Sentenza 19 dicembre 2014
Massime • 3
La circostanza aggravante prevista dall'art. 7 D.L. 13 Maggio 1991 n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991 n. 203, nelle due differenti forme dell'impiego del metodo mafioso nella commissione dei singoli reati e della finalità di agevolare, con il delitto posto in essere, l'attività dell'associazione a delinquere di stampo mafioso, è configurabile anche con riferimento ai reati fine commessi dagli appartenenti al sodalizio criminoso.
In materia di intercettazioni, l'art. 268, comma terzo cod.proc.pen., richiede che le operazioni si svolgano sotto il diretto controllo degli inquirenti, ma non vieta l'utilizzazione di impianti e mezzi appartenenti a privati, nè il ricorso all'eventuale ausilio tecnico ad opera di soggetti esterni che siano richiesti di intervenire per fronteggiare esigenze legate al corretto funzionamento delle apparecchiature noleggiate e che si trovano ad agire, in tale evenienza, come "longa manus" o ausiliari del Pubblico ministero o della polizia giudiziaria.
In tema di associazione per delinquere di tipo mafioso, ai fini della configurabilità del reato di promozione, di regime od organizzazione del gruppo criminale è necessario che un ruolo apicale o una posizione dirigenziale, risultino in concreto esercitati.
Commentario • 1
- 1. Ruolo apicale nelle associazioni mafiose e interesse a ricorrere: la Corte ribadisce la necessità della prova del comando (Cass. Pen. n.18593/25)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 9 settembre 2025
1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Napoli ha confermato l'ordinanza cautelare emessa in data 28.11 - 17.12.2024 nei confronti di Am.De. con la quale il Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale ha applicato alla predetta la misura della custodia in carcere ritenendo sussistenti a suo carico gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di cui all'art. 416-bis, comma 2 cod. pen. in relazione alla partecipazione con posizione apicale al clan Am. - Pa. 2. Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di Am.De. deducendo con unico motivo violazione degli artt. 192 e 273 cod. proc. pen. e 416-bis, comma 2, cod. pen., avendo la ordinanza …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/12/2014, n. 3137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3137 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CORTESE Arturo - Presidente - del 19/12/2014
Dott. CAIAZZO LU Pietro - Consigliere - SENTENZA
Dott. NOVIK Adet Toni - Consigliere - N. 3702
Dott. DI TOMASSI M. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. TARDIO Angela - Consigliere - N. 36966/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
HI IO, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza emessa in data 11/7/2014 dal Tribunale di Palermo;
Visti gli atti, il provvedimento denunziato, il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DI TOMASSI Mariastefania;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Mazzotta Gabriele, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito l'avvocato Castronovo Giovanni per il ricorrente, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Palermo, investito ex art. 309 c.p.p. della richiesta di riesame proposta dall'indagato HI IO, ha confermato l'ordinanza del Giudice delle indagini preliminari che in data 16 giugno 2014 aveva applicato al ricorrente la custodia cautelare in carcere per i reati di cui all'art. 416 bis c.p., commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6; artt. 110 e 56 c.p. e art. 629 c.p., comma 2, e D.L. n. 152 del 1991, art. 7, per tre distinti episodi commessi a marzo, aprile e novembre-dicembre 2013;
art. 635 c.p. e D.L. n. 152 del 1991, art. 7, fatto commesso il 25 marzo 2013; artt. 110 e 81 c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 e art. 80, comma 1, lett. a) e g).
L'ordinanza riferisce che HI IO, detto AB, è accusato, in particolare, di avere:
(capo 56) diretto la famiglia mafiosa di Pallavicino-ZEN subentrando a EL SA (si dice in imputazione arrestato a giugno del 2011, altrove si fa riferimento a giugno 2013) ed essendo stato in precedenza a disposizione di D'ES CE e continuativamente a disposizione del capo mandamento IN IR, dando esecuzione alle direttive di questi ultimi;
avendo mantenuto, attraverso il continuo scambio di comunicazioni, un costante collegamento con gli altri associati in libertà;
partecipando a incontri e riunioni aventi ad oggetto la trattazione di questioni di interesse per l'organizzazione mafiosa e, in particolare, con UE IL, SC OB, NO MM, EL SA e D'ES AL;
costituendo punto di riferimento della famiglia mafiosa di San Lorenzo nella gestione delle estorsioni, dei lavori edili, delle scommesse on line e delle slot machine, del traffico di droga e armi;
fatto commesso sino all'attualità;
