Sentenza 21 novembre 2012
Massime • 3
In tema di intercettazione di comunicazioni o conversazioni, la sussistenza delle eccezionali ragioni di urgenza richieste dall'art. 268, comma terzo, cod. proc. pen., per l'esecuzione delle operazioni mediante l'impiego di apparecchiature diverse da quelle installate presso gli uffici della procura può desumersi anche implicitamente dallo stesso contesto del processo e dalla natura delle imputazioni. (Fattispecie relativa ad un'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, in cui le autorizzazioni erano emesse di volta in volta con riguardo ad indagini riferite ad attività criminali in corso, in relazione alle quali era coessenziale l'urgenza di acquisire le emergenze intercettive).
Il giudice dell'impugnazione, a cui sia stata ritualmente devoluta la questione della competenza territoriale, deve operare il controllo con valutazione "ex ante", riferita cioè alle emergenze di fatto cristallizzate in sede di udienza preliminare o, in mancanza di questa, a quelle acquisite non oltre il termine di cui all'art. 491, comma primo, cod. proc. pen., e non può prendere in esame le eventuali sopravvenienze dibattimentali (nella specie, dichiarazioni testimoniali e sentenze di assoluzione), poiché la verifica ha ad oggetto la correttezza della soluzione data in ordine ad una questione preliminare che, in quanto tale, non implica il confronto con gli esiti istruttori del dibattimento.
La sentenza di appello confermativa della decisione di primo grado è viziata per carenza di motivazione se si limita a riprodurre la decisione confermata dichiarando in termini apodittici e stereotipati di aderirvi, senza dare conto degli specifici motivi di impugnazione che censurino in modo puntuale le soluzioni adottate dal giudice di primo grado e senza argomentare sull'inconsistenza o sulla non pertinenza degli stessi, non potendosi in tal caso evocare lo schema della motivazione "per relationem".
Commentari • 5
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Massima È illegale la pena detentiva irrogata per i reati di minaccia non aggravata e lesioni personali lievi perseguibili a querela, rientranti nella competenza del giudice di pace ex art. 4 d.lgs. 274/2000. L'illegalità della pena deve essere rilevata d'ufficio dalla Corte di cassazione, anche in presenza di ricorso infondato o inammissibile, con annullamento limitato al trattamento sanzionatorio. Il fatto Con sentenza del 20 marzo 2025, la Corte di appello di Napoli confermava la decisione del Tribunale di Napoli che aveva condannato l'imputato per i reati di cui agli artt. 582 e 612 c.p., infliggendo la pena complessiva di mesi quattro e giorni dieci di reclusione, determinata …
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La massima Ciascuno dei delitti dichiarativi previsti dagli artt. 2, 3, 4 e 5 d.lg. 10 marzo 2000, n. 74, sanziona condotte tra loro diverse, non costituenti modalità alternative di realizzazione dello stesso reato, in quanto volte a evadere, per ogni anno, le imposte sui redditi o sul valore aggiunto mediante dichiarazioni differenti ovvero mediante la violazione dell'obbligo di presentare entrambe le dichiarazioni, sicché, ricorrendone i presupposti, può trovare applicazione l'istituto della continuazione ove, in relazione a un medesimo anno, siano realizzate diverse condotte tipizzate dalle indicate norme incriminatrici (Cassazione penale , sez. III , 16/03/2022 , n. 20050). Fonte: …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/11/2012, n. 49754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49754 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2012 |
Testo completo
49 7 54 / 12. 5/ REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 21/11/2012 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA N. 1585/2012 Presidente Dott. NICOLA MILO - Consigliere - Dott. DOMENICO CARCANO REGISTRO GENERALE N. 10746/2012 - Consigliere - Dott. CARLO CITTERIO - Rel. Consigliere - Dott. ANGELO CAPOZZI - Consigliere - Dott. ERCOLE APRILE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: 1) CA BE CE N. IL 02/04/1958 2) COMMISSO RE NC N. IL 17/04/1970 3) DE BE AN N. IL 25/02/1974 4) DE AD GI N. IL 28/11/1978 5) DE AD UI N. IL 06/05/1947 6) CI AL N. IL 11/07/1967 7) TA ON N. IL 31/01/1971 8) CI NA RE N. IL 25/05/1975 avverso la sentenza n. 144/2010 CORTE APPELLO di POTENZA, del 12/07/2011 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/11/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. A. MURA che ha concluso per l'ine stre dovers will' interse iof De Pedove giuseffe, Stes Aut o & Trevesele A.T.; rigetto di tutts gu elk verss Я Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. Cassette Giorgio per Camelli;
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all. CA LE C , aw. Abouw sugele peale sinto our Petrees in be Bements;
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aw. erw. Stessе они. Avew Mujele juHiew www. Veneto AnnuautoАлимаило che hanno chiesto l'anullecunto obelle auteuse Svolgimento del processo 1. Con sentenza del 15.10.2009 il Tribunale di Matera dichiarava colpevoli, condannandoli a pena di giustizia: CA LE VI del reato di cui al capo B) art. 74 DPR n. " 309/90 e G) artt. 81 c.p./73 d.p.r n. 309/90; COMMISSO OR SC del reato di cui al capo R) in relazione alla detenzione di ordigni esplosivi;
DE BE ES del reato di cui al capo B); DE AD PE del reato di cui al capo B), G); " DE AD UI del reato di cui al capo B) e G); 1 CI ORe del reato di cui al capo B), G), I) art. 81/73 d.p.r. n. 309/90, K) art. 81/73 d.p.r. n. 309/90, M) art. 81/73 DPR n. 309/90, N) art. 81/73 d.p.r. n. 309/90, P)art. 81/73 d.p.r. n. 309/90, Q) concorso in detenzione e cessione di una pistola Beretta cal. 9 con matricola abrasa, S) artt. 110/629 c.p. ai danni di FA GI;
TA IO del reato di cui al capo S); - CI NA del reato di cui al capo Q). " CI,CA, DE AD UI e DE AD PE, TA IO e DE BE ES erano dichiarati interdetti in perpetuo dai pubblici uffici ed interdetti legalmente per la durata della pena e veniva loro comminata la pena accessoria del ritiro della patente di guida per anni tre e disposta nei loro confronti la misura di sicurezza della libertà vigilata per un periodo non inferiore ad anni tre;
TAVASCIA e OM erano dichiarati interdetti dai pp.uu. per cinque anni. -2. Con sentenza del 12.7.2011 la Corte di Appello di Potenza a seguito di appello proposto dai predetti imputati avverso la sentenza di primo grado rideterminava le pene nei confronti degli imputati, confermando nel resto la sentenza impugnata.
3. Il processo ha ad oggetto le vicende di una associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti orbitante intorno a CI ORe che, all'epoca ristretto agli arresti domiciliari in Taranto, gestiva una rete di rapporti tra fornitori baresi e canali di smercio nella fascia jonica. Intorno alle vicende di traffico di droga si sono individuavati anche episodi di altra natura illecita in materia di armi, estorsione ed usura. Il relativo compendio probatorio si fonda sostanzialmente su captazioni telefoniche ed ambientali e sulla 1 Я emergenza finale di cui al capo P), nel corso della quale si procedeva al sequestro di 627 grammi di cocaina.
4. Avverso la sentenza di appello propongono ricorso per cassazione gli imputati a mezzo del ministero dei difensori.
5. Nell'interesse di CA LE VI la difesa si duole di:
5.1. Violazione dell'art. 606 co. 1 lett.c) c.p.p. in relazione agli artt. 8 e 9 c.p.p.. Si censura il rigetto da parte della Corte di merito della eccezione di incompetenza territoriale per manifesta contraddittorietà dell'assunto secondo il quale la competenza si sarebbe radicata in capo all'A.G. di Matera in ragione della prima manifestazione del sodalizio criminale come individuata nella ipotesi sub C) relativa dall'arresto di SA PE il 19.10.2002 in Policoro, poichè per questa vicenda lo CI è stato ritenuto estraneo e non gli sono ascrivibili interessamenti successivi all'arresto del SA. Secondo il ricorrente non poteva abbandonarsi il principale criterio di cui all'art. 8 c.p.p., dovendosi riconoscere quale luogo in cui si era realizzata l'operatività del sodalizio quello ove era domiciliato lo CI che, agli arresti domiciliari in AR, dirigeva i traffici del gruppo. In ogni caso, anche il riferimento del capo C) avrebbe portato alla medesima conclusione, posto che il SA proveniva dall'abitazione di AR dello CI allorquando fu scoperto con lo stupefacente. Ancora, anche abbandonando il criterio in esame ed applicando correttamente l'art. 9 co. 1 c.p., la Corte avrebbe dovuto riconoscere la competenza dell'A.G. di BARI in quanto l'ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione è da individuarsi nel luogo di consumazione del reato sub P) avvenuto il 29.7.2003 in Casamassima, provincia di Bari.
5.2. Violazione dell'art. 606 co. 1 lett.e) c.p.p. per assoluta mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla eccezione di genericità del capi di imputazione per omessa indicazione del luogo e data dei fatti e loro descrizione. In particolare, in ordine al capo G) era omessa ogni indicazione dei quantitativi di sostanza detenuta e luogo di consumazione del reato. Ancora, quanto alla eccezione di nullità della sentenza ex art. 546 comma 1 lett. e) e 533 co. 2 c.p.p. nessuna positiva valenza poteva avere il generico richiamo all'esame delle prove a discarico.
