Sentenza 14 gennaio 2016
Massime • 2
Nel giudizio di appello avverso la sentenza emessa all'esito di rito abbreviato è ammessa la rinnovazione istruttoria esclusivamente ai sensi dell'art. 603, comma terzo, cod. proc. pen. e, quindi, solo nel caso in cui il giudice ritenga l'assunzione della prova assolutamente necessaria, perchè potenzialmente idonea ad incidere sulla valutazione del complesso degli elementi acquisiti; tuttavia, in presenza di prova sopravvenuta o emersa dopo la decisione di primo grado, la valutazione giudiziale del parametro della assoluta necessità deve tener conto di tale "novità" del dato probatorio, per sua natura adatto a realizzare un effettivo ampliamento delle capacità cognitive nella chiave "prospettica" sopra indicata.
In tema di concorso esterno in associazione di tipo mafioso, non può ritenersi sussistente il dolo diretto di conservazione e rafforzamento del sodalizio criminale, necessario ad integrare la fattispecie, nella condotta di colui il quale, partecipe di altra organizzazione mafiosa, agisca con l'unica finalità di recare vantaggio a quest'ultima, anche se dalla sua attività possano derivare vantaggi comuni ai due organismi criminali. (Fattispecie relativa a due sodalizi operanti in territori confinanti e riferita alla condotta di soggetto associato ad uno di essi, avente compiti di regolamentazione degli interessi reciproci per il coordinamento delle attività estorsive, il quale svolgeva tale ruolo in rappresentanza e nell'interesse esclusivo del gruppo criminale di appartenenza, con beneficio solo "indiretto" dell'altra organizzazione criminale).
Commentari • 4
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/01/2016, n. 8316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8316 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2016 |
Testo completo
8 3 1 6/ 1 6 8316 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 14/01/2016 RISERVA DEL 21/12/15 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente - N. 68/2016 Dott. MARIA CRISTINA SIOTTO - Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. ANTONIO MINCHELLA - Rel. Consigliere - N. 36474/2015 Dott. RAFFAELLO MAGI Dott. ALESSANDRO CENTONZE - Consigliere - - Consigliere - Dott. ANTONIO CAIRO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI MESSINA nei confronti di: DI AL AL N. IL 08/03/1965 RT TO N. IL 23/10/1970 RI AL N. IL 19/07/1964 AO IO N. IL 20/04/1961 inoltre: CC ET N. IL 13/10/1947 D'AM FR (RINUNCIANTE) N. IL 16/03/1978 DI AL AL N. IL 08/03/1965 RY OT LO TO N. IL 19/02/1967 AR DA N. IL 15/06/1960 RT TO N. IL 23/10/1970 RI AL N. IL 19/07/1964 AO IO N. IL 20/04/1961 avverso la sentenza n. 510/2013 CORTE APPELLO di MESSINA, del 28/10/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/01/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. P. Co revelli, che ha concluso per : e) didicerers inquermissibile il ricorso del P.G.; b) puuvllemento com rinvio delle sentence impugue is меі сом реаліті а Воссемі сомсейто, сілнітетрменте ai fatti contestati ir epoce successive all' pulls 2003;ім -^- - 2 - с о м с в и п о м і s e r i n e i i d t d i f U o i n i l d e l s r o i i e e t c u e p s e t t i r i a , i t c c v i m e l d o e л о м ю Т и е , е б т ч е е р р т е е е і п в о н ч т м и о и е о к o A y e s м o R i д , А l о v u п а т ю і м ш е e о м л о о е т , н о p s v б а i , е t e s i l o s p i F с с Д а м , і е м е і в і v і м о , г м в о о о А с н с і м ' , е п е е ш е р e r і i р P n с е в s e o L s s e m m o T r e e n d o l a C . : v v a i t n e r r o c i i e r d i r o f s i n d e i i t i d U о к л о т а м о і о т н г и ф е м е й а м т е е т н е м и р т е т і м і с , і м е р к о с е G 0 0 2 в ї і л а е р ц о с і м а т а м з и р и м е ч и н т и ж а l l u d о і ц м і н м а с о т и ч и р к и м е д ) е ; e v i d i c e r a l l a e o v i t c e r i d o l o v e r o t u n e t i r е е т и м а т а т і н і л е м о т е ш е б e i r f O в ї і м о с в і м о с і м ) р м и и ц е м е н т о с о м п і ш ѵ і о d i c l e ж и т н и ч е і м е р о р и с т а : a l l e r e c i d i v a і р ї і е п і м о о с д с п е ж о я е т ч с и ч о о м р п т м т і с н е о т і м е т е т а м з и р е м і е ч н е т и ж е и м о і ц м і н м о с i n v i o d e l l a а т н е r м а л и ш е р ) д i d u o c s i f;
e c d n l p i e r i i z o g r c e a l t i a n d v o o n i e i z a e n v e d i l r n l t a o s i z i e ' м е і с о п р о л е т в н о ч і м о Т і м о л о к о , с і н і т е т р м е н т е ) у м н и и р е ш и т ь с а м н і ш н і й м н е х и т л и г а і м и р у д и е в f;
e v i l a i c e R е л е е т и л и р т е т і м і с , о т о V о г е ш е р с й о т в і т с и л а е р м о с і м і а т а м з и р и л а к и л т и ж l u o o i v м і н м а с о т н е м р И о м м а ) е ; e v i l r e v o l o d ' p r o m o t o r e e d a l l e a t a i с е м е т и н е т і л . . е і с о л и д н о м і ї в і д S e w o б а ш а т о м е я і м і т а т р и е й т е м а т я и д о р т н і а к и л т и ж е к и о і ѵ м і м м о с ) а и р м а к о м н е о т ; a i c u v n i r e i v n e v r e t n i r e p o c s e c n a r F o c i r u A ' D o d o t s o p o r p o s r o c i r l i e l i b i s s i m r e p m i s r e r e c i d i d RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 31 ottobre 2012 il GUP del Tribunale di Messina in sede di giudizio abbreviato - affermava la penale responsabilità per quanto qui rileva ed in relazione ai reati rispettivamente ascritti - di : - RI ON;
- D'AM RA;
- Di VO VA;
- TI AR TO;
- IN DA;
- RT ER;
- RI VA;
- RA AN . Veniva altresì disposta la confisca di numerosi beni già in sequestro, ai sensi DEart. 12 sexies 1.356 del 1992 e succ. mod. nei confronti di IN DA, RA AN, Di VO VA, RI VA e RI ON. Trattasi di beni per lo più intestati a soggetti terzi, alcuni dei quali hanno proposto autonomo ricorso per cassazione, come si dirà nel prosieguo. La Corte di Appello di Messina con sentenza emessa in data 28 ottobre 2014 confermava, nei confronti di detti imputati, le statuizioni in tema di responsabilità (ad esclusione di un reato di intestazione fittizia dichiarato estinto per intervenuta prescrizione nei confronti di IN DA) e rimodulava il trattamento sanzionatorio a vario titolo secondo lo schema di sintesi che - segue, comprensivo della indicazione dei capi di imputazione relativi a ciascuno RY degli imputati qui ricorrenti : PENA INFLITTA II grado PENA INFLITTA I grado IMPUTATO e CAPI (rito abbreviato) CC ET Anni otto di reclusione Anni sei di reclusione (pena base anni nove Capo 1 bis artt. 110/416 con riduzione per il rito) bis D'AM FR Anni dieci di reclusione Anni otto di reclusione Capo 2 art. 416 bis co.2 (pena base anni dodici cn riduzione per il rito) e co.4 Complessivi anniContinuazione con prece- DI AL AL Capo 1 art. 416 bis co.2 dente giudicato e pena diciassette di reclusione 3 e co.4 complessiva anni venti | (incluso nella determinazione pena il 3 e capo 4 reclusione e 2.000 euro Capo precedente giudicato) estorsioni aggravate multa Anni dodici di reclusione Riconosciuta la OT LO TO Capo 2 art. 416 bis co.2 e anni tre di reclusione. continuazione anni dieci e co.4 Con esclusione del ruolo di reclusione art. 12 Capo 19 direttivo. quinquies 1.356 del 1992 AR DA Con attenuanti generiche Anni cinque di reclusione equivalenti e anni uno di reclusione Capo 2 ter art. 110-416 e continuazione (capo 20 prescritto)parziale bis, capo 8 estorsione aggravata, capi 20 e 21 anni sei di reclusione e art. 12 quinquies anni due di reclusione Anni dieci di reclusione Anni otto di reclusione RT TO Capo 1 art. 416 bis co.1 (pena base anni nove con aumento anni tre per e co.4 recidiva e riduzione per il rito) RI AL Continuazione con Complessivi anni Capo 1 art. 416 bis co.2 precedente giudicato quattordici e mesi sei di e co.4 complessivi anni sedici e reclusione mesi undici di reclusione AO IO Continuazione- anni Anni sedici di reclusione Capo 1 art. 416 bis co.2 venti di reclusione e previa esclusione recidiva diversae duemila euro di multa e co.4 con applicazione del quantificazione di pena- Capi 4 e 9 estorsioni base e aumenti per la criterio moderatore aggravate e continuazione riduzione per il rito RM 2. La sentenza di primo grado. La decisione di primo grado ritiene raggiunta la prova della penale responsabilità in relazione a tutte le contestazioni operate nei confronti degli attuali ricorrenti. Va in questa sede evidenziata l'articolazione delle imputazioni. In sede di esercizio DEazione penale sono state descritte due distinte imputazioni relative alla associazione di stampo mafioso dei cd. NE. In un capo il numero 1 si contesta a RA AN, Di VO VA, RI - VA, RT ER ed altri di aver fatto parte (ruolo direttivo per RA, Di VO e RI) del sodalizio mafioso riconducibile a cosa nostra siciliana denominato dei NE, operante sul versante tirrenico della provincia di 4 Messina. Vengono indicati come componenti di tale gruppo in sede di descrizione del fatto SO AR, RO FI IU, LL AN ed altri. Il radicamente territoriale si indica come sussistente in ON Pozzo di Gotto e comuni limitrofi, e ferma restando la comune data di chiusura della contestazione al 24 giugno DEanno 2011 si indica per ciascun imputato il dies a quo nei seguenti termini : per RA AN dal 25 novembre 2004 (data di precedente sentenza assolutoria) per Di VO VA dal 25 novembre 2004 (data di precedente sentenza di condanna) per RI VA dal 1995 (precedente condanna), per RT ER dal marzo 2010 (data di precedente sentenza di assoluzione). In diverso capo il numero 2 - si contesta ad altri soggetti, tra cui per quanto qui rileva D'AM RA e TI AR TO, l'appartenenza (con ruolo direttivo per i due imputati qui in rilievo, escluso in sede di decisione di primo grado per il TI) al sodalizio mafioso riconducibile a cosa nostra siciliana denominato dei NE operante sul versante tirrenico della provincia di Messina e in particolar modo nella città di ON Pozzo di Gotto e comuni limitrofi, facente capo a D'AM AR. Tali indicazioni (il riferimento di vertice in D'AM AR e la sottolineatura del particolare radicamento in ON Pozzo di Gotto) risultano essere sul piano descrittivo gli unici elementi di concreta diversità, rispetto al capo prima illustrato, in una con la precisazione dei limiti temporali della condotta contestata : dal 2007 sino al 24 giugno del 2011. RM Le contestazioni vedono altresì descritte due distinte ipotesi di concorso esterno in associazione di stampo mafioso, ai sensi degli artt. 110 e 416 bis cod.pen. . La prima vede imputato RI ON ed è così descritta al capo 1 bis : perchè, soggetto organico al gruppo mafioso cd. Picanello, facente capo alla famiglia PA di Catania concorreva nel sodalizio mafioso riconducibile a cosa nostra siciliana denominato dei NE, operante sul versante tirrenico della provincia di Messina. dal 1996 al 2011 in Letojanni, Giardini Naxos e comuni limitrofi. La seconda vede imputato IN DA ed è così descritta al capo 2 ter : perchè approfittando del suo ruolo di imprenditore e dei suoi contatti con le imprese aggiudicatarie di grossi appalti, ponendosi quale punto di contatto tra il mondo imprenditoriale e quello mafioso, così agevolando la commissione dei reati di estorsione, concorreva nel sodalizio mafioso riconducibile a cosa nostra siciliana denominato dei NE - ed in particolare nel sodalizio mafioso - dei RR, riconducibile dapprima a SO AR e successivamente a AL DA, articolazione della più ampia famiglia dei NE. In ZArrà Sant'Andrea, Gioiosa Marea e comuni viciniori tra il 2006 e il 2008. 5 Al medesimo imputato IN DA risulta altresì contestato il concorso in estorsione di cui al capo 8 (in concorso con AL DA IL MA e OC RA) commesso tra il settembre 2007 e il dicembre 2008 in danno della SE ed in relazione ai lavori di costruzione del metanodotto Montalbano Elicona / Messina. La condotta viene descritta nei seguenti termini : imponevano alla società mandante il il noleggio a freddo di mezzi d'opera riconducibili in larga misura a società gestite dal IN nonchè forniture di materiali da parte di società contigue al gruppo criminale, così ottenendo anche con la costante minaccia di sospendere i lavori e le forniture un ingiusto profitto con corrispondente danno per la persona offesa. Residua inoltre la intestazione fittizia descritta al capo numero 21 (cessione di ramo d'azienda dalla ARTER RL alla FAMA RL, del 5 febbraio 2010). Le altre imputazioni possono essere così sintetizzate : - quanto al RA AN costui rispone, oltre che del reato associativo, del concorso in estorsione di cui al capo n. 4, fatto commesso ai danni della società IRA CG RL (lavori per il raddoppio della linea ferroviaria Messina-Palermo) e consistito nella percezione, in più occasioni di somme di denaro, tra il maggio 2003 e il giugno 2004, nonchè del concorso nella estorsione di cui al capo 9 commessa ai danni della AIAS di ON Pozzo di Gotto dal dicembre 1999 sino al dicembre 2008 (percezione di somme di denaro in due occasioni per anno); - quanto al Di VO VA costui risponde altresì del concorso nel delitto di RM estorsione di cui al capo 4 (estorsione IRA, in concorso con il RA) nonchè del delitto di estorsione di cui al capo n.3 commesso ai danni della ditta GAS spa negli anni 2000 e 2001; - quanto a TI AR TO costui risponde, altresì, del delitto di intestazione fittizia di cui al capo n.19 riferito ad un esercizio di ristorazione denominato Papillon. In termini generali, la ricostruzione dei fatti oggetto di contestazione si basa su : a) la considerazione di precedenti giudicati che attestano l'esistenza in epoca pregressa della consorteria di stampo mafioso dei NE, operante nella fascia tirrenica della provincia di Messina quale ampia articolazione territoriale di cosa nostra;
b) contributi dichiarativi provenienti da soggetti ritenuti appartenenti al sodalizio, anche in posizione di vertice, che hanno intrapreso il percorso di collaborazione con la giustizia. Trattasi in particolare di SO AR, già elemento di primo piano della frazione dei ZArrotti, della compagna di costui EL ES, di LL AN e di RO IU;
6 c) a ciò si aggiungono, in rapporto a singole vicende oggetto di esame, altri contributi dichiarativi nonchè esiti di procedimenti correlati. In sintesi, nella motivazione della decisione emessa in primo grado si ritiene sussistente la piena attendibilità intrinseca dei dichiaranti, che narrano per lo più per conoscenza «diretta» dovuta al pregresso inserimento nel gruppo criminoso e si ritiene dotato di autonomia e convergenza il loro contributo, sì da consentire - in rapporto al contenuto delle dichiarazioni di volta in volta illustrato l'affermazione di penale responsabilità. Quanto ai profili soggettivi dei dichiaranti si afferma che : a) SO AR, collaborante dal novembre DEanno 2010, è soggetto di certo già incluso, con livelli di elevata responsabilità, all'interno della organizzazione mafiosa, sin dai primi anni '90 quale leader del gruppo dei cd. RR (di ZArrà Sant'Andrea) ed è dunque portatore di conoscenze derivanti dalla sua lunga militanza mafiosa. A suo carico sono intervenute diverse decisioni passate in giudicato (in particolare con la decisione emessa in data 4 aprile 2005 è stato condannato per l'appartenenza al gruppo dei NE dal 1994 al 2003) e annovera numerosi altri procedimenti in corso nel cui ambito è stato raggiunto da ordinanze di custodia cautelare. Si afferma in particolare che la positiva valutazione di attendibilità intrinseca deriva anche dal fatto obiettivo rappresentato dal rinvenimento, su sua indicazione, di ben quattro RY cadaveri occultati durante le azioni delittuose di cui ha svelato i dettagli. Il suo ruolo di vertice del gruppo, nella articolazione territoriale di ZArrà viene riconosciuto sussistente quantomeno sino al momento del suo arresto avvenuto nel novembre DEanno 2003. Da tale data il SO vive un consistente periodo di detenzione, che termina nel settembre DEanno 2008 e che lo vede, per sua stessa dichiarazione, molto prudente nel gestire i contatti con l'ambiente criminale di provenienza. Una volta scarcerato resta libero per alcuni mesi (viene nuovamente tratto in arresto nel febbraio 2009). Si evidenzia che la lunga detenzione ne aveva fortemente ridimensionato il potere (durante tale periodo era peraltro stato eliminato uno dei suoi uomini più fidati, IN AN, nel 2006) e che lo stesso SO non ha celato l'esistenza di contrasti interni al gruppo (in sua assenza in ZArrà era divenuto reggente il AL DA) con rischio percepito di una sua eliminazione e influenza di tale situazione sulla scelta collaborativa una volta rientrato in carcere;
b) EL ES risulta aver intrattenuto una lunga relazione affettiva con il SO prima e successivamente con altro esponente del gruppo mafioso, IN IG (poi eliminato nel 2011 per contrasti interni al gruppo). In ragione di ciò viene ritenuta portatrice di conoscenze autonome, avendo preso parte ad 7 alcuni episodi correlati alla militanza associativa della persona con cui era legata. Risulta aver avuto istruzioni durante i colloqui intrattenuti in carcere con il SO dopo il suo arresto del 2003. Ad avviso del GUP è soggetto da ritenersi attendibile, anche in relazione alla conferma intervenuta dal LL AN circa la intenzione di sopprimere da parte di altri esponenti del gruppo non soltanto il SO (prima del suo arresto del 2009, sospettato di aver svolto il ruolo di confidente) ma la sessa EL perchè 'sapeva molto'. Non risulta che la EL abbia sofferto periodi di detenzione (o comunque non vengono espressamente indicati in sentenza); c) LL AN, anch'egli esponente del gruppo dei RR in epoca più recente, viene ritenuto intrinsecamente attendibile. Collabora dal mese di aprile DEanno 2011 ed è dunque portatore di conoscenze anche successive rispetto al SO. Ad avviso del giudicante, vanta lunga militanza all'interno del gruppo dei NE sin dai primi anni '90 - e pur non avendo mai ricoperto a - differenza del SO ruoli di vertice ha nel corso del tempo accresciuto il suo rilievo interno. Risulta detenuto tra maggio 2005 e dicembre 2006 e successivamente dal 2009 al marzo 2011 . UI, anche in riferimento a conoscenze apprese in carcere, ha descritto i mutamenti intervenuti nella fisionomia del gruppo mafioso in epoca posteriore all'arresto del SO nel novembre DEanno 2003, con suddivisione dei proventi tra tre cellule diverse DEorganismo mafioso. Poco prima DEinizio della sua collaborazione era stato assolto nel giudizio di secondo grado relativo alla imputazione di partecipazione alla associazione mafiosa. La scelta collaborativa viene ritenuta derivante dalle RMき mutate condizioni del gruppo e dalla preoccupazione per la avvenuta collaborazione del SO;
d) RO IU viene ritenuto attendibile in quanto portatore di conoscenze interne al gruppo per aver coordinato le attività delinquenziali comuni tra il gruppo mafioso catanese dei Satapaola - cui RO apparteneva e la famiglia di cosa nostra barcellonese. La valutazione operata nella decisione di primo grado sottolinea l'autonomia di tali fonti e dunque l'effetto di reciproco incremento probatorio in ipotesi di convergenza dei contenuti. Si afferma, sul tema, che : - LL e SO hanno avuto percorsi diversi all'interno della consorteria mafiosa (SO era nel gruppo di ZArrà, LL in quello di Terme Vigliatore) e non hanno nascosto la vicendevole malevolenza (secondo SO LL era uno che cambiava spesso casacca e che si era dovuto far perdonare la pregressa vicinanza al nemico storico IO;
LL conferma che non vi erano buoni rapporti con il SO e che aveva partecipato ad una 8 riuniuone ove si era valutata la possibilità di eliminarlo) il che porta a ritenere assente una volontà di reciproco compiacimento ed è fattore di valorizzazione DEautonomia percettiva e della eventuale convergenza dei contenuti dichiarativi;
- anche tra EL e SO viene ritenuta sussistente una sia pur parziale autonomia, posto che la EL narra anche esperienze dirette, non mutuate dalla voce del SO. La stessa, peraltro, non ha nascosto l'esistenza di un 'carteggio' intervenuto con il SO allo scopo di sollecitare quest'ultimo a realizzare la scelta collaborativa. In ciò viene ritenuto sussistente un indicatore di attendibilità, posto che il disvelamento porta a ritenere che detto carteggio non comprendesse una predeterminazione dei contenuti dichiarativi atteso che difficilmente sarebbe stato in tal caso ammesso. - - strettamenteL'esistenza e la perdurante attività del sodalizio criminoso collegato sul piano operativo al clan PA e sino al 2010 rimasto immune da atteggiamenti di apertura collaborativa viene desunta, come si è detto, dai precedenti giudicati, con rilevante 'attualizzazione' correlata ai contributi dichiarativi provenienti dalle fonti indicate. -inAnche la verifica probatoria in tema di consumazione dei diversi reati-scopo partricolare per quanto riguarda la consumazione delle estorsioni alimenta la - complessiva ricostruzione in punto di sussistenza dei caratteri tipici della RM incriminazione di cui all'art. 416 bis cod.pen.. Quanto alle vicende strettamente associative, il GUP affronta il tema della duplicazione delle contestazioni (capo 1 e capo 2) nei termini che seguono : i dati emergenti asseverano in qualche modo questa atomizzazione della mafia barcellonese (indicata in particolare dal LL).. in realtà secondo il - e secondo la comune esperienza decidente la regola base è che le - associazioni mafiose o sono unite o sono in guerra. Si concede al LL che i proventi vengano spartiti in quote, che ogni gruppo abbia i suoi capi, che la fase che si descrive sia di convivenza. Questo basta a far superare i dubbi al decidente su una tripartizione che pare più da sottogruppi che da gruppi autonomi e ciò giova a salvare le imputazioni perchè una visione unitaria immuterebbe ovviamente la contestazione. Ma tanto si concede e niente di più. L'indebolimento dei vecchi, l'emergere di D'AM, insomma un momento fluido. Ma oltre tale confine scindere la mafia barcellonese sarebbe un errore più che giuridico grammaticale. Comunque, come detto lo schema proposto regge, i mafiosi si dividono i soldi, si dividono in due gruppi ma non si vada oltre fino a escludere una mafia che ha nel suo DNA la confluenza in un potere unitario... 9 Quanto alle posizioni individuali, in sintesi - e rinviando per quanto riguarda i contenuti dichiarativi al testo della decisione, noto alle parti, può dirsi che, in riferimento alla imputazione di cui al capo 1 : - RA AN viene ritenuto esponente di vertice della consorteria mafiosa dei NE, sulla base delle concordi indicazioni di ruolo provenienti tanto da SO AR che da LL AN, EL ES e RO IU. Le nuove fonti dimostrative consentono secondo il GUP - di superare agevolmente - i deficit dimostrativi che in riferimento a precedente arco temporale ne avevano determinato l'assoluzione (sino al 2004). Risulta che RA AN è stato ininiterrottamente detenuto dal 1 agosto 2003 sino al 25 marzo del 2009. Le dichiarazioni del SO ne inquadrano in modo operativo il ruolo sino alla data del novembre 2003, ma ad avviso del GUP il fatto che una volta scarcerato il SO nel settembre 2008 non abbia avuto contezza di mutamenti in tale ruolo di comando comporta la certa permanenza di tale condizione, come ribadito, peraltro, dallo stesso SO. Le stesse affermazioni rese dal LL, pur evidenziando una suddivisione del clan in tre sottogruppi (i mazzarroti, quello comandato dal D'AM e i cd. 'vecchi') pongono il RA AN di ROreale a capo di una di tali partizioni (quella dei 'vecchi'). Nei confronti del RA viene inoltre ritenuta raggiunta la prova della き RM partecipazione ai due episodi di estorsione oggetto di contestazione. In particolare, la vicenda relativa alla associazione a tutela dei disabili AIAS viene ricostruita essenzialmente sulla base della ampia deposizione resa da La SA LU, presidente di detta associazione. -Dalle affermazioni rese si ricava a parere del GUP in modo inequivoco - che la destinazione delle somme oggetto di prelievo coatto era proprio la persona di RA AN in qualità di capo della famiglia mafiosa barcellonese. Vengono indicati, anche in rapporto alla pendenza di procedimento per peculato a carico del dichiarante, elementi di conferma esterni al narrato tra cui una intercettazione telefonica. Quanto alla estorsione in danno della IRA TR la fonte principale è rappresentata da SO AR, autore materiale della condotta criminosa, che ha affermato di aver girato i proventi al Di VO ed al RA in virtù delle regole interne alla organizzazione. A ricontro delle dichiarazioni del SO si indicano quelle rese da EL ES e da RO IU, nonchè in riferimento alle regole interne di- funzionamento della organizzazione - quelle rese dal LL. Di VO VA risulta indicato, con ampia convergenza di contenuti secondo il giudice di primo grado da SO AR, EL ES e 10 LL AN. Già condannato in via definitiva per l'appartenenza alla medesima associazione mafiosa per il periodo 1994 - 2003. Resta attivo ad avviso del -GUP durante il periodo di detenzione sofferto, come si desume in particolare dal contributo narrativo reso dal LL. In riferimento alle imputazioni di estorsione, si è già indicata quella relativa alla IRA TR. Quanto alla estorsione in danno della società GAS la fonte probatoria principale è anche in tal caso rappresentata dal SO, cui accede in funzione di riscontro il narrato della EL. RI VA, già giudicato e condannato per il periodo relativo ai primi anni '90, risulta indicato da SO AR, RO IU e LL AN. Viene valorizzato, in particolare l'incontro tra SO AR e RI VA nel novembre 2008 indicativo ad avviso del GUP del perdurante inserimento DERI nella organizzazione criminosa e l'ampia narrazione resa dal LL, che pure lo colloca in una posizione più defilata rispetto al Di VO e al RA AN. Si compie altresì riferimento ai contenuti di una intercettazione del 29 gennaio 2004 realizzata in diverso procedimento e relativa ad una conversazione intervenuta tra CE RA (sottoposto ad estorsione quale rappresentante della società IRA) e l'imputato. RT ER è essenzialmente raggiunto da contributi dichiarativi provenienti da EL ES e LL AN. Risulta assolto nell'ambito di procedimento definito in data 3 marzo 2010, nel cui ambito pure era emersa una contiguità a AL DA e, in precedenza, nel giudizio di appello relativo al periodo dei primi anni '90. In riferimento a tale posizione, va evidenziato che RM viene presa in esame e ritenuta sussistente la condotta di poco più di un anno - successiva all'ultima pronunzia di assoluzione, In rapporto a tale periodo ad avviso del GUP sembra che RT abbia compiuto il 'salto di qualità' venendo affiliato al gruppo coordinato da IN IG. Il SO, in riferimento alle sue conoscenze, ne esclude l'affiliazione. La EL conferma che nel periodo in cui il SO era in libertà il RT non era affiliato;
tuttavia afferma che di recente IN IG (ucciso nell'aprile del 2011) le aveva rivelato che il RT era diventato un suo 'picciotto' impegnato nella raccolta dei proventi del 'pizzo' e riceveva uno stipendio. Tale affermazione - secondo il GUP si salda con il contributo reso dal LL. UI colloca se stesso alle 'dipendenze' di AL DA e di IN IG, gruppo di cui faceva parte anche il RT. Dopo l'omicidio di IN IG (come si è detto ad aprile del 2011) il LL apprendeva da LC UZ VA - altro affiliato tale circostanza. 11 Secondo tale versione ad IN IG era succeduto MU LD che aveva intimato ai ragazzi di IN, tra cui il RT, di continuare a 'girare' per suo conto. A ciò si aggiungono i frequenti controlli di polizia con soggetti associati e le numerose conversazioni telefoniche intercorse tra il RT e il Trifirò dopo l'omicidio di IN IG. Quanto alla imputazione associativa di ci al capo 2 (gruppo capeggiato da D'AM AR) ne rispondono D'AM RA e TI AR TO. D'AM RA viene ritenuto responsabile essenzialmente in rapporto all'analisi dei contenuti dichiarativi resi da LL AN. SO offre infatti risposta negativa al quesito circa l'avvenuto inserimento di tale soggetto nel consorzio criminoso, in rapporto alle sue conoscenze. LL lo indica come soggetto affiliato e partecipe del gruppo comandato dal fratello D'AM AR, precisando che a seguito DEarresto del congiunto avrebbe preso il 'comando' della sottopartizione. La fonte di conoscenza del LL risulta essere LC UZ VA. UI nel corso di un colloquio successivo all'omicidio di IN IG avrebbe incaricato proprio il LL di contattare D'AM RA per concordare le modalità di raccolta e destinazione dei proventi delle estorsioni. Tale contatto non sarebbe poi avvenuto in virtù della scelta collaborativa del LL. Inoltre il LL indica il D'AM RA come responsabile della gestione del RM gioco d'azzardo nell'interesse della SC. In tale parte della narrazione LL riferisce esperienze dirette. In carcere il LL avrebbe inoltre saputo che D'AM RA era tra gli autori DEomicidio comesso in danno di AR ZA. Quanto agli elementi di riscontro si cita il contenuto di una conversazione intercorsa tra ES TA e ER AN il 31 dicembre 2007 e relativa alla preoccupazione dei due per l'irruzione della polizia in una bisca gestita da D'AM RA nonchè le risultanze di una attività di indagine realizzata il 23 ottobre del 2007. In tale occasione il D'AM RA aveva eseguito l'incarico a lui smistato dal fratello AR di seguire un furgone 'sospetto', in realtà utilizzato dalle forze DEordine per un appostamento di natura investigativa e di annotarne la targa. Tale episodio viene ritenuto indicativo della comunanza di interessi e del ruolo rivestito nel gruppo da D'AM RA. TI AR TO già condannato per appartenenza al gruppo mafioso sino al 2004, viene ritenuto incluso in tale sotto-gruppo (si ricorderà che la contestazione parte dal 2007) . Il SO lo indica come affiliato da data risalente e precisa che in virtù DEetà gode di una certa autonomia operativa nella imposizione di estorsioni. Afferma di averlo incontrato sul finire del 2008 12 durante il suo breve periodo di libertà. LL afferma di aver conversato con il TI in carcere nel 2010 ed afferma che già dal 2006 il TI si era allontanato da AR D'AM e dal suo gruppo. In tale occasione il TI si lamentò con lui per il mancato pagamento da parte della organizzazione degli onorari difensivi. RO IU lo indica come componente DEorganizzazione per conoscenza indiretta. In motivazione il GUP afferma che non vi è prova di un effettivo recesso del TI successivo alla già accertata appartenenza al sodalizio e che le dichiarazioni rese dal SO e dal LL confermano la permanente affiliazione del TI. Si compie inoltre riferimento alla intervenuta condanna in primo grado del TI in diverso procedimento per una estorsione commessa nell'ottobre del 2009 ai danni del titolare di una pescheria, tal LO DI. In ogni caso viene escluso il ruolo direttivo, con condanna per ritenuta partecipazione. Viene altresì ritenuta raggiunta la prova della intestazione fittizia contestata al capo 19. Sul punto va evidenziato che gli elementi risultano rappresentati dal rinvenimento di una scrittura privata datata 15 gennaio 2007 e dalle affermazioni rese dal consulente fiscale MU Felice in rapporto alla cessione di quote della Cristi RL avvenuta nel gennaio 2006. Quanto alle affermazioni di responsabilità per i soggetti accusati di concorso esterno, RI ON e IN DA, va in sintesi evidenziato che : RI ON è essenzialmente raggiunto dal contributo narrativo del 27 SO, cui accedono affermazioni rese da RO IU e LL AN. A parere del Gup non vi è dubbio circa la concordanza delle fonti sul fatto rappresentato dalla affiliazione del RI al clan PA. Tra i compiti svolti dal RI vi era quello di gestire gli interessi comuni tra detto clan ed il gruppo dei NE già dai primi anni '90 in rapporto alle estorsioni a ditte impegnate per lavori pubblici che operavano nelle due province contigue. Ciò lo porta a diventare un punto di riferimento di questi ultimi, cui fornisce un consapevole contributo, definibile in termini di concorso esterno. Inoltre il RI in diverse occasioni ha fornito ospitalità in TO al SO e ad altri affiliati in periodi di latitanza di costui. Il SO ha fatto riferimento ad alcuni contatti specifici (tra cui l'ospitalità ricevuta nell'estate del 1996 e nel 1999, confermata dalla EL). Dopo l'arresto del SO i contatti erano proseguiti con AL DA. Anche il RO ha confermato l'esistenza di tali rapporti, così come il LL in riferimento a vicende estorsive. IN DA risulta anch'egli raggiunto, in via principale, dai contenuti dichiarativi resi da SO AR, cui accedono quelli del LL. Quanto al delitto di concorso esterno si ritiene non rilevante l'intervenuta assoluzione da 13 analoga contestazione per rapporti intrattenuti con il gruppo mafioso dei Bontempo Scavo in Tortorici. Sul tema contestato, il SO lo ha indicato come imprenditore a lui particolarmente vicino. Il rapporto sarebbe nato da una richiesta di aiuto rivolta al SO dal IN per risolvere un problema di tempistica nella esecuzione di lavori aggiudicati in subappalto al IN e ad altre imprese dalla NC per la realizzazione di lavori stradali. La pressione del SO sui titolari delle ditte in ritardo esecutivo garantiva il IN circa il rispetto dei tempi previsti. In tale occasione il SO avrebbe 'chiuso' l'estorsione alla società NC e avrebbe chiesto al IN di provvedere alla riscossione delle quote, cosa che il IN continuò fare anche sotto la reggenza di AL DA (che tuttavia non avrebbe contabilizzato l'estorsione a vantaggio del clan, trattenendone gli importi). I contatti vennero tenuti, quando il SO era in carcere, dalla EL. Una volta scarcerato nel 2008 il SO avrebbe ripristinato il contatto diretto ed avrebbe avuto contezza DEulteriore apporto garantito dal IN DA al AL in riferimento alla estorsione nei confronti della società AT per i lavori del metanodotto. La EL ha riferito di aver assistito a consegne di denaro operate da IN DA in favore del SO durante la convivenza con quest'ultimo. Una volta tratto in arresto il SO ebbe l'incarico da costui di portare il IN al cospetto del AL e lo eseguì. RY Quanto al LL, costui ha confermato l'esistenza di un rapporto 'fiduciario' tra il IN e il SO, in forza del quale il IN avrebbe ottenuto lucrosi appalti. rapporto sarebbe poi proseguito, a suo dire, con il AL DA. Narra in modo specifico circa la vicenda estorsiva ai danni della AT per i lavori del metanodotto, affermando che i subappalti al IN vennero affidati in virtù di tale rapporto fiduciario. A conferma della esistenza del rapporto tra SO e IN si indicano intercettazioni del 2009 realizzate in diverso procedimento. Viene pertanto affermata la penale responsabilità per concorso esterno. Quanto al capo relativo al concorso nella estorsione ai danni della SE, il GUP evidenzia i contenuti narrativi apportati dal SO e dal LL. Si trattava di una tangente dall'importo molto rilevante, diviso tra le tre componenti della organizzazione barcellonese. Il SO, ancora detenuto, ne apprende l'esistenza da altro sodale in carcere. A suo dire presente al colloquio vi era anche il LL. Una volta scarcerato ne avrebbe ottenuto conferma da vari soggetti, tra cui lo stesso IN. 14 Il LL compie narrazione dettagliata della vicenda. Non conferma di averne parlato durante la sua carcerazione con il SO. Afferma di aver conosciuto la vicenda da libero, nel gennaio del 2008 ed indica come fonte lo stesso AL DA. UI gli avrebbe anche riferito la modalità con cui veniva realizzata l'estorsione, attraverso sovrafatturazioni da parte delle ditte subappaltatrici, tra cui quella del IN, la cui presenza in una con altre - era stata imposta proprio dal AL. Dopo l'arresto del AL erano subentrate difficoltà nella percezione del contributo estorsivo. Il LL ricorda anche di aver partecipato ad una riunione il cui oggetto era rappresentato dalla destinazione dei rilevanti profitti derivanti da tale estorsione. Quanto ai profili valutativi, il GUP ritiene convergente il contributo dei due collaboranti. Vi è riscontro in fatto circa la modalità di esecuzione dei lavori tramite il ricorso ai subappalti indicati dai collaboranti e viene indicato il rinenimento di undici fatture emesse, per consistente importo complessivo, dalla ARTER e relative alle opere eseguite. Vi sarebbe stata, pertanto, sia l'imposizione dei fornitori e di una parte dei subappaltatori che l'imposizione della tangente veicolata anche grazie alla disponibilità del IN. Non vi è stato ascolto dei responsabili della società NA ma dei vertici della SE aggiudicataria in ATI del lotto interessato da parte della NA. A parere del GUP le affermazioni rese da tali testi sono solo apparentemente negatorie (gli stessi hanno negato imposizioni nella selezione delle imprese consorziate), posto RM che le indicazioni circa il contenzioso sorto tra costoro e i titolari della MA TR (OC e IL, anch'essi collegati, in tesi di accusa, ai NE) evidenziano false rappresentazioni dei costi sostenuti dai fornitori, contenute in una denunzia all'autorità giudiziaria civile. Tale dato si porrebbe quale ulteriore conferma circa i contenuti rappresentativi del LL. Viene pertanto ritenuta sussistente la penale responsabilità anche in rapporto al concorso in estorsione con riconoscimento della continuazione.
