Sentenza 27 maggio 1999
Massime • 2
Poiché, nel giudizio abbreviato, la specialità del rito comporta la necessaria utilizzazione di tutte le prove in relazione alla consistenza e completezza delle quali il giudice abbia ritenuto di poter decidere allo stato degli atti, è onere dell'interessato eccepire preliminarmente - e cioè prima dell'introduzione del procedimento - l'eventuale loro illegittima acquisizione, onde impedirne la presa in considerazione da parte del giudice ai fini della valutazione sulla definibilità anticipata, così accettando il rischio che, per la rilevata invalidità o inutilizzabilità di alcune di esse, il processo non possa più essere considerato definibile allo stato degli atti e la richiesta di accesso al rito speciale venga di conseguenza rigettata; ma nel caso in cui nessuna contestazione sia stata sollevata o che questa sia stata ritenuta infondata, ovvero che il giudice non abbia effettuato rilievi d'ufficio, una volta introdotto il rito e quindi delimitato con certezza e con il concorso della volontà delle parti il quadro probatorio per la decisione, non è più consentita la formulazione di eccezioni concernenti la validità degli atti e l'utilizzabilità degli elementi probatori contenuti nel fascicolo del pubblico ministero. (Fattispecie relativa ad eccezione di inutilizzabilità degli esiti di intercettazioni telefoniche formulata in appello da imputato che si era avvalso in primo grado del rito abbreviato).
In tema di impugnazione, il requisito della specificità dei motivi, richiesto espressamente dall'art. 581 cod. proc. pen. a pena di inammissibilità, implica a carico della parte impugnata non solamente l'onere di dedurre le censure che intenda muovere su uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso gli elementi che sono alla base delle censure medesime al fine di consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. (Fattispecie in cui il P.M. aveva fatto rinvio "all'imponente massa di intercettazioni telefoniche", senza indicare da quali telefonate intercettate si potevano trarre elementi a carico dei prevenuti).
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- 1. Presupposti e limiti del potere istruttorio del giudice nel giudizio abbreviatohttps://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 20 novembre 2020
A seguito della modifica introdotta dalla legge Carotti (L. 16 dicembre 1999, n. 479) al codice di procedura penale è stato profondamente modificato l'impianto del giudizio abbreviato previsto dagli artt. 438 e ss. c.p.p. Tra le innovazioni più rilevanti rispetto alla precedente normativa si annovera l'introduzione di poteri istruttori in capo al Giudice di cui all'art. 441, comma 5, c.p.p.. La presente memoria intende analizzare i presupposti ed i limiti dell'esercizio di tale intervento ex officio. Infatti, considerati gli sviluppi della materia de qua (rafforzamento del modello cd. "accusatorio", l'approvazione della l. 397/2000 sulle indagini difensive) il sottoscritto difensore, …
Leggi di più… - 2. Etilometro, spetta all'imputato provare mancanza di taratura e revisione (Cass. 3201/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 1 febbraio 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 27/05/1999, n. 8803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8803 |
| Data del deposito : | 27 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Brunello DELLA PENNA Presidente del 27.5.1999
Dott. RO NT SIRENA Consigliere SENTENZA
Dott. Ernesto PERNA LA TORRE Consigliere N.801
Dott. CO BOTTALICO Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Lionello MARINI Consigliere N.49083/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da:
1) SE LU, nato a [...], il [...],
2) SI SQ, nato a [...], il [...], 3) D'LI MI, nato a [...], il [...], 4) IC NO, nato a [...], il [...], 5) DI IO CO, nato ad [...], il [...], 6) DI MU MI, nato a [...], il [...], 7) IN BI, nata a [...], il [...], 8) GR GI, nato a [...], il [...], 9) GR RD, nato a [...], il [...], 10) LA CO, nato a [...], il [...], 11) BA GA, nato a [...], il [...], 12) AN IU, nato a [...], il [...], 13) AN BI nata a [...], il [...], 14) AT IM, nato a [...], il [...], 15) CO RO, nato a [...], il [...], 16) GG VA, nato ad [...], il [...], 17) AL RO, nato a [...], il [...], 18) CA AN, nato a [...], il [...],
avverso la sentenza della Corte di appello di Bari, sezione I penale, in data 20 aprile 1998. Sentita la relazione della causa fatta dal Consigliere Dott. RO NT SI.
Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale Oscar Cedrangolo, il quale ha concluso chiedendo che la Corte rigetti i ricorsi dell'SE, del SI, del D'LI, del DI MU, della IN, del GR, del LA, di AN IU, di AN BI, del AT, del AL, e dichiari inammissibili quelli del IC, del DI IO, dello GR, del BA, del CO, del GG e dello CA. Sentiti gli avvocati Giovanni Aricò, Domenico Di Terlizzi, Aurelio Gironda, Alfredo Gaito e RO Santoro, i quali hanno chiesto l'accoglimento dei ricorsi proposti nell'interesse dei loro assistiti, osserva:
svolgimento del processo
1. Le indagini preliminari.
A seguito di indagini compiute da militari del Raggruppamento operativo speciale dei carabinieri e del Gruppo operativo antidroga della Guardia di finanza si procedette contro gli attuali ricorrenti (ma anche nei confronti di altre persone non impugnanti) per i reati di associazione per delinquere volta allo spaccio di sostanze stupefacenti (capo a della rubrica) e di spaccio delle stesse (capo b).
Secondo la tesi degli inquirenti, infatti, nel periodo di tempo compreso tra il 1993 ed il 1995, gli odierni imputati - approfittando del vuoto di potere determinato LLarresto del malavitoso ON VA - si sarebbero resi responsabili dell'organizzazione di un vasto traffico di droga lungo l'asse Milano - Canosa di Puglia, con una rete distributiva delimitata dai centri di Trani, Barletta, Andria e Canosa.
Tali responsabilità - sempre a detta degli inquirenti - sarebbero state accertate, prima, grazie a numerose intercettazioni telefoniche e, poi, attraverso le propalazioni di SS RO, che nella organizzazione rivestiva un ruolo di primario rilievo, nonché attraverso quelle di ST AR e di MA CO. Compiute le indagini preliminari, vennero formulate le imputazioni di cui ai capi a) e b) della rubrica;
ed avendo tutti i prevenuti chiesto che il processo fosse definito nell'udienza preliminare, si procedette con il rito abbreviato.
Con sentenza del 21 dicembre 1996, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Bari, dichiarò SI SQ, GR RD, IC NO, LA CO, AT IM, DI MU MI, D'LI MI, DI IO CO e SS RO responsabili del reato di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti loro ascritto alla lettera a) della rubrica e, applicata a tutti la diminuente del rito e concesse al SS le attenuanti generiche - condannò quest'ultimo alla pena di quattro anni e otto mesi di reclusione e di lire 40.000.000 di multa e gli altri imputati alla pena di sei anni e otto mesi di reclusione e di lire 60.000.000 di multa ciascuno.
Con lo stesso provvedimento il menzionato GIP, dichiarò CA AN responsabile del delitto di cui all'articolo 73, comma 5, del D.P.R. 9 ottobre 1990, numero 309, così modificata l'imputazione di cui alla lettera b) della rubrica, e - con le attenuanti generiche e la diminuente del rito - lo condannò alla pena di un anno e tre mesi di reclusione e di lire 6.000.000 di multa;
mentre assolse SE LU, IN BI, GR GI, BA GA, AN IU, AN BI, CO RO, GG VA, AL RO ed il suddetto CA AN dalla menzionata imputazione di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti di cui alla lettera a) della rubrica, per non avere commesso il fatto.
