Sentenza 19 dicembre 2008
Massime • 1
Il giudice (nella specie la Corte di appello) ha il potere di procedere all'ascolto diretto delle registrazioni delle conversazioni telefoniche intercettate, benché disponga agli atti della relativa trascrizione, senza che questa modalità di apprezzamento della prova documentale debba svolgersi nel contraddittorio.
Commentario • 1
- 1. Calunnia: non sussiste il reato se la falsa accusa è rivolta ad una persona decedutaAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 16 settembre 2023
La massima Non integra il delitto di calunnia la simulazione di tracce di reato a carico di persona già deceduta al momento della condotta, non essendovi la possibilità di inizio di un procedimento penale nei confronti di un innocente (Cassazione penale , sez. I , 29/03/2022 , n. 34894). Vuoi saperne di più sul reato di calunnia? Vuoi consultare altre sentenze in tema di calunnia? La sentenza integrale Cassazione penale , sez. I , 29/03/2022 , n. 34894 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Vanno dichiarate inammissibili, in quanto tardive, le memorie difensive depositate dalle parti civili dopo l'udienza del 28 febbraio 2022, nella quale è stata avviata la trattazione del processo, e prima di quella …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/12/2008, n. 2409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2409 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PAGANO Filiberto - Presidente - del 19/12/2008
Dott. DIDOMENICO Vincenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAMPANILE Pietro - Consigliere - N. 1847
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RENZO Michele - rel. Consigliere - N. 15493/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI IC GI, nato il [...];
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma in data 20 ottobre 2003;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
Udita la relazione svolta dal consigliere Dott. RENZO Michele;
Sentito il Pubblico Ministero, sost. proc. gen. Dott. GALATI Giovanni, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Sentito il difensore dell'imputato, avv. SALONIA Giovanni del Foro di Roma in sostituzione dell'avv. POMPA Vincenzo, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
La Corte Osserva:
MOTIVI DELLA DECISIONE
Di CO GI è stato condannato dal G.I.P. di Roma, all'esito di rito abbreviato, alla pena di anni 3 e mesi 4 di reclusione e L. 20 ml. di multa per i delitti di associazione a delinquere, per quattro distinti delitti di usura in danno di altrettante persone e infine per il delitto di abusiva attività finanziaria di cui alla D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 132. Con successiva sentenza 20 ottobre 2003 resa su impugnazione dell'imputato la Corte d'Appello di Roma confermava la dichiarazione di penale responsabilità per tutti i reati, ma escludeva la recidiva e riduceva la pena inflitta al Di CO ad anni 2 e mesi 10 di reclusione ed Euro 9.000,00, di multa.
Contro tale pronuncia l'imputato ricorre a questa Corte con 5 motivi. Col primo motivo si deduce la violazione degli artt. 599 e 441 c.p.p., per avere la Corte d'Appello affermato che il rito abbreviato sarebbe incompatibile con l'ascolto in aula delle registrazioni di talune telefonate intercettate, poiché tale atto costituirebbe rinnovazione del dibattimento. Inoltre la sentenza impugnata, dopo aver qualificato tale ascolto come non ammissibile, lo aveva ritenuto ininfluente ai fini probatori, incorrendo così nel vizio di contraddittorietà della motivazione.