3. La sentenza di secondo grado. La Corte di Appello afferma di condividere l'impianto motivazionale della decisione di primo grado. Va evidenziato che in secondo grado è stata accolta istanza di parziale rinnovazione istruttoria proposta dal P.G. territoriale al fine di escutere in contraddittorio - due 'sopravvenute' fonti dichiarative.- Si tratta di MP VA e IN VA, il cui apporto viene ritenuto utile all'inquadramento dei fatti associativi anche in virtù delle conoscenze acquisite - per lo più - da IN IG padre del secondo. 15 La Corte di merito con ordnanza dibattimentale del 19 settembre 2014 rigettava ulteriori istanze istruttorie affermandone la non necessità ai fini del decidere. Si precisa in sentenza che alcune di tali istanze non erano diretta conseguenza del narrato dei due 'nuovi' collaboranti ma istanze che da tali contributi prescindevano e che pertanto non potevano dirsi necessitate. Si precisa altresì che lì dove i nuovi dichiaranti abbiano riferito 'de auditu' e la Corte non abbia ritenuto di escutere la fonte diretta di tali dichiarazioni non si è tenuto conto. Vengono pertanto affrontati partitamente i temi posti con gli atti di appello. Si confermano le valutazioni espresse in primo grado circa i profili di attendibilità intrinseca dei diversi collaboranti e si conferma la ricostruzione delle vicende estorsive così come operata. Quanto al reato associativo, la Corte territoriale così argomenta le valutazioni operate, in sintesi. RA AN . Si ritiene più che esaustiva la trattazione della posizione del RA contenuta nella decisione di primo grado. Gli elementi acquisiti concordi dichiarazioni dei collaboranti, ampiamente indicative del ruolo svolto nonchè ricadute logiche delle vicende estorsive hanno trovato ulteriore conferma nei contenuti narrativi del MP e da nessun dato può desumersi un ridimensionamento del ruolo di vertice, ferma restando la ripartizione della associazione in più gruppi successiva all'anno 2006. La valenza di tali elementi si proietta ben oltre l'anno 2004 il che consente di ritenere infondata la eccezione RM difensiva in tema di preclusione derivante dal precedente giudicato assolutorio. La Corte di merito conferma per tutti la sussistenza DEaggravante della - disponibilità di armi, esclude la recidiva nel merito per il RA e ridetermina la sanzione inflitta in primo grado con commisurazione della pena-base in rapporto al reato associativo (comma 2 e comma 4 DEart. 416 bis) in anni 18 (forbice edittale 12-24) con incremento pari ad anni tre per ogni episodio di estorsione posto in continuazione sino ad una quota di anni 24, ridotta ad anni sedici di reclusione per la scelta del rito (in primo grado la pena per il reato associativo era stata quantificata in anni venti, con incremento di anni sette per ciascun capo di estorsione, applicazione implicita del criterio moderatore e riduzione ad anni venti). Di VO VA. Anche in riferimento a tale imputato la Corte di Appello ritiene esaustiva la trattazione operata in primo grado. L'ampia convergenza tra le fonti non risulta scalfita dalle obiezioni difensive, in particolare da quella relativa al lungo periodo detentivo vissuto dal Di VO dopo il 2004 (il periodo antecedente rientra nei precedenti giudicati di condanna) . Si afferma sul tema che il Di VO risulta soggetto attivo, con ruolo direttivo, anche durante il 16 periodo detentivo, come è dimostrato non solo dalle affermazioni rese dal LL ma dai contenuti dichiarativi resi dal MP VA nel giudizio di secondo grado. UI ha infatti affermato non soltanto che la sua investitura come responsabile di Terme Vigliatore fu ordinata, dal carcere, proprio dal Di VO ma che una volta posto in libertà il Di VO nel 2011 - venne sollecitata la sua eliminazione da tal EC AN. Ciò dimostra, sul piano logico, il permanente rilievo della posizione di tale imputato, posto che le nuove leve del clan intendevano scalzarlo. Viene ritenuta ampia ed esaustiva anche la trattazione delle vicende estorsive, indicative della assoluta centralità del ruolo svolto. Quanto al trattamento sanzionatorio, si precisa che per tutti gli imputati la recidiva contestata è esclusivamente quella semplice con preclusione a modifiche sfavorevoli in assenza di impugnazione del P.M.. Si opera, pertanto una quantificazione diversa da quella realizzata in primo grado partendo dalla pena base di anni dodici (il minimo della pena prevista per il reato associativo) e considerando un aumento di anni tre per la recidiva e di anni tre per ciascuna estorsione, sì da pervenire ad anni ventuno, ridotti per il rito ad anni quattordici di reclusione. L'ulteriore incremento di anni uno e mesi sei ciascuno riguarda le due precedenti decisioni con cui si è riconosciuta la continuazione, sì da pervenire a complessivi anni diciassette. RI VA. Anche per RI VA vengono respinte le obiezioni in RM punto di riconosciuta responsabilità. UI, anche ad avviso della Corte di secondo grado, partecipava alle scelte strategiche del gruppo in cui era rimasto inserito dopo la condanna del 1995 (processo cd. mare nostrum) ed in ciò risulta fondato l'inquadramento di cui al co.2 DEart. 416 bis . Depongono in tal senso le dichiarazioni dei collaboranti già vagliate in primo grado che appaiono tutte significative. La Corte di merito valorizza in particolare il dato DEincontro tra RI e SO del novembre 2008 e la sua causale (richiesta di un incontro chiarificatore per le voci messe in giro da IA sul conto di RI). Al di là della percezione del SO (che pensò fosse un modo per attirare lui stesso in una trappola) è evidente che lo stesso incontro presuppone in ogni caso - - l'elevata caratura mafiosa DE RI sino a tempi recenti. Si cita inoltre l'episodio della intercettazione del colloquio con il ragionier CE del 2004, oltremodo significativo circa la possibilità per l'RI di esprimere la volontà del gruppo nell'ambito di una delicata vicenda estorsiva in corso. Viene altresì respinta la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche sia in rapporto alla ricorrenza di precedenti che in riferimento alla gravità del fatto. 17 Quanto alla commisurazione della pena si ritiene di infliggere anni tredici e mesi sei quale pena-base (aggravante co. 4 minimo di 12) con aumento per la recidiva pari a anni quattro e mesi sei e riduzione per il rito ad anni dodici. Viene quantificato in anni due e mesi sei di reclusione l'ulteriore aumento per il precedente giudicato. RT ER viene ritenuto anch'egli partecipe, come da contestazione e per il limitato arco temporale già indicato(co.1 e co.4 art. 416 bis da marzo 2010 a giugno 2011) ritenendosi corretta ed efficace la saldatura tra le dichiarazioni della EL e quelle del LL, come esposta in primo grado. Vengono disattese le obiezioni difensive e viene valorizzato il contributo ulteriore apportato, nel giudizio di secondo grado, dai collaboranti IN VA (con maggior rilievo) e MP VA. Viene altresì respinta la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche sia in rapporto alla ricorrenza di precedenti che in riferimento alla gravità del fatto. Quanto al trattamento sanzionatorio la pena base viene portata al minimo edittale di anni nove, con aumento di anni tre per la recidiva e riduzione per il rito ad anni otto di reclusione. Quanto alla diversa contestazione associativa di cui al capo 2 rilevano le posizioni di D'AM RA e TI AR TO. La Corte territoriale, in premessa, condivide le valutazioni del GUP circa la sostanziale unitarietà del gruppo criminoso, le cui vicende interne hanno dato luogo nel corso del tempo a 'sottopartizioni' in parte autonome ma comunque convergenti nell'unico contesto di fondo della famiglia barcellonese. La RM contestazione di cui al capo 2 in tale ambito raffigura pertanto il gruppo che nel corso del tempo si lega alla figura emergente di D'AM AR, ma non può dirsi sussistente una vera e propria frattura della unitaria associazione, ferme restando le diffidenze reciproche. D'AM RA viene ritenuto responsabile con ruolo di promotore. Sul punto vengono valorizzate le dichiarazioni del LL, ritenute affidabili e convergenti con altri dati autonomi. E' evidente che SO è rimasto all'oscuro DEinserimento del D'AM RA nella organizzazione mafiosa dato il suo stato detentivo iniziato sul finire DEanno 2003 e per tale motivo non può parlarsi di contrasto. Il LL viene ritenuto portatore, almeno in parte (vicenda delle bische) di conoscenza diretta. Inoltre, su tale posizione, risultano acquisite le ulteriori dichiarazioni rese nel giudizio di secondo grado da IN VA, pienamente confermative del quadro già descritto dal LL, così come quelle rese da MP VA 18 (anche in riferimento al ruolo direttivo svolto dal D'AM RA dopo l'arresto del fratello AR). Vi è ache in questo caso il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la pena viene determinata con riferimento al minimo edittale DEipotesi aggravata ai sensi del co.4 (anni 12 ridotti ad anni otto per la scelta del rito). Il rigetto delle dogliaze proposte in punto di affermazione di penale responsabilità si estende a TI AR TO. Già giudicato come partecipe sino al 2004, il TI sarebbe rimasto all'interno della consorteria, secondo la Corte di merito vuoi in virtù dei contenuti dichiarativi del LL, vuoi per l'assenza di visibili atti di recesso, così come argomentato in primo grado. TI si lamenta in tempi recenti con il LL per il mancato pagamento di onorari difensivi da parte del gruppo, il che è ritenuto preciso indicatore di permanenza della affiliazione, così come l'incontro solo apparentemente neutro con il - - SO dopo la sua scarcerazione. Vi è poi la estorsione alla pescheria di LA (avvenuta nel 2009) indicativa anch'essa della prosecuzione del rapporto, non essendo ipotizzabile la concessione di un così elevato grado di autonomia. La Corte pare aderire ad una ipotesi di unitarietà della contestazione associativa, tale da ricomprendere la posizione del TI (cui, si ricorderà è contestato il capo n.2). Peraltro, la nuova fonte MP lo inquadra espressamente nel gruppo dei 'vecchi' dato l'antico rapporto di amicizia e vicinanza con RA AN. RM Afferma altresì che l'estorsione alla pescheria di LA fu, per quanto a sua conoscenza, iniziativa autonoma del TI. Viene confermata l'affermazione di responsabilità anche per la fittizia intestazione di cui al capo 19 e riconosciuta la continuazione tra i due capi si ridetermina la pena in anni dieci (pena base per il capo 2 anni 9, aumentata di anni tre per la recidiva e di anni tre per la intestazione fittizia sino a pervenire ad anni quindici, ridotti per il rito ad anni dieci) Quanto alle affermazioni di responsabilità per le ipotesi di concorso esterno, le stesse vengono confermate. RI ON viene ritenuto concorrente esterno come affermato in primo grado. La decisione riproduce le linee motivazionali espresse in primo grado e le fa proprie. A dette fonti si aggiunge, sulla medesima linea, il contributo di MP VA. In quanto membro del clan PA, RI si occupava di 'risolvere e appianare le questioni che potessero sorgere tra catanesi e NE'. Qaunto alla proposta eccezione di competenza territoriale, la Corte di merito ribadisce che la contestazione 'residua' (ossia il concorso esterno nel reato 19 associativo consistente nell'apporto fornito alla famiglia barcellonese) è solidamente ancorata alla competenza territoriale di Messina. A nulla rileva il fatto che una contestazione accessoria di estorsione consumata in territorio catanese sia stata oggetto di trasmissione a tale diversa autorità, non essendo stata provata la connessione tra le due ipotesi di reato sub specie continuazione. Viene inoltre respinta ulteriore questione in rito relativa ad una parte del verbale del SO realizzato, su richiesta del medesimo, in assenza del difensore, data l'equiparazione tra tale parte del verbale e le dichiarazioni spontanee, utilizzabili in sede di giudizio abbreviato. Nel merito, e in diritto, secondo la Corte messinese non può dirsi che il RI agiva nel solo interesse della SC ET (fatto, peraltro, per cui non risulta avviata l'azione penale) posto che i vantaggi correlati alla sua azione erano reciproci e dunque si producevano anche dal lato dei 'NE'. Da ciò il rigetto della richiesta subordinata di riqualificazione di parte della condotta in favoreggiamento personale (peraltro prescritto). L'elemento psicologico viene anch'esso ritenuto provato, in riferimento alla perdurante disponibilità manifestata e ai plurmi interventi realizzati, secondo la narrazione operata dalle fonti. Si ritengono non concedibili le circostanze attenuanti generiche e quella prevista dall'art. 116 cod.pen. e la pena viene commisurata in rapporto al minimo edittale (anni nove ridotti per il rito ad anni sei). IN DA. L'ipotesi delittuosa del concorso esterno viene ritenuta fondata, sulla base delle dichiarazioni dei collaboranti in particolare SO AR - già esposte in primo grado. La vicenda del coinvolgimento nella estorsione ai danni della NA viene ritenuta la manifestazione più evidente di tale sottostante accordo ma non l'unico episodio (e anche se ciò fosse, afferma la Corte di merito, sarebbe ampiamente sufficiente ad integrare gli estremi della punibilità anche per il capo di concorso esterno). Maggiore spazio viene destinato in motivazione alla trattazione del capo di estorsione. Si ritengono convergenti, nella sostanza, i contributi dichiarativi del SO e del LL, che illustrano la medesima vicenda ed entrambi si soffermano sul ruolo svolto dal IN. Analogo contributo è stato reso nel giudizio di secondo grado dal MP VA. La Corte di merito respinge, in rito, questione proposta nell'atto di appello e relativa alla pretesa violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza. 20 0 2 La difesa argomenta che mentre nella imputazione si compie riferimento alla imposizione alla società mandante SE del noleggio a freddo dei mezzi d'opera riconducibili a società gestite dal IN, la decisione inquadra in realtà la pretesa imposizione dei subappalti e la veicolazione (non contestata) dei proventi estorsivi. A avviso della Corte non vi è alcuna immutazione del fatto posto che in realtà il noleggio a freddo dei mezzi era la modalità esecutiva DEestorsione realizzata ai danni della NA dalle ditte MA e da quella del IN. L'A.T.I. costituita tra la SE e la MA era dunque il tramite della estorsione, in danno della società NA, costretta a pagare l'estorsione tramite sovrafatturazione delle prestazioni realizzate dalla IN e dalla MA. In sostanza si ritiene il fatto portato sin dall'inizio a conoscenza della difesa nei suoi termini essenziali, fermo restando l'arricchimento derivante dal contraddittorio. Si conferma pertanto l'affermazione di penale responsabilità, in continuazione con la condotta di concorso esterno. Quanto alle fattispecie di intestazione fittizia la Corte esclude la ricorrenza DEaggravante di agevolazione mafiosa essendo le operazioni finalizzate a scopi individuali di nascondimento della titolarità, a fini di elusione della disciplina in を RY tema di misure di prevenzione, perseguiti dal IN. Ne deriva la estinzione del reato per prescrizione in riferimento al capo n.20. Quanto al trattamento sanzionatorio, La Corte formalmente rigettava la richiesta di ritenere prevalenti le già concesse circostanze attenuanti generiche (ma al contempo escludeva la recidiva e operava diminuzione) e ferma restando la - riconosciuta continuazione tra i soli capi di concorso esterno e di concorso in estorsione determinava la pena base del reato continuato in anni sei di - reclusione (si afferma anni nove, che sarebbe il minimo edittale DEipotesi aggravata, ridotti in virtù delle attenuanti generiche ad anni sei) aumentata ad anni sette e mesi sei di reclusione per il capo di estorsione, ridotta per il rito ad anni cinque di reclusione. In rapporto al capo 21 la pena veniva determinata in anni uno di reclusione. Le statuizioni patrimoniali di confisca vengono confermate in secondo grado, ad esclusione di un bene immobile, oggetto di restituzione ad RI AR. Vengono dichiarati inammissibili gli atti di appello proposti dai terzi intestatari, per assenza del rapporto processuale principale, instaurato solo nei confronti degli imputati. Circa tali aspetti, conviene indicare le valutazioni in rapporto a ciascuno degli appellanti. 21 Quanto a IN DA, la conferma della decisione di confisca in primo grado deriva dalla presa d'atto della effettiva riferibilità dei beni al condannato (trattasi di beni immobili per lo più intestati alle aziende e alla figlia IN NN) data la accertata sproporzione tra il valore dei beni e i redditi oggetto di dichiarazione, cui si aggiunge la considerazione di ordine temporale circa la correlazione tra gli incrementi economici e i rapporti intrattenuti dal IN con la consorteria mafiosa (in particolare con il SO e il AL). Viene valutata una consulenza di parte tesa a dimostrare il dato della 'proporzione'. Ad avviso della Corte di merito tale prospettazione è del tutto infondata in quanto non tiene conto delle spese di sostantemento del nucleo familiare e mantenimento del tenore di vita. Si riprende inoltre una considerazione espressa in primo grado circa il livello di inquinamento della attività di impresa - dovuto al rapporto con l'organizzazione - sicchè l'intera redditività aziendale risulta qualifcabile in termini pertinenziali quale profitto del reato. Quanto a RA AN, si richiamano le dichiarazioni dei diversi collaboranti, che hanno riferito in modo specifico circa la tendenza a reinvestire nelle aziende i profitti della attività illecita del gruppo criminoso. Al RA risultano confiscate quattro diverse compagini societarie operanti nel settore del movimento terra, edilizia, produzione e vendita di calcestruzzo, trasporti e altri beni immobili RT intestati ai familiari. Anche in tal caso è stata prodotta consulenza di parte tesa ad asseverare la proporzione tra redditi ed acquisti. La Corte ne disattende i contenuti affermando che la proiezione economica del RA altro non è che l'espressione tangibile del suo ruolo nell'associazione mafiosa. Il potere di intimidazione, come riferito concordemente dai collaboranti, ha consentito nel corso del tempo di alimentare le stesse attività economiche con attenuazione sensibile della concorrenza. Anche in tal caso la redditività ufficiale, se rapportata al tenore di vita del nucleo familiare, risulta di entità tale da escludere la potenzialità di acquisto riscontrata. Anche gli apporti esterni, citati nella consulenza, non appaiono di entità tale da modificare il contenuto del giudizio, come formulato in primo grado. Quanto a Di VO VA si conferma il contenuto del giudizio di assoluta sproporzione tra redditi - definiti assai esigui in rapporto al tenore di vita - ed entità degli investimenti operati. Ciò porta a ritenere pertinenziale la confisca rispetto alla prolungata attività illecita svolta dal Di VO, trattandosi di patrimonio direttamente ricondicibile - in assenza di valide alternative ai proventi tratti dalle attività svolte. Nessun - rilievo realmente antagonista viene assegnato alla sottoscrizione di mutui 22 peraltro per importi contenuti- data la necessaria restituzione di capitale e interessi con risorse provenienti dalla già citata attività. Quanto a RI VA si conferma la sostanziale disponibilità in capo al condannato dei beni anche intestati alla moglie AL IS e alla madre IN LA. Si condivide la qualificazione in termini di illeceità dei profitti derivanti dalla attività di impresa svolta tramite la ditta 'IN LA' (attività di smaltimento rifiuti e autodemolizioni), in rapporto ai contenuti dichiarativi provenienti dai collaboratori di giustizia, cui si unisce il contenuto di intercettazioni telefoniche. Anche in tal caso, infatti, vi sarebbe chiara influenza del potere di intimidazione sulle molteplici attività economiche svolte, con azzeramento della potenziale concorrenza (si cita un caso specifico narrato dal SO), Ciò determina il rigetto dei motivi di appello, nel cui ambito era stata evidenziata la liceità dei profitti - ingenti realizzati, la regolare costituzione DE impresa già negli anni '60 da parte del padre DERI, la assenza di favoritismi, l'avvenuta percezione nel corso del tempo di risarcimenti e la assenza di ipotesi di interposizione fittizia. Ad avviso della Corte di merito la sproporzione resta sussistente, considerando tenore di vita e necessità di sostentamento anche dovendosi considerare tali fonti lecite. La lecita costituzione DEazienda non elide il disvalore delle condotte successive, caratterizzate dall'incremento delle attività (..travolgente successo imprenditoriale..) coincidente con l'avvio e la stabilizzazione della carriera RM criminale DERI e con le capacità di infiltrazione del gruppo criminale nel settore degli appalti (trasporto rifiuti e trattamento rifiuti speciali) oltre che con le capacità di azzeramento della concorrenza. Ad avviso della Corte trattasi pertanto di 'impresa mafiosa' con tutto ciò che ne consegue in punto di qualificazione illecita degli utili conseguiti e impossibile distinzione tra investimento derivante da reddito lecito e quello derivante da reddito illecito. Viene escluso dalla confisca esclusivamente il bene immobile intestato ad RI AR.