Infine, sempre il GIP in questione dichiarò non luogo a provvedere nei confronti dei predetti imputati - eccezione fatta per lo CA - in ordine alla imputazione di spaccio di sostanze stupefacenti di cui alla lettera b) dell'epigrafe, per genericità della contestazione.
3. La sentenza di secondo grado.
Avverso tale provvedimento proposero impugnazione sia il Procuratore della Repubblica di Bari che il Procuratore generale della Repubblica di quella stessa città, nonché alcuni imputati;
e la Corte di appello di BARI, in parziale accoglimento dei vari gravami ed in particolare di quelli dei rappresentanti della pubblica accusa:
- dichiarò la nullità, per omessa pronuncia, delle sentenza impugnata limitatamente al capo in cui il GIP aveva dichiarato non luogo a provvedere in ordine all'imputazione di cui alla lettera b) dell'epigrafe, nei confronti di tutti gli imputati ai quali tale delitto era attribuito, fatta eccezione per lo CA;
- dichiarò SE LU, IN BI, GR GI, BA GA, AN IU, AN BI, CO RO, GG VA e AL RO responsabili del reato loro attribuito al capo a) della rubrica e - concesse a tutti i predetti, eccezion fatta per il AL, le attenuanti generiche - condannò quest'ultimo alla pena di sei anni ed otto mesi di reclusione, l'GR ed il GG a quella di cinque anni di reclusione ciascuno, l'SE a quella di quattro anni ed otto mesì di reclusione e l'IN, il BA, AN IU, AN BI ed il CO a quella di quattro anni e sei mesi di reclusione ciascuno;
- concesse al DE IC ed al DI MU le circostanze attenuanti generiche e ridusse la pena inflitta al primo a quattro anni e sei di reclusione ed al secondo a cinque anni di reclusione, la pena pecuniaria;
- applicò, per il D'LI, la continuazione tra il reato di cui al capo a) e quello per cui il predetto aveva riportato condanna con sentenza della Corte di appello di Milano, in data 13 febbraio 1995, rideterminando la pena complessiva in otto anni e sei mesi di reclusione;
- rideterminò la pena inflitta allo CA in un anno di reclusione e lire 4.000.000 di multa;
- escluse la pena della multa inflitta al SS, al SI, al DI IO, al GR, al LA ed al AT;
- applicò al SI, al D'LI, al DI IO, al GR, al LA, al AT, al GG ed al AL le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena, ed all'SE, all'IN, all'GR, al BA, a AN IU, a AN BI, al BA ed al CO quella dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.
Ricorrono per cassazione l'SE, il SI, il D'LI, il IC, il DI IO, il DI MU, la INCHIGOLI BI, l'GR, il GR, il LA CA, il BA, AN IU, AN BI, il AT, il CO, il GG, il AL e lo CA proponendo le censure che verranno indicate nel prosieguo della presente sentenza.
Motivi della decisione
4. Esame delle impugnazioni aventi portata generale. Prima di procedere all'esame delle singole impugnazioni, la Corte ritiene opportuno affrontare alcune censure aventi portata generale, comuni a più ricorrenti.
4.1. L'inammissibilità dell'appello del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari.
La prima di tali doglianze è quella relativa alla inammissibilità dell'appello del pubblico ministero, relativamente al solo reato di cui alla lettera a) della rubrica, per genericità dei motivi;
essa è stata proposta solo dai difensori di tre degli imputati (IN BI, motivo n. 1; AN IU motivo n. 2; e AL RO, motivo n. 1), secondo i quali il rappresentante della pubblica accusa non avrebbe adempiuto all'onere, previsto LLarticolo 581 c.p.p., di dedurre le censure che intendeva di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi muovere e che erano alla base delle censure medesime.
La doglianza su riferita è fondata con riferimento alla IN. Ed infatti, l'appello proposto dal Procuratore della Repubblica di Bari nei confronti della predetta imputata manca dei requisiti prescritti LLarticolo 581, comma 1, lettera c),c.p.p., a pena di inammissibilità dell'impugnazione.
