Sentenza 5 dicembre 2012
Massime • 1
Il requisito della gravità degli indizi di colpevolezza non può essere ritenuto insussistente sulla base di una valutazione separata dei vari dati probatori, dovendosi invece verificare se gli stessi, coordinati ed apprezzati globalmente secondo logica comune, assumano la valenza richiesta dall'art. 273 cod. proc. pen., atteso che essi, in considerazione della loro natura, sono idonei a dimostrare il fatto se coordinati organicamente.
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- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Capriati Giuseppe, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione per l'annullamento dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Bari che ha confermato la misura cautelare della custodia cautelare in carcere, disposta dal G.I.P. dello stesso tribunale nei confronti del ricorrente in ordine al delitto di concorso in illecita concorrenza di cui all'art. 513-bis c.p., aggravato ex art. 416-bis.1 c.p. (già art. 7 d.l. n. 152/1991). In particolare, l'indagato avrebbe percepito, unitamente a Quarto Francesco e nella qualità di rappresentante dell'omonimo clan di stampo mafioso "Capriati", una somma periodica per la collocazione, da parte dell'imprenditore …
Leggi di più… - 2. Il fornitore e il rivenditore abituali devono considerarsi partecipi dell'associazione a delinquere al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope?:…Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 9 giugno 2022
Indice Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione Conclusioni (Riferimento normativo: d.P.R. n. 309/1990, art. 74) 1. Il fatto Il Tribunale di Reggio Calabria rigettava un appello cautelare presentato nell'interesse di una persona attinta dalla misura cautelare della custodia in carcere per il delitto di cui agli artt. 99 cod. pen., 74 d.P.R. 309/1990, commi 1, 2, 3, 4, 416 bis. 1 cod. pen.. 2. I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell'indagato che deduceva i seguenti motivi: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. …
Leggi di più… - 3. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 16 dicembre 2020
RITENUTO IN FATTO 1. Capriati Giuseppe, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione per l'annullamento dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Bari che ha confermato la misura cautelare della custodia cautelare in carcere, disposta dal G.I.P. dello stesso tribunale nei confronti del ricorrente in ordine al delitto di concorso in illecita concorrenza di cui all'art. 513-bis c.p., aggravato ex art. 416-bis.1 c.p. (già art. 7 d.l. n. 152/1991). In particolare, l'indagato avrebbe percepito, unitamente a Quarto Francesco e nella qualità di rappresentante dell'omonimo clan di stampo mafioso "Capriati", una somma periodica per la collocazione, da parte dell'imprenditore …
Leggi di più… - 4. Requisiti dell'associazione a delinquere finalizzata allo spaccio (Corte di Cassazione, n. 49135/2013)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016
L'esistenza di una associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanza stupefacente (art. 74 TU stup.) può essere accertata anche per il tramite di indizi e non è richiesta la presenza di una complessa e articolata organizzazione dotata di notevoli disponibilità economiche, ma è sufficiente l'esistenza di strutture rudimentali, deducibili dalla predisposizione di mezzi, per il perseguimento del fine comune, create in modo da concretare un supporto stabile e duraturo alle singole deliberazioni criminose, con il contributo dei singoli associati. Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 6 novembre ? 6 dicembre 2013, n. 49135 Presidente Garribba ? Relatore De Amicis Ritenuto …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 05/12/2012, n. 9269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9269 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PETTI Ciro - Presidente - del 05/12/2012
Dott. GENTILE Domenico - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere - N. 2224
Dott. IASILLO Adriano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI MARZIO Fabrizio - Consigliere - N. 37087/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DELLA COSTA DANTE N. IL 16/03/1952;
avverso l'ordinanza n. 1150/2012 TRIB. LIBERTÀ di MILANO, del 16/07/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO GENTILE;
Udito il Sostituto Procuratore Generale dott. Enrico Delehaye che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Letti il ricorso ed i motivi proposti;
CONSIDERATO IN FATTO
1.1 Il GIP presso il Tribunale di Milano, con ordinanza del 29.06.2012, applicava la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di:
DELLA COSTA DANTE;
perché indagato per:
a) associazione per delinquere finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di utilizzo indebito di carte di credito, con il ruolo di capo ed organizzatore;
b) di una serie di reati-fine concernenti le ricettazioni di carte di credito e plurime violazioni del D.Lgs. n. 231 del 2007, art. 55, comma 9;
1.2 Il Tribunale per il riesame di Milano, con ordinanza del 16.07.2012, respingeva il reclamo proposto dall'indagato e confermava il provvedimento impugnato.
1.3 Avverso tale decisione, ricorre per cassazione il difensore di EL TA TE, deducendo:
MOTIVI ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e).