(capo 71) compiuto, in concorso con IE SA, con l'esercizio di violenza e minaccia derivante dalla loro appartenenza all'associazione denominata "Cosa Nostra", atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere LA AL, gestore dell'esercizio "Bowling & Games" di via Ugo La Malfa n. 81, a versare una imprecisata somma di denaro quale "messa a posto"; con le aggravanti di avere agito avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416 bis c.p. e al fine di agevolare l'attività dell'organizzazione mafiosa Cosa Nostra e del fatto commesso da più persone riunite e appartenenti all'organizzazione mafiosa;
Palermo, fatto accertato a marzo 2013;
(capo 73): compiuto, in concorso con LO ON AO, con l'esercizio di violenza e minaccia derivante dalla loro appartenenza alla associazione denominata "Cosa Nostra", atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere ES PP, titolare dell'officina meccanica in via Principe di Pantelleria n. 12, a versare una imprecisata somma di denaro quale "messa a posto;
con le aggravanti di avere agito avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416 bis c.p. e al fine di agevolare l'attività dell'organizzazione mafiosa Cosa Nostra e del fatto commesso da più persone riunite e appartenenti all'organizzazione mafiosa;
Palermo, fatto commesso ad aprile 2013;
(capo 75) compiuto, in concorso con DA PP AB, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, anche in tempi diversi, con l'esercizio di violenza e minaccia derivante dalla loro appartenenza alla associazione denominata "Cosa Nostra", atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere RI ET, titolare dell'esercizio commerciale "GA Alimentari" di via Florio n. 126, a versare la somma di 1,500 Euro quale "messa a posto"; con le aggravanti di avere agito avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416 bis c.p. e al fine di agevolare l'attività dell'organizzazione mafiosa Cosa Nostra e del fatto commesso da più persone riunite e appartenenti all'organizzazione mafiosa;
Palermo, fatto commesso a novembre - dicembre 2013;
(capo 78) in concorso con EL SA, mandante, e LO ON AO, come HI, esecutore, sparato 6 colpi di arma da fuoco all'indirizzo dell'abitazione di GL RA ubicata in Palermo via Pietro D'ALVISE n. 3, provocando il danneggiamento di porte e finestre e pareti in muratura;
fatto commesso in Palermo il 25 marzo 2013;
(capo 84) in concorso con D'ES AL, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, acquistato da più persone, tra le quali CO AL, trasportato, provveduto al trattamento, detenuto a fini di spaccio, offerto e/o ceduto a più persone (tra cui EL SA, GU LU, GA ZO, UZ VN, D'ES RI, D'ES IR e RI SI) sostanza stupefacente del tipo marijuana;
con le circostanze aggravanti della offerta - vendita a persone di minore età e di aver disposto che la condotta di vendita (di GA ZO) fosse posta in essere in prossimità di scuole;
fatti commessi in Partinico e Palermo, da settembre 2012 a maggio 2013. 1.1. Il Tribunale, respinte le eccezioni processuali relative alla utilizzabilità delle intercettazioni, motiva la decisione osservando che gravi indizi di colpevolezza emergevano dalle numerosissime conversazioni intercettate che consentivano di apprezzare il concreto impegno dispiegato dal AC nell'interesse della associazione mafiosa, in specie nell'ambito della famiglia operante nei quartieri di Pallavicino - ZEN, e della sua ascesa che lo aveva condotto a rivestire una posizione apicale subito dopo l'arresto, il 7 giugno 2013, di EL SA, che fino a quel momento aveva esercitato le funzioni verticistiche.
Più nello specifico, dopo avere richiamato integralmente l'ordinanza del G.i.p. il Tribunale, con riguardo alla partecipazione all'associazione, evidenzia le conversazioni nel corso delle quali il HI:
- indicava espressamente, o faceva trapelare in modo evidente, la sua appartenenza a Cosa Nostra, discorrendo di argomenti in vario modo ad essa connessi (quali la necessità che D'ES si tenesse in disparte perché se ne temeva l'arresto; il ruolo di tale AN e i compiti da lui svolti nonché la sua eccessiva impetuosità; le interferenze di richieste estorsive di terzi soggetti e la necessità di punirli;
le ripartizioni territoriali;
i mezzi e le persone da impiegare per danneggiamenti);
- parlava di argomenti relativi alla struttura dell'organizzazione (diceva che aveva proposto l'accorpamento delle tre famiglie San Lorenzo, Zen e Pallavicino, per un più efficace funzionamento;
appresa l'estromissione di alcuni soggetti dall'associazione, ammetteva apertamente di essere inserito da tre anni nella famiglia mafiosa, lamentando che l'accaduto gli dava la sensazione di dover ricominciare da zero;
riferiva la direttiva con la quale IN IR - lo zio MI - gli aveva imposto di rimanere affiancato soltanto al EL;
si poneva il problema del reperimento di denaro, osservando che l'ormai diffusa adesione da parte degli imprenditori alle associazioni antiracket aveva sottratto loro gran parte degli introiti tradizionalmente ottenuti con le estorsioni e che non si poteva più contare nemmeno sul traffico di sostanze stupefacenti, nonostante il DIELI manifestasse l'intenzione di intraprendere accordi con i "colombiani");