L'eccezione era stata proposta da numerosi imputati anche ai giudici del secondo grado, i quali avevano - in buona sostanza - rilevato che i motivi dedotti dal rappresentante della pubblica accusa a sostegno della sua impugnazione non erano specifici, tanto da affermare testualmente: "quanto all'appello del pubblico ministero che, senza deflettere LLoriginaria prospettazione accusatoria neanche nei confronti di uno solo degli imputati o per una sola delle imputazioni, ha censurato in maniera globale e totale l'impugnata sentenza, era certamente da attendersi una quanto mai opportuna specificazione dei motivi di doglianza che investivano i capi ed i punti della decisione nei confronti di ciascuno degli imputati, con l'indicazione delle fonti di prova non valutate o male interpretate dal primo giudice, tanto più se si considera la mole imponente del materiale del quale si è sollecitata una più attenta analisi LLappellante, che ha scelto, invece, (eccezion fatta per la posizione di qualche imputato per il quale ha ritenuto di dovere spendere qualche specifica e breve considerazione) la troppo comoda via del rinvio 'all'imponente massa di intercettazioni telefoniche' che sentirebbero di ricostruire 'analiticamente l'attivita' del gruppo criminoso ed accertare la responsabilità di tutti gli imputati nei confronti dei quali l'appello è stato proposto". Ebbene, alla stregua delle superiore constatazione, i giudici Corte di appello avrebbero dovuto dichiarare l'inammissibilità delle impugnazioni proposte dal Procuratore della Repubblica di Bari (eccezion fatta per quei pochi casi in cui era stata spesa qualche considerazione specifica su singoli imputati); ed invece, detti giudici - pur stigmatizzando ulteriormente la "non commendevole disinvoltura" del rappresentante della pubblica accusa - hanno affermato che tutti gli appelli erano ammissibili, erroneamente ritenendo che il semplice richiamo all'imponente mole delle intercettazioni, dalle quali si trarrebbero elementi di responsabilità a carico degli imputati, potesse soddisfare "l'esigenza minima imposta dalla legge" per la validità di quei gravami.
Ma come questa Corte ha avuto modo di ribadire, "in tema di impugnazione, il requisito della specificità dei motivi, richiesto espressamente LLarticolo 581 c.p.p. a pena di inammissibilità, implica a carico della parte impugnante non solamente l'onere di dedurre le censure che intende muovere su uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle censure medesime, al fine di consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Cass. pen., sez. I, 18 ottobre 1995, Arra). Ora, nella fattispecie, il pubblico ministero appellante si è addirittura sottratto all'obbligo di indicare (con le eccezioni che saranno poi esaminate) da quali telefonate intercettate si potevano trarre elementi a carico dei prevenuti;
e si è, invece, limitato a proporre quella censura generica, alla quale si è fatto cenno, inidonea di per sè a consentire al giudice dell'impugnazione l'esercizio del proprio sindacato, che è quello di giudicare sul devoluto e non di sostituirsi all'appellante nella ricerca degli elementi idonei a dimostrare la colpevolezza dell'imputato. Dunque l'appello del Procuratore della Repubblica di Bari nei confronti della IN - e come si vedrà tra breve anche nei confronti di altri imputati - era inammissibile, ed il giudice dell'impugnazione, ai sensi dell'articolo 591, comma 2, c.p.p., avrebbe dovuto dichiararlo tale, prescindendo anche dalle censure proposte dagli imputati, trattandosi di vizio rilevabile di ufficio, in ogni stato e grado del procedimento (cfr. articolo 591, comma 4, c.p.p.). Ciò non si è verificato, nel caso concreto, e conseguentemente spetta a questa Corte provvedere in tal senso, in adempimento di un obbligo legislativo che per la ragione appena esposta rappresenta uno dei punti cardine delle impugnazioni penali.