4. Avverso detta sentenza sono stati proposti i seguenti ricorsi per cassazione.
4.1 Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Messina ha proposto ricorso nei confronti di Di VO VA, RA AN, RI VA e RT ER, deducendo vizio di motivazione in relazione ai capi della decisione con cui è stata ridotta la pena inflitta dal primo giudice. 23 Ad avviso del PG impugnante le riduzioni di pena operate - in misura consistente - nei confronti di tali imputati, all'esito del giudizio di secondo grado, non sono state motivate in modo adeguato, pure a fronte di una ricostruzione che conferma la estrema gravità dei fatti oggetto di giudizio. Per quanto concerne Di VO VA è oggetto di critica la riduzione di pena operata in riferimento ai due reati-satellite (estorsioni pluriaggravate). Qui in primo grado la pena-base del reato continuato era stata incrementata di anni sette di reclusione per ciascuna delle due fattispecie, mentre in appello viene ridotta ad anni tre per ciascun episodio, senza motivazione alcuna. Le due estorsioni hanno ad oggetto condotte di rilevante gravità, operate in danno di imprenditori impegnati nella realizzazione di lavori pubblici di estremo rilievo. La Corte di secondo grado non giustifica il rilevante ridimensionamento della entità della pena. Analoga critica viene espressa in riferimento alla commisurazione della pena operata nei confronti di RA AN. Per ciascun capo di estorsione, infatti, la pena è stata ridotta in modo sensibile (da anni sette ad anni tre di reclusione) senza motivazione espressa. In riferimento ad RI VA si evidenzia che la pena inflitta in secondo grado per il reato associativo (comprensiva di aumento per la recidiva) è di anni diciotto, ridotti per il rito a dodici, mentre in primo grado era stata indicata in anni venti e mesi sette, prima della riduzione per il rito. Tale diminuzione non è congruamente motivata e contrata con i profili ricostruttivi della personalità লা DEimputato. In riferimento a RT ER la consistente riduzione di pena (pena finale da anni dieci ad anni otto) non risulta espressamente motivata. 4. 2 I terzi intestatari di beni confiscati. Hanno proposto ricorso per cassazione, altresì, i terzi intestatari di beni sottoposti a confisca TO AR, RA NE, RA LM, RA NT (in riferimento alla posizione di RA AN) AL IS e IN LA (in riferimento alla posizione di RI VA). 4. 2.1 TO AR, RA NE, RA LM e RA NT, con unico atto di ricorso, proposto dai difensori muniti di procura speciale, deducono al primo motivo violazione di legge e vizio di motivazione nonchè indicano quali norme violate gli articoli 23 e 24 della legge n.87 del 1953. Intervenute nel giudizio di appello le ricorrenti avevano formalmente proposto questione di legittimità costituzionale DEart. 593 cod. proc.pen. e 12 sexies legge n.356 del 1992 per contrasto con più disposizioni della Carta, nella parte in 24 cui tali norme escludono l'intervento diretto nel giudizio del titolare dei beni oggetto di sequestro e confisca. In sintesi, ad essere contestata è la normativa vigente in tema di appello, che esclude la legittimazione ad impugnare la decisione sfavorevole in tema di misure di sicurezza patrimoniali, da parte dei terzi titolari formali di diritti sui beni oggetto di confisca. Viene evidenziato contrasto con l'articolo della Convenzione Europea dei diritti DEuomo, in tema di equità del processo, nochè in rapporto agli articoli 3, 24 e 42 Cost., con riferimento generale alla incidenza della decisione sul diritto di proprietà senza possibilità di adeguata tutela all'interno del processo. In ogni caso si evidenzia che su tale questione di costituzionalità non è intervenuta risposta alcuna, nè con separata ordinanza nè con la sentenza che ha definito il grado (con declaratoria di inammissibilità delle proposte impugnazioni). Da ciò deriverebbe, in tesi, un vizio della decisione. In ogni caso si ripropone il dubbio di costituzionalità della vigente disciplina normativa. Al secondo motivo si deduce vizio di motivazione ed erronea applicazione degli articoli 593, 586 e 127 cod.proc.pen.. Nel corpo della decisione di primo grado sono state contestualmente decise istanze di restituzione dei beni in sequestro, in taluni casi proposte dai terzi RM interessati. La scelta del giudicante di non trattare in via separata ai sensi DEart. 127 cod.proc.pen. tali istanze ha determinato la impossibilità di impugnare la decisione reiettiva, sia con l'appello dichiarato inammissibile che con un ipotetico ricorso per cassazione. Tale ricorso non era proponibile avverso la sentenza, stante la previsione ostativa di cui all'art. 586 cod.proc.pen.. Si ritiene pertanto sussistente un vizio della decisione di primo grado, tale da travolgere le statuizioni di confisca ivi operate. Al terzo motivo si deduce omessa motivazione sui rilievi difensivi tesi a sostenere la legittimazione dei terzi a partecipare al giudizio di secondo grado. Si era sostenuta l'impugnabilità della decisione di primo grado ai soli fini di tutela della proprietà. Si era evidenziata, altresì, l'irragionevolezza di una disciplina - come quella vigente - che consente al terzo interessato di impugnare il provvedimento cautelare con il riesame e non la sentenza di primo grado che statuisce sulla confisca nel procedimento principale. Si era altresì evidenziata la necessità di una parificazione degli strumenti di tutela rispetto ad altri istituti analoghi DEordinamento giuridico, quali le misure di prevenzione che offrono al terzo titolare di diritti la possibilità di intervenire già nel procedimento principale. 25 Su tali quesiti non è intervenuta risposta alcuna da parte della Corte di Appello, che si è limitata a dichiarare inammissibili le proposte impugnazioni. Al quarto motivo, in ipotesi di ritenuta ammissibilità del ricorso per cassazione, si deduce vizio di motivazione sulla statuizione di confisca. Il contenuto del motivo articola doglianze sui profili ricostruttivi di tipo patrimoniale e presuppone la risoluzione delle questioni antecedenti nel senso della ammissibilità del ricorso. -4. 2.2 Il ricorso proposto da IN LA a mezzo del difensore e procuratore speciale - risulta strutturato in modo del tutto analogo e pertanto si rinvia alla sintesi sin qui esposta. Vengono riproposte le questioni in punto di legittimazione e i vizi di motivazione della decisione impugnata. 4. 2.3 Anche il ricorso proposto da AL IS - a mezzo del difensore e procuratore speciale - propone questioni del tutto analoghe e contesta la omessa motivazione sulle questioni poste in sede di legittimazione, ivi compresa la questione incidentale di legittimità costituzionale. Si compie riferimento, al fine di rafforzare il dubbio di legittimità o costituzionalità, ai contenuti della Direttiva UE in tema di confisca adottata dal Parlamento Europeo in data 3 aprile 2014 ove si prevede espressamente l'impugnabilità del provvedimento di confisca da parte del soggetto interessato. RM 4. 3. I soggetti condannati. Hanno proposto ricorso per cassazione gli otto imputati condannati in primo e secondo grado. 4. 3.1 Il ricorso proposto da RI ON a mezzo del difensore avv. Giorgio Antoci propone distinti motivi. - -nel giudizio di secondo Al primo motivo si deduce nullità DEordinanza emessa grado in data 20 maggio 2014 per intervenuta violazione di diritti difensivi ed - erronea applicazione DEart. 121 cod. proc.pen.. In fatto, in detta udienza RI ON intendeva esibire alla Corte di secondo grado documentazione e memoria, ma tale produzione non fu possibile perchè la Polizia Penitenziaria negò l'accesso in aula a tale materiale cartaceo perchè trattavasi di fogli non vidimati dalla direttrice. Il difensore eccepiva l'illegittimo trattenimento e la Corte respingeva l'istanza affermando che, fermo restando il diritto DEimputato di rendere dichiarazioni spontanee e produrre documentazione, andavano nel caso in esame applicate le eventuali norme regolamentari esistenti in materia di detenzione. Sul punto si allega al ricorso copia del verbale di udienza. 26 Ad avviso del difensore la mancata acquisizione della documentazione integra una ipotesi di nullità, per violazione del diritto di dfesa, essendo illegittimo il trattenimento di produzione che il detenuto intendeva realizzare in giudizio. Viene ritenuto insussistente il potere della amministrazione penitenziaria di inibire detta produzione in base a non meglio precisate disposizioni regolamentari, in realtà insussistenti. Trattasi pertanto di rigetto immotivato di acquisizione della memoria difensiva, con lesione del diritto all'effettivo contraddittorio e all'intervento difensivo. La Corte non ha avuto modo di valutare i contenuti della memoria in virtù di una illegittima sottrazione della stessa e dei documenti correlati al vaglio di ammisibilità, sottrazione imposta da soggetto estraneo al rapporto processuale. Al secondo motivo si deduce vizio di motivazione della ordinanza con cui in data 10 marzo 2014 la Corte di Appello ha accolto l'istanza di rinnovazione istruttoria proveniente dalla pubblica accusa. Come si è detto, la Corte di secondo grado ha operato rinnovazione parziale della istruttoria dibattimentale accogliendo la sollecitazione del Procuratore Generale. Sono stati escussi i due collaboranti MP VA e IN VA. La difesa rappresenta che la motivazione DEordinanza non si rapporta in modo adeguato al presupposto di legge, rappresentato in tesi dalla assoluta necessità ai fini della decisione (art. 603 co.3). き Trattandosi di appello avverso sentenza pronunziata con rito abbreviato vi era presunzione di completezza del quadro probatorio, che peraltro la stessa Corte in sentenza come già esaustivo ai fini DEaccertamento diindica - responsabilità. Al terzo motivo si deduce inosservanza di disposizioni processuali stabilite a pena di inutilizzabilità, ed in particolare con riferimento a quanto previsto dall'art. 195 cod.proc.pen.. La Corte di Appello ha respinto, dopo l'escussione di MP VA, le istanze istruttorie della difesa tese a rendere possibile l'escussione della fonte diretta, rappresentata dal padre del dichiarante MP GO. Viene, sul punto, riprodotto stralcio del verbale di udienza del 20 maggio 2014 allo scopo di consentire l'apprezzamento del fatto processuale. La difesa evidenzia che le conoscenze sulla figura del RI sono frutto di un de relato che vede fonte diretta MP GO. La mancata escussione di tale fonte primaria, ritualmente richiesta, determina - in tesi la inutilizzabilità della deposizione resa da MP VA in riferimento al RI. Al quarto motivo si deduce vizio di motivazione in punto di affermazione della penale responsabilità. 27 Non vi era la possibilità di ritenere convergente il narrato dei diversi collaboranti che hanno menzionato il RI. Quanto al LL, si afferma che costui non ha in realtà identificato compiutamente l'imputato RI ON nella persona del 'zu Concettu' su cui ha riferito. -secondo le sue Quanto al RO, riferisce per conoscenza indiretta, mutuata affermazioni - dallo stesso imputato. Tali collaboranti non potevano pertanto essere posti a riscontro del narrato del SO. Al quinto motivo si deduce erronea applicazione della disciplina di diritto sostanziale. Il ricorrente censura la ricostruzione in diritto della sussistenza del concorso esterno nella associazione mafiosa dei 'NE'. Anche a voler ritenere provato il contatto descritto dai dichiaranti, il RI avrebbe in ipotesi - agito come soggetto intraneo al clan PA, fatto che - esclude la ricorrenza DEelemento psicologico del reato nel senso imposto dalla disciplina applicata (artt. 110/416 bis) e dai reiterati insegnamenti di questa Corte di legittimità in tema di concorso esterno. -In particolare, si evidenzia che il dolo del concorrente esterno di tipo diretto - deve esprimere la volontà di realizzare anche in parte il programma RM DEassociazione, posto che la rilevanza del concorso esterno è basata sul modello causale di agevolazione alla realizzazione DEevento, rappresentato dalla permanenza e operatività del gruppo criminoso. Ora, nel caso in esame la condotta del RI sarebbe stata, al più, rivolta a raggiungere gli scopi della associazione 'catanese', cui egli in tesi - - apparteneva, e non poteva pertanto ricomprendere una finalità aggiuntiva di raggiungimento degli scopi DEassociazione messinese. In altre parole, se i contatti sono avvenuti è perchè il RI curava gli interessi di diverso gruppo (quello di Catania) e non può tale volontà 'traslarsi' sul perseguimento dei fini di altra e autonoma consorteria criminosa (nel ricorso si parla di artificiosa duplicazione DEelemento volitivo). -Il tema del dolo del concorrente esterno ritenuto membro di un gruppo diverso non sarebbe pertanto stato adeguatamente valutato nelle due decisioni di merito. Al sesto motivo si deduce vizio di motivazione in riferimento alla corretta determinazione del tempus commissi delicti. Anche a voler ritenere riscontrata la narrazione del SO i contatti operativi con il RI si interrompono al 2003, con rilevanti conseguenze in punto di determinazione della sanzione. Non vi è prova di alcuna rilevante condotta 28 successiva (al più potrebbe ritenersi sussistente il rapporto sino al 2004 in riferimento al narrato del RO) e l'incontro tra il SO e il RI del novembre 2008 non è stato interpretato correttamente. Trattasi infatti di una richiesta di informazioni sugli assetti attuali del gruppo dei NE che al più dimostra ulteriormente l'assenza di contatti stabili tra il RI e gli esponenti del clan messinese. 4. 3.2 Di VO VA, D'AM RA e TI AR TO ricorrono a mezzo del comune difensore avv. Tommaso ER. D'AM RA ha, successivamente, operato rinunzia formale al proposto ricorso. Al primo motivo si espone una doglianza comune. Viene dedotta la violazione di più disposizioni processuali in relazione alla ordinanza di rinnovazione parziale DEistruttoria in secondo grado. I particolare si impugna l'ordinanza emessa dalla Corte di merito in data 10 marzo 2014 - con cui si è disposta l'escussione dei collaboranti MP e IN e quella con cui si è respinta l'acquisizione di elementi a discarico sulle nuove - fonti ammesse. Si allegano i provvedimenti contestati. La rinnovazione istruttoria non poteva dirsi 'necessaria' nel senso imposto dall'art. 603 cod. proc.pen. ed è stato negato il diritto alla prova a discarico, RY senza adeguata giustificazione. Si contesta l'affermazione, riportata in sentenza, per cui la richiesta istruttoria della difesa non 'riguardava' i contenuti narrativi resi da MP ed IN. Si trattava, di contro, di elementi utili alla verifica di attendibilità dei nuovi dichiaranti escussi. In sostanza, gli elementi derivanti dalle nuove fonti sono stati utilizzati a carico degli imputati senza possibilità alcuna di introduzione di prova contraria, pur oggetto di espressa richiesta. Ciò determina - in tesi - nullità della sentenza. Al secondo motivo nell'interesse di TI AR TO si deduce erronea applicazione della disciplina incriminatrice e vizio di motivazione. Si evidenzia che il rapporto con la contestazione imponeva la ricerca e la valutazione di elementi di prova in relazione al periodo 2007-2011. I dati conoscitivi apportati dal SO e dal RO riguardavano il periodo coperto dal precedente giudicato (sino al 2004) e le stesse dichiarazioni del LL, ad avviso del difensore, non appaiono utili indicatori della sua permanenza nel contesto associativo. La Corte di merito offre risposta del tutto inconferente alle doglianze proposte nell'atto di appello. In particolare viene valorizzato un dato del tutto equivoco, 29 come la richiesta rivolta in ipotesi dal TI al IA di sostenere le spese legali e non viene valutata l'affermazione resa dal LL secondo cui il TI si era distaccato dal gruppo criminoso. In realtà le affermazioni del LL non potevano essere qualificate come chiamata in correità, nè la appartenenza al gruppo può essere desunta da una vicenda estorsiva posta in essere al di fuori del territorio (quella del 2009) vicenda a cui TI si dichiarava, secondo lo stesso LL, estraneo. Anche la valorizzazione della fonte MP viene contestata, per quanto detto in precedenza. La motivazione risulta pertanto viziata da illogicità e contraddittorietà interna. Al terzo motivo si deduce vizio di motivazione in riferimento alla diversa contestazione di intestazione fittizia. Non si è valutata l'assenza della finalità elusiva della disciplina di prevenzione richiesta dalla norma azionata. Al quarto motivo, nell'interesse di D'AM RA, si deduce erronea applicazione della disciplina incriminatrice e vizio di motivazione. La sola chiamata in correità del LL non poteva essere posta a base del riconoscimento di colpevolezza, mancando in realtà ogni riscontro esterno. La Corte di secondo grado valorizza, a tal fine, le dichiarazioni rese dalle fonti MP e IN, inutilizzabili per il mancato accoglimento delle istanze di prova contraria. PM Al quinto motivo, sempre nell'interesse di D'AM RA, viene formulata doglianza circa l'inquadramento nel ruolo direttivo del sotto-gruppo di cui al capo 2 della imputazione. Manca ogni motivazione al riguardo e si finisce, anche su tale punto, con utilizzare in chiave decisiva le affermazioni rese da MP e IN. Al sesto motivo si deduce nell'interesse di Di VO VA erronea applicazione della disciplina incriminatrice e vizio di motivazione. Le fonti SO, EL e RO adducono conoscenze sul periodo già coperto dal giudicato (sino al 2004) e il solo LL parla di vicende successive. Non potevano dunque porsi a riscontro le indicazioni dei primi collaboranti indicati. La Corte di secondo grado valorizza, a tal fine, MP e IN, con la conseguenza della invalidità già proposta in simiili casi. Al settimo e ottavo motivo si deduce erronea applicazione della disciplina incriminatrice e vizio di motivazione nell'interesse del Di VO in rapporto alle due vicende estorsive contestate. La estorsione in danno della IRA vede unica fonte il SO, essendo del tutto generica la dichiarazione della EL. 30 Anche le altre fonti indicate in sentenza, RT e LL non hanno contezza della vicenda specifica e su tali aspetti la Corte di merito non motiva in modo adeguato. Analogo vizio di metodo e di idetificazione del reale contenuto probatorio viene ritenuto sussistente in riferimento alla estorsione in danno della GAS spa. 4. 3.3 nell'interesse di TI AR TO è stato proposto un secondo atto di ricorso a firma DEavv. Celi DA. Al primo motivo si deduce vizio di motivazione in relazione alla intervenuta affermazione di penale responsabilità. Anche in tale ricorso si evidenzia il necessario rapporto con l'ambito temporale di contestazione, anche in virtù del precedente giudicato. Si analizzano i contributi narrativi, così come nel ricorso già illustrato e si precisa che il rilievo dato dalla Corte all'estorsione del 2009 non solo è illogico ma è smentito dagli stessi contenuti narrativi del MP che parla di 'autonoma iniziativa' del TI. A carico del TI nel periodo di cui alla imputazione non è emerso alcun contributo tangibile alla vita DEassociazione e la Corte valorizza fatti che non hanno reale e concludente valenza indiziaria. Peraltro le fonti lo indicano al più come esponente 'storico' del gruppo facente capo al RA AN, in palese dissonanza con la collocazione nel diverso RM gruppo descritto al capo 2 della imputazione. Al secondo motivo si deduce ulteriore vizio motivazionale. Ci si sofferma in particolare, sull'assenza di reale convergenza tra il narrato del LL e quello del MP, e sull'eccesso di valorizzazione DEincontro verificatosi tra il SO e il TI dopo la scarcerazione del primo. -Illogica, inoltre, appare - secondo il ricorrente la considerazione da un lato del mantenimento DEaffectio societatis e dall'altro la presa d'atto di una consistente autonomia operativa in capo al TI. Al terzo motivo si deduce erronea applicazione della disciplina incriminatrice e vizio di motivazione in riferimento alla affermata responsabilità per il reato di intestazione fittizia. Mancherebbe il particolare elemento finalistico previsto dalla norma e le valutazioni espresse dalla Corte risultano incoerenti e non rispettose del dato normativo. 4. 3.4 Nell'interesse di Di VO VA è stato proposto ulteriore atto di ricorso a firma del difensore avv. Celi DA. 31 Al primo motivo si deduce erronea applicazione della disciplina incriminatrice e vizio di motivazione in riferimento alla affermata responsabilità per il reato associativo. Si analizzano i diversi contributi dimostrativi e si afferma che la EL manca del tutto di autonomia, mentre le conoscenze del SO si fermano al 2003, così come quelle del RO. Anche la fonte LL è stato per lungo tempo in carcere ed ha iniziato a rendere dichiarazioni poco dopo l'avvenuta scarcerazione. Sulla sua attendibilità la Corte non si sofferma, pure a fronte di dubbi rilevanti, ricollegati alla modesta caratura del soggetto nell'ambiente associativo, che rende sospetta la sua manifestata conoscenza. Quanto al Di VO si evidenzia, oltre alle precedenti condanne, lo stato detentivo ininterrotto dal 1 agosto del 2003 sino al 25 marzo del 2009 (con sottoposizione al regime differenziato di cui all'art. 41 bis ord.pen.) nonchè un ulteriore arresto tra il mese di aprile del 2009 e il mese di aprile del 2011. Di VO, in particolare, è ancora detenuto nel breve periodo di libertà vissuto dal SO tra il settembre del 2008 e il febbraio del 2009 e pertanto nessun contatto tra i due può essersi verificato. Le conoscenze del SO sul Di VO sono dunque relative a periodi coperti dai precedenti giudicati. Il LL ha incontrato Di VO solo in carcere, in un breve periodo. き Non vi è pertanto alcuna reale motivazione circa la consistenza DEapporto associativo fornito dal Di VO durante il lungo periodo di detenzione sofferta. Sul punto la motivazione è apodittica. Anche le affermazioni rese da MP VA, valorizzate nella decisione di secondo grado, risultano del tutto prove di riscontro, non essendo peraltro ragionevole che l'investitura del MP fosse disposta dal Di VO in stato detentivo. Anche in riferimento ai capi di estorsione si deducono vizi motivazionali. Le critiche ricalcano quelle esposte nel primo ricorso, non essendovi reale riscontro alle affermazioni del SO in virtù della estrema genericità degli altri contributi valorizzati in sentenza e della carenza di autonomia della EL. Viene inoltre proposta doglianza sulle statuizioni patrimoniali. La Corte non valuta in modo congruo la documentazione offerta dalla difesa tesa a dimostrare la liceità degli investimenti realizzati. Manca, peraltro, la prova delle intestazioni di comodo, trattandosi di soggetti - i congiunti del Di VO - percettori di reddito. Si insiste pertanto per l'annullamento in ogni sua parte della decisione impugnata. 32 4. 3.5 RT ER ricorre con atto sottoscritto dal difensore avv. Celi DA. Si deduce erronea applicazione della disciplina incriminatrice e vizio di motivazione in riferimento alla affermata responsabilità per il reato associativo. Si evidenzia, sul tema, la 'prova negativa' derivante dalle affermazioni del SO, illogicamente sottovalutata e per certi versi travisata. Le dichiarazioni di accusa della EL sono indirette e mutuate da IN IG. Le dichiarazioni del LL sono generiche nei contenuti. Non ci si trova pertanto di fronte a un compendio probatorio univoco, posto che le stesse ulteriori dichiarazioni rese - in secondo grado - da IN VA sono indirette e mutuate dal padre - deceduto - IN IG. La decisione pertanto non fa corretta applicazione delle regole valutative più volte ribadite da questa Corte di legittimità in caso di dichiarazioni in reità de relato. 4. 3.6 Nell'interesse di RA AN risultano proposti due atti di ricorso. Il primo, a firma del difensore avv. RA Scattareggia Marchese si articola in più motivi. Al primo motivo si deduce questione analoga a quella proposta dai terzi intestatari di beni oggetto di confisca, già in precedenza illustrata. Ci si duole della omessa risposta al dubbio di costituzionalità relativo al limite alla RY appellabilità della decisione, da parte dei terzi titolari di diritti reali sui beni oggetto di ablazione. In ogni caso si ripropone il quesito in questa sede. Al secondo motivo si deduce vizio di motivazione in riferimento alla intervenuta affermazione di responsabilità per il reato associativo. Il primo giudice ha motivato la decisione in modo palesemente viziato, valorizzando la richiesta di definizione con rito abbreviato quasi come implicita ammissione di responsabilità. A fronte dei dubbi non risolti e delle - argomentazioni contenute nell'atto di appello non poteva la Corte di secondo grado richiamare per relationem i contenuti della decisione emessa dal GUP senza compiere alcuna rivalutazione concreta dei profili probatori. Al terzo motivo si deduce ulteriore vizio motivazionale e violazione del limite posto dagli articoli 648 e 649 cod.proc.pen.. Si afferma che che le indicazioni provenienti dalle fonti dichiarative erano del tutto generiche e che alla attribuzione del ruolo di 'capo' della organizzazione mafiosa non sia seguita alcuna indicazione di condotte concrete. A fronte di ciò i giudici del merito non potevano ritenere provata la contestazione, per la chiara mancanza di elementi ricostruttivi tali da consentire 33 una effettivo apprezzamento di condotte concrete, specie in ragione della precedente assoluzione da imputazione analoga, sino all'anno 2004. Al quarto motivo si deduce vizio di motivazione e mancata 'valutazione' di prova decisiva, pur acquisita. In riferimento alla condotta di estorsione in danno DEAIAS la Corte di secondo grado non ha tenuto conto del negativo giudizio di attendibilità del dichiarante La SA LU che è stato espresso dal Tribunale di ON Pozzo di Gotto nella sentenza che ha mandato assolto D'AM AR, decisione prodotta dalla difesa. -sintetizzata nel ricorso-In tale sentenza si evidenzia la negativa personalità del dichiarante e l'assenza di concreti riscontri alle sue affermazioni, posto che le emergenze processuali - ritenute tali - si prestano a spiegazioni alternative. Circa tali aspetti non vi è alcuna 'considerazione' da parte della Corte di merito, che si limita a ritenere coerente la motivazione redatta dal giudice di primo grado. Da ciò la denunzia del vizio, trattandosi di valutazione operata in procedimento avente ad oggetto il medesimo fatto. Al quinto motivo si deduce uteriore vizio di motivazione in riferimento alla affermazione di responsabilità per la vicenda estorsiva di cui al capo n.
4. Anche in tal caso la penale responsabilità del RA viene affermata esclusivamente in rapporto ad una pretesa condizione di 'percettore' delle tangenti derivante dalla indicata qualità di capo, peraltro contrastante - ratione RM temporis - con il giudicato assolutorio del 2004. Al sesto motivo si deduce ulteriore vizio motivazionale ed erronea applicazione di disposizioni processuali. Si contesta il metodo seguito tanto dal giudice di primo grado - che ha riprodotto e commentato i contenuti del titolo cautelare che da parte della Corte di - Appello, che non ha compiuto, a sua volta, alcuna autonoma valutazione tesa a rispondere alle obiezioni contenute nei motivi di appello. -Da ciò il ricorrente desume la violazione di un principio generale che ha trovato di recente - esplicazione nel novellato testo DEart. 292 cod. proc.pen. in tema di ordinanza cautelare. Al settimo motivo si deducono vizi argomentativi relativi alla decisione di confisca. Si rappresenta la mera apparenza di motivazione. A fronte di puntuali argomentazioni contenute nella consulenza di parte, la Corte di merito evita il confronto e si rifugia in clausole di stile. Viene richiamato il valore dei beni e la redditività lecita dei componenti il nucleo familiare per sostenere la evidente 'proporzione' tra redditi e valore degli acquisti. 34 Il riferimento all'elevato tenore di vita del nucleo familiare è erroneo ed apodittico, nè risultata valutata la capacità di acquisto in riferimento ad ogni singolo bene al momento della sua acquisizione, come richiesto in più occasioni da questa Corte di legittimità. Il secondo ricorso, a firma del difensore avv. Tommaso Autru Ryolo, articola distinti motivi. Al primo motivo si deduce mancata assunzione di prova decisiva ai sensi DEart. 606 co.1 lett. d cod. proc.pen. . Il motivo concerne l'avvenuto accoglimento in secondo grado DEistanza di rinnovazione istruttoria proposta dalla Procura Generale, tema comune a diversi ricorrenti. Si rappresenta che, stante la celebrazione in primo grado del rito abbreviato, la norma regolatrice andava ritenuta quella di cui all'art. 603 co.3 cod.proc.pen., con limitazione del potere istruttorio ex officio ai casi di «assoluta necessità». La Corte di merito non dà conto di tale condizione limitandosi a valutare l'utilità DEascolto delle nuove fonti collaborative. A tale primo profilo si aggiungeva il diniego della acquisizione di potenziali elementi a discarico 'derivanti' da tale nuova acquisizione (ordinanza del 18 settembre 2014). Sul punto, si osserva che una volta - illegittimamente - raccolta la nuova prova a RT carico non poteva essere in alcun modo limitato il potere di articolazione della prova a discarico, pena la violazione di principi costituzionali e convenzionali in tema di giusto processo. Si ritiene pertanto integrato il vizio autonomo di mancata assunzione di prova decisiva. Al secondo motivo si deduce vizio di motivazione per mancato esame di elementi a discarico. Ci si riferisce ai contributi dichiarativi resi dai collaboranti La CA, RA e OL. Costoro, appartenenti a clan diversi, hanno riferito che i contatti tenuti con il gruppo dei 'NE' erano intervenuti con D'AM AR e AL DA. Non parlano del RA. La Corte di secondo grado, su tale tema non compie valutazione alcuna e ciò integra - di per sè - vizio della decisione. Al terzo motivo si deduce mancanza di motivazione della decisione di secondo grado in punto di penale responsabilità del RA per il reato associativo. Non vi è stata risposta alcuna alle specifiche censure mosse nel corpo della impugnazione di merito, che si rievocano. La Corte si limita a rinviare alla motivazione della decisione di primo grado, con omissione motivazionale totale sulle censure nuove. 35 La debolezza DEimpianto motivazionale è evidente ove si consideri l'avvenuto utilizzo della fonte MP, pur in premessa indicata come non decisiva. L'apporto di tale soggetto era peraltro smentito proprio in ragione dei contributi narrativi indicati al punto che precede. Al quarto motivo si deduce vizio di motivazione in riferimento alla intervenuta affermazione di penale responsabilità circa il reato di estorsione descritto al capo 9 (estorsione AIAS). Non si è proceduto a valutare i profili di attendibilità intrinseca del La SA LU, soggetto interessato a fornire spiegazione alternativa degli ammanchi di cassa DEassociazione che presiedeva. Anche in tal caso si evidenzia il rilievo della assoluzione, in diverso processo, del D'AM, circostanza non valutata. In ogni caso le dichiarazioni del La SA riguardano RA solo in via indiretta e non hanno trovato adeguati riscontri. Si contesta la valenza assegnata ai dati informativi valorizzati in tale chiave dalla Corte. Al quinto motivo si deduce vizio di motivazione in rapporto a tale episodio, relativo alla circostanza aggravante delle più persone riunite. Nessun elemento era stato acquisito in tal senso. RY Al sesto motivo si deduce vizio di motivazione in riferimento alla intervenuta affermazione di penale responsabilità circa il reato di estorsione descritto al capo 4 (estorsione IRA). Le dichiarazioni rese dal SO non hanno in realtà riscontro alcuno e sul punto si deduce travisamento della prova nella parte in cui in sentenza si pongono a riscontro le affermazioni rese dal RO e dal LL. La Corte costruisce una inaccettabile responsabilità di posizione valorizzando in chiave di riscontro affermazioni del tutto generiche. Al settimo motivo si deduce erronea applicazione della legge penale regolatrice e vizio di motivazione in riferimento alla commisurazione della pena. La pena base di anni diciotto di reclusione per il reato associativo (a fronte di un minimo edittale di dodici) risulta del tutto sproporzionata e non congruamente motivata. Non si è tenuto contro del breve intervallo temporale di contestazione, stante il precedente giudicato assolutorio. La quantificazione in termini così elevati avrebbe imposto motivazione specifica del tutto assente. Anche gli aumenti per la riconosciuta continuazione - pur ridotti - appaiono eccessivi. All'ottavo motivo si deduce vizio di motivazione in riferimento alla ricorrenza della circostanza aggravante di cui al co.4 DEart. 416 bis cod.pen. . La stessa fonte LL, tanto valorizzata, indica il gruppo del RA come quello dei 'colletti bianchi' che non avevano necessità di compiere atti di intimidazione. 36 Pertanto la motivazione espressa in tema di disponibilità di armi appare del tutto generica e apodittica. 4. 3.7 Due i ricorsi proposti nell'interesse di RI VA. Il primo, firma del difensore avv. Antonio Managò, articola distinti motivi. Al primo motivo si deduce erronea applicazione della disciplina incriminatrice e vizio di motivazione in rapporto alla intervenuta affermazione di responsabilità per il reato associativo di cui al capo 1. Si afferma che, in sostanza, RI VA è stato raggiunto da affermazione di penale responsabilità in ossequio al principio 'semel mafioso semper mafioso' (precedente condanna del 1995), in contrasto con gli insegnamenti di questa Corte. Viene riprodotto il contenuto DEatto di appello allo scopo di evidenziare la lacunosa motivazione emessa in secondo grado. Le critiche rivolte alla prima decisione imponevano una rielaborazione della prova e delle argomentazioni, compito cui la Corte di Appello si è sottratta. Vengono anche in questo ricorso riprodotte alcune considerazioni contenute nella decisione di primo grado che paiono ricomprendere nella specialità del rito - chiesto dagli imputati una quota di sommarietà DEaccertamento, derivante dalla carenza del contraddittorio, inconciliabile con la presunzione di non colpevolezza. RY Ciò rende del tutto inadeguato il mero richiamo per relationem operato in secondo grado alla motivazione resa dal GUP e concretizza un vizio autonomo della decisione impugnata. Vengono in ogni caso analizzati i contenuti dichiarativi realativi all' RI e si evidenzia come gran parte delle informazioni rese (SO e RO) si rferivano in realtà al periodo dei primi anni '90 già coperto da giudicato, mentre quelle in tesi - relative a condotte più recenti (LL) erano prive di qualsivoglia- riscontro. Mana la possibilità di ricostruire un 'ruolo' svolto dall'RI in seno al gruppo e le indicazioni risultano manifestamente generiche. La rivalutazione della captazione del colloquio intercorso con il CE nel gennaio 2004 non può dirsi rilevante posto che i contenuti della conversazione non consentono di elevare la medesima ad indicatore di permanenza DE OF nel contesto associativo. Su tali aspetti la Corte di secondo grado non compie alcuna autonoma rielaborazione e nel richiamare la decisione di primo grado ne importa i vizi logici. Si ritiene inoltre del tutto neutra la deposizione resa dal MP in secondo grado, posto che tale soggetto - a differenza di quanto sostenuto nella decisione 37 impugnata non ha ricordato la perecezione da parte di RI di proventi delittuosi. Si allega copia del relativo verbale di udienza. Si impugna, in ogni caso, l'ordinanza con cui è stato negato l'accesso agli elementi discarico dopo l'escussione dei nuovi collaboranti (ord. del 18 settembre 2014). Si rappresenta ancora che nel procedimento principale il collaborante D'AM AR avrebbe affermato che l'RI dal 1991 si sarebbe distaccato dalla organizzazione dei NE, dopo esserne stato uno dei dirigenti e si allega il verbale relativo. Analoga prova di estraneità sarebbe sopravvenuta in relazione alle dichiarazioni rese da altro collaborante, Siracusa Annunziato. Vi è poi contestazione specifica in ordine alla ritenuta prova del ruolo direttivo ed in ordine alla circostanza aggravante della disponibilità di armi . Manca del tutto la ricostruzione concreta di detto ruolo e le affermazioni dei collaboranti sono manifestamente generiche. Anche in riferimento al possesso di armi manca del tutto la prova della consapevolezza in capo al ricorrente. Ulteriore motivo attiene la motivazione in punto di trattamento sanzionatorio. Si censura il diniego delle circostanze attenuanti generiche posto che i precedenti Ry sono risalenti nel tempo e la valutazione negativa viene ancorata in modo del tutto generico alla pretesa gravità del fatto. Si afferma inoltre che l'aumento per la recidiva è illegittimo non essendo stata contestata tale circostanza in sede di esercizio DEazione penale nè ritenuta dal giudice di primo grado. Ed ancora si deduce vizio di motivazione in riferimento alla confisca. Le affermazioni contenute nella sentenza di primo grado sulla gestione 'criminosa' da parte DERI VA DEazienda della madre IN LA sono del tutto congetturali. Peraltro non si tratta di gestione 'propria' da parte del ricorrente ma di mera collaborazione nell'azienda di famiglia senza ruolo decisionale. In ogni caso non risultano concretamente valutati i contenuti della consulenza di parte e ciò, per costante insegnamento di questa Corte di legittimità rappresenta un vizio di motivazione. Vengono inoltre richiamati i contenuti della decisione con cui questa Corte di legittimità ha annullato la conferma del provvedimento cautelare nei confronti di RI AR. Anche a tali rilievi non si è data risposta alcuna. Si ribadisce che non è assolutamente provata la qualifica solo formale della IN LA. Nel secondo atto di ricorso, a firma DEavv. IU Lo Presti, si articolano distinti motivi. 38 Con il primo si impugna l'ordinanza dibattimentale del 18 settembre 2014, più volte richiamata, in rapporto alla violazione dei principi generali del sistema processuale in punto di diritto alla prova contraria. Vi era stata richiesta di acquisizione di ulteriori elementi di prova, anche ai sensi DEart. 195 cod. proc.pen., dopo l'ascolto di MP e IN, rigettata dalla Corte di Appello, il che determina la inutilizzabilità delle nuove fonti. La difesa aveva in particolare articolato la richiesta di escutere EC AN, indicato come fonte di MP VA per quanto concerne le condotte DERI. Il mancato esame di quest'ultimo, pur soggetto da ritenersi coinvolto nel reato associativo, rende inutilizzabile la dichiarazione del MP, che non poteva pertanto essere utilizzata. Al secondo motivo si deduce assenza di motivazione in riferimento alla intervenuta affermazione di penale responsabilità per il reato associativo. Le risposte alle doglianze formulate con l'atto di appello sono solo apparenti. Nessun contributo dichiarativo, infatti, focalizza apporti associativi DERI successivi al 1995 (periodo coperto dal giudicato), così come già dedotto nel ricorso illustrato in precedenza. I contributi resi da SO e da LL, peraltro, non sono valutabili in modo congiunto, date le evidenziate difformità, il che ne comporta la mancata convergenza. Non è stato, inoltre, approfondito il tema della complessiva inattendibilità del LL, per fatti emersi in diverso procedimento portati all'attenzione della Corte di secondo grado. Nè sono state realmente valutate le deduzioni difensive in ordine al colloquio intrattenuto con il CE, che si ripropongono. Ancora, non sono stati approfinditi in sentenza i temi posti in relazione alla valutazione di attendibilità intrinseca del MP VA. Anche in tale ricorso si evidenziano le successive dichiarazioni dibattimentali di D'AM AR, tendenti a negare il ruolo riconosciuto dalla Corte di merito ad RI VA. Al terzo motivo si deduce vizio di motivazione in relazione alla ritenuta aggravante del ruolo direttivo. valgono le considerazioni già esposte in precedenza. Al quarto motivo si deduce vizio di motivazione in riferimento alla disposta confisca. Non è stata valutata, al di là della consulenza di parte, la perizia di ufficio disposta in sede di prevenzione, anch'essa portata all'attenzione della Corte di merito, le cui risultanze tendevano ad escludere la illeceità dei redditi conseguiti 39 dalla IN e da RI NI, nè sono stare oggetto di valutazione le allegazioni dei terzi.