5.3. Violazione dell'art. 606 comma 1 lett.c) c.p.p. in relazione agli artt. 267,268,271 c.p.p. e vizio di motivazione in ordine alla eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche per mancanza della motivazione nei decreti del P.M. in ordine alle eccezionali ragioni di 2 Я urgenza che avrebbero giustificato l'utilizzo degli impianti esterni alla Procura come pure per alcuni dei decreti - in ordine all'inidoneità ed insufficienza degli stessi impianti. Analoga censura valeva anche per i decreti del G.I.P. che avevano convalidato le intercettazioni disposte in via d'urgenza connotati da motivazione di stile ed assolutamente carente. Il ricorso censura la incongruenza della risposta data dalla Corte territoriale circa l' effettivo oggetto della doglianza difensiva riguardante a dire del Collegio non l'esistenza della urgenza ma - - quella, diversa, che giustifica l'uso di apparati diversi da quelli in uso alla Procura;
inoltre, contesta l'assunto dello stesso Collegio secondo il quale la denuncia del vizio di motivazione del decreto del PM soggiace ai limiti di deducibilità di cui all'art. 182 c.p.p., in quanto - da un lato - è orientamento isolato e dall'altro la questione della inutilizzabilità w risulta essere stata proposta alla prima udienza utile, ossia in sede di riesame della misura cautelare personale.
5.4. Violazione dell'art. 606 lett. b) c.p.p. in relazione all'art. 74 d.p.r. n. 309/90 e mancanza ed illogicità della motivazione essendosi la Corte richiamata per relationem alla sentenza gravata senza spiegare i motivi dell'adesione a tale sentenza e la mancata adesione alle censure difensive. Illogica sarebbe poi la motivazione allorquando attribuisce al compendio intercettivo valore di verifica ricostruttiva dei fatti di droga parlata>>, basandosi solo su tale compendio, connotato solo da linguaggio, per stesso dire della sentenza, simbolico ed allusivo e più volte ritenuto insufficiente. Né a dare consistenza al siffatto linguaggio può contribuire il solo episodio del 29.7.2003 in cui è avvenuto sequestro di droga. Inoltre, la sentenza ha omesso di considerare del tutto la posizione del ricorrente solo incidentalmente nominato senza alcuna specifica considerazione. I rinvii motivazionali operati dalla sentenza con rari contenuti intercettivi non danno conto delle ragioni per le quali sia stata ritenuta la sussistenza dell'associazione a delinquere improvvisamente costituitasi telefonicamente a partire dal gennaio 2003, per poi dissolversi dopo il maggio di quello stesso anno. Le captazioni, al più, deporrebbero per singole ipotesi di reato ex art. 73 d.p.r. n. 309/90, ma anche sotto questo aspetto i rinvii motivazionali non consentono di individuare le ragioni per le quali il Collegio abbia avallato la prima sentenza. In particolare, sfugge del tutto la ragione per la quale lo CI sia individuato come capo del sodalizio, specie se si tiene conto del tenore delle sue conversazioni con lo stesso CA, 3 Я spesso di tono tutt'altro che sottomesso. Né convince la qualificazione allusiva delle conversazioni che, al contrario, quando ad esempio parlavano di divani>>, davvero facevano riferimento a tali oggetti.
5.5. Violazione dell'art. 606 lett.e) c.p.p. per mancanza di motivazione in ordine ai capi B) e G) in ordine ai quali non sono neanche state considerate le censure difensive in assenza di qualsiasi accertamento circa il contributo degli imputati nella condotta di detenzione di droga, della sua tipologia e del quantitativo. In particolare, alcun contributo proverrebbe dalle captazioni poste a base della condanna non potendosi da esse desumere la natura illecita degli incontri oggetto delle conversazioni. Con riguardo al capo B) le captazioni avrebbero documentato la presunta collaborazione del CA solo per il mese di marzo e tale emergenza non può essere indicativa di un radicamento associativo.
5.6. Con motivi nuovi il difensore del CA ha dedotto, inoltre, nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 178 lett.c) c.p.p. in relazione alla partecipazione dell'imputato alle udienze successive a quella del 9.6.2011. In tale occasione, infatti, l'imputato non ha presenziato per sua rinuncia ma non è stata più disposta la sua traduzione alle udienze successive fino a quella in cui è stato letto il dispositivo della sentenza e nella quale erroneamente l'imputato è stato ritenuto assente per rinuncia, avendo egli rinunciato solo alla udienza del 9.6.2011. 6. Nell'interesse di OM OR SC la difesa deduce:
6.1. Difetto assoluto di motivazione in relazione ai motivi di appello e, con riferimento all'art. 606 co. 1 lett.e) c.p.p. per contraddittorietà tra motivazione e atti del processo. Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione alla l.n. 895/67, I.n. 497/74 e art. 110 c.p.. In particolare, per stesso accertamento della sentenza, gli ordigni esplosivi la cui detenzione si ascrive all'imputato, risulterebbero soltanto destinati da altri al predetto senza che la detenzione si sia mai realizzata. In ogni caso le captazioni non dimostrerebbero neanche tale ipotizzata destinazione. Non risulta considerata la deduzione difensiva circa la ricorrenza nella specie dell'ipotesi sia di desistenza volontaria che di recesso attivo.
6.2. Illogicità assoluta della motivazione e contraddittorietà tra essa e atti del processo in ordine alla eccepita nullità dell'accertamento tecnico irripetibile nonché inosservanza dell'art. 360 c.p.p. e 73 disp.att. c.p.p..In particolare risulta essere stata omessa la notifica della nomina 4 Я सु del consulente ai soggetti interessati, indagati e difensori e mancava la documentazione dell'iter seguito per l'accertamento. Non risulta, infine, considerata ai fini dedotti ovvero la concessione delle attenuanti generiche - la destinazione degli ordigni alla pesca di frodo. In ogni caso, non risulta motivazione adeguata in merito al motivo riferito alle dette attenuanti.
7. Nell'interesse di DE BE ES la difesa deduce:
7.1. Mancanza di motivazione ex art. 606 co. 1 lett.e) c.p.p. in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del ritenuto reato associativo. La sentenza ha confermato la sussistenza delle condizioni circa l'adesione dell'imputato al sodalizio senza alcun vaglio critico della sentenza di primo grado, alla quale la Corte si è limitata a rinviare senza specificare in che cosa si sarebbe sostanziato l'apporto dell'imputato alla compagine e per quali ragioni non l'ha ritenuto episodico. 7 7.2. Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale ex art. 606 co. 1 lett.b) c.p.p. in ordine all'art. 74 d.p.r. n. 309/90 ed in relazione alla partecipazione del DE BE all'associazione. In particolare, non potevano ritenersi idonei gli elementi che il Tribunale di prime cure aveva individuato come rivelatori del vincolo associativo: - non quello della sistematicità degli episodi di compravendita, in quanto all'imputato è stata ascritta una attività di riscossione di proventi illeciti o un episodio di spaccio in qualità di fornitore non abituale del sodalizio;
- non quello del collegamento dell'imputato con il ramo barese del gruppo o del più ampio sodalizio, posto che nessun contatto del DE BE è emerso con i soggetti in questione;
- non dalla partecipazione dell'imputato a quello che è stato individuato come c.d. protocollo CI>> nel traffico di droga, posta la assoluzione dello stesso imputato da tutti i reati fine contestatigli, non potendosi andare oltre al singolo episodio negoziale;
non dal coinvolgimento dell'imputato nell'ambito del canali di investimento, nella specie assente;
- non dalla connotazione del linguaggio criptico ed elusivo utilizzato nelle conversazioni captate, posto che nessuna conversazione con i coimputati è ascrivibile al DE BE e, in ogni caso, anche se taluna fosse a lui ascrivibile, risulta assolutamente episodica;
-non dalla quantità di stupefacente compravenduto, posta l'assenza di accertamento al riguardo nonché in ordine al contenuto dei tre incontri tra lo CI e l'imputato; Я -non dalle modalità operative utilizzate nello svolgimento della condotta criminosa, posto che alcun accertamento specifico v'è a carico dell'imputato. In conclusione, secondo il motivo in esame, sarebbe al più ravvisabile a carico dell'imputato un occasionale ed insignificante contributo alla compagine criminale e tanto neanche è stato considerato dalla sentenza.
7.3. Mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo. L'impianto motivazionale della prima sentenza, recepita per relationem dalla sentenza gravata, non consente affatto di ritenere la consapevole compartecipazione del DE BE che non si è mai avvalso delle risorse dell'organizzazione né ha mai mostrato consapevolezza che le sue attività contribuissero ad attuare il programma criminoso.
7.4. Manifesta illogicità della motivazione in ordine alla omessa concessione dell'attenuante di cui all'art. 73 co. 5 d.p.r. n. 309/90, posto che nella sentenza impugnata non è stata accertata l'entità della somma che il DE BE avrebbe dovuto ricevere dallo CI e l'entità marginale del contributo debba ritenersi acclarata.
7.5. Manifesta illogicità della motivazione in ordine alla rideterminazione del regime sanzionatorio ed illegittima applicazione della misura di sicurezza. Si censura l'omessa applicazione nel massimo della riduzione per l'intervenuto riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche e della dosimetria della pena in ragione della giovane età al momento dei fatti e della minima partecipazione agli stessi che, in rapporto ai precedenti non allarmanti non poteva giustificare anche l'applicazione della misura di sicurezza.
8. Nell'interesse di DE AD PE la difesa deduce:
8.1. Violazione dell'art. 606 lett. b) e c) c.p.p. in relazione alla competenza per territorio del Tribunale di Matera. Doveva applicarsi l'art. 8 c.p.p. e, in relazione alla vicenda di cui al capo C) in data 19.10.2002, da ricollegare alla presenza dello CI in Taranto, radicare la competenza dell'A.G. tarantina.
8.2. Violazione dell'art. 606 lett.b) e c) c.p.p. in relazione alla nullità ed inutilizzabilità di tutte le Intercettazioni ambientali e telefoniche per violazione dell'art. 268 co. 3 c.p.p. in assenza di motivazione relativamente alla insufficienza ed inidoneità degli impianti della Procura e alle ragioni di eccezionale urgenza.
8.3. Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla presunta attività di spaccio ascritta sub G) al DE AD 6 Я PE in quanto alcun riferimento al predetto risulta nelle dichiarazioni dell'ispettore POZZESSERE, come pure in altre dichiarazioni o captazioni telefoniche alle quali l'imputato o non ha partecipato o in relazione alla quali alcun contenuto indiziante emerge.
8.4. Analogo vizio si deduce in relazione al capo B), essendo una mera congettura quella secondo la quale l'imputato avrebbe incontrato lo CI per fornitura di stupefacente.