- riferiva circostanze che facevano emergere il suo diretto coinvolgimento nella pianificazione e nella realizzazione di estorsioni (forniva specifiche rassicurazioni al EL in merito alla "messa a posto" di una farmacia, discutendo con lui anche di un'analoga vicenda nella quale era coinvolto tale davide;
forniva a IL CE ragguagli sulle imprese che erano state sottoposte a estorsione, fornendo sulle relative vicende appositi e specifici dettagli, e illustrando l'attivismo dispiegato nel periodo pasquale con CO AO;
chiariva i termini di una vicenda in cui un imprenditore aveva accettato di versare una somma di denaro pari al 3% del proprio guadagno;
riferiva i contorni di altra vicenda estorsiva ai danni di tale sergio, al quale si era chiarito che si agiva per conto dell'associazione mafiosa e non per mera iniziativa personale;
parlava dei sopralluoghi nella zona di Pallavicino, al fine di individuare i cantieri edili presso i quali formulare le richieste estorsive, discutendo anche dei metodi da adottare per coartare gli imprenditori, manifestando apertamente il suo abituale coinvolgimento in questo tipo di attività delittuose e spiegando che si trattava di un'attività che lui stesso svolgeva in giro - "piedi piedi" - così quasi esplicitamente alludendo alla raccolta delle estorsioni;
parlava del "pizzo" che era stato chiesto e ottenuto dai gestori di tutte le sale Bingo della città, spiegando che si trattava di esercizi commerciali che proprio per tale ragione potevano considerarsi "loro"; discuteva del denaro richiesto, evidentemente come "messa a posto", ad un rivenditore di frutta e verdura, ironizzando sul pagamento rateale che quest'ultimo doveva effettuare;
riceveva da EL SA l'incarico di effettuare una spedizione punitiva ai danni di un soggetto che non aveva pagato il debito di 3.000 Euro assunto presso l'agenzia di tale MARIO;
riferiva di un evidente atto intimidatorio che aveva eseguito su incarico del EL, utilizzando a tale scopo una testa di capretto con i proiettili conficcati negli occhi);
- manifestava la sua dimestichezza con l'uso delle armi fornendo specifici suggerimenti al proposito e l'intenzione di assicurarsi una cal. 7,65 in vista dell'arrivo di un prossimo carico (riferendo altresì di averne maneggiata una simile in passato e parlando di una pistola che non funzionava bene e doveva essere riparata, di un'altra che aveva rifiutato e di una che era stata occultata in un giardino).
1.2. In relazione al ruolo direttivo, secondo il Tribunale la circostanza che in epoca successiva all'arresto del EL, avvenuto il 7 giugno 2013, il HI avesse diretto la locale articolazione mafiosa operante nella zona dei quartieri Pallavicino- ZEN, emergeva:
- dalla conversazione in cui, già il 28 agosto 2012 l'indagato aveva informato D'ES CE che il EL, dopo avergli indicato i quattro cantieri ove presentarsi per le richieste estorsive, gli aveva fatto capire che lo avrebbe sostituito lui nel caso in cui fosse stato tratto in arresto, indicandogli anche in "Masino, NO MM, la persona con cui raccordarsi;
- dalla conversazione (richiamata in nota come la conversazione n. 989 del 12/11/2012) in cui RA riferiva a EL AL (figlio di SA) l'avvenuto avvicendamento in suo favore, spiegando che si trattava di una decisione presa al vertice e che aveva chiarito tale stato di fatto anche in occasione di una discussione con il coindagato LO ON AO, al quale aveva precisando che parlare con lui era come parlare con il EL stesso, così facendogli sostanzialmente intendere che era lui, ormai, a rivestire lo stesso ruolo che ricopriva quello (sembra quella citata a pag. 379 della ord. caut.);
- dalla conversazione (richiamata in nota, anch'essa, come la conversazione n. 989 del 12/11/2012) in cui LO ON commentava amaramente tale decisione con tale FILIPPONE Cosimo, affermando che se il EL, che sempre gli era stato accanto nella perpetrazione di attività delittuose e nella successiva detenzione, avesse potuto decidere personalmente avrebbe certamente preferito lui al HI, che, d'altro canto, il suo interlocutore criticava, prevedendo che sarebbe durato poco.
1.3. Con riferimento ai reati fine si evidenzia quindi che per la tentata estorsione ai danni del proprietario dell'esercizio commerciale BOWLING & GAMES sito a Palermo, al capo 71), gravi indizi emergevano dalla conversazione del 4 marzo 2013 in cui EL e HI discutevano subito dopo essersi recati nell'esercizio e EL commentava il modo in cui aveva preso l'iniziativa, sottolineando l'assurdità della pretesa, da parte della vittima, di conoscere il nome dei soggetti per conto dei quali essi si erano presentati, circostanza che avrebbe eventualmente potuto conoscere chiedendo a tale NI Renato, che anche loro si ripromettevano di contattare.