Con i successivi quattro motivi si deduce invece, separatamente o per gruppi di reati, la mancanza e/o contraddittorietà di motivazione della sentenza impugnata in relazione a tutte le imputazioni per le quali era stata ritenuta la responsabilità del Di CO. Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo è manifestamente infondato. Il ricorrente si duole che la Corte di merito non abbia accolto la richiesta di ascolto in aula di alcune telefonate partitamente indicate, sostenendo da un lato che ciò concretava una non consentita rinnovazione del dibattimento, e dall'altro che l'ascolto appariva comunque improduttivo alla luce del materiale probatorio già versato in atti. Il ricorrente sostiene che queste due affermazioni simultanee sono incompatibili e pertanto vizierebbero la motivazione per contraddittorietà. L'osservazione è evidentemente inesatta, perché i due enunciati si collocano sui piani diversi, attenendo l'uno alle regole sul materiale ingresso della prova del processo e l'altro al percorso logico del ragionamento probatorio. Si tratta di momenti diversi anche nel tempo, tra i quali non c'è possibilità di interferenza. Ciò posto, si può convenire col ricorrente circa il fatto che l'ascolto in aula delle telefonate non costituisca rinnovazione del dibattimento, poiché questa si compie con l'assunzione di nuove prove o la riassunzione di quelle già assunte, mentre le registrazioni, che sono prove documentali, erano divenute valutabili dal giudice del rito abbreviato con la sola inserzione nel fascicolo di cui all'art. 416 c.p.p., comma 2, e non erano suscettibili di una nuova assunzione, così come la produzione di un documento già avvenuta in primo grado, per ragioni meramente naturalistiche, non può essere rinnovata in appello. In altri termini, l'ascolto è semplicemente una delle possibili modalità pratiche di apprezzamento della prova documentale:
peraltro, non si tratta dell'unica modalità, ne' di quella elettiva, poiché l'art. 268 c.p.p., comma 7, privilegia comunque la trascrizione, della quale la Corte di merito disponeva e che ha effettivamente utilizzato. Rispetto alle modalità con le quali il giudice prende materialmente confidenza con la prova già assunta ed acquisita al processo, le parti, pur potendo liberamente svolgere ogni possibile sollecitazione e perorazione, non possono vantare alcuna specifica pretesa, e in particolare non possono esigere che essa avvenga in contraddittorio (cfr. Cass. Sez. 2, sent. n. 22184 dep. il 6 giugno 2007, resa in materia di videoregistrazioni, secondo cui "La visione da parte del giudicante di una videocassetta ritualmente acquisita non comporta l'esecuzione di attività tecniche eccedenti la normalità quotidiana e, non costituendo attività diretta alla formazione della prova, non deve aver luogo necessariamente in contraddittorio). La doglianza del ricorrente non ha quindi alcun aggancio normativo, mentre le motivazioni addotte dalla sentenza impugnata, per quanto non pertinenti nel richiamo agli artt. 599 e 603 c.p.p., presidiano una decisione che attiene essenzialmente all'autoorganizzazione del lavoro del giudice e non è censurabile nel giudizio di legittimità. Solo incidentalmente si annota che le osservazioni della Corte territoriale relative all'inutilità dell'ascolto, poiché le circostanze che esso avrebbe dovuto provare o smentire erano attestate o negate da altre fonti autonomamente probanti, non è manifestamente illogica. Gli altri quattro motivi sono tutti originariamente inammissibili perché, a dispetto della loro formale intestazione ai vizi di motivazione della sentenza, sono volti esclusivamente alla discussione del fatto e si snodano tutti secondo lo stesso schema argomentativo, consistente nell'isolare di volta in volta i brani della sentenza impugnata attinenti ai singoli episodi criminosi e contestare l'apprezzamento della prova in essi contenuta, bollandolo con una reiterata censura di illogicità che in nessun caso risulta giustificata. Si rammenta che l'illogicità manifesta deve essere di facile ed immediata percezione e di spessore tale da inficiare la stessa struttura della motivazione.
In conclusione, tutti i quattro motivi realizzano un'operazione non consentita in sede di legittimità, poiché, in tema di vizi della motivazione, il controllo operato dalla Corte di Cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, ne' deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (cfr. Cass. Sez. 5^, sent. n. 1004 dep. il 31 gennaio 2000). La Corte territoriale ha esposto con ordine gli elementi sui quali ha fondato il proprio convincimento per ciascuno dei delitti contestati (intercettazioni telefoniche, deposizioni delle parti lese, documenti sequestrati, dichiarazioni del coimputato Macioce). Tali elementi, nella forma in cui risultano esposti dalle sentenze di primo e secondo grado - che essendo conformi si integrano a vicenda, costituendo un unico corpus di motivi - appaiono pertinenti al tema del giudizio, tra loro coerenti, e pienamente giustificativi, secondo un criterio di normalità logica, delle conclusioni del giudice in ordine al significato della condotta e all'elemento psicologico dell'imputato.
Alla ritenuta inammissibilità del ricorso si accompagna ex lege la condanna al pagamento delle spese processuali, nonché, in ragione della responsabilità connessa alla natura dei motivi proposti, al pagamento di una somma che si ritiene equo determinare in Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento della somma di Euro 1.000,00, alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2009