8.5. Omessa motivazione in ordine alla minima condotta partecipativa ex art. 418 c.p.
9. Nel'interesse di DE AD UI la difesa deduce:
9.1. Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 73 e 74 d.p.r. n. 309/90, 62 c.p., 379 c.p., 110 c.p. e 125 co. 3 c.p.p. in quanto al Corte territoriale avrebbe superato le doglianze difensive rifacendosi semplicemente alla sentenza di primo grado senza confutare le predette specifiche doglianze con riguardo: alla incoerenza tra il momento dello spaccio, risalente alla fine di febbraio e l'emergere dell'imputato solo il 14 marzo e per la prima volta. - alla giustificata presenza del'imputato presso la casa di cura di Taranto;
- alla mera postuma sollecitazione dell'imputato al pagamento dello stupefacente;
- all'assenza di utilità economica dell'attività di spaccio per l'imputato, intervenuto solo in favore del figlio;
alla genericità della contestazione relativa all'episodio. Neanche i motivi nuovi sarebbero stati considerati dalla Corte.
9.2. La Corte non avrebbe considerato le contestazioni difensive in ordine: - alla giustificata presenza dell'imputato nella clinica di Taranto;
- alla negativa perquisizione fatta all'imputato; - al contenuto delle intercettazioni richiamate nell'atto di appello, di contenuto generico e prive di riferimenti ad altri sodali;
all'unicità dell'episodio di spaccio in rapporto al vincolo associativo;
- all'assenza di rapporti diretti tra lo CI ed il DE AD UI. Le censure difensive avrebbero dovuto portare a ritenere l'assenza di vincolo associativo dell'imputato, in rapporti con lo CI solo a titolo del tutto personale. Al più avrebbe potuto riconoscersi a carico dell'imputato il reato di favoreggiamento per aver teso ad assicurare il profitto o il prodotto del reato, ma anche a questa prospettazione la 7 Я Corte non ha risposto come pure a quella alternativa del concorso esterno.
9.3. La Corte non ha risposto alla doglianza difensiva circa il mancato riconoscimento della minima partecipazione e delle attenuanti generiche, come pure dell'applicazione del minimo della pena.
4.4. Nessuna considerazione ha ricevuto la doglianza difensiva in ordine alla genericità del capo G). 10. Nell'interesse di DE AD UI, il codifensore avv. F. PENSARE deduce: 10.1. Violazione dell'art. 606 lett.c) c.p.p. in relazione agli artt. 267-268 co. 3 c.p.p. in relazione agli indicati decreti autorizzativi e conseguente inutilizzabilità degli esiti intercettivi ex art. 271 c.p.p. in quanto il PM aveva omesso di motivare sia con riferimento alla indisponibilità degli impianti della Procura che alle ragioni di eccezionale urgenza coinvolgendosi anche i decreti emessi ex art. 267 co. 1 c.p.p.. Neanche il riferimento alla necessità di effettuare le operazioni di captazione contestualmente ai controlli sul territorio poteva giustificare la dislocazione delle operazioni, in ragione della possibilità in tal caso della remotizzazione dell'ascolto. Quanto al richiamo fatto dalla Corte territoriale al limite ostativo della deducibilità ex art. 182 c.p.p., la difesa richiamava la deduzione sollevata già alla udienza del 16.10.2008 dinanzi al Tribunale di Matera, comprensiva anche dei decreti emessi dal G.I.P. che non ha motivato sulle ragioni della assoluta necessità di ricorrere alle operazioni captative. 10.2. Violazione dell'art. 606 lett.c) c.p.p. in relazione alla errata applicazione dell'art. 8 c.p.p. con conseguente incompetenza territoriale del Tribunale di Matera. In particolare, poteva e doveva ritenersi accertato il luogo di consumazione della ipotesi associativa in ragione della posizione di promotore ed organizzatore dello CI, in AR agli arresti domiciliari, cosicchè l'associazione in tale città doveva ritenersi nata. Analoga conclusione doveva raggiungersi in base alla considerazione del capo C), la cui consumazione doveva ritenersi avvenuta in AR, da dove il SA proveniva. 10.3. Violazione dell'art. 606 lett.e) c.p.p. per mancanza ed illogicità della motivazione in relazione alla specifica posizione dell'imputato in ordine al quale è stato operato un rinvio motivazionale al par.
4.6.1.2. che non individua riferimenti allo stesso imputato o che possa individuare il percorso logico della sentenza, per di più senza confutare Я le doglianze difensive. Inoltre, quanto al capo G) nessuna giustificazione della conferma di responsabilità si rinviene nella sentenza. Ancora, nessuna considerazione risulta in ordine alla istanza difensiva circa la ricorrenza della ipotesi di cui all'art. 74 co. 6 d.p.r. n. 309/90, l'esclusione dell'aggravante del numero dei partecipi e della qualifica di tossicodipendenti, l'ipotesi di favoreggiamento personale. 11. Nell'interesse di CI ORe la difesa ( avv. S. MAGGIO) deduce: 11.1. Violazione dell'art. 606 lett.c) c.p.p. in relazione agli artt. 8 e 9 c.p.p. Il motivo è identico a quello proposto sub 1 nell'interesse di CA. 11.2. Violazione dell'art. 606 lett.e) c.p.p. in relazione alle norme di designazione del G.U.P. antimafia avendo la Corte omesso qualsiasi valutazione dell'eccezione difensiva in ordine alla designazione della d.ssa GAGLIARDI al di fuori di ogni previsione tabellare. 11.3. Violazione dell'art. 606 lett.c) c.p.p. in relazione all'art. 420 ter c.p.p. per travisamento dei fatti in quanto lo CI non ha mai rinunciato alla udienza del 27.9.2007 ed erroneamente il Tribunale ha rigettato la richiesta di rinvio per legittimo impedimento dovuto a motivi di salute dell'imputato, noti al Tribunale sin dal mattino della udienza. 11.4. Violazione dell'art. 606 lett.c) c.p.p. per inosservanza degli artt. 429 lett.c), 649,533 e 546 c.p.p. e dell'art. 606 lett.e) c.p.p. per mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione in quanto il rinvio operato dalla Corte non dà affatto conto della risposta alle sollevate eccezioni in sede di appello, in particolare, in ordine: alla genericità dei capi di imputazione;
- identicità della condotta attribuita allo CI nei capi G) ed H); - all'assenza dei requisiti formali ex art. 546 co. 1 lett.e) e 533 co. 2 c.p.p. della sentenza di primo grado;
- all'assenza di considerazione delle prove contrarie;
- all'omessa considerazione della eccezione difensiva sulla irrogazione di una unica complessiva pena;
- all'omessa considerazione della eccezione difensiva in ordine al dispositivo relativo al capo S) in cui era stata considerata l'aggravante ex art. 7 l.n. 203/91, mai contestata. 11.5. Violazione dell'art. 606 co. 1 lett.c) ed e) c.p.p. in relazione agli artt. 267,268,271 c.p.p. nonché vizio di motivazione. La deduzione è del tutto identica a quella proposta nell'interesse di SU riportata sub 5.3. 9 Я 10.6. Violazione dell'art. 606 lett. b) c.p.p. in relazione all'art. 74 d.p.r. n. 309/90 e mancanza ed illogicità della motivazione. Anche questo motivo ricalca quello proposto nell'interesse del CA ed esposto sub 5.4. censurandosi l'assunto secondo il quale lo CI ricoprirebbe il ruolo verticistico ascrittogli. Tale convincimento sarebbe contraddittorio con: - la qualità ricoperta dai soggetti SEDETE O LIPPO in contatto con lo CI: secondo il Tribunale di Matera sarebbero corrieri, secondo la Corte "braccio destro"; - l'assoluzione del gruppo dei materani costituito da CI, TA MI e TA IO;
- l'estraneità del SA, il cui arresto fu seguito dallo CI, al gruppo criminoso. Nessun vaglio critico è stato esercitato nei confronti del compendio intercettivo in uno al servizio di appostamento che mai ha sorpreso lo CI in alcunché di illecito. Inoltre, nessuno degli indici dimostrativi del contesto associativo emergerebbe dal compendio intercettivo: né l'organizzazione stabile, né il profilo patrimoniale, né il rapporto stabile trai consociati. Inoltre, alcun profilo autoritativo dello CI si ricava dalle conversazioni, connotate da mero tono collaborativo e confidenziale. Privo di dimostrazione sarebbe, Inoltre, il dolo specifico della partecipazione: i soggetti baresi non hanno mai avuto rapporti con i soggetti del metapontino. La posizione di acquirente al dettaglio dello CI dal gruppo barese non radicherebbe, per assenza di frequenza, il rapporto associativo. Del resto, il gruppo barese preesisterebbe all'attività dello CI che non potrebbe rivestire il ruolo di organizzatore e promotore. 11.7. Violazione dell'art. 606 lett. e) c.p.p. per mancanza di motivazione in ordine ai capi G), I),K),M),N) e P) in relazione alle doglianze mosse in sede di appello rispetto a ciascuna delle predette ipotesi di reato che non sono state scandagliate dalla Corte potentina nonostante la natura indiziaria del compendio probatorio e nonostante le captazioni non avessero di per sé provato la natura illecita degli incontri oggetto delle conversazioni, in assenza di probanti servizi di o.c.p.. 11.7.1. Né la Corte si è peritata di affrontare i dubbi sulla attendibilità delle testimonianze rese dai testimoni qualificati del processo, laddove si sarebbero potute ravvisare ragioni di inimicizia e rancori tra i CC e l'imputato accusato - ad esempio dal M.llo CNARILE del reato di cui - Я 10 all'art. 337 c.p. commesso nel 2000 ed arrestato per tale reato dallo stesso milite. 11.7.2. Con particolare riguardo all'episodio sub P), ritenuto di sintomatico rilievo anche in ragione della materiale apprensione dello stupefacente, il ruolo di mandante dello CI è ricavato dall'unica telefonata che lo coinvolge con il LIPPO PA poco dopo il blitz: la sentenza omette di considerare che il tono ed il contenuto della conversazione è del tutto freddo e distaccato, incompatibile con qualsiasi coinvolgimento. In ogni caso lo CI, per l'intervento dei militi, non ha mai conseguito la detenzione dello stupefacente. 11.8. Violazione dell'art. 606 lett.b) ed e) in relazione al capo Q) e mancanza di motivazione in quanto la posizione dello CI sarebbe del tutto insufficientemente considerata nel par.