1.4. Per la tentata estorsione al capo 73), si richiama la conversazione del 5 aprile 2013 in cui, facendo esplicita menzione del nome e dell'attività della vittima, il HI affermava di avere avanzato una ingiustificata richiesta di denaro alla vittima, dopo che quest'ultima aveva preteso il pagamento di un suo credito.
1.5. Per la tentata estorsione al capo 75), si richiama la conversazione del 12 novembre 2013, in cui l'indagato affermava che il titolare di un supermercato doveva pagare subito 1,500 Euro - e dai servizi di osservazione era emerso che il medesimo si era recato presso l'esercizio commerciale GA Alimentari -, nonché quella del 5 dicembre 2013, da cui risultava che la richiesta era stata realmente effettuata poiché il HI commentava l'atteggiamento, evidentemente non remissivo, della persona con cui aveva parlato, che gli faceva supporre che avesse intenzione di menare le mani non appena fosse ritornato presso il negozio.
1.6. Quanto al danneggiamento ai danni del collaboratore di giustizia GL RA (capo 78) all'indirizzo della cui abitazione, il 25 marzo 2013, erano stati esplosi 6 colpi di pistola, l'elevata probabilità che il HI vi fosse coinvolto emergeva dalle conversazioni intercettate:
- il 13 marzo, da cui emergeva che EL e HI
percorrevano la strada dell'abitazione del collaboratore e studiavano dove parcheggiare la moto utilizzata, cambiarsi e ripartire con un auto, che documentava la fase preparatoria;
- il 26 marzo, e cioè il giorno successivo, in cui HI e D'ES facevano allusioni al delitto commesso (il numero sette, benché non preciso, evocava quello dei colpi esplosi: il fatto che era "saltata" un quarto di una cornice": il fatto che il HI si trovava alla guida di un motoveicolo).
1.7. Quanto al capo 84), richiamata ancora una volta l'ordinanza del G.i.p., il Tribunale evidenzia la conversazione in cui HI discuteva con D'ES IR di sostanza stupefacente in modo esplicito, come si ricavava dal riferimento al bilancino di precisione e alla quantità espressa in grammi e quella in cui GA ZO rendeva conto a lui e a D'ES AL dell'attività di cessione della droga, venduta presso una scuola, e del connesso ricavato.
2. Ha proposto ricorso HI IO a mezzo di atto sottoscritto personalmente chiedendo l'annullamento della ordinanza impugnata.
2.1. Con il primo motivo denunzia violazione di legge, con riferimento all'art. 267 c.p.p., art. 268 c.p.p., comma 3, e art. 271 c.p.p., nullità dei decreti di intercettazione nn. 1202/12, 85/13,
289/13 e 425/13 e delle relative proroghe e inutilizzabilità delle conversazioni intercettate;
l'eccezione, che non ripropone quella respinta dal Tribunale (riferita all'utilizzazione non autorizzata di impianti esterni, respinta sul rilievo che le intercettazioni erano state semplicemente "remotizzate"), riposa sull'assunto della mancanza di espressa autorizzazione dell'"uso di impianti di una ditta privata (ditta Area s.p.a.)" (da cui sarebbero state noleggiate le apparecchiature per la remotizzazione) e della mancanza di motivazione in ordine all'autorizzazione all'ausilio di personale tecnico specializzato diverso dalla Polizia giudiziaria.
2.2. Con il secondo motivo lamenta manifesta illogicità della motivazione (e, sembrerebbe, anche violazione di legge) dell'ordinanza impugnata laddove ha respinto l'eccezione di nullità dell'ordinanza del G.i.p. con riferimento alla mancanza di motivazione in ordine alla "circostanza aggravante" della reggenza della famiglia mafiosa, in relazione alla quale si faceva soltanto rinvio per relationem alla richiesta del P.M., per altro non notificata unitamente alla ordinanza del G.i.p. e comunque a sua volta non adeguatamente motivata sul punto.
2.3. Con il terzo motivo denunzia violazione di legge e vizi di motivazione con riguardo al ruolo apicale asseritamente assunto nell'associazione di stampo mafioso, in relazione: alla mancanza di motivazione sugli elementi a favore, in specie al non riconoscimento ad opera del collaboratore AM;
al travisamento del fatto in relazione alla interpretazione di frasi e di termini, in senso antiletterale e per brani avulsi dal contesto, delle conversazioni intercettate;
alla incongruenza logica - logico temporale della versione accreditata in contrasto con consolidate massime di esperienza sulle regole di Cosa nostra;
alla illogicità e manifesta contraddittorietà, insomma, della motivazione con riferimento all'assunto avvicendamento del ricorrente a EL SA nella reggenza della famiglia Pallavicino Zen.
Il motivo è sviluppato in relazione al ruolo dirigenziale del ricorrente quale successore di EL SA dopo l'arresto dello stesso;
si lamenta, in via generale, che l'ordinanza impugnata avrebbe estrapolato "scorci discorsivi" dalle conversazioni, tradendone il significato particolare e complessivo con affermazioni sul significato dimostrativo di dette conversazioni totalmente apodittiche.