Ma come si è cennato l'appello del Procuratore della Repubblica di Bari è generico non solo rispetto alla IN, ma anche nei confronti di altri imputati e precisamente di SE LU, GR GI, BA GA, AN BI, CO RO e GG VA;
ed in vero, anche con riferimento a questi prevenuti il rappresentante della pubblica accusa si è limitato ad affermare che "sembra carente la necessaria attività di analisi e valorizzazione di dati processuali, soprattutto delle risultanze delle intercettazioni telefoniche", senza null'altro aggiungere.
Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio nei confronti dell'SE, di IN BI, dello GR, del BA, di AN BI, del CO e del GG per inammissibilità dell'appello proposto nei loro confronti relativamente al reato di cui al capo a) della rubrica dal pubblico ministero presso il Tribunale di Bari.
A diversa soluzione si deve, invece, pervenire per quanto concerne le censure concernenti la genericità delle impugnazioni proposte dal detto pubblico ministero nei confronti di AN IU e di AL RO.
Con riferimento al primo dei due suddetti imputati, il della pubblica accusa non si è limitato ad affermare che la sua responsabilità penale si poteva desumere "LLimponente massa di intercettazioni telefoniche" effettuate dalla Guardia di finanza, ma - dopo avere affermato che il prevenuto era uno dei luogotenenti del coimputato SI SQ - ha espressamente indicato le telefonate del 10 gennaio 1994, dalle quali i giudici del secondo grado hanno desunto che il suddetto SI affidava al AN "compiti tra i più disparati, che bene si potevano inquadrare nell'attività" criminosa per cui è processo.
Mentre, con riferimento alla posizione del AL, il pubblico ministero ha evidenziato che il prevenuto, oltre ad essere compromesso dalle solite "numerose telefonate, era altresì indicato da SS RO come elemento inserito a pieno titolo nel gruppo facente capo al SI, in posizione a costui subordinata"; ed ha chiarito che "lo stesso SS aveva riferito della rilevanza davvero notevole dei quantitativi di droga da lui trattati (mezzo chilogrammo per volta), precisando di avere appreso tali notizie dallo stesso ER.
Dunque, in entrambi i casi suddetti, nell'impugnazione proposta dal Procuratore della Repubblica di Bari sono stati indicati - sia pure sommariamente - alcuni elementi che erano alla base delle censure mosse: e conseguentemente l'appello nei confronti di AN IU e di AL RO non può essere dichiarato inammissibile.
4.2. Censure relative alla utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche.
La seconda delle doglianze comuni a più ricorrenti e quella relativa alla inutilizzabilità del contenuto delle intercettazioni per vizio di motivazione dei decreti autorizzativi e di proroga (violazione dell'articolo 606, comma 1, lettera c, c.p.p., in relazione all'articolo 267 dello stesso codice); essa è stata proposta LLSE (motivo n. 1), dal SI (motivo n.1), dal DI MU (motivo n. 1), dalla IN (motivo n. 2), dal LA AS (motivo n. 1), dal LA CA (motivo n. 1), da AN BI (motivo n. 1), da AN IU (motivo n. 4), dal AT (motivo n. 1), dal CO (unico motivo)e dal AL (motivo n. 2). In sintesi, secondo i ricorrenti i decreti autorizzativi e di proroga delle intercettazioni telefoniche dovrebbero essere congruamente motivati: nella fattispecie non lo sarebbero ed i giudici della Corte di appello di Bari avrebbero errato a ritenere valida la motivazione per relationem adottata dal GIP.
La censura è infondata.