4.5.5. relativo alla coimputata TAVASCIA. Non vi sarebbe alcuna prova della avvenuta cessione dell'arma al CA (presso il quale fu sequestrata), nessuna concludenza avrebbero le comunicazioni dello CI alla TAVASCIA sull'imminente arrivo presso di lei di suo cugino, che non può essere il CA. Non è stata considerata la produzione difensiva con la quale si era documentata la cessione della pistola al CA da parte del TORNAQUINDICI. 11.9. Violazione dell'art. 606 lett.b) c.p.p. in relazione al capo S) e mancanza della motivazione non essendo dedicato alla disamina alcun paragrafo della sentenza,limitandosi ad una postilla sub paragrafo 4.5.4 dedicato al coimputato TA IO ed eludendosi le doglianze difensive mosse. In realtà né la deposizione della p.o. FA, che ha reso in dibattimento dichiarazioni contraddittorie rispetto a quelle rese ai CC, né le intercettazioni telefoniche di contenuto assolutamente - ordinario - depongono per l'ipotesi estorsiva. Del resto lo CI interviene nella vicenda che interessa il FA nel solo interesse di quest'ultimo, subendone le istanze e, decidendo, ad un certo punto di uscire di scena. 11.10. Violazione dell'art. 606 lett.d) ed e) c.p.p. per mancata assunzione di prove decisive e mancanza di motivazione in relazione alla mancata assunzione delle testimonianze del Dott. Manigrasso della Divisione Anticrimine di Taranto, del dott. IO CALCAGNI, capo della Squadra Mobile di Taranto, del ten. Col. RUSSO, comandante del R.O. Compagnia CC Taranto e del L.te IO BUCCI, comandante della sezione investigativa per la criminalità organizzata di Taranto. Le predette fonti avrebbero dovuto documentare l'assenza di collegamenti 11 Я tra CI e la criminalità organizzata locale (e non) e la mancanza di informazioni circa l'attività di indagine svolta dai CC di Policoro di concerto con i CC di Matera. Ancora, era stata chiesta l'audizione del Mar. FRASSINO perché riferisse in ordine ai controlli effettuati dal mese di giugno al mese di ottobre 2003 nei confronti dello CI ed al suo ottimo comportamento. Analoghe informazioni favorevoli potevano essere desunte da altri testimoni qualificati che avevano svolto indagini sul territorio metapontino. 11.11. Violazione dell'art. 606 lett.e) c.p.p. per motivazione illogica in relazione al trattamento sanzionatorio allorquando da un lato - mostra - di condividere in toto le statuizioni della prima sentenza e dall'altro - ridetermina il quantum della pena. Inoltre, sarebbe trascurata la concedibilità dell'attenuante di cui al comma 6 dell'art.74 d.p.r. n. 309/90 ed è censurabile la negata continuazione, le attenuanti generiche e gli aumenti di pena inferti. 11.11.12. Con memoria e motivi aggiunti la difesa dello CI ( avv. DI TERLIZZI) deduce: 11.11.12.1. In relazione alla eccepita incompetenza territoriale che essa deve essere definita ai sensi dell'art. 8 co. 3 c.p.p. in ragione del ruolo di promotore ed organizzatore ascritto allo CI come realizzatosi in AR, ove era ristretto agli AADD;
analoga conclusione si raggiunge in base al criterio suppletivo ex rat. 9 co. 1 c.p.p. in quanto l'ultimo luogo in cui è avvenuta l'azione o l'omissione è da individuarsi - in relazione al capo P) nella stessa AR, ove ebbe luogo ogni aspetto decisionale ed organizzativo. In ogni caso, anche se non si vuole accedere ai precedenti due percorsi, la competenza tarantina si individuerebbe sulla base del successivo reato di cui al capo S), pure di natura mafiosa e più grave di quello di cui al capo B). 11.11.12.2. In relazione alla eccepita inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche si rimarca, indicando partitamente il contenuto di singoli decreti, l'assenza generalizzata del presupposto della eccezionale urgenza e, in qualche caso, anche del presupposto dell'inidoneità/insufficienza non puntualmente verificato. 12. Nell'interesse di TA IO la difesa ( avv. A. ALIANI) propone: 12.1. Violazione del diritto di difesa in relazione al rigetto dell'istanza difensiva di differimento della udienza per adesione dei difensori all'astensione proclamata dall'UCPI. 12.2.Violazione dell'art. 606 lett.b) ed e) c.p.p. per vizio di motivazione in relazione all'art. 629 c.p. ascritto all'imputato. La motivazione della 12 Я T:ས hum#། ་ Corte è apparente non risultando che quel GL abbia espresso un convincimento circa le censure opposte dalla difesa alla prima statuizione, recependo acriticamente il relativo contenuto ed escludendo aprioristicamente la ipotesi proposta in via subordinata di qualificare i fatti sub art. 393 c.p.. Invero, la posizione dello TA si risolve in un ruolo marginalissimo di ausilio nei confronti del suo amico FA e solo per evitargli ritorsioni conseguenti al suo inadempimento. Cosicchè nessuna pressione l'imputato aveva esercitato allorquando come risulta aver detto il FA in dibattimento - gli consigliò di accomodare la sua posizione debitoria, avvertendolo che i suoi creditori erano di una zona "infelice" della Calabria. Ed in questa ottica ausiliatrice si situava la sua offerta di accompagnare l'amico dallo CI - che non conosceva - a AR. Nessuna minaccia risulta rivolta al FA né dallo TA né dallo CI, nessun guadagno è percepito dallo TA, cosicchè si è fuori dal paradigma estorsivo. 12.3. Con motivi nuovi ed aggiunti ( avv. A. VENETO) deduce: 12.3.1. Violazione ex art. 606 lett. b) e c) c.p.p. in relazione agli artt. 8 e 9 c.p.p. e 51 co. 3 bis e 328 co. 1 bis c.p.p. e dell'art. 74 DPR n. 309/90 in relazione alla competenza inderogabilmente fissata dal'art. 51 co. 3 bis c.p.p. in base al delitto di cui all'art. 74 DPR n. 309/90 che il materiale probatorio consentiva di individuare AR o, al più, BARI il relativo luogo di consumazione. Analoga conclusione doveva raggiungersi in base ai criteri dell'art. 9 c.p.p. in relazione ai reati-fine, pure commessi tra AR e BARI. 12.3.2. Violazione dell'art. 606 lett.c) e d) in relazione all'art. 220 c.p.p. avuta riguardo alla attribuzione delle utenze senza l'effettuazione della necessaria perizia. 12.3.3. Violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) in relazione agli artt. 125- 530-546 c.p.p. e art. 629 c.p.; travisamento delle risultanze probatorie anche mediante omessa valutazione delle ragioni difensive dell'atto di appello;
motivazione apparente. La difesa, in particolare, deduce il travisamento delle dichiarazioni dibattimentali della p.o. FA che avrebbe escluso qualsiasi illecita pressione, e ancor meno qualsiasi minaccia, dello TA ai suoi danni. 12.3.4. Violazione dell'art. 62 bis c.p. in relazione alla omessa considerazione delle attenuanti generiche, pur richieste dalla difesa. 13. Nell'interesse di VA NA ER la difesa deduce: 13.1. Difetto assoluto della motivazione e mancanza di motivazione in relazione alle doglianze di appello;
contraddittorietà tra motivazione ed 13 Я atti del processo;
inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in materia di armi e dell'art. 110 c.p.. In particolare la Corte non avrebbe risposto alle censure relative: - all'assenza di conferenza all'arma dell'espressione telefonica "libretto", come si desume dall'interrogatorio reso da SA PE, marito della VAO e autista dello CI;
- all'assunto secondo il quale i CC avrebbero visto una Panda di colore rosso con due persone a bordo che non collimava con le informazioni dibattimentali del m.llo Lo Franco che ha parlato di una sola persona e della donna e di un uomo che uscirono dal retro dello stabile senza avere nulla in mano. - al contenuto del verbale di arresto del CA e del NE con relative perquisizioni;
-- all'esclusione di altra compartecipazione nell'ambito del processo al CA ed al NE;
- all'omessa considerazione della deposizione resa da NE Franco che esclude la partecipazione di altri, oltre al CA. - all'omessa considerazione della istanza di assoluzione ex art. 530 co. 2 c.p.p.; - all'omessa considerazione della istanza di applicazione dell'attenuante ex art. 5 1.n. 895/67. Motivi della decisione I ricorsi sono fondati per quanto di ragione.
1. Sulla eccezione di incompetenza territoriale dell'A.G. di MATERA.
1.1. La soluzione della Corte territoriale. La Corte territoriale ha condiviso l'orientamento espresso dal Giudice di prime cure nella ordinanza del 7.6.2007 premettendo che occorreva far riferimento esclusivamente alle contestazioni come trasfuse nell'editto accusatorio e che, trattandosi di reati connessi tra i quali vi erano delitti associativi che esercitavano, ai sensi dell'art. 51 co. 3 bis c.p.p., una "vis attractiva" nei confronti degli altri, doveva aversi innanzitutto riguardo ai delitti sub A) a B) ed alla regola generale secondo la quale per i reati permanenti, tra i quali i predetti reati associativi, è competente "il giudice del luogo in cui ha avuto inizio la consumazione". Nella specie, in difetto di elementi storicamente certi in ordine alla genesi del vincolo, doveva farsi riferimento a criteri presuntivi, facendo 14 Я riferimento al luogo ove il sodalizio si manifesti per la prima volta. Questo è stato individuato nel primo fatto di traffico di sostanze stupefacenti contestato anche allo CI in relazione all'arresto di SA avvenuto in Scanzano Jonico il 19.10.2002 con il sequestro in quel luogo della sostanza stupefacente. Di qui la competenza del Tribunale di MATERA e, conseguenzialmente, quella della Procura Distrettuale di Potenza.
