Sentenza 22 febbraio 2005
Massime • 2
L'associazione per delinquere di tipo mafioso ha tra i suoi fini tipici anche quello, assai generico, della realizzazione di profitti o vantaggi per sé o per altri. Ne consegue che, a differenza della comune associazione per delinquere, il delitto di associazione per delinquere di tipo mafioso sussiste anche quando il programma criminoso si componga di un numero determinato di delitti, purché l'attività associativa sia animata da una o più delle finalità individuate dalla legge e si avvalga del cosiddetto metodo mafioso.
Si ha concorrenza sleale, rilevante secondo la previsione dell'art. 513 bis cod. pen., sia quando la violenza o la minaccia sono esercitate in maniera diretta contro l'imprenditore concorrente, sia quando il fine del controllo o del condizionamento delle attività commerciali, industriali o produttive sia perseguito indirizzando la violenza o la minaccia su soggetti terzi comunque legati, come clienti o collaboratori, da rapporti economici o professionali con l'imprenditore concorrente.
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- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Nola il 14 gennaio 2016, che condannava Domenico G. e Ciro G. alla pena di anni due e mesi dieci di reclusione ritenendoli responsabili dei delitti, unificati dal vincolo della continuazione, di cui agli artt. 110, 513-bis c.p. (capo 1) e 110, 582, 585, comma 1, ultima parte, 576, n. 1, c.p. (capo 2). Ai predetti imputati è stato contestato di aver compiuto, in concorso fra loro, atti di illecita concorrenza con minaccia e violenza, consistite, rispettivamente, nel pronunciare la frase «sei venuto a lavorare nella nostra zona, allontanati subito da qui e non …
Leggi di più… - 2. Il reato di illecita concorrenza con minaccia o violenzaAndrea Baiguera Altieri · https://www.diritto.it/ · 15 giugno 2021
Illecita concorrenza con minaccia o violenza Chiunque nell' esercizio di un' attività commerciale, industriale o, comunque, produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia, è punito con la reclusione da due a sei anni La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un' attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici Volume consigliato La precedente interpretazione e la svolta di Cass., sez. pen. III, 3 novembre 2005, n. 46756. In Cass., SS.UU., 28 novembre 2019, n. 13178, la questione di Diritto è la seguente: “ se, ai fini della configurabilità del reato di illecita concorrenza con minaccia o violenza [ ex Art. …
Leggi di più… - 3. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 19 giugno 2020
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Nola il 14 gennaio 2016, che condannava Domenico G. e Ciro G. alla pena di anni due e mesi dieci di reclusione ritenendoli responsabili dei delitti, unificati dal vincolo della continuazione, di cui agli artt. 110, 513-bis c.p. (capo 1) e 110, 582, 585, comma 1, ultima parte, 576, n. 1, c.p. (capo 2). Ai predetti imputati è stato contestato di aver compiuto, in concorso fra loro, atti di illecita concorrenza con minaccia e violenza, consistite, rispettivamente, nel pronunciare la frase «sei venuto a lavorare nella nostra zona, allontanati subito da qui e non …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/02/2005, n. 19713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19713 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SOSSI Mario - Presidente - del 22/02/2005
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIRONI Emilio - Consigliere - N. 227
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PEPINO Livio - Consigliere - N. 42131/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) VA CE, n. il 13 luglio 1969;
2) AL AT, n. il 19 maggio 1968;
3) ON UA, n. il 17 agosto 1961;
4) VA AN, n. il 17 giugno 1948;
5) GE NI, n il 23 settembre 1974;
6) NN FO, n. il 16 marzo 1974;
contro la sentenza 28 aprile 2004 della Corte d'appello di Salerno;
visti gli atti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Livio Pepino;