Si contestano quindi, più in particolare, le interpretazioni date dal Tribunale alla conversazione del 28 agosto 2012 tra HI e D'ES, e quella indicata come del 12 novembre 2012 tra HI e EL AL, evidenziandosi che erano precedenti all'arresto di EL SA e che si riferivano evidentemente a rapporti personali e ad incarichi singolari, nonché a quella intercorsa tra LO ON e tale FILIPPONE,
evidenziandosi come anch'essa evidentemente si riferiva a rapporti personali e a un certo lavoro, e come il trasparente riferimento all'elargizione di uno stipendio al RA in essa contenuta si ponesse in contrasto con il ruolo apicale postulato. Si censura che non sia stata riservata alcuna considerazione al significativo (in favore) mancato riconoscimento ad opera del collaboratore Femia.
Si sostiene che emblematico dei vizi motivazionali denunziati appariva il rilievo dato alla conversazione del giorno 11 novembre 2012, dalla quale emergeva in realtà, a dispetto dell'interpretazione che vedeva in essa la prova della fresca nomina del ricorrente a reggente, che il RA prendeva le distanze e si eclissava da ogni frequentazione dalla famiglia e dalla moglie di IE SA, disertando il territorio che sarebbe stato di sua competenza, in una sorta di autoesclusione, non essendo in grado di reggere, evidentemente, a soggetto o a "partito" contrapposto:
comportamento questo in netto contrasto con quanto avrebbe richiesto il rango assunto secondo le logiche di Cosa Nostra;
sicché, calata nel contesto, l'affermazione "ora ci penso io a tuo padre", non rappresentava un'assunzione di potere, ma un proposito di curarne gli interessi a titolo personale, in mancanza di altri.
E si evidenzia che, del pari, la conversazione del 5 novembre, letta interamente, appariva chiaramente riferibile ad un rapporto interpersonale, senza alcuna considerazione o allusione a questioni di gestione della presunta famiglia mafiosa, da cui emergeva un risentimento individuale e si faceva riferimento a un chiarimento di dissapori di cui il HI, sempre a titolo personale, si era fatto mediatore.
Inoltre, stando all'assunto che il HI sarebbe succeduto a EL a giugno, non era credibile che a tanti mesi di distanza i suoi interlocutori ancora non fossero a conoscenza della sua investitura e che solo due conversazioni recassero traccia del nuovo ruolo assunto.
2.4. Con il quarto motivo, con riferimento ai reati fine, si denunziano vizi di motivazione in ordine all'affermazione della sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, che si sostiene siano realtà mancanti sul rilievo, d'ordine generale, che il G.i.p. non aveva utilizzato per il HI lo stesso criterio che, per altre posizioni e fatti, lo avevano portato a respingere la richiesta del P.m. (capo 66, 67, 68 e 74) mancando quel minimo di materialità che consentiva di configurare un tentativo punibile;
e che in tutte le ipotesi contestate non vi erano persone offese denunzianti mentre le intercettazioni, unico elemento agarico e prive di riscontri, erano assolutamente ambigue. Nel dettaglio si evidenzia quindi:
2.4.1. che, in relazione al capo 71), l'addebito riposava soltanto su presupposto che il 4 marzo 2013 gli indagati si fossero recati nella via ove aveva sede l'esercizio, circostanza però neppure confermata da alcun servizio di osservazione;
ne' dalla conversazione citata emergevano elementi idonei a comprovare l'esistenza di una estorsione in atto e l'identità della vittima;
inoltre, dalla richiesta del P.m. emergeva che HI e LO ON avevano tentato di rintracciare il presunto intermediario Chiarini, senza però esito, sicché non era possibile affermare che la richiesta estorsiva fosse stata anche solo comunicata;
2.4.2. che, in relazione al capo 73), dalla conversazione intercettata emergeva che la visita al Prestigiacomo aveva in realtà lo scopo di saldare un debito che il HI aveva nei confronti della presunta vittima;
inverosimile appariva la circostanza addotta a giustificazione della non prosecuzione della condotta, che comunque integrava una forma di desistenza attiva;
2.4.3. che, in relazione al capo 75), le conversazioni intercettate lasciavano al contrario supporre un non meglio specificato rapporto lecito;
nessun elemento dimostrava comunque che gli indagati avessero raggiunto i presunti estorti, avendo solo parlato con un soggetto non identificato al quale avevano chiesto di fissare un incontro con altra persona;
del tutto in contrasto rispetto all'ipotesi investigativa era poi il riferimento al timore del HI di essere preso a colpi "di legno"; il tenore complessivo della conversazione non lasciava in alcun modo intendere che la potenziale vittima fosse stata contattata;
2.4.4. che, in relazione al capo 78), gli elementi emergenti dalla seconda conversazione richiamata e considerati a carico del RA erano invece in contrasto con la dinamica accertata del danneggiamento, realizzato esplodendo 6 colpi e non 7, e da soggetti a bordo, secondo la vittima, di uno scooter T-MAX, e non di una Honda SH, quale quella su cui avevano viaggiato il HI e il coindagato;
2.4.5. che, in relazione al capo 84), non emergevano dalla ordinanza impugnata elementi indiziari idonei a suffragare l'ipotesi accusatoria, ne' l'aggravante contestata, non risultando che il HI avesse mai trasportato la sostanza ne' che i 135 grammi di cui si parlava nelle conversazioni intercettate fossero in qualche modo a lui riferibili;
2.5. Con il quinto motivo si denunzia infine, con riguardo alla ritenuta sussistenza dell'aggravante del D.L. n. 152 del 1991, art. 7, violazione di legge per erronea applicazione dell'aggravante,
osservandosi che, in presenza dell'imputazione per il reato di cui all'art. 416 bis c.p. assorbente la previsione dell'aggravante, tanto comportava una indebita duplicazione della contestazione.