1.2. Rileva questa Corte che il giudice dell'impugnazione, a cui sia stata ritualmente devoluta la questione della competenza territoriale, deve operare il controllo con valutazione "ex ante", riferita cioè alle emergenze di fatto cristallizzate in sede di udienza preliminare o, in mancanza di questa, a quelle acquisite non oltre il termine di cui all'art. 491, primo comma, cod. proc. pen., e non può prendere in esame le eventuali sopravvenienze dibattimentali, poiché la verifica ha ad oggetto la correttezza della soluzione data in ordine ad una questione preliminare che, in quanto tale, non implica il confronto con gli esiti istruttori del dibattimento (Sez. 6, Sentenza n. 33435 del 04/05/2006 Rv. 234348 Imputato: BA e altri).
1.4. Qualora come nella specie si proceda per reato associativo che rientri nel novero di quelli indicati nell'art. 51, comma 3-bis cod. proc. pen., e per reati connessi, la competenza territoriale per il primo esercita una "vis attractiva" anche su quella degli altri, sempre che ne sia accertato il luogo di consumazione, sulla base delle regole stabilite negli artt. 8 e 9, comma primo, cod. proc. pen. o, quando sia impossibile la loro applicazione, in base a quelle del successivo art. 16, potendosi far ricorso ai criteri sussidiari indicati nei commi secondo e terzo del citato art. 9 solo in via residuale, allorché non possano trovare applicazione quei parametri oggettivi che, garantendo il collegamento tra competenza territoriale e luogo di manifestazione di almeno uno degli episodi che costituiscono la vicenda criminosa, meglio assicurano il principio costituzionale della "naturalità" del giudice, come fisiologica allocazione del processo, fin quando e dove possibile nel "locus commissi delicti" (Sez. 1, Sentenza n. 13929 del 17/03/2010 Rv. 246670 Imputato: Confl. comp. in proc. Ye Zhiwei e altri.) 1.5. In tema di competenza per territorio, per individuare il luogo di consumazione di un reato associativo, in difetto di elementi storicamente certi in ordine alla genesi del vincolo, deve farsi ricorso criteri presuntivi, facendo riferimento al luogo in cui il sodalizio criminoso si sia per la prima volta manifestato all'esterno, ovvero a 15 Я - quello in cui si concretino i primi segni della sua operatività, quali elementi sintomatici dell'origine della associazione nello spazio, a nulla rilevando il luogo di consumazione dei singoli reati oggetto del "pactum sceleris" (Sez. 3, Sentenza n. 35521 del 06/07/2007 Rv. 237397 Imputato: P.M. in proc. ZO e altri).
1.6. Ebbene, correttamente il giudice di appello ha negato che nella specie si potesse individuare il luogo genetico dell'associazione valorizzando quello della sua prima manifestazione radicandolo attraverso la commissione del fatto sub C) siccome commesso in SCANZANO JONICO, luogo nel quale l'ipotizzato correo dello CI, SA, fu scoperto con lo stupefacente il 19.10.2002. -1.6.1. Deve rigettarsi il tema difensivo volto a valorizzare ai sensi dell'art. 8 co. 3 c.p.p.- il ruolo apicale dello CI per correlarlo, in relazione al suo esercizio, alla sua restrizione agli AADD in AR. Il profilo, invero, finisce per parcellizzare l'unitarietà del profilo associativo impropriamente facendo coincidere l'esercizio del ruolo apicale con la operatività del sodalizio, nella specie coinvolgente territori ricompresi in più ambiti territoriali ( BARI, AR e MATERA) facenti capo a distinte A.G.. 1.6.2. Né può individuarsi quale delitto più grave, dopo aver escluso la determinabilità territoriale del delitto associativo ( v. memoria difensiva e motivi aggiunti per CI ORe avv. DI TERLIZZI), quello estorsivo sub S) il quale, articolato territorialmente tra Taranto, Massafra e Matera, non potrà comunque restringere, secondo quanto già detto, il focus territoriale secondo la versione difensiva sulla base - delle successive dichiarazioni dibattimentali della p.o.. 1.6.3. Né, parimenti, sempre in base alla richiamata valutazione ex ante, può farsi leva in relazione alla individuazione del delitto sub C) - successiva assoluzione dello CI, che così alcuna alla contraddittorietà innesta nel ragionamento sviluppato dalla Corte di merito sul punto.
1.6.4. Come pure, e per la stessa ragione, nessuna incidenza - rispetto all'obiettivo sequestro dello stupefacente in SCANZANO JONICO può - avere l'eventuale accertamento dibattimentale circa la provenienza della droga da altra e diversa località.
2. Sulla incompetenza del GUP per difetto di designazione. La soluzione della Corte territoriale.
2.1. La sentenza ha rinviato alla ordinanza pronunciata all'udienza del 20.11.2006, richiamando la sentenza di legittimità n. 13445 del 2005 16 Я che ha censurato le situazioni extra ordinem caratterizzate dall'arbitrio della designazione del giudice.
2.2. Manifestamente infondata è la censura circa la carenza motivazionale in quanto dal complessivo riferimento si ricava - da un - la condivisione delle ragioni già esposte dal primo giudice e lato - l'insussistenza di un caso di arbitrarietà della designazione dall'altro - del GUP.
3. Sull'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche.
3.1.La soluzione della Corte territoriale. La Corte ha ritenuto motivata l'urgenza in relazione ai decreti intercettivi disposti ex art. 267 co. 2 c.p.p. dal P.M. e successivamente oggetto di convalida da parte del G.I.P.. Quanto al profilo dell'urgenza che giustifica ex art. 268 co. 3 c.p.p. l'utilizzo di apparati esterni a quelli esistenti nell' Ufficio di Procura, la Corte ha ritenuto che il vizio della motivazione del provvedimento del pubblico ministero che dispone l'esecuzione delle operazioni di intercettazione mediante apparati diversi da quelli esistenti presso l'Ufficio di Procura < rileva sotto il profilo della nullità delle intercettazioni, quale effetto del vizio del decreto autorizzativo, e non della loro inutilizzabilità, sicchè la relativa denuncia soggiace ai limiti di deducibilità di cui all'art. 182 c.p.p.>>, termine che la Corte nella specie non ha ritenuto rispettato, così risultando utilizzabile a tutti gli effetti il compendio intercettivo.
3.2. Quanto alle deduzioni difensive che attaccano i decreti di convalida del G.I.P. di quelli emessi dal P.M. in via d'urgenza, va condiviso il giudizio espresso dalla Corte territoriale. Sono utilizzabili i risultati delle intercettazioni telefoniche disposte con decreto d'urgenza dal Pubblico Ministero, una volta che sia intervenuta la convalida del Gip, la quale preclude la possibilità di valutare l'esistenza del requisito dell'urgenza, rimessa, peraltro, alla valutazione dell'organo procedente ( Sez. F, Sentenza n. 32666 del 24/08/2010 Cc. (dep. 02/09/2010) Rv. 248253 Imputato: Crupi.) In materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche, l'eventuale difetto di motivazione del decreto emesso in via d'urgenza dal P.M. è sanato con l'emissione del decreto di convalida da parte del G.i.p., che assorbe integralmente il provvedimento originario e rende utilizzabili i risultati delle operazioni di intercettazione, precludendo ogni discussione sulla sussistenza del requisito dell'urgenza (Sez. 6, Sentenza n. 35930 del 16/07/2009 Rv. 244872 Imputato: IA e altri.; v. anche Sez. 5, Sentenza n. 16285 del 16/03/2010 Rv. 247266 Imputato: IN e altri.). 17 3.3. Quanto alle deduzioni difensive relative ai decreti di esecuzione emessi dal P.M. non può condividersi il criterio di giudizio utilizzato dalla Corte territoriale a fronte dell'esplicita sanzione di inutilizzabilità delle captazioni fissata dall'art. 271 c.p.p., pur dovendosi giungere al rigetto delle eccezioni difensive.
3.3.1. La sussistenza delle eccezionali ragioni di urgenza richieste dall'art. 268, comma terzo, cod. proc. pen., per l'esecuzione delle operazioni mediante l'impiego di apparecchiature diverse da quelle installate presso gli uffici della procura può desumersi anche implicitamente dallo stesso contesto del processo e dalla natura delle imputazioni. (Fattispecie relativa ad un'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, in cui le ragioni di urgenza erano correlate ad una situazione di emergenza rappresentata dalla necessità di evitare il protrarsi di condotte criminose ancora in atto, di cui il P.M. aveva dato atto attraverso il richiamo del decreto emesso dal G.i.p.). (Sez. 6, Sentenza n. 15396 del 11/12/2007 Ud. (dep. 11/04/2008 ) Rv. 239633 Imputato: Sitzia e altri.).
3.3.2. Nella specie è del tutto pacifico che i decreti esecutivi davano seguito alle autorizzazioni emesse di volta in volta dal G.I.P. in relazione alle indagini relative ad attività associative criminali in corso ed in relazione alle quali era coessenziale l'urgenza di acquisire le emergenze intercettive.
3.3.2. Quanto al requisito della indisponibilità o inidoneità funzionale, essa è richiamata nei decreti in relazione alla destinazione degli apparati dell'Ufficio di Procura ad altre indagini captative come pure giustificata in relazione alla necessità di procedere a captazioni in prossimità dei luoghi ove poteva palesarsi la necessità di intervento. Quanto alla dedotta illegittimità della scelta per la possibilità di disporre in tale ultimo caso la remotizzazione dell'ascolto essa è infondata in quanto la ' remotizzazione è una mera possibilità tecnica e non un obbligo.