Ed infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, "poiché nel giudizio abbreviato, la specialità del rito comporta la consistenza e completezza delle quali il giudice abbia ritenuto di poter decidere allo stato degli atti, è onere dell'interessato eccepire preliminarmente - e cioè prima della introduzione del procedimento - l'eventuale loro illegittima acquisizione, onde impedirne la presa in considerazione da parte del giudice ai fini della valutazione sulla definibilità anticipata, così accettando il rischio che, per la rilevata invalidità o inutilizzabilità di alcune di esse, il processo non possa più essere considerato definibile allo stato degli atti e la richiesta di accesso al rito speciale venga di conseguenza rigettata;
ma nel caso in cui nessuna contestazione sia stata sollevata o che questa sia stata ritenuta infondata, ovvero che il giudice non abbia effettuato rilievi d'ufficio, una volta introdotto il rito e quindi delimitato con certezza e con il concorso della volontà delle parti il quadro probatorio per la decisione, non è più consentita la formulazione di eccezioni concernenti la validità degli atti e l'utilizzabilità degli elementi probatori contenuti nel fascicolo del pubblico ministero. (Fattispecie relativa ad eccezione di inutilizzabilità degli esiti di intercettazioni telefoniche formulata in appello da imputato che si era avvalso in primo grado rito abbreviato) (Cass. pen., sez. II, 10 marzo 1998, RV 210590). Ora, la giurisprudenza su indicata, che si attaglia perfettamente al caso in esame, è condivisa da questo Collegio che ad essa intende uniformarsi.
Nè può trovare accoglimento l'eccezione con cui la difesa del AL ha eccepito l'illegittimità costituzionale dell'articolo 271 c.p.p. nella parte in cui non contempla, tra le inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni telefoniche, il difetto di motivazione dei decreti autorizzativi, per violazione dell'articolo 15 della Costituzione.
Tale eccezione deve, infatti, essere respinta per manifesta della stessa, atteso che nella fattispecie le intercettazioni sono utilizzabili non in virtù del disposto della norma prima citata, ma in quanto le parti hanno volontariamente scelto il giudizio abbreviato, che - ai sensi dell'articolo 440 c.p.p. - deve essere definito "allo stato degli atti".
4.3. Censure relative alla pretesa violazione dell'articolo 513 c.p.p. Una terza questione, comune solo a quattro ricorrenti, ma di rilievo generale, riguarda invece la violazione dell'articolo 513 c.p.p. Essa è stata dedotta LLSE (motivo n. 2) e dal difensore della IN (motivo n. 3), del GR (motivo n. 2) e del LA (motivo n. 2).
In particolare proprio il difensore dei tre ultimi ricorrenti assume che "il materiale probatorio a carico degli imputati - sui fatti diversi da quelli risultanti dalle intercettazioni telefoniche - si sostanzierebbe essenzialmente nelle dichiarazioni dei vari SS e KY, per i quali non è stato mai assunto l'esame in contraddittorio, ne' in sede di incidente probatorio, ne' in sede di integrazione probatoria all'udienza preliminare"; e sostiene che - pur avendo gli imputati chiesto ed ottenuto di essere giudicati con il rito abbreviato - le dichiarazioni rese dalle suddette persone non avrebbero potuto essere utilizzate ai fini dell'affermazione della loro responsabilità penale, alla stregua delle regole processuali vigenti.
Ma anche questa censura è destituita di fondamento.
Ed in vero, la regola secondo cui le dichiarazioni rese dal chiamante in correità nel corso delle indagini preliminari non possono essere utilizzate nel dibattimento, non può certamente trovare applicazione nel giudizio abbreviato, dove manca proprio questa fase del processo. In tal senso è la giurisprudenza delle Sezioni unite di questa Corte, secondo cui "nel giudizio abbreviato, mancando la fase del dibattimento, è inapplicabile il divieto di utilizzabilità di prove diverse da quelle in esso acquisite, sancito LLarticolo 526 c.p.p., e vige, invece, il principio della decisione 'allo stato degli atti', stabilito LLarticolo 440, comma 1, c.p.p., che comporta la facoltà di utilizzare tutti gli atti legittimamente acquisiti al fascicolo del pubblico ministero" (Cass. pen., Sez. un., 1 ottobre 1991, Sini). E nella specie, non v'è dubbio che le dichiarazioni rese dal SS e dagli altri collaboratori di giustizia siano state legittimamente acquisite al fascicolo del rappresentante della pubblica accusa, con la conseguenza che il GIP aveva il dovere di prenderle in esame e di utilizzarle ai fini della decisione.