3.8 Due i ricorsi proposti anche nell'interesse di IN DA. Il primo atto, a firma del difensore avv. VA Silvestro, articola distinti motivi. Al primo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione nonchè violazione degli artt. 521 e 522 cod. proc.pen. in riferimento al capo relativo alla estorsione in danno della SE spa. Si afferma che il fatto contestato (imporre alla società mandante -SE - il noleggio a freddo di mezzi d'opera riconducibili in larga misura a società gestite dal IN, nonchè forniture di materiali da parte di società contigue al gruppo criminale barcellonese, così ottenendo un ingiusto profitto) è diverso da quello in relazione al quale il IN è stato condannato. La contestazione in fatto, peraltro, non è stata provata nella sua enunciazione contenuta nel capo di imputazione. Ad avviso della difesa, la ricostruzione in fatto proposta in sentenza (I'ATI tra le due società SE e MA era solo il tramite della estorsione consumata ai danni della NA, dato che le fatture emesse dal IN erano gonfiate) vede in realtà esplorato esclusivamente il rapporto contrattuale tra la società del IN RY e la Associazione Temporanea di Imprese, non già il rapporto tra quest'ultima e la NA. Ciò che manca nella imputazione è un dato essenziale, rappresentato dal fatto che le fatture gonfiate emesse dal IN nei confronti DE ATI erano il mezzo per realizzare la provvista economica da girare al clan. Il soggetto passivo della condotta, per come recita l'imputazione è l'ATI e non la ditta NA, posto che le fatture sono state emesse esclusivamente nei confronti DEATI che ne sosteneva i costi. Da ciò l'evidente immutazione del fatto, non colta dalla Corte di Appello, che risponde in modo incongruo. Pur confrontandosi con gli orientamenti interpretativi tesi a valorizzare non già il confronto meramente letterale tra contestazione e contenuto fattuale della ricostruzione quanto l'andamento complessivo DEistruttoria e la correlata possibilità di esrcizio dei poteri difensivi, la difesa evidenzia ragioni di mantenimento della irritualità processuale. La decisione si incentra sul danno arrecato alla AT lì dove l'imputazione individua quale soggetto passivo la mandante SE. Dunque trattasi, in tesi, di condanna 'a sorpresa' per fatto in realtà diverso da come descritto nel capo di imputazione. 40 Nel corso del giudizio di primo grado, celebrato con rito abbreviato, non vi è stato un incremento conoscitivo 'corale' tale da ritenere estesa l'imputazione alla diversa circostanza valorizzata in sentenza. -Si ritiene pertanto violato al di là delle singole disposizioni processuali - l'art. 6 della Convenzione Europea dei diritti DEuomo, in tema di giusto processo, norma vincolante in rapporto a quanto previsto dall'art. 117 Cost. . Il giudice di merito, preso atto della diversità del fatto rispetto a come descritto avrebbe dunque dovuto restituire gli atti al Pubblico Ministero per nuovo esercizio DEazione penale, essendo l'art. 521 co.2 cod.proc.pen. norma applicabile anche in sede di rito abbreviato. Al secondo motivo si deduce, sempre in riferimento al capo di estorsione, erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione. La Corte di Appello non valuta in modo autonomo le doglianze e si limita a riproporre per relationem gli argomenti espressi dal GUP nella decisione di primo grado. Ciò, in presenza di deduzioni specifiche espresse nell'atto di appello, rappresenta un vizio della decisione di secondo grado. Unico spunto di originalità si rintraccia nella valutazione delle sopravvenute dichiarazioni del MP, che tuttavia nulla aggiungono di concreto a quanto riversato nella motivazione della sentenza di primo grado, al più integrando taluni aspetti relativi alla diversa contestazione di concorso esterno. In fatto, le dichiarazioni del SO, del LL e del MP non sono convergenti sul fatto specifico qui in trattazione e pertanto non potevano riscontrarsi vicendevolmente. Il LL narra de relato dal AL DA e descrive un meccanismo di sovrafatturazione che porta a ritenere l'ATI il soggetto che realizzava l'estorsione ai danni della NA. La narrazione del SO, anch'essa in larga misura de relato da AL DA, non evidenzia profili di responsabilità a carico del IN. La ditta del IN sarebbe stata imposta all' ATI e non alla NA e non avrebbe, peraltro, ricevuto quanto le spettava. Nessun rapporto contrattuale diretto è mai intervenuto tra il IN e la NA e IN non ha ottenuto alcun beneficio illecito. Il IN, di contro, ha sostenuto di essere stato vittima di estorsione da parte dello OC e DEIL (la MA TR) e le sue dichiarazioni non sono state oggetto di reale valutazione, pur trovando riscontro nei contenuti della querela sporta da RU AN, rappresentante della SE. 41 Al terzo motivo si deduce erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta aggravante di cui all'art. 7 l.n.203 del 1991. Si ritiene ritenuta l'aggravante sotto il profilo del 'metodo mafioso' e non in rapporto alla agevolazione delle finalità. In tal senso, si rappresenta che la condotta del IN non può aver avuto tali caratteri, essendo peraltro diretta - secondo l'imputazione - verso soggetti a loro volta ricollegati alla organizzazione mafiosa (OC e IL). Al quarto motivo si deduce erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta responsabilità per il concorso esterno nella associazione mafiosa. Dopo un' ampia esposizione della connotazione normativa e giurisprudenziale DEistituto, nonchè dei criteri valutativi della chiamata in correità, il ricorrente evidenzia - in tesi - gli errori metodologici in cui ricadono i giudici del merito. Andava valutata la posizione di vittima del IN nella vicenda prima descritta e bisognava tener conto del coinvolgimento dello stesso in affine vicenda giudiziaria conclusasi con l'assoluzione. Carente, inoltre, il profilo valutativo della 'autonomia genetica' dei contributi offerti da ciascuno dei dichiaranti. Le sole dichiarazioni del SO e della EL possono dirsi dirette mentre RI le altre sono tutte de relato ed estremamente generiche. In diritto, si osserva che non vi è prova del reciproco vantaggio nel rapporto insorto tra l'imprenditore e la consorteria mafiosa, posto che le vicende oggetto di scrutinio evidenziano, piuttosto il ruolo di vittima in capo al IN. Al quinto motivo si deduce erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in riferimento alla affermata responsabilità per la condotta di intestazione fittizia di cui al capo 21 (cessione di ramo d'azienda alla FAMA RL avvenuta nel 2010). Non vi è analisi dei profili finalistici della intestazione a terzi, necessaria per ritenere integrata la norma incriminatrice. L' apertura di una procedura di prevenzione non rientrava nella concreta prevedibilità per il IN, essendo stato costui assolto da analoga contestazione nel 2009. Peraltro la specifica operazione non poteva dirsi idonea a integrare volontà elusiva della discplina di prevenzione, stante il destinatario della cessione e la sua qualità soggettiva. Al sesto motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla intervenuta confisca. Vi è incertezza sulla norma di riferimento attivata (12 sexies o 416 bis co.7 ?) ed in ogni caso la affermazione di pernale responsabilità per concorso esterno 42 esclude in radice la possibile applicazione della previsione di cui al co.7 DEart. 416 bis. Si ritiene che tale fattispecie sostanziale il concorsoi esterno -sia preclusiva altresì DEapplicazione dello stesso art. 12 sexies 1.356 del 1992. In ogni caso vi è vizio argomentativo. La Corte non valuta i contenuti della consulenza di parte che aveva fornito una chiave di lettura della sproporzione tesa a giustificare gli acquisti con redditi sottratti alla imposizione fiscale. Al settimo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena sul capo di intestazione fittizia. Vi è distonia tra l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche relative al capo di concorso esterno nella loro massima estensione (anni 9 ridotti ad anni 6) e quella realizzata per il capo di intestazione fittizia (da anni due ad anni uno e mesi sei, con riduzione inferiore ad un terzo). Tale operazione non è sostenuta da adeguata motivazione. Il secondo atto di ricorso, a firma DEavv. Filippo Dinacci, articola più motivi di doglianza. Al primo motivo, esposto dopo breve premessa riepilogativa dei contenuti motivazionali, si deduce violazione delle norme processuali di cui agli artt. 441 co.5 e 603 cod.proc.pen. per avere la sentenza confermato la condanna prescindendo dalle nuove fonti di prova acquisite in secondo grado. L'ordinanza di parziale rinnovazione istruttoria risulta motivata in rapporto al RM parametro della non decidibilità allo stato degli atti. を Ciò, in effetti presuppone l'impossibilità di addivenire ad una conferma della prima decisione sulla base degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, resi utilizzabili dall'istanza di rito abbreviato, da qualificarsi come incompleti. Da tale assetto il ricorrente ricava vizio logico di contraddittorietà interna, posto che la stessa Corte di Appello affermava, in altra parte della decisione, essere già convincente in punto di responsabilità la motivazione espressa in primo grado. I nuovi elementi, in prospettiva acquisitiva indicati come 'assolutamente necessari' degradano, in sentenza a dati meramente 'utili' a fini ricostruttivi. La stessa Corte definisce gli apporti del MP e DEIN importanti ma mai decisivi. Ciò posto, per aversi ampliamento cognitivo in secondo grado - in sede di appello su decisione emessa con rito abbreviato è pacifica, secondo il ricorrente, la - necessità di applicare la previsione di cui all'art. 603 co.3 cpp, con qualificazione DEelemento da assumersi in termini di 'assoluta necessità' ai fini del decidere. 43 3 3 Ciò deriva dalla particolare struttura del rito che già in primo grado considera l'ampliamento cognitivo ex officio - art. 441 co.
5 - come evenienza eccezionale, governata dalla valutazione di non decidibilità allo stato degli atti. Ecco che, l'attivazione del potere istruttorio in secondo grado è figlia di tale valutazione di non dedibilità e incompletezza, il che rende illogica una successiva affermazione contraria (in termini di adesione e di sufficienza a fini di affermazione della penale responsabilità di quanto affermato in primo grado) come quella contenuta nella decisione impugnata. Ciò risulta avvenuto anche in relazione alla posizione di IN DA. Le nuove fonti escusse in appello non hanno incrementato i profili di accusa, e pertanto non poteva la Corte riportarsi esclusivamente ai contenuti della decisione di primo grado, per quanto sinora sostenuto. Al secondo motivo si deduce erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione per avere la decisione impugnata affermato la penale responsabilità DEimputato in riferimento alla contestazione di concorso esterno nella associazione mafiosa sulla scorta delle dichiarazioni dei collaboranti in assenza di esposizione dei criteri valutativi della prova. La Corte di secondo grado esprime condivisione per i risultati della valutazione realizzata in primo grado e afferma in modo del tutto generico che i contributi dimostrativi sono 'autonomi e indipendenti'. RM Tale richiamo non soddisfa le esigenze logiche poste dalla tipologia delle fonti e dalla scarna motivazione realizzata anche in primo grado sul terreno delle effettiva autonomia percettiva dei diversi narratori e della possibilità di riscontro incrociato. Le dichiarazioni andavano verificate nei loro contenuti solo dopo aver sciolto il nodo relativo alla attendibilità intrinseca dei singoli dichiaranti, specie lì dove si operi una ricostruzione basata esclusivamente sull'incrocio tra i diversi contributi. Tale ipotesi di riscontro incrociato è possibile - come è noto - solo in presenza di prova positiva DEassenza di condizionamenti reciproci e assoluta autonomia genetica della conoscenza, oltre al dato della convergenza sul nucleo essenziale delle varie dichiarazioni (si cita Sez. Un. 29.11.2012). La Corte di secondo grado non realizza alcuna di tali verifiche, pur in presenza di fattori di potenziale inquinamento e circolarità (la EL è la compagna del SO, gli altri dichiarati sono per lo più de relato). Ciò rappresenta un evidente vizio della decisione impugnata, che importa i limiti della motivazione espressa in prima grado senza realizzare alcun vaglio critico. Vi erano, in particolare, spunti di divergenza tra il narrato del SO e quello della EL, non approfonditi, anzi del tutto ignorati. 44 La EL infatti conferma solo che il IN versata denaro, prima al SO, poi al AL, ma non è in grado di indicarne la causale. Da ciò deriva che l'ipotesi alternativa di un IN vittima di estorsione non è inibita dalla narrazione della EL. Le segnalate incertezze avrebbero reso necessaria, in rapporto al contenuto di accusa essenzialmente rapportato alle dichiarazioni del SO, ben altra qualità dei riscontri esterni, in mancanza dei quali la responsabilità del IN non poteva essere affermata. Al terzo motivo si deduce ulteriore vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale in relazione al medesimo capo (condanna per concorso esterno). In diritto, si evidenzia come non vi sia alcuna analisi DEeffettivo contributo causale ai fini del rafforzamento della associazione, in ipotesi derivante dalle condotte tenute dal IN. Si sottolinea genericamente l'esistenza di un 'reciproco vantaggio' ma non vi è reale apprezzamento ex post DEevento di rafforzamento, così come richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità (in particolare si cita Sez. Un. ric. Mannino del 2005). Tale carenza viene ritenuta del tutto evidente e non colmabile, sì da rappresentare un vizio della decisione. RMT E In sentenza si compie riferimento, sulla base delle dichiarazioni rese dal SO, a due diversi appalti (lavori per autostrada Messina-Palermo e lavori metanodotto) . Per il primo il IN, secondo la stessa narrazione del SO, era già aggiudicatario di una quota dei lavori da parte della NC e dunque non ricavò vantaggi dal rapporto. La successiva estorsione imposta dal SO alla NC non vede concorrente il IN, che ne era all'oscuro, secondo quanto affermato dallo stesso SO. Dunque non può imputarsi al IN alcuna produzione di vantaggi per l'associazione mafiosa. Anche in rapporto alla vicenda NA, non può affermarsi che la ditta del IN venne 'imposta' alla SE perchè ciò è stato negato dagli stessi dirigenti della SE. La ditta del IN, per l'esecuzione di parti dei lavori, venne selezionata in base a logiche di mercato. In ogni caso, in relazione a tale secondo episodio non vi è alcuna analisi ex post della idoneità DEipotetico contributo offerto dal IN a realizzare l'evento di rafforzamento della associazione. 45 UI ha peraltro affermato di aver corrisposto denaro al SO prima e al AL poi perchè era 'obbligato' a farlo, dunque si è prospettato quale vittima. Anche nella vicenda NA ha affermato di aver ricevuto esplicite minacce dal IA e dal D'AM, tanto da decidere di abbandonare i lavori, che peraltro non sarebbero stati per lui remunerativi. La posizione sostanziale di vittima del IN, per quanto concerne i pretesi rapporti con altra famiglia mafiosa, è stata riconosciuta con sentenza di assoluzione del 2009, già indicata, che viene allegata al ricorso. Tale dato risulta del tutto ignorato nella decisione emessa in secondo grado, che in parte ne travisa i contenuti. In conclusione, si ritiene che l'estrema fraglità del quadro probatorio sia stata illogicamente sottovalutata, apparendo del tutto evidente la sussistenza quantomeno di un dubbio ragionevole circa la natura dei rapporti (concorrente o vittima) intrattenuti dal IN con la SC dei 'NE'. Da qui la richiesta di annullamento. Al quarto motivo si deduce vizio di motivazione della ordinanza di rigetto della questione di nullità relativa alla immutazione del fatto in riferimento al capo 8. Il motivo esamina la medesima questione già illustrata al primo motivo del precedente ricorso. In sintesi, si ribadisce che il fatto materiale ritenuto in sentenza è radicalmente ि diverso (ed eterogeneo) da quello oggetto di contestazione. Si evidenzia come l'imputazione identifica come soggetto passivo la SE e la decisione attribuisce tale qualità alla AT, rieditandosi le critiche già esposte. In realtà la estorsione in danno della NA sarebbe in ipotesi fatto commesso da AL DA lì dove l'imputazione configura una diversa ipotesi estorsiva (la contrazione della libertà di mercato attraverso l'imposizione della ditta del IN) rimasta non provata. La decisione tende a fondere le due ipotesi, una contestata e l'altra no, attribuendo un ruolo al IN nella estorsione in danno della NA, mai contestato. Si evidenzia, peraltro, che tale assetto è confermato dalla decisione emessa dal Tribunale di ON Pozzo di Gotto nei confronti dei coimputati OC e IL, nel cui ambito è stata operata la trasmissione degli atti al P.M. in riferimento al «concorso nella estorsione in danno della NA s.p.a.». Si ribadisce pertanto la richiesta di annullamento. 46 Al quinto motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla affermazione di penale responsabilità, sempre in riferimento al capo 8. Sotto il profilo del metodo, le decisioni di merito valorizzano contributi di collaboratori di giustizia tra loro non convergenti (si veda la discrasia tra il narrato del SO e quello del LL, che ha negato di aver discusso di tali accadimenti in presenza del primo) e soprattutto contrari alla rappresentazione fornita dai testimoni, legali rappresentanti della SE. Costoro hanno negato l'imposizione del contraente INter e hanno in realtà evidenziato il contenzioso insorto, nell'ambito DEATI con lo OC, il che - se unito alle non valutate dichiarazioni del IN (che addossa in sostanza a OC ed IL il ruolo di estorsori ed i contatti con gli esponenti del gruppo barcellonese) costitusce prova della qualità di vittima in capo al IN. Al sesto motivo si deduce erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione per avere la sentenza impugnata ritenuto il IN responsabile - a fronte di un'unica condotta sia a titolo di concorso esterno in associazione mafiosa sia DEestorsione aggravata dalla finalità di agevolazione di cui al capo 8. Si denunzia una duplicazione di conseguenze penali a fronte di una unica condotta (il concorso nella estorsione di cui al capo 8). Ad avviso del ricorrente il disvalore della eventuale condotta partecipativa alla RM estorsione aggravata è assorbito dalla previsione sanzionatoria per tale reato, con la correlata aggravante di cui all'art. 7 legge n.203 del 1991. Peraltro si evidenzia che circa la ricorrenza in fatto di detta aggravante vi è vuoto motivazionale. Al settimo motivo si deduce erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione per avere la sentenza impugnata ritenuto il IN responsabile del reato di intestazione fittizia di cui al capo 21, pur escludendo la circostanza aggravante di cui all'art.
7. La cessione del ramo d'azienda è stata operata in favore del nipote, ZA VA. Lo scopo elusivo della disciplina in tema di misure di prevenzione non è stato adeguatamente provato ed è contrastato dalla scelta del fittizio intestario, con inidoneità di tale attribuzione, date le presunzioni esistenti in materia (che includono il nipote). L'epoca della intestazione (febbraio 2010) è di gran lunga antecedente rispetto alla emissione di misura cautelare (giugno 2011) ed è successiva alla assoluzione del 2009; non può dirsi pertanto che il IN potesse 'prevedere' l'insorgere di una procedura di prevenzione patrimoniale. 47 A tali argomenti la Corte di merito offre risposta del tutto illogica. All'ottavo motivo si deduce deduce erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione per avere la sentenza impugnata confermato il provvedimento di confisca dei beni riferibili al IN. Si riprongono, in sostanza, le doglianze di cui al ricorso già illustrato. Esclusa la riferibilità della confisca alla previsione regolatrice DEart. 416 bis co.7, residua il tema del 12 sexies 1.356 del 1992. Anche in tal caso si pone il dubbio circa la 'inserzione' del concorso esterno nelle fattispecie 'spia' che legittimano il ricorso allo strumento della confisca estesa. La diversità ontologica tra partecipazione e concorso esterno è tale da determinare, ove si ritenesse possibile la confisca estesa, una manifesta irragionevolezza applicativa della norma, dato che la partecipazione è condotta avente natura continuativa mentre il concorso esterno può risolversi in unico atto. Non sarebbe logico, pertanto, assoggettare a confisca sia pure in mancanza di congria giustificazione di provenienza l'intero patrimonio del concorrente esterno. Al più potrebbe sostenersi, nel caso del concorso esterno, una confisca estesa limitata al periodo in cui lo stesso si è manifestato, in aderenza agli approdi del giudice delle leggi in punto di limitata presunzione di pericolosità. In ogni caso, il provvedimento di confisca erra quando ritiene 'viziata' l'intera attività impenditoriale del soggetto IN. ERM La stessa ha avuto inizio nel 1996 e dunque ben prima del contestato rapporto con il SO e il AL e pertanto si è irragionevolmente estesa una presunzione di accumulazione illecita a tempi antecedenti. La stessa cessione di beni operata dal IN alla nuova società ARTER dimostra che vi era una accumulazione antecedente del tutto lecita che è stata irragionevolmente inglobata nella confisca. Sul punto non vi è motivazione alcuna nella decisione impugnata. Peraltro, non si è tenuto conto dellla redditività da evasione fiscale, elemento idoneo a complare la ritenuta sproporzione, con sottovalutazione o mancato esame dei contenuti della consulenza di parte. Al nono motivo si deduce erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione per avere la sentenza impugnata ritenuto insussistente il vincolo della continuazione tra tutti i reati contestati. In ipotesi di rigetto del motivo in punto di responsabilità, si ritiene illogica la motivazione nella parte in cui ha negato la ricorrenza del medesimo disegni criminoso anche in rapporto alla intestazione fittizia, posto che le intestazioni di comodo sono in realtà antecedenti rispetto ai contatti con l'organismo criminale e non successive (la prima è del 2005) come invece ritenuto in sentenza. 48 5. Sono stati depositati motivi aggiunti.
5.1 Nell'interesse del ricorrente RT ER si ribadisce, nell'atto, il profilo di deduzione relativo al vizio motivazionale nella ricostruzione in fatto. Viene in particolare riproposta la violazione dei criteri normativi di valutazione della prova di cui all'art. 192 cod. proc.pen.. Si evidenziano profili di contraddittorietà interna al percorso motivazionale e si ribadisce che la natura indiretta delle dichiarazioni di accusa era fattore impeditivo al reciproco riscontro. Non vi sarebbe inoltre la constatazione- - probatoria di un ruolo associativo attribuibile all'imputato.
5.2 Nell'interesse delle ricorrenti TO AR, RA NE, RA LM e RA NT si evidenziano ulteriori profili di incongruenza motivazionale in riferimento alla disposta confisca dei beni, specie per quanto concerne l'immobile sito in ON Pozzo di Gotto. Analoga deduzione viene proposta nell'interesse di RA AN.
5.3 Nell'interesse di RA AN, inoltre, oltre a ribadire (ai primi due motivi) alcuni contenuti del ricorso principale si evidenzia (al terzo motivo) un tema specifico relativo alla determinazione della pena. In particolare si ritiene sussistente violazione di legge in riferimento alle conseguenze della avvenuta esclusione della recidiva in secondo grado. Ciò perchè la pena inflitta in primo grado per il reato associativo (anni venti) ritenuta dalla Corte di Appello 'includente' la recidiva è stata oggetto di riduzione in appello (una volta esclusa la ricorrenza di tale circostanza aggravante) solo nella misura di anni due Ri (stabilita in anni diciotto) lì dove la riduzione doveva essere apportata nella misura di un terzo, con l'effetto di fissare la pena-base in quella di anni tredici e mesi otto. L'effetto di riduzione andrebbe, in tesi, esteso anche ai reati-satellite (determinati in secondo grado nella misura di anni tre per ciascun episodio estorsivo). Si censura, inoltre, sotto il profilo del metodo, la differenziazione in eccesso della pena attribuita al RA in rapporto a quella inflitta ad altri imputati.
5.4 Nell'interesse, inoltre, di IN DA si ribadisce, in sintesi, il contenuto dei ricorsi principali e si allegano dichiarazioni rese dal SO AR in un contesto di investigazione difensiva in data 30 settembre 2015. 49 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Va premesso che in relazione ai ricorsi proposti da TO AR, RA NE, RA LM, RA NT AL IS e IN LA, è 1 stata disposta la separazione con formazione di autonomo fascicolo ed emissione di ordinanza, trattandosi di posizioni relative ad interessi civili (terzi intestatari di beni oggetto di confisca) che possono essere oggetto di valutazione separata.
2. Quanto ai restanti ricorsi, il Collegio ritiene infondato il ricorso proposto dal Procuratore Generale, infondati i ricorsi di Di VO e RT, prende atto della rinunzia di D'AM RA, ritiene fondato in misura totale ricorso di RI ON, ritiene parzialmente fondati i ricorsi di TI AR TO, RA AN, RI VA, IN DA, nei limiti che seguono.