4. La eccepita genericità dei capi di imputazione.
4.1. La soluzione della Corte territoriale. La Corte territoriale ha ritenuto definito il periodo temporale nell'ambito dei quali i fatti contestati si erano verificati;
che l'indeterminatezza dei soggetti destinatari della sostanza stupefacente spacciata è caratteristica propria dell'indeterminata offerta al pubblico da parte di una associazione finalizzata a tale attività di vendita;
che l'indeterminatezza della sostanza stupefacente fosse consona alla plurale 18 Я offerta disponibile. """44++ Come è stato già precisato da questa S.C. (sez. 5^, 16.12.04, Capozzi, 4.2. rv. 231414), il principio in base al quale non deve esservi incertezza sui fatti che determinano la contestazione è stato posto a tutela del diritto di difesa, con la conseguenza che, al fine di stabilire la determinatezza dell'imputazione, occorre avere riguardo alla contestazione sostanziale e deve essere escluso ogni dubbio di potenziale nullità "ogniqualvolta il prevenuto abbia avuto modo di individuare agevolmente gli specifici fatti con riferimento ai quali l'accusa è stata formulata". (Sez. 3, Sentenza n. 23798 del 24/05/2012 Rv. 252982 Imputato: NI e altro. ). A tale stregua, non vi è dubbio che, nella specie, i ricorrenti - con riferimento alle imputazioni di cui all'art. 73 DPR n. 309/90 non potevano sostenere di non avere compreso i fatti dai quali erano chiamati a difendersi visto che erano sufficientemente specificati condotte ed oggetto ( stupefacenti cocaina/eroina), tempus e locus commissi delicti.
5. I motivi di ricorso circa la mancanza di motivazione per omessa considerazione dei motivi di appello.
5.1. Si tratta di una ricorrente e comune doglianza da parte delle difese in ordine alla quale è opportuna una generale premessa.
5.1.1. Secondo costante orientamento di questa Corte, si ha mancanza di motivazione ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., non soltanto quando vi sia un difetto grafico della stessa, ma anche quando le argomentazioni addotte dal giudice a dimostrazione della fondatezza del suo convincimento siano prive di completezza in relazione a specifiche doglianze formulate dall'interessato con i motivi di appello e dotate del requisito della decisività; ne' può ritenersi precluso al giudice di legittimità, ai sensi della disposizione suddetta, l'esame dei motivi di appello al fine di accertare la congruità e la completezza dell'apparato argomentativo adottato dal giudice di secondo grado con riferimento alle doglianze mosse alla decisione impugnata, rientrando nei compiti attribuiti dalla legge alla Corte di Cassazione la disamina della specificità o meno delle censure formulate con l'atto di appello quale necessario presupposto dell'ammissibilità del ricorso proposto davanti alla stessa Corte. (Sez. 2, Sentenza n. 4830 del 21/12/1994 Rv. 201268 Imputato: Loisi.; Sez. 6, Sentenza n. 35918 del 17/06/2009 Rv. 244763 Imputato: Greco;
Sez. 5, Sentenza n. 6945 del 09/05/2000 Rv. 216765 Imputato: Murante P.).
5.1.2. E' vero che, quando le sentenze di primo e secondo grado concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a 19 ダ fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello può saldarsi con quella precedente per formare un unico complesso corpo argomentativo, sicché risulta possibile, sulla base della motivazione della sentenza di primo grado, colmare eventuali lacune della sentenza di appello. È stato però più volte ribadito da questa Corte che manca di motivazione la sentenza d'appello che - nell'ipotesi in cui le soluzioni adottate dal giudice di primo grado siano state specificamente censurate dall'appellante si limiti a riprodurre la decisione del primo giudice, aggiungendo la propria adesione in termini apodittici e stereotipati, senza dare conto degli specifici motivi d'impugnazione e senza argomentare sull'inconsistenza o non pertinenza degli stessi (cfr. Cass. Sez. 6, n. 6221/2005, Rv. 233082, Aglieri;
id. n. 12540/2000, Rv. 218172, Prescia). In tal caso non può certamente parlarsi di motivazione "per relationem", bensì di elusione dell'obbligo di motivare, previsto a pena di nullità dall'art. 125 c.p.p., comma 3 e direttamente imposto dall'art. 111 Cost., comma 6, che fonda l'essenza della giurisdizione e della sua legittimazione sull'obbligo di "rendere ragione" della decisione, ossia sulla natura cognitiva e non potestativa del giudizio. Viola ancora più gravemente tale obbligo, e perciò è nulla per mancanza di motivazione, la sentenza d'appello che si limiti a copiare la decisione di primo grado, così vanificando del tutto il senso e lo scopo dell'atto di impugnazione e del secondo grado di giudizio, che si trasforma in una apparente e fittizia garanzia per l'imputato (così, Sez.6, Sentenza n.12148 del 12/02/2009 Rv. 242811 Imputato: Giustino).
5.2. L'esame delle doglianze che attaccano il profilo motivazionale sotto il ridetto aspetto rende opportuna una breve esposizione descrittiva della conformazione motivazionale adottata dalla Corte territoriale in relazione, innanzitutto, al delitto associativo. Tale esposizione dovrà essere tenuta presente salve le specificazioni in relazione ai singoli ricorrenti per tutte le analoghe doglianze dei coimputati.- 5.2.1. La sentenza si occupa del profilo associativo sub B) al par.
4.6. della motivazione dichiarando di condividere in toto quanto ritenuto dal giudice di primo grado, sia in relazione alla esistenza ed operatività della associazione sia per quanto riguarda la partecipazione ad essa degli imputati. La motivazione si articola attraverso i seguenti passaggi: nel par. 3 < fatto e diritto: l'analisi della sentenza di primo grado>>, nell'ambito di una dichiarata disamina complessiva della prima sentenza 20 ÷ e premessa la natura < palesemente indiziaria>> del processo, si ripete in estrema sintesi il percorso investigativo culminato nell'episodio del 29.7.2003, ritenuto < episodio chiave >> dell'intera vicenda siccome consentiva di leggere < fatti ed intercettazioni fino allora anonimi>>. Di qui il giudizio secondo il quale < la sentenza di primo grado si svolge attraverso argomentazioni logiche e consequenziali, riscontrate di volta in volta nei singoli episodi >>, donde la conferma nel secondo grado. Purtuttavia, dopo questa generale approvazione, la stessa sentenza preannunzia l'analitica confutazione dei singoli motivi formulati dalla parti, letti alla luce del ridetto episodio chiave. il par. 4.6. < l'esistenza dell'associazione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti >> consiste, ancora una volta, in un generale positivo apprezzamento dell'analisi fatta dalla prima sentenza in relazione alla ricostruzione dei fatti ed ai ruoli dei partecipanti, ritenuta genericamente consona alle risultanze processuali e rinviandosi alla analitica considerazione di cui al punto III della prima sentenza, concludendo per l'evidente responsabilità degli imputati nelle singole posizioni contestate. Si evoca nuovamente il ruolo chiave dell'episodio del 29.7.2003 che ha consentito di interpretare la droga parlata>> delle intercettazioni, la cui attribuzione è - secondo la Corte territoriale - inequivocamente stata confermata in dibattimento. Segue senz'altro un duplice stralcio della sentenza di primo grado: il primo, avente ad oggetto l'esposizione dello schema espositivo e della logica ricostruttiva dell'ipotesi associativa;
il secondo, il protocollo operativo delle forniture di droga accompagnato in nota (66) da un ulteriore stralcio motivazionale riferito allo CI ed alle sue preoccupazioni in ordine al passaggio del pagamento della precedente fornitura. Tutto questo conclude la sentenza porta alle convincenti conclusioni della ->- - prima decisione alle quali la stessa sentenza, a questo punto, rinvia indicandone le pagine. - nel successivo par. 4.6.1. < il ruolo dei singoli partecipanti >> viene trattata la posizione dello CI quale promotore (4.6.1.1.) confermandola sinteticamente con richiami in nota di pezzi - motivazionali della prima sentenza - sulla base della sua attività volta a raccogliere le somme per i pagamenti delle forniture dal gruppo dei materani, del suo ruolo digaranzia>> del pagamento nei confronti degli stessi fornitori;
delle sue richieste di posticipazione dei pagamenti;
della gestione da parte sua degli incontri per le consegne della droga e per i pagamenti;
attraverso la indicazione e sostituzione dei corrieri e la 21 I וויזיו ין ייי ההרױבן gestione del post- arresto dei componenti. Quindi si passa ad esaminare la posizione di DE AD UI, < referente per la zona jonica >> ( par. 4.6.1.2.) condividendo il giudizio del suo delinearsi a partire dal 14.3.2003, citando alcune conversazioni con lo CI secondo l'interpretazione fattane in primo grado ed escludendo l'applicabilità dell'art. 418 c.p.( par. 4.6.1.2.1.). Infine a tale ultimo paragrafo l'esame della posizione degli altri partecipanti al sodalizio è rinviata alla trattazione dei singoli motivi (in relazione ai quali, pertanto, se ne tratterà in questa sede).
5.3. Ebbene, in relazione alle diffuse doglianze comuni ai ricorrenti, deve verificarsi se si sia adempiuto l'obbligo motivazionale da parte della Corte territoriale in ordine al preliminare profilo oggetto delle - articolate doglianze di appello, anche richiamate in ragione della dedotta omessa risposta in sede di ricorsi della esistenza ed operatività della associazione a delinquere in esame.
5.3.1. Il tema doveva essere vagliato dalla Corte in rapporto ad un compendio probatorio costituito pressocchè esclusivamente sulla emergenza captativa per stesso dire della sentenza di primo grado - necessitante un decisivo impegno interpretativo volto a disvelare l'effettivo contenuto delle conversazioni captate, tutte di natura non esplicita quanto all'oggetto trattato. Compendio probatorio dal quale era stato escluso all'esito del primo giudizio anche primo ipotizzato - vagito dell'associazione, ruotante attorno l'arresto del SA, residuando - quale unica emergenza diversa dalla < droga parlata >> il solo ultimo episodio del sequestro in Casamassima, che risulterà - anche epilogo della stessa vicenda associativa.
