Cass. pen., sez. I, sentenza 22/02/2005, n. 19713
CASS
Sentenza 22 febbraio 2005

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L'associazione per delinquere di tipo mafioso ha tra i suoi fini tipici anche quello, assai generico, della realizzazione di profitti o vantaggi per sé o per altri. Ne consegue che, a differenza della comune associazione per delinquere, il delitto di associazione per delinquere di tipo mafioso sussiste anche quando il programma criminoso si componga di un numero determinato di delitti, purché l'attività associativa sia animata da una o più delle finalità individuate dalla legge e si avvalga del cosiddetto metodo mafioso.

Si ha concorrenza sleale, rilevante secondo la previsione dell'art. 513 bis cod. pen., sia quando la violenza o la minaccia sono esercitate in maniera diretta contro l'imprenditore concorrente, sia quando il fine del controllo o del condizionamento delle attività commerciali, industriali o produttive sia perseguito indirizzando la violenza o la minaccia su soggetti terzi comunque legati, come clienti o collaboratori, da rapporti economici o professionali con l'imprenditore concorrente.

Commentari3

  • 1Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/

    RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Nola il 14 gennaio 2016, che condannava Domenico G. e Ciro G. alla pena di anni due e mesi dieci di reclusione ritenendoli responsabili dei delitti, unificati dal vincolo della continuazione, di cui agli artt. 110, 513-bis c.p. (capo 1) e 110, 582, 585, comma 1, ultima parte, 576, n. 1, c.p. (capo 2). Ai predetti imputati è stato contestato di aver compiuto, in concorso fra loro, atti di illecita concorrenza con minaccia e violenza, consistite, rispettivamente, nel pronunciare la frase «sei venuto a lavorare nella nostra zona, allontanati subito da qui e non …

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  • 2Il reato di illecita concorrenza con minaccia o violenza
    Andrea Baiguera Altieri · https://www.diritto.it/ · 15 giugno 2021

    Illecita concorrenza con minaccia o violenza Chiunque nell' esercizio di un' attività commerciale, industriale o, comunque, produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia, è punito con la reclusione da due a sei anni La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un' attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici Volume consigliato La precedente interpretazione e la svolta di Cass., sez. pen. III, 3 novembre 2005, n. 46756. In Cass., SS.UU., 28 novembre 2019, n. 13178, la questione di Diritto è la seguente: “ se, ai fini della configurabilità del reato di illecita concorrenza con minaccia o violenza [ ex Art. …

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  • 3Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/ · 19 giugno 2020

    RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Nola il 14 gennaio 2016, che condannava Domenico G. e Ciro G. alla pena di anni due e mesi dieci di reclusione ritenendoli responsabili dei delitti, unificati dal vincolo della continuazione, di cui agli artt. 110, 513-bis c.p. (capo 1) e 110, 582, 585, comma 1, ultima parte, 576, n. 1, c.p. (capo 2). Ai predetti imputati è stato contestato di aver compiuto, in concorso fra loro, atti di illecita concorrenza con minaccia e violenza, consistite, rispettivamente, nel pronunciare la frase «sei venuto a lavorare nella nostra zona, allontanati subito da qui e non …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 22/02/2005, n. 19713
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19713
Data del deposito : 22 febbraio 2005

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