sentito il Procuratore Generale Dr. AN Mura che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso dello ON e rigettarsi gli altri ricorsi;
sentito l'avv. US Mandarino, difensore di AL AT e, in rappresentanza dell'avv. MARIO CIMMELLI, di GE NI. OSSERVA
1. La vicenda di cui al presente procedimento trae origine dalla costituzione, nel 1996, in AN Marzano sul Sarno, di un consorzio, poi agenzia di trasporti OL, avente come scopo sociale l'intermediazione tra produttori e autotrasportatori ai fini della distribuzione nei mercati del centro e nord Italia di prodotti ortofrutticoli coltivati in loco. In precedenza tale ruolo era gestito, in maniera sostanzialmente monopolistica, da personaggi come NO NZ e GE VA (cui faceva capo la società OR) già condannati per il delitto di cui all'art. 416 bis codice penale. Tra il 1996 e il 1998 si verificarono in zona incendi di autocarri, depositi e attrezzature nonché attentati dinamitardi (per lo più non denunciati) che indussero la polizia giudiziaria, stante la concomitanza tra gli stessi e l'ingresso in scena della OL, a indagare su detta società. L'ipotesi investigativa di una connessione tra detti fatti e la OL, fu confermata, secondo quanto risulta agli atti, dalle dichiarazioni confidenziali di alcune parti offese e dal contenuto di una intercettazione ambientale effettuata l'11 giugno 1998 nella caserma dei carabinieri di AN NO RI (dove stazionavano, in attesa di deporre, numerosi commercianti ortofrutticoli, appositamente convocati). La successiva attività di indagine portò all'individuazione di specifici fatti criminosi tutti ascrivibili, secondo gli inquirenti, ai soci (formali o di fatto) della OL, descritta nelle imputazioni in seguito formulate come una associazione per delinquere di tipo mafioso, costituita "per commettere più delitti di estorsione e per dirigere e per controllare l'attività di autotrasporto nella zona di AN Marzano sul Sarno e dintorni, avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne derivava". Sempre secondo l'ipotesi accusatoria, dell'associazione facevano parte VA CE (in qualità di capo), AL AT (suo braccio destro e naturale sostituto), AV AL (elemento di spicco nel milieu criminale del luogo e, dunque, adatto, anche in termini di immagine, a rendere palese la reale natura della società), VA AN (socio originario della OL), GE NI e NN FO (partecipi ad alcune delle attività criminose della società).
2. Nel conseguente procedimento, oltre all'associazione per delinquere di tipo mafioso (contestata a tutti gli imputati al capo A), sono state elevate numerose imputazioni per plurime condotte tese a sovvertire le regole legali della concorrenza mediante atti di violenza e minaccia (rilevanti ex articoli 513 bis, 423 e 629 cp) poste in essere nei confronti:
- della società OR di NO NZ (principale concorrente da eliminare o ridimensionare), tra l'altro, costringendo IA RO (autista di un camion che caricava per conto della stessa) a fermarsi e a esibire i documenti di carico, provocando lesioni personali a IE US e GE VA, incendiando gli autocarri di IE US e MA BI nonché dei contenitori di plastica del NO (capi B e Q);
- di BA UA, indotto con minaccia di attentati ad affidare alla OL trasporti verso la Toscana e il Veneto (capo G);
- di LL IN, titolare della Euroorto, indotto, con danneggiamento degli impianti e sottrazione della contabilità, a trasferire alla OL trasporti in precedenza affidati alla OR (capo H);
- di IB AN, minacciato, attinto dal posizionamento presso l'abitazione di un ordigno esplosivo e richiesto di affidare i propri trasporti alla OL (capi N e Q);
- della ditta F.lli AZ, indotta, con minaccia di attentati, a passare, per i propri trasporti, dalla OR alla RE (capo O).
A fianco di questi fatti si colloca, a dimostrazione dell'intento dell'associazione di realizzare un completo e visibile controllo del territorio, il sequestro di persona, realizzato con armi, di piccoli delinquenti locali (NO RI, VA AN e AR US) sospettati di furto in danno della OL (capi D1 ed E).