5.3.2. Le doglianze difensive avevano contestato la stessa esistenza del sodalizio osservando che questo risultava costituito e promosso da un soggetto, lo CI, mentre era privo di libertà di movimento in quanto ab initio astretto agli arresti domiciliari - mai risultati violati nato e dissoltosi sostanzialmente nel giro di qualche mese. Come pure, era stata contestata la effettiva composizione associativa attraverso il ruolo neanche univocamente definito di taluni soggetti ritenuti associati, considerando l'assoluzione dei gruppo dei materani e dello stesso SA, primo presunto protagonista del traffici del gruppo ( peraltro, contraddittoriamente ancora evocato allorquando si indica il momento temporale dell'attività associativa dello CI v. pg. 95 della sentenza). Ancora, si era contestata anche la stessa dinamica associativa allorquando si era evidenziata l'assenza di rapporti tra il 22 19༥།བག་་་་་་།༧ ""AS TE versante barese ed i soggetti del versante materano, rispetto anche ad un indeterminato quantitativo di stupefacente acquistato dallo stesso CI che ben poteva qualificarlo come acquirente al dettaglio.
5.4. Ebbene, già sotto il profilo evidenziato la motivazione offerta dalla Corte è assolutamente carente non essendosi occupata di affrontare le articolate doglianze difensive volte ad avallare con puntuali osservazioni una diversa valutazione del fondamentale apporto intercettivo ed a contestualizzare i rapporti tenuti dallo CI con i soggetti di volta in volta ritenuti a lui associati, anche al fine di - ancorché individuarne l'effettivo oggetto. Tale necessaria disamina genericamente preannunziata dalla Corte non è stata operata sul - decisivo tema in questione, sostituendola o attraverso meri rinvii motivazionali oppure attraverso generici apprezzamenti della prima sentenza.
5.5. Del profilo relativo alla partecipazione al contesto associativo si tratterà in sede di singola posizione di ricorrente.
6. Le singole posizioni dei ricorrenti.
7. CA LE VI 7.1. Il motivo nuovo con il quale il difensore del CA ha dedotto la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 178 lett.c) c.p.p. in relazione alla partecipazione dell'imputato alle udienze successive a quella del 9.6.2011 è manifestamente infondato. La rinuncia a comparire all'udienza da parte del detenuto produce i suoi effetti non solo per l'udienza in relazione alla quale essa è formulata, ma anche per quelle successive, fissate a seguito di rinvio a udienza fissa, fino a quando questi non manifesti la volontà di essere tradotto. A tutti gli effetti l'imputato che rinuncia a comparire è legittimamente considerato assente e, come tale, rappresentato dal difensore ( Sez. 5, Sentenza n. 36609 del 15/07/2010 Rv. 248433 Imputato: IE e altri).
7.3. Quanto alle doglianze in ordine alla sussistenza dell'associazione, si è già detto. Per quelle relative alla ritenuta partecipazione dell'imputato la difesa aveva contestato dettagliatamente la valutazione del fondamentale contenuto intercettivo - definito dalla stessa sentenza di primo grado di contenuto allusivo >> ed il percorso logico " dell'affermazione di responsabilità ritenuto fondato SU opinabili interpretazioni: la sentenza non contiene alcun riferimento in proposito, essendo l'imputato assente dal novero degli appellanti considerati nel par. 4.5. (< i motivi specifici dei singoli imputati>>) e al di là della - sua citazione, tra gli altri, con il rinvio alla motivazione di primo grado al Я 23 par.
4.6. M neanche successivamente si rinviene alcun esame delle predette doglianze.
7.4. Quanto al capo G) - in ordine al quale la difesa in appello aveva contestato la congruenza rispetto all'affermazione di responsabilità dei servizi di o.c.p. posti alla sua base del tutto assente è la motivazione - della sentenza.
7.5. I rilievi formulati inducono pertanto ad annullare con rinvio la sentenza impugnata in relazione alla posizione del ricorrente per mancanza di motivazione.
8. OM OR SC 8.1. Il motivo afferente all'accertamento tecnico sull'esplosivo è inammissibile in quanto la doglianza non è stata oggetto di gravame in sede di appello ( laddove la difesa aveva eccepito la mancata inclusione del consulente nell'apposito albo e la mancata allegazione della consulenza del P.M. al fascicolo dibattimentale).
8.2. Quanto al difetto assoluto di motivazione, la sentenza si occupa del tema della responsabilità dell'imputato nel par.
4.5.1.2. affermando il naufragio>> delle istanze difensive dinanzi ad una realtà fattuale - la detenzione illegittima degli esplosivi che però è solo apoditticamente - sostenuta, dinanzi alle deduzioni difensive che facendo leva sul compendio intercettivo considerato e sulle deposizioni dibattimentali dei CC - sostenevano la completa assenza di prova di detenzione degli esplosivi da parte dell'imputato che non ne era mai venuto in possesso, essendo gli esplosivi sequestrati ad altri soggetti.
8.3. Pertanto, per questo assorbente motivo la sentenza va annullata con rinvio per mancanza di motivazione.
9. DE BE ES.
9.1.Quanto al profilo sul difetto motivazionale in ordine alla sussistenza dell'associazione si è già detto sub par.
5.2. e ss. al quali si rinvia.
9.2. Quanto al profilo oggettivo e soggettivo dell'appartenenza del DE BE alla associazione, la sentenza - dopo aver enunciato al par.
4.5.2.1. la doglianza difensiva relativa alla episodicità del contributo - ne rinvia l'esame al momento in cui tratterà dell'esistenza dell'associazione e della rilevanza dei comportamenti dei singoli al fine della sua stessa esistenza, indicando il par. 4.6.. 9.2.1. Ebbene, in tale ultima sede - oltre alla generica adesione al profilo ricostruttivo della sentenza di primo grado - nessun riferimento emerge in ordine alla specifica e decisiva doglianza prima enunciata, trattandosi soltanto le posizioni dello CI e del DE AD UI, 24 R aggiungendosi che < del ruolo degli altri partecipanti all'associazione si è detto nel corso dell'analisi dei singoli motivi>>. Rinvio che, per il DE BE, provoca il "rimbalzo" all'indietro allo stesso paragrafo 4.5.2.1., con caduta nel vuoto motivazionale, rimanendo completamente inevase le doglianze in ordine alla sistematicità del contributo, collegamenti, partecipazione al c.d. protocollo operativo, coinvolgimento nei canali di finanziamento, compendio intercettivo e quantità di stupefacente trattato.
9.3. Per tali assorbenti ragioni la sentenza nel confronti del ricorrente deve essere annullata con rinvio per mancanza di motivazione. 10. DE AD PE 10.1. Il primo motivo ( competenza territoriale) e secondo motivo ( inutilizzabilità delle intercettazioni) sono stati già trattati in precedenza. 10.2. Quanto alla dedotta mancanza di motivazione in ordine ad entrambi i capi per i quali è intervenuta condanna (B e G) si osserva quanto segue. 10.2.1. In relazione all'imputato, quanto al profilo associativo, risulta il rinvio, operato nel par. 4.5.3.(< DE AD PE e UI: rinvio>>), al successivo paragrafo 4.6. nell'ambito del quale si rinviene la già considerata generica condivisione della sentenza di primo grado circa la sussistenza dell'ipotesi associativa e la menzione, tra gli altri, dell'imputato. Quanto al capo G) risulta solo un "invito alla lettura" del passaggio motivazionale contenuto nella nota 137 della prima sentenza: alcun riferimento v'è alle articolate e specifiche doglianze di appello, rimanendo inevasi i tredici rilievi difensivi coinvolgenti i dati di o.c.p., il contenuto intercettivo le prove orali, volti ad escludere la sussistenza di coinvolgimento dell'imputato nei traffici illeciti. 10.3. Per tali assorbenti ragioni deve essere annullata con rinvio la sentenza a carico dell'imputato per mancanza di motivazione. 11. DE AD UI 11.1. Quanto al primo motivo del ricorso per avv. CATALDO, sentenza tratta la posizione dell'imputato ricorrente nel par.
4.5.3. nel seguente modo: da un lato, rinvia alla trattazione generale sull'associazione; dall'altro, in relazione alla specifica posizione di "capo per la zona ionica-lucana", rinvia al par.
4.6.1.2. riportando uno stralcio della sentenza di primo grado in ordine alla sintomaticità di un episodio di spaccio. 11.1.1. Quanto al primo rinvio, la trattazione del profilo generale associativo non contiene alcuna menzione in ordine ai profili di doglianza 25 Я mossi relativamente all'imputato che non è neanche citato al di là del più volte ricordato generale rinvio alla prima decisione. Il secondo rinvio non va oltre al richiamo della "parte qua" della prima motivazione, ora nel corpo della sentenza, ora con citazioni in nota. 11.1.2. Da ultimo, la motivazione in ordine all'art. 418 c.p. si risolve in un rinvio a quanto detto nel precedente paragrafo, aggiungendosi solo una citazione giurisprudenziale di cui si palesa condivisione. 11.1.3. Come può constatarsi, i ripetuti rinvii motivazionali o la mera addizione di stralci della prima motivazione lascia del tutto inevasi gli articolati motivi di doglianza mossi alla prima sentenza su aspetti decisivi della stessa in ordine alla stessa tenuta logica della ipotesi associativa rispetto alla insolvenza di coloro che sono indicati quali sodali, alla dissonante emergenza dell'imputato solo a partire dal 14.3.2003, alla unicità del reato fine ad onta della stessa erronea estensione temporale dello stesso capo G) -, della natura di contributo < ad adiuvandum>> del figlio PE, ricoperto peraltro in una sola occasione dall'attuale imputato e al contenuto generico delle captazioni. 11.1.4. Quanto, poi, alla affermazione di responsabilità in ordine al capo G), del tutto assente è la motivazione della sua conferma ( la motivazione si appunta nei termini in cui si è già detto - sul figlio - PE), anche rispetto alle doglianze difensive volte tra l'altro - a censurare la generica attribuzione all'imputato di un ruolo di supervisore dei traffici illeciti ed il coinvolgimento dello stesso imputato, pur essendo assente in vari appuntamenti dello CI. 11.2. Per tali assorbenti ragioni la sentenza nei confronti dell'imputato va annullata con rinvio per mancanza di motivazione. 12. CI ORe 12.1.I motivi in materia di competenza, intercettazioni e designazione del giudice sono stati già in precedenza trattati sub 1,2 e 3. 12.2. Quanto alla violazione dell'art. 420 ter c.p.p. da parte del giudice di prime cure, la sentenza ne tratta al par.