3. La valutazione dei complessi temi posti dai ricorrenti necessita di alcune precisazioni, di ordine metodologico ed espositivo. Si ritiene preferibile anticipare la trattazione di alcuni temi comuni posti dalle difese dei soggetti condannati, in particolare per quanto riguarda l'avvenuta rinnovazione istruttoria parziale in secondo grado (e il prospettato diniego della raccolta di elementi a discarico) nonchè le modalità di determinazione della pena in secondo grado in riferimento alla ritenuta recidiva (anche in riferimento al contenuto delle conclusioni formulate dal Procuratore Generale presso questa Corte, che ha prospettato una generale violazione del divieto di reformatio in RY peius). Successivamente verrano valutati i residui motivi di ricorso in rapporto a ciascuna posizione processuale, con inclusione delle doglianza proposte dal Procuratore Generale territoriale nei confronti degli imputati Di VO, RT, RI e RA.
4. L'esame del tema della inadeguata motivazione espressa, secondo i ricorrenti, dalla Corte di secondo grado in riferimento alla rinnovazione istruttoria (ordinanza del 10 marzo 2014 con cui è stata accolta la richiesta di escussione delle nuove fonti MP VA e IN VA) necessita di talune considerazioni preliminari.
4.1 Va anzitutto precisato quale sia il perimetro normativo della rinnovazione istruttoria in secondo grado lì dove il giudizio di primo grado sia stato celebrato con adozione del rito abbreviato. Sul tema va evidenziato che per la prevalente opinione espressa da questa Corte di legittimità - nel giudizio di appello successivo al rito abbreviato le parti sono titolari di una mera facoltà di sollecitazione del potere istruttorio di ufficio, 50 sottoposto al limite funzionale della assoluta necessità descritto dall'art. 603 co.3 cod.proc.pen. (in tal senso, tra le altre Sez. II 18.1.2011, rv 249161, Sez. I n. 44234 del 18.4.2013, rv 258320 ). Ciò perchè la intervenuta adozione del rito abbreviato in primo grado determina una evidente soppressione del diritto alla prova (nel senso descritto dall'art. 190 cod. proc.pen.) essendo gli incrementi dimostrativi (rispetto al contenuto del fascicolo del pubblico ministero) o correlati all' avvenuto accoglimento di una richiesta di abbreviato espressamente 'condizionata' alla loro raccolta (art. 438 co.5, con sindacato giurisdizionale esteso non soltanto alla necessità DEincremento ma anche alla compatibilità con le caratteristiche del rito) o derivanti dall'esercizio del potere attribuito al giudice (art. 441 co.5) di completare un quadro dimostrativo caratterizzato da profili di non decidibilità, con raccolta di elementi qualificati come necessari ai fini della decisione. E' evidente dunque che pena la perdita di coerenza del sistema dei riti alternativi di tipo collaborativo - non può in secondo grado riconoscersi ad una delle parti la titolarità di un diritto alla raccolta della prova in termini diversi e più ampi rispetto a quelli che incidono su tale facoltà nel giudizio di primo grado. Pertanto, l'unica chiave di accesso alla raccolta di elementi conoscitivi in secondo grado (su decisione emessa con rito abbreviato), allo stato attuale della disciplina, resta quella regolamentata dall'articolo 603 co.3 del codice di rito, norma che regolamenta il potere di ampliamento del quadro dimostrativo ex R officio (con apprezzamento del parametro della assoluta necessità) e ciò anche nella ipotesi in cui si tratti di elementi di prova «sopravvenuti» dopo il giudizio di primo grado (in tal senso Sez. IV n. 10795 del 14.11.2007, rv 238956 e Sez. I n. 35846 del 23.5.2012, rv 253729; in senso contrario, in rapporto alla sola prova sopravvenuta Sez. I n. 43473 del 14.10.2010 rv 248979; Sez. II n. 44947 del 17.10.2013 rv 257977). In tal senso, può dirsi che il diritto alla prova, nel giudizio abbreviato (anche in secondo grado) degrada ad interesse nel senso che la parte può stimolare ' l'ampliamento del quadro cognitivo ma il parametro normativo alla stregua del quale la prova può essere ammessa non è quello della semplice rilevanza e pertinenza ma quello, obiettivamente diverso e più pregnante, della necessità (in primo grado) o della assoluta necessità (in secondo grado). E' pur vero, ciò premesso, che nella valutazione DEoperato del giudice di merito questa Corte di legittimità può esclusivamente rilevare la congruità e consistenza logica della motivazione espressa al fine di accogliere o respingere la richiesta della parte, e non può sovrapporre proprie considerazioni, in realtà spettanti al giudice del merito. 51 In diritto, va ulteriormente precisato che in caso di prova «nuova>> pur non potendosi ritenere consentita per quanto sinora detto l'adozione di un - provvedimento di rinnovazione istruttoria basato sul semplice parametro della rilevanza» è del tutto evidente che il carattere di assoluta novità della fonte dimostrativa - in rapporto ai suoi contenuti - tende ad incidere sulla valutazione di «assoluta necessità» di cui all'art. 603 co.3 cod. proc.pen., giudizio che non va inteso in senso statico ma in senso dinamico e, soprattutto, prospettico. Con ciò si intende dire che la assoluta necessità della raccolta in secondo grado non va intesa in senso di manifesta «decisività» DE elemento dimostrativo (come prospettato in taluni atti di ricorso), posto che un dato probatorio non può trovare qualificazione effettiva (come dato a carico o a discarico) prima del suo effettivo esperimento e della sua comparazione con il materiale già raccolto. Occorre pertanto che la caratteristica del dato richiesto di cui si chiede - l'assunzione al giudice di appello sia quella di poter manifestamente incidere sulla valutazione potenziale del complesso degli elementi acquisiti, anche soltanto eliminando potenziali incongruenze o evidenziando la falsità di informazioni già raccolte (v. Sez. VI n. 1249 del 26.9.2013 rv 258758). In tal senso (ed in ciò tende ad attenuarsi il contrasto interpretativo tra le decisioni citate in precedenza sul tema della prova 'nuova', con opinione che qui si esprime), la radicale novità della fonte dimostrativa è obiettivamente una caratteristica che pone tale 'classe' di elementi probatori in una condizione di favor per la loro raccolta (anche in rapporto alla disposizione di cui all'art. 603 co.3), posto che tendenzialmente consente di realizzare, in ogni caso, una più meditata comparazione con la valenza dei dati su cui si è basata la decisione di RM primo grado. Dunque può dirsi, in ciò esprimendo un principio di diritto, che in caso di appello avverso sentenza emessa in giudizio abbreviato risulta realizzabile la rinnovazione istruttoria esclusivamente ai sensi DEart. 603 co.3 cod. proc.pen.; tuttavia lì dove si tratti di prova sopravvenuta o scoperta dopo la decisione di primo grado la valutazione giudiziale del parametro della assoluta necessità, richiesta da detta norma regolatrice, deve tener conto del carattere insito in tale caratteristica del dato probatorio, per sua natura idoneo a realizzare un effettivo ampliamento delle capacità cognitive in chiave prospettica.
4.2 Tale precisazione consente di valutare le doglianze difensive relative alla citata ordinanza emessa dalla Corte territoriale in data 10 marzo 2014. Posta di fronte alla sopravvenienza di due fonti dichiarative (prospettate come interne alla consorteria criminosa) in grado di riferire sui fatti oggetto del giudizio, la Corte di Appello ha così motivato la scelta di procedere alla loro escussione: 522 ritenuto che entrambi i collaboratori paiono in grado di fornire approfondite e " personali informazioni sulla struttura e sulle finalità DEassociazione del NE nonchè sulla articolazione e sui componenti della stessa considerato che nel giudizio abbreviato ai sensi DEart. 441 possa comunque - procedersi alla assunzione di prove giudicate necessarie ai fini della decisione;
posto che nel caso de quo si verte in una simile situazione, tenendo presente la circostanza che oltretutto trattasi di elementi assolutamente nuovi (dichiarazioni tutte raccolte in epoca successiva alla decisione di primo grado) e che appaiono senza dubbio rilevanti e necessarie ... Si tratta di un percorso motivazionale da ritenersi del tutto congruo, al di là di alcune imperfezioni espressive (la cui correzione resta nei limiti consentiti di cui all'art. 619, come ribadito in via generale da Sez. I, n.9707 del 10.8.1995, rv 202302 ove si precisa che risulta possibile, in sede di legittimità, rimediare a difetti motivazionali in diritto non incidenti sul nucleo essenziale della decisione oggetto di impugnazione). Nell'ordinanza non viene in particolare, espressamente evocata la norma regolatrice di cui all'art. 603 co.3 cod.proc.pen. (limitandosi il giudice del merito ad evocare il dato normativo che regolamenta l'ampliamento istruttorio del giudizio di primo grado, già celebrato), ma nella sostanza ne ne recepiscono i contenuti, posto che si sottolinea il legame funzionale tra la 'necessità' della raccolta (è dunque esclusa la qualificazione di mera rilevanza) e la novità DEelemento di prova, il che consente di interpretare la decisione nel senso sin qui illustrato (ergo la novità come dato obiettivo che una volta verificato - può - RM consentire di qualificare la necessità della raccolta in termini di assolutezza, nel senso prospettico imposto dalla disposizione di legge). Va quindi ritenuto che, non essendovi contestazione circa la effettiva novità delle fonti dimostrative rappresentate dal MP e dall'IN, la motivazione espressa dalla Corte terrotoriale soddisfa il parametro normativo applicabile - art. 603 co.3 cod.proc.pen. e rappresenta una congrua elaborazione di profili valutativi di merito, non sindacabili nella presente sede di legittimità. I ricorsi sono, sul punto, infondati e vanno pertanto rigettati.
4.3 Infondate sono altresì le doglianze relative alla ulteriore decisione istruttoria, in tema di raccolta della pretesa prova a discarico, emessa in data 18 settembre 2014, per i motivi che seguono. Va precisato che è principio consolidato quello per cui il 'movimento' del quadro istruttorio in corso di giudizio (sia in virtù DEapplicazione DEart. 507 che in virtù DEapplicazione DEart. 603 codice di rito) rende ineludibile la facoltà della parte avversa di chiedere ed ottenere, al termine della raccolta ex officio, la acquisizione di eventuale prova contraria (sul tema, di recente, Sez. VI n. 15912 53 del 28.1.2015, rv 263120 con ampia ricognizione del tema) salvi i limiti della manifesta superfluità o irrilevanza. Principio altrettanto pacifico è tuttavia quello per cui la parte può dolersi del mancato accoglimento di una richiesta solo ove la stessa sia stata ritualmente sottoposta - nel momento procedimentale dovuto al giudice procedente e lì- dove la richiesta abbia connotati di concretezza e specificità. Tale precisazione appare rilevante nel caso in esame in virtù della particolare sequenza procedimentale che si apprezza esaminando i verbali di udienza del giudizio di secondo grado (trattandosi, in tesi, di vizio procedurale l'operazione valutativa implica la verifica del contenuto degli atti da parte del giudice di legittimità, come affermato, tra le molte, da Sez. I n. 8521 del 9.1.2013 rv 255304). Va infatti evidenziato che in rapporto al novum probatorio raccolto in secondo grado vi era stata una articolata produzione difensiva depositata, in verità, prima della decisione con cui la Corte ha accolto l'istanza proveniente dalla Procura Generale, alla udienza del 16 gennaio 2014 (produzione DEavv. ER, nell'interesse - per quanto qui rileva - di Di VO VA e TI AR TO, con cui si prospettava la necessità di articolare prova a discarico e si indicavano temi e potenziali fonti). Tuttavia tale atto andava, di certo, riproposto nei suoi contenuti al termine della escussione dei due collaboranti, posto che solo in tale momento può venire in rilievo anche in rapporto al contenuto effettivo delle deposizioni raccolte in contraddittorio - il diritto alla raccolta degli elementi a discarico. R Tale manifestazione di volontà difensiva non si rinviene, per il vero, nel verbale di udienza del 18 settembre 2014, il che rende del tutto irrilevante la precedente memoria difensiva (depositata ancor prima della pronunzia del provvedimento ammissivo, come si è detto). Peraltro, va evidenziato che in detta udienza dibattimentale di secondo grado del 18 settembre 2014 il tema della riproposizione delle istanze istruttorie e del recupero DEattività svolta è stato affrontato in modo espresso, in virtù della intervenuta modifica di composizione del Collegio, il che rende ancor più manifesta l'assenza di un obbligo per il giudice procedente di pronunziarsi su una richiesta istruttoria non attuale e non formulata nel momento dovuto. La Corte territoriale in detta udienza dichiara utilizzabili i contenuti dei verbali relativi all'ascolto dei due collaboranti e si intrattiene su alcune richieste espresse (e verbalizzate) accogliendone alcune e respingendone altre (del tutto indipendenti dall'avvenuto esame dei due collaboranti). Non vi era pertanto alcuna sollecitazione ulteriore circa l'attivazione di poteri istruttori correlati all'ascolto del MP e DEIN(in particolare non vi è 54 riproposizione della richiesta da parte del difensore avv. ER), il che impedisce di ritenere sussistente il vizio, genericamente denunziato in numerosi atti di ricorso. La frase di chiusura posta in calce alla ordinanza del 18 settembre 2014 ( ..non appare necessario procedere ad ulteriori acquisizioni istruttorie ..) non è pertanto interpretabile come una decisione di rigetto di specifiche sollecitazioni, ulteriori rispetto a quelle prese in esame in modo analitico nel provvedimento stesso (in tal caso non vi sarebbe questione circa la illegittimità del diniego) ma è l'espressione della decisione autoritativa del collegio circa la non necessaria attivazione ex officio in senso proprio, con valutazione di decidibilità del processo. Nè, peraltro, i ricorrenti hanno qui dimostrato l'avvenuta riproposizione - in detta udienza - di specifiche istanze istruttorie non oggetto di valutazione o respinte, il che è ulteriormente confermativo di quanto già emerge dal relativo verbale.
4.4 Unica questione che sopravvive a tale descritta sequenza può pertanto ritenersi quella relativa alla richiesta di citazione del teste 'diretto', rispetto ad un narrato de relato dei collaboranti, posto che in tal caso la richiesta può essere realizzata anche durante l'escussione della fonte (inerendo al contenuto della singola dichiarazione) e non vi è un obbligo espresso di riproposizione al termine della escussione. -Tuttavia, va sul punto affermato in via generale ed al di là di quanto potrà osservarsi nell'esame delle singole posizioni che nessun obbligo di citazione della fonte diretta, a pena di inutilizzabilità, può dirsi sussistente lì dove detta RM fonte abbia una posizione processuale diversa da quella del testimone e sia, in concreto, esposto al rischio di autoincriminazione (in tal senso, da ultimo, Sez. V n. 21562 del 3.2.2015, rv 263705, successiva a Sez. U n. 20804 del 29.11.2012 rv 255142 che appare orientata in senso parzialmente contrario, ma sul tema si tornerà in seguito). La disposizione DEart. 195 co.3 cod.proc.pen., che prevede il necessario 'esame' a richiesta di parte delle persone indicate dal teste indiretto come fonte primaria» va infatti calata nel sistema e rapportata alla vigenza di talune norme di garanzia, tra cui quella espressa all'art. 198 co.2 cod. proc.pen. ( da cui deriva la impossibilità di rivolgere domande su fatti dai quali potrebbe emergere una responsabilità del dichiarante), norma espressiva di un più generale principio in tema di prova dichiarativa e tutela dai rischi di autoincriminazione (artt. 63 e 210 cod. proc.pen.). Lì dove, pertanto, la narrazione del teste indiretto abbia come oggetto una condotta dichiarativa di terzi (già imputati nel medesimo o in altro procedimento o semplicemente indagabili) che di per sè raffigura il dichiarante primario come 55 soggetto coinvolto in dinamiche criminali, il giudice procedente non può accedere a tale conoscenza essendo inibita, in sede di eventuale esame, la specifica - domanda per effetto, in ogni caso, del principio nemo tenetur se detegere -e pertanto, in virtù del principio di non contraddizione DEordinamento, la omessa citazione di tale soggetto non può determinare sanzione e risulta essere del tutto funzionale al sistema processuale e alle regole logiche e giuridiche di protezione del dichiarante primario (salvo il caso in cui costui abbia già riferito in sede processuale sulla responsabilità propria assumendo la veste di testimone assistito ai sensi DEart. 197 bis cod.proc.pen. con perdita della suddetta facoltà ). In simili evenienze, pertanto, il procedimento di convalida della dichiarazione indiretta può restare affidato alla complessiva valutazione di attendibilità ( o meno) del teste de relato, potendosi dare per assodata la ricorrenza di una dichiarazione di smentita da parte del soggetto titolare della facoltà di non rispondere a sollecitazioni potenzialmente autoincriminanti (in tal senso, oltre alla già indicata Sez. V n. 21562 del 3.2.2015, v. Sez. V n. 32834 del 25.5.2011, rv 250582 nonchè Sez. V n. 15727 del 2012, ric. Dell'Utri, in particolare a pag. 106). E' bene precisare, sul punto, che l'orientamento qui ribadito (che tende ad escludere la necessità a pena di inutilizzabilità della citazione della fonte - primaria in rapporto al contenuto della dichiarazione resa dal chiamante in reità de relato lì dove la fonte primaria dovrebbe, in sede di deposizione, confrontarsi RM con il rischio di autoincriminazione) non è in toto contraddetto dalle affermazioni espresse nella parte motiva da Sez. U n. 20804 del 2013, ud. 29.11.2012 (ric. Aquilina ed altri) al di là della estrapolazione di un principio di diritto nella massima ufficiale n.255142 (che testualmente recita alla chiamata in correità o in reità de relato si applica l'art. 195 anche quando la fonte diretta sia un imputato di procedimento connesso, ex art. 210 o un teste assistito ex art. 197 cod.proc.pen.). In effetti, al di là della pur rilevante constatazione che trattasi di un obiter dictum rispetto al tema oggetto di trattazione principale da parte delle Sezioni Unite (rappresentato dalla possibile valutazione incrociata delle chiamate in correità de relato) su cui, pertanto, è ben possibile motivare un parziale dissenso senza rimettere nuovamente la questione all'organo risolutore dei contrasti ex art. 618 cod.proc.pen., va evidenziato che in parte motiva le stesse Sezioni Unite esprimono chiaramente il principio di diritto per cui l'applicazione della complessa disposizione di cui all'art. 195 co.1 e co.3 (con necessità di escussione, su richiesta di parte, della fonte diretta salve le ipotesi di morte, infermità, irreperibilità) è di certo da escludersi nell'ipotesi in cui la fonte diretta sia 56 identificabile nell'imputato del medesimo procedimento e ciò proprio in ragione della necessità di tutela del privilegio avverso le situazioni di potenziale autoincriminazione (si veda in particolare quanto affermato a pagina 33 di SU n. 20804/2013 cit.). A tale affermazione del tutto in linea con quanto sinora affermato - segue in motivazione una precisazione che concerne la posizione dei soggetti diversi dall'imputato del medesimo procedimento. Sul punto si afferma che ..sul piano formale tali soggetti (la cui posizione è ". regolata dall'art. 210 o dall'art. 197 bis) sono da ritenersi destinatari della previsione contenuta nell'art. 195, ma immediatamente si precisa che ben potrebbero lì dove portatori ex art. 210 del diritto al silenzio rifiutarsi di - - rispondere e tale condotta non esclude l'utilizzabilità della dichiarazione indiretta. Si precisa, pertanto, in tale decisione, che non è sempre necessario, per l'utilizzabilità della chiamata de relato acquisire le dichiarazioni del soggetto di riferimento che non sia un testimone 'puro', e si afferma con passaggio - espressivo di particolare rilievo (non massimato) - che l'elenco delle ipotesi facoltizzanti all'utilizzo della dichiarazione de relato in quanto tale, contenuto nell'art. 195 co.3 (morte, infermità, irreperibilità) non è pertanto da ritenersi tassativo, posto che a tali situazioni vanno ad aggiungersi quelle di mancata escussione della fonte primaria dovute alla applicazione dello statuto di garanzia correlato alla particolare posizione del soggetto in questione (imputato del medesimo procedimento, imputato di procedimento connesso, testimone ব assistito). Dunque, al di là della sintesi contenuta nella citata massima, le stesse Sezioni Unite affrontano il tema in chiave problematica, posto che evidenziano come l'operare della norma (art. 195) debba atteggiarsi in modo diverso in rapporto al contenuto della dichiarazione resa dal soggetto escusso ed alla qualità rivestita dalla fonte primaria. In sostanza, l'unico punto di parziale dissenso che qui si esprime - riguarda la posizione del soggetto imputato (o anche indagabile di fatto, secondo le coordinate di metodo imposte da Sez. U. n. 15208 del 25.2.2010, rv 246584 ric. Mills) di un procedimento connesso/collegato (art. 210 cpp). A parere del Collegio tale posizione va assimilata, sul piano funzionale, a quella del soggetto imputato del medesimo procedimento essendo del tutto analoga la ratio della tutela offerta dall'ordinamento a tali soggetti (accomunati dalla facoltà di non rispondere). Ne deriva che la norma di cui all'art. 195 co.3 va intesa nel senso che la obbligatorietà assoluta della citazione della fonte primaria sussiste in tutti i casi in cui la posizione di tale soggetto rispetto al tema probatorio (inevitabilmente 57 siaposto dal contenuto della dichiarazione resa dal chiamante de relato) qualificabile in termini di testimone 'puro' o di testimone 'assistito' (soggetti tenuti a rendere deposizione) con esclusione di tale obbligatoria escussione nei casi a) di soggetto imputato del medesimo procedimento, b) di soggetto imputato di procedimento connesso/collegato che non abbia già assunto, per proprio contegno espressivo, la posizione di teste assistito, c) di soggetto indagabile» in rapporto al contenuto delle prove già raccolte. Per tali ragioni, vanno dichiarati infondati i motivi di ricorso relativi al preteso diniego di ulteriore ampliamento della attività istruttoria da parte del giudice di secondo grado (ordinanza del 18 settembre 2014 espressamente oggetto di impugnazione) ed alla omessa escussione di fonti primarie (in rapporto ai contenuti delle dichiarazioni de relato rese dai collaboranti MP e IN) lì dove la posizione di tale fonti rispetto al tema di prova imponga di qualificare tali soggetti in una delle categorie di cui ai punti a) b) e c) DEelenco di cui sopra.
5. La trattazione delle questioni «comuni» va completata con la verifica, salvo l'esame degli ulteriori motivi di ricorso, dei profili relativi al punto della recidiva per come trattato nella decisione di secondo grado. Va premesso che la circostanza aggravante della recidiva risulta espressamente contestata a tutti gli attuali ricorrenti. In virtù della genericità della sua formulazione espressiva la Corte di Appello ritiene che sia stata a tutti contestata nonchè ritenuta in primo grado - in forma 'semplice' (art. 99 co.1 cod.pen. norma che configura ipotesi facoltativa RM con aumento di un terzo). Ciò posto, in alcuni casi la recidiva viene esclusa dal giudice di secondo grado (per RA AN, D'AM RA, RI ON) in altri casi ne viene confermata la ricorrenza con precisazione della effettiva incidenza, nell'ambito di una operazione determinativa di riduzione complessiva della entità della sanzione. Ora, la operazione di determinazione della pena descritta nella decisione di primo grado non contiene alcun passaggio esplicativo circa rapporto tra pena-base e incidenza della recidiva. Da qui il dubbio, espresso in particolare dal Procuratore Generale presso questa Corte, relativo al fatto che il giudice di primo grado abbia in realtà inteso escluderla (con richiesta di annullamento della decisione di secondo grado per violazione del divieto di reformatio in peius di cui all'art. 597 co.3). Tuttavia il Collegio osserva che : le quantificazioni operate in primo grado, prima della riduzione del rito, sono tutte ampiamente superiori ai minimi edittali (rappresentati da anni nove per l'ipotesi di partecipazione e da anni dodici per promotori e organizzatori, data la ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui al co.4 DEart. 416 bis); 58 - non vi è, in dispositivo di primo grado, alcuna espressa esclusione della recidiva. Da ciò deriva che la interpretazione del contenuto della decisione di primo grado porta effettivamente a ritenere come sostenuto dalla Corte messinese che il - GUP abbia, di fatto, tenuto conto della contestata recidiva, pur non esprimendo in motivazione la dovuta 'imputazione' della relativa quota (di pena) alla stessa riferibile. Ciò posto, il tema si riduce alla verifica delle modalità della operazione rideterminativa operata in secondo grado per i soggetti cui la recidiva è stata esclusa (ed in particolare per RA AN, come si evidenzierà nella trattazione specifica della posizione). Nei confronti dei restanti imputati non si pone questione alcuna, posto che la Corte di Appello, nel confermare la sussistenza della recidiva e nel rimodulare in bonam l'entità complessiva della pena (senza violare, dunque, la disposizione DEart. 597 co.3) ne ha delineato i contorni all'interno della operazione di rideterminazione. Vanno pertanto esaminate le singole posizioni dei ricorrenti, ad esclusione di quella di D'AM RA, che ha rinunziato al ricorso (con declaratoria di inammissibilità e condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 500,00 alla cassa delle ammende). Ry 6. Il ricorso proposto da RI ON è fondato, in particolare per quanto esposto al quinto motivo. Le decisioni di merito hanno ritenuto RI ON, come da imputazione, concorrente esterno nel reato di associazione mafiosa per avere (genericamente) agevolato l'attività del sodalizio dei NE, in quanto a sua volta associato al gruppo mafioso Picanello, facente capo alla famiglia PA di Catania. In tale prospettazione di accusa si pone una evidente pregiudizialità implicita, nel senso che il tema posto dalla imputazione presuppone l'accertamento (anche in via incidentale, non essendovi pregiudizialità necessaria in campo penale, come ben espresso, in caso diverso, da Sez. I n. 12595 del 16.11.1998, rv 211769) di una prioritaria «connotazione comportamentale» del RI, rappresentata dall'essere costui un soggetto aderente al clan Picanello di Catania. Una volta risolto tale prioritario tema, diventa in tesi - una questione di fatto quella della verifica di esistenza di condotte concrete tali da rendere provata la realizzazione della fattispecie di concorso esterno in un ente criminale diverso da quello di appartenenza. Si è affrontato il tema, nella giurisprudenza di questa Corte, non già sul piano del rapporto tra partecipazione (ad una consorteria mafiosa) e concorso esterno (in una diversa consorteria mafiosa) quanto su quello della contemporanea «partecipazione» a due organismi associativi, tra 59 - -loro funzionalmente correlati, e lo si è ritenuto in diritto possibile a determinate condizioni, tali da rendere concreta e percepibile la effettiva diversità delle associazioni così come delle condotte poste in essere dall'imputato nei due diversi ambiti (da ultimo Sez. V n. 44537 del 10.3.2015, rv 264684, in rapporto a quanto ritenuto da Sez. V n. 19008 del 13.3.2014, rv 260002; Sez. VI n. 17700 del 16.4.2014, rv 259862; Sez. I n. 44860 del 5.11.2008, rv 242197; Sez. I n. 25727 del 5.6.2008, rv 240470 ed altre). Nel caso in esame può darsi per scontata la diversità delle associazioni mafiose evocate nella imputazione, diverse tra loro per radicamento territoriale e per identificazione delle figure di vertice, il che potrebbe consentire - in astratto - una duplicità di apporti punibili verso l'uno e verso l'altro ente criminoso. Può anche dirsi sufficientemente dimostrata, in via incidentale, l'appertenenza del RI al clan PA, data la sostanziale convergenza di fonti autonome. Tuttavia la ricostruzione dei fatti operata nelle due decisioni evidenzia che l'attività svolta dal RI in tema di regolamentazione degli interessi tra i due - gruppi nelle occasioni di necessario coordinamento sul territorio delle attività estorsive era effettiva espressione della sua «appartenenza» al clan - PA-Picanello, e pertanto la mediazione veniva realizzata da costui essenzialmente in rappresentanza e nell'interesse di tale gruppo mafioso, con RM beneficio indiretto» anche per il gruppo dei NE. Il beneficio, in sostanza, risulta espresso in termini di sicurezza del buon esito della mediazione, posto che trattare con il RI significava ottenere il consenso del diverso» gruppo mafioso confinante, ossia i PA di Catania. In nessun caso tra quelli genericamente evidenziati si è apprezzato un contributo di tipo diverso (o in via diretta) da parte del RI al clan dei NE (ad esempio una attività estorsiva chiusa in via esclusiva da parte dei NE con l'assenso del RI a non rendere edotto di ciò il proprio clan di appartenenza o altre situazioni di marcato vantaggio, nella mediazione operata, in favore del gruppo di ON Pozzo di Gotto). Unica condotta estranea al descritto modello relazionale risulta essere quella della ospitalità fornita in TO al SO ed altri aderenti al gruppo dei NE nel '96 e '99. In siffatta condizione di fatto non è ravvisabile, in diritto, il concorso esterno nel reato associativo. Le decisioni di merito ne sposano, in effetti, una marcata visione oggettivistica (peraltro in chiave meramente prospettica), omettendo di considerare specificità della descritta condizione del soggetto agente, specie in termini di 60 qualificazione del dolo, nonchè omettendo di considerare la consunzione (art. 15 cod.pen.) della condotta tenuta del RI nel diverso reato di partecipazione all'organismo mafioso dei PA-Picanello (il fatto che tale reato non sia stato contestato non preclude, sul piano logico l'operare della norma di cui all'art. 15 cod.pen., dato il necessario accertamento incidentale correlato alla ricordata formulazione della imputazione). Su tali aspetti appaiono necessarie talune precisazioni in diritto.