4.4. Censure relative alla pronuncia di nullità della sentenza di primo grado relativamente al capo b) della rubrica.
Una quarta censura, proposta solo da due ricorrenti (D'LI, motivo n. 1, e AN IU, motivo n. 1), ma concernente una questione di portata generale, è quella relativa alla pretesa nullità della sentenza di secondo grado, nel parte in cui i giudici dell'appello hanno - a loro volta - dichiarato la nullità per omessa pronuncia della sentenza di primo grado relativamente al capo in cui questa aveva dichiarato non luogo a provvedere in ordine al reato di spaccio di sostanze stupefacenti, disponendo la trasmissione degli atti al GIP per il giudizio.
In particolare il difensore del D'LI assume che il GIP avrebbe sostanzialmente assolto il prevenuto dal reato di spaccio di cui alla lettera b) della rubrica, "anche se con formula probabilmente impropria", tanto che il pubblico ministero appellante "aveva concluso non già per la rimessione degli atti allo stesso GIP perché pronunciasse, ma per la riforma sul punto della sentenza impugnata che, quindi riteneva fosse fornita di prova"; e da tale premessa giunge alla conclusione che il provvedimento dei giudici della Corte di appello sarebbe errato, in quanto questi ultimi avrebbero dovuto confermare o riformare la sentenza. Mentre per il difensore del AN, i giudici della Corte di appello di Bari, "dichiarando la nullità impugnato, avrebbero esorbitato chiaramente dai limiti imposti dal legislatore in tema di nullità della sentenza mediante previsione di ipotesi tassative che, conseguentemente, non consentono interpretazione estensiva". Le censure sono infondate.
Ed infatti, va subito chiarito che il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Bari, dopo lo svolgimento del giudizio abbreviato da lui stesso disposto, avrebbe dovuto - ai sensi dell'articolo 442 c.p.p. - pronunciare o una sentenza di non doversi procedere o di assoluzione ovvero una sentenza di condanna. Ed invece, detto GIP è ricorso alla formula del tutto anomala del "non luogo a provvedere" per genericità della contestazione, motivando la sua scelta nella seguente testuale maniera: "in ordine all'imputazione di cui al capo b) della rubrica, il giudice ritiene che gli imputati non siano stati messi nelle condizioni di difendersi: non è dato individuare, infatti, dalla estrema genericità del capo di imputazione, in quale parte ciascuno possa riconoscersi e quale contestazione specificatamente possa ritenere essergli stata rivolta: difficoltà in cui si è trovata la pubblica accusa, che si è trasmessa processualmente, scaricandosi sugli imputati, che sono risultati effettivamente danneggiati nel diritto di difesa".
Ciò posto, la Corte osserva che la formula su indicata corrisponde ad un sostanziale non liquet, avendo con essa il giudicante rinunciato ad esercitare la giurisdizione in ordine al caso sottoposto al suo esame;
ed osserva, altresì, che siffatta formula non è prevista nel nostro ordinamento giuridico, con la conseguenza che la sua pronuncia dà luogo ad un provvedimento che ove non altrimenti impugnabile - deve essere eliminato facendo ricorso alla categoria dell'abnormità.