4.2.2. allorquando ritiene che nella specie si sia verificato un rifiuto da parte dell'imputato ad essere tradotto in udienza e non un impedimento a comparire per ragioni di salute. Sul punto la doglianza difensiva oltre a dedurre fatti successivi - rispetto a quelli noti al collegio al momento della decisione propone - una rivalutazione dei fatti medesimi, inammissibile in sede di legittimità. È legittimo il provvedimento di rigetto della richiesta di rinvio motivata adducendo l'intrasportabilità dell'imputato dell'udienza detenuto, se l'assenza di questi sia dipesa dal suo rifiuto di salire a S 26 bordo dell'autoveicolo predisposto per la traduzione, sul presupposto, non giustificato da alcun certificato medico, dell'incompatibilità con il suo stato patologico (Sez. 2, Sentenza n. 40846 del 09/10/2007, Rv. 237961 Imputato: Ambrosino). 12.3. In ordine alla genericità dei capi di imputazione, si è già detto sub 4. a cui si rinvia. 12.4. Quanto alla sovrapponibilità delle analoghe condotte ascritte allo CI sub G) ed H) rispetto alla quale ultima è intervenuta assoluzione in primo grado - nulla è detto in sentenza per giustificare la separata considerazione in presenza di sovrapponibili periodi temporali e parzialmente coincidenti contesti territoriali. 12.5. Quanto alle deduzioni difensive in ordine ai requisiti formali della sentenza, la motivazione ne tratta al par.
4.2.3. allorquando richiamando la generica condivisione del percorso logico e giuridico della sentenza di primo grado - giustifica l'infondatezza delle asserite omissioni con l'elencazione delle udienze nel corso delle quali era stata disposta l'audizione dei testi a discarico. Il richiamo è generico ed eccentrico rispetto alla doglianza di omessa considerazione del contenuto probatorio nè prende consistenza dal passo motivazionale della prima sentenza appena dopo riportato relativo all'assoluzione - ritenuto dimostrativo della dello CI in ordine al capo C) considerazione dei giudici di prime cure delle prove dedotte dalle parti: è del tutto evidente, dallo stesso tenore del brano, che in quel caso l'assoluzione dello CI non era in alcun modo collegato a prove dedotte dalla difesa, ma derivava dall'esercizio critico fatto dal Tribunale sulle prove assunte dall'accusa. 12.6. Della doglianza sull'approccio motivazionale della sentenza gravata in relazione alla fattispecie associativa in generale ed al ruolo rivestito in essa dallo CI se ne è già trattato sub par. 5 e ss. ai quali si rinvia in questa sede e la carenza motivazionale già rilevata non è superata con il giudizio della Corte di merito secondo il quale la assoluzione dello CI dall'accusa di associazione mafiosa possa aver inciso sulla sua partecipazione all'associazione sub A), trattandosi di uno soltanto dei temi oggetto delle doglianze difensive che, invece, risultano - sul punto - di ben ampio spettro involgendo la compatibilità del ruolo associativo con detenzione domiciliare rispetto alla quale non risultano accertate trasgressioni, l'assenza in concreto dei pur richiamati indici rivelatori della associazione prevista dall'art. 74 d.p.r. n. 309/90 (mezzi di trasporto, schede telefoniche, denaro),l'assenza di indici che 27 Я consentissero di qualificare i rapporti tra lo CI ed i Baresi nell'ambito del legame associativo capo-partecipe>, piuttosto che nel sinallagma < acquirente- fornitore>, l' insufficienza del compendio intercettivo a definire il contenuto illecito dei contatti e degli incontri, la rilevanza della esclusione dal sodalizio del TORNAQUINDICI e della CI, l'assenza di contenuti intercettivi che rimandino al ruolo di comando dello CI, l'assenza di connotazioni criptiche del linguaggio usato nell'ambito della captazioni, ma solo al più di un linguaggio allusivo>; la scomparsa dalla scena dei DE AD e del CA, a riprova della labilità della ricostruzione associativa. 12.6.1. In relazione all'appello dello CI la sentenza menziona nel par.4.7. < i residui motivi >> e in particolare, < le c.d. ulteriori ' censure nel merito>> ( par. 4.7.2.) affermandone genericamente rispetto alle dettagliate censure che si evidenzieranno in relazione a singoli reati ( ma v.. più in generale, anche il paragrafo < analisi dei fatti con riferimento alle principali fonti di accusa>> pg. 67 e ss. dell'atto di appello)-la loro inidoneità a scalfire, in fatto e diritto, la ricostruzione di prime cure, citandosi una massima di legittimità, della quale pur si evidenzia la sua non pertinenza al caso di specie. 12.7. In realtà, quanto al numerosi reati fine assente è una specifica trattazione, volta a saggiare la tenuta della prima decisione rispetto ai decisivi rilievi difensivi. Questi erano volti a censurare in ordine al capo G) il generico contenuto intercettivo, dal quale mai si potrà - desumere i quantitativi di presunta droga trattati e neanche il contenuto illecito degli incontri, l' < indiretta>> valenza del compendio a provare l'accusa, l'inidoneità del servizi di o.c.p. a fondare l'accusa con particolare riguardo agli episodi del 19.3.2003, 24.3.2003, 31.3.2003. Quanto al capo I) l'inidoneità della prova fonica effettuata sul CA, l'assenza di certezza sulla natura della sostanza detenuta, il contrastante dato fornito dal servizio di o.c.p. del 5.3.2003; quanto al capo M) l'assenza di esiti confermativi nel servizio di o.c.p. e l' equivocità del contenuto captativo;
quanto al capo N), l'assenza di riscontri rispetto alla discutibile interpretazione delle captazioni;
quanto al capo P) l' errata valenza accusatoria conferita all'unica postuma conversazione attribuita allo CI, di contenuto dissonante rispetto al ruolo di mandante attribuitogli rispetto al fatto, dovendosi comunque escludere la detenzione dello stupefacente sequestrato in capo all'imputato; quanto al capo Q) in relazione al quale la sentenza - dedica, nei termini che si diranno, un paragrafo in relazione alla sola I 28 coimputata CI le incongruenti emergenze relative all'appostamento nei pressi della casa della CI che priverebbe di fondamento l'assunto della cessione della pistola dalla CI ed il CA come pure l'assenza di riferimenti certi all'arma nella captazione telefonica tra lo CI e la donna ed il nesso tra la captzione e la successiva visita del CA;
quanto al capo S) al - quale la sentenza dedicherà, nei termini che si diranno, un paragrafo in relazione al solo correo TA - sla l'assenza di condotte in capo allo CI peraltro meramente telefoniche idonee a giustificare lo - - stato di paura della p.o., di cui si deduceva la non completa affidabilità sotto diversi aspetti, e si evidenziava la dissonante determinazione dello CI di uscire di scena. 12.8 Per le assorbenti ragioni espresse la sentenza nei confronti dell'imputato deve annullarsi con rinvio per mancanza di motivazione. 13. TA IO 13.1. Circa la competenza territoriale e l'utilizzabilità delle intercettazioni si è già in precedenza detto. 13.2. La deduzione circa il rigetto dell'istanza difensiva è del tutto generica facendo riferimento al diritto di rivendicazione di posizioni che afferiscono a diritti della collettività> e diritto fondamentale del singolo>. 13.3. Inammissibile è la deduzione difensiva relativa alla attribuzione delle utenze in quanto non oggetto di doglianza in appello, e, comunque generico e volto a censurare valutazione probatoria, in assenza di qualsiasi regola legale al riguardo che indica la necessità della perizia. 13.4. Trattando congiuntamente le analoghe doglianze sub 12.2. e 12.3.3., deve rilevarsi che anche in questo caso ·la motivazione non - va oltre la apodittica condivisione del giudizio di primo grado e, quando tratta l' esclusione della ipotesi ex art. 393 c.p., si appunta sul solo rilievo secondo il quale essa sarebbe < del tutto evidente atteso che lo TA risulta essersi intromesso per indurre il RI a pagare un debito dovuto a terzi>>. Null'altro risulta in ordine alle ragioni della conferma, se non la aggiunta di uno stralcio motivazionale senza che ne sia palesata la pertinenza a temi di doglianza. 13.5. Rimangono, quindi, inevasi i temi difensivi proposti con l'appello che, attraverso una analitica disamina, erano centrati sulla finalità esclusivamente collaborativa nell'ambito della quale alcuna pressione - -illecita risultava essere stata operata dell'intervento dello TA, che nulla ci aveva guadagnato, in favore del suo amico FA che pure 29 Я aveva confermato la natura amicale dello stesso intervento e che si era anche mostrata non coartata dinanzi alle stesse richiesta dello CI. 13.6. Per le assorbenti ragioni espresse la sentenza nei confronti dell'imputato va annullata con rinvio per mancanza di motivazione. 14. Ricorso CI NA ER. 14.1. La doglianza di difetto assoluto di motivazione in relazione alle doglianze difensive in appello è fondata. 14.2. Alla posizione della ricorrente la sentenza dedica il par.
4.5.5. in tema di responsabilità limitandosi a palesare senz'altro la condivisione della sentenza di primo grado prima di limitarsi a riportarne uno stralcio. La completa assenza di qualsiasi considerazione delle specifiche ed articolate doglianze di appello che avevano contestato l'interpretazione del contenuto intercettivo esplicitamente riferito ad un < libretto >> e la concludenza dell'esito dell'appostamento del CC è palese. - 14.3. Pertanto anche in relazione all'imputata la sentenza va annullata con rinvio per mancanza di motivazione. 15. In conclusione, i ricorsi degli imputati vanno accolti nei sensi sopra detti con rinvio alla Corte di Appello di Salerno per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Salerno per nuovo giudizio. Così deciso in Roma, 21.11.2012. Il Consigliere estensore Presidente Nicola Mo Angelo Capozzi mpelli DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 20 DIC 2012 FUNZIONARIO GIUDIZIARIO 30