2.1 manifesta illogicità della motivazione e lamenta che il Tribunale avrebbe fondato la decisione su un quadro probatorio del tutto carente e privo dei requisiti di gravità richiesti dalla legge;
- tali non potrebbero essere i contenuti delle due telefonate intercettate richiamate nella motivazione, atteso il significato equivoco dei numeri menzionati dagli interlocutori delle conversazioni;
2.2 l'ordinanza impugnata sarebbe priva di motivazione riguardo alle esigenze cautelari, per le quali non si era preso in alcuna considerazione il tempo trascorso dai fatti contestati e la circostanza che l'inquinamento della prova era reso impossibile dall'avvenuto smantellamento della organizzazione contestata e che il pericolo di reiterazione nel reato era privo di concreto fondamento in relazione ai fatti contestati;
CHIEDE pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO
3.1 I motivi di ricorso sono totalmente infondati.
3.2 Le doglianze mosse dal ricorrente non tengono conto del fatto che il provvedimento impugnato contiene una serie di valutazioni ancorate a precisi dati fattuali ed appaiono immuni da vizi logici o giuridici.
Infatti il Tribunale del riesame ha con esaustiva, logica e non contraddittoria motivazione, evidenziato tutte le ragioni, fattuali e giuridiche, che sostengono il provvedimento restrittivo impugnato, richiamando l'esito delle indagini di PG, da cui era emerso l'indebito uso di carte di credito dismesse, attuato tramite la complicità di US CO, dipendente della società Unicredit che provvedeva a rifornire l'organizzazione con tali carte, nonché la complicità di alcuni commercianti, come LL LU e IS PP, presso i cui esercizi commerciali si attuavano le transazioni illecite, il tutto coordinato da LA TA TE e CC LI, organizzatori;
- Il Tribunale sottolinea come le indagini di PG sono state confermate dalle osservazioni di Polizia e dalle numerose intercettazioni nelle quali l'odierno ricorrente, conversando con CC ed altri menziona proprio i numeri delle carte di credito illecitamente utilizzate e gli esercizi commerciali sopra indicati. - Il Tribunale sottolinea una serie di circostanze rinvenienti, sia dalle intercettazioni telefoniche, il cui linguaggio criptico viene adeguatamente interpretato e, sia dai servizi di appostamento e pedinamento, da cui emerge non solo la partecipazione del ricorrente all'associazione ma anche il ruolo attivo assunto dal predetto all'interno della stessa.
3.3 Il Tribunale compie così una valutazione in fatto sulla sussistenza dei gravi indizi, sia dei reati-fine che di quello di partecipazione ad associazione per delinquere che appare congruamente motivata, con richiami a specifici rilievi fattuali, priva di illogicità evidenti.
In materia di misure cautelari personali, il requisito della gravità degli indizi di colpevolezza non può essere ritenuto insussistente sulla base di una valutazione separata dei vari dati probatori, dovendosi invece verificare se gli stessi, coordinati e apprezzati globalmente secondo logica comune, assumano la valenza richiesta dall'art. 273 c.p.p.. Ciò in considerazione della natura stessa degli indizi, quali circostanze collegate o collegabili a un determinato fatto che non rivelano, se esaminate singolarmente, un'apprezzabile inerenza al fatto da provare, essendo ciascuno suscettibile di spiegazioni alternative, ma che si dimostrano idonee a dimostrare il fatto se coordinate organicamente. (Cassazione penale, sez. 4, 04/03/2008, n. 15198).
3.4 Risultano così destituite di fondamento le censure riguardo alla mancata dimostrazione degli elementi indiziari e del ruolo del ricorrente all'interno dell'associazione nonché dell'elemento soggettivo della consapevolezza di partecipare al sodalizio criminoso.
3.5 Tali principi inducono a ritenere inammissibili anche i motivi relativi alla ricorrenza delle esigenze cautelari, atteso che sul punto il Tribunale ha sottolineato, per un verso, il pericolo di inquinamento della prova, essendo ancora in corso gli accertamenti in ordine alle varie complicità, e per altro verso, "la gravità dei fatti", circostanza che valutata unitamente ai numerosi e gravi precedenti penali dell'indagato indicava la forte propensione al delitto e quindi il concreto pericolo di reiterazione delle condotte contestate, così che unica misura possibile congrua risulta essere quella della custodia in carcere.
Anche al riguardo il Tribunale ha compiuto una valutazione in fatto sul pericolo di recidiva, che appare congruamente motivata, con richiami a specifici rilievi fattuali, priva di illogicità evidenti. Consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, giusto il disposto dell'art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 dicembre 2012. Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2013