere plurime spiegazioni lecite alternative. Dalle conversazioni intercettate prese in esame dalla Corte di appello non si ricava quel che la Corte ha M y affermato, ossia che il ricorrente fosse coinvolto nella consegna di una fornitura di sostanza stupefacente del 16 settembre 2006. CO SC è stato condannato per i reati di cui al capo 67 (spaccio continuato di sostanze stupefacenti, dal 30 novembre 2006 all'11 gennaio 2007) e al capo 80 (partecipazione all'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, capeggiata da CE TR). La Corte di appello ha rideterminato la pena in anni ventuno di reclusione, ridotta per il rito ad anni quattordici, fissando la pena base per il reato associativo in anni sedici, quindi aumentata di due per la continuazione con il capo 67 e di tre per continuazione esterna con il reato di cui alla sentenza di condanna emessa dal giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di LA, divenuta irrevocabile il 16 luglio 2010. La sentenza impugnata ha descritto l'imputazione di cui al capo 67, consistita nell'avere il SC più volte detenuto e poi consegnato al IO, direttamente o indirettamente, vari quantitativi, comunque ammontanti a kilogrammi, di cocaina (nelle date del 30 novembre 2006 e dell'11 gennaio 2007); e quella di cui capo 80, consistita nell'aver fatto parte dell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, che aveva perno nel IO (e figure comunque qualificate in LI, RI e AI). Al SC si addebita di aver stabilmente rifornito a credito chilogrammi di cocaina al IO, e di aver assicurato apporti logistici nei momenti in cui il IO si allontanava da Quarto Oggiaro per darsi irreperibile, e di aver costantemente consigliato il IO su come muoversi e sulle cautele da assumere. CO SC, per mezzo del difensore avv.to Marini, ha dedotto: Difetto di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo 80 della rubrica. La Corte di appello non ha dato logica ed adeguata motivazione circa l'interpretazione delle conversazioni telefoniche intercettate, da cui ha preteso illogicamente di trarre la prova che il rapporto di compravendita di droga tra il ricorrente e il IO e i suoi sodali fosse risalente nel tempo ad epoca antecedente al settembre del 2006. La Corte di appello ha così affermato l'esistenza di forniture da parte del ricorrente di sostanza stupefacente in numero superiore a quelle contestate, e ciò per dare continuità al rapporto di illecito commercio con il IO, ma ha svolto un iter argomentativo illogico. Ha letto in modo illogico le dichiarazioni spontanee del IO circa i rapporti avuti con il ricorrente e non si è avveduta dell'assenza di prova di un'attività di cessione illecita del ricorrente in favore del IO prima dell'arresto del PI, sì che anche i contatti, gli incontri tra il ricorrente e gli altri imputati (LI e IO) prima di tale data devono essere riletti in un'ottica diversa, come meri rapporti di amichevole frequentazione. La Corte di appello ha omesso di dare rilievo alla mancata conoscenza del SC da parte sia del ET che del PI, circostanza questa incompatibile con il ruolo di stabile fornitore che gli si vuol attribuire. E, pur in presenza di una pluralità di fornitore a monte del IO, ritiene partecipe associativo soltanto il ricorrente. س 4 Difetto di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo 67 della rubrica. La Corte di appello ha operato, sulla scorta del materiale intercettativo, ricostruzioni semplicistiche degli avvenimenti. Difetto di motivazione in punto di quantificazione della pena, nonostante il computo sia stato operato muovendo da una pena base sensibilmente superiore al minimo previsto dall'art. 74 comma 2 d.P.R. n. 309 del 1990. La quantificazione non è poi adeguatamente giustificata dall'asserito ruolo assunto dal ricorrente nel sodalizio. Difetto di motivazione in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche. Difetto di motivazione in ordine alla commisurazione dell'aumento per la - continuazione con particolare riferimento all'aumento relativo ai fatti di cui alla sentenza n. 1703 del 6 settembre 2008 e comunque in ordine all'applicazione, da ritenersi erronea, dei criteri di cui all'art. 133 c.p. La Corte territoriale ha quantificato l'aumento per il reato di cui all'indicata sentenza in anni tre di reclusione, poi ridotti per il rito ad anni due, senza indicare le ragioni di un aumento così significativo, specie a fronte del fatto che per la continuazione con il reato di cui al capo 67 della rubrica ha confermato la decisione del giudice di primo grado di aumento di anni due meno un terzo per la scelta del rito, come aumento complessivo per entrambi gli episodi di cessione oggetto appunto del capo 67. RD LI è stato condannato in appello alla pena di anni diciotto e mesi due di reclusione (pena base anni ventisette e mesi tre di reclusione, poi ridotta di un terzo per il rito) per i capi 80, 50, 52, 53 e 54, in particolare, oltre che per una serie di episodi di cessione di sostanze stupefacenti, per aver fatto parte dell'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti capeggiata dal IO, con il ruolo di ausilio nel procacciare gli approvvigionamenti, e di garante dell'agire del gruppo IO a Quarto Oggiaro, oltre che di protezione dei singoli coassociati. La sentenza impugnata ha messo in evidenza che, scarcerato il 6 febbraio 2006, il LI intervenne nel marzo 2006, unitamente al IO, per aiutare il SC in alcuni contrasti con soggetti non meglio identificati, indicati come siciliani, a conferma della sua posizione sovraordinata all'interno del gruppo. RD LI, per mezzo dei difensori avv.to TI e ON, ha dedotto: difetto di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo 80 della rubrica (il fatto associativo), dal momento che i reati fine addebitati al ricorrente si inseriscono unicamente nell'arco temporale che va dall'arresto di AI e RI fino all'arresto di PI dell'1 ottobre 2006 e manca del tutto la prova che per i periodi antecedenti e successivi possano essere ricondotti ad una unitarietà associativa soltanto per la costante presenza del IO e sulla base delle dichiarazioni di CC e PI, dato che costoro non hanno indicato fatti specifici attribuibili al LI. Inoltre, la Corte di appello ha affermato la sussistenza della circostanza aggravante della disponibilità di armi da parte dell'associazione anche nei confronti del LI, eus 5 senza alcun fondamento probatorio. Non può attribuirsi infatti alcun valore indiziario all'espressione onomatopeica "bom, bim, bum, bam" che il LI avrebbe formulato nel corso di una conversazione telefonica e posta in antitesi con la frase un "sacco di legnate". La Corte di appello, ancora, non ha dato conto della contraddizione insita nel fatto di confermare l'assoluzione in riferimento al reato di cui al capo 59 della rubrica, capo di imputazione più grave e di maggiore estensione temporale, e di affermare l'esistenza di un ruolo associativo. Sui rapporti tra LI e IO la Corte di appello ha mal valutato i risultati di alcune intercettazioni;
ancora, non ha motivato, nonostante apposita doglianza, circa la sussistenza della circostanza aggravante delle più persone, di cui all'art. 73 comma 6 d.P.R. n. 309 del 1990. Ha inoltre valorizzato probatoriamente le dichiarazioni accusatorie del PI pur in assenza di riscontri specifici. Ha utilizzato i risultati delle intercettazioni telefoniche anche se le conversazioni non facciano alcun riferimento inequivoco alle sostanze stupefacenti e provino soltanto l'esistenza di rapporti tra gli imputati, ma non anche la natura illecita di tali rapporti. La Corte di appello ha infine travisato i fatti rigettando i motivi di gravame sull'attualità della capacità a delinquere e sulla pericolosità sociale, rilevando che gli episodi sono stati commessi dopo la scarcerazione del LI per motivi di salute. Ha omesso poi ogni motivazione in punto di mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. BE NE è stato condannato per i reati di cui ai capi 59, 68 e 80. L'affermazione di responsabilità per i reati di cui ai capi 59 e 68 - stabili e continui acquisti di sostanza stupefacente, meglio: traffico di stupefacenti posto in essere, oltre che dal NE, dal IO e dai suoi collaboratori si è fondata soprattutto sull'esame del materiale - intercettativo. Per quel che attiene al reato associativo e specificamente al fatto di aver preso parte all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti capeggiata, tra gli altri, dal IO - il NE è stato ritenuto responsabile di aver partecipato stabilmente alla vendita, distribuzione e consegna dello stupefacente agli acquirenti, nonché alla raccolta del denaro, provento di tali vendite. In riferimento a tale reato, la prova è stata essenzialmente tratta dai dati informativi che hanno consentito la puntuale ricostruzione dei reati-fine. La Corte territoriale ha avuto cura di precisare che la a volte incompleta attività di ascolto non ha indotto a ritenere l'assenza di continuità nell'attività illecita sottoposta a controllo, trovando causa nel frequente cambio di utenze telefoniche da parte degli imputati e dal contemporaneo uso, da parte degli stessi, di plurime utenze, di cui solo alcune erano oggetto di intercettazione. BE NE ha dedotto: us 6 violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo 59. La Corte di appello, con allusioni e deduzioni prive di evidenti e precisi riscontri probatori, ha desunto dal dato, incontestato, che il NE chiese al IO di procurargli una fornitura di cocaina in quanto ne era rimasto privo, una partecipazione all'associazione facente capo al IO. Ha, in particolare, attestato l'esistenza di un rapporto del NE con il PI in assenza di elementi, sia pure indiziari, trascurando che il PI, una volta arrestato, non fece mai il nome del NE. Il NE conosce il IO, ed altri, sin dall'età giovanile, per essere residente nello stesso quartiere milanese di Quarto Oggiaro, ed è soltanto così che si giustifica l'occasionale contatto avuto con il IO e l'aver discusso dell'arresto del AI e dello RI o altre richieste di informazioni su altri soggetti gravitanti intorno al IO. violazione di legge in riferimento all'affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo 68. La Corte ha ritenuto la sussistenza del contributo concorsuale del NE senza che questi avesse preso parte ad alcuna fase del reclutamento, della trattativa e del recupero dello stupefacente;
la successiva condotta di utilizzazione dello stupefacente non può integrale alcuna ipotesi di concorso, neppure morale. La disparità di trattamento rispetto all'imputato IL, assolto dal reato di cui al capo 59, è così evidente. Violazione di legge e difetto di motivazione in riferimento all'affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo 80 della rubrica (fatto associativo). La Corte di appello ha fondato la condanna su asserzioni apodittiche, in assenza di prove di responsabilità, sulla base di un lasso di tempo molto limitato entro il quale collocare la partecipazione associativa, di un ristretto numero di intercettazioni telefoniche, discontinue e limitate nel tempo, di soltanto tre condotte illecite ex art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, e nonostante il silenzio sul NE del collaboratore PI. Peraltro, con scarsa chiarezza circa il presunto ruolo associativo, ora delineato come quello di un acquirente stabile del gruppo, ora come un rivenditore di cocaina per conto del IO, poi infine come colui che consegnava i proventi al IL. CE IO è stato condannato dalla Corte di appello ad anni ventiquattro di reclusione, così ridotta per la scelta del rito la pena di anni trentasei e mesi sei di reclusione, determinata assumendo come pena base per il reato di cui al capo 80 (fatto associativo) anni ventiquattro di reclusione, aumentata ex art. 81 cpv cod. pen. per continuazione interna ed esterna: per quella interna, il massimo di aumento è stato un anno di reclusione per il capo 68; per la continuazione esterna con il reato di cui alla sentenza emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di LA, irrevocabile il 16 luglio 2010, l'aumento è stato pari ad anni sette di reclusione. CE IO, ha dedotto: 7 us Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla determinazione dell'aumento per continuazione criminosa in relazione al reato di cui all'art. 73 commi 1-bis e 6 d.P.R. n. 309 del 1990, oggetto della sentenza emessa dal giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di LA, irrevocabile il 16 luglio 2010. L'aumento è stato fissato in anni sette di reclusione, misura spropositata in rapporto a quella decisa per analogo episodio criminoso oggetto di c.d. continuazione interna, che ha comportato un aumento ex art. 81 cpv c.p. di mesi sei di reclusione. La Corte di appello ha omesso qualsiasi motivazione ed ha pertanto sconfinato nell'arbitrio. AN AI è stato riconosciuto colpevole anche del reato di cui al capo 80, per aver fatto parte, con compiti apicali, dell'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, capeggiata anche dal IO. Detto reato è stato ritenuto più grave, tra i più uniti dal vincolo di continuazione, e per esso è stata applicata la pena base di anni sedici di reclusione;
su questa pena base sono stati computati gli aumenti ex art. 81 cpv cod. pen. per i reati di cui ai capi 48, 50 e 51, tutti relativi ad episodi di spaccio di sostanze stupefacenti, con un massimo -tra i tre- di un anno e mesi sei di reclusione, e poi l'aumento per continuazione esterna con il fatto, pur esso di spaccio di sostanze stupefacenti, di cui alla sentenza emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di LA, irrevocabile il 13 ottobre 2007, per il quale è stata applicata la pena di un anno di reclusione. La Corte di appello ha affermato la sussistenza dei fatti di cui ai capi 50 e 51, e quindi la colpevolezza del AI anche per questi due capi, per i quali era stato in precedenza assolto. Ha infatti preso atto che il AI era stato già condannato per la detenzione di un quantitativo di sostanze stupefacenti pari a kg 3,200 di cocaina, sequestrato il 20 maggio 2006, e che il quantitativo complessivo delle illecite detenzioni e cessioni degli episodi di cui ai capi 49, 50, 51 e 52, con calcolo ispirato a cautela e fondato su quanto dichiarato da CC in riferimento alle forniture della sostanza di cui ai capi 50 e 52, era di 5 kg circa. Il AI è stato quindi condannato anche per le forniture contestate ai capi 50 e 51. Con riguardo al capo 51 la Corte di appello ha posto in evidenza la stretta sequenza temporale degli accadimenti, che non lascia dubbi sul fatto che il pacchetto estratto dal AI dalla sella del suo scooter era senza dubbio cocaina era quella ricevuta, insieme a IO, dal fornitore poco prima incontrato grazie a CC. L'involucro e le modalità di trasporto, sì come osservati, erano coerenti con il dato ponderale riferito, di uno o due chilogrammi. AN AI, per mezzo del difensore avv.to Chiesa, ha dedotto: violazione di legge e difetto di motivazione. La Corte di appello ha riformato la sentenza che aveva assolto il ricorrente da due episodi di cessione di sostanze stupefacenti (capi 50 e 51 della rubrica, entrambi relativi ad imputazioni di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990), condannandolo in relazione alla "parte eccedente" il quantitativo di sostanza stupefacente -pari a Kg 3,202 - sequestrato 20 maggio 2006 e per il quale è stato già giudicato con sentenza del 18 settembre 2006 (irrevocabile il 13 ottobre 2007) dal giudice dell'udienza preliminare del us 8 Tribunale di LA, alla quale il giudice di primo grado aveva fatto riferimento per ritenere il vincolo della continuazione con gli ulteriori fatti. Il quantitativo eccedente è stato determinato dalla Corte di appello con procedimento valutativo illogico, utilizzando elementi vaghi, come le dichiarazioni dei coimputato BR CC, che ha dichiarato che nell'occasione dei fatti di cui al capo 50 della rubrica (altro episodio di cessione di sostanze stupefacenti) si sarebbe verificata una consegna di "uno o due Kg di cocaina"; e, ancora, i risultati intercettativi relativi ad alcune conversazioni telefoniche, nel corso delle quali, a giudizio della Corte di appello, gli interlocutori avrebbero discusso di sostanze stupefacenti in ragione del ricorso a un linguaggio criptico. In particolare, nel corso di una conversazione telefonica l'imputato RI disse a un certo DE "di essere a Novate per fare vedere l'appartamento ad una signora...", ove il riferimento ad "una signora" è stato inteso quale riferimento ad 1 Kg di cocaina. La Corte di appello non ha dato logica ed adeguata motivazione delle conclusioni raggiunte, ha operato dei calcoli aritmetici del tutto arbitrari per determinare il quantitativo di sostanza stupefacente eccedente quella per la quale vi fu già condanna e, infine, ha fissato per i due episodi un aumento per continuazione in misura superiore a quella posta per il coimputato RI, per il quale vi è motivazione assolutamente sovrapponibile a quella esposta per il ricorrente. RC ET è stato condannato per il reato associativo di cui al capo 80 per aver fatto parte dell'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti diretta, tra gli altri, dal IO e per i reati di spaccio di sostanze stupefacenti di cui ai capi 48, 52, 54, 59, 68 e 70. La Corte di appello ha riconosciuto la continuazione esterna con il reato di cui alla sentenza emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di LA, irrevocabile il 20 novembre 2009. Ha così comminato la pena, ridotta per il rito, di anni diciassette di reclusione. Deve essere ora evidenziato che il ricorrente rinunciò ai motivi di appello, fatta eccezione per quello relativo alla richiesta di continuazione esterna. IC ET è stata condannata per il reato di cui al capo 70 per aver svolto il ruolo di intermediaria nella messa in vendita di mezzo chilogrammo di sostanza stupefacente del tipo hashish, messa in vendita posta in essere da CE IO e RC ET in favore di BI ET ad anni 2 di reclusione ed 15000,00 di multa. È stato accertato che tenne i contatti, fungendo da intermediaria tra il potenziale acquirente e il fratello RC ET, permettendo a BI ET di visionare il quantitativo, fissandogli appuntamenti con RC, facendosi portavoce della richiesta del corrispettivo e poi della trattativa. AN AI, RC ET e IC ET, per mezzo del difensore avv.to Cerreti Astuto, hanno dedotto: circa la posizione di AN AI e RC ET: violazione di legge e difetto di - motivazione perché la Corte territoriale ha sovrapposto comportamenti di concorso di persone nel reato con le valutazioni in punto di legame associativo, venendo così meno al rigoroso criterio di accertamento dell'esistenza del vincolo associativo. us 9 Difetto di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per gli episodi di cessione di sostanza stupefacente di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. Per quanto attiene alla posizione di AN AI il ricorso ripropone quello articolato nel ricorso proposto dall'avv.to Chiesa. Per la posizione di IK ET la Corte territoriale ha errato nel non qualificare il fatto dell'intermediazione nell'offerta di vendita di un certo quantitativo di sostanza stupefacente, seguito dall'estraneità alla successiva cessione, in termini al più di tentativo. Ha poi errato nel quantificare la pena in misura eccessiva. Difetto di motivazione in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche, fondato per AN AI e RC ET soltanto sui precedenti penali. AN IL è stato condannato per i reati di cui ai capi 68 - fatto di spaccio, in concorso, di sostanze stupefacenti - e 80 - partecipazione all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, capeggiata, tra gli altri, dal IO -. In ordine al fatto associativo, la Corte territoriale è giunta alla conclusione, anche in ragione delle prove poste a fondamento delle affermazioni di responsabilità per i reati-fine, che il IL svolse le funzioni di cassiere del gruppo al fatto di cui al capo 68, la Corte territoriale ha accertato la partecipazione del IL, quale finanziatore, dell'acquisto dello stupefacente, peraltro accompagnando il IO ad effettuare il pagamento. AN IL ha dedotto: - violazione di legge e difetto di motivazione in merito all'affermazione di responsabilità per il fatto associativo (capo 80 della rubrica) per assenza di prova circa l'esistenza di un gruppo permanentemente radicato sul territorio e alimentato dal c.d. pactum sceleris in vista della commissione di un numero indeterminato di delitti concernenti le sostanze stupefacenti, non militando in tal senso la rinuncia alle impugnazioni proposte sa alcuni coimputati, l'ammissione da parte di alcuni altri della commissione dei reati-fine e il contributo offerto a famiglie di detenuti. Il materiale intercettativo utilizzato in sentenza attiene a conversazioni che mancano dei caratteri di chiarezza, decifrabilità, completezza ed univocità ed è un sillogismo erroneo quello operato dalla Corte territoriale, che le conversazioni abbiano avuto intento dissimulatorio e che tale inteso abbia palesato il carattere illecito dei contenuti delle comunicazione. Difetto di motivazione in punto di affermazione di responsabilità per il fatto di cessione di sostanze stupefacenti dell'11 gennaio 2007. La Corte territoriale non ha dimostrato come le conversazioni, assolutamente generiche, tra il IO e il IL dell'8 dicembre 2006 e del 3 gennaio 2007 possano essere riferite all'acquisto di partite di droga avvenuto l'11 gennaio 2007. GI AT è stato riconosciuto colpevole del reato di cui al capo 75, per il quale in primo grado era stato assolto, e cioè per avere, in concorso con EN AT, acquistato из 10 continuativamente e stabilmente cocaina dal gruppo IO. La pena è stata determinata in anni quattro e mesi quattro di reclusione ed € 20000,00 di multa, così già ridotta per il rito. La Corte di appello ha fatto riferimento ai minimi edittali, fissando la pena, già aumentata per l'aggravante di cui all'art. 73 comma 6 d.P.R. n. 309 del 1990 e della continuazione interna. Ha poi escluso il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non risultando elementi di segno positivo e per l'intenso curriculum criminale del ricorrente. GI AT, per mezzo del difensore avv.to Tomaselli, ha dedotto: violazione di legge e difetto di motivazione in punto di giudizio di credibilità circa le dichiarazioni rese dal collaborante PI e di assenza di riscontri esterni individualizzanti. L'intercettazione delle conversazioni del fratello del ricorrente, EN AT, nel corso delle quali questi fece riferimento al ricorrente medesimo nel tentativo di giustificare con il IO il ritardo nel pagamento della sostanza stupefacente, attribuendogliene parte della responsabilità, non sono un idoneo elemento di riscontro. Dalle intercettazioni, inoltre, non si ricava quale fosse la quantità di stupefacente "passata" da EN AT al fratello, né in quale momento ciò fu fatto né con quali modalità, e neppure chi fosse l'acquirente. Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'affermazione di sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 73 comma 6 d.P.R. n. 309 del 1990, non potendosi porre a fondamento idoneo della menzionata aggravante il passo della conversazione intercettata in cui EN AT addossò la colpa del ritardo nel pagamento della sostanza stupefacente, già ricevuta dal IO, al fratello GI e ad un misterioso terzo personaggio, citato solo marginalmente e rimasto anche privo di nome. Violazione di legge e difetto di motivazione in punto di determinazione del trattamento sanzionatorio. EN AT è stato condannato in primo e secondo grado alla pena di anni sette di reclusione. Il reato più grave è stato individuato nel reato di cui al capo 80 partecipazione - all'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, capeggiata tra gli altri dal IO , per aver stabilmente partecipato alla vendita, distribuzione e consegna dello stupefacente agli acquirenti, intrattenendo rapporti con il HI, e mettendo a disposizione del gruppo un nuovo magazzino destinato a sostituire la cantina del PI, che era stato arrestato. La Corte di appello ha precisato che il giudice di primo grado, nel quantificare la pena, ebbe riguardo ai minimi e dimenticò di operare l'aumento per l'aggravante di cui all'art. 74 comma 3 d.P.R. n. 309 del 1990. EN AT, per mezzo del difensore avv.to Cacciuttolo, ha dedotto: Violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato associativo di cui al capo 80 della rubrica. La Corte di appello ha omesso di spiegare come fosse possibile riscontrare nel materiale probatorio in atti l'esistenza di un gruppo associativo finalizzato al compimento di us 11 una serie indeterminata di reati in materia di sostanze stupefacenti. Per quel che attiene alla specifica posizione associativa del ricorrente, la Corte territoriale ha operato in maniera errata, desumendo la prova della partecipazione associativa dalla prova dei reati fine e la prova di questi ultimi dalla prova del fatto associativo. È illogica la motivazione nel momento in cui utilizza le medesime intercettazioni telefoniche, ovvero le dichiarazioni del collaboratore di giustizia, per sostenere sia il reato fine che il ruolo di partecipe alla supposta associazione. Ha utilizzato le dichiarazioni del collaboratore PI in assenza di riscontri esterni e nonostante tali dichiarazioni non fossero attendibili, incorrendo in contraddizioni motivazionali. Da nessuna conversazione intercettata sono emersi indizi gravi, precisi e concordanti che possano far ritenere il ricorrente un associato. Si è trattato, peraltro, di attività di captazione afferente a interlocutori diversi rispetto al ricorrente, sicché le conversazioni, che peraltro nulla hanno riferito sul fatto da provare, non potevano assurgere al rango di prova. La Corte di appello, ancora, ha affermato la partecipazione associativa nonostante la brevità del tempo della partecipazione alla supposta associazione, circa soltanto sei mesi che non sono sufficienti per ritenere provato il fatto. Ha poi valorizzato probatoriamente il rapporto di parentela tra il ricorrente e il HI, incorrendo in una contraddizione nella motivazione là dove, per ritenere provato il fatto, afferma che la chiave di lettura della responsabilità sia l'incontro con il HI, incontro che è invece spiegabile appunto con il rapporto di parentela. Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo 75 della rubrica. La Corte di appello ha omesso di indicare quali fossero gli elementi costitutivi del reato contestato e come fosse possibile, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, ritenere integrato il delitto de quo. La Corte di appello ha valorizzato le dichiarazioni del collaboratore PI, che sono però inattendibili e riguardano circostanze apprese de relato, e non sono riscontrare da nessun elemento esterno. Nelle conversazioni intercettate, inoltre, non si è mai fatto riferimento a cessioni di sostanza stupefacente riconducibili al ricorrente, che peraltro non è stato oggetto di intercettazione, e non si è più in generale fatto riferimento a cessioni di droga. Violazione di legge e difetto di motivazione per omessa motivazione, nonostante specifica richiesta, in ordine alle ragioni per le quali non è stata applicata la circostanza attenuante della minima partecipazione di cui all'art. 114 c.p. invocata per tutti gli addebiti. Violazione di legge e difetto di motivazione in punto di determinazione del trattamento sanzionatorio, per omessa motivazione circa le ragioni del diniego delle circostanze attenuanti generiche e circa la decisione di irrogare una pena particolarmente elevata, sia come pena base che come aumenti per continuazione ملا 12 TA TT è stata condannata, anche in primo grado, per il reato di cui al capo 65, e cioè per il reato di favoreggiamento personale a beneficio del IO commesso con infedele patrocinio, nella qualità di avvocato difensore, del PI, e in grado di appello anche del reato di cui al capo 66, ossia per il reato di patrocinio infedele, sempre in relazione alla medesima vicenda processuale. TA TT, per mezzo dei difensori avv.ti Colaleo e Coppi, ha dedotto: Violazione di legge, perché la citazione per il giudizio di appello, e tutti gli atti successivi, sono stati notificati, non già al domicilio eletto presso e nello studio del difensore, come da dichiarazione verbalizzata il 12 maggio 2011, ma al domicilio in precedenza dichiarato, con atto del 13 ottobre 2009 al momento della conclusione delle indagini preliminari. Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di favoreggiamento (capo 65). La motivazione della sentenza è affetta da vizi logici manifesti, passaggi dedutti del tutto apodittici, supportati da elementi di fatto palesemente travisati e da argomentazioni del tutto contraddittorie e si connota per l'errore di qualificazione della condotta in termini di favoreggiamento. La sentenza non ha dato prova della consapevolezza in capo alla ricorrente della correità del IO nel "fatto PI", ed anzi ha omesso di dare atto dell'esistenza di un dato probatorio diretto, ossia del fatto che il PI, in occasione degli interrogatori resi al pubblico ministero, con la presenza di diverso legale, il 3 novembre 2006 e il 6 giugno 2007, non disse mai di aver appreso che il legale consigliatogli dal IO fosse stato in qualche modo messo al corrente della correità del IO nel suo reato;
né disse di averglielo detto lui o di averglielo in qualche modo fatto capire. Si è avvalsa invero di argomenti apodittici e di risultati intercettativi, la cui lettura illogica non è stata confrontata con i rilievi difensivi indicativi di altra lettura. Per questa parte la sentenza è viziata dalla mancata valutazione di un punto espressamente dedotto in sede di impugnazione e di carattere decisivo. Quanto poi alla condotta asseritamente favoreggiatrice la sentenza ha omesso di indicarne concretamente i pericolo di caratteri e non ha illustrato quale possa essere stato anche soltanto aiuto all'elusione delle investigazioni. La mera ed accertata condotta di avere assunto la difesa del PI su richiesta del IO è irrilevante sul piano penale. In riferimento al reato di cui al capo 66) della rubrica (infedele patrocinio del PI), la sentenza ha omesso di dare conto di quale possa essere stato il danno in capo al PI. Violazione di legge per omessa dichiarazione di inammissibilità dell'appello proposto ai sensi dell'art. 594 c.p.p. La Corte territoriale avrebbe dovuto tener conto della preclusione derivante dal precedente giudicato cautelare, liberatorio per l'addebito di cui all'art. 380 c.p. 13 Violazione di legge per mancata dichiarazione di inammissibilità dell'appello del pubblico ministero in riferimento al reato di patrocinio infedele di cui al capo 60) della rubrica, dal momento che la pronuncia assolutoria di primo grado fu gravata limitatamente alla mancata configurazione del tentativo, con la conseguenza che, pronunciando condanna, la Corte territoriale o è andata oltre il devoluto o ha provveduto su un gravemente che doveva essere dichiarato inammissibile. Violazione di legge e difetto di motivazione in punto di asserito danno per il PI quale conseguenza del preteso patrocinio infedele. La Corte territoriale non si è avveduta che è nelle premesse in fatto della ricostruzione di merito che il PI si avvalse di un altro difensore, né si comprende come alla ricorrente possa essere addebitata una scelta di strategia processuale, quella della collaborazione del PI, a cui rimase totalmente estranea. Il difensore avv.to Colaleo ha poi depositato motivi aggiunti con cui ha rinnovato la doglianza in ordine all'inammissibilità dell'appello del pubblico ministero in ordine all'imputazione di patrocinio infedele e le doglianze relative all'assenza dei presupposti per l'affermazione di responsabilità per entrambi i reati di favoreggiamento personale e di patrocinio infedele. GI IR è stato condannato per il reato di cui al capo 45, ossia per aver impiegato le somme di denaro provenienti dalle illecite attività del IA in operazioni economiche nel settore immobiliare ed edile, per mezzo delle società LA s.r.l. e AR s.r.l., da lui legalmente rappresentate. Per lo stesso reato hanno poi avuto condanna ZO SO e GA EZ. Le operazioni di intercettazione telefoniche ed ambientali hanno evidenziato un'intensa attività di investimento dei proventi illeciti del IA ad opera del SO, con il concorso del mezzini, consulente finanziario, e del IR, nella qualità appena prima indicata. La sentenza ha dato spiegazione degli elementi probatori circa la consapevolezza in capo ai ricorrenti dell'illiceità degli affari del IA. GI IR ha dedotto: Violazione di legge e difetto di motivazione. La Corte di appello ha errato nel - qualificare i fatti secondo la norma di cui all'art. 648-ter c.p. e non ha indicato quale fosse, oltre al fine di profitto personale, il fine ulteriore della condotta del ricorrente che si limitò a prestare il proprio nome per l'intestazione di società che in realtà erano gestite da altri, il SO e il EZ, i quali soltanto avevano il fine di ripulire il denaro di provenienza illecita. Il ricorrente null'altro fece che sottoscrivere gli accordi di LA srl e AR srl per l'acquisto degli immobili e in atti non v'è alcuna intercettazione riguardante le trattative per gli acquisti, mentre vi è la prova che i cantieri furono seguiti dal SO. La Corte di appello non ha spiegato come si possa dire che il ricorrente fosse consapevole della provenienza illecita del denaro e della volontà di reinvestimento. Egli non decise i tempi delle operazioni, non ricevette dal IA il denaro;
si prestò in buona sostanza a fare da testa di legno per 14 l'intestazione delle società LA srl ed AR srl, e ciò fece soltanto per mero scopo personale di un modico guadagno. Il fatto che il ricorrente fosse intestatario anche di altre società è elemento che milita in senso favorevole al ricorrente, e ciò perché le altre società non sono oggetto di procedimento penale e sono società pulite. Sul punto, pertanto, la Corte di appello è incorsa in una manifesta illogicità della motivazione. Il ricorrente prestò il consenso all'intestazione fittizia delle due società e soltanto di questo era consapevole e pertanto può essere ritenuto responsabile soltanto per il reato di cui all'art. 12-quinquies d.l. n. 306 del 1992. La Corte di appello non ha motivato sulla sussistenza del dolo di concorso, non avvedendosi che semplice contributo causale, consistito nella sottoscrizione dei contratti per conto di LA srl e AR srl, su specifiche disposizioni del SO, non è sufficiente a dimostrare la coscienza del concorso nel reato di cui all'art. 648-ter c.p. La Corte di appello, ancora, è incorsa in un difetto di motivazione per omessa motivazione, nonostante specifica richiesta, in ordine alle ragioni per le quali non è stata applicata la circostanza attenuante della minima partecipazione di cui all'art. 114 c.p. Difetto di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio, perché la Corte di - appello, in ragione del ruolo avuto dal ricorrente, avrebbe dovuto irrogare una pena più mite, facendo corretto uso dei criteri di cui all'art. 133 c.p., e in particolare avrebbe dovuto determinare aumenti di minore entità per continuazione. ZO SO, per mezzo del difensore avv.to ARbetta, ha dedotto: violazione di legge e difetto di motivazione perché la Corte di appello ha trascurato la considerazione dei dati intercettativi in atti dai quali si trae conferma delle dichiarazioni del ricorrente, che disse nel corso dell'interrogatorio di garanzia di aver ricevuto la somma in contanti pari ad € 150.000,00 dal IA per l'acquisto di una villetta in costruzione a Garlasco e di sapere che il IA si occupava della vendita di autovetture di grossa cilindrata importate dalla Germania. Non ha quindi preso in esame, ai fini dell'elemento soggettivo di cui all'art. 648-ter c.p., che il ricorrente plausibilmente potesse non sapere della provenienza dal traffico si stupefacenti del denaro messo a disposizione dal IA. Violazione di legge e difetto di motivazione in punto di determinazione del trattamento sanzionatorio, fissato in misura eccessiva, superiore al doppio del minimo edittale. GA EZ, per mezzo del difensore avv.to Dallera, ha dedotto: Difetto di motivazione in ordine all'acquisizione e all'impiego di denaro di presunta provenienza illecita. Dall'esame della documentazione bancaria si traggono elementi incompatibili con l'assunto di un pagamento per contanti per l'acquisto della "Cascina Legnana", operazione di economica di presunto reimpiego di capitali illeciti 15 per la quale il ricorrente è stato condannato. Si ha così prova che la Arco s.r.l. non utilizzò in alcun modo denaro proveniente dal IA ma unicamente somme reperite sul proprio conto corrente, alimentato da un mutuo fondiario. Ed è poi un'illazione della sentenza che il denaro contante del IA fu utilizzato, se non per l'acquisto, per il pagamento delle rate di mutuo. Quel che difetta è la prova che il denaro di (presunta) illecita provenienza sia stato acquisito dal SO e dal EZ e, soprattutto, che esso sia stato effettivamente impiegato nell'iniziativa di cui si è detto. Difetto di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. La consapevolezza dell'illiceità della provenienza del denaro del IA non è dimostrata e viene illogicamente desunta dal fatto che il ricorrente aveva rapporti con il SO e che questi, a sua volta, li aveva con il IA ed era a conoscenza degli illeciti traffici del IA. Difetto di motivazione per contraddittorietà nella parte in cui, da un lato, si afferma che al momento del preliminare di acquisto fu versato l'intero corrispettivo della vendita (€ 750.000,00), e, dall'altro, si dice che fu versata soltanto la somma di denaro di caparra (€ 75.000,00), e la circostanza non è di poco conto dato che proprio sulla base del preteso intero pagamento dell'immobile si è affermata l'irrilevanza del fatto che fu richiesto ed erogato un mutuo fondiario. Violazione di legge, perché il reato di reimpiego di somme di provenienza illecita è reato di danno e non di pericolo, sicché è errato affermare, come fatto in sentenza, che sia punibile il semplice progetto di realizzazione di un investimento produttivo dei proventi di origine illecita. Detta condotta non sarebbe punibile neanche a titolo di tentativo. Il coinvolgimento del ricorrente si sostanziò, peraltro, come riconosciuto dalla sentenza, in un unico episodio e i caratteri dell'occasionalità e della sporadicità escludono il reato. Violazione di legge perché la Corte di appello, per le ragioni dette, ha violato la regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio. QU D'TO è stato condannato per il reato di cui al capo 30, consistito nell'acquisto e ricezione di droga da IA e AR. La sentenza impugnata ha ricostruito il fatto sulla base dei risultati intercettativi, prendendo in esame una serie di interpretazioni alternative proposte dalla difesa. QU D'TO, per mezzo del difensore avv.to ARbetta, ha dedotto: difetto di motivazione nella parte in cui la Corte di appello, nell'affermare la responsabilità del ricorrente in merito all'acquisto di un quantitativo di sostanza stupefacente, asseritamente consegnatogli dal IA, ha trascurato di considerare gli elementi probatori che fondano una diversa lettura dei rapporti con il IA, da imputarsi invero all'acquisto di un'autovettura da parte del ricorrente. 16 AR DA è stato condannato alla pena finale, già ridotta per la scelta del rito, di anni 25 e mesi 4 di reclusione, muovendo dalla pena base per il fatto associativo di anni 24, con aumento per continuazione per i vari reati satellite (aumenti tra 1 anno, i più, e sei mesi, uno solo), oltre che con aumento per continuazione esterna con fatti di cui alla sentenza del giudice dell'udienza preliminare del tribunale di LA del 21 marzo 2007, irrevocabile il 4 gennaio 2008, di anni 7 e mesi sei di reclusione, con l'unica precisazione in nota a piè di pagina che quella sentenza lo aveva condannato ad anni dieci. Il reato più grave è consistito nell'aver costituito e diretto l'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti operante in LA, reperendo continuativamente i mezzi finanziari necessari e provvedendo agli approvvigionamenti dello stupefacente. AR DA ha dedotto: violazione di legge. La Corte territoriale avrebbe dovuto dichiarare l'inammissibilità dell'appello del pubblico ministero avverso la sentenza emessa all'esito del giudizio abbreviato, perché dette sentenze sono appellabili per il pubblico ministero soltanto se modifichino il titolo di reato. La Corte di appello non avrebbe potuto qualificare l'appello come ricorso per cassazione perché il gravame relativo all'esclusione in primo grado della circostanza aggravante di cui all'art. 74 comma 4 d.P.R. n. 309 del 1990 non deduce un difetto di motivazione ma muove censure di merito. L'impossibilità di qualificazione in termini di ricorso per cassazione avrebbe dovuto impedire la conversione in appello ex art. 580 c.p.p., in ragione della originaria inammissibilità, e quindi la Corte di appello non avrebbe potuto operare una valutazione in peius "quoad poenam". Difetto di motivazione in riferimento al riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 74 comma 4 d.P.R. n. 309 del 1990. Tale circostanza era stata correttamente esclusa dal giudice di primo grado per l'assenza di prova che l'uso delle armi non sia esclusivamente personale del soggetto che le detiene. Difetto di motivazione in riferimento alla sussistenza dell'associazione anche in relazione alle circostanze aggravanti di cui all'art. 74 commi 3 e 4 d.P.R. n. 309 del 1990. Il presunto nucleo dell'associazione, asseritamente composto dal ricorrente, da CA Di RA e da HE DA non ha mai operato contestualmente perché questi ultimi due, già nella ricostruzione della sentenza si sono succeduti l'un l'altro, sì che il nucleo sarebbe stato composto soltanto da due persone, e avrebbe operato nella più estesa composizione soltanto per un settimana, dal 7 al 15 marzo 2006, quindi in assenza dell'elemento strutturale della stabilità. Quanto ai responsabili del gruppo di LA, esso è privo dei caratteri strutturali dell'associazione e cioè della stabilità nel tempo, avendo avuto una durata del tutto irrisoria, dal marzo all'aprile 2006 ed ha poi perseguito fini propri, volti soltanto all'approvvigionamento della sostanza stupefacente. I soggetti appartenenti alla c.d. "rete distributiva" non c'è prova che si conoscessero tra di loro, perché nessun 17 elemento depone in tal senso. Per queste ragioni deve ritenersi l'insussistenza del reato associativo. In ordine poi alla circostanza aggravante di cui al comma 3 dell'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 v'è da tener conto che essa è stata esclusa dal Tribunale che ha proceduto secondo il rito ordinario nei confronti di altri coimputati perché ha negato la sussistenza dell'ipotesi associativa in capo agli appartenenti della c.d. rete distributiva e ha determinato pertanto il venir meno del numero di associati utili alla configurazione dell'aggravante. Per quel che riguarda la circostanza aggravante di cui all'art. 74 comma 4 d.P.R. n. 309 del 1990 si richiamano i rilievi già fatti e si evidenza che il Tribunale, in sede di giudizio ordinario, ha escluso la sussistenza di detta aggravante. Violazione di legge in punto di determinazione dell'aumento per continuazione per i fatti di cui alla sentenza del giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di LA del 21 marzo 2007. L'aumento è stato fissato in anni sette e mesi sei, di gran lunga superiore a quelli operati per i reati di cui agli altri capi di imputazione, e quindi in violazione del principio del favor rei e del principio di uguaglianza. HE DA è stato condannato alla pena di anni dieci, mesi sette e giorni 20 di reclusione, con pena base per il capo 26 di anni quindici di reclusione e poi i vari aumenti per continuazione. Il fatto associativo di cui al capo 26 lo ha visto compartecipe con il ruolo di aiuto dello zio AR, capo dell'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, in particolare anche come coordinatore delle vendite e gestore dei contatti sia con il gruppo di LA sia con gli acquirenti milanesi dello stupefacente. La condanna ha poi avuto ad oggetto anche una nutrita serie di episodi di traffico di sostanze stupefacenti. HE DA, per mezzo del difensore avv.to Argento, ha dedotto: Violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alle affermazioni di - responsabilità per i reati di cui ai capi 6, 9, 11, 12 solo in riferimento al capo 22, 23, 82. La Corte di appello, trascurando le deduzioni difensive che offrono una chiave di lettura alternativa delle fonti di prova, si è cimentata in mere congetture e supposizioni in fase di interpretazione delle conversazioni ritenendo di collegarle a transazioni di stupefacenti, e ciò nonostante quelle conversazioni possano essere del tutto compatibili con l'attività di compravendita di varia merce di provenienza illecita, e non sia mai stata accertata l'effettiva disponibilità di stupefacente. Violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo 11, dal momento che il mancato accertamento dell'effettiva disponibilità dello stupefacente non può che precludere l'affermazione di sussistenza della circostanza aggravante dell'ingente quantità di cui all'art. 80 comma 2 d.P.R. n. 309 del 1990. Violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all'affermazione di - responsabilità per il reato di cui al capo 26. Pur ammettendo che gli imputati si siano 183 relazionati tra loro per commerciare illecitamente in sostanze stupefacenti, non risultano elementi da cui desumere la consapevolezza di partecipare e di contribuire attivamente alla vita di un'associazione. La sentenza nulla dice sui canali, sui fornitori, sui supporti logistici e organizzativi della pretesa associazione e non ha attestato di forniture continuative e regolari per qualità, quantità e tempi. Non ha poi descritto le condotte degli imputati in termini di permanenza e stabilità. Violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all'affermazione della sussistenza della circostanza aggravante dell'essere la pretesa associazione di cui al capo 26 armata. Le armi rinvenute in data 21 agosto 2006 presso un box in Corsico erano nella disponibilità del solo AR DA e non degli altri odierni coimputati, quali HE DA e CA Di RA e tale disponibilità non era volta al conseguimento delle finalità dell'associazione. Dette armi, inoltre, non erano pronte all'uso. Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla determinazione in misura eccessiva della pena e alla mancata concessione delle attenuanti generiche. EL TE Di IO è stato condannato per i reati di cui ai capi 7, 10 e 11 (tuti consistiti nel concorso in fatti di acquisto e vendita di sostanze stupefacenti) e di cui al capo 26, per aver fatto parte, con il ruolo di promotore e poi direttivo, dell'associazione finalizzata al traffico di stupefcaneti, diretta anche da AR DA. È stato condannato alla pena di anni 15 e mesi 4 di reclusione, già ridotta per il rito, con una pena base di anni 20 e mesi uno di reclusione per il reato più grave di cui al capo 26, in esso computato l'aumento per l'aggravante di cui all'art. 74 comma 3 d.P.R. n. 309 del 1990, e l'aumento di continuazione per i reati di cui ai capi 7, 10 e 11. EL TE Di IO, per mezzo del difensore avv.to Chiarello, ha dedotto: Violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all'asserzione di sentenza che il ricorrente sia individuabile nei soggetti menzionati come il "bello" e "baglioni" di cui alle conversazioni intercettate. La sentenza su tale aspetto non ha dato risposta ai rilievi difensivi, ha utilizzato le dichiarazioni, affidate ad uno scritto, dei coimputati GI AV e AR DA, e quindi ad un supporto informativo anomalo, perché le dichiarazioni non sono qualificabili come dichiarazioni spontanee. Violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all'individuazione e composizione di una struttura di tipo federativo tra la componente milanese e quella pugliese, asseritamente impegnate in un comune progetto di commercializzazione di stupefacenti. Nell'ipotizzata struttura associativa fa difetto un'attitudine a reiterarsi nel tempo, non potendo in tal senso farsi leva su tre quattro transazioni di - sostanza stupefacente. Violazione di legge e difetto di motivazione, mancando qualsiasi argomento per giustificare l'individuazione del ricorrente quale promotore o capo dell'organizzazione pugliese. La sentenza è inoltre viziata da difetto di motivazione in ordine alla 19 3 mancata concessione delle attenuanti generiche e di criteri di determinazione del trattamento sanzionatorio. FA De CA è stato condannato per il reato di cui al capo 24 della rubrica, per avere in più occasioni acquistato da HE DA e altri fornitori non individuati, al fine di porli poi in vendita, quantitativi imprecisati di cocaina. In appello è stata aumentata la pena, su appello del pubblico ministero, che è stato convertito in ricorso e ritenuto ammissibile perché il gravame censurava la motivazione. La Corte territoriale (fl. 113) ha preliminarmente spiegato le ragioni dell'ammissibilità dell'impugnazione del pubblico ministero. FA De CA ha dedotto: violazione di legge per violazione del divieto della reformatio in peius. La Corte di appello ha inasprito la pena originariamente inflitta e ha omesso di rilevare l'inammissibilità dell'appello del pubblico ministero avverso la sentenza emessa all'esito del giudizio abbreviato, perché avente ad oggetto soltanto il trattamento sanzionatorio e non una statuizione di modifica del titolo di reato originariamente contestato. L'appello del pubblico ministero censurò esclusivamente la concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, e quindi non era convertibile in ricorso per cassazione contenendo censure di puro merito. Con esse il pubblico ministero denunciava l'asserito travisamento del compendio probatorio in riferimento al riconoscimento, ritenuto pertanto erroneo, della circostanza attenuante. Per questa ragione doveva essere dichiarato inammissibile. La Corte di appello, invece, ha affermato l'ammissibilità dell'impugnazione del pubblico ministero con motivazione generica e carente, asserendo che il pubblico ministero aveva inteso censurare la carente motivazione della sentenza di primo grado, ma non ha indicato qual tipo di vizio sarebbe stato asseritamente dedotto (mancanza, contraddittorietà, illogicità?); non ha indicato su quali basi il vizio sarebbe inquadrabile nella carenza di motivazione, non ha cioè specificato quali passaggi dell'appello sarebbero qualificabili come ricorso per cassazione e quali passaggi della motivazione della sentenza di primo grado sarebbero corrispondentemente "carenti". L'affermazione della Corte di appello, circa una censura della carente motivazione, è smentita dalla lettura della sentenza di primo grado, che contiene una motivazione adeguata, e dalla lettura dell'appello del pubblico ministero, che articola solo doglianze di merito, ossia il travisamento delle prove. BE ER è stato condannato per i reati di cui ai capi 7 e 10, e cioè per due episodi di spaccio di sostanze stupefacenti, in cui il ricorrente ebbe il ruolo di corriere per il prelievo del quantitativo da commercializzare. La Corte di appello ha operato la ricostruzione del fatto sulla base dei dati intercettativi e delle operazioni di polizia giudiziaria. BE ER, per mezzo del difensore avv.to Marino, ha dedotto: 2 20 0 difetto di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità del ricorrente per gli episodi di cessione di sostanza stupefacente di cui ai capi 7 e 10 della rubrica, per l'assenza di elementi di prova certi. Non si sono avuti sequestri di sostanza stupefacente né intercettazioni di conversazioni rilevanti a carico del ricorrente. Gli unici elementi asseritamente probatori sono costituiti dal fatto che il ricorrente pernottò nella notte tra il 7 e l'8 marzo 2006 e tra il 14 e il 15 marzo 2006 in Trezzano sul Naviglio in compagnia di GI AV, ma da questo fatto non può certo dedursi che costoro fossero presenti in loco per ritirare la sostanza stupefacente dai loro presunti fornitori, né che tale ritiro fosse stato fatto. I risultati intercettativi delle conversazioni dell'8 e del 9 marzo 2006 non danno elementi certi in ordine al quantitativo della sostanza stupefacente in questione, nonché sulla identità dei soggetti che materialmente effettuavano il ritiro e sull'avvenuta cessione. Le lacune probatorie sono state colmate da una serie di presunzioni meramente congetturali prive di concreti riscontri. Con riferimento poi all'episodio di cessione di stupefacenti di cui al capo 10) della rubrica si registra la stessa carenza di elementi probatori: è pur vero che per tale occasione è stata rinvenuta della sostanza stupefacente ma è altrettanto vero che la stessa fu rinvenuta nella disponibilità di altro soggetto, TE Di RI, che è stato associato al ricorrente sulla scorta di presunzioni e mere deduzioni di tipo investigativo. AN CH è stato condannato per i reati di cui ai capi 40, 41 e 46. In ordine al capo 46 della rubrica (fatto di corruzione dell'agente di polizia penitenziaria NC per favorire il IA, unitamente alla moglie del IA, VA LI), la Corte ha proceduto alla ricostruzione del fatto sulla base dei dati di intercettazione. Circa poi le affermazioni di responsabilità per i reati di cui ai capi 40 e 41 la Corte di appello ha precisato che l'appello non svolgeva rilievi in punto di responsabilità, ma si limitava a chiedere il riconoscimento del vincolo della continuazione con i fatti di cui alla sentenza emessa dal Gip del Tribunale di LA, irrevocabile il 24 febbraio 2008, relativi ad una fattispecie di reato identica, il riciclaggio e la falsificazione dei documenti di un'autovettura per fatti commessi il 10 ottobre 2005. La Corte di appello ha adeguatamente motivato sulle ragioni dell'insussistenza dell'unicità del disegno criminoso. AN CH, ha dedotto: difetto di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il capo 46 della rubrica. La Corte è incorsa in contraddizione perché in un primo momento ha attribuito valenza di probabilità alle dichiarazioni della coimputata LI e immediatamente dopo ha riconosciuto alle stesse valore di certezza. Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per i capi 39, 40 e 41 della rubrica. La Corte di appello ha negato l'applicazione del vincolo della continuazione con i fatti oggetto della sentenza emessa dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di LA in data 10 luglio 21 2007 relativi ad una fattispecie di reato identica (riciclaggio e falsificazione dei documenti di un'autovettura per fatti commessi il 10 ottobre 2005), dando motivazione manifestamente illogica, oltre che disancorata dal reale accadimento dei fatti. La Corte di appello ha trascurato che si tratta di condotte omogenee, commesse in un breve arco di tempo. UR AP è stato condannato alla pena di anni 2 e mesi 8 di reclusione ed € 8000,00 di multa per il reato di riciclaggio di autovettura di cui al capo 40. La Corte ha illustrato i dati probatori che militano nel senso della consapevolezza in capo al AP della provenienza delittuosa dell'autovettura e ha spiegato che il riciclaggio, reato con condotta a forma libera, è integrato ogniqualvolta siano compiuti atti idonei ad ostacolare l'accertamento della provenienza delittuosa in caso di controlli, specificamente di controlli su strada, che sarebbero stati ostacolati dalle fatture false di acquisto e dai documenti di circolare in lingua tedesche e delle certificazioni assicurative in lingua tedesca, e certificazioni inerenti il rilascio delle targhe doganali. Ha quindi motivato sull'esistenza della circostanze aggravanti e sul diniego della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche UR AP, per mezzo del difensore avv.to Lipiani, ha dedotto: - Violazione di legge e difetto di motivazione. Il semplice trasferimento in territorio estero, al fine della successiva vendita e reimmatricolazine, di un autoveicolo di provenienza furtiva non integra la condotta tipica del reato di riciclaggio di cui all'art. 648-bis c.p., sì come tale condotta non è integrata dall'alterazione degli elementi identificativi dell'auto di provenienza illecita. Violazione di legge per mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 648-bis comma 3 c.p., perché non è dato sapere con assoluta certezza se il furto dell'autovettura fosse o meno aggravato ai sensi dell'art. 625 c.p. Le circostanze attenuanti generiche, inoltre, avrebbero dovuto prevalere sull'aggravante contestata. La motivazione della sentenza è sul punto del tutto illogica e contraddittoria. AR RCne è stato ritenuto responsabile del reato di riciclaggio di autovettura di cui al capo 40 della rubrica, concesse le generiche prevalenti sulle aggravanti. La Corte di appello ha precisato che non è stato operato alcun aumento per la continuazione, se pure questa sia stata correttamente affermata. Ha quindi rilevato che il RCne fu allertato, sin dalle prime battute, dal IA dell'imminente arrivo degli autisti delle autovetture trasferite in Spagna. Il RCne era incaricato di ricevere le autovetture e fu messo sin da subito al corrente dei problemi insorti lungo il tragitto. Da qui la prova della consapevolezza dell'illiceità della provenienza. Circa la configurabilità del reato ha dedotto quanto riassunto trattando la posizione del AP. AR RCne, per mezzo del difensore avv.to Terranova, ha dedotto: - difetto di motivazione circa la ritenuta consapevolezza del ricorrente in ordine alla provenienza illecita delle due autovetture sequestrate in Spagna (capo 40 della 22 rubrica). La Corte di appello ha errato nella ricostruzione del fatto, perché dal materiale intercettativo in atti si trae non solo che il ricorrente non era il destinatario delle autovetture, ma che il suo intervento nella vicenda è stato del tutto eventuale e privo di personale interesse, al punto che non aveva assunto alcun impegno di attendere i due corrieri. La sentenza ha omesso, inoltre, di indicare quali sarebbero gli indici di consapevolezza in capo al ricorrente circa l'illecita provenienza delle due autovetture. Ha in buona sostanza travisato i dati intercettativi e ha omesso di prendere in considerazione altri risultati intercettativi, da cui si trae che il compito di portare a destinazione le autovetture, di consegnare la documentazione al concessionario e di parlare con questi era esclusivamente di AP e che nessun ruolo era previsto per il ricorrente. Violazione di legge per la qualificazione del fatto in termini di reato di riciclaggio invece che di reato di ricettazione, perché in assenza di modifica dei dati identificativi dei mezzi non può essere ipotizzato il più grave reato di riciclaggio. Violazione di legge nella parte in cui è affermata la responsabilità per più fatti uniti dal vincolo della continuazione, perché il ricorrente è venuto a conoscenza del fatto che sarebbero arrivate due autovetture in Spagna solo nel momento in cui le stesse sono state inviate dal CH, mancando qualsivoglia elemento che possa coinvolgerlo nella precedente fase acquisitiva degli automezzi, preparatoria della falsa documentazione, organizzativa del viaggio di trasferimento. Violazione di legge e difetto di motivazione. Il giudice di primo grado non ha specificato l'iter seguito per la determinazione della sanzione e la Corte di appello ne ha interpretato l'operato con motivazione che si rivela illogica e contraddittoria e si è limitata all'affermazione che la misura della pena appare congrua, atteso l'asserito ruolo svolto, omettendo ancora una volta di indicare quale sarebbe stato lo specifico ruolo. AR AV è stato condannato in appello per il reato di cui al capo 10 della rubrica, per aver concorso nell'acquisto e quindi nel trasporto di un rilevante quantitativo di sostanza stupefacente. La sentenza impugnata ha messo in evidenza che furono sequestrati oltre 6 kg. di cocaina rinvenuti nella ruota di scorta dell'autovettura in sua proprietà e condotta da TE Di RI, conseguentemente arrestato. AR AV, per mezzo del difensore avv.to Marino, ha dedotto: difetto di motivazione. La responsabilità del ricorrente in relazione alla vicenda dell'acquisto e consegna del quantitativo di Kg. 6,432 di cocaina, sequestrata nell'autovettura di sua proprietà ma condotta da TE Di RI arrestato in flagranza il 15 marzo 2006 è fondata su una serie di presunzioni meramente - congetturali prive di concreti riscontri. Nessuna delle conversazioni intercettate, telefoniche o ambientali, ha come protagonista il ricorrente. In una sola conversazione, quella del 22 marzo 2006, giorno precedente a quello in cui il Di 23 RI, arrestato in flagranza, sarebbe dovuto essere interrogato, AR DA disse a OL AV di dire al suo parente, cioè al fratello AR, di stare tranquillo. Questa conversazione è stata interpretata in senso accusatorio dalla sentenza impugnata, come se si fosse voluto dire al ricorrente, che il Di RI non avrebbe fatto il suo nome. La sentenza è sul punto contraddittoria, perché desume dal fatto che non è emerso un atteggiamento di ribellione o di astio del ricorrente nei confronti del fratello OL, asseritamente promotore dell'iniziativa di far trasportare sostanza stupefacente con l'autovettura del ricorrente, il coinvolgimento, voluto e consapevole, di quest'ultimo nell'illecito episodio di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. Si è così di fronte ad un teorema accusatorio fallace, fondato su mere congetture. Sono infatti possibili altre e più plausibili interpretazioni della vicenda che vedono il ricorrente estraneo al traffico di sostanze stupefacenti tra LA e LA. GI AV è stato condannato per i reati di cui ai capi 7, 10 e 26, alla pena di anni dieci di reclusione. Per quel che attiene alla partecipazione associativa, al gruppo finalizzato al traffico di sostanze stupefacenti operante in territorio pugliese e capeggiato anche dal padre OL, la sentenza impugnata (fl. 388, in particolare) ha valorizzato i dati desunti dal materiale intercettativo. GI AV fu presente a qualche riunione decisiva, in particolare a quella che segnò l'avvio del gruppo pugliese collegato all'associazione capeggiata da AR DA e, quando il padre fu arrestato, si adoperò per tenere i contatti tra questi e AR DA. GI AV, per mezzo del difensore avv.to Marino, ha dedotto: - difetto di motivazione. L'affermazione di responsabilità del ricorrente per il fatto associativo (capo 26) non è sostenuta da adeguati elementi probatori: non vi è prova dell'affectio societatis, ovvero dell'appartenenza attiva e consapevole all'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. La Corte territoriale ha valorizzato alcune brani di conversazioni telefoniche oggetto di intercettazione, che non hanno idoneità a provare la condotta partecipativa, in ragione del numero esiguo dei contatti, del periodo circoscritto in cui sono racchiuse (marzo - aprile 2006) rispetto al periodo della contestata associazione, del contenuto neutro. Le conversazioni intercettate potrebbero, al più, costituire un indizio di colpevolezza in merito a (due) singoli e circoscritti episodi - quelli di cui ai capi 7 e 10 della rubrica - e non certo essere la prova della condotta associativa. Peraltro, il ricorrente ebbe rapporti telefonici sempre con un unico interlocutore, AR DA, il che sta a dimostrare non era legato da un vincolo associativo, non avendo avuto contatti con altri esponenti dell'asserito sodalizio criminoso. difetto di motivazione. L'affermazione di responsabilità del ricorrente per il fatto associativo (capo 26) non è sostenuta da adeguati elementi probatori: non vi è prova dell'affectio societatis, ovvero dell'appartenenza attiva e consapevole 24 3 all'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. La Corte territoriale ha valorizzato alcune brani di conversazioni telefoniche oggetto di intercettazione, che non hanno idoneità a provare la condotta partecipativa, in ragione del numero esiguo dei contatti, del periodo circoscritto in cui sono racchiuse (marzo aprile - 2006) rispetto al periodo della contestata associazione, del contenuto neutro. Le conversazioni intercettate potrebbero, al più, costituire un indizio di colpevolezza in merito a (due) singoli e circoscritti episodi - quelli di cui ai capi 7 e 10 della rubrica - e non certo essere la prova della condotta associativa. Peraltro, il ricorrente ebbe rapporti telefonici sempre con un unico interlocutore, AR DA, il che sta a dimostrare non era legato da un vincolo associativo, non avendo avuto contatti con altri esponenti dell'asserito sodalizio criminoso. Successivamente, la difesa di GI AV ha depositato memoria per ribadire le argomentazioni circa l'inconsistenza della motivazione della sentenza impugnata, in punto di affermazione di responsabilità per il fatto associativo. TE Di RI è stato condannato per i reati di cui ai capi 13 e 26 In ordine al capo 13 la Corte di appello ha sufficientemente motivato (pag. 268 ss.) In ordine al capo 26 (reato associativo nell'associazione capeggiata da AR DA), TE Di RI risponde per aver stabilmente acquistato stupefacente dal Di RA e da AR DA, avendo cooperato con quest'ultimo nel reinvestimento dei proventi del traffico consistito nell'acquisto di un terreno in Puglia, ed essendosi prestato al trasporto di quantitativi di stupefacente. TE Di RI, per mezzo del difensore avv.to Mastropasqua, ha dedotto: violazione di legge e difetto di motivazione. L'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui al capo 13 della rubrica è sostenuta da una motivazione pretestuosa e viziata, dal momento che la completa estraneità del ricorrente alla vicenda della fornitura del 25 febbraio 2006, proveniente da AN IC, è conclamata in atti, da cui emerge che per le altre forniture del IC il ricorrente non ebbe alcun ruolo. I rapporti con il DA, le trasferte in Puglia e il coinvolgimento nel trasferimento dell'autovettura Renault-Laguna, con a bordo occultato lo stupefacente, del 14-15 marzo 2006, non sono pertinenti all'ipotesi di reato continuato di cui al capo 13 della rubrica. In ordine poi all'affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo 26 della rubrica, di intraneità quale partecipe ad un sodalizio dedito al traffico di sostanze stupefacenti, la Corte di appello ha trascurato di considerare che risulta che il ricorrente, detenuto sino al 15 marzo 2006, non fu incluso nella spartizione dei profitti di cui si parla nelle conversazioni oggetto di intercettazione ambientale del 26 aprile 2006. Il coinvolgimento nell'episodio del 15 marzo 2006, di trasporto di droga per il quale fu arrestato e giudicato separatamente, fu soltanto accidentale ed estemporaneo, come è riconosciuto dalla stessa sentenza. È inoltre dato processuale 25 certo che il ricorrente non ebbe alcun tipo di rapporto con la gran parte dei presunti sodali e che non ricoprì alcun ruolo nei numerosi specifici reati-fine contestati ad altri imputati. Si tratta di elementi sintomatici della carenza dell'affectio societatis. CA LA è stato ritenuto responsabile del reato di cui al capo 16 e, in appello, anche del reato associativo di cui al capo 26. Il ricorso è soltanto sull'affermazione di responsabilità per il fatto associativo. CA LA è stato ritenuto responsabile per aver stabilmente acquistato stupefacente da entrambi i DA, per aver cooperato con AR DA per aiutarlo ad intrattenere rapporti con altri acquirenti, fornendogli informazioni su come, dove e quando cercarli, fissandogli appuntamenti, accompagnandolo a verificare il percorso da effettuare per le consegne accompagnandolo anche ad effettuare consegne. CA LA è stato ritenuto responsabile per aver stabilmente acquistato stupefacente da entrambi i DA, per aver cooperato con AR DA per aiutarlo ad intrattenere rapporti con altri acquirenti, fornendogli informazioni su come, dove e quando cercarli, fissandogli appuntamenti, accompagnandolo a verificare il percorso da effettuare per le consegne accompagnandolo anche ad effettuare consegne. CA LA ha dedotto: diviolazione di legge e difetto di motivazione in ordine all'affermazione responsabilità per la partecipazione all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti facente capo a AR DA, perché il ricorrente agì in completa autonomia, si approvvigionò della sostanza stupefacente che poi provvide a vendere, scegliendo liberamente la piazza dello smercio, il prezzo da applicare agli acquirenti, la quantità e la frequenza dei rifornimenti. Non v'è dunque prova di alcuna affectio societatis e tutti gli elementi di prova dimostrano la natura sinallagmatica del rapporto tra DA e il ricorrente. Ogni acquisto fu fatto in modo estemporaneo in relazione alle esigenze di rifornimento del ricorrente. La fornitura periodica di sostanze stupefacenti non costituisce elemento decisivo se, a tale consegna, non corrisponde l'imposizione di regole fisse per la successiva rivendita di tali stupefacenti. CO DO è stato condannato per il reato di cui al capo 82 (art. 73) con assoluzione in appello dalla continuazione interna (è così scomparso il riferimento a plurimi ed imprecisati quantitativi di cocaina). La pena in appello è rimasta quella del primo grado, perché il primo giudice per errore non aveva computato la continuazione, poi esclusa. Pena finale di anni 4 di reclusione ed € 30000,00 di multa. La Corte di appello ha poi negato la continuazione esterna, con i fatti giudicati con sentenza del 31 marzo 2008, perché questi furono commessi molti mesi dopo l'arresto del UC, in un contesto tutt'affatto diverso, sicché è da escludere che nel settembre del 2006 il DO si prefigurasse già la loro commissione. È da ritenere che, dopo l'arresto del UC, il 26 DO si sia inevitabilmente trovato nella necessità di attivarsi per ricercare nuovi canali di approvvigionamento, con esclusione pertanto dell'unicità del disegno criminoso. La sentenza (pag. 409 ss.) spiega in cosa sia consistito l'apporto concorsuale del DO, concorrente nel UC al momento della ricezione della sostanza stupefacente, e quindi coinvolto nel momento cruciale dell'acquisto. L'acquisto della droga era finalizzato alla successiva commercializzazione. CO DO, per mezzo del difensore avv.to Giambruno, ha dedotto: violazione di legge. La Corte di appello, nel confermare la sentenza di condanna di primo grado soltanto in riferimento all'episodio di cessione di sostanze stupefacenti, ha modificato il fatto, asserendo che il DO concorse con il UC nell'acquisto e non fu, come detto in sentenza di primo grado e nell'imputazione, l'amico del UC, incaricato della materiale consegna solo dopo che il UC aveva ricevuto la sostanza stupefacente e aveva appreso dell'impossibilità di incontrarsi personalmente con il DA per la successiva consegna. Difetto di motivazione. La nuova attribuzione di ruolo e di condotta si è risolta nella violazione del principio di correlazione con l'accusa, e in un difetto di motivazione, perché, dovendosi adeguare al nuovo fatto, si qualifica per contraddizioni e illogicità. La Corte di appello si è avvalsa di mere congetture, prive di qualsivoglia supporto indiziario. Ha valorizzato in modo illogico il mero fatto, irrilevante, della presenza del DO sui luoghi in cui avvenne la consegna della sostanza stupefacente, seppure intervenuto successivamente, e su irrilevanti dati intercettativi. Violazione di legge e difetto di motivazione in punto di mancato riconoscimento del vincolo della continuazione con i fatti di cui alla sentenza, divenuta irrevocabile il 31 marzo 2008, per fatti contemporanei e successivi a quelli ora giudicati. ST AR è stato condannato per il reato di cui al capo 14 (un episodio di 73) e per il reato di cui al capo 26 (art. 74, associazione finalizzata allo spaccio). La pena è stata determinata in anni 10 di reclusione, già ridotta per il rito. Le generiche e l'attenuazione del trattamento sanzionatorio sono stati esclusi in ragione dell'impressionante curriculum dell'imputato. ST AR ha dedotto: violazione di legge. La sentenza di condanna non ha fatto menzione, nell'imputazione, del primo comma dell'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, che invece era indicato negli atti precedenti. La sentenza della Corte di appello è stata notificata al ricorrente due giorni dopo la decorrenza dei termini di custodia cautelare. Al ricorrente non sono state riconosciute le attenuanti equivalenti alle aggravanti, nonostante l'assenza di precedenti specifici e l'esistenza soltanto di qualche lontano precedente. HE UO è stato condannato, in accoglimento dell'appello, per il reato per furto e non per ricettazione, ma la pena è rimasta quella irrogata in primo grado di 1 anno e 6 mesi 27 di reclusione. La sentenza impugnata ha dato atto che lo stesso ricorrente ammise di essersi introdotto nel capannone dell'officina meccanica, approfittando del cancello d'ingresso aperto, e di aver prelevato le chiavi dell'autovettura dalla bacheca in cui erano custodite, mentre gli operai erano distratti dal lavoro. La Corte territoriale ha escluso, in forza dei precedenti penali, che possano essere concesse le attenuanti generiche e ha precisato che il divieto della reformatio impedisce, riqualificato il fatto, di rimodulare la pena inflitta anche solo per renderla coerente al minimo edittale HE UO ha dedotto: violazione di legge perché il furto dell'autovettura, avvenuto nel cortile esterno di un'officina, utilizzato come parcheggio dei mezzi in pagamento, non può essere considerato un luogo di privata dimora ma è luogo aperto al pubblico. Il furto, ancora, non è stato compiuto con destrezza, nell'appropriarsi delle chiavi dell'autovettura riposte un una bacheca posta in un ufficio vuoto;
deve pertanto essere esclusa l'aggravante di cui all'artt. 625 n. 4 c.p. difetto di motivazione in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche nonostante il comportamento processuale collaborativo. AN EL è stato condannato per i reati di cui al capo 49 (dal quale era stato assolto in primo grado) e di cui al capo 54, in entrambi i casi per aver concorso, assaggiando un campione della sostanza e quindi consigliandone l'acquisto, nell'acquisto da parte del gruppo del IO di quantitativi di sostanza stupefacente. La sentenza impugnata ha illustrato, per dare conto dei dati probatori, i risultati intercettativi. AN EL, per mezzo del difensore avv.to Gambirasio, ha dedotto: In ordine al reato di cui al capo 49 della rubrica. Difetto di motivazione, perché la Corte di appello nel riformare la sentenza - assolutoria non ha confutato le argomentazioni utilizzate dal giudice di primo grado. Quest'ultimo aveva escluso la sussistenza della consapevolezza di arrecare un contributo, mediante gli assaggi di sostanza stupefacente, per i successivi acquisti di droga fatti dal IO. In atti non vi sono elementi da cui dedurre che il IO abbia mostrato preferenza nell'acquisto di una partita di droga anzi che di un'altra in forza del parare favorevole proveniente dal ricorrente. Difetto di motivazione. L'omessa valutazione circa l'efficienza causale della condotta del ricorrente sulle determinazioni assunte dagli altri coimputati in ordine all'acquisto di sostanza stupefacente è comunque un vizio di legittimità della sentenza anche fuori della comparazione con la sentenza di primo grado. Violazione di legge perché la sentenza non offre la prova rigorosa dell'elemento soggettivo quale concorrente nel reato di spaccio di sostanze stupefacenti (capo 49 della rubrica). Non ha superato il ragionevole dubbio che la relazione con il IO che cedette al ricorrente della sostanza stupefacente fosse giustificata da un rapporto di favori reciproci quali l'attività lavorativa del ricorrente presso 28 l'ospedale Sacco, a fronte appunto della cessione di sostanza stupefacente allo stesso ricorrente, tossicodipendente, per uso personale. Violazione di legge per omessa applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 114 c.p., della partecipazione di minima importanza, perché emerge dagli atti che al più il ricorrente ha posto in essere un'azione agevolatrice quale concorrente morale atipico nel reato di spaccio di sostanze stupefacenti, essendo un tossicodipendente acclarato che assaggia la sostanza al fine di garantirne la buona qualità ai concorrenti. In ordine al capo 54 della rubrica. Violazione di legge, perché la Corte di appello ha omesso ogni motivazione sulle deduzioni di appello circa l'effettivo ruolo svolto dal ricorrente e ha motivato incoerentemente ed illogicamente sulla responsabilità. Una corretta valutazione dei dati probatori avrebbe dovuto condurre alla conclusione che non v'è alcuna certezza in relazione all'elemento soggettivo del concorso morale agevolatore. Violazione di legge per omessa applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 114 c.p., della partecipazione di minima importanza, perché emerge dagli atti che al più il ricorrente ha posto in essere un'azione agevolatrice quale concorrente morale atipico nel reato di spaccio di sostanze stupefacenti, essendo un tossicodipendente acclarato che assaggia la sostanza al fine di garantirne la buona qualità ai concorrenti. BR CC è stato condannato per i reati di cui ai capi 50 e 52, e cioè per aver concorso nell'acquisto di quantitativi di sostanze stupefacenti, al fine della successiva vendita. La pena base per il reato di cui al capo 52 è stata determinata in anni 5 e mesi 6 di reclusione ed € 24.000 di multa, in essa già valutata la prevalenza delle attenuanti generiche, poi aumentata per continuazione con il capo 50 di mesi 6 di reclusione ed € 6000,00 di multa, ridotta per il rito a anni 4 di reclusione ed € 20000,00 di multa. BR CC ha dedotto: Difetto di motivazione in punto di determinazione del trattamento sanzionatorio, non calibrato sui minimi edittali, e di mancato riconoscimento nella massima estensione delle circostanze attenuanti generiche. La Corte territoriale avrebbe dovuto considerare la marginalità della posizione del ricorrente in ragione del coinvolgimento in due unici episodi, commessi a brevissima distanza temporale l'uno dall'altro; avrebbe inoltre dovuto apprezzare il comportamento post factum, processuale ed extraprocessuale, di ammissione delle responsabilità e di inizio di un percorso terapeutico riabilitativo dall'uso di sostanza stupefacente. RG OC è stato condannato per i reati di cui ai capi 18, ossia per vari acquisti di sostanza stupefacente, al fine di porla poi in vendita, e 26, per aver preso parte all'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti capeggiata da AR DA, 29 avendo cooperato per la ricerca di approvvigionamenti e per estendere l'area di vendita del gruppo. RG OC, per mezzo del difensore avv.to Limentani, ha dedotto: difetto di motivazione. La sentenza impugnata non ha illustrato le ragioni per le quali sono state ritenute credibili le dichiarazioni etero-accusatorie del coimputato del ricorrente, ossia AR DA. Violazione di legge e difetto di motivazione. Mancano elementi probatori circa la partecipazione del ricorrente all'associazione finalizzata ai traffici di sostanze stupefacenti che aveva al vertice AR DA. Non può infatti essere qualificato come partecipe di un'associazione di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 colui che, anche se abitualmente, usi rifornirsi di sostanza stupefacente presso affiliati per, poi, rivenderla secondo proprie scelte di mercato, per conto proprio e non dell'associazione. Manca in tal caso l'affectio societatis e manca, anche, la possibilità di configurare il concorso esterno nel reato associativo per difetto di causalità materiale tra la condotta dell'accipiens e la stabilità della struttura associativa. VA LI è stata condannata per i reati di cui ai capi 27 (favoreggiamento reale in favore del marito GI IA, avendolo aiutato ad assicurarsi il profitto o il prezzo di pregresse cessioni di sostanze stupefacenti, richiedendo a HE DA il pagamento di quelle cessioni); di cui al capo 34 (procurata inosservanza di pena in favore del marito LU IA, per avergli dato aiuto logistico nel sottrarsi all'esecuzione di un provvedimento di carcerazione); di cui al capo 43 (di reimpiego di capitali illeciti, per aver concorso nel reimpiego di somme di provenienza delittuosa del marito LU IA nell'acquisto, poi non andato a buon fine, del bar "San RC"; di cui al capo 44 (trasferimento fraudolento di beni o valori, per aver concorso nella fittizia intestazione di rilevanti somme di denaro, provenienti dagli illeciti traffici del marito LU IA, a LO OT e ZO SO, e ciò al fine di eludere le disposizioni in materia di prevenzione patrimoniale); di cui al capo 46 (corruzione, per aver concorso nella promessa di "regalini" in favore dell'agente di polizia penitenziaria NC in cambio di un trattamento di favore nei confronti di GI IA, detenuto nella Casa di reclusione, ove operava il NC, in particolare al fine di ottenere atti contrari ai doveri di ufficio, quali tra l'altro lo spostamento di cella e il recapito di lettere, messaggi, fogli con conteggi). VA LI, per mezzo del difensore avv.to Silvestri, ha dedotto: Violazione di legge e difetto di motivazione in ordine ai criteri utilizzati per la quantificazione della pena per i reati di cui ai capi 27), 34), 43), 44) e 46) della rubrica. La Corte territoriale è incorsa in contraddizione perché, da un lato, ha affermato che la pena debba essere contenuta nei minimi edittali ma ha poi in concreto applicato una pena base superiore al minimo, che è di anni quattro per il reato di cui all'art. 648-ter c.p. 30 Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo 27, perché la sentenza non ha dato conto della idoneità della condotta contestata a fronte del fatto che non v'è stata un'azione di recupero del credito vantato dal marito nei confronti di AR DA incisiva nei tempi e nei modi. L'esistenza soltanto di due chiamate telefoniche nei confronti di HE DA avrebbe meritato una qualificazione in termini di tentativo. Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo 34, perché la Corte di appello, nel riformare la decisione assolutoria, non ha confutato specificamente e adeguatamente i più rilevanti argomenti della prima sentenza. La Corte di appello non ha spiegato le ragioni per le quali l'aiuto prestato dalla ricorrente in favore del marito condannato, IA, sia in connessione causale con l'intenzione di questi di sottrarsi all'esecuzione della pena, requisito essenziale per l'integrazione del reato. Difetto di motivazione in riferimento all'affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo 43. La Corte di appello ha motivato apoditticamente sulla consapevolezza della ricorrente delle attività illecite del marito e non ha confutato i rilievi difensivi circa il fatto che la ricorrente non aveva svolto alcun ruolo al momento della scelta del bar da acquistare, né in quello successivo della contrattazione, né aveva provveduto al versamento della caparra, né infine avrebbe mai lavorato nel bar per essere sostituita dalla AR, amante del marito, una volta esaurita l'utilità della sua strumentale presenza il giorno del rogito. Con motivazione carente la Corte di appello ha poi escluso l'attenuante della minima partecipazione. Violazione di legge e difetto di motivazione in riferimento all'affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo 44 della rubrica. La sentenza impugnata non fa comprendere quale sia stato il significativo apporto fornito della ricorrente, dato che emerge che le trattative e le decisioni inerenti l'immobile di AG sono state prese di concerto tra il IA, lo IN, il SO, il EZ e la AR, e nessun altro. Ancora, la sentenza impugnata non ha dato adeguata motivazione circa la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato in contestazione. Violazione di legge e difetto di motivazione in riferimento all'affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo 46 della rubrica. La sentenza impugnata è carente di motivazione nella parte in cui avrebbe dovuto dare atto della promessa asseritamente fatta dalla ricorrente e dell'accettazione ad opera del NC della somma di denaro. Dalla sentenza, inoltre, non si evincono gli elementi attraverso i quali è stato tratto il convincimento circa l'esistenza del dolo specifico in capo al corruttore. OL TO è stato condannato per reato di cui al capo 77, per aver concorso nella consegna a CO NF, agente di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa circondariale di OR SO (LI), ove era ristretto AF LO, della sostanza 31 stupefacente da fare recapitare a quest'ultimo. La consegna della sostanza stupefacente avvenne all'interno del bar gestito dal padre e dal fratello di AF LO, IE e GI, e alla presenza anche del ricorrente, che ebbe a fornire la sostanza da consegnare all'NF. OL TO, per mezzo del difensore avv.to Cerreti Astuto, ha dedotto: Violazione di legge e difetto di motivazione. Non vi è prova del coinvolgimento del - ricorrente nella consegna della sostanza stupefacente all'NF all'interno del bar gestito da IE LO. La mera presenza in quel bar al momento in cui si recò l'NF non è dato probatorio a carico. Violazione di legge in riferimento all'esclusione della circostanza attenuante di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990 in relazione all'episodio di cui all'art. 77 della rubrica, dal momento che si è trattato di quantitativi minimi e gli altri elementi posti in evidenza dalla sentenza non attengono alla posizione del ricorrente. Del pari illegittima è l'affermazione della circostanza aggravante di cui all'art. 80 comma 1 lett. g) d.P.R. n. 309 del 1990, dal momento che la cessione della sostanza non è avvenuta all'interno del carcere. Violazione di legge per difetto di motivazione in ordine al diniego delle circostanze - attenuanti generiche. GI LO è stato condannato per il reato di cui al capo 77, per aver concorso nella consegna a CO NF, agente di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa circondariale di OR SO (LI), ove era ristretto AF LO, della sostanza stupefacente da fare recapitare a quest'ultimo. La consegna della sostanza stupefacente avvenne all'interno del bar gestito dal padre e dal fratello di AF LO, IE e, appunto, GI;