3. In data 26 novembre 2014 sono stati depositati motivi nuovi, con atto sottoscritto dal difensore di fiducia successivamente nominato, avvocato Giovanni Castronovo.
Con essi si deduce:
3.1. la nullità dell'ordinanza del G.i.p. che non aveva adempiuto all'onere di autonoma motivazione, illustrandosi ulteriormente il secondo motivo del ricorso;
3.2. la inesistenza del quadro indiziario in ordine alla partecipazione all'associazione di stampo mafioso, sviluppandosi il terzo motivo di ricorso e ampliandosi l'oggetto delle censure anche al mero fatto di partecipazione, sull'assunto che non vi era traccia in atti di una condotta partecipativa effettiva e di un effettivo contributo prestato al sodalizio;
3.3. le carenze della motivazione in ordine ai delitti ai capi 71), 73) e 75) nonché alla contestata aggravante, richiamandosi i rilievi sviluppati al proposito nel quarto e quinto motivo di ricorso e sulla deduzione altresì che non risultava alcuna base fattuale per ritenere che l'indagato avesse eventualmente agito nell'interesse del sodalizio anziché "uti singulus";
3.4. l'inaccettabile giudizio meramente probabilistico espresso in relazione al delitto di danneggiamento e il contrasto tra i dati accertati e quelli emergenti dalla conversazione, in relazione alle deduzioni al proposito sviluppate nel quarto motivo di ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Osserva il Collegio che il ricorso appare fondato esclusivamente con riguardo alla contestazione dell'ipotesi di cui all'art. 416 bis c.p., comma 2, ovverosia al ruolo direttivo, apicale,
nell'associazione di tipo mafioso, contestato al ricorrente. Per il resto le censure sono infondate o inammissibili.
2. Pregiudiziale, ma perlomeno infondato, è il motivo relativo alla denunziata inutilizzabilità delle intercettazioni per mancata espressa autorizzazione all'utilizzo di apparecchiature noleggiate da privati e di tecnici esterni.
L'art. 268, comma 3 prevede che le operazioni di intercettazioni devono essere eseguite mediante impianti "installati" presso la Procura, salvo che il Pubblico ministero autorizzi, alle condizioni ivi indicate, il compimento della polizia "mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia". Come questa Corte ha innumerevoli volte già osservato, l'obbligo dell'impiego di impianti "installati" presso la procura, ovvero di pubblico servizio o "in dotazione" alla polizia che discende da tale previsione, non esclude affatto l'uso apparecchiature di proprietà di privato e non attiene allo strumento giuridico (compravendita, comodato, locazione o altro) attraverso cui la Procura della Repubblica o la Polizia giudiziaria si procurino dette apparecchiature, ma impone esclusivamente che esse siano installate presso gli uffici giudiziari o siano in dotazione alla Polizia. Il senso della norma è, in altri termini, soltanto quello di assicurare l'uso esclusivo durante e per le operazioni d'intercettazione degli impianti e delle apparecchiature a tal fine utilizzate e di impedire così a terzi di accedere direttamente e in autonomia alla strumentazione fin quando essa è utilizzata (è installata o in dotazione) per l'intercettazione, allo scopo evidente di evitare rischi di inquinamento della prova (cfr., Sez. 6, n. 28517 del 16/6/2005, Cusimano;
Sez. 6, n. 40330 del 30/09/2003, Cirasole;
Sez. 1, n. 2613 del 20/12/2004, Bolognino;
Sez. 2, n. 48461 del 18/11/2004, Bolognino;
Sez. 6, n. 28514 del 16/06/2005, Contorno;
sez. 1 del 24.3.2009, Vernengo;
sez. 1, 10.2.2010, Femia). Quello che si richiede, e che è sufficiente, è dunque che le operazioni, autorizzate con decreto motivato del Pubblico ministero, si svolgano sotto il diretto controllo degli inquirenti. Non è dunque vietato nè è richiesta alcuna particolare motivazione per un eventuale ausilio tecnico ad opera di soggetti esterni reso necessario da esigenze legate al corretto funzionamento delle apparecchiature noleggiate e che si trovano ad agire, in tale evenienza, come "longa manus" o ausiliari del Pubblico ministero o della polizia giudiziaria (tra moltissime: Sez. 6, n. 2744 del 09/12/2008 Filareti, Rv. 242682;
Sez. 1, n. 2613 del 20/12/2004, Bolognini, Rv. 230532). Deve comunque aggiungersi che la censura, articolata per la prima volta nel giudizio di legittimità (come accennato in "fatto", in sede di riesame si era dedotta l'utilizzazione non autorizzata di impianti esterni, respinta sul rilievo che le intercettazioni erano state semplicemente "remotizzate"), difetta di allegazioni idonee a dare contezza della sua base fattuale.