3. Con sentenza 28 aprile 2004, la Corte d'appello di Salerno, confermando (salvo alcuni profili di dettaglio concernenti gli imputati VA CE e GE NI) la sentenza 15 luglio 2002 del Tribunale di Nocera Inferiore, ha dichiarato:
- VA CE colpevole dei reati di cui ai capi A, B, C, D1, E, G, H, N ed O (ritenuta l'ipotesi di cui all'art. 513 bis cp in luogo delle contestate estorsioni consumate o tentate, e quella di cui all'art. 424 cp in luogo dell'ipotesi di incendio sub C), condannandolo, con la continuazione e le attenuanti generiche equivalenti (salvo che per l'aggravante di cui all'art. 7 legge n. 203/1991), alla pena di sei anni e sette mesi di reclusione e 1.100
euro di multa;
- AL AT colpevole dei reati di cui ai capi A, B, C, D1, E, G, H, N, O e Q (con le riqualificazioni già indicate per VA CE), condannandolo, con la continuazione e le attenuanti generiche equivalenti (salvo che per l'aggravante di cui all'art. 7 legge n. 203/1991), alla pena di sei anni e sei mesi di reclusione e
930 euro di multa;
- ON UA colpevole dei reati di cui ai capi A, B, C, G ed N (con le riqualificazioni già indicate per VA CE), condannandolo, con la continuazione e le attenuanti generiche equivalenti (salvo che per l'aggravante di cui all'art. 7 legge n. 203/1991), alla pena di quattro anni e sette mesi di reclusione;
- VA AN colpevole dei reati di cui ai capi A, B, C ed N (con le riqualificazioni già indicate per VA CE), condannandolo, con la continuazione e le attenuanti generiche equivalenti (salvo che per l'aggravante di cui all'art. 7 legge n. 203/1991), alla pena di quattro anni e due mesi di reclusione;
- GE NI colpevole dei reati di cui ai capi A, D1, E, N (ritenuta l'ipotesi di cui all'art. 513 bis cp in luogo della tentata estorsione contestata al capo N) ed S (concernente il reato di cui all'art. 73 legge stupefacenti), condannandolo, con la continuazione e le attenuanti generiche equivalenti (salvo che per l'aggravante di cui all'art. 7 legge n. 203/1991), alla pena di cinque anni di reclusione e 1.000 euro di multa;
- NN FO colpevole dei reati di cui ai capi A, D1 ed E, condannandolo, con la continuazione e le attenuanti generiche equivalenti (salvo che per l'aggravante di cui all'art. 7 legge n. 203/1991), alla pena di tre anni e otto mesi di reclusione e 440 euro di multa.
Le affermazioni di colpevolezza sono state effettuate dalla corte di merito sulla base dei seguenti elementi: a1) risultanze di numerose intercettazioni telefoniche e ambientali debitamente autorizzate;
a2) testimonianze (anche de retato) degli ufficiali di polizia giudiziaria MI e PO e registrazioni dei colloqui intercorsi tra gli stessi e il carabiniere UN e alcune parti offese;
a1) dichiarazioni di testi e parti offese, in particolare NO NZ e IB AN;
a4) verbali delle dichiarazioni rese nelle indagini preliminari e acquisite agli atti ai sensi dell'art. 500, comma 4, codice di rito di NO RI e AR US (parti offese del delitto di sequestro di persona di cui al capo D1).
