Sentenza 22 marzo 2013
Massime • 1
La condotta di partecipazione nel delitto di associazione con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico non é integrata dalla sola adesione ideale al programma criminale o dalla comunanza di pensiero e di aspirazioni con gli associati, occorrendo invece l'effettivo inserimento nella struttura organizzata, con lo svolgimento di attività preparatorie per l'esecuzione del programma e l'assunzione di un ruolo concreto nell'organigramma criminale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/03/2013, n. 22719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22719 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente - del 22/03/2013
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 1094
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LA POSTA Lucia - rel. Consigliere - N. 40851/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LO UR US N. IL 09/03/1989;
avverso l'ordinanza n. 384/2012 TRIB. LIBERTÀ di PERUGIA, del 13/07/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;
sentite le conclusioni del PG Dott. VOLPE US che ha domandato annullarsi con rinvio l'ordinanza impugnata.
Udito il difensore Avv. BONACCORSI M. che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il 13.7.2012 il Tribunale di Perugia confermava l'ordinanza con la quale il Gip della stessa sede, in data 9.6.2012, aveva applicato a US Lo CO la misura cautelare della custodia in carcere in relazione (capo A) al reato di cui all'art. 270 - bis c.p., commi 1 e 2, per avere partecipato ad una associazione con finalità di terrorismo e di eversione, denominata F.A.I - F.R.I. (Federazione anarchica informale - Fronte rivoluzionario internazionale), formata da più cellule decentrate che si relazionano anche attraverso la rete internet e resasi responsabile dell'esecuzione di attentati ed azioni terroristiche e comunque violente sia in Italia che all'estero; nonché, al reato di cui all'art. 302 c.p., (capo D/ perché in concorso con altri e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso elaborava, redigeva e divulgava attraverso i web log indicati i documenti ed i comunicati riconducibili alle attività criminose della predetta associazione con i quali si istigava alla commissione di delitti non colposi contro la personalità dello Stato, fatti accertati in data antecedente e prossima al giugno 2009.
Premetteva il tribunale che a fondamento del provvedimento impugnato era stato posto il copioso materiale investigativo costituito dai risultati dell'attività di intercettazione telefonica, telematica ed ambientale e di videoriprese, nonché, dalla documentazione acquisita e da quanto sottoposto a sequestro a seguito di perquisizioni. Dato atto, quindi, di tutti gli elementi idonei a ritenere configurabile nella fattispecie un'associazione eversiva, quanto alla specifica posizione del Lo CO (detto "Cenere") il tribunale sottolineava che questi, attraverso la gestione del blog "Parole Armate" insieme ad AM MA, contribuiva alla traduzione (inglese - italiano e viceversa e spagnolo-italiano e viceversa) ed alla successiva veicolazione di documenti inerenti ad azioni dinamitarde internazionali. Emergeva, altresì, lo scambio tra il blog "Culmine" e quello "Parole Armate" sui prigionieri destinatari di "solidarietà rivoluzionaria", nonché, il coinvolgimento dell'indagato nella creazione e diffusione di un inedito simbolo dell'associazione che anticipava di un mese quello della CCF responsabile della campagna degli attentati del dicembre 2011. Il tribunale ha, infine, ritenuto sussistenti le esigenze cautelari, in specie, con riferimento al pericolo di reiterazione che emerge in modo evidente anche per quel che riguarda l'indagato dalle modalità delle azioni delittuose riconducibili alla realizzazione del disegno eversivo ed ha valutato esclusivamente adeguata a tali esigenze la misura più grave della custodia cautelare in carcere tenuto conto della presunzione di adeguatezza prevista dalla legge e, comunque, della gravita degli addebiti.
2. Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l'indagato, a mezzo del difensore di fiducia.
Con il primo motivo di ricorso denuncia la violazione di legge ed il vizio della motivazione avuto riguardo alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Rileva al riguardo che, tenuto conto dei criteri indicati dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento alla partecipazione ad un'associazione cui all'art. 270 - bis c.p., il tribunale avrebbe dovuto individuare condotte specifiche dalle quali trarre l'adesione permanente e volontaria al sodalizio, atteso che la mera adesione ideologica ad un'idea eversiva non consente di configurare la partecipazione all'associazione. Ripercorsi, quindi, ampi passi della motivazione dell'ordinanza impugnata, il ricorrente contesta che non è stato individuato nelle indagini un solo comunicato in lingua italiana o straniera che sia stato pubblicato dal blog riconducibile all'indagato e sul punto il tribunale ha omesso ogni valutazione.
In ogni caso, rileva che la pubblicazione di comunicati di rivendicazione di azioni criminali non è idonea a configurare l'intraneità all'associazione eversiva, ne' tanto meno a ritenere sussistente la gravita indiziaria in ordine al reato di cui all'art.302 c.p.. L'indizio di partecipazione ad una associazione eversiva deve essere ricercato delle condotte e non nelle parole. Contesta, altresì, l'affermazione del tribunale secondo la quale ci sarebbe stato uno scambio tra il blog riferibile alla FO, "Culmine", e quello riferibile all'indagato, "Parole Armate", atteso che il primo non riceve alcuna risposta dal secondo;
pertanto, le affermazioni del tribunale in ordine agli stretti rapporti dell'indagato con il FO e la Di DO sono del tutto disancorate dal materiale probatorio acquisito.
Con il secondo motivo di ricorso si deduce il vizio della motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari. Si afferma, in specie, che il tribunale aveva l'obbligo, tenuto conto che si tratta di soggetto giovane, incensurato e privo di pendenze giudiziarie, di motivare adeguatamente sul punto, mentre ha fatto esclusivamente riferimento in via astratta alla pericolosità dell'associazione e non ha argomentato sulla proporzionalità della misura se non con formule di stile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso, preliminare ed assorbente, è fondato nei termini di seguito indicati.