6.1 Le pronunzie intervenute nel corso del tempo da parte delle Sezioni Unite di questa Corte (negli anni 1994, 2002 e 2005) hanno ormai radicato, sia pure con differenti accentuazioni di alcuni profili, il dato culturale della ammissibilità del concorso ex art.110 c.p. anche in riferimento alla fattispecie plurisoggettiva di associazione, nel senso che assume la qualità di concorrente 'esterno' nel reato di associazione di stampo mafioso la persona che - priva DEaffectio societatis e non essendo inserita nella struttura organizzativa DEassociazione mafiosa -, fornisce un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo, purchè questo abbia un'effettiva rilevanza causale ai fini della conservazione o del rafforzamento DEassociazione e sia comunque diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima (Sez. U. n. 22327 del 30.10.2002, rv 224181). RM A ben vedere, la rilevanza e la stessa verificabilità processuale delle condotte di concorso 'esterno' è da sempre strettamente correlata tanto sul piano teorico - che su quello ricostruttivo alla esatta perimetrazione delle condotte di - partecipazione, nel senso che lì dove l'elemento di prova si risolva in un rassicurante indicatore» DEavvenuto inserimento del soggetto, con carattere di tendenziale stabilità e assunzione di un ruolo, nella compagine associativa si avrà partecipazione, lì dove concorso esterno è necessariamente ancorato ad un modello causalmente orientato» e presuppone da un lato la presa d'atto del non/inserimento del soggetto nel gruppo, dall'altro la ricostruzione di una condotta capace di realizzare un incremento tangibile del macro-evento rappresentato dalla esistenza e permanenza della associazione (le modalità alternative di ricostruzione delle due diverse ipotesi delittuose sono state di recente evidenziate con particolare chiarezza da Sez. VI n. 16958 del 8.1.2014, rv 261475, nonchè da Sez. VI n. 8674 del 24.1.2014, rv 258807). Condotta, quella del concorrente, che per essere punibile deve essere alimentata dal dolo (diretto ma generico) inteso come previa rappresentazione e accettazione del nesso funzionale tra la propria azione e il raggiungimento (anche parziale) degli scopi della associazione (tra le molte, di recente, Sez. V n. 15727 del 9.3.2012, rv 252330, ove si è precisato che il rafforzamento del sodalizio può non essere l'unico o il primario obiettivo perseguito dall'agente, 61 potendo concorrere con uno scopo individuale, ma deve essere previsto, accettato e perseguito come risultato quantomeno 'altamente probabile' della propria condotta ) . Se, infatti, l'evento (in senso giuridico e materiale) che la norma incriminatrice di cui all'art.416 bis tende a reprimere è l'esistenza ed operatività concreta di un 'consorzio umano organizzato' (l'associazione mafiosa) avente determinate caratteristiche tipiche (sul piano degli scopi e delle modalità utilizzate per conseguirli), è del tutto pacifico che rispetto a tale 'dato' fenomenico debbano assumere rilievo penalistico non soltanto le condotte direttamente espressive di 'intraneità' (in quanto dimostrative della connaturale ripartizione di compiti, attribuiti agli associati in senso stretto) ma altresì tutte quelle condotte che, pur poste in essere da soggetti 'esterni', contribuiscano in modo oggettivamente rilevante (e soggettivamente consapevole) alla realizzazione o al permanere DEevento in questione. -Il tratto di maggiore problematicità teorica e ricostruttiva nelle decisioni che hanno affrontato il tema consiste nel criterio di apprezzamento della idoneità - causale (della condotta posta in essere dal preteso concorrente esterno) in rapporto alla integrazione o meno DEevento. La connotazione 'innovativa' della decisione emessa dalle Sezioni Unite in data 12.7.2005 (ricorrente Mannino, rv 231671) sta infatti, come è noto, nella RIT necessità di un apprezzamento concreto di tale aspetto (ovviamente anche sulla base di un rassicurante ragionamento indiziario) con verifica processuale che tende a spostarsi dalla prospettazione DEagente ( valutazione ex ante) alla constatazione ex post della «efficacia condizionante della condotta atipica del concorrente» (parla espressamente di accertamento postumo di ogni inferenza o incidenza della condotta nella vita e nella operatività del sodalizio criminoso Sez. VI n.542 del 10.5.2007, rv 238242, relativa al noto caso Contrada). -Ora, tale sottolineatura è figlia di una condivisibile impostazione teorica realizzata nella decisione Mannino del 2005 - tesa a far rifluire nella costruzione DEistituto i principi essenziali del concorso di persone nel reato, tra cui assume un indubbio rilievo la previsione normativa di cui all'art. 115 cod.pen. secondo cui non risulta punibile il mero «tentativo di concorso» ossia il semplice accordo per commettere un reato o l'istigazione accolta ma non seguita dalla commissione del reato. Da qui la ricerca di un criterio oggettivo idoneo al recupero della tipicità (l'efficacia causale del contributo per la realizzazione del 'medesimo reato', sì da poter affasciare la condotta del concorrente esterno con quella degli associati in rapporto al permanere della lesione del bene protetto, sub specie integrità 62 DEordine pubblico) e la richiesta ampiezza del dolo, correlata alla funzionalità della condotta rispetto al perseguimento di almeno una delle finalità descritte dalla norma incriminatrice. Se dunque l'evento del reato di associazione mafiosa è identificabile nella conservazione o nel rafforzamento DEorganismo criminoso e se l'adesione al modello causalmente orientato impone di individuare, nei casi in rilievo, un effettivo 'raggiungimento dello scopo' è evidente che la percezione processuale DEevento deve porsi in stretta correlazione con il perseguimento delle finalità tipiche del reato associativo di cui si discute e pertanto con il catalogo offerto dal comma 3 DEart. 416 bis (commettere delitti che siano espressivi del metodo mafioso, acquisire la gestione o il controllo di attività economiche, concessioni, appalti o servizi pubblici, realizzazione di profitti o vantaggi ingiusti per sè od altri etc..). Con ciò si vuole evidenziare che la condotta del concorrente esterno per essere punibile non deve tendere ad un incremento della semplice - potenzialità operativa DEorganismo criminoso (altrimenti si rientra nel paradigma di punibilità del mero accordo, con ricadute percepibili solo in ambito psicologico, non sufficiente a realizzare l'evento descritto nella decisione da ultimo citata) ma deve porsi come 'frammento' (la realizzazione dello scopo è necessariamente parziale e frammentaria) di una concreta utilità per la realizzazione di una delle molteplici attività espressive del programma criminoso, sì da realizzare una contribuzione «percepibile» al mantenimento in vita RY DEorganismo criminale.
6.2 Tutto ciò precisato, nel caso in esame è del tutto evidente che l'attività posta in essere per quanto risulta dal testo delle decisioni dal RI è solo in via - - mediata e indiretta finalizzata a recare vantaggio (nei suddetti termini) al clan dei NE, in quanto risulta espressiva, in via primaria, dei compiti svolti dal soggetto in quanto componente stabile del diverso gruppo dei catanesi. Dunque vi è un primo tema, quello del dolo concorrente ed accessorio rispetto alla finalità primaria della condotta che, nel caso in esame, non è rappresentata (come nel caso DEimprenditore o del poltico) da una finalità marcatamente individuale (accumulazione economica, incremento di consenso elettorale o altro), quanto dal portato DEappartenenza al diverso clan, fatto di obiettivo rilievo penale (a prescindere dalla sua contestazione in un simultaneus processus) ricadente sotto diversa previsione incriminatrice (art. 416 bis cod.pen.). In tal senso, il caso è ben diverso da quello che ha dato luogo al principio di diritto espresso da Sez. V n. 15727 del 9.3.2012, rv 252330 ove si è precisato - che il rafforzamento del sodalizio può non essere l'unico o il primario obiettivo perseguito dal concorrente, potendo concorrere con uno scopo individuale - 63 posto che il dolo primario è qui rappresentato dalla finalità di recare consapevole vantaggio al clan PA, fatto che sul piano logico e giuridico ne assorbe la valenza in termini di disvalore (in virtù del principio generale espresso dall'art. 15 cod.pen.) e che non ne consente la sopravvivenza (in quota residua) quale elemento idoneo a determinare la punibilità per fatto diverso (il concorso esterno nel diverso ente). Peraltro, a tale considerazione va aggiunto che non solo non risultano censite nelle decisioni di meríto occasioni in cui il RI abbia agito ad esclusivo (o - anche prevalente) vantaggio del gruppo dei NE (dunque non vi è apprezzamento di fatto tale da sostenere una diversa qualità e direzione del dolo) dall'altro lo stesso evento di rafforzamento (su cui tendono a basarsi le decisioni di merito) è descritto in termini assolutamente generici, il che impedisce di apprezzarne, in ogni caso, la effettiva sussistenza (in termini di ritorno economico per l'organizzazione operante in provincia di Messina), al di là della esistenza fisica di un «polo di trattativa» rappresentato dalla persona del RI. Va inoltre precisato che le episodiche condotte di ospitalità al SO (e ad alcuni altri affiliati) in tale quadro non risultano espressive nè di condotta partecipativa nè di concorso esterno e pertanto andavano al più inquadrate nel perimetro applicativo di cui all'art. 418 cod.pen. (v. Sez. VI n. 13085 del 3.10.2013) con improcedibilità per intervenuta prescrizione in riferimento ai dati dimostrativi emersi in sede di merito. RY Va pertanto disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perchè il fatto non sussiste, data la manifesta assenza di elementi di fatto valorizzabili in chiave diversa rispetto a quanto emerso in sede di merito e riportato nelle due decisioni oggetto di scrutinio e la conseguente superfluità del rinvio (secondo il principio espresso da Sez. U n. 42756 del 30.10.2003, rv 226099) e va espresso, in sintesi, il seguente principio di diritto : - non può ritenersi sussistente l'elemento psicologico del delitto di concorso esterno in associazione mafiosa lì dove la finalità primaria perseguita dall'agente, in concreto, risulti essere quella di recare vantaggio all'organismo mafioso di appartenenza (diverso da quelllo con cui si è venuti in contatto) e non emergano deviazioni da tale assetto finalistico, anche se dalla condotta possano derivare vantaggi comuni ai due sodalizi mafiosi operanti su territori confinanti.
7. Il ricorso proposto (con due atti) nell'interesse di Di VO VA è infondato e va pertanto rigettato. La prova positiva della permanenza del Di VO, con ruolo di vertice, all'interno della consorteria criminosa risulta motivata in modo logico e adeguato, specie in 964 9 riferimento ai contenuti informativi correlati alla rinnovazione istruttoria in secondo grado (fonte MP VA). Le doglianze relative al tema della parziale rinnovazione istruttoria sono state già esaminate e respinte ai paragrafi 4.1/4.4. così come il tema della recidiva, posto in sede di discussione dal P.G. presso questa Corte, è stato esaminato al paragrafo 5, cui si rinvia. Le residue critiche all'impianto motivazionale, sia per quanto riguarda il reato associativo che il concorso nelle due fattispecie estorsive (capi 3 e capi 4) risultano parcellizzanti e non si confrontano in modo completo con l'impianto motivazionale.
7.1 Va ricordato, in via generale, che il vizio di motivazione non può essere ravvisato sulla base di una critica frammentaria dei singoli punti di essa;
la sentenza, infatti, costituisce un tutto coerente ed organico, onde, ai fini del controllo critico sulla sussistenza di una valida motivazione, ogni punto di essa non può essere preso a sè, ma va posto in relazione agli altri (tra le molte Sez. V n. 8411 del 21.5.1992, rv 191487). Con ciò si vuole dire che solo l'emersione di una precisa «disarticolazione» di un punto qualificante del ragionamento decisòrio può portare all'annullamento della decisione in sede di legittimità, lì dove eventuali opinabilità nella attribuzione DEeffettivo 'peso dimostrativo' ad una fonte, salvo che non si traducano in illogicità manifesta, possono al più portare ad una parziale rettificazione, lì dove strettamente necessario, ai sensi DEart. 619 co.1 cod.proc.pen. (come interpretato, tra le altre, da Sez. I n. 9707 del 10.8.1995, rv 202302) e lì dove il RM ragionamento giustificativo sia nel suo complesso adeguato. - Ciò posto, appare utile ricordare alcuni data la tipologia di fonti a carico approdi interpretativi, qui elaborati, della specifica norma contenente i parametri valutativi .
7.2 La copiosa elaborazione della regola normativa di cui all'art. 192 comma 3 cod.proc.pen. in tema di valore probatorio della chiamata in correità consente - infatti di attenuare lo scetticismo iniziale espresso da autorevole dottrina nei - confronti del dato normativo in questione (definito come formula malriuscita, trattandosi di argomento non codificabile, in quanto involge questioni da clinica giurisprudenziale). Il dato di partenza è rappresentato dalla non autosufficienza dimostrativa' delle dichiarazioni del soggetto 'coinvolto' nell'accadimento posto al centro DEaccertamento (perchè si tratta del coimputato, in medesimo o separato procedimento, o DE imputato di reato connesso o collegato) ai fini di sorreggere una affermazione di penale responsabilità del soggetto 'chiamato' in reità o in correità. 65 Da qui l'esistenza di una necessaria valutazione congiunta con dati di conferma esterni alla dichiarazione (lì dove si sia affermata la responsabilità del chiamato) o la 'presa d'atto' DEassenza di ulteriori elementi capaci di accrescere la 'qualità' delle dichiarazioni e la loro portata cognitiva (con affermazione della mancata prova della responsabilità del chiamato). Nell'interpretare la locuzione altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità contenuta nell'art. 192 comma 3 cod.proc.pen. va peraltro - precisato che la conferma imposta dalla norma non è direzionata alla persona del dichiarante (soggetto la cui attendibilità è da valutarsi previamente, in rapporto alla esistenza di indicatori tali da asseverare la sua partecipazione al fatto narrato o comunque da rappresentare le modalità della sua conoscenza) ma alle specifiche dichiarazioni (come già ritenuto, tra le altre, da Sez. VI nella decisione del 7.5.1999, ric. Emmanuello, ove si afferma con chiarezza che una lettura del genere sarebbe, infatti, contraria non solo alla ratio legis, ma anche alla lingua italiana, perché la particella .. ne.., nell'espressione ' ne confermano l'attendibilità' va riferita al soggetto della frase, che è il sostantivo 'le dichiarazioni , le quali, appunto, devono essere confortate da altri elementi che ne confermino l'attendibilità). Va anche precisato che nell'utilizzare l'espressione altri elementi di prova il RM legislatore ha di certo inteso evidenziare : la natura ontologica degli elementi utilizzati come riscontro, nel senso che gli stessi non possono concretizzarsi in meri sospetti (non basati su dati sensibili ma solo su elaborazioni soggettive) ma devono possedere una autonoma consistenza e una, sia pur limitata, capacità rappresentativa;
la correlazione con il principio di pertinenza (ai sensi DEart. 187 - cod.proc.pen.) tra detti elementi e l'imputazione contestata. - -Dunque il riscontro seppure in via mediata non può limitarsi ad accrescere l'attendibilità intrinseca del dichiarante (in punto di attendibilità soggettiva), ma deve comunque essere riferibile (sia pure solo sul piano logico-deduttivo) ai fatti delittuosi attribuiti nella specifica decisione all'indagato (portata individualizzante). -aOvviamente, tale idoneità probatoria DEelemento di riscontro non va intesa sua volta in termini di «autosufficienza», dovendo comunque lo stesso fungere - da 'necessario completamento' della narrazione oggetto di verifica (cfr., tra le molte, già Sez. VI n. 5649 del 22.1.1997, ric. Dominante, nella parte in cui si precisa che la funzione processuale degli altri elementi di prova' è semplicemente quella di confermare l'attendibilità delle dichiarazioni accusatorie, il che significa che tali elementi sono in posizione subordinata ed accessoria rispetto alla prova derivante dalla chiamata in correità, avendo essi idoneità 66 probatoria rispetto al thema decidendum non da soli, ma in riferimento alla chiamata;
altrimenti, in presenza di elementi dimostrativi della responsabilità DEimputato, non entra in gioco la regola DEart.192 co.3, ma quella generale in tema di pluralità di prove e di libera valutazione di esse da parte del giudice;
nello stesso senso, tra le molte, Sez. VI n.4108 del 17.2.1996, ric. Cariboni, rv 204439). Così come, secondo il chiaro insegnamento derivante da Sez. VI, 6.3.2000 ric. Fortugno, il dato probatorio (della più diversa natura e provenienza) valorizzabile in chiave di riscontro può anche riferirsi a fatti apparentemente secondari, dai quali sia possibile risalire, con logica deduzione, all'oggetto DEaccusa. Nel compiere l'operazione valutativa, pertanto, va accuratamente vagliata la 'capacità dimostrativa' del singolo elemento di riscontro, secondo criteri capaci di selezionare - sul piano logico - l'apporto fornito. Non appare inutile, pertanto, evidenziare una distinzione di carattere generale - nel territorio qui esaminato - tra : - elementi che rappresentano la mera possibilità che il narrato del collaborante corrisponda al vero (ciò accade, ad esempio, nell'ipotesi in cui il dichiarante abbia rappresentato, come elemento rilevante, l'avvenuto colloquio con altre persone in carcere o in un determinato luogo frequentato dai protagonisti del colloquio. La comune detenzione di tali soggetti nel periodo indicato o la frequentazione del luogo in questione è un dato che obiettivamente sorregge la RM possibile verificazione del colloquio, ma nulla dimostra, in via aggiuntiva, circa la sua effettività o il suo contenuto. O ancora, lo stato di libertà DEincolpato al momento della commissione del fatto rende solo astrattamente possibile la sua attribuzione al soggetto indicato, e così via): si tratta, in tal caso di semplici elementi di non/smentita, di certo utili sul piano della verifica di attendibilità intrinseca del dichiarante, ma che non possiedono una 'autonoma' capacità di asseverazione dei fatti posti a base della contestazione e non possono, quindi ritenersi riscontri alla narrazione operata nel senso imposto dall'art. 192 comma 3 ; - elementi che accrescono la verosimiglianza della narrazione, pur rappresentando un fatto diverso da quello oggetto di prova, ma ad esso ricollegabile sia sul piano oggettivo che, soprattutto, soggettivo. Sul punto, è stato ritenuto, in molti arresti giurisprudenziali, che la riscontrata, duratura appartenenza ad un gruppo delittuoso, con uno specifico ruolo, rende probabile la partecipazione, dei diversi soggetti chiamati, alle azioni delittuose comesse da quel gruppo, in ciò incrementando il quantum di conoscenza posto a base della chiamata, e ciò specie in relazione alla consumazione di quei reati che siano concretamente 'espressivi' del programma delittuoso e sempre valutandosi in 67 concreto la posizione del chiamato ( tra le molte, Sez. I, 30.3.'04, n.17886, ric. Vollaro rv 228282; Sez. IV, 10.12.'04 n. 5821, Alfieri;
nonché Sez. VI n. 1472 del 2.11.1998, ric. Archesso, rv 213446; Sez.II, 23.10.'03, ric. Avarello e Sez. VI, n.41352 del 24.9.2010, ric. Contini, rv 248713) così come gli elementi tesi ad asseverare taluni antecedenti causali del fatto, indicati nella dichiarazione principale, accrescono il valore persuasivo della chiamata in correità. Si tratta, in tal caso, di riscontri indiretti, di natura logico-indiziaria, atteso che il rapporto tra il fatto da provare e il contenuto informativo del dato conoscitivo di supporto» richiede l'applicazione di un criterio inferenziale che consente di operare, nell'ambito della necessaria valutazione unitaria e congiunta, il raccordo tra le diverse circostanze (si veda, sul punto Sez. I n. 16792 del 9.4.2010, rv 246948, nonchè Sez. I n.16548 del 14.3.2010, rv 246935, sull'obbligo di valutazione unitaria e congiunta dei diversi dati conoscitivi acquisiti); - elementi che accrescono la verosimiglianza della narrazione, rapportandosi, in via diretta ai fatti (o alle persone) oggetto di prova (in tal senso, la verifica positiva circa particolari specifici DEazione delittuosa - difficilmente conoscibili o non divulgati in precedenza accresce la complessiva idoneità rappresentativa della narrazione;
il possesso di mezzi o cose utilizzate per la commissione del reato o dallo stesso derivate, conformemente alla narrazione del dichiarante, in capo all'incolpato, è da ritenersi significativa, in assenza di razionali ipotesi alternative;
la stessa acclarata convergenza di più fonti dichiarative - dotate di RY reciproca autonomia genetica- parimenti si pone come dato accrescitivo rispetto alla dichiarazione di base, come di recente riaffermato da Sez. U. n. 20804 del 29.11.2012) : si tratta di elementi qualificabili come riscontri «diretti»>, atteso il rapporto immediato tra il fatto da provare e il contenuto informativo DEelemento di sostegno alla narrazione. Ma la identificazione della esatta direzione (fermo restando il vaglio preliminare di attendibilità intrinseca) e delle possibili 'categorie' di elementi di riscontro esterno, qui abbozzata, non esaurisce, ovviamente, il tema in trattazione. Se si risale alla ratio della cautela valutativa, imposta circa l'affidabilità probatoria delle dichiarazioni del correo, si comprende agevolmente quale sia il rilievo del metodo valutativo da seguire nell'ipotesi in cui ci si trovi di fronte a più dati istruttori accomunati come nel presente processo dalla provenienza interna≫ al circuito criminale posto a monte DEevento trattato. La condivisibile preoccupazione del legislatore (espressa anche da norme apparentemente solo descrittive di adempimenti procedurali come l'art. 141 bis cod.proc.pen. o delimitanti l'area del diritto di difesa come l'art. 106 comma 4bis ) è anche quella di evitare inquinanti circolarità dichiarative tra le varie fonti, tali 68 da determinare una pluralità solo apparente di dati dimostrativi tesi ad asseverare il coinvolgimento DEimputato nel fatto. Se infatti è corretto ipotizzare il reciproco incremento probatorio, tra le diverse chiamate, ciò chiama in causa la constatazione di tipo logico per cui quando più fonti, dotate di piena autonomia sul piano della esperienza percettiva, finiscono con il riferire fatti tendenzialmente coincidenti nel loro nucleo essenziale, ciò aumenta oggettivamente le probabilità che i fatti narrati corrispondano al vero. Ma tale assunto è strettamente correlato alla verifica non solo in punto di attendibilità generica del dichiarante, quanto da operarsi sul versante della coerenza e costanza narrativa (con assenza di sospetti incrementi tra il contenuto originario delle dichiarazioni e le affermazioni successive) nonchè sulla ricorrenza degli ulteriori presupposti messi in rilievo da ultimo nella decisione Sez. U. n. 20804/2013 del 29.11.2012 (rv 255143 - 255145) intervenuta sul tema del cd. riscontro «incrociato» tra più chiamate in reità (fonti plurime de auditu). Nella indicata pronunzia (a sua volta punto di approdo di precedenti orientamenti che risulta inutile citare) pur constatandosi l'assenza di una «catalogazione gerarchica in senso piramidale» dei tipi di prova, sganciata dal concreto contesto processuale, e pur riaffermandosi, in via generale, il valore e l'immanenza del principio del libero convincimento, si pone particolare attenzione al rigore metodologico che deve governare un simile procedimento valutativo e al correlato aggravio» DEonere motivazionale. RM In termini generali, la valutazione congiunta delle chiamate risulta significativa - a fini di dimostrazione del fatto- lì dove ricorrano : - la convergenza delle chiamate in ordine al fatto materiale oggetto della narrazione;
· l'indipendenza delle medesime, intesa come mancanza di pregresse intese fraudolente o di altri condizionamenti inquinanti;
· la specificità nel senso che la c.d. convergenza del molteplice deve essere sufficientemente individualizzante e deve riguardare sia il fatto nella sua oggettività che la riferibilità dello stesso all'incolpato, fermo restando che deve privilegiarsi l'aspetto sostanziale della concordanza delle plurime dichiarazioni di accusa sul nucleo centrale e più significativo della questione fattuale da decidere;
- l'autonomia genetica, vale a dire la derivazione non ex unica fonte onde evitare il rischio della circolarità della notizia, che vanificherebbe la valenza DEelemento di riscontro esterno e svuoterebbe di significato lo stesso concetto di convergenza del molteplice. In presenza di tali caratteristiche le «plurime chiamate in correità (o in reità)>> legittimamente concorrono a formare in modo decisivo - la base fattuale della 69 affermazione di responsabilità del chiamato (in assenza di concrete ipotesi alternative di ricostruzione dei fatti) proprio in ragione della loro verificata autonomia genetica e in riferimento alla massima di esperienza prima ricordata, rispettosa dei canoni normativi di valutazione della prova (quando più fonti, ritenute affidabili e rilevanti nonchè dotate di piena autonomia sul piano della esperienza percettiva, riferiscono fatti tendenzialmente coincidenti nel loro nucleo essenziale, ciò crea le condizioni per l'affidamento del giudice sulla corrispondenza al vero dei fatti narrati).
7.3 Nel caso in esame la sussistenza dei profili di 'autonomia genetica' tra i diversi contributi dichiarativi è stata vagliata in modo accurato e logico - nella decisione di primo grado e, per quanto riguarda il Di VO, sono emersi ulteriori elementi tesi alla 'attualizzazione' del contributo nella attività di rinnovazione istruttoria. -Non può pertanto procedersi ad una rivalutazione in sede di legittimità - dello specifico peso dimostrativo di suddette dichiarazioni, che in modo del tutto logico hanno consentito l'affermazione di penale responsabilità in rapporto ai fatti contestati. In particolare, sia il contributo del LL che quello del MP consentono di sostenere la valutazione espressa dalla Corte Messinese di 'attualità del ruolo direttivo' nonostante la lunga detenzione sofferta dal Di VO, in ciò neutralizzando la critica contenuta nel ricorso, posto che si tratta di argomento (quello della detenzione) affrontato e valutato in sede di merito senza RM travisamenti o contraddizioni. Congrua appare, infatti, la valutazione della narrazione resa dal MP sia per quanto concerne le modalità della sua investitura (patrocinata dal Di VO) che la manifestata volontà del EC IO (sempre riferita dal MP) di eliminare il Di VO nel periodo in cui quest'ultimo aveva riacquistato la libertà. Tale affermazione possiede una effettiva carica individualizzante, posto che risulta confermativa della centralità del ruolo svolto dal Di VO nel contesto criminoso (in rapporto ai nuovi equilibri che taluni affiliati intendevano realizzare) e si salda, sul piano dimostrativo, alle precedenti emergenze dimostrative, rafforzandole. Inoltre, la dichiarazione del MP, per quanto detto in precedenza, poteva essere valorizzata nella economia della decisione anche in assenza di escussione della fonte primaria EC, posto che l'oggetto della dichiarazione -in tutta evidenza - introduceva un tema probatorio in rapporto al quale è logico prevedere la manifestazione di estraneità del EC, protetto dallo statuto normativo di cui all'art. 210 cod.proc.pen. . 70 Anche per quanto concerne le due attività estorsive non sono ravvisabili vizi argomentativi nella affermazione di responsabilità, atteso che la chiamata primaria del SO è stata rafforzata in modo del tutto adeguato dalle ulteriori dichiarazioni convergenti, con riscontro logico basato sulla specificità della fonte diretta (SO) e sulla ricorrenza di elementi autonomi ampiamente indicativi del ruolo svolto dal Di VO all'interno del gruppo criminoso. Anche la motivazione espressa in tema di confisca resiste ampiamente alle critiche esposte nei ricorsi. La valutazione del parametro della sproporzione risulta realizzata in concreto, con verifica degli elementi proposti dalla difesa, il che consente di ritenere dimostrata in modo del tutto logico la riferibilità al Di VO degli investimenti realizzati. Va pertanto disposto il rigetto dei ricorsi proposti nell'interesse del Di VO, con statuizioni conseguenziali come da dispositivo.
7.4 Va inoltre valutato il contenuto del ricorso proposto dal Procuratore Generale territoriale e relativo alla determinazione della pena in riferimento ai due reati- satellite. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono. RM Non può prescindersi, nell'esaminare la doglianza, da una constatazione relativa alla sostanziale carenza di motivazione circa le modalità determinative del trattamento sanzionatorio (anche in rapporto alla sua entità) nella decisione di primo grado (ove si è previsto l'incremento in termini di anni sette per ciascun reato-satellite). In tale decisione la parte esplicativa del trattamento sanzionatorio è operata in via cumulativa e viene espressa in poche righe, per lo più evocative della complessiva gravità del reato associativo. Tale modalità espressiva non può dirsi soddisfacente, posto che non realizza alcun percorso di individualizzazione della risposta sanzionatoria, nè esplica i reali criteri di commisurazione della pena in riferimento ai reati-satellite. Non è un fuor d'opera, pertanto, ricordare che la discrezionalità attribuita al giudice in sede di commisurazione della pena di certo necessaria allo scopo di - individualizzare la risposta sanzionatoria è connotata normativamente in - termini di discrezionalità «guidata» (art. 132 cod.pen.) attraverso l'obbligatoria indicazione dei motivi, da rapportarsi ai parametri alla cui stregua detto potere è esercitabile (art. 133 cod.pen.). -Pur nella ampiezza di detti parametri tali da ricomprendere gli elementi essenziali di connotazione della gravità del reato (tra cui, in particolare, la gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa e l'intensità del dolo o il grado della colpa) e quelli idonei a rappresentare la capacità a 71 delinquere del reo - è stato in più occasioni evidenziato, da parte di questa Corte e nell'esercizio delle sue funzioni nomofilattiche, che il puntuale adempimento DEobbligo di motivazione in ordine alla scelta e alla commisurazione della sanzione rappresenta una garanzia irrinunziabile per il raggiungimento dei fini di giustizia e parità di trattamento (ai sensi DEart. 3 Cost.) e non può ritenersi assolto attraverso un generico richiamo ai criteri di cui all'art. 133 non accompagnato da una effettiva spiegazione DEincidenza di tali criteri nel caso concreto (si veda, tra le altre, Sez. II 9.10.1992, rv 192645). E' vero che tale richiamo al puntuale assolvimento del dovere motivazionale è stato, per lo più, rapportato ai casi in cui il giudice abbia operato una quantificazione della sanzione superiore ai minimi edittali (tra le molte, Sez. VI n. 35346 del 12.6.2008, rv 241189) ma, a ben vedere, non vi è motivo alcuno per attenuare la portata generale della regola normativa, posto che in una corretta logica sottesa ad un processo di parti - la commisurazione della pena incide tanto sulle legittime aspettative DEimputato che su quelle DEorgano pubblico di accusa. La motivazione consente, pertanto, la verifica ex post anche in sede di legittimità attraverso la verifica dei canoni di logicità, coerenza interna e aderenza alle emergenze istruttorie - di tale delicata operazione e va espressa non soltanto in rapporto alla quantificazione della pena per la violazione di legge più grave, posta a base del riconoscimento della continuazione, ma anche in riferimento ai singoli incrementi da apportare per effetto DEapplicazione DEarticolo 81 cod. pen. . RM Sul punto, è stato osservato in modo del tutto condivisibile (Sez. VI n.10358 del 16.6.1992, rv 192100) che l'aumento della pena irrogata sul reato principale, per l'incidenza dei reati satellite, non si sottrae ai criteri generali in materia di determinazione della pena dettati dall'art. 133 cod.pen.. Ciò consente di verificare le modalità di esercizio del potere discrezionale in rapporto ad ogni singola «componente» del reato continuato, essendo necessaria l'indicazione da parte del giudice - delle singole 'poste' del calcolo in riferimento alla incidenza quantitativa di ogni reato satellite (da ultimo Sez. I n.27198 del 28.5.2013, rv 256616). Tale modalità appare necessaria - pur essendovi difformità di orientamenti anche in questa sede di legittimità, stante la formulazione DEart. 81 che non prevede testualmente l'adempimento in parola proprio in rapporto alla esigenza di consentire la verifica circa le modalità determinative della pena nei gradi successivi (già Sez. VI n.7614 de 17.5.1988, rv 178750) ed è dunque esigenza che trova sicuro fondamento sistematico nella disposizione di cui all'art. 132 cod.pen.. 722 2 Peraltro, nell'apprezzamento di detta incidenza del reato 'meno grave' nell'ambito del calcolo della sanzione ex art. 81 cod.pen. è del tutto evidente che la violazione di legge considerata a detto fine - non perde la sua autonomia ontologica e va apprezzata in tutte le sue forme concrete di manifestazione (ivi comprese le eventuali circostanze aggravanti, come ricordato da Sez. I n. 47249 del 30.6.2011, rv 251403 e Sez. I n. 13006 del 22.9.1998 rv 212985) essendo tale carattere il primo e obbligatorio parametro alla cui stregua commisurare gli incrementi sanzionatori di cui all'art. 81 cod.pen. . -Ciò posto, il giudice di primo grado - in tutta evidenza non ha applicato alcuna delle linee-guida interpretative espresse negli arresti di questa Corte e, pertanto, l'intervento correttivo» realizzato dalla Corte di Appello era da ritenersi atto dovuto. Il vizio di metodo del ricorso è pertanto quello di postulare la congruità argomentativa DEoperato del giudice di primo grado, in un contesto che non consentiva di porre la prima decisione (sostanzialmente immotivata sul punto) quale corretta base del ragionamento comparativo. La decisione emessa dalla Corte di secondo grado riporta il tema del trattamento sanzionatorio su binari espressivi corretti, in ciò realizzando una congrua -e pertanto insindacabile in questa sede commisurazione tanto della pena-base che DEincremento per recidiva e per continuazione. In tal senso, la pena di anni tre per ciascun fatto estorsivo (posto in continuazione) non presenta, di per sè, un carattere di anomalia, posto che la motivazione a sostegno si evince dal complessivo tenore argomentativo della decisione qui impugnata. Rol Da ciò deriva il rigetto del ricorso proposto dal P.G. territoriale.