4. Contro la sentenza hanno proposto ricorso tutti gli imputati. VA CE e VA AN deducono: b1) inutilizzabilità delle registrazioni dei colloqui intercorsi tra ufficiali di polizia giudiziaria e persone indagate o imputate, delle testimonianze rese sul punto dagli stessi ufficiali di polizia giudiziaria e dei verbali delle dichiarazioni di NO e AR (acquisite, come si è detto, ai sensi dell'art. 500, comma 4, del codice di rito); b2) mancanza e/o illogicità della motivazione stante il carattere congetturale della attribuzione alla OL in generale e ad essi ricorrenti in particolare dell'incendio del camion del MA, dell'episodio in danno del IE, dell'aggressione del GE, del sequestro di NO, VA e AR nonché delle vessazioni e dei danneggiamenti in danno di LL, BA, IA, IB e AZ, pur in presenza di possibili ricostruzioni alternative puntualmente prospettate;
b3) insussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 legge n. 203/1991); b4) mancanza di motivazione in ordine al diniego della prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti.
AL AT lamenta: c1) violazione di legge e vizio di motivazione in punto: a) ritenuta sussistenza del delitto di cui all'art. 416 bis cp, pur in mancanza della prova di un programma delinquenziale eterogeneo e del requisito dell'affectio societatis (confusa con il concorso di persone in singoli reati) e nonostante la palese illogicità del rilievo secondo cui, ancorché finalizzata a un unico scopo, la condotta degli imputati avrebbe potuto dirigersi verso scopi indifferenziati;
f1) ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui al comma 5 dell'art. 416 bis;
c2) carenza di motivazione sull'esistenza dell'associazione (desunta da un unico e-lemento generico e tratto dalla scienza del giudice quale la collocazione dell'attività del trasporto di prodotti ortofrutticoli tra quelle controllate dalla criminalità organizzata, costituendo gli altri elementi indicati in sentenza prova - a tutto concedere - solo dei fatti specifici) e sulla propria partecipazione alla stessa non automaticamente evincibile dalla (eventuale) responsabilità per i reati scopo e dalla (inesistente) sua qualità di socio della OL e, dunque, fondata in via esclusiva su intercettazioni inutilizzabili o sul riconoscimento della propria voce da parte di ufficiali di polizia giudiziaria (intesi nel giudizio di appello) senza alcuna (ancorché doverosa) verifica di natura peritale;
ci) mancanza di motivazione sulla sua responsabilità per i fatti specifici, essendo, in realtà, l'aggressione del IE una reazione a una manovra automobilistica imprudente, l'aggressione del GE non ricollegabile all'attività della OL e attribuita ad esso imputato solo in base ad apodittiche considerazioni logiche, gli incendi in danno della OR riportati all'attività dell'associazione a delinquere in base a un ragionamento indiziario privo di fondamento, l'intimidazione dell'autista IA ritenuta sulla base delle sole dichiarazioni de relato del teste NO;
c4) carenza di motivazione in ordine al danneggiamento degli automezzi e dei beni della società OR;
c5) mancanza e/o illogicità della motivazione nonché violazione di legge in ordine alla ritenuta esistenza del sequestro di NO, VA e AR (e reato connesso), fondata su verbali illegittimamente acquisiti in assenza delle condizioni di cui all'art. 500, comma 4, c.p.p. e, comunque, contenenti dichiarazioni contraddittorie e imprecise;
c6) insufficienza del quadro indiziario circa il delitto di cui all'art. 513 bis codice penale in danno di BA, LL, IB e
AZ.
ON UA eccepisce: d1) inesistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 legge n. 203/1991, applicabile solo agli estranei alla associazione di cui all'art. 416 bis cp;
d2) inesistenza del reato associativo mancando l'eterogeneità dei reati fine;
d3) inesistenza del delitto di cui all'art. 513 bis cp, impropriamente ritenuto configurabile anche in presenza di atti di violenza o minaccia nei confronti di imprenditore diverso da quello nei cui confronti si realizza la concorrenza illecita;
d4) mancanza di motivazione in ordine al diniego della prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti.
