Cass. pen., sez. II, sentenza 21/11/2012, n. 46053
CASS
Sentenza 21 novembre 2012

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

A seguito dell'abrogazione del c.d. patteggiamento in appello (articolo 599, commi quarto e quinto, cod. proc. pen.), la rinunzia parziale ai motivi di appello deve ritenersi incondizionata e determina il passaggio in giudicato della sentenza gravata limitatamente ai capi oggetto di rinunzia; ne consegue che la Corte di appello non ha l'onere di motivare in ordine ad essi.

Commentario1

  • 1PEC non certifica contenuto del messaggio (Cass. 43498/17)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 3 novembre 2020

    La mancata traduzione in udienza dell'imputato detenuto e regolarmente citato, in quanto attiene al diritto dello stesso a partecipare al dibattimento, determina una nullità generale ai sensi dell'art. 178 c.p.p. la quale, esulando dalle ipotesi di cui al successivo art. 179 c.p.p., non è assoluta ma a carattere c.d. intermedio. Ne consegue che essa non può essere rilevata nè dedotta dopo la deliberazione della sentenza del grado successivo. Da un punto di vista tecnico-informatico, la Pec può contenere file allegati. Tuttavia, da un punto di vista legale, il gestore Pec non offre la garanzia della genuinità degli stessi. In buona sostanza il Gestore Pec non certifica affatto il …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 21/11/2012, n. 46053
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 46053
Data del deposito : 21 novembre 2012

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