8. Il ricorso proposto nell'interesse di RT ER è infondato e va pertanto rigettato. Vanno qui riproposte le considerazioni in diritto già espresse in riferimento alla posizione del Di VO (da intendersi riprodotte, nella parte relativa ai criteri di valutazione della prova). Anche in riferimento al RT, infatti, la originaria convergenza dichiarativa (EL/LL), circa la progressiva immissione del soggetto nel contesto associativo, è stata incrementata dagli apporti delle fonti escusse in secondo grado, da ritenersi utilizzabili per le considerazioni già espresse. Ciò ha consentito alla Corte territoriale di rinnovare la motivazione superando - senza alcuna illogicità il valore a discarico delle dichiarazioni rese dal - SO, che non può ritenersi «prova negativa» dato che il contributo narrativo si posizione in un periodo antecedente rispetto a quello oggetto di contestazione. 7373 Le dichiarazioni oggetto di valutazione in secondo grado sono pienamente convergenti e ampiamente indicative del ruolo assunto dal RT nel contesto associativo di riferimento. Va pertanto disposto il rigetto del ricorso, con statuizioni conseguenziali come da dispositivo.
8.1 Infondato è, al contempo, il ricorso proposto dal Procuratore Generale in riferimento alla commisurazione della pena. Al di là delle considerazioni già espresse in precedenza (al par. 7.4) va rilevato che nel caso del RT la commisurazione della pena-base per il reato associativo nel limite minimo edittale (anni 9, con incremento di anni tre per la recidiva e riduzione per il rito ad anni otto) appare congruamente ricollegata al ristretto lasso temporale (di poco superiore ad un anno) oggetto di contestazione.
9. Il ricorso proposto nell'interesse di TI AR TO è parzialmente fondato, per quanto concerne l'intervenuta affermazione di penale responsabilità per il reato associativo di cui al capo 2 . In riferimento a tale posizione vi è in primis un vizio di inquadramento (e di correlazione con le fonti di prova) del soggetto nell'ambito del capo 2, raffigurante una autonoma associazione di stampo mafioso nata nell'anno 2007 ed avente come soggetto di vertice D'AM AR. RM Nessuna delle fonti inquadra il TI in tale «frazione autonoma» del gruppo criminoso, essendo emersa (anche nei precedenti giudizi definitivi) al più la pregressa affiliazione del TI al gruppo 'storico' (quello dei cd. vecchi, contestato e descritto nel presente processo al diverso capo n.1). Vi è dunque vuoto dimostrativo in rapporto al fatto oggetto di contestazione (anzi, vi è un principio di prova contraria, posto che lo stesso LL, per come emerge dalle decisioni di merito, afferma che a partire dal 2006 TI si era allontanato dal AR D'AM e dal suo gruppo, con affermazione non contrastata da emergenze probatorie di segno avverso). Di tale macroscopica incongruenza pare rendersi conto - almeno in parte - il GUP lì dove affronta il tema della duplicazione delle contestazioni associative (capo 1 e capo 2) esprimendo velate critiche a tale 'scissione' operata in sede di esercizio DEazione penale (affermando che al più trattasi di un momento fluido registratosi all'interno di una consorteria sostanzialmente unica) ma non traendone le dovute conseguenze nell'esame della posizione del TI (cui lo ripete, è stata contestata l'appartenenza al gruppo del D'AM). -esprimeLa decisione, infatti, è atto giurisdizionale che nel suo dover essere un giudizio sul fatto oggetto di contestazione e, pertanto, non può derivare da 74 una descritta fluidità degli equilibri associativi la collocazione, di fatto, del TI in un capo di imputazione (il numero 1) diverso da quello a lui ascritto. -Sin qui il problema potrebbe dirsi processuale, ma il vizio - per il vero argomentativo è ancor più profondo e impedisce di emettere una decisione di (semplice) annullamento con rinvio. Ciò perchè, anche ove si rapportasse (in via prospettica) il contenuto delle fonti dimostrative al capo n.1 in luogo di quello contestato, emerge in tutta evidenza l'assenza di contributi dimostrativi rilevanti. In diritto, l'esistenza di un precedente giudicato (per il TI sino al 2004) non determina alcuna presunzione di sussistenza della continuità di apporto del soggetto alla consorteria criminosa (tra le molte, Sez. I n. 25242 del 16.5.2011, rv 250705) e non consente, pertanto, di elevare ad indici rivelatori della pretesa permanenza elementi fattuali sprovvisti di alcun reale significato indicativo del tema probatorio, con immediata percezione - anche in sede di legittimità - della assenza di valore indicativo (trattasi di motivazione apparente, posto che l'esame delle argomentazioni non evidenzia la sostenibilità logica della affermazione di penale responsabilità). E' pertanto fondata la denunzia di erronea applicazione di legge e vizio motivazionale della decisione di secondo grado, al di là di quanto osservato in tema di inquadramento della imputazione, posto che i pretesi elementi di prova a carico in rapporto al periodo oggetto di contestazione - non possiedono ictu - RM oculi alcuna efficacia indicativa del fatto contestato. La doglianza per il mancato pagamento di onorari difensivi (riferita dal LL) al di là della unicità di fonte da cui promana (e dunque DEassenza di riscontro) è di per sè un dato equivoco sul piano logico, posto che il mancato pagamento potrebbe ritenersi indicativo proprio di quella assenza di apporto che escluderebbe la rilevanza penale della pretesa condotta, così come il semplice incontro con il SO (una volta scarcerato quest'ultimo) non possiede, in rapporto alla neutralità dei contenuti, alcuna efficacia indiziante. Anche il tema della estorsione consumata in LA risulta oggetto di travisamento dei contenuti dimostrativi, posto che sia il LL che il MP (in secondo grado) evidenziano che trattasi di episodio non correlato ad alcuna attività associativa e posto in essere dal TI in modo autonomo (oltre che in territorio diverso da quello oggetto di controllo associativo). La evidenziata carenza dimostrativa-non colmabile anche in ipotesi di modifica del capo di imputazione - conduce pertanto all'annullamento senza rinvio, perchè il fatto non sussiste, della decisione impugnata in riferimento al reato associativo.
9.1 In relazione al reato di intestazione fittizia i ricorsi sono, invece, infondati. 757 5 La vicenda risulta ampiamente scrutinata in fatto con attribuzione del tutto logica di significato dimostrativo alle evidenze probatorie e, quanto alla correlata finalità di elusione della disciplina delle misure di prevenzione, va evidenziato che nei confronti del TI (già sottoposto a misura di prevenzione) era sussistente l'obbligo di comunicazione delle variazioni patrimoniali di cui all'art. 30 della legge n. 646 del 13.9.1982. -Pertanto, lì dove la intestazione fittizia sia funzionale come nel caso in esame ad eludere l'obbligo di comunicazione delle variazioni patrimoniali (peraltro presidiato da autonoma sanzione penale e assistito dalla confiscabilità dei beni) può di certo dirsi sussistente la specifica finalità di elusione delle 'disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali' di cui all'art. 12 quinquies I. 356/1992 (sul tema Sez. VI n. 35670 del 12.5.2005, rv 232250). Trattandosi di aspetto in diritto la decisione di merito può dirsi in tal senso rettificata ai sensi DEart. 619 cod. proc.pen., con conseguente rigetto dei ricorsi su tale capo della decisione. Va pertanto disposto, nei confronti del TI, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in relazione al reato associativo e con rinvio in relazione - alla sola determinazione della pena - in riferimento alla residua contestazione di intestazione fittizia, posto che trattandosi (nella determinazione della pena contenuta in sentenza) di reato-satellite questa Corte non può operare determinazione in via diretta del trattamento sanzionatorio. RM 10. I ricorsi proposti nell'interesse di RI VA sono, in parte fondati, quanto alla intervenuta attribuzione del ruolo di promotore della associazione mafiosa e sono, per il resto, infondati. Quanto alla doglianza in tema di rinnovazione istruttoria in secondo grado la stessa è stata già valutata nella parte che precede (par. 4), così come la doglianza relativa alla mancata escussione in secondo grado della fonte primaria EC AN. Nella residua articolazione dei motivi in punto di responsabilità si formula, in larga misura, una richiesta di rivalutazione del peso dimostrativo di elementi probatori che in rapporto alla qualificazione di partecipazione alla associazione - non risultano illogicamente apprezzati. Non vi è infatti, nel caso DERI, una presunzione di appartenenza all'organismo mafioso condizionata dal precedente giudicato (risalente al 1995, quanto alla delimitazione del fatto) ma vi è il concreto apprezzamento di dati indizianti, realizzato senza deviazioni dal modello legale di cui all'art. 192 cod.proc.pen. . 10.1 L'esame di tale posizione rende necessaria una precisazione circa i criteri giurisprudenziali di riconoscibilità delle condotte partecipative. 76 E' notorio, infatti, che con la particolare formulazione DEarticolo 416-bis cod. pen. il legislatore ha adottato un modello descrittivo DE illecito tratto dalla concreta esperienza criminologica, essendo stata compiuta una valorizzazione di taluni elementi caratterizzanti della fattispecie ( in particolare l'avvalersi della forza di intimidazione del vincolo associativo e delle correlate condizioni di assoggettamento e di omertà ) desunti da dati «fenomenologici» riscontrati in alcune realtà territoriali del nostro paese. Ciò, come rilevato anche in dottrina, ha comportato una sorta di alterazione DEordinario metodo di incriminazione delle fattispecie orientate alla tutela DEordine pubblico (art.416 cod. pen.) e basate sul rilievo penalistico del solo accordo finalizzato alla commissione indeterminata di delitti (cui si accompagni un minimum di substrato organizzativo), atteso che il carattere tipico>> DEassociazione che possa dirsi mafiosa è riscontrabile solo nella misura in cui all'accordo tra più soggetti sia oggettivamente ricollegabile per il metodo - operativo seguito, per la qualità soggettiva degli associati, per il radicamento criminale sul territorio un concreto effetto di «intimidazione ambientale», tale da rendere possibile il perseguimento dei particolari fini (alterazione delle regole del mercato, alterazione dei rapporti tra privati e pubbliche amministrazione nell'aggiudicazione di appalti, o realizzazione di profitti ingiusti mediante lo svolgimento di attività illecite) previsti dalla norma . RY Pur non richiedendo, pertanto, la norma in parola la necessaria consumazione di delitti-scopo e prevedendo la punibilità anche per le sole condotte associative di per sé considerate (data la natura di reato di pericolo - sia pure concreto in M rapporto al bene protetto), è infatti evidente (ed in tal senso si parla di reato associativo a struttura mista) che i caratteri tipici DEassociazione in parola, prima evidenziati, rendono necessario un minimo di operatività o comunque postulano l'esistenza di una concreta carica intimidatoria (sul punto, di recente, Sez. I n. 35627 del 18.4.2012, Amurri, rv 253457) derivante dal modo di atteggiarsi o di comportarsi (anche pregresso) da parte di quei soggetti che rendano con chiarezza riconoscibile all'esterno tale fondamentale caratteristica. In altre parole, va detto che una associazione può essere qualificata in sede giudiziaria come «di stampo mafioso» esclusivamente ove risulti che il suo modus operandi sia fortemente caratterizzato da un uso (almeno potenziale) della violenza o minaccia, tale da generare quel senso di timore e insicurezza per la propria persona o i propri beni che induce la generalità dei consociati a piegarsi alle diverse richieste di vantaggi provenienti dagli associati. Ciò posto, e richiamando i requisiti tipici delle condotte partecipative, va osservato che negli ormai più di trenta anni di vigenza della fattispecie in parola la dimensione applicativa ha fortemente risentito, come sovente accade, della 77 particolarità delle vicende oggetto di giudizio, degli aspetti ambientali correlati alle stesse e degli specifici materiali dimostrativi portati all'attenzione dei diversi soggetti giudicanti. Sul punto, occorre anzitutto ricordare che questa Corte (a partire dalla decisione Sez. I del 13.6.'87, Altivalle) richiede per la punibilità a titolo di partecipazione la verifica dimostrativa della ricorrenza di un duplice aspetto : sul terreno soggettivo va riscontrata l'affectio societatis, ossia la consapevolezza e volontà del singolo di far parte stabilmente del gruppo criminoso con piena condivisione dei fini perseguiti e dei metodi utilizzati;
sul piano oggettivo, non potendosi ritenere sufficiente la mera ed astratta «messa a disposizione» delle proprie energie (dato che ciò, oltre a costituire un dato di notevole evanescenza sul piano dimostrativo, si porebbe in contrasto con il fondamentale principio di materialità delle condotte punibili di cui all'art.25 Cost.) va riscontrato in concreto il fattivo inserimento» nell'organizzazione criminale, attraverso la ricostruzione - sia pure per indizi - di un «ruolo» svolto dall'agente o comunque di singole condotte che per la loro particolare capacità dimostrativa possano - essere ritenute quali «indici rivelatori» (mediante l'applicazione di ragionevoli massime di esperienza) DEavvenuto inserimento nella realtà dinamica ed organizzativa del gruppo. Così, ben può dirsi che tale «inserimento» prescinde da formalità o riti che lo ufficializzano, potendo risultare per facta concludentia, attraverso cioè un comportamento che sul piano sintomatico sottolinei la partecipazione, nel senso della norma, alla vita DEassociazione (Sez. I n. 1470 del 11.12.2007, Addante, RM rv 238839 ove si ribadisce che la partecipazione alla associazione di stampo mafioso può essere desunta da indicatori fattuali dai quali sulla base di - attendibili regole di esperienza possa logicamente inferirsi l'appartenenza del soggetto al sodalizio, purchè si tratti di indizi gravi e precisi). In altre parole, ciò che va ritenuto decisivo ai fini della valutazione di appartenenza» ad un gruppo avente le caratteristiche prima illustrate non è la mera indicazione circa la qualità formale di affiliato (pur se tale dato costituisce uno dei possibili indizi a carico) quanto la possibilità di attribuire al soggetto in questione, mediante l'apprezzamento delle specifiche risultanze probatorie, la realizzazione di un qualsivoglia «apporto» alla vita DEassociazione, tale da far ritenere avvenuto il suo inserimento con carattere di stabilità e consapevolezza soggettiva ( tra le altre, Sez. VI, 5.10.2000, Di Carlo, ove si richiede espressamente l'individuazione, da parte del giudice di merito, di puntuali e pertinenti elementi di fatto, logicamente indicativi di un perdurante_inserimento DEimputato nella organizzazione mafiosa, atteso che al fine della affermazione di penale responsabilità non rilevano mere situazioni di status, ma la fattiva 78 partecipazione del soggetto ad un sodalizio, nonchè la compiuta definizione espressa da Sez. U. n. 33748 del 12.7.2005, Mannino, rv 231670 per cui la condotta di partecipazione è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno status di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato «prende parte» al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione DEente per il perseguimento dei comuni fini criminosi;
più di recente Sez. I n. 39543 del 24.6.2013, rv 257447). Ciò tuttavia, è bene ribadirlo, non comporta certo l'adesione ad un pieno modello causale» di definizione della partecipazione, analogo a quello elaborato in sede di definizione della punibilità del concorso esterno nel reato associativo. -In effetti va precisato che il comportamento di volta in volta elevato ad indice rivelatore» del fatto punibile, che qui resta l'avvenuto inserimento del soggetto nel gruppo criminoso in modo stabile, non deve necessariamente possedere - di per sé una elevata carica di apporto causale alla vita DEintera associazione (potendo consistere anche in un contributo di carattere morale e psichico, se oggettivamente apprezzabile, come ritenuto da Sez. I n. 6819 del 31.1.2013, Fusco, rv 254503) atteso che lo stesso funge a ben vedere - da - elemento visibile» della esistenza del rapporto posto a monte, intercorso tra il soggetto e il gruppo, che resta l'oggetto specifico della dimostrazione. La ricostruzione probatoria, infatti, al di là delle generiche indicazioni di appartenenza> provenienti da soggetti ritenuti inclusi nel gruppo che pure RM possono svolgere funzione ausiliaria di riscontro, lì dove convergenti nel loro 로 nucleo essenziale si alimenta necessariamente di un dato cognitivo capace di illustrare una o più condotte rivelatrici (sul piano logico) della esistenza dello stabile rapporto tra il soggetto ed il gruppo di riferimento. 10.2 Ora, nel caso in esame, tale funzione di 'indicatori' del perdurante inserimento DE RI nel gruppo criminoso al di là delle convergenti indicazioni dei diversi collaboranti, pur significative - è svolta essenzialmente da due dati dimostrativi. Il primo è la captazione ambientale del colloquio avvenuto in data 29 gennaio 2004 tra RI e il rag. CE (vittima di estorsione), ritenuto indicativo della capacità di RI di esprimere la volontà, in un determinato settore (quello delle forniture di calcestruzzo) del gruppo criminoso (o comunque di porsi quale idoneo tramite), il secondo è il comportamento narrato dal SO in rapporto all'incontro avuto con RI dopo la scarcerazione (del SO medesimo, nel 2008) ed alle ragioni per cui il SO ritenne di non accogliere l'invito a lui rivolto dall'RI. In entrambi i casi l'apprezzamento di tali emergenze probatorie realizzato in sede di merito non appare illogico e non può essere 'sostituito' da un diverso 79 apprezzamento da parte di questa Corte (sollecitato dal ricorrente), in virtù dei limiti ontologici del giudizio di legittimità. Si tratta infatti di attribuzione di valore aderente ai contenuti delle fonti dimostrative (ed a quello della captazione) e non illogicamente rapportata a ciò che la norma incriminatrice richiede, sul piano della perdurante partecipazione al sodalizio criminoso. Ciò che difetta è tuttavia la possibilità di ritenere tali indicatori espressivi della attribuzione all'RI di un ruolo di vertice. In tal senso, le doglianze esposte nei ricorsi risultano fondate, posto che le indicazioni provenienti dalle fonti dichiarative risultano sul tema specifico - - generiche e il contributo offerto dai due segmenti specifici prima ricordati non può dirsi idoneo a raffigurare simile qualità. Trattasi infatti di assetto probatorio idoneo a configurare una incidenza DERI nel contesto associativo (con assunzione di ruolo in campo economico, come evidenziato nella decisione di primo grado anche in rapporto ad attività svolte dal gruppo nel settore della partecipazione a gare indette da pubbliche amministrazioni) ma non vi sono connotazioni tali da sostenere, in diritto, lo svolgimento di una effettiva attività direttiva. Va pertanto, in riferimento alla qualificazione giuridica del fatto ai sensi del comma 2 DEart. 416 bis cod.pen, disposto l'annullamento senza rinvio della decisione impugnata, con riqualificazione del fatto nel reato di cui al comma 1 della medesima previsione di legge. Da ciò deriva la necessità del rinvio alla competente Corte di Appello di Reggio Calabria, al solo fine di realizzare nuova PM determinazione del trattamento sanzionatorio. Circa gli aspetti che concorrono alla determinazione di tale trattamento va peraltro ritenuta infondata la doglianza relativa alla ricorrenza della recidiva, contestata e ritenuta nella decisione di primo grado per le ragioni già esposte, così come vanno ritenuti infondati i motivi di ricorso relativi alla omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche, essendo il negativo giudizio sulla personalità ampiamente e congruamente motivato in riferimento alla precedente condanna per appartenenza al medesimo sodalizio mafioso. Va inoltre evidenziato, in rapporto a talune specifiche doglianze, che : nessuna valutazione può essere richiesta a questa Corte di dati probatori, pur citati nei ricorsi, emersi in procedimenti diversi (e successivi) rispetto a quello oggetto di valutazione, non trattandosi di elementi valutati nell'ambito della decisione impugnata e non essendo il giudizio di legittimità luogo idoneo a realizzare ampliamenti coggnitivi;
80 nessun rilievo può attribuirsi a specifici passaggi argomentativi contenuti nella decisione di primo grado in rapporto alle caratteristiche strutturali del rito abbreviato (di sicuro altamente opinabili), non trattandosi di argomentazioni realmente influenti sull'apprezzamento dei dati dimostrativi posti a carico del ricorrente, il che esclude la necessità di compiere valutazioni circa la fondatezza o aderenza ai dati normativi di tali espressioni, riportate nel ricorso;
nessun vizio argomentativo è rinvenibile in rapporto alla motivazione relativa alla sussistenza in fatto della circostanza aggravante di cui all'art 416 bis co.4 cod.pen., posto che l'essere l'associazione armata è circostanza di natura oggettiva, ampiamente dimostrata in sede di merito in riferimento alla dinamica di conflitto interna al gruppo verificatasi nel periodo preso in considerazione. Quanto, infine alle doglianze espresse in tema di confisca, le stesse si risolvono essenzialmente in una rivendicazione di assenza del profilo della disponibilità dei beni in capo all' RI VA (si critica la motivazione in punto di ritenuta fittizi età della intestazione di quote e beni) e non sono pertanto ammissibili. Si tratta, infatti, di un tema di critica che 'appartiene' ai soggetti terzi intestatari, il cui ricorso è stato stralciato con trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale in riferimento al tema della appellabilità - da parte dei titolari formali dei beni - RM della decisione di primo grado. Va pertanto ritenuto, in tale parte, il ricorso DERI inammissibile, fermo restando che la confisca non può dirsi disposta con decisione irrevocabile, data la pendenza del correlato incidente di costituzionalità (con sospensione del procedimento separato). 10.3 Quanto al ricorso proposto dal P.G. territoriale, ne va affermata l'infondatezza. Oltre agli aspetti già evidenziati durante la trattazione delle posizioni che precedono, da ritenersi qui riprodotti, va qui rilevato che l'operazione di determinazione della pena con diversa forbice edittale (da 9 a 15 anni) - è - stata rimessa al giudice del rinvio in riferimento alla diversa qualificazione giuridica del fatto (art. 416 bis comma 1 e non comma 2 cod.pen., ferma restando la ricorrenza in fatto della circostanza aggravante di cui al comma 4). 11. I ricorsi proposti nell'interesse di RA AN risultano fondati esclusivamente sul punto della quantificazione del trattamento sanzionatorio, per le ragioni che seguono. 11.1 Si è già affrontato-in via generale - il tema della rinnovazione istruttoria e sono state respinte le doglianze formulate in rapporto alla motivazione della 81 ordinanza ammissiva così come sul tema della pretesa prova a discarico (doglianze proposte, per quanto qui rileva, al primo motivo di ricorso depositato dall'avv. Ryolo). A ciò va aggiunto che nessun fondamento può essere riconosciuto alle critiche operate sul terreno della valutazione della prova a carico (secondo e quinto motivo ricorso avv. Marchese, secondo, quarto, quinto, sesto motivo avv. Ryolo). In effetti, a fronte di un percorso motivazionale che evidenzia un'ampia convergenza di plurimi contributivi dichiarativi circa il ruolo direttivo svolto anche in tempi recenti e comunque coincidenti con l'imputazione dal RA, - valutazione preceduta da accurata verifica della 'autonomia percettiva' delle diverse fonti (anche in rapporto alla diversità dei percorsi compiuti da ciascuno nel contesto associativo, dato di sicura rilevanza) le critiche si risolvono in una richiesta di diversa attribuzione a ciascun contributo del peso dimostrativo, operazione non consentita in sede di legittimità . Va ribadito, sul tema, che il sistema processuale vigente offre una doppia fase di giudizio di merito - intendendosi per tale quello idoneo ad operare la compiuta ricostruzione del fatto oggetto di giudizio cui segue una fase di controllo (il giudizio di legittimità) il cui oggetto, perimetrato dai motivi legali di ricorso, consiste essenzialmente nella verifica della correttezza della decisione in diritto (corretta applicazione delle norme di diritto sostanziale, esistenza o meno di violazioni procedurali tali da importare nullità o altra sanzione processuale non sanata) e nel controllo non già del 'fatto' quanto della motivazione espressa a RMT sostegno della sua ricostruzione (secondo i tradizionali canoni della assenza, manifesta illogicità o contraddittorietà). Si suole affermare che il giudizio di legittimità, pertanto, non si costruisce sull'esame delle possibilità rappresentative - anche plausibili del fatto, ma sulla - opzione del fatto come recepita dal giudice di merito, nel senso che il controllo sulla corretta applicazione dei canoni logici e normativi che presidiano l'attribuzione del fatto all'imputato passa necessariamente attraverso l'analisi dello sviluppo motivazionale della decisione impugnata e della sua interna coerenza logico-giuridica, non essendo possibile compiere in sede di legittimità nuove≫ attribuzioni di significato o realizzare una diversa lettura dei medesimi dati dimostrativi e ciò anche nei casi in cui si ritenga preferibile una diversa lettura, maggiormente esplicativa, e sempre che non sia rilevabile un vizio tale da comportare l'annullamento (si veda, ex multis, Sez. VI n. 11194 del 8.3.2012, Lupo, Rv 252178). La decisione di secondo grado, peraltro, non si limita a «condividere» in modo generico il percorso motivazionale contenuto nella decisione di primo grado (come esposto a pagina 52 ed a pagina 78 con sostanziale recepimento degli 82 approdi valutativi) ma ne rievoca in sintesi i contenuti essenziali (per il RA da pag. 83 a pag. 86) prendendo in esame in modo analitico le doglianze difensive, anche in rapporto alle ulteriori emergenze dimostrative correlate alla rinnovazione istruttoria (da pag. 86 a pag. 92). Ciò non solo in rapporto alla condotta di direzione DEassociazione mafiosa, ma anche in riferimento alle contestazioni di concorso in estorsione ( da pag. 59 a pag. 74). Non ci si trova, pertanto, di fronte ad una sostanziale elusione DEobbligo di motivazione, come prospettato dai ricorrenti ( secondo, quarto, quinto, sesto motivo ricorso avv. Marchese, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto ottavo motivo avv. Ryolo). Il dovere motivazionale del giudice di secondo grado concerne - essenzialmente - la necessità di fornire risposta adeguata alle censure formulate con i motivi di appello. Nell'assolvere tale compito, la decisione di secondo grado può legittimamente servirsi dello sviluppo logico e ricostruttivo elaborato dal primo giudice - noto alle parti - purchè non si limiti a riprodurre la decisione confermata dichiarando - in termini stereotipati e apodittici di aderirvi senza dare conto degli specifici - motivi che censurino in modo puntuale dette argomentazioni, con elaborazione autonoma delle ragioni per cui tali doglianze non risultino accoglibili ( in tal senso, di recente, Sez. VI, n.49754 del 21.11.2012, rv 254102, nonchè in via RM generale S.U. del 21 giugno 2000, ric. Primavera, rv 216664, lì dove si afferma che la motivazione per relationem di un provvedimento giudiziale è da considerarsi legittima quando faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione;