GE NI prospetta, anche con motivi nuovi: e1) l'illegittima utilizzazione come prova del contenuto di captazioni di conversazioni effettuate in violazione di legge;
e2) l'illegittima acquisizione dei verbali delle dichiarazioni rese al pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari da NO e AR pur in assenza delle condizioni di cui all'art. 500, comma 4, c.p.p.; e3) la mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza del reato di cui all'art. 416 bis cp non essendo indicati elementi probatori univoci circa l'esistenza di una struttura organizzata e difettando comunque l'eterogeneità degli scopi;
e4) la carenza di prova della propria partecipazione all'associazione, ritenuta in sentenza sulla base di elementi inidonei come le dichiarazioni del teste NO e la partecipazione ad alcuni delitti specifici;
e5) l'illogicità della motivazione in relazione all'episodio in danno del IB;
e6) la mancanza di riscontri, quanto al reato di violazione della legge sugli stupefacenti, alle dichiarazioni dell'NO; e7) l'infondatezza della condanna per il delitto di sequestro di persona nonostante le dichiarazioni liberatorie rese dalle parti offese in dibattimento;
e8) l'insussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 legge n. 203/1991. NN FO, infine, si duole: f1) della mancanza di motivazione sull'esistenza dell'associazione di tipo mafioso (ritenuta in base a intercettazioni e testimonianza de relato inutilizzabili e alle dichiarazioni, non controllate, del teste NO;
f2) della ritenuta esistenza del reato di sequestro di persona di NO, VA e AR (e del connesso delitto concernente le armi) sulla base si verbali di dichiarazioni rese in fase di indagine, acquisiti senza la prova di una concreta minaccia o violenza in danno dei testi f3) della illegittima applicazione dell'aggravante di cui all'art. 7 legge n. 203/1991. 5. Il Procuratore generale ha concluso come in epigrafe.
6. Alcuni motivi, comuni a tutti o a una pluralità di ricorrenti, possono essere esaminati congiuntamente. Con riferimento ad essi va rilevato che:
g1) le registrazioni effettuate da ufficiali di polizia giudiziaria di colloqui con persone che hanno successivamente assunto la qualità di testi e le deposizioni de relato sul punto di personale della polizia giudiziaria sono state legittimamente utilizzate dalla corte di merito. Anzitutto, infatti, le registrazioni, essendo state effettuate da uno degli interlocutori e non da terzi, hanno carattere di prove documentali ex art. 234, comma primo, codice di rito e non di intercettazioni e non sono, quindi, soggette alla disciplina di queste ultime (Cass., sez. un., 24 settembre 2003, n. 36747). In secondo luogo, dette testimonianze e registrazioni (da considerarsi alla stregua delle prime) sono state assunte o acquisite agli atti in epoca anteriore al 6 aprile 2001, data di entrata in vigore della legge 1 marzo 2001, n. 63, che ha riscritto l'art. 195, comma 4, c.p.p. nel senso che "gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria non possono deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni (...)". In precedenza, dopo la sentenza n. 93/1992 della Corte costituzionale, nessun divieto era previsto al riguardo si che le modalità di assunzione delle testimonianze e di acquisizione delle registrazioni furono conformi alla legislazione in allora vigente. Ciò posto, è giurisprudenza consolidata che "in base al principio tempus regit actum, ribadito dall'art. 26 della legge n. 63/2001, il discrimine per l'applicazione della normativa processuale sopravvenuta è rappresentato dal momento dell'assunzione della prova, non della sua valutazione, poiché in quel momento si produce l'effetto di introdurre nel processo un elemento di prova utilizzabile ai fini della decisione, come si evince dal coordinamento degli artt. 526 e 191 cod. proc. pen." (Cass., sez. 2^, 22 gennaio - 8 marzo 2002, Borragine, riv. n. 220999 e, da ultimo, Cass., sez. un., 26 novembre 2003 - 19 gennaio 2004, Gatto, riv. n. 226484);