e per il reato di cui al capo 78, per aver concorso nella corruzione di CO NF al fine di fargli compiere l'atto contrario ai doveri di ufficio di cui al capo 77, in cambio di denaro o di altra utilità, anche solo promessi. GI LO, per mezzo del difensore avv.to Afeltra, ha dedotto: violazione di legge. L'appello del pubblico ministero avverso la sentenza di condanna di primo grado emessa all'esito del giudizio abbreviato doveva essere riqualificato, ai sensi dell'art. 568 comma 5 c.p.p., in ricorso per cassazione, dato che censurava soltanto le determinazioni in punto di trattamento sanzionatorio e non una, peraltro non operata, scelta di modifica del titolo del reato. Doveva pertanto essere trasmesso immediatamente alla Corte di legittimità e non convertito in appello, una volta che il LO propose a sua volta appello. La conversione in appello ha sostanzialmente sanato l'inammissibilità derivante dalla mancanza di legittimazione del pubblico ministero all'impugnazione. violazione di legge. Le dichiarazioni accusatorie in danno del ricorrente, rese in corso di interrogatorio il 17 ottobre 2009 da AF LO, fratello del ricorrente, devono essere dichiarate inutilizzabili perché non furono dati gli avvertimenti 32 previsti dall'art. 64 comma 3 c.p.p., come si trae dall'esame del verbale in forma riassuntiva e dalla trascrizione del predetto atto. Violazione di legge e difetto di motivazione. La sentenza ha travisato un dato di prova quando afferma che non vi furono soluzioni di continuità nell'osservazione dell'NF, quando invece le soluzioni di continuità emergono proprio dalla scansione temporale degli eventi riportata in sentenza. Le dichiarazioni del ricorrente rese in interrogatorio, secondo cui egli nulla seppe della sostanza stupefacente inserita nella borsa consegnata all'NF, sono confortate dall'apporto probatorio in atti. Violazione di legge e difetto di motivazione. La circostanza aggravante di cui all'art. 80 comma 1 lett. g) d.P.R. n. 309 del 1990 (offerta o cessione effettuata all'interno di carceri) non sussiste in relazione all'episodio di cessione di stupefacenti di cui al capo 77 della rubrica, per l'assenza di rapporto di contestualità con l'ambiente carcerario. In ogni caso la sentenza difetta sul punto di motivazione. Violazione di legge e difetto di motivazione. La sentenza impugnata ha negato la ricorrenza della circostanza attenuante di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990 in riferimento all'episodio di cessione di cui al capo 77 della rubrica procedendo ad una ricostruzione del fatto difforme da quella consacrata nella sentenza n. 7039/96, acquisita ai sensi dell'art. 238-bis c.p.p. e quindi con violazione del giudicato. Violazione di legge e difetto di motivazione. La sentenza ha omesso di motivare in punto di determinazione della pena e specificamente di diniego delle circostanze attenuanti generiche. Successivamente la difesa di GI LO ha depositato motivi aggiunti, con cui ha denunciato che l'appello del pubblico ministero, in punto di esclusione dell'attenuante di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990 doveva essere dichiarato inammissibile, per la preclusione derivante dalla sentenza irrevocabile pronunciata
contro
CO NF che quell'attenuante ha riconosciuto. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso di NU GO è inammissibile, per le ragioni di seguito esposte. Esso articola motivi generici, che ripropongono le censure fatte valere con i motivi di appello senza misurarsi con le argomentazioni sviluppate nella sentenza impugnata e quindi omettono di indicare specificamente le ragioni e gli elementi di fatto a sostegno della richiesta di annullamento, che invece costituiscono requisito formale essenziale di ogni impugnazione, a pena di inammissibilità della stessa, secondo quanto previsto dagli artt. 581 comma 1 lett. c) e 591 c.p.p. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna alle spese e a una somma, che si reputa equa nella misura di € 1000,00, in favore della Cassa delle ammende, non sussistendo alcuna ipotesi di carenza di colpa del ricorrente nella 33 determinazione della causa d'inammissibilità secondo l'orientamento espresso dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 186 del 2000. Il ricorso di CO SC merita accoglimento solo in parte. I primi due motivi sono infondati, dal momento che la sentenza impugnata ha dato logica ed adeguata motivazione del giudizio di colpevolezza formulato in riferimento ai reati di cui ai capi 67 e 80. In merito al reato di cui al capo 67, la sentenza impugnata ha evidenziato, quale importante dato di prova, che lo stesso IO, nelle dichiarazioni spontanee, disse di aver acquistato, in due o tre occasioni, stupefacente dal SC ed ammise di aver ritirato dal SC due chilogrammi di cocaina, sequestrati nella cantina del PI;
e aggiunse che, avendo appreso dalla perizia disposta a seguito del sequestro, che una parte consistente di - quella sostanza era sostanza da taglio, aveva rallentato gli acquisti dal SC, che quindi furono "2 o 3 non superiori ai 200, 300 gr. per volta...". In specifico riferimento all'episodio del 30 novembre 2006 di cui all'imputazione, la Corte territoriale ha precisato che, secondo la ricostruzione operata sulla base dei colloqui intercettati che utilizzarono un inequivoco linguaggio criptico, gli accordi per la consegna furono presi dal SC e dal IO e che poi il ritiro della droga fu effettuato da un incaricato del IO. In puntuale riguardo all'episodio dell'11 gennaio 2007, la Corte territoriale ha osservato che le conversazioni intercettate, tra il IO e il LI, fecero chiaro riferimento al fatto dell'acquisto di stupefacente, e non di autovetture, dal SC;
la Corte territoriale, ancora, ha avuto cura di argomentare sulle ragioni della non plausibilità della contraria lettura proposta dalla difesa. Per quel che poi attiene al reato associativo di cui al capo 80, la Corte di appello, nonostante la non corretta affermazione che dati di prova si possano desumere dalla rinuncia all'appello ad opera del ET e dalla mancata proposizione dell'impugnazione ad opera del PI, ha logicamente e sufficientemente argomentato che la prova del fatto associativo di un'attività - finalizzata al traffico di stupefacenti, ininterrotta, fondata su continui rapporti tra i compartecipi con omogeneità di linguaggio e modalità ripetitive sia desumibile dalla ricostruzione delle - condotte integranti i reati-fine. Ha plausibilmente osservato che l'episodica incompletezza o segmentazione dell'attività captativa fu dovuta al frequente cambio delle utenze e dal contemporaneo utilizzo di plurime utenze, di cui solo alcune intercettate, ad opera degli imputati, non mancando di considerare che i compiuti sequestri di importanti quantitativi di droga e di attrezzi destinati alla lavorazione e commercializzazione della stessa hanno concorso a delineare un quadro di certezza probatoria in ordine al fatto associativo. In riferimento, poi, alla posizione associativa di CO SC, la Corte di appello ha messo in evidenza che: nel marzo del 2006 RD LI e il IO intervennero in suo favore, per comporre contrasti insorti con alcuni non meglio identificati "siciliani", episodio questo che logicamente è stato richiamato a conferma, da un lato, dell'importanza e della posizione sovraordinata del LI, e, dall'altro, dell'appartenenza del SC al gruppo criminale del IO;
a ridosso dell'arresto di RI e AI 20 maggio 2006 IO, LI e SC si - - incontrarono a cena 6 giugno 2006 -, con ogni probabilità per riorganizzare i traffici;
il 4- 34 settembre 2006 il IO, intenzionato a riprendere a pieno regime l'attività illecita, contattò il SC e da allora con questi mantenne rapporti intensi;
a fine settembre 2006 il IO informò del temporaneo fermo del LI non solo AN IL, ma anche CO SC, traendo dall'episodio condivise ragioni di preoccupazione;
dopo l'arresto del PI, avvenuto tra il 30 settembre e l'1 ottobre 2006, Il IO incontrò il SC - 3 ottobre 2006 e il SC gli procurò un luogo dove pernottare in sicurezza, mettendosi a disposizione. In tale occasione il SC chiese con insistenza al IO gli sviluppi conseguenti all'arresto del PI e se emergevano da quell'inchiesta fatti che lo riguardassero, e, parlando della fornitura di stupefacente che poi portò all'arresto del PI, la indicò come "l'ultima volta". E di un'ultima volta, nel senso dell'ultima fornitura di stupefacente fatta dal SC, disse nel corso di una conversazione con il IO anche il IL, con inequivoco riferimento a precedenti altre cessioni di sostanze stupefacenti. La Corte di appello ha poi fatto richiamo alle dichiarazioni spontanee del IO, che disse che dopo l'arresto del PI aveva rallentato gli acquisti dal SC, lasciando così intendere che anche prima aveva con il SC un rapporto di illecita fornitura. Deve poi rilevarsi che la sentenza impugnata ha motivato adeguatamente la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, adducendo l'assenza di dati di fatto che possano giustificarne la concessione, con l'opportuna precisazione che elementi di favore non possano trarsi dalla missiva del Sert del 23 settembre 2010, da cui nulla - si chiarisce - è dato desumere in riguardo allo stato di tossicodipendenza. E non sono riscontrabili, del pari, difetti di motivazione nella determinazione del trattamento sanzionatorio di base, quello per il reato più grave della catena di continuazione, nella misura in cui la sentenza impugnata ha confermato le statuizioni decisorie di primo grado, evidenziando l'adeguatezza della pena alla gravità del fatto e alla capacità criminale del ricorrente, riscontrata dai numerosi precedenti. Sono invece fondate le doglianze mosse dal ricorrente in punto di determinazione della pena. La sentenza impugnata, infatti, non ha dato motivazione alcuna circa la determinazione dell'aumento di pena per la c.d. continuazione esterna. L'aumento è stato fissato nella misura di anni tre di reclusione senza che siano stati indicati i parametri di riferimento, e ciò specie considerando che è stato confermato nella misura di anni due di reclusione l'aumento di continuazione fissato in riguardo al reato di cui al capo 67. La sentenza deve pertanto essere annullata con rinvio, limitatamente alla determinazione della pena, in riguardo al ricorso di CO SC, che nel resto deve essere rigettato. Il ricorso di RD LI è infondato, per le ragioni di seguito esposte. La sentenza impugnata ha motivato adeguatamente in punto di responsabilità per il fatto associativo. In particolare, ha messo in evidenza che dai risultati intercettativi è emerso che il IO, con compiti direttivi all'interno dell'associazione, si riferiva al LI per il reperimento dei fornitori e che questi era sempre disponibile a offrire il proprio contributo e le proprie entrature per reperire fonti di approvvigionamento. Ha poi valorizzato un dato 35 probatoriamente significativo, e cioè che in occasione della lite in cui rimase coinvolto "il figlio di AR", e cioè di AR TO, quando si ebbe quindi il timore delle ritorsioni dei fratelli OL e QU TO, e conseguentemente dell'impossibilità di mantenere il controllo del territorio e della tranquillità della situazione dei luoghi ove si svolgeva il traffico di cocaina da parte del gruppo, IO informò immediatamente il LI, che prese in mano la situazione e garantì il suo intervento, e ciò in difesa degli interessi del sodalizio. Il suo intervento fu quindi risolutore, perché, come emerge dalle conversazioni del IO, la sera del 23 settembre 2006 tutto si era normalizzato. E quando, il 29 settembre 2006, il LI fu arrestato, alla scadenza del mese percepì regolarmente lo stipendio dal gruppo (€ 2000.00), a dimostrazione del rapporto associativo, come ha logicamente osservato la Corte territoriale. A fronte di questi dati, opportunamente valorizzati nella motivazione della sentenza impugnata, il rilievo di ricorso, circa il fatto che i reati-fine addebitati al ricorrente si inseriscano in un ristretto arco temporale, non ha alcuna capacità di rivelare difetti argomentativi censurabili in sede di controllo di legittimità. La Corte di appello ha poi correttamente ritenuto la sussistenza della circostanza aggravante dell'associazione armata di cui all'art. 74 comma 4 d.P.R. n. 309 del 1990. Le armi rinvenute al momento dell'arresto del PI erano sicuramente nella disponibilità di IO e anche del LI che, intraneus in posizione apicale, era a conoscenza di tale disponibilità, tanto che fu lui a sconsigliarne l'uso al IO, dicendo che per vendicarsi del responsabile dell'agguato di luglio fosse meglio organizzare una rissa che fare "bom, bim, bum, bam", espressione questa che, a dispetto di quanto sostenuto in ricorso, ben può essere logicamente utilizzata nel discorso giustificativo della decisione. Ha poi rilevato l'esistenza di prova circa la consapevolezza della disponibilità di armi in capo al ET e ha correttamente concluso per la possibilità di imputare la circostanza aggravante, ex art. 59 comma 2 cod. pen., a IO e LI. Ed infatti, come affermato nella giurisprudenza di questa Corte, la circostanza aggravante dell'associazione armata, prevista dall'art. 74, quarto comma, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, diversamente da quella analoga, ipotizzata dall'art. 416-bis, quinto comma cod. pen. quanto all'associazione per delinquere di stampo mafioso, richiede unicamente la disponibilità di armi, non esigendo anche la correlazione tra queste ultime e gli scopi perseguiti dall'associazione criminosa≫ Sez. 2, n. 13682 dell'8/1/2009 (dep. 27/3/2009), Aveta e altri, Rv. 243948 -. Per quanto poi attiene alle censure di ricorso in ordine all'affermazione della circostanza aggravante di cui all'art. 73 comma 6 d.P.R. n. 309 del 1990, si rileva che la Corte territoriale ha dato adeguata e congrua risposta all'analogo motivo di appello in ordine al reato di cui al capo 52 (fl. 459) e in ordine al reato di cui al capo 54 (fl. 479), con argomentazioni che restano immuni da censure di incompletezza o illogicità. In riferimento poi ai reati di cui ai capi 50 e 53, la motivazione circa la sussistenza della medesima circostanza aggravante è implicitamente contenuta nella puntuale e logica ricostruzione dei singoli episodi criminosi (fl. 36 445 ss. Per il capo 50 e fl. 468 ss. per il capo 53). Per tutti gli episodi per i quali è stata affermata l'anzidetta circostanza aggravante, la Corte territoriale ha fatto buon governo del principio per il quale «... perché possa sussistere l'aggravante del concorso di tre o più persone, occorre che ciascuno dei soggetti coinvolti agisca nell'ambito di una delle condotte previste per l'integrazione del reato (offerta, eventuale intermediazione, acquisto, detenzione, o altre), non potendosi fare richiamo alla pluralità di esse, attribuendone indistintamente la riferibilità a ciascun soggetto, a prescindere dal suo specifico ruolo» Sez. 6, n. 20798 del 10/2/2010 - (dep. 3/6/2010), Lana, Rv. 247325 -. Deve poi osservarsi che la Corte territoriale ha ben motivato il diniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche, mettendo in evidenza il ruolo apicale ricoperto dal LI all'interno della struttura associativa, i suoi numerosi precedenti penali, e che i fatti furono commessi dopo la scarcerazione del predetto (6 febbraio 2006), avvenuta per sospensione provvisoria per motivi di salute dell'esecuzione dell'ultima delle condanne riportate. Anche sulla determinazione del trattamento sanzionatorio la Corte territoriale ha adeguatamente motivato, richiamando i criteri legislativi di commisurazione della pena di cui all'art. 133 c.p., in riferimento alla gravità dei fatti, in ragione del ruolo apicale ricoperto dal ricorrente all'interno della compagine associativa e della sua spiccata capacità a delinquere. Il ricorso di RD LI deve, pertanto, essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Il ricorso di BE NE è manifestamente infondato, per le ragioni di seguito esposte. La Corte di appello (fl. 494 ss., in particolare), in riguardo al reato di cui al capo 59, ha proceduto ad un'attenta disamina del materiale intercettativo ed ha logicamente argomentato che il IO si attivò nel luglio/agosto 2006 per mettere il NE in contatto con un altro fornitore di droga, per poi poterla rivendere e così riscuotere il corrispettivo, trattenendo la propria parte e mettendo via quella del IO. Il IO, insomma, cambiò le modalità di un rapporto di fornitura con il NE, che era comunque stabile e preesistente, e ne sono prova i pregressi rapporti del NE con altri soggetti gravitanti intorno al IO. La Corte di appello ha poi spiegato le ragioni per le quali il nuovo fornitore di droga del NE fu il PI. Ha poi dato atto del linguaggio criptico, utilizzato nel corso delle conversazioni intercettate, che cela il chiaro riferimento alla sostanza stupefacente e alla necessaria attrezzatura per gli illeciti traffici (livella, metro, ecc. ecc. ). Dai commenti adeguati e logici del materiale intercettativo, articolati nella motivazione della sentenza impugnata, si delinea il ruolo partecipativo del NE. In riferimento al fatto di cui al capo 68 (fl. 559 in particolare e soprattutto fl 571) la Corte di appello ha posto in evidenza che l'assunto di fatto non è che il NE finanziò con soldi propri l'acquisto della cocaina da SC, ma che, come intraneo all'organizzazione di spaccio del IO, approssimandosi la data di acquisto della fornitura, si dette da fare per recuperare i crediti del gruppo al fine di assicurare in tal modo la provvista necessaria per il 37 futuro acquisto. La Corte di appello ha concluso la puntuale disamina del materiale intercettativo, evidenziando che è provato che NE ricevette parte dello stupefacente fornito dal SC e che lo smerciò, confermandosi che non era mero acquirente e che il rapporto con il IO non era meramente sinallagmatico. Egli era un intraneo, come è tra l'altro dimostrato dalla partecipazione all'incontro del 13 gennaio 2007, intervenuta tra quanti si occupavano della commercializzazione dello stupefacente. NE concorse al recupero del denaro necessario all'acquisizione della nuova fornitura di cocaina, seguì una trattativa parallela con un diverso fornitore, la interruppe non appena gli fu ordinato, quando era ormai certa la consegna da parte del SC, compì il primo assaggio, collaborò alla preparazione e al confezionamento dello stupefacente, in una parola lo co-detenne e quindi ne smerciò una parte, sino a che non giunse l'ordine di sospendere le vendite. In riferimento poi al reato di cui al capo 80, la Corte di appello ha spiegato le ragioni dell'affermata sussistenza del fatto associativo, mettendo logicamente in evidenza, tra l'altro, il comportamento del NE in occasione dell'attentato, diretto verso CE IO e che per errore colpì il fratello;
valorizzando, poi, il fatto che il NE prese parte ad un incontro a quattro (IO, ET, EN AT, NE) per discutere delle ripercussioni dell'arresto di RI e AI, che si occupò di effettuare pagamenti per conto del gruppo, dimostrando di sapere come fare per attingere la provvista, e che consegnò al IO il mensile per il LI, che al tempo non era operativo. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna alle spese e a una somma, che si reputa equa nella misura di € 1000,00, in favore della Cassa delle ammende, non sussistendo alcuna ipotesi di carenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità secondo l'orientamento espresso dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 186 del 2000. Il ricorso di CE IO è fondato, per le ragioni di seguito esposte. La Corte di appello è incorsa in un difetto di motivazione nella parte in cui, riconosciuta la continuazione tra i fatti oggetto del presente procedimento e quelli giudicati con sentenza emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di LA il 16 settembre 2008, sentenza divenuta irrevocabile il 16 luglio 2010, ha determinato l'aumento per detti fatti nella misura di anni sette di reclusione, senza indicare i parametri di riferimento per una determinazione di pena così rilevante, specie considerando che per i reati-satellite della c.d. continuazione interna gli aumenti sembrano essere quantitativamente più contenuti. La sentenza deve pertanto essere annullata con rinvio, limitatamente alla determinazione della pena, in riguardo al ricorso di CO SC, che nel resto deven essere rigettato. Il ricorso di AN AI è fondato, per le ragioni di seguito esposte. La Corte di appello è giunta all'affermazione di responsabilità per i reati di cui ai capi 50 e 51, riformando integralmente sul punto la sentenza di primo grado, sulla base di un ragionamento presuntivo in ordine al complessivo ammontare della sostanza stupefacente 38 acquistata, che per gli incerti ed approssimativi dati informativi su cui fonda si rivela manifestamente illogico e carente. L'assunto che la sostanza stupefacente fosse complessivamente pari a cinque chilogrammi non è accreditato dalla necessaria certezza, come si trae agevolmente dal fatto che è la stessa Corte di appello a riconoscere che il ricci indica un quantitativo variabile tra uno e due chilogrammi e che, per la fornitura di cui al capo 51), la determinazione in un chilogrammo è il risultato di un'indimostrata deduzione dall'uso del termine singolare "signora", oggetto delle conversazioni tra gli imputati. L'assenza di elementi probatori che possano sostenere con logicità e coerenza l'affermazione di responsabilità non può che determinare l'annullamento della sentenza in ordine alle statuizioni di condanna per i reati di cui ai capi 50 e 51, con rideterminazione della pena in anni dodici e mesi quattro di reclusione, per effetto dell'espunzione, dal complessivo computo, dei correlati aumenti di continuazione, pari ad anni uno e mesi tre di reclusione per ciascuno dei reati di cui ai capi appena indicati. Il ricorso di RC ET è manifestamente infondato per le ragioni di seguito esposte. Deve rilevarsi che nel giudizio di appello il ricorrente rinunciò ai motivi di impugnazione in punto di responsabilità, fatta eccezione per quello relativo alla richiesta di riconoscimento del vincolo di continuazione con il reato giudicato con la sentenza emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di LA, divenuta irrevocabile il 20 novembre 2009. Da ciò consegue, pertanto, l'improponibilità dei motivi ora articolati, che non attengono al tema della continuazione c.d. esterna, in forza del disposto di cui all'art. 606 comma 3 ultima parte cod. proc. pen., riguardando asserite violazioni di legge non dedotte con motivi di appello. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna alle spese e a una somma, che si reputa equa nella misura di € 1000,00, in favore della Cassa delle ammende, non sussistendo alcuna ipotesi di carenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità secondo l'orientamento espresso dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 186 del 2000. Il ricorso di IK ET è manifestamente infondato, per le ragioni di seguito esposte. La Corte di appello ha correttamente qualificato il fatto come concorso, per intermediazione, nell'offerta di vendita di un certo quantitativo di sostanza stupefacente, tenendo in conto il principio di diritto, secondo cui «l'attività di intermediazione, benché espressamente non si inquadri in una delle condotte previste dall'art. 73 d.P.R. 309/90, pure è da considerare attività concorrente di una di tali condotte e, qualora la vendita non si perfezioni, poiché non si è posto in essere un tentativo ma si è consumato il reato di offerta in vendita, che è reato autonomo, a detto reato partecipa l'intermediario a titolo di concorso>> - Sez. 4, n. 4528 del 28/10/1998 (dep. 9/4/1999), Generali A ed altri, Rv. 213137 -. Si consideri, ancora, quanto affermato nella giurisprudenza di questa Corte, e cioè che tra le 39 condotte illecite descritte nella norma incriminatrice di cui all'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, rientra anche quella di "intermediazione", che è ricompresa nella condotta del "procurare ad altri", con la quale si intende punire l'attività illecita di chi agisce al fine di provocare l'acquisto, la vendita o la cessione di droga da parte di terzi»> Sez. 6, n. 37177 - dell'8/7/2008 (dep. 30/9/2008), Mosca e altri, Rv. 241205 - Va infine rilevato che la Corte territoriale ha adeguatamente motivato sulla determinazione della pena, evidenziando che, in riguardo al quantitativo di sostanza (pur sempre mezzo chilogrammo di hashish) la pena base, fissata in misura prossima al minimo edittale, risulta adeguata e coerente. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna alle spese e a una somma, che si reputa equa nella misura di € 1000,00, in favore della Cassa delle ammende, non sussistendo alcuna ipotesi di carenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità secondo l'orientamento espresso dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 186 del 2000. Il ricorso di AN IL è manifestamente infondato, per le ragioni di seguito esposte. La Corte di appello ha compiutamente motivato (fl. 610 ss.) sull'esistenza del gruppo associativo di cui al capo 80, indicando con sufficiente puntualità gli elementi probatori che servono a delineare il ruolo partecipativo del ricorrente. Il materiale probatorio è stato tratto, come già in altre occasioni evidenziato, dai risultati delle operazioni di intercettazione, e le deduzioni svolte dal giudice del merito nell'esame delle conversazioni captate non sono sindacabili in sede di legittimità, in ragione di quanto affermato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui «in materia di intercettazioni telefoniche, l'interpretazione del linguaggio e del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, che si sottrae al sindacato di legittimità se motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza» Sez. 6, n. 11794 dell'11/2/2013 (dep. - 12/3/2013), Melfi, Rv. 254439 - Con riferimento specifico, poi, alla cessione di sostanza stupefacente dell'11 gennaio 2007, la Corte ha adeguatamente spiegato, rispondendo ad identico motivo di appello, che le conversazioni intercettate, per la descritta sincronicità, sono senza alcun dubbio ancorate alla consegna dello stupefacente dal SC al IO. Ha pure evidenziato che il IL mise a diposizione del IO il denaro necessario all'acquisto, e che gli inquirenti osservarono l'incontro tra SC, IO e IL in Rovello Porro, nel pomeriggio inoltrato del 13 gennaio 2007. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna alle spese e a una somma, che si reputa equa nella misura di € 1000,00, in favore della Cassa delle ammende, non sussistendo alcuna ipotesi di carenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità secondo l'orientamento espresso dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 186 del 2000. 40 Il ricorso di GI AT è fondato, per le ragioni si seguito esposte. La Corte territoriale ha affermato, con motivazione del tutto carente, la responsabilità del ricorrente per il reato di cui al capo 75, per il quale in primo grado era stata invece pronunciata sentenza di assoluzione. Il dato che assume centralità nella trama argomentativa della sentenza impugnata è costituito dalle espressioni utilizzate da EN AT nel corso della conversazione telefonica del 10 gennaio 2007 con IO, che gli chiedeva con insistenza il pagamento del debito;
specificamente da quelle con cui indicò nel fratello GI il soggetto tenuto a versare una quota dell'ammontare complessivo della somma dovuta per l'illecita compravendita della sostanza stupefacente. L'indicazione del fratello GI come corresponsabile nell'acquisto di cocaina di cui al capo 75 non è però corroborata da elementi ulteriori e le dichiarazioni del PI (fl. 590), che ebbe a dire di aver acquistato cocaina da entrambi i fratelli AT, su indicazione di ET, non sono capaci di dare riscontro al fatto specifico di cui al capo 75. Il difetto di motivazione impone l'annullamento della sentenza nella parte relativa all'affermazione di responsabilità di GI AT per il reato di cui al capo 75, con rinvio al giudice del merito perché rinnovi l'esame di detta posizione processuale rimediando alle incompletezze e conseguenti manifeste illogicità della motivazione. Il ricorso di EN AT è infondato, per le ragioni di seguito esposte. La Corte di appello ha compiutamente motivato (fl. 610 ss.) sull'esistenza del gruppo associativo di cui al capo 80, indicando con sufficiente puntualità gli elementi probatori che servono a delineare il ruolo partecipativo del ricorrente. Nessun vizio logico è rilevabile nell'aver dedotto la sussistenza del fatto associativo anche dalla prova dei reati-fine, perché ciò è conforme al principio di diritto secondo cui «in tema di reati associativi, gli elementi certi relativi alla partecipazione di determinati soggetti ai reati fine effettivamente realizzati possono essere influenti nel giudizio relativo all'esistenza del vincolo associativo e all'inserimento dei soggetti nell'organizzazione, specie quando ricorrano elementi dimostrativi del tipo di criminalità, della struttura e delle caratteristiche dei singoli reati, nonché delle modalità della loro esecuzione Sez. 5, n. 21919 del 4/5/2010 (dep. 8/6/2010), Procopio, Rv. 247435 -. Ma della partecipazione associativa del ricorrente la Corte territoriale ha dato adeguata dimostrazione anche attraverso altri dati probatori, tra cui il coinvolgimento, desumibile dal materiale intercettativo, del ricorrente nelle vicende successive all'attentato che tra il 9 e il 10 luglio 2006 ebbe come vittima AS IO, scambiato per il fratello CE, e dalla ricostruzione, operata sempre sulla base del materiale intercettativo, dell'allontanamento di EN AT dal gruppo del IO (fl. 635 ss). In merito al reato di cui al capo 75, la Corte territoriale ha ricostruito i fatti con motivazione congrua, facendosi carico dei rilievi mossi con l'atto di appello (fl. 580 ss.), e ha spiegato le ragioni per le quali l'incontro con CO HI fu motivato esclusivamente da ragioni familiari ed affettive (fl. 582 ss. ). Per quel che concerne le dichiarazioni del collaboratore PI, la Corte territoriale ha precisato che hanno costituito mera conferma 41 di quanto accertato autonomamente e che i rilievi difensivi di inattendibilità sono assorbiti dalla considerazione che le conoscenze del PI (relativamente al fatto che il ricorrente aveva preso il suo posto come custode della sostanza stupefacente per conto del gruppo) erano informazioni di "terza mano" (fl. 590). Circa la richiesta di applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. è agevole osservare che la Corte territoriale ha dato implicita risposta di diniego nella puntuale e logica ricostruzione dei fatti addebitati. Per quel che poi attiene al motivo relativo alla determinazione della pena, si rileva che la Corte territoriale ha ben motivato il giudizio di inammissibilità del corrispondente motivo di appello circa il diniego delle circostanze attenuanti generiche e che ha dato adeguato conto delle scelte in punto di trattamento sanzionatorio (fl. 829). Il ricorso di EN AT deve, pertanto, essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Il ricorso di TA TT è fondato in relazione al primo motivo, la cui forza assorbente non consente l'esame degli altri. Deve però premettersi, con riferimento al motivo con cui si prospetta l'inammissibilità dell'appello del pubblico ministero per asserita preclusione derivante dal giudicato cautelare (ordinanza del tribunale del riesame) in relazione all'addebito di cui all'art. 380 cod. pen., che esso è manifestamente infondato in forza del consolidato e incontroverso principio per quale le decisioni assunte nei procedimenti incidentali, ivi compresi quelli cautelari, non possono esplicare alcuna incidenza sull'accertamento in sede principale e sulle determinazioni ivi adottate. Dall'esame degli atti processuali, consentito a questa Corte in riferimento alla dedotta violazione di legge processuale, il decreto di citazione per il giudizio di appello,emesso in data 3 giugno 2011, fu notificato alla ricorrente presso il suo studio professionale, di via Podgora, 7 in LA, e ciò nonostante che, con dichiarazione depositata in cancelleria precedentemente all'emissione del decreto di citazione, e specificamente il 12 maggio 2011, la ricorrente avesse provveduto a revocare la dichiarazione relativa a quel domicilio, contestualmente provvedendo ad eleggere domicilio in via Daverio, n. 6, in LA, presso lo studio del difensore di fiducia, avv.to Colaleo. La sentenza deve pertanto essere annullata nei capi relativi alla posizione processuale di TA TT, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di LA per un nuovo giudizio. Il ricorso di GI IR è infondato, per le ragioni di seguito esposte. Il ricorrente ha riproposto le censure mosse con l'atto di appello circa la mancanza di consapevolezza, ma la Corte di appello (fl. 737) ha ben spiegato che il IR sottoscrisse impegni di spesa per somme che non trovavano corrispondenti voci di entrata nelle casse sociali, sicché è da ritenersi che sapesse di spendere denaro che non erano entrati nelle casse sociali in forza di precedenti voci attive. È logico l'assunto della sentenza impugnata che l'assoluta sproporzione degli investimenti rispetto alle entrare delle società e il coinvolgimento 42 con un ruolo non solo di facciata nelle trattative per l'acquisto di AG e nella pratica per l'erogazione del mutuo diano prova della consapevolezza della provenienza delittuosa dei finanziamenti. La Corte territoriale ha poi ben spiegato (fl. 740) le ragioni contrarie al riconoscimento della circostanza attenuante della minima partecipazione e quelle che giustificano adeguatamente le scelte in punto di determinazione della pena. Il ricorso di GI IR deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Il ricorso di ZO SO è infondato, per le ragioni di seguito esposte. La sentenza impugnata (fl. 719 ss.) ha adeguatamente motivato in ordine agli elementi probatori che sostengono il giudizio di responsabilità, anche per la parte relativa alla sussistenza dell'elemento soggettivo. Ha in particolare fatto richiamo ai brani di conversazione, oggetto di intercettazione, da cui si trae la prova che il ricorrente era coinvolto nella maggior parte degli affari condotti dal IA, e ha sottolineato che mai il ricorrente e il IA fecero riferimento, nel corso delle numerose conversazioni telefoniche, all'attività di compravendita di autovetture. Opportunamente ha poi evidenziato il ricorrente non visse l'arresto del IA come evento imprevisto e tale da comportare l'interruzione dei rapporti col medesimo, ma proseguì nei rapporti d'affari col IA, seguendo di questi le direttive. Infine, la sentenza impugnata ha dato congrua e logica motivazione in punto di determinazione della pena, senza che si rilevino carenze o manifeste illogicità in quelle argomentazioni. Il ricorso di ZO SO deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Il ricorso di GA EZ è fondato, per le ragioni di seguito esposte. La sentenza impugnata è carente nella motivazione circa l'esistenza di sicuri elementi probatori che acclarino la conclusione circa la consapevolezza, anche in capo al ricorrente, ля della consapevolezza dell'illecita provenienza del denaro del IA. L'elemento richiamato nella motivazione, e costituito dalle espressioni utilizzate dal SO in una conversazione con il ricorrente (fl. 735), ben potrebbe essere lette come un commento spiccio alla sostanziosità dell'affare e come rivelature dell'interesse nutrito anche dal SO oltre che, per il tipo di risposta data, dal ricorrente per l'affare, ma non hanno quel significato univoco, secondo un - criterio di comune logica, che la sentenza impugnata ha accreditato. In più, il fatto che il ricorrente, pur dopo l'arresto del IA, continuò a gestire in prima persona la stipula del preliminare (fl. 735, 736), non ha la pregnanza indiziaria che è stata riconosciuta nell'esaminare la posizione di ZO SO, per l'assenza di elementi probatori che attestino un coinvolgimento diretto anche del EZ negli affari del IA, in particolare di un rapporto diretto del EZ con il IA, ed anzi potrebbe logicamente militare nel senso opposto, di una sostanziale ingenuità del EZ, conseguenza dell'ignoranza circa i caratteri illeciti degli affari condotti dal IA 43 La sentenza deve pertanto essere annullata nei capi relativi alla posizione processuale di GA EZ, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di LA per un nuovo giudizio. Il ricorso di QU D'TO è inammissibile, per le ragioni di seguito esposte. La Corte di appello, contrariamente a quanto ora affermato con i motivi di ricorso, ha preso in esame una serie di interpretazioni alternative, oggetto di prospettazione difensiva, in vista di una diversa lettura dei rapporti del ricorrente con il IA (in particolare, ai fini della riconducibilità di tali rapporti all'acquisto di un'autovettura ad opera del ricorrente), ed ha adeguatamente spiegato le ragioni per le quali tali alternative spiegazioni non sono persuasive e quindi capaci di smentire l'ipotesi ricostruttiva riassunta nell'imputazione e accreditata in sentenza. I motivi di ricorso sono pertanto generici, perché ripropongono le censure fatte valere con i motivi di appello senza misurarsi con le argomentazioni sviluppate nella sentenza impugnata e quindi omettendo di indicare specificamente le ragioni e gli elementi di fatto a sostegno della richiesta di annullamento, che invece costituiscono requisito formale essenziale di ogni impugnazione, a pena di inammissibilità della stessa, secondo quanto previsto dagli artt. 581 comma 1 lett. c) e 591 c.p.p. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna alle spese e a una somma, che si reputa equa nella misura di € 1000,00, in favore della Cassa delle ammende, non sussistendo alcuna ipotesi di carenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità secondo l'orientamento espresso dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 186 del 2000. Il ricorso di AR DA è parzialmente fondato, per le ragioni di seguito esposte. La sentenza impugnata, infatti, non ha dato motivazione alcuna circa la determinazione dell'aumento di pena per la c.d. continuazione esterna. L'aumento è stato fissato nella misura di anni sette e mesi sei di reclusione, senza che siano stanti indicati i parametri di riferimento, e ciò specie considerando che sono stati determinati in misura notevolmente inferiore gli aumenti di continuazione per i reati meno gravi giudicati cumulativamente. Deve poi osservarsi che la diminuente per la scelta del rito è stata operata dopo il cumulo materiale delle pena, pari ad anni trentotto di reclusione, senza che sia stato applicato il temperamento di cui all'art. 78 cod. pen., così contravvenendo al principio per il quale la riduzione di pena conseguente alla scelta del rito abbreviato si applica dopo che la pena è stata determinata in osservanza delle norme sul concorso di reati e di pene stabilite dagli artt. 71 ss. cod. pen., fra le quali vi è anche la disposizione limitativa del cumulo materiale, in forza della quale la pena della reclusione non può essere superiore ad anni trenta>> Sez. U, n. 45583 del - 25/10/2007 (dep. 6/12/2007), P.G. in proc. Volpe e altri, Rv. 237692 -. La sentenza deve pertanto essere, per questa parte, annullata, con rinvio al giudice del merito, perché provveda ad una rideterminazione del trattamento sanzionatorio secondo i principi di diritto appena illustrati. 44 Sono invece infondati gli altri motivi di ricorso. Circa poi l'inammissibilità dell'impugnazione del pubblico ministero, valgono le argomentazioni di infondatezza del rilievo che saranno articolate, di seguito, in merito al ricorso di FA De CA. Per qual che concerne la circostanza aggravante di cui all'art. 74 comma 4 d.P.R. n. 309 del 1990, la sentenza impugnata (fl. 379) ha spiegato che il 21 agosto 2006 furono sequestrate, all'interno dell'autovettura Fiat 500 nel box di via Pascoli 20 del Comune di Corsico, due pistole, di cui una clandestina, munizionamento ed un silenziatore, unitamente a quantitativi di cocaina. Dalla conversazione tra AR e HE DA, citata in sentenza, si è tratto che i due parlarono chiaramente di dette armi, e che quindi l'aggravante sia loro imputabile (cfr., infra, l'esame del ricorso di HE DA). Sui caratteri e l'esistenza del gruppo associativo, la Corte territoriale ha ben motivato, e precisamente ha spiegato che il Di RA, prima, e il HE DA, dopo, furono i collaboratori del AR nella direzione dell'associazione che comunque esisteva nel numero di partecipi richiesto dalla legge, perché quel ristretto gruppo gestiva una pluralità di soggetti, una rete stabile di commercializzazione dello stupefacente. La Corte territoriale, ancora (fl. 380), ha ricostruito l'esistenza di un terminale pugliese del sodalizio capeggiato da AR DA, di cui all'inizio referente era EL Di IO., destinatario delle forniture provenienti da IC. tra loro due maturò, come coerentemente tratto dal materiale intercettativo, progetto di una collaborazione a tre, con OL AV, progetto che si manifestò con la conversazione intercettata del 7 marzo 2006. Ha quindi indicato (fl. 382) gli elementi essenziali per dare atto dell'operatività della triade, che comportò la saldatura fra i due gruppi, quello milanese, facente capo al DA, e quello Pugliese, facente capo al AV e al Di IO, anche se il gruppo milanese mantenne una sua autonomia operativa, il che non esclude di ipotizzare una unitaria struttura associativa. L'esistenza del gruppo pugliese è emersa chiaramente, perché i quantitativi di droga trasportati da LA in Puglia presupponevano un'organizzazione complessa per lo smercio. Vi furono poi riunioni operative (21 marzo 2006 a LA) e conversazioni da cui si rivelò la condivisione di un comune programma, il co-finanziamento delle operazioni con poi simmetrici criteri di spartizione dei profitti. Il ricorso di AR DA deve pertanto essere, per questa parte, rigettato. Il ricorso di EL TE Di IO è infondato, per le ragioni di seguito esposte. Sull'identificazione del ricorrente nei soggetti menzionati come "il bello" e "baglioni", la sentenza impugnata (fl. 191 ss) ha operato una puntuale e diligente ricostruzione degli accadimenti, dando logica e adeguata motivazione delle determinazioni a cui è pervenuta, senza che siano individuabili i vizi dedotti in ricorso. La sentenza impugnata (fl. 380 ss) ha poi bene illustrato gli elementi di prova che delineano il ruolo partecipativo del ricorrente, acquirente stabile di sostanza stupefacente da AR DA e poi componente di quella che è definita “la triade" con AR DA e 45 OL AV, manifestatasi con la conversazione intercettata del 7 marzo 2006, fondatrice di un sodalizio operante in territorio pugliese e connesso con quello operante in LA e diretto da AR DA. La sentenza ha adeguatamente motivato circa l'esistenza di una comunanza di strutture organizzative, sia umane che materiali, indice di una saldatura operativa tra i due gruppi (fl. 382). E che la saldatura tra gruppi fu finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di delitti è stato plausibilmente spiegato dalla sentenza impugnata con l'indicazione di indici probatoriamente consistenti (fl. 385 ss.). Si consideri a tal proposito che per la configurabilità dell'associazione dedita al narcotraffico non è richiesta la presenza di una complessa e articolata organizzazione dotata di notevoli disponibilità economiche, ma è sufficiente l'esistenza di strutture, sia pure rudimentali, deducibili dalla predisposizione di mezzi, per il perseguimento del fine comune, create in modo da concretare un supporto stabile e duraturo alle singole deliberazioni criminose, con il contributo dei singoli associati>> Sez. 1, - n. 30463 del 7/7/2011 (dep. 1/8/2011), P.G. in proc. Calì, Rv. 251011 Valgono poi le -. considerazioni già svolte in occasione dell'esame del ricorso di AR DA. Circa il ruolo di promotore e capo dell'organizzazione operante in territorio pugliese, la sentenza impugnata ha messo opportunamente in evidenza gli elementi da cui si desume, con coerenza logica, che questi era presente "nei momenti topici decisionali” (fl. 382), segno inequivoco della sua partecipazione qualificata. Relativamente, infine, alle decisioni in punto di trattamento sanzionatorio, la sentenza impugnata ha dato adeguatamente atto della carenza di elementi da cui trarre la sussistenza delle condizioni per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (fl. 794) e della congruità della pena irrogata (fl. 795). Il ricorso di EL TE Di IO deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Il ricorso di FA De CA è infondato per le ragioni di seguito esposte. La Corte territoriale ha correttamente e adeguatamente motivato in punto di ammissibilità dell'impugnazione proposta dal pubblico ministero (fl. 115 ss.), ponendo in evidenza che, al di là della qualificazione formale dell'impugnazione, questa