3. I motivi relativi ai delitti contestati ai capi 71), 73), 75), 78) e 84), ovverosia alle tentate estorsioni aggravate, al danneggiamento aggravato, e allo spaccio continuato e aggravato di stupefacenti, sono per molte concorrenti ragioni inammissibili.
In relazione a tali fatti i giudici del merito hanno osservato che gravi indizi di colpevolezza si traevano dalle conversazioni intercettate, e - come emerge dalla sintesi del provvedimento impugnato riportata per tali aspetti in "fatto", ai punti 1.3 - 1.7., cui per brevità si rimanda - dette conversazioni risultano puntualmente richiamate e delle stesse è stata data una interpretazione coerente con i dati letterali e ineccepibilmente riferita, avuto riguardo alla fase cautelare, ad attività riconducibili ai delitti contestati.
A fronte della motivazione del Tribunale, esaustiva e plausibile, le doglianze inammissibilmente tendono a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti di fatto, ovverosia attinenti all'apprezzamento, che risulta correttamente operato, del materiale probatorio, e sono in ogni caso generiche, e dunque parimenti inammissibili: anche le censure che apparentemente potrebbero sembrare più puntuali, quelle relative al capo 78, omettendo perlomeno di considerare la prima delle due conversazioni poste a base della motivazione del provvedimento impugnato a proposito di detto reato, quella relativa al sopralluogo preparatorio.
4. Manifestamente infondato è il motivo sviluppato nel ricorso principale, relativo alla aggravante del D.L. n. 152 del 1991, art. 7, basato esclusivamente sul rilievo che la contestazione di detta circostanze sarebbe inammissibile se riferita a soggetto imputato altresì del delitto di associazione mafiosa, risolvendosi in un bis in idem.
In tema è sufficiente richiamare Sez. U, n. 10 del 28/03/2001, Cinalli, Rv. 218377, secondo cui detta aggravante, nelle due differenti forme dell'impiego del metodo mafioso nella commissione dei singoli reati e della finalità di agevolare, con il delitto posto in essere, l'attività dell'associazione per delinquere di stampo mafioso, è configurabile anche con riferimento ai reati-fine commessi dagli appartenenti al sodalizio criminoso, dal momento che non ogni delitto commesso da costoro è necessariamente commesso con intimidazione mafiosa e che, mentre a mente dell'art. 416 bis c.p. l'associato risponde di un contributo permanente allo scopo sociale, contributo che prescinde dalla commissione dei delitti singoli, qualora egli a questi concorra l'aggravante della finalità di agevolazione sussiste ed è contestabile solo se la sua condotta sia sorretta dal dolo specifico di agevolare l'attività dell'associazione, e tale fattore psicologico in tanto potrà essergli ascritto ex D.L. n. 152 del 1991, art. 7 in quanto si prospetta appunto come ulteriore rispetto alla condotta associativa. La doglianza, anche per come sviluppata nei motivi nuovi, non tiene in ogni caso conto del fatto che alla realizzazione dell'aggravante è sufficiente la sussistenza di una delle due forme predicate nella norma. E su quella dell'impiego del metodo mafioso, per altro pianamente emergente dalle conversazioni richiamate, che riferiscono delle varie intimidazioni esercitate, non vengono svolte censure specifiche.
5. Fondate, come anticipato, appaiono invece le censure relative al ruolo di direzione e organizzazione dell'associazione contestato al ricorrente.
5.1. In premessa va anzitutto chiarito che, secondo approdi oramai consolidati, le ipotesi dell'art. 416 bis c.p., commi 1 e 2 sono da riferire (analogamente a quelle del primo e del secondo comma dell'art. 416 c.p. e del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74) a figure criminose strutturalmente differenziate e a carattere tra loro alternativo, che hanno in comune il solo riferimento ad una associazione di tipo mafioso;
sicché la condotta di chi promuove, dirige o organizza l'associazione costituisce fattispecie autonoma di reato e non circostanza aggravante della partecipazione all'associazione medesima (in tema, tra molte: Sez. 2, n. 40254 del 12/06/2014, Avallone, Rv. 260444; Sez. 5, n. 8430 del 17/01/2014, Castaido, Rv. 258304; Sez. 1, n. 29770 del 24/03/2009, Vernengo, Rv. 244459).