g2) l'eterogeneità dei reati scopo, ancorché abitualmente prevista, non è tuttavia necessaria, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, ai fini della sussistenza del delitto di cui all'art. 416 bis cp: cfr., per tutte Cass., sez. 1^, 11 dicembre 2000 - 8 febbraio 2001, Fanara, riv. n. 218089, secondo cui "l'associazione di tipo mafioso si distingue dalla comune associazione per delinquere, come può rilevarsi dal semplice raffronto testuale fra le due norme incriminatrici (a cominciare dalle rispettive rubriche, la prima delle quali è priva, non a caso,a differenza della seconda, dell'inciso "per delinquere"), anche per il fatto che essa non è necessariamente diretta alla commissione di delitti - pur potendo questi, ovviamente, rappresentare (come, di fatto, normalmente rappresentano) lo strumento mediante il quale gli associati puntano a conseguire i loro scopi - ma può anche essere diretta a realizzare, sempre con l'avvalersi della particolare forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, taluno degli altri obiettivi indicati dall'art. 416 bis cod. pen., fra i quali anche quello, assai generico, costituito dalla realizzazione, di "profitti o vantaggi ingiusti per sè o per altri". Ne deriva che mentre non può parlarsi di associazione per delinquere ordinaria quando gli associati abbiano come scopo esclusivo la commissione non di un numero indeterminato di delitti, ma solo di uno o più delitti previamente individuati, nulla vieta la configurabilità, invece, del reato di associazione di tipo mafioso quando gli associati, pur essendosi dati un programma che, quanto a fatti specificamente delittuosi, presenti le stesse limitazioni dianzi accennate, siano tuttavia mossi da altre concorrenti finalità comprese fra quelle previste dalla norma incriminatrice e comunque adottino, per la realizzazione di quel programma e delle altre eventuali finalità, i particolari metodi descritti dalla stessa norma";
g3) il testo dell'art. 513 bis cp (che fa esclusivo riferimento ad "atti di concorrenza con violenza o minaccia") e la ratio della norma (assicurare che "la concorrenza sia non solo libera ma anche liberamente attuata": Cass., sez. 6, 9 gennaio - 6 marzo 1989, Spano, riv. n. 180706) non lasciano dubbi sul fatto che la concorrenza sleale punita dalla norma in esame si realizza sia quando la violenza o la minaccia è esercitata in maniera diretta contro l'imprenditore concorrente, sia quando l'obiettivo è perseguito in modo indiretto agendo nei confronti di terzi (clienti attuali o potenziali o collaboratori dell'imprenditore concorrente). Ai fini del reato, in altri termini, si richiede esclusivamente l'esistenza di comportamenti caratterizzati da minaccia o violenza (indipendentemente dalla direzione della stessa) idonei a realizzare una concorrenza illecita cioè a controllare o condizionare le attività commerciali, industriali o produttive di terzi con forme di intimidazione tipiche della criminalità organizzata (in questo senso Cass., sez. 3, 15 febbraio - 24 marzo 1995, Tamborrini, riv. n. 201578);
g4) la compatibilità tra l'aggravante di cui all'art. 7 legge n. 203/1991 e i reati fine connessi con il delitto di cui all'art. 416
bis è, dopo alcune oscillazioni interpretative, pacifica in giurisprudenza, a seguito dell'intervento di Cass., sez. un., 28 marzo - 27 aprile 2001, Cinalli e altri, riv. n. 218377, secondo cui "la circostanza aggravante prevista dall'art. 7 decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991 n. 203,
nelle due differenti forme dell'impiego del metodo mafioso nella commissione dei singoli reati e della finalità di agevolare, con il delitto posto in essere, l'attività dell'associazione per delinquere di stampo mafioso, è configurabile anche con riferimento ai reati- fine commessi dagli appartenenti al sodalizio criminoso";
g5) la ritualità dell'acquisizione agli atti del dibattimento, ai sensi dell'art. 500, comma 4, c.p.p., delle dichiarazioni rese durante le indagini preliminari dei testi NO e AR è stata oggetto, da parte della corte di merito, di specifica e analitica motivazione (cfr. pp. 89-93). I concreti elementi, atti a far ritenere che i testi siano stati "sottoposti a violenza o minaccia per deporre il falso", sono tratti, in particolare, dal quadro risultante dalle intercettazioni, dalla provata capacità degli imputati di realizzare un ferreo controllo del territorio, dalla circostanza che la grande maggioranza dei testi e degli imprenditori intimiditi si sia resa disponibile a deporre solo in via informale e non anche con verbalizzazione delle dichiarazioni, dalle esplicite ammissioni di avere paura rese in giudizio dall'NO, dalla analogia del comportamento processuale del AR con quello dell'NO, dalla cartolina con univoci riferimenti a minacce inviata da quest'ultimo al presidente del collegio di primo grado. Si tratta, all'evidenza, di elementi plurimi, convergenti e interpretati in modo non illogico, si che le doglianze formulate al riguardo dai ricorrenti integrano censure in fatto non consentite in sede di legittimità.