deve essere valutata come ricorso, perché quel che rileva non è il nomen iuris attribuito all'impugnazione, ma il significato delle doglianze prospettate. Si consideri, a tal proposito, quanto affermato dalle Sezioni unite di questa Corte, secondo cui «il precetto di cui al quinto comma dell'art. 568 cod. proc. pen., secondo cui l'impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione a essa data dalla parte che l'ha proposta, deve essere inteso nel senso che solo l'erronea attribuzione del "nomen juris" non può pregiudicare l'ammissibilità di quel mezzo di impugnazione di cui l'interessato, ad onta dell'inesatta "etichetta", abbia effettivamente inteso avvalersi: ciò significa che il giudice ha il potere-dovere di provvedere all'appropriata qualificazione del gravame, privilegiando rispetto alla formale apparenza la volontà della parte di attivare il rimedio all'uopo predisposto dall'ordinamento giuridico»> Sez. U, n. 16 del 26/11/1997 (dep. 26/1/1998), Nexhi, Rv. 209336 -. M 46 La Corte territoriale ha poi correttamente aggiunto che, in caso di appello dell'imputato, il ricorso per cassazione del pubblico ministero va riconvertito in appello, sempre che ammissibile, e ciò secondo la schema precisato da questa Corte con il principio per il quale in tema di giudizio abbreviato, quando l'imputato propone appello contro la sentenza di condanna, l'eventuale ricorso per cassazione del pubblico ministero si converte in appello ma conserva la propria natura di impugnazione di legittimità: ne consegue che la Corte di appello deve sindacarne l'ammissibilità secondo i parametri dell'art. 606 cod. proc. pen. ed i suoi poteri di cognizione sono limitati alle censure di legittimità. Tuttavia, una volta che ritenga fondata una di dette censure, la Corte riprende la propria funzione di giudice del merito e può adottare le statuizioni conseguenti, senza necessariamente procedere in via formale all'annullamento della pronuncia di primo grado>> Sez. 6, n. 42694 del 23/10/2008 (dep. - 14/11/2008), Raia e altro, Rv. 241872 -. La Corte territoriale ha poi dato conto dell'ambito entro il quale deve ritenersi che il pubblico ministero abbia proposto ricorso per cassazione, convertito automaticamente in appello per effetto della proposizione degli appelli da parte degli imputati, e quest'ambito è stato delineato in riferimento all'impugnazione dell'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 74 comma 4 d.P.R. n. 309 del 1990, dell'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 80, lett. g) d.P.R. n. 309 del 1990, e del riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990. Si tratta, infatti, di aspetti della decisione in cui il pubblico ministero, contrariamente a quanto sostenuto dal Di CA e da altri ricorrenti, intese prospettare carenze motivazionali e quindi vizi di legittimità della sentenza, e non già dedurre motivi di merito Il ricorso di FA De CA deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Il ricorso di BE ER è inammissibile, per le ragioni di seguito esposte. Esso articola motivi generici, perché ripropongono le censure fatte valere con i motivi di appello senza misurarsi con le argomentazioni sviluppate nella sentenza impugnata e quindi omettendo di indicare specificamente le ragioni e gli elementi di fatto a sostegno della richiesta di annullamento, che invece costituiscono requisito formale essenziale di ogni impugnazione, a pena di inammissibilità della stessa, secondo quanto previsto dagli artt. 581 comma 1 lett. c) e 591 c.p.p. La sentenza impugnata ha dato adeguata motivazione, con una puntuale ricostruzione degli episodi di cui ai capi 7 (fl. 164 ss.) e 10 (fl. 180 ss.), rispondendo ai rilievi mossi con i motivi di appello, poi riprodotti con il ricorso ora in esame. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna alle spese e a una somma, che si reputa equa nella misura di € 1000,00, in favore della Cassa delle ammende, non sussistendo alcuna ipotesi di carenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità secondo l'orientamento espresso dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 186 del 2000. Il ricorso di AN CH è inammissibile, per le ragioni di seguito esposte. 47 Innanzitutto si rileva che il ricorrente non ha imputazione per il fatto di cui al capo 39, addebitato esclusivamente a HE UO, e che per le imputazioni ascritte ai capi 40 e 41 il ricorrente in sede di giudizio di appello, come precisato dalla sentenza impugnata (fl. 765), si limitò a richiedere il riconoscimento del vincolo della continuazione con i fatti di cui alla sentenza emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di LA, divenuta irrevocabile il 24 febbraio 2008, relativi ad una fattispecie identica, il riciclaggio e la falsificazione dei documenti di un'autovettura per fatti commessi il 10 ottobre 2005. Non sono dunque ammissibili le doglianze svolte in ricorso in punto di violazione di legge e difetto di motivazione relativamente all'affermazione di responsabilità per detti reati. È poi inammissibile, per manifesta infondatezza, il motivo di ricorso relativo al diniego del vincolo della continuazione, dal momento che la sentenza impugnata ha dato adeguata ed esaustiva motivazione delle ragioni del diniego, senza quindi che siano apprezzabili difetti argomentativi censurabili in questa sede. Per quel che poi attiene all'affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo 46, non si rinviene alcuna contraddizione o illogicità nella motivazione della sentenza impugnata (fl. 757 ss.), che ha fatto uso delle dichiarazioni della LI in modo logicamente adeguato, argomentando correttamente sulle ragioni per le quali dette dichiarazioni hanno contribuito a mettere a fuoco il ruolo del ricorrente, sì come indicato in imputazione (fl. 758). Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna alle spese e a una somma, che si reputa equa nella misura di € 1000,00, in favore della Cassa delle ammende, non sussistendo alcuna ipotesi di carenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità secondo l'orientamento espresso dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 186 del 2000. Il ricorso di HE DA è inammissibile, per le ragioni di seguito esposte. Deve innanzitutto ricordarsi che «in sede di legittimità è possibile prospettare una interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile» - Sez. 6, n. 11189 dell'8/3/2012 (dep. 22/3/2012), Asaro, Rv. 252190 -. La Corte di appello ha proceduto, per quel che attiene alle deduzioni probatorie dal materiale intercettativo con logicità e coerenza, senza alcun travisamento del contenuto delle conversazioni intercettate, sicché non v'è spazio per un sindacato di questa Corte. Circa l'affermazione della circostanza aggravante dell'ingente quantità per il reato di cui al capo 11, la Corte territoriale ha adeguatamente motivato, anche in assenza di un sequestro di sostanza stupefacente, per dare contezza dell'affermazione secondo cui la fornitura ebbe ad oggetto una partita di oltre millesettecento chilogrammi di hashish (fl. 237), tanto che fu necessario per il trasporto munirsi di un camion (fl. 243), e che pertanto è certa l'esistenza della menzionata aggravante (fl. 247). 48 Del tutto infondato è poi il rilievo di ricorso dell'assenza di prova in ordine al fatto associativo di cui al capo 26, e in particolare in ordine al necessario elemento soggettivo in capo agli indicati compartecipi. La Corte territoriale (fl. 363 ss.). ha minuziosamente e logicamente ricostruito, struttura e operatività della ipotizzata associazione, dando anche conto degli elementi probatori che sostengono l'affermazione della consapevolezza partecipativa e dell'affectio societatis degli imputati. Ha poi correttamente ed adeguatamente motivato sulla sussistenza della circostanza aggravante dell'essere l'associazione armata (fl. 379 ss.), tenendo conto del principio di diritto per il quale «la circostanza aggravante dell'associazione armata, prevista dall'art. 74, quarto comma, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, diversamente da quella analoga, ipotizzata dall'art. 416-bis, quinto comma cod. pen. quanto all'associazione per delinquere di stampo mafioso, richiede unicamente la disponibilità di armi, non esigendo anche la correlazione tra queste ultime e gli scopi perseguiti dall'associazione criminosa» - Sez. 2, n. 13682 dell'8/1/2009 (dep. 27/3/2009), Aveta e altri, Rv. 243948 Ed ha altresì - correttamente imputato la detta circostanza soltanto ai tre compartecipi, tra cui HE DA, che di quella disponibilità di armi avevano consapevolezza (fl. 380). Adeguata motivazione la Corte di appello ha poi dato adeguata motivazione sia per quel che attiene alla determinazione della pena che al diniego delle circostanze attenuanti generiche, sviluppando congrue e logiche argomentazioni, non censurabili in sede di legittimità (fl. 805 ss). Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna alle spese e a una somma, che si reputa equa nella misura di € 1000,00, in favore della Cassa delle ammende, non sussistendo alcuna ipotesi di carenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità secondo l'orientamento espresso dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 186 del 2000. Il ricorso di UR AP è infondato, per le ragioni di seguito esposte. La Corte territoriale ha ben spiegato le ragioni che sorreggono l'imputazione di riciclaggio per il reato di cui al capo 40, ponendo correttamente in evidenza che la fase del trasferimento all'estero dell'autovettura, di provenienza delittuosa perché oggetto di furto, costituì un passaggio essenziale in vista della definitiva re-immatricolazione in favore di altri soggetti, attraverso la consegna dell'autovettura medesima al concessionario estero che avrebbe realizzato la definitiva trasformazione del bene (fl. 769). Può dunque dirsi che la condotta di trasferimento dell'autovettura all'estero ben può essere riguardata, nel contesto ricostruttivo operato dalla sentenza impugnata, come operazione finalizzata ad ostacolare l'identificazione del bene, secondo la formula di cui all'art. 648-bis cod. pen. La Corte territoriale, ancora, ha dato conto dell'esclusione della circostanza attenuante di cui all'art. 648-bis comma 3 cod. pen., ponendo adeguatamente in evidenza che dalla denuncia del delitto di furto, delitto presupposto, si desume la natura aggravata di quest'ultimo, ai sensi dell'art. 625 cod. pen., il quale pertanto è punito con pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni. Ha poi motivato adeguatamente in punto di determinazione della 49 pena, osservando che essa già in primo grado fu determinata avendo riguardo alla soglia minima, e che la gravità del fatto e il ruolo ricoperto dal ricorrente non consento di spingere oltre il giudizio di equivalenza tra circostanze. Il ricorso di UR AP deve, pertanto, essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Il ricorso di AR RCne è infondato per le ragioni di seguito esposte. La Corte territoriale ha risposto adeguatamente ad analogo motivo di appello circa l'assenza di prova della consapevolezza in capo al ricorrente della provenienza furtiva delle autovetture, osservando che il ricorrente fu avvisato proprio dal IA, sin dai momenti iniziali dell'operazione, dell'imminente arrivo dei "ragazzi" ed era già in contatto con il CH sin dall'inizio del viaggio intrapreso dal AP e dal Miotto, il cui arrivo avrebbe dovuto attendere all'aeroporto di Valencia (fl. 761 e fl. 772). Ha poi rilevato che altra ipotesi ricostruttiva, diversa dal coinvolgimento del ricorrente nel riciclaggio delle due autovetture, è priva di ogni plausibilità, per le ragioni meglio esposte nella sentenza impugnata e a cui si fa ora rinvio (fl. 772). Circa poi la qualificazione del fatto di cui al capo 40 in termini di riciclaggio, e non già di ricettazione, si fa richiamo a quanto prima affermato esaminando il ricorso di UR AP. Per quanto poi concerne la doglianza relativa al riconoscimento della continuazione, deve ora evidenziarsi che la Corte territoriale, pur dando atto del coinvolgimento del ricorrente in tutta la complessa operazione di riciclaggio delle due autovetture, e quindi del coinvolgimento nei plurimi episodi criminosi di cui al capo 40, ha sottolineato che il primo giudice determinò la pena, poi confermata integralmente in appello, omettendo di computare l'aumento di continuazione. È infondato anche l'ultimo motivo di ricorso, perché la Corte territoriale, nel far riferimento al ruolo svolto dal ricorrente nella commissione dell'illecito di cui al capo 40, al fine di attestare l'adeguatezza della misura sanzionatoria, ha inevitabilmente richiamato, sia pure implicitamente, le argomentazioni svolte nella parte in cui ha ricostruito puntualmente le vicende;
ed ha pertanto risposto adeguatamente al motivo di appello in tema di asserita eccessività della pena. Il ricorso di AR RC deve, pertanto, essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Il ricorso di AR AV è fondato, per le ragioni di seguito esposte. La motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità del ricorrente per il reato di cui al capo 10 è carente e pertanto la sentenza, per la parte di interesse, deve essere annullata. La consapevolezza del ricorrente circa il reale impiego delle sue due autovetture, ossia il trasporto della sostanza stupefacente da LA a LA, è stata affermata soprattutto valorizzando il dato che questi si affidò, per il ritiro dell'autovettura dissequestrata, alle modalità indicate dal fratello OL, capo del gruppo criminale operante a LA e tra i us 50 responsabili del fatto addebitato anche al ricorrente, che gli aveva dato in prestito le due autovetture. Da qui la conclusione che il ricorrente non fosse in buona fede, perché avrebbe dovuto prendere le distanze dal fratello OL, che lo aveva coinvolto in affari criminali: non resterebbe allora che ritenere il coinvolgimento concorsuale anche del ricorrente. L'argomentazione è debole, perché non si misura con l'assunto logico che la dichiarazione menzognere del ricorrente non è di per sé elemento che induce a ritenere il coinvolgimento concorsuale, ben potendo costituire una condotta successiva di favoreggiamento. L'adesione alle decisioni e alle strategie dei presunti complici potrebbero essere anche in ragione del rapporto di fratellanza con OL AV, e sul punto la sentenza impugnata non mostra di averne valutato, anche solo per respingerle, le logiche implicazioni, il frutto della volontà di aiutare i soggetti interessati dalle indagini per il grave fatto e ciò senza averne preso parte. La sentenza deve pertanto essere annullata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di LA per un nuovo giudizio sulla posizione di AR AV. Il ricorso di GI AV è fondato, per le ragioni di seguito esposte. La motivazione della sentenza impugnata è carente nell'illustrazione dei dati posti a fondamento del giudizio di responsabilità per il fatto associativo di cui al capo 26. Gli elementi asseritamente probatori circa l'appartenenza associativa del ricorrente appaiono, nel tessuto argomentativo della sentenza impugnata, scarsamente consistenti. L'aver fatto una trasferta operativa a LA (conversazione del 7 marzo 2006), di cui al fl. 382; la preoccupazione dimostrata dopo l'arresto del padre OL (dialoghi del 25 marzo 2006), di cui al fl. 383; l'aver mantenuto un qualche contatto tra il padre OL, sottoposto a misura di coercizione personale, e AR DA, di cui al fl. 385, secondo peraltro modalità operative non meglio illustrate;
l'essere stato presente alla telefonata del 7 marzo 2006, che segò l'avvio del gruppo associativo operante nel territorio pugliese e capeggiato dal padre OL, di cui al f. 388, sono tutti elementi che non hanno una inequivoca capacità dimostrativa, ben potendo il rapporto di parentela con il OL AV spiegare plausibilmente una buona parte di questi tasselli di fatto, così illogicamente valorizzati dalla sentenza impugnata. La sentenza deve pertanto essere annullata per quel che attiene alla posizione processuale di GI AV, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di LA per un nuovo giudizio. Il ricorso di TE Di RI è infondato, per le ragioni di seguito esposte. La sentenza impugnata ha adeguatamente motivato in ordine alla condanna per il capo 13, ponendo in evidenza come, diversamente da quanto affermato nell'atto di appello, le conversazioni oggetto di intercettazione fecero uso di un linguaggio ora ellittico, ora criptico, sì da rivelare una consuetudine di rapporti del Di RI con AR DA e CA Di RA, oltre che la volontà di occultare i luoghi e gli orari degli incontri, le persone incontrate, l'oggetto degli incontri, il contenuto degli affari trattati. I termini criptici a cui fecero ricorso stanno a significare la fondatezza degli illeciti in imputazione, e di ciò la Corte territoriale ha dato congrua ed adeguata motivazione (fl 269 ss.), dovendosi tener presente il principio di M 51 diritto per il quale «in sede di legittimità è possibile prospettare una interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile>> Sez. 6, n. 11189 dell'8/3/2012 (dep. 22/3/2012), Asaro, Rv. 252190 –- In merito poi al giudizio di responsabilità per il fatto associativo di cui al capo 26, la sentenza impugnata ha dato parimenti adeguata motivazione, indicando i dati di fatto che logicamente corroborano l'ipotesi di una partecipazione al "versante milanese" del gruppo criminale. La Corte territoriale ha poi opportunamente precisato che la mancanza di continuità e sistematicità dell'attività criminosa deve esser letta in relazione ad eventi esterni capaci di interrompere l'attività di singoli, tra questi appunto il Di RI. L'operatività di quest'ultimo si interruppe solo a causa del suo arresto e proprio le ragioni dell'arresto danno conto di una piena e ribadita disponibilità a contribuire all'attività criminosa del AR DA. Il ricorso di TE Di RI deve, pertanto, essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Il ricorso di CA LA è inammissibile per le ragioni di seguito esposte. La Corte territoriale ha ben motivato il giudizio di responsabilità per il fatto associativo (fl. 372 in particolare), ponendo in evidenza lo stretto legame con i due DA, zio e nipote, fin dal marzo 2006 e poi, senza soluzione di continuità, sino ad agosto 2006, e l'aver continuato l'attività, dopo l'arresto di AR DA, con HE DA, indice questo, per la Corte di appello, dell'intensità del vincolo con i DA. Ha poi valorizzato il dato che il LA non si servì di altri fornitori e che quindi il suo rapporto con i DA ebbe i caratteri dell'esclusività. La Corte territoriale ha, poi, preso in esame il contenuto dell'intercettazione ambientale valorizzata dal giudice di primo grado, che aveva assolto il LA dal fatto associativo, e ha dato congrua spiegazione delle ragioni per le quali, colloquiando con AR DA, il LA dimostrò inequivocamente di avere consapevolezza di appartenere ad una rete distributiva composta anche da altri soggetti. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna alle spese e a una somma, che si reputa equa nella misura di € 1000,00, in favore della Cassa delle ammende, non sussistendo alcuna ipotesi di carenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità secondo l'orientamento espresso dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 186 del 2000. Il ricorso di CO DO è infondato, per le ragioni di seguito esposte. La Corte territoriale ha dato adeguata motivazione delle ragioni che militano nel senso del coinvolgimento del ricorrente, unitamente al UC, nell'episodio dell'acquisto di due chilogrammi di sostanza stupefacente, sequestrati il 15 settembre 2006. Rispetto al fatto sì come ricostruito in sentenza non può dirsi che si sia violato il principio di correlazione con l'imputazione, che peraltro viene richiamata in sentenza (fl. 391) proprio in termini di concorso nell'acquisto di quantitativi di sostanza stupefacente al fine di porli successivamente in vendita. us 52 In ogni caso, deve ricordarsi che «si ha violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza se il fatto contestato sia mutato nei suoi elementi essenziali in modo tanto determinante da comportare un effettivo pregiudizio ai diritti della difesa» e che, in applicazione di detto principio, si è già escluso che la condanna per il fatto di offerta, messa in vendita e comunque cessione di stupefacente, a fronte di contestazione di mera detenzione, integri la violazione suddetta - Sez. 6, n. 12156 del 5/3/2009 (dep. 19/3/2009), Renda e altro, Rv. 243025 È allora da escludersi, tenendo conto dei rilievi di ricorso, che nel caso in esame -. sia stato violato il principio di correlazione. La Corte territoriale ha dato infine adeguato conto delle ragioni del diniego della continuazione in riferimento ai datti giudicati con la sentenza del 31 marzo 2008 (fl. 813), senza incorrere in alcun vizio che sia censurabile in questa sede. Il ricorso di CO DO deve, pertanto, essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Il ricorso di ST AR è inammissibile, per le ragioni di seguito esposte. Non assumono rilievo alcuno le prospettazioni di ricorso circa la mancata menzione nell'imputazione di cui al capo 26 del comma primo dell'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, peraltro indicato come si trae dalla sentenza impugnata (fl. 363) e circa il fatto relativo alla notizia della sentenza due giorni dopo l'avvenuta decorrenza dei termini di custodia cautelare. Per quel che poi attiene al mancato riconoscimento dell'equivalenza delle circostanze attenuanti con le contestate aggravanti, la Corte territoriale ha adeguatamente motivato la decisione in tema, facendo riferimento ai precedenti penali gravi e alla sostanziale inefficacia delle misure alternative alla detenzione che gli furono concesse proprio in relazione alle condanne inflitte per detti gravi precedenti (un omicidio e un tentativo di omicidio), come desumibile dal fatto che il AR ha continuato a delinquere. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna alle spese e a una somma, che si reputa equa nella misura di € 1000,00, in favore della Cassa delle ammende, non sussistendo alcuna ipotesi di carenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità secondo l'orientamento espresso dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 186 del 2000. Il ricorso di HE UO è infondato per le ragioni di seguito esposte. I rilievi di ricorso non meritano considerazione, dal momento che lo stesso ricorrente ammise di essersi introdotto nel capannone dell'officina meccanica, ove erano custodite le autovetture, approfittando del cancello di ingresso aperto e di aver prelevato le chiavi dell'autovettura, che così rubò, dalla bacheca in cui erano riposte, mentre gli operai erano distratti dal lavoro. Deve allora tenersi conto di alcuni precedenti che il Collegio condivide, l'uno per il quale «integra il reato previsto dall'art. 624-bis cod. pen. la condotta di chi commette un furto introducendosi all'interno di un garage, che costituisce pertinenza di un luogo di privata dimora>> (Sez. 2, n. 22937 del 29/5/2012 (dep. 12/6/2012), Muffatti e altro, - Rv. 253193) e l'altro, più attinente al caso di specie, secondo cui «integra il delitto di furto in 53 abitazione (art. 624-bis cod. pen.) la condotta di colui che commetta il furto all'interno di uno stabilimento nell'area adibita a deposito merci, considerato che lo stabilimento rappresenta uno degli snodi fondamentali in cui si svolge la "vita privata" dell'imprenditore, atteso che i beni prodotti devono essere necessariamente depositati al suo interno al fine di organizzare e stabilire quantità correlate all'andamento prevedibile della domanda nonché cadenze e prezzi di vendita - (Sez. 5, n. 33993 del 5/7/2010 (dep. 21/9/2010), Cannavale, Rv. 248421 Per quel che attiene al riconoscimento dell'aggravante della destrezza nella commissione del furto, la Corte territoriale ha bene operato valorizzando il fatto che il ricorrente approfittò del momento di distrazione di quanti avrebbero potuto accorgersi del prelievo delle chiavi dalla bacheca di custodia, perché «sussiste l'aggravante della destrezza quando l'agente approfitti di una condizione contingentemente favorevole o di una frazione di tempo in cui la parte offesa ha momentaneamente sospesa la vigilanza sul bene perché impegnata, nello stesso luogo di detenzione della cosa o in luogo immediatamente prossimo, a curare attività di vita o di lavoro>>> Sez. 6, n. 23108 del 7/6/2012 (dep. 12/6/2012), Antenucci, Rv. 252886- Per quanto poi concerne il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, la Corte territoriale ha ben motivato facendo riferimento ai precedenti penali, ritenuti ostativi, con giudizio incensurabile in questa sede. alla richiesta mitigazione della pena. Il ricorso di HE UO deve, pertanto, essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Il ricorso di AN EL è infondato, per le ragioni di seguito esposte. Per quel che attiene al reato di cui al capo 49, la sentenza impugnata ha dato adeguata motivazione circa la decisione di riforma della sentenza assolutoria di primo grado, ha in particolare puntualmente indicato le parti di conversazione, oggetto di intercettazione, da cui si trae inequivocamente che il ruolo di "assaggiatore" del ricorrente si risolse in un contributo concorsuale (per determinazione e rafforzamento) all'acquisto della sostanza stupefacente (fl. 442). E la sentenza impugnata ha replicato alla difforme decisione di primo grado, sottolineando che non vi fu nulla di casuale nella richiesta di RI al ricorrente circa la qualità della sostanza e di un consiglio se acquistarla o meno, e nulla di inconsapevole nella pronta risposta del ricorrente. La contribuzione concorsuale, certo assistita dal necessario elemento soggettivo, come si trae agevolmente dalla ricostruzione in fatto operata dalla sentenza impugnata, è logicamente incompatibile con il riconoscimento della circostanza attenuante del contributo di minima importanza, da ritenersi implicitamente ma inequivocamente negato. Per quel che poi attiene al reato di cui al capo 54, la sentenza impugnata ha puntualmente dato atto, prendendo in esame i dati intercettativi, delle ragioni per le quali la condanna emessa in primo grado ea meritevole di conferma. Il materiale probatorio illustrato secondo criteri di logica coerenza ha delineato il ruolo concorsuale del ricorrente, ancora una 54 volta, come per quanto detto in ordine al reato di cui al capo 49, incompatibile con una valutazione di minima importanza in funzione attenuatrice della pena. Il ricorso di AN EL deve, pertanto, essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Il ricorso di BR CC è manifestamente infondato, per le ragioni di seguito esposte. La Corte territoriale ha dato adeguata e logica motivazione delle determinazioni assunte in punto di trattamento sanzionatorio. Ha osservato che l'utile comportamento processuale dell'imputato è stato considerato nella concessione delle generiche prevalenti e ha indicato le ragioni della mancata concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione, partendo da una pena base non appiattiva sui minimi edittali, seppure in misura distante dai valori edittali massimi o anche solo intermedi. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna alle spese e a una somma, che si reputa equa nella misura di € 1000,00, in favore della Cassa delle ammende, non sussistendo alcuna ipotesi di carenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità secondo l'orientamento espresso dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 186 del 2000. Il ricorso di RG OC è manifestamente infondato, per le ragioni di seguito esposte. La sentenza impugnata (fl. 303) ha dato adeguata motivazione illustrando gli elementi di fatto che giustificano l'affermazione circa l'esistenza di una stabile relazione di fornitura di sostanze stupefacenti con il DA. Ancora, la sentenza impugnata (fl. 313) ha dato conto di come le dichiarazioni etero-accusatorie di AR DA abbiano trovato conferma in elementi oggettivi di riscontro. Va poi ricordato, per rispondere ad un rilievo di ricorso, che «integra la condotta di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti la costante disponibilità all'acquisto delle sostanze stupefacenti di cui l'associazione fa traffico, perché agevola lo svolgimento dell'attività criminosa dell'associazione ed assicura la realizzazione del suo programma delittuoso, sempre che si accerti che essa è posta in essere avvalendosi continuativamente delle risorse dell'organizzazione, con la coscienza e volontà dell'autore di farne parte e di contribuire al suo mantenimento - Sez. 6, n. 456 del 21/9/2012 (dep. 8/1/2013), Cena e altri, Rv. 254225 -. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna alle spese e a una somma, che si reputa equa nella misura di € 1000,00, in favore della Cassa delle ammende, non sussistendo alcuna ipotesi di carenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità secondo l'orientamento espresso dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 186 del 2000. Il ricorso di VA LI è parzialmente fondato, per le ragioni di seguito esposte. 55 La fondatezza attiene alla parte del ricorso che denuncia vizi nella statuizioni sulla determinazione della pena. Ed infatti, la Corte territoriale ha contraddittoriamente affermato (fl. 759) che la pena base poteva essere contenuta nei minimi edittali, ma ha poi determinato pena per il reato più grave di cui al capo 43 (art. 648 ter c.p.) non in quattro anni ed € 1032,00, minimo edittale, ma in sei anni ed € 12000,00; inoltre ha affermato di concedere le circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione, ma esse sulla pena pecuniaria hanno comportato la riduzione ad € 9000,00 e non, come sarebbe stato conseguente alla premessa, ad € 8000,00. Per questa parte la sentenza impugnata deve allora essere annullata con rinvio, per dare modo al giudice del merito di determinare la pena in modo logico e coerente. Gli altri motivi di ricorso sono invece infondati. In ordine al reato di cui al capo 27, la Corte territoriale ha opportunamente messo in evidenza che la ricorrente prese contatto con i DA (zio e nipote), sollecitando il pagamento di un debito dei due verso il marito. Ha quindi rilevato che dal tenore delle conversazioni si ricava che la consistenza del debito non era trascurabile, ed ha escluso che la condotta contestata possa essere inquadrata nella fattispecie tentata, in quanto è sufficiente il semplice aiuto all'autore di un reato finalizzato al conseguimento da parte di costui dell'utilità illecita per integrare la condotta materiale di cui all'art. 379 cod. pen, indipendentemente dal fatto che il favoreggiato riesca effettivamente a conseguire il risultato. L'assunto della sentenza impugnata è corretto, avendo questa Corte già affermato che «per integrare la condotta materiale del reato di favoreggiamento reale, previsto dall'art. 379 cod. pen., è sufficiente che la condotta possa conseguire lo scopo di aiutare il colpevole ad assicurarsi il profitto del reato, a prescindere dall'esito di essa e cioè dall'effettivo conseguimento di tale finalità Sez. 6, n. 7343 del 13/1/2004 (dep. 20/2/2004), Prudente, Rv. 229160 -. Per quel che attiene al reato di cui al capo 34, la Corte territoriale ha dato adeguata motivazione del giudizio di responsabilità: ha affermato che la ricorrente era consapevole, così come lo erano la AR e lo IN, che il IA non dormiva a casa per il timore di essere arrestato, e che ciò nonostante si prestò a mandare i vestiti tramite il nipote IN, nei luoghi ove il IA si rifugiava e dove continuava l'illecita attività, per prestargli aiuto a sottrarsi all'esecuzione dell'ordine di esecuzione. Ha quindi rilevato che la stessa ricorrente, sentita ex art. 210 cod. proc. pen., disse che mandava i vestiti al marito per evitare che venisse arrestato a casa, in presenza dei figli, e ciò è sufficiente per attestare la necessaria consapevolezza in capo alla ricorrente della condizione del IA e quindi per dare rilievo penale alla sua condotta d'ausilio. In riferimento al reato di cui al capo 43, la Corte territoriale ha dato conto, con motivazione logica e congrua, della ritenuta consapevolezza della ricorrente in ordine alla illecita provenienza del denaro necessario per l'acquisto. Ha così fatto riferimento alle dichiarazioni rese dalla stessa nel corso dell'interrogatorio del 14 ottobre 2009, con le quali ammise che, almeno a far data dalla decisione del IA di rilevare il bar, aveva cominciato 56 ad avere la sensazione che i soldi provenissero da qualcosa di illecito. La Corte territoriale ha poi logicamente osservato che non è plausibile ritenere che detta consapevolezza la ricorrente non avesse, dato che per l'acquisto il marito aveva costituito ad hoc uno schermo societario, segno inequivoco della natura illecita dell'operazione. Peraltro, ha proseguito la Corte territoriale a conferma di come tale consapevolezza fosse diffusa nell'ambito familiare della ricorrente, il coimputato TAzzi, cognato del IA, riferì che era consapevole che il IA non fosse uno "stinco di santo". È allora logico concludere che, quandola ricorrente si attribui, unitamente al TAzzi, la titolarità della società SAN CO s.a.s. formale acquirente del bar in luogo del IA, effettivo finanziatore, ebbe piena consapevolezza di - concorrere nel reimpiego di capitali di provenienza illecita, così integrando la condotta di cui all'art. 648-ter cod. pen. La sentenza ha poi motivato adeguatamente l'esclusione dell'attenuante della minima partecipazione, affermando, in considerazione della ricostruzione in fatto operata, che il ruolo fu tutt'altro che trascurabile né facilmente fungibile. Per quel che concerne il reato di cui al capo 44, la Corte territoriale ha opportunamente osservato che nel contesto temporale in cui furono svolte le trattative per l'acquisto del Royal AR (fatti per i quali l'imputazione di cui all'art. 648-ter cod. pen. ha assorbito quella oggetto di questo capo, e cioè di trasferimento fraudolento di beni o valori) e di immobili in AG, la ricorrente ebbe consapevolezza dell'impiego da parte del marito di ingenti capitali di provenienza illecita. Il IA, detenuto, ebbe molti colloqui carcerari con la ricorrente nell'estate del 2006, proprio nel periodo in cui aveva necessità di proseguire i rapporti con il SO per dare direttive sulle numerose trattative che aveva in corso. La ricorrente incontrò il SO e, come ha osservato la Corte territoriale, non sono emersi elementi per ricondurre quell'incontro ad altra ragione (quali le perdite di acqua nell'appartamento occupato dalla ricorrente, di cui nelle conversazioni intercettate non v'è traccia). Anche in riguardo a tale imputazione la Corte territoriale ha opportunamente articolato, in punto di prova della consapevolezza in capo alla ricorrente dell'illiceità dell'attività svolta dal IA, le argomentazioni che in modo logico e congruo ha svolto in riferimento a quanto detto in relazione al reato di cui al capo 43. In riguardo poi al reato di cui al capo 46, la Corte territoriale ha correttamente motivato, ponendo in evidenza che il CH, cognato del NC, aveva svolto un ruolo da intermediario, contattando la ricorrente, che prima si era detta disponibile ad andare incontro alla richiesta del NC provenuta mediante la moglie di quest'ultimo, NA - CH che aveva bisogno urgente di € 5000,00 per versare la caparra per l'acquisto di un - immobile, e che poi era venuta meno a detta disponibilità una volta che il NC era stato trasferito in altro settore del carcere, sì da non poter più favorire il IA. In modo persuasivo la Corte territoriale ha evidenziato, per desumere che la promessa di denaro era stata fatta, che la moglie del NC, appunto la CH, si era "incazzata" una volta che aveva appreso che la ricorrente non era più disponibile alla dazione, evidentemente promessa. Per le parti ora trattate, il ricorso di NA LI deve essere rigettato. 57 Il ricorso di OL TO è solo parzialmente fondato, per le ragioni di seguito esposte. Ha errato la Corte territoriale nel ritenere la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 80 comma 1 lett g) d.P.R. n. 309 del 1990 (fl. 609 in relazione a fl.598), sul presupposto che la sostanza stupefacente fosse destinata al detenuto AF LO e che quindi possa bastare il fatto che gli imputati si accordarono per far sì che la sostanza stupefacente facesse ingresso all'interno del carcere, per mezzo dell'agente di polizia penitenziaria CO NF. Il dato letterale della disposizione normativa di previsione dell'aggravante non consente infatti una simile interpretazione, che estende oltre il limite di legge l'ambito operativo della circostanza, per la cui ricorrenza è necessario, come affermato da questa Corte, che si riscontri l'effettiva offerta o cessione della sostanza stupefacente all'interno o in prossimità dei luoghi indicati dalla stessa norma, dovendosi escludere che possa riferirsi ad una condotta di mera detenzione» - Sez. 6, n. 28316 del 3/6/2003 (dep. 1/7/2003), Di Comun, Rv. 225683 −. La Corte territoriale ha invece adeguatamente motivato (fl. 841) il diniego delle circostanze attenuanti generiche, facendo richiamo ai precedenti penali e al comportamento processuale del ricorrente, improntato a un netto rifiuto collaborativo. Per quel che concerne la prova del coinvolgimento del ricorrente nella consegna della sostanza stupefacente all'NF all'interno del bar di IE LO, la Corte territoriale ha adeguatamente motivato, ricordando che AF LO dichiarò che fu il fratello GI a procurargli il numero di telefono del ricorrente, al quale chiese di mandargli "un regalino", dicendogli di portarlo nel bar del padre e del fratello e di aver poi chiesto al fratello GI di fargli recapitare in carcere il regalino;
e poi evidenziando che le dichiarazioni di AF LO hanno trovato riscontro nella presenza del ricorrente all'interno del bar al momento della consegna del pacco all'NF. La Corte territoriale, ancora, ha logicamente motivato il diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990 (fl. 610), con argomentazioni che fanno leva sulle modalità con cui lo stupefacente fu fatto recapitare a AF LO, sui tutt'altro che modici quantitativi della sostanza e sulla pluralità di tipi di sostanza oggetto dell'illecito trasporto (gr 4, 1 di cocaina;
gr 47,7 di hashish). La sentenza nei confronti di OL TO deve pertanto essere annullata senza rinvio limitatamente all'aggravante di cui all'art. 80 comma 1 lett. g) d.P.R. n. 309 del 1990, che deve essere eliminata, con conseguente rideterminazione della pena in quattro anni e venti giorni di reclusione e € 21334,00 di multa. Nel resto, ricorso di OL TO deve essere rigettato. Il ricorso di GI LO è solo parzialmente fondato, per le ragioni di seguito esposte. 58 Il ricorso è fondato nella parte in cui censura l'affermazione della sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 80 comma 1 lett. g) d.P.R. n. 309 del 1990, per le ragioni già esposte rispetto al medesimo motivo articolato dal ricorrente OL TO. È invece infondato nella parte in cui lamenta il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990 e il diniego delle circostanze attenuanti generiche, oltre che di carenza di motivazione in punto di determinazione della pena, e anche per questa parte valgono le argomentazioni già svolte per motivare l'infondatezza degli analoghi motivi proposti nel ricorso di OL TO. Per quel che poi concerne la dedotta inutilizzabilità delle dichiarazioni di AF LO, al di là del fatto che la questione non è stata dedotta con i motivi di appello, ne va dichiarata l'infondatezza, alla luce del principio per il quale «l'espresso avviso in interrogatorio della facoltà di non rispondere implica chiaramente l'avvertimento che le dichiarazioni rese possano essere utilizzate a carico del dichiarante, e soddisfa, pertanto, la previsione dell'art. 64, comma terzo, cod. proc. pen., che è improntata alla funzione sostanziale di conoscenza, da parte dell'indagato, della propria posizione garantita, ed alla non necessità a tal fine di formule · Sez. 5, n. 14464 del 9/2/2011 (dep. 11/4/2011), Volponi, Rv. 250125 -sacramentali»>- Circa poi l'inammissibilità dell'impugnazione del pubblico ministero, valgono le argomentazioni di infondatezza del rilievo che sono state prima articolate in merito al ricorso di FA De CA. Quanto, inoltre, all'asserita carenza di motivazione e travisamento del dato inerente alla presunta soluzione di continuità nell'osservazione dell'NF, la sentenza impugnata (fl. 607) ha dato adeguata motivazione delle ragioni per le quali l'asserita soluzione di continuità nel controllo degli spostamenti di CO NF sia assai poco plausibile: l'NF fu seguito durante il tragitto in autobus ed è assai poco verosimile, per assenza di elementi di fatto in tal senso, e quindi illogico, che abbia potuto ricevere la sostanza stupefacente durante il tragitto compiuto da una stazione all'altra del servizio di pubblico trasporto. È, infine, appena il caso di osservare che il giudicato relativo alla posizione di CO NF, per il quale si è proceduto separatamente, non ha alcun effetto vincolante in questo processo, seppure oggetto sia lo stesso fatto. Il riconoscimento, in favore di CO NF, della circostanza attenuante di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990 non può vincolare l'accertamento in questa sede in merito allo stesso fatto attribuito in concorso ad altri, e tra questi il ricorrente GI LO, in assenza di una previsione di legge che un effetto vincolante riconosca alle determinazioni irrevocabili assunte in merito alla posizione del concorrente nel medesimo fatto per il quale si sia proceduto separatamente. Gli effetti vincolanti e preclusivi del giudicato penale sono delineati dalla legge e tra questi non rientra quello invocato dalla difesa del ricorrente con la memoria successivamente depositata. La sentenza nei confronti di GI LO deve pertanto essere annullata senza rinvio limitatamente all'aggravante di cui all'art. 80 comma 1 lett. g) d.P.R. n. 309 del 1990, N 59 che deve essere eliminata, con conseguente rideterminazione della pena in quattro anni e quattro mesi di reclusione e € 25334,00 di multa. Nel resto, il ricorso di GI LO deve essere rigettato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di AI limitatamente ai reati di cui ai capi 50 e 51 e per l'effetto ridetermina la pena nei suoi confronti in dodici anni e quattro mesi di reclusione, nonché nei confronti di TO e LO limitatamente all'aggravante di cui all'art. 80 comma 1 lett. g) d.P.R. n. 309 del 1990, che elimina, e per l'effetto ridetermina la pena per TO in quattro anni e venti giorni di reclusione ed € 21334,00 di multa e la pena per LO in quattro anni e quattro mesi di reclusione ed € 25334,00 di multa. Annulla altresì la sentenza impugnata nei confronti di TT, EZ, AT GI, AV AR e AV GI, nonché, limitatamente alla determinazione della pena, nei confronti di SC, IO, DA AR e LI e rinvia per nuovo giudizio al riguardo ad altra sezione della Corte di appello di LA. Rigetta nel resto i ricorsi di SC, DA AR, LI, TO e LO. Rigetta i ricorsi di SO, De CA, Di RI, Di IO, LI, IR, DO, UO, RCne, EL, AP e AT EN e li condanna al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibili i ricorsi di GO, ET RC, ET IK, CH, D'TO, ER, DA HE, LA, AR, IL, CC, OC e NE e li condanna al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di € 1000,00 alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 21 maggio 2013. Il Presidente Il Consigliere estensore Umberto RD GI Santalucia Minden DEPOSITATA IN CANCELLERIA 27 SET 2013 f. CANDELARE A DICASS M E R Rietro Di Ned P U N O I E Z 6 60 0