5.2. Con particolare riferimento poi all'ipotesi dell'art. 416 bis c.p., non può non assumere particolare rilievo che le connotazioni normative delle fattispecie sono pacificamente di derivazione storico- sociologica. Tant'è che, come hanno immediatamente avvertito i commentatori, a differenza che nell'art. 416 c.p., comma 1, o D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 1, nell'art. 416 bis c.p., comma 2,
non è fatta menzione della figura dei "costitutori". A conferma del fatto che costituisce nozione presupposta della fattispecie normativa una modalità di formazione, della associazione di stampo mafioso, che non può che derivare da un processo di sedimentazione e consolidamento della capacità d'intimidazione e delle condizioni di assoggettamento e omertà interne ed esterne che la connotano, cui è necessariamente connessa una strutturazione gerarchica per soggezione- adesione, affiliazione, avanzamenti e gradi, che rende indispensabile per assurgere a ruolo dirigenziale un precedente e verificato percorso da associato e un conferimento formale, ab externo, del grado apicale, che implica che esso sia riconosciuto e condiviso dalla compagine associativa e realizzi contemporaneamente quell'assoggettamento interno che, al pari dell'assoggettamento esterno, connota le fattispecie.
Ai fini che qui interessano, può dunque escludersi che le caratteristiche strutturali storicamente assodate, piramidali, del sodalizio di tipo mafioso "Cosa Nostra" consentano di ipotizzare che taluno dei sodali possa acquisire il ruolo di dirigenza di una struttura locale per mera autoproclamazione o per conferimento a titolo di successione per esclusiva volontà di un singolo, senza apposita formale investitura ad opera della dirigenza di livello superiore e soprattutto, sotto l'aspetto sintomatico, senza che risulti che l'assunzione del ruolo si sia obiettivamente manifestata e abbia realizzato un effettivo risultato di assoggettamento interno. La regola (non solo di diritto, ma anche d'ordine logico e sistematico) è dunque che, indipendentemente da enunciazioni d'intenti, di generici riconoscimenti di ruoli decisivi e, a maggior ragione, di qualsivoglia forma di autopromozione e vanteria, è necessario che posizioni dirigenziali e ruoli apicali risultino in concreto esercitati, riconoscibili e riconosciuti nell'ambito del sodalizio oltre che, se espletati a livello locale, dalle strutture gerarchicamente sovraordinate.
5.3. La dimostrazione di un effettivo esercizio di tale ruolo, così come di un suo significativo riconoscimento esterno, anche solo per elementi sintomatici, manca nella motivazione dei provvedimenti cautelari che riguardano il ricorrente.
L'attribuzione del ruolo direttivo allo stesso riposa difatti esclusivamente su tre intercettazioni - quelle indicate in "fatto" al punto 1.2. - che non solo paiono apparentemente riferite a conversazioni per le quali sono indicate date antecedenti il momento dell'assunzione della carica (e la Corte di legittimità, non avendo accesso agli atti, non può verificare se siano queste le date corrette anziché quelle indicate nella richiesta del Pubblico ministero), ma soprattutto dalle quali emerge forse una proposizione di intenti, non l'esercizio di una effettiva attività gestoria e dirigenziale.
Nonostante tale ambiguo contesto, nessuna considerazione è stata inoltre riservata alla circostanza che il collaboratore AM avrebbe mostrato addirittura di ignorare il nome del ricorrente: non implausibilmente, per quanto detto, additata come sintomatica dalla difesa del ricorrente e che abbisognava perciò quantomeno di una spiegazione.
L'effettivo esercizio di un ruolo dirigenziale neppure è dato, d'altra parte, all'evidenza ricavare da tutte le altre conversazioni citate a proposito della mera, assertivamente pregressa, partecipazione del ricorrente al sodalizio, riassunte in "fatto" al punto 1.1., in relazione alla quale il ricorso principale non muove censure (e che è perciò inammissibilmente, oltre che del tutto genericamente, contestata nei motivi "nuovi").
6. Il provvedimento impugnato deve dunque essere annullato limitatamente alla ipotesi dell'art. 416 bis c.p., comma 2, con rinvio al Tribunale di Palermo perché proceda a nuovo esame sul punto attenendosi ai principi enunciati e chiarendo gli aspetti segnalati.
Il ricorso deve essere invece rigettato per il resto. Non comportando la presente decisione la rimessione in libertà del ricorrente, la cancelleria provvedere agli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al delitto di cui all'art. 416 bis c.p., comma 2 e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Palermo.
Rigetta nel resto il ricorso.
Dispone trasmettersi a cura della Cancelleria copia del provvedimento al Direttore dell'Istituto Penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2015