7. Gli ulteriori motivi specifici di VA CE e VA AN riguardano la (asserita) illogicità dell'interpretazione fornita dai giudici di merito degli episodi delittuosi assunti a prova della loro partecipazione all'associazione de qua e la carenza e/o illogicità della motivazione in punto mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti contestate. Emerge dalla struttura stessa del primo motivo e dalla sommaria esposizione in precedenza svolta che, con esso, si introducono censure concernenti una diversa (e in ipotesi difensiva più attendibile) lettura delle risultanze probatorie, non consentita in questa sede alla stregua della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui "in tema di controllo sulla motivazione, alla Corte di Cassazione è normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno; ed invero, avendo il legislatore attribuito rilievo esclusivamente al testo del provvedimento impugnato, che si presenta quale elaborato dell'intelletto costituente un sistema logico in sè compiuto ed autonomo, il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della coerenza strutturale della sentenza in sè e per sè considerata, necessariamente condotta alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui essa è "geneticamente" informata, ancorché questi siano ipoteticamente sostituibili da altri" (così Cass., sez. un., 31 maggio - 23 giugno 2000, Jakani, riv. n. 216260). Il secondo motivo è manifestamente infondato essendo il giudizio di bilanciamento tra attenuanti generiche e aggravanti motivato, per entrambi i ricorrenti, con riferimento a elementi congrui (e espressamente presi in considerazione dall'art. 133 c.p.), come l'intensità del dolo e la gravità dei danni provocati.
8. Altrettanto è a dirsi per il ricorso di AL AT. Il motivo concernente la dedotta carenza di motivazione in ordine al requisito dell'affectio societatis (necessario per l'integrazione del reato associativo) è manifestamente infondato, che la stabilità dei rapporti tra gli imputati, il comune intento di realizzare gli obiettivi dell'associazione, la consapevolezza delle altrui azioni delittuose (oggetto di specifico esame a pp. 126 ss. della sentenza impugnata) sono elementi congrui ai fini della dimostrazione del vincolo associativo.
