Sentenza 25 novembre 2010
Massime • 2
Il profitto, il cui conseguimento integra il dolo specifico del reato di ricettazione, può avere anche natura non patrimoniale. (Fattispecie relativa alla detenzione di una camicia militare, recante scritte in caratteri ebraici, dell'esercito israeliano, considerata rappresentativa di Israele, e costituente provento di rapina perpetrata da giovani intenti a distribuire volantini di propaganda politica anti-israeliana).
Ricorre il vizio di mancanza di motivazione nel provvedimento del tribunale del riesame che, nel fare riferimento a quanto indicato in altri provvedimenti, accolga acriticamente le valutazioni ivi contenute, senza alcun apporto rielaborativo - tanto più se necessitato da specifiche doglianze delle parti interessate - e senza alcuna valutazione in ordine alla bontà o meno delle censure mosse.
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- 1. Acquisizione di intercettazioni illegali: giornalisti condannati perEdoardo Zuffada · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Per leggere il testo della sentenza, clicca in alto su "visualizza allegato". 1. Nella sentenza qui commentata, la Corte d'appello di Milano, ribaltando il giudizio di primo grado (svoltosi con rito abbreviato), ha condannato i giornalisti Maurizio Belpietro e Gianluigi Nuzzi per il reato di ricettazione, in relazione all'acquisizione di alcuni file audio e video prodotto dei reati di cui agli artt. 615-bis e 617 c.p. Tale pronuncia merita di essere segnalata sia per alcuni interessanti spunti offerti in tema di dolo di ricettazione, sia perché si tratta di un nuovo caso in cui si affronta il problematico rapporto tra libertà di stampa e diritto penale. 2. In sintesi, i fatti, come …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 25/11/2010, n. 44378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44378 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIRENA Pietro Antonio - Presidente - del 25/11/2010
Dott. GENTILE Domenico - Consigliere - SENTENZA
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 1763
Dott. CHINDEMI Domenico - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RAGO Geppino - Consigliere - N. 33086/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) SC FA N. IL *21/08/1985*;
avverso l'ordinanza n. 1798/2010 TRIB. LIBERTÀ di ROMA, del 23/06/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO CHINDEMI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Di Casola Carlo, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore avv. Staniscia Angelo di Roma che chiede l'accoglimento del ricorso.
IN FATTO
Il Tribunale del riesame di Roma, con ordinanza in data 23 giugno 2010, confermava l'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Roma, in data 11 giugno 2010, con cui era stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di LL FA, indagato per il reato di ricettazione di una camicia militare verde, recante la scritta "Sarei" (militari - paracivili), in caratteri ebraici e altre scritte in lingua ebraica dell'esercito israeliano, provento di rapina ai danni di \\Dario @Sanchez\, da parte di giovani intenti a distribuire volantini di propaganda politica a firma "Militia", con sede operativa presso la palestra "*Primo Carnera*", con l'aggravante di aver commesso il fatto per finalità di discriminazioni e di odio razziale e religioso, perseguita dalla predetta associazione.
Proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'indagato deducendo i seguenti motivi:
a) violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) c) ed e) per inosservanza o erronea applicazione della legge penale, mancata assunzione di prove decisive, mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento al reato di ricettazione non punendo la norma la mera detenzione, mancando anche l'ulteriore requisito del profitto per sè o per altri;
lamentava, anche, la erronea valutazione delle conversazioni intercettate. Censurava, inoltre, la insussistenza dell' aggravante di cui alla L. n. 122 del 1993, art. 3 con riferimento al reato di ricettazione,
eccependo il difetto di motivazione in ordine alle esigenze cautelari, con particolare riferimento al pericolo di reiterazione dei reati e sulla sproporzione della misura intramuraria, ritenendo rientrare il caso di specie nell'ipotesi attenuata di cui all'art.648 c.p., comma 2. Evidenziava inoltre la mancanza di motivazione da parte del Tribunale del riesame in ordine alla totale e acritica adesione del G.I.P. alle valutazioni del P.M..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato nei limiti che saranno evidenziati. 1) Il profitto del reato di ricettazione è costituito dal valore economico conseguente al possesso della maglietta, ma anche dal suo valore non patrimoniale costituito, come evidenziato dal Tribunale, dalla disponibilità della camicia che assume valore simbolico in quanto rappresentativa di Israele, ritenuto da Militia uno stato di assassini. Questa corte, peraltro, ha già ritenuto che il profitto del delitto di ricettazione possa essere anche non patrimoniale (Sez. 2, Sentenza n. 11083 del 12/10/2000 Ud. (dep. 28/10/2000) Rv. 217382).
