Sentenza 21 novembre 2012
Massime • 1
A seguito dell'abrogazione del c.d. patteggiamento in appello (articolo 599, commi quarto e quinto, cod. proc. pen.), la rinunzia parziale ai motivi di appello deve ritenersi incondizionata e determina il passaggio in giudicato della sentenza gravata limitatamente ai capi oggetto di rinunzia; ne consegue che la Corte di appello non ha l'onere di motivare in ordine ad essi.
Commentario • 1
- 1. PEC non certifica contenuto del messaggio (Cass. 43498/17)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 3 novembre 2020
La mancata traduzione in udienza dell'imputato detenuto e regolarmente citato, in quanto attiene al diritto dello stesso a partecipare al dibattimento, determina una nullità generale ai sensi dell'art. 178 c.p.p. la quale, esulando dalle ipotesi di cui al successivo art. 179 c.p.p., non è assoluta ma a carattere c.d. intermedio. Ne consegue che essa non può essere rilevata nè dedotta dopo la deliberazione della sentenza del grado successivo. Da un punto di vista tecnico-informatico, la Pec può contenere file allegati. Tuttavia, da un punto di vista legale, il gestore Pec non offre la garanzia della genuinità degli stessi. In buona sostanza il Gestore Pec non certifica affatto il …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 21/11/2012, n. 46053 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46053 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FIANDANESE Franco - Presidente - del 21/11/2012
Dott. PRESTIPINO Antonio - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - Consigliere - N. 2852
Dott. IASILLO Adriano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Consigliere - N. 19414/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) OM NA N. IL 11/10/1962;
2) SS OM N. IL 24/11/1970;
avverso la sentenza n. 9407/2010 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 28/10/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/11/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO PRESTIPINO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Cedrangolo Oscar, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Hanno proposto ricorso per cassazione AR EN e SO OM, avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli del 28.10.2011, che su gravame degli stessi ricorrenti e de PM, in riforma della sentenza di condanna pronunciata nei confronti di entrambi dal Tribunale di Nola il 29.3.2010 per il reato di estorsione in danno di alcuni dipendenti del supermercato "SO General Food" contestato al capo B) della rubrica accusatoria, escluse l'aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7 e ridusse la pena agli stessi inflitta, confermando nel resto la decisione di primo grado. Presenti nel giudizio di appello, gli imputati avevano rinunciato ai motivi di impugnazione sulla responsabilità penale, insistendo soltanto sul motivo concernente l'aggravante mafiosa. Con l'unico, comune motivo di ricorso, i ricorrenti denunciano il vizio di violazione di legge e l'assenza di motivazione della sentenza relativamente alla mancata verifica dei presupposti per il proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129 c.p.p., comma 2. Il ricorso è inammissibile.
Ed invero, l'abrogazione del c.d. patteggiamento in appello, previsto dall'art. 599 c.p.p., commi 4 e 5, ad opera della L. 24 luglio 2008, n. 125, comporta che la rinunzia parziale ai motivi di impugnazione
(pacificamente ammissibile;
cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7764 del 27/01/2012, Santonastaso, con la precisazione dei requisiti formali dell'atto quando la rinuncia sia formulata dal difensore), debba oggi ritenersi incondizionata e determini senz'altro il passaggio in giudicato della sentenza gravata sui capi oggetto di rinuncia, per quanto possa suscitare l'aspettativa di un favorevole impatto psicologico" sul giudice del gravame o più o meno "sotterranee" (ma comunque irrituali) intese processuali riguardo agli altri motivi. D'altra parte, anche nel vigore dell'istituto del "patteggiamento in appello" si riteneva che il giudice nell'accogliere la richiesta avanzata a norma dell'art. 599 c.p.p., comma 4, non fosse tenuto a motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per taluna delle cause previste dall'art. 129 c.p.p., ne' sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità della prova, in quanto, a causa dell'effetto devolutivo, una volta che l'imputato avesse rinunciato ai motivi d'impugnazione, la cognizione del giudice doveva intendersi limitarsi ai motivi non rinunciati (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 43721 del 15/11/2007 Grillo e altro). Attesa la limitazione dell'ambito devolutivo dell'appello determinato dalla rinuncia al motivo sulla responsabilità penale ritualmente proposta personalmente dagli imputati presenti in udienza, la Corte di Appello non doveva quindi in alcun modo motivare sul punto, nemmeno dedicando alla questione le brevi considerazioni che si leggono a pag. 6, peraltro adeguate allo standard motivazionale previsto dall'art. 129 c.p.p., comma 2. Alla stregua delle precedenti considerazioni i ricorsi vanno pertanto dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa degli stessi ricorrenti nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 novembre 2012. Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2012