Generici, e dunque inammissibili ai sensi dell'art. 581, lett. c c.p.p., sono i motivi concernenti l'aggravante di cui al comma 5
dell'art. 416 bis cp e la sufficienza del riconoscimento della propria voce (tra quelle registrate nelle intercettazioni telefoniche) da parte di ufficiali di polizia giudiziaria. Essi infatti si limitano a riproporre in toto i motivi di appello senza tener conto delle specifiche e articolate argomentazioni svolte, in risposta, dalla corte di merito (limitandosi, sotto il secondo profilo, ad aggiungere, in modo ictu oculi apodittico, che i rilievi svolti "non potrebbero ritenersi superati per effetto della disposta rinnovazione istruttoria mediante l'audizione dei testi di polizia giudiziaria i quali hanno genericamente riferito di riconoscere, nonostante la mole delle operazioni compiute, le voci degli imputati rispetto a singoli brani"). Orbene, per giurisprudenza consolidata "se i motivi del ricorso per Cassazione riproducono integralmente ed esattamente i motivi d'appello senza alcun riferimento alla motivazione della sentenza di secondo grado, le relative deduzioni non rispondono al concetto stesso di "motivo", perché non si raccordano a un determinato punto della sentenza impugnata ed appaiono, quindi, come prive del requisito della specificità richiesto, a pena di inammissibilità, dall'art. 581, lett. c, cod. proc. pen." (così Cass., sez. 6^, 29 ottobre 1996-8 gennaio 1997,
Del Vecchio, riv. 206507, e, da ultimo, Cass., sez. 4^, 21 novembre 2002 - 14 febbraio 2003, Canfarelli e altri, riv. 225727). Destituita di fondamento è, poi, la doglianza secondo cui l'individuazione dell'attività di trasporto di prodotti ortofrutticoli tra quelle controllate dalla criminalità organizzata sarebbe fondata esclusivamente sulla scienza del giudice: risulta, infatti, in modo specifico dalla motivazione (pp. 101 e 126) che la circostanza si evince sia da precedenti sentenze acquisite agli atti sia da dichiarazioni di collaboratori di giustizia. Con gli ulteriori motivi il ricorrente prospetta, sotto diversi profili, una diversa (e asseritamente più attendibile) lettura delle risultanze probatorie concernenti i fatti specifici di cui è stato ritenuto responsabile, inammissibile per le ragioni già esposte con riferimento a VA CE e VA AN.
9. Per ON UA residua la sola doglianza concernente asserita mancanza di motivazione in ordine al diniego della prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti: anche in questo caso non v'è che da richiamare la congruità del riferimento a elementi come l'intensità del dolo e la gravità dei danni provocati, espressamente presi in considerazione dall'art. 133 c.p.. 10. I motivi specifici residui proposti da GE NI riguardano la mancanza e/o illogicità di motivazione in ordine all'elemento organizzativo del reato di cui all'art. 416 bis cp nonché alla sua partecipazione all'associazione e all'episodio in danno del IB;
la mancanza di riscontri, quanto al reato di violazione della legge sugli stupefacenti, alle dichiarazioni dell'NO; l'illogicità della condanna per il delitto di sequestro di persona in danno di NO, VA e AR nonostante le dichiarazioni liberatorie rese dalle parti offese in dibattimento.
Il primo motivo è manifestamente infondato nella parte relativa alla struttura organizzativa dell'associazione (essendo il rapporto tra quest'ultima e la società OL oggetto di specifica e analitica motivazione non solo nella ricostruzione del ruolo della società nel mercato di AN Marzano sul Sarno ma anche, in modo specifico, nelle pp. 126 ss. della sentenza impugnata) e in fatto nella parte relativa all'episodio IB (caratterizzato da ampia motivazione a pp. 172 ss).
Quanto agli altri motivi: h1) la dichiarazione testimoniale specifica e univoca (come è stata ritenuta, con insindacabile giudizio di fatto, quella resa dall'NO nella fase delle indagini) costituisce piena prova senza necessità di riscontri;
h2) l'inattendibilità della ritrattazione dibattimentale dei testi NO e AR, anch'essa oggetto di specifica e non illogica motivazione, è, ancora una volta, questione di fatto inammissibile nel giudizio di Cassazione.
11. La censura di NN FO circa la mancanza di motivazione sull'esistenza dell'associazione di tipo mafioso è, manifestamente infondata e/o non consentita dalla legge: come si è detto, la corte territoriale ha motivato sul punto in modo specifico e non illogico (pp. 126 ss.), non suscettibile, per tale ragione, di nuovo esame in sede di legittimità.
12. Alla stregua di quanto precede tutti i ricorsi devono essere respinti con condanna in solido dei ricorrenti alle spese.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2005.
Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2005