Cass. pen., sez. I, sentenza 18/12/2013, n. 4429
CASS
Sentenza 18 dicembre 2013

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime3

L'ordinanza con la quale il G.U.P. rigetti la richiesta difensiva di accedere ai supporti audiovisivi di una conversazione fra presenti, indicata fra gli elementi probatori a sostegno della richiesta di rinvio a giudizio, è affetta da nullità assoluta, ex art. 178, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., per il pregiudizio arrecato al diritto di difesa dell'imputato a cui è sottratta la conoscenza di una prova a carico. Tale nullità è sanabile, ex art. 183, comma primo, lett. b), cod. proc. pen., con la richiesta di giudizio abbreviato e non è comunque più deducibile, per carenza di interesse, ex art. 182 cod. proc. pen., qualora nel corso del giudizio abbreviato il supporto sia acquisto e su di esso espletata perizia audiovisiva nel contraddittorio delle parti.

È inutilizzabile l'intercettazione, delle dichiarazioni indotte in una persona dall'adozione di metodi o tecniche idonei a influire sulla sua capacità di autodeterminazione, posto che il divieto dell'art. 188, primo comma cod. proc. pen. investe l'oggetto della prova e non è circoscritto al contesto formale delle sole prove dichiarative. (Fattispecie nella quale le conversazioni indizianti erano state registrate in un ufficio di Polizia, dove il locutore era stato sottoposto a minacce e violenze dal personale di p.g.).

Il diniego alla richiesta dell'imputato di accedere ai supporti magnetici di un'intercettazione non dà luogo alla nullità della richiesta di rinvio a giudizio, poiché detta sanzione - oltre a non essere espressamente comminata dall'articolo 416 cod. proc. pen. - non può derivare dalla previsione generale dell'art. 178, comma primo lett. c) cod. proc. pen., considerato che gli adempimenti relativi all'acquisizione delle conversazioni intercettate (art. 268 cod. proc. pen.) non costituiscono condizione né antecedente procedimentale necessario dell'esercizio dell'azione penale.

Commentari3

  • 1Art. 189 c.p.p. - Prove non disciplinate dalla legge
    https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli

  • 2Art. 191 c.p.p. - Prove illegittimamente acquisite
    https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli

  • 3Ma davvero si può ricorrere a manovre fraudolente per intercettare col virus trojan ?
    Ottavia Murro · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 9 febbraio 2021

    Si era già messa in luce la pervasività del virus trojan, un micidiale strumento itinerante che può essere impiegato per compiere ispezioni, perquisizioni, sequestri, intercettazioni sonore e visive e localizzazione personale, come riconosciuto anche dalle Sezioni unite Scurato[1] E si è anche già evidenziata la pericolosità del nuovo strumento che emerge anche dall'interpretazione che proviene dalla Corte di cassazione, la quale consente l'intercettazione, tramite virus trojan, sul medesimo dispositivo già sotto intercettazione tradizionale, ritenendo che le questioni relative all'installazione del virus trojan non attengano alla fase autorizzativa dell'attività investigativa demandata …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 18/12/2013, n. 4429
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4429
Data del deposito : 18 dicembre 2013

Testo completo