Il Tribunale del riesame, invero, ai fini della ritenuta sussistenza dei gravi elementi di responsabilità con riferimento al reato di ricettazione, evidenzia la disponibilità della camicia (sottratta nel corso di una manifestazione a cui hanno partecipato aderenti a Militia), all'interno della palestra *Primo Carnera*, di cui aveva le chiavi l'indagato, esponente di spicco di Militia, associazione anche di natura politica, contraria all'esistenza dello Stato d'Israele. Tuttavia i giudici del riesame non hanno, motivato in ordine alla concreta possibilità che le chiavi della palestra potessero essere nella disponibilità anche di altri soggetti che avrebbero potuto essere considerati responsabili del reato, anche in alternativa all'imputato. Il delitto di ricettazione, inoltre, può anche essere aggravato dalla finalità discriminatoria o di odio, ove vi sia la percezione, ritenuta dal Tribunale, anche tramite il possesso della maglietta in questione, del fine perseguito, attraverso un vero e proprio disegno programmatico, contro lo Stato d'Israele "moralmente, giuridicamente e storicamente privo di alcun diritto di esistere", così come riportato nelle frasi intercettate e in quelle esternate pubblicamente dalla associazione politica Militia, potendo contribuire il possesso della maglietta a rafforzarne gli scopi e a favorirne il perseguimento dei fini illeciti.
2) La censura relativa alla totale e acritica adesione del G.I.P. alle motivazioni del P.M. è parzialmente fondata, in quanto anche se l'onere di motivazione del G.I.P è assolto anche "per relationem", mediante la riproposizione delle argomentazioni formulate dal Pubblico Ministero, diverso è l'onere di motivazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che può anche fare riferimento a quanto indicato in altri provvedimenti, evitando la semplice ripetitività di elementi già conosciuti dalle parti, ma tale la motivazione per relationem diviene insufficiente se il giudice del riesame non ha dato risposta, come nella fattispecie, a specifiche censure formulate.
In tal caso il mero appiattimento del giudice del riesame su valutazioni emergenti da altro provvedimento, privo di qualsivoglia apporto critico può essere ritenuto carente di valutazione in ordine alla bontà o meno delle censure rivolte al provvedimento oggetto della procedura, concretando il vizio di mancanza della motivazione di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) (Sez. 2, Sentenza n. 3653 del 30/08/1994 Cc. (dep. 13/09/1994) Rv. 199285). 3) In relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari si deve osservare che il Tribunale del riesame, pur avendo valutato, per quanto riguarda il pericolo di cui all'art. 274 c.p.p., lett. C, la personalità dei ricorrente (che, ancorché incensurato è stato ritenuto persona pericolosa), non ha fornito una adeguata giustificazione sulla "oggettiva gravità" e "adeguatezza" della misura cautelare in carcere per la ricettazione di una camicia con riferimento anche alla possibilità di contenere la pena nei limiti della sospensione condizionale della pena, trattandosi di imputato incensurato.
Manca, infatti, alcun giudizio prognostico in ordine alla concessione della sospensione condizionale della pena, che legittima il rigetto della richiesta di applicazione della misura cautelare ai sensi dell'art. 275 c.p.p., comma 2, nonché una adeguata motivazione sulla esclusione del pericolo di reiterazione del reato (che non può essere desunta dal solo possesso della camicia) dal momento che la concessione della sospensione è correlata ad una previsione favorevole in ordine alla condotta futura del condannato, non giustificata dalla mera affermazione di soggetto pronto a passare all'azione "con altri atti significativi del delirante programma ormai lanciato", non supportata da ulteriori concreti elementi da cui desumere tale valutazione. La motivazione di cui sopra non appare, quindi, adeguata a spiegare la scelta della conferma, per lo LL\, della misura della custodia cautelare in carcere quale unica misura idonea a prevenire il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie Va, conseguentemente, annullata l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Roma per nuovo esame. L'annullamento con rinvio non esclude l'esistenza di un idoneo titolo giustificativo della misura cautelare e non ne consegue la declaratoria di inefficacia della misura (cfr Sez. 1, Sentenza n. 46554 del 27/10/2005 Cc. (dep. 20/12/2005 ) Rv. 232964). Non conseguendo dalla presente sentenza la rimessione in libertà dell'indagato, si dispone che la cancelleria, ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter, trasmetta copia di questo provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario nel quale è detenuto il ricorrente.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Roma per nuovo esame.
Si provveda ai sensi dell'art. 94, disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 novembre 2010. Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2010