Occorre ribadire, avuto riguardo ai canoni cui deve conformarsi il giudizio cautelare in ordine alla sussistenza della gravita indiziaria, quanto affermato da questa Corte rimarcando che, ai sensi dell'art. 273 c.p.p., "è indispensabile che la custodia cautelare sia assistita comunque da una ragionevole probabilità di condanna";
e che si impone, quindi, "che gli indizi sui quali deve fondarsi la misura cautelare personale abbiano i requisiti indispensabili ad assicurare la loro tenuta nel giudizio sul merito dell'accusa;", non soltanto alla luce delle modifiche della citata norma a seguito della legge sul giusto processo, ma anche sulla base dei principi desumibili dagli "artt. 13 e 27 Cost. in ordine alla natura servente della "carcerazione preventiva", e la regola di valutazione che direttamente discende dall'art. 314 c.p.p., secondo cui sarà, comunque, ingiusta la privazione della libertà personale cui segua una sentenza di proscioglimento. Il giudizio prognostico in tal senso - ovviamente esteso alle regole per le ipotesi di incertezza e contraddittorietà considerate dal codice di rito all'art. 530, comma 2, e all'art. 533, comma 1, prima parte - è dunque indispensabile, pur dovendo essere effettuato non nell'ottica della ricerca di una certezza di responsabilità già raggiunta, ma nella prospettiva della tenuta del quadro indiziario alla luce di possibili successive acquisizioni e all'esito del contraddittorio. I gravi indizi null'altro sono, d'altro canto, che "una prova allo stato degli atti", valutata dal giudice allorché la formazione del materiale probatorio è di norma ancora in itinere. È così soltanto l'aspetto di una possibile evoluzione "dinamica", non la differente intrinseca capacità dimostrativa, a contraddistinguere la valutazione della prova in sede cautelare rispetto alla valutazione nel giudizio di cognizione" (Sez. 1^, n. 19759, 17/05/2011, Misseri). Tenuto conto di tale necessaria premessa è opportuno, altresì, che l'esame delle censure del ricorrente - entro lo specifico perimetro segnato dal sindacato di legittimità che esclude i rilievi di mero fatto - muova dal tema intorno al quale il compendio indiziario connotato dalla necessaria gravita deve assumere la predetta capacità dimostrativa, ossia la partecipazione di Lo CO US all'associazione.
Tale ulteriore premessa rende inevitabile, quindi, il richiamo, sia pure attraverso la mera enunciazione, di ulteriori principi condivisi dal Collegio. In particolare, quello per il quale la condotta di partecipazione individuale ad associazioni terroristiche non può essere desunta dal solo riferimento all'adesione ideale al programma criminale, dalla comunanza di pensiero ed aspirazioni, ma occorre l'effettivo inserimento nella struttura organizzata, desumibile da condotte univocamente evocative e sintomatiche,consistenti nello svolgimento di attività preparatorie per l'esecuzione del programma e nell'assunzione di un ruolo concreto nell'organigramma criminale (Sez. 1^, n. 30824 del 15/6/2006, Tartag, rv. 234182; Sez. 1^, n. 34989 del 10/7/2007, Sorroche Fernandez, rv. 237630). E quanto all'elemento soggettivo, l'art. 270 - bis c.p., richiede il dolo specifico, inteso come consapevolezza e volontà della partecipazione ad organismo votato al compimento di atti aggressivi e violenti per finalità di terrorismo o eversione dell'ordinamento statuale. Invero, ad avviso del Collegio, le argomentazioni poste a fondamento della affermata sussistenza della gravita indiziaria a carico del ricorrente in relazione alle fattispecie contestate non risultano congruenti e si palesano in parte prive della necessaria correlazione con gli elementi di fatto oggettivamente valutabili emersi dall'attività di indagine, sia pur riguardati in un compendio unitario.
Il tribunale ha valorizzato gli stretti rapporti dell'indagato con il FO e la Di DO ed ha ancorato la gravita indiziaria a carico del ricorrente in ordine ai reati contestati al contributo del Lo CO all'attività del FO di selezione e traduzione dei comunicati pervenuti dalle varie componenti internazionali e, genericamente, alla gestione del blog "Parole Armate"; quindi, ad un apporto materiale che lo stesso tribunale ha qualificato meno grave di quello di altri sodali.
Nell'ordinanza non è stato dato conto di elementi di fatto ulteriori e specifici in ordine all'effettivo contributo del ricorrente a disposizione del sodalizio e di condotte univocamente sintomatiche della partecipazione all'associazione consistenti nello svolgimento di attività preparatorie per l'esecuzione del programma. Il tribunale, invero, ha in parte sovrapposto gli indizi relativi alla sussistenza dell'associazione a quelli riguardanti specificamente l'indagato.
Ritiene il Collegio, quindi, che lo sviluppo argomentativo della motivazione dell'ordinanza impugnata non è fondato su una coerente analisi critica degli elementi indizianti dotata di adeguata plausibilità logica e giuridica tale da attribuire a detti elementi il requisito della gravita, secondo i principi indicati in premessa, intesa quale qualificata probabilità della partecipazione all'associazione ed al concorso nel reato di cui all'art. 302 c.p., contestato al capo D.
L'ordinanza, pertanto, deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Palermo per nuovo esame.
La cancelleria dovrà provvedere all'adempimento prescritto dall'art.94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Perugia.
Dispone trasmettersi a cura della cancelleria copia del provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, il 22 marzo 2013.
Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2013