nonchè Sez. U. n. 919 del 26.11.2003, rv 226488 ric. TO ove si è affermato che è illegittimo il provvedimento conclusivo del giudizio di impugnazione genericamente motivato con rinvio al provvedimento impugnato, giacchè la motivazione per relationem può svolgere una funzione integrativa, inserendosi in un contesto che disattende i motivi di gravame con un richiamo ad argomenti contenuti nel provvedimento impugnato, ma non può costituire una sostanziale vanificazione del mezzo di impugnazione attraverso un generale e generico rinvio a quel provvedimento ). Ove pertanto il giudice di appello condivida le valutazioni e le modalità ricostruttive contenute nella prima decisione può di certo richiamarle, dando conto delle ragioni per cui dette valutazioni resistono alle critiche formulate. Ragionare diversamente significherebbe imporre al giudice di appello - violando canoni logici e di razionalità espressiva, snaturando lo stesso giudizio di secondo 83 grado nonchè determinando un inutile aggravio di tempi processuali una ulteriore e autonoma attività di piena ricostruzione del fatto anche lì dove l'elaborazione già operata risulti a suo giudizio pienamente condivisibile, con la conseguenza di una sostanziale riproduzione» dei contenuti espressivi della prima decisione. Va dunque constatato che le critiche esposte nei ricorsi non si confrontano in modo effettivo e completo con il contenuto della decisione impugnata, tendendo ad enfatizzare aspetti in realtà marginali e congruamente disattesi dal giudice di secondo grado nell'ambito della complessiva ricognizione dei materiali dimostrativi a carico. Si è già detto, ( al paragrafo 7, posizione Di VO, parte in diritto) che le valutazioni operate nel presente procedimento - quanto alle posizioni individuali di Di VO, RT e RI risultano conformi alle regole valutative di cui - all'art. 192 cod. proc.pen. per come interpretate, nella sua opera concretizzatrice, da questa Corte di legittimità. Tale approdo va esteso alla posizione del RA, non essendo emerse reali deficienze dimostrative o incongruenze espressive tra le varie narrazioni, pienamente convergenti sul ruolo svolto. -Il riscontro logico - correlato al ruolo direttivo consente inoltre di ritenere del tutto infondate le doglianze proposte in rapporto alla intervenuta conferma della affermazione di responsabilità del RA in rapporto al concorso nella attività दिन estorsiva che vede quale fonte principale la chiamata in correità del SO (capo n. 4). Detta chiamata di correo è stata congruamente posta a base della ricostruzione in riferimento alla convergenza di plurime fonti che hanno indicato, in modo conforme a quanto riferito dal SO, nel RA il percettore della cospicua tangente imposta alle imprese, in un contesto giustificativo complessivo che non può dirsi in alcun modo 'incrinato' dalla avvenuta assoluzione del RA dalla imputazione associativa a lui contestata sino al 2004 nel giudizio antecedente (quinto motivo ricorso avv. Marchese, sesto motivo ricorso avv. Ryolo). La portata di un giudizio assolutorio è infatti assoluta, ma vale in rapporto alla imputazione che era stata in quella vicenda processuale - elevata (art. 416 bis - cod.pen.) e non in riferimento a condotte ulteriori (reati specifici) commessi in tale periodo, non contestati nel precedente giudizio e ricostruiti sulla base di fonti probatorie emerse in epoca posteriore al giudicato. Dette fonti, infatti, ben possono rendere concreta la ricostruzione di una condotta coeva (rispetto al giudicato assolutorio per associazione) ma mai contestata e, nell'ambito del successivo giudizio, ben può procdersi ad una ricostruzione incidentale del ruolo svolto dal soggetto già assolto, ferma restando 84 la ovvia non punibilità in riferimento al già giudicato reato di associazione mafiosa (ai sensi DEart. 649 cod.proc.pen.). Analogamente, la sopravvenienza delle fonti dimostrative (idonee in chiave ricostruttiva) ben può determinare l'affermazione di responsabilità del soggetto già assolto in rapporto ad una frazione temporale successiva rispetto a quella coperta dal giudicato, il che comporta la palese infondatezza del terzo motivo di ricorso proposto dall'avv. Scattareggia Marchese. Anche in riferimento alla affermazione di responsabilità di cui al capo n.9 (estorsione AIAS) non si rinvengono i denunziati vizi (quarto motivo avv. Marchese, quarto e quinto motivo ricorso avv. Ryolo). I ricorrenti, sul punto, non si confrontano in modo adeguato con l'esistenza ed il valore dimostrativo della conversazione intercettata in data gennaio 2004 tra IE RN e AR IA, puntualmente rievocata dalla Corte di secondo grado alle pagine 64 e 65 della decisione impugnata. Tale elemento è stato -in modo coerente valorizzato quale riscontro esterno, con portata individualizzante, rispetto al contributo dichiarativo reso dal La SA LU e sul punto va ricordato che per costante orientamento espresso nella presente sede di legittimità (di recente ribadito da Sez. U. n. 22471 del 26.2.2015, rv 263715) è possibile prospettare una interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice del merito solo in presenza del travisamento della prova (indicazione del contenuto in modo may difforme da quello reale) o in presenza di una manifesta illogicità e irragionevolezza della motivazione espressa sul punto (tra le molte Sez. II n. 35181 del 22.5.2013 rv 257784; Sez. VI n. 11189 del 8.3.2012, rv 252190). Le deduzioni del ricorrente non risultano, pertanto, accoglibili posto che la motivazione espressa dalla Corte territoriale evidenzia in modo specifico elementi di fatto che consentono di ritenere effettivamente il RA la persona evocata dai due conversanti, con tutto ciò che ne deriva in termini di asseverazione della complessiva versione dei fatti fornita dal La SA. Dunque anche il potenziale deficit di attendibilità di quest'ultimo non solo è stato oggetto di considerazione da parte dei giudici del merito, ma logicamente superato. 11.2 Le doglianze in tema di confisca risentono della prospettazione seguita dai ricorrenti terzi intestatari, con stralcio delle posizioni di costoro e trasmissione degli atti al giudice delle leggi. Quanto ai motivi proposti dal RA, il primo motivo di ricorso redatto dall'avv. Marchese è inammissibile, trattandosi di riproduzione della doglianza 'spettante' ai terzi e non al soggetto ricorrente. 85 Analogamente il settimo motivo, posto che evidenzia critiche al giudizio di sproporzione che presuppongono la effettiva titolarità dei beni in capo ai terzi, ritenuti intestatari formali. Non risultano, in ogni caso, evidenti lacune motivazionali circa la riferibilità al RA del compendio confiscato e circa le modalità di formulazione del giudizio di sproporzione, fermo restando che la confisca non può ritenersi irrevocabile sino a quando non verrà concretamente esaminata la doglianza proposta dai terzi. 11.3 Unico motivo che risulta fondato è pertanto quello relativo alla determinazione della pena. Sul punto va evidenziato che, effettivamente, l'avvenuta esclusione della recidiva - realizzata in secondo grado - non ha comportato il dovuto e corrispondente decremento della pena che era stata inflitta in primo grado in riferimento al reato associativo (posto a base della riconosciuta continuazione). La Corte di secondo grado determina la pena-base per il reato associativo (con range 12/24 anni) in anni diciotto di reclusione - dopo aver escluso la recidiva - lì dove il giudice di primo grado (recidiva da ritenersi inclusa) lo aveva indicato in anni venti. Non può dunque ritenersi corretta la determinazione operata, posto che l'esclusione della recidiva non può determinare in secondo grado ed in assenza di impugnazione da parte del Pubblico Ministero l'incremento della pena - prevista per il reato non aggravato, secondo la linea interpretativa dettata da Sez. U. n. 40910 del 27.9.2005, rv 232066 (e successive). Trattandosi di recidiva semplice, l'incidenza della medesima andava calcolata nella misura di un terzo e pertanto dalla sua esclusione doveva derivare la determinazione della pena per il reato associativo in quella di anni tredici e mesi quattro. Tale risultato, che non comporta valutazioni nel merito, può essere pertanto raggiunto anche da questa Corte di legittimità, senza procedere ad annullamento con rinvio, posto che risultano - per il resto infondati sia il ricorso del RA che quello proposto dal Procuratore Generale territoriale (circa la misura di aumento per i reati satellite). Quanto al ricorso del RA la pena-base, così rideterminata, non è suscettibile di ulteriore riduzione, in virtù della congrua motivazione espressa circa l'intensità del ruolo svolto;
quanto al ricorso del Procuratore Generale valgono le considerazioni già espresse in riferimento alla posizione del Di VO. Restando fermo l'aumento complessivo per la riconosciuta continuazione in anni sei di reclusione, applicandosi la riduzione per la scelta del rito, la pena va dunque rideterminata, come da dispositivo in quella di anni dodici, mesi dieci, giorni venti di reclusione, con rigetto del ricorso nel resto. 86 12. I ricorsi proposti nell'interesse di IN DA risultano fondati relativamente al capo relativo alla estorsione (capo n. 8), a quello relativo alla residua intestazione fittizia (capo 21) ed in relazione alla disposta confisca, per le ragioni che seguono. -La complessa articolazione dei motivi - proposti in due distinti rincorsi induce a fondere, in sede di risposta, taluni temi, in rapporto alla necessità di realizzare una ponderazione complessiva delle doglianze qui in valutazione. Pur restando nei limiti valutativi imposti a questa Corte dalla configurazione normativa del giudizio di legittimità, una risposta 'parcellizzata' non risulta del tutto possibile, dovendosi - prima di tutto - interpretare il contenuto complessivo delle due decisioni di merito sui temi dimostrativi correlati alla duplicità delle contestazioni principali (concorso esterno in associazione / concorso in estorsione). Va infatti osservato che vi è stata una costante «trasmigrazione» di elementi probatori tra le due contestazioni elevate nei confronti di tale imputato, data la comunanza di oggetto, e tale operazione ad avviso del Collegio - pur- sostenendo in modo logico la ricostruzione del concorso esterno non rende adeguata la motivazione relativa alla affermazione di penale responsabilità per concorso nella estorsione (il capo n. 8, per come contestato). 12.1 Nell'analisi delle due decisioni-e del percorso motivazionale realizzato in sede di merito è necessario partire dalla formulazione testuale delle RM contestazioni. Il processo è strumento finalizzato (lo si è già ricordato in riferimento alla verifica della posizione del TI) a dimostrare la fondatezza o meno di una ipotesi- - ricostruttiva, espressa attraverso la formulazione della contestazione in fatto. Nel caso in esame le ipotesi formulate in danno di IN DA (al di là del tema della intestazione fittizia) erano due, così articolate : - il concorso esterno nella associazione mafiosa, così descritto approfittando del suo ruolo di imprenditore e dei suoi contatti con le imprese aggiudicatarie di grossi appalti, ponendosi quale punto di contatto tra il mondo imprenditoriale e quello mafioso, così agevolando la commissione dei reati di estorsione, concorreva nel sodalizio mafioso riconducibile a cosa nostra siciliana denominato dei NE - ed in particolare nel sodalizio mafioso dei RR.., tra il 2006 e il 2008 ; - il concorso in estorsione, così descritto: IN DA, AL DA, IL MA e OC RA, perchè dopo la costituzione tra la SE RL (mandante) e la MA TR RL (mandataria, quest'ultima riconducibile allo OC e all'IL) di un ATI per esecuzione di lavori subappaltati dalla AT spa, imponevano alla società mandante il noleggio a freddo dei mezzi 87 d'opera riconducibili in larga misura a società gestite dal IN.. così ottenendo, anche con la costante minaccia di sospendere i lavori e le forniture (con la conseguenza che il mancato rispetto dei termini di consegna avrebbe fatto scattare penali a carico della società mandante) un ingiusto profitto, con corrispondente danno per la parte offesa, tra settembre 2007 e dicembre 2008. Ora, va immediatamente constatato che trattasi di condotte descritte con sufficiente chiarezza. La prima, quella relativa al concorso esterno, è formulata in modo sintetico ma inquadra una precisa modalità con cui, in tesi, il IN avrebbe recato consapevole vantaggio alla consorteria criminosa agevolando la commissione dei reati di estorsione in virtù dei suoi contatti (da imprenditore) con le imprese aggiudicatarie di grossi appalti. La indicazione del periodo di consumazione (2006/2008) rende palese la correlazione funzionale ipotizzata nella imputazione proprio con i lavori relativi alla messa in opera del metanodotto, per come risulta dalle decisioni di merito appaltati alla società NA. La seconda contestazione inquadra, invece, una condotta concorsuale specifica (e diversa) rapportata ad una consapevole attività estorsiva che vede come soggetto passivo la società SE e che vede modalità realizzative del tutto particolari, ossia la contrazione della libertà di scelta da parte della SE - dei soggetti cui affidare quote dei lavori, unita alla costante minaccia di sospendere i RM lavori già in atto. In tale seconda contestazione non vi è traccia alcuna di tangenti imposte dalla mafia barcellonese alla società NA, nè vi è traccia espressiva di condotte agevolatrici poste in essere in tale direzione dal IN. L'ingiustizia del profitto pare essere correlata alla 'imposizione' di un contraente (il IN o altri soggetti favoriti dal gruppo mafioso) e alle modalità di realizzazione DEopera (la minaccia di sospendere i lavori e il timore della SE di dover sottostare a penali per i ritardi). 12.2 Ora, partendo da tale constatazione, di palmare evidenza è la deviazione motivazionale realizzata nelle due decisioni di merito in riferimento al concorso nella estorsione di cui al capo 8, operata in rapporto alla valorizzazione di dati dimostrativi (le fonrti dichiarative SO e LL) che in realtà sostengono esclusivamente, nei termini esposti in sentenza, l'affermazione di responsabilità di IN DA per il diverso reato di concorso esterno (capo 2 ter). Ed invero, i dichiaranti illustrano in modo sostanzialmente convergente, come si è ritenuto nelle decisioni di merito - il ruolo svolto dall'imputato, a vantaggio della consorteria criminosa, in termini di 'veicolazione' della provvista economica (realizzata tendenzialmente tramite sovrafatturazioni) da destinare al clan e derivante da una pregressa imposizione di tipo estorsivo (come descritto nel 88 capo relativo al concorso esterno) imposizione cui il IN è, secondo la contestazione di cui al capo 2 ter, estraneo (si limita a facilitare la riscossione della tangente, per come è descritta la condotta). Circa tale ultimo aspetto (affermazione di responsabilità per il capo 2ter), le critiche esposte nei ricorsi sono, dunque, prive di pregio. Se si considera, come è doveroso fare in sede di analisi, il complesso delle considerazioni motivazionali contenute nelle due decisioni di merito (al di là del luogo fisico ove tali considerazioni sono esposte all'interno dei diversi capitoli della sentenza), è infatti chiaro che l'apprezzamento della convergenza tra il narrato di SO, che riferisce in via diretta su un episodio temporalmente fuori contestazione (anno 2003, vicenda relativa ai lavori realizzati dalla NC), ma comunque idoneo a fungere da riscontro logico, e in via indiretta sui fatti più recenti, quello della EL, quello del LL (de relato dal AL e da altri, ma con verifica in parte diretta della percezione della tangente) e quello del MP, sostiene in modo adeguato l'approdo relativo al capo 2 ter. Trattasi, infatti, di dichiaranti la cui autonomia percettiva è stata ampiamente verificata e pertanto la cui valutazione congiunta - e il riscontro reciproco - risultano in linea con le indicazioni di metodo già evidenziate al paragrafo 7 della presente decisione. Il nucleo essenziale, sul piano logico, di tali dichiarazioni consente effettivamente Pay di sostenere l'inquadramento del IN quale soggetto disponibile a realizzare, in quota/parte, gli interessi della consorteria criminosa (in virtù del rapporto intrattenuto con il SO prima e con il AL poi) ed in particolare la raccolta apparentemente in modo lecito (sovrafatturazioni) della tangente da destinare al gruppo mafioso, in cambio della influenza di tale gruppo nella delicata attività della assegnazione dei subappalti. L'incrocio narrativo SO/LL, ampiamente richiamato nelle decisioni impugnate, è inoltre supportato da riscontro diretto proprio in virtù della ricostruzione di quanto accaduto in relazione ai lavori per l'impianto del metanodotto, ove l'influenza del gruppo mafioso consente (almeno nella fase iniziale e sino alla incrinatura dei rapporti tra il IN ed il duo IL-OC) al IN di svolgere le sue attività di impresa, con veicolazione della tangente realizzata anche tramite sovrafatturazioni (si vedano le considerazioni esposte circa l'effettiva emissione delle fatture da parte del IN per importi consistenti e l'analisi del contenzioso insorto tra la SE e la MA) . Tutto ciò, si badi bene, attiene -per come contestato alla prova della commissione del delitto di cui al capo 2ter, ossia al concorso esterno. A nulla rileva, sul punto, il fatto che le decisioni di merito abbiano intrecciato le considerazioni probatorie relative al capo 2ter con quelle relative al capo 8, di cui 89 si tornerà a parlare, posto che la formulazione della contestazione di cui al capo 2ter lo consentiva e del resto è la stessa Corte di Appello a ritenere che la vicenda dei lavori relativi al metanodotto consentiva di apprezzare la fondatezza della accusa di concorso esterno. Per quanto sinora detto va ritenuta l'infondatezza dei seguenti motivi di ricorso: - quarto motivo ricorso avv. Silvestro, in relazione al cui contenuto va precisato ulteriormente che la assegnazione dei lavori al IN (in rapporto alla vicenda del metanodotto) risulta motivata in modo logico in termini di 'ricaduta' positiva per l'imprenditore del rapporto intrattenuto con il gruppo mafioso (per la già evidenziata concorrenza di fonti autonome). Il fatto che successivamente, in virtù dei mutati equilibri interni alla consorteria mafiosa, il IN sia stato oggetto di vessazioni da parte del duo IL-OC (tanto da chiedere aiuto al SO appena scarcerato, come risulta in sentenza) non riduce la valenza del concorso esterno e non elide il disvalore della precedente azione commessa nè trasforma, sul piano logico e giuridico, il IN in un soggetto-vittima ; - primo motivo di ricorso avv. Dinacci, posto che la originale prospettazione del vizio di motivazione in esso contenuto (contraddizione tra la necessità della raccolta dei nuovi elementi in secondo grado e il tenore motivazionale essenzialmente correlato, quanto al IN, ai contenuti della decisione di primo grado) si basa su un eccesso di valorizzazione del presupposto normativo di cui all'art. 603 co.3 cod. proc.pen., quasi come se la scelta di ampliare la base ry cognitiva equivalesse ad azzeramento della capacità dimostrativa degli elementi già raccolti. Questa Corte, sul tema, ha già chiarito, in sede di analisi dei motivi comuni, che le valutazioni in rito circa la necessità (assoluta o relativa che sia) di raccolta della prova sono sempre operate, per logica comune, in via prospettica e sono sempre rapportate ad una utilità potenziale, il che non equivale a negazione della capacità dimostrativa di quanto raccolto in precedenza;
· secondo motivo di ricorso avv. Dinacci, su cui va aggiunto che alcune delle richieste implicano rivalutazione della capacità dimostrativa dei singoli contributi dichiarativi (non realizzabile in sede di legittimità una volta che si sia verificata la correttezza del metodo seguito e la effettiva convergenza logica dei contributi, come sopra); terzo motivo di ricorso avv. Dinacci, su cui va aggiunto che la prova del contributo del IN verso la associazione deriva, in misura coerente e logica, dal portato narrativo del LL e del SO, posto che sia la tangente NC (fuori contestazione ma con valenza di riscontro logico) che la tangente NA (in contestazione, per quanto detto sopra) risultano in larga misura incassate dal gruppo criminoso dei NE anche in virtù della condotta concorsuale esterna del IN. 90 12.3 Fondato è, invece, il nucleo essenziale delle doglianze relative alla affermazione di penale responsabilità per il capo n.8, sotto il profilo che segue. Si è già detto che gli elementi dimostrativi oggetto di valutazione nelle due decisioni di merito attengono, in realtà, alla contestazione di concorso esterno. Non residua, per il vero, alcun dato dimostrativo che consente di ritenere congruamente dimostrata la specifica condotta di cui al capo n.8, nel senso che la Corte di Appello reitera, sul punto, l'errore di prospettiva compiuto dal primo giudice, che non si confronta con la descrizione del fatto contenuta nel capo di imputazione. In altre parole, il capo n.8 impone, per come formulato, di indirizzare la verifica probatoria non soltanto verso la coartazione del volere della società SE ma verso la ricorrenza o meno delle specifiche modalità descritte nella contestazione (imposizione alla SE dei fornitori, minaccia di sospendere i lavori..). Non si tratta, pertanto, di intervenuta condanna per fatto diverso, come dedotto in via prioritaria nei ricorsi, quanto di intervenuta condanna sostenuta da un apparato motivazionale del tutto inadeguato ed in parte travisante, in rapporto al fatto contestato (come sostenuto dalla difesa del IN in via subordinata). Ciò perchè dai temi esposti nelle decisioni di merito vi è un principio di prova contraria sul tema della coartazione nella scelta dei sub-affidatari (negata da chi uy avrebbe dovuto subirla, nelle persone dei legali rappresentanti SE) superato in modo del tutto illogico, con considerazioni di «contesto ambientale» che appaiono generalizzanti e non si conciliano con l'apprezzamento dei contenuti della iniziativa giudiziaria realizzata in sede civile da parte dei medesimi soggetti nei confronti della MA (fatto che, tendenzialmente, assevera l'assenza di soggezione, considerando che il duo IL/OC viene in sentenza ritenuto parimento collegato alla consorteria criminosa). Inoltre, nessuna fonte è stata indicata sul tema della minaccia di sospensione dei lavori, altro punto del tutto trascurato nell'esame dei profili della contestazione in fatto. Va dunque precisato che, dandosi per assodata la rilevanza probatoria della condotta di 'veicolazione' della tangente imposta alla NA in esclusivo rapporto al capo 2 ter (e non in riferimento al capo 8) la decisione, per come argomentata, non può che essere annullata, spettando al giudice del rinvio il potere di verificare se l'attività istruttoria consenta o meno di pervenire ad una affidabile ricostruzione della specifica condotta concorsuale del IN per come introdotta nel processo dall'editto imputativo (capo 8). 12.4 Risulta altresì fondata la doglianza relativa al residuo capo di intestazione fittizia. 91 La sequenza cronologica dei fatti, il fine marcatamente individuale (già riconosciuto dalla Corte territoriale) e la individuazione DEintestatario di comodo (un nipote) non consentono, infatti, di ritenere sussistente la specifica finalità di elusione della disciplina delle misure di prevenzione di cui all'art. 12 quinquies, per come detta norma è stata più volte interpretata, nei suoi contenuti, da questa Corte (si vedano, sul tema, Sez. I n. 17064 del 2.4.2012, rv 253340; Sez. I n. 4703 del 19.11.2012, rv 254528, entrambe evidenzianti la necessità, in casi simili, di valorizzazione di ulteriori elementi di fatto, che evidenzino in concreto la finalità elusiva della particolare disciplina di settore). Non essendovi traccia alcuna di tale condizione ulteriore, l'annullamento va qui realizzato senza rinvio. 12.5 Fondate sono, inoltre, le doglianze espresse nei motivi sul capo relativo alla confisca estesa, nei limiti che seguono. Non vi è dubbio alcuno circa la qualificazione della confisca in esame, ai sensi DEart. 12 sexies legge n.356 del 1992 e succ.mod., per quanto affermato nelle decisioni di merito. Tale particolare norma facoltizzante va ritenuta applicabile nei confronti del soggetto condannato per il reato di concorso esterno nella associazione mafiosa. RM Non può condividersi il dubbio prospettato nei ricorsi, posto che l'indicazione del reato presupposto (tra i molti) come quello di cui all'art. 416 bis cod.pen. ricomprende, in tutta evidenza, il concorrente esterno nel reato plurisoggettivo. La valenza indicativa sta infatti nella fattispecie evocata, al più potendo venire in rilievo il dubbio nell'ipotesi di delitto tentato (si veda, sul tema, quanto affermato da Sez. V n. 38988 del 16.1.2013 rv 257568 nella ipotesi di tentata estorsione, pur aggravata dalla finalità di agevolazione) che, nel caso in esame non ha ragione di essere. Il concorso esterno è infatti punibile secondo il modello causale di verificazione di un evento, come si è ampiamente ricordato in precedenza (esaminando la posizione del RI), e pertanto il concorrente esterno realizza un segmento della complessa fattispecie incriminatrice che può essere anche di notevole rilevanza (tanto da poter accedere, in verità, non soltanto alla condotta partecipativa di cui al co.1 ma anche, nei casi di maggiore rilevanza, a quelle descritte nel comma 2 ed in ogni caso risente della connotazione associativa cui va ad accedere, con applicabilità delle aggravanti interne). Dunque lì dove il legislatore eleva a sintomo di pericolosità patrimoniale la condanna per il delitto di associazione di stampo mafioso ricomprende le condotte concorsuali, senza necessità alcuna di apposita indicazione della clausola estensiva di cui all'art. 110 cod.pen.. 92 Ciò posto, nella valutazione della posizione patrimoniale del IN si riscontra una incompletezza motivazionale rilevante, nonchè una eccessiva semplificazione di taluni temi in diritto. In particolare, è da ritenersi rilevante, in caso di motivazione che essenzialmente si dirige verso una confisca DEintera redditività aziendale in senso pertinenziale (impresa mafiosa) la verifica temporale DEinizio effettivo del rapporto tra l'imprenditore e il gruppo criminale investigato, posto che lì dove vi sia una redditività aziendale antecedente la stessa, per il principio di non contraddizione, non potrebbe essere assoggettata a confisca. -Lì dove si utilizzi, infatti, il presupposto di natura prevenzionale - della contaminazione DEattività di impresa, la confisca non è più operata in riferimento al mero parametro della sproporzione tra redditi e investimenti (che impone di considerare, in caso di confisca estesa ex art. 12 sexies anche la redditività in nero, ove sussistente, ma al contempo consente di aggredire beni antecedenti) ma trova origine in un rapporto di derivazione dimostrato in via indiziaria, che impone la correlazione tra attività contaminata e costituzione o accrescimento dei beni (in tal senso, non può omettersi il riferimento a quanto deciso, in sede di misure di prevenzione da S.U. n.4880 del 2015 ric. Spinelli, RM fermo restando che in sede di prevenzione la correlazione temporale è da ritenersi presupposto necessario della confisca mentre in caso di confisca estesa ex art. 12 sexies lo diventa solo nella ipotesi in cui si opti per una motivazione, come quella realizzata in sede di merito, tesa a valorizzare il particolare aspetto della derivazione dei beni dalla attività economica contaminata). Le attività di impresa del IN risultano impiante nei primi anni '90, con conferimento di immobili posto in essere nei confronti della INter nell'anno 2005. La contestazione ritenuta provata indica l'attività concorsuale come realizzata tra il 2006 ed il 2008, fermo restando che emergono contatti anche in epoca antecedente. La tesi DEincremento della redditività aziendale in virtù del rapporto intrattenuto dal IN con l'ente mafioso è dunque sostenibile, ma ne risultano alquanto sfumati (nel senso di non precisati in motivazione) i contorni dimostrativi concreti. Ciò che manca, nella motivazione di secondo grado, è infatti l'analisi rigorosa dei due termini della necessaria correlazione (si badi bene, resa obbligatoria dallo stesso impianto motivazionale che sposa la tesi della contaminazione dei profitti di impresa in virtù del rapporto con l'organizzazione criminale) rappresentati da un lato dall'effettivo inizio del rapporto bilaterale tra il IN e il gruppo criminoso e dall'altro dalla effettiva entità degli incrementi patrimoniali realizzati 93 nel periodo in questione (non essendo congrua a tal fine la generica indicazione contenuta a pag. 278 della motivazione). Non risultano inoltre valutate in modo specifico le notazioni difensive in punto di rilevanza dei redditi da evasione, il che rappresenta un ulteriore vizio motivazionale, nei limiti che di seguito si espongono. L'eventuale evasione fiscale, ove dimostrata, consente di limitare o escludere la constatata sproporzione di valori tra redditi 'ufficiali' e investimenti, ma non incide su una ipotesi di 'derivazione' dei beni da attività di impresa contaminata dal rapporto con l'organizzazione mafiosa, posto che in tal caso la redditività risulta viziata 'in quanto tale' con impossibilità di operare distinzioni tra le varie componenti del reddito di impresa (si vedano gli orientamenti emersi sul tema in sede di prevenzione patrimoniale, ed in particolare Sez. V 30.01.2009, n. 17988 rv 244802; Sez. VI, 22.01.2009 n. 17229 rv 243664). Dunque nel caso in esame il tema, su cui risulta necessario investire il giudice del rinvio, sta a ben vedere nella possibile incidenza dei redditi da evasione - (ove dimostrati, anche in via indiziaria) nelle accumulazioni patrimoniali antecedenti al momento della 'costituzione' del rapporto funzionale tra il IN e l'ente criminoso (momento che anch'esso non risulta ben delimitato). RM Le due questioni sin qui indicate, pertanto, si saldano tra di loro e rendono necessario l'annullamento con rinvio anche sul capo relativo alla confisca dei beni. -12.6 Sul tema degli effetti della presente decisione in punto di giudicato parziale - e su quello del trattamento sanzionatorio va osservato quanto segue. La pena inflitta al IN in secondo grado per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa anni sei di reclusione vede di fatto già applicate le - - circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, sia pure non nella massima estensione. In effetti, al di là di quanto affermato in motivazione (mera equivalenza delle attenuanti generiche ed esclusione della recidiva) si infligge in concreto una pena inferiore al minimo edittale di anni sette (ove le attenuanti generiche fossero state realmente equivalenti con la circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis co.4, circostanza da ritenersi applicabile anche al concorrente esterno) indicata, come si è detto, in anni sei. Sul punto specifico, in ogni caso, non vi è effettiva doglianza e ciò impone di ritenere da un lato definitiva la statuizione di responsabilità (dato il rigetto del ricorso sul capo 2ter) dall'altro astrattamente eseguibile (fermo restando il giudizio di rinvio circa il capo 8) una pena di anni quattro di reclusione, data la riduzione spettante al IN in virtù della scelta del rito. 94 " Va pertanto, nei confronti di IN DA annullata la sentenza impugnata senza rinvio limitatamente al reato di cui all'art. 12 quinquies 1.356/'92 e con rinvio limitatamente al reato di estorsione di cui al capo 8 ed alla confisca, con rigetto del ricorso nel resto. 13. La statuizione di condanna al pagamento delle spese processuali va limitata alle posizioni di Di VO VA, RT ER e D'AM RA. Nei limiti della soccombenza derivante dal rigetto parziale dei rispettivi ricorsi vanno altresì condannati alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili in questo grado di giudizio, come da dispositivo, D'AM RA, Di VO VA, IN DA, RT ER, RI VA e RA AN. 17
P.Q.M.
Rigetta il ricorso del Procuratore Generale;
annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di RI ON;
annulla la sentenza impugnata nei confronti di TI AR TO senza rinvio limitatamente al reato di cui all'art. 416 bis cod.pen. e con rinvio, per la determinazione della pena, in relazione alla residua imputazione;
rigetta nel resto il ricorso del TI;
annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di RA AN, limitatamente alla entità della diminuzione di pena conseguente alla esclusione della recidiva e, per l'effetto, ridetermina la pena complessiva in anni dodici, mesi dieci, giorni venti di reclusione;
rigetta nel resto il ricorso del RA;
annulla la sentenza impugnata nei confronti di RI VA senza rinvio limitatamente al ruolo contestatogli ai sensi del co.2 art. 416 bis cod.pen. e con rinvio per la determinazione della pena;
rigetta nel resto il ricorso;
annulla la sentenza impugnata nei confronti di IN DA senza rinvio limitatamente al reato di cui all'art. 12 quinquies 1.356/'92, con rinvio limitatamente al reato di estorsione ed alla confisca;
rigetta nel resto il ricorso;
dichiara, per l'effetto, la irrevocabilità della affermazione di penale responsabilità in riferimento al reato di cui al capo 2 ter;
rigetta i ricorsi di Di VO VA e RT ER;
dichiara inammissibile il ricorso di D'AM RA, che condanna al versamento della somma di euro 500,00 alla cassa delle ammende. Condanna il Di VO, il RT e il D'AM al pagamento delle spese processuali. 95 Condanna altresì RA alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile AIAS che liquida in complessivi euro 4.500,00 oltre accessori di legge;
condanna D'AM, Di VO, IN, RT, RI e RA, alla rifusione delle spese nei confronti delle costituite parti civili Comune di ON Pozzo di Gotto, Comune di ZArrà Sant'Andrea, che liquida per ciascuna di esse in euro - - 4.500,00 oltre accessori di legge. Rinvia per nuovo giudizio, nei limiti sopra detti, alla Corte di Appello di Reggio Calabria. Così deciso il 14 gennaio 2016 Il Consigliere estensore Il Presidente ARCristinena Siotto Raffaello Magi ктор DEPOSITATA IN CNCELLERIA -1 MAR 2016 IL CNCELLIERE Stefania FAIELLA 96