Quindi, correttamente i giudici dell'appello hanno dichiarato la nullità, per omessa pronuncia, della sentenza di primo grado, limitatamente al capo relativo alla decisione in ordine al reato di cui alla lettera b), della rubrica, disponendo la trasmissione degli atti al GIP presso il Tribunale di Bari per il giudizio. È, peraltro, il caso di osservare che l'ordinanza che ammette il giudizio abbreviato è - secondo la costante giurisprudenza di questa Corte - irrevocabile (cfr.: Cass. pen., sez. I, 14 aprile 1993, Sammartino, RV 194217; Cass. pen., sez. I, c.c. 1 ottobre 1995, Sparacio, RV. 203169; Cass. pen., sez. I, 27 maggio 1996, Grassi, RV. 205683; Cass. pen., sez. III, c.c. 13 giugno 1996, Corrado, RV. 205793; Cass. pen., sez. V, c.c. 22 febbraio 1999, Cusenza, RV. 212930), con il risultato che il giudizio conseguente alla decisione dei giudici della Corte di appello di Bari dovrà svolgersi con il rito previsto dagli articoli 438 e seguenti del codice di rito. E da ciò deriva, da un canto che tutti gli atti acquisiti al fascicolo del rappresentante della pubblica accusa saranno utilizzabili nel senso specificato nella presente sentenza, e LLaltro che "è preclusa la possibilità di contestazioni suppletive o di modificazione dell'imputazione da parte del pubblico ministero" (Cass. pen., sez. VI, 21 giugno 1994, Boccasile;
Cass. pen., sez. I, 7 febbraio 1991, Amato, RV. 187117).
5. L'esame dei ricorsi dei singoli imputati.
Il difensore di IN BI ha dedotto:
a) inammissibilità dell'appello del pubblico ministero per genericità dei motivi;
di tale censura si è trattato al paragrafo 4.1. e la stessa ha trovato accoglimento.
b) Inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche per vizi nella motivazione dei decreti autorizzativi e di proroga;
la censura è stata già esposta al paragrafo 4.2.
c) Violazione delle regole sulla valutazione della prova e mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, con violazione dell'articolo 513 c.p.p.; anche di tale motivo di ricorso si è detto al paragrafo 4.3.
d) Vizio di motivazione sul reato associativo;
il ricorrente sostiene che "il vizio logico che permea l'impugnata sentenza sta nell'avere preteso di conferire, attraverso la lente dell'ipotesi, significati pregnanti e univoci a dati e fatti viceversa equivoci e polivalenti". Deduce, inoltre, che "per essere veramente tale in quanto distinta dalle singole deliberazioni criminose, l'associazione deve presentare una struttura che si riveli idonea ad essere, per così dire, nuovamente utilizzata anche dopo la commissione dei singoli delitti... e cioè una capacità a perdurare ...una idoneità ad articolarsi in ruoli e competenze che non si identificano con le attività connesse alla realizzazione dei singoli delitti o gruppi di delitti"; e sostiene che "di questa struttura autonoma, idonea a valere fuori da quell'ambito delle singole vicende delittuose non vi sarebbe neppure l'ombra", nella motivazione del provvedimento impugnato, avendo "anzi la Corte territoriale dato per certa proprio l'ipotesi inversa".
e) Vizio di motivazione sulla ritenuta partecipazione all'associazione; il ricorrente - dopo avere premesso che i giudici del secondo grado avevano esposto i principi di diritto in base ai quali può correttamente essere attribuita ad un imputato la qualifica di associato ex articolo 74 del D.P.R. numero 309 del 1990 - sostiene che la Corte non si sarebbe attenuta agli enunciati criteri ermeneutici. Inoltre, secondo la tesi difensiva, "anche a volere ammettere che la IN si fosse prestata a fare da trait d'union tra il marito ed i presunti trafficanti di droga, resterebbe il fatto che la Corte territoriale avrebbe dovuto dare contezza degli elementi di prova, dai quali desumere che tale sua episodica condotta sia stata determinata non già da una comprensibile ed inevitabile connivenza con l'attività del marito, quanto, piuttosto, dalla adesione ed accettazione delle finalità sodalistiche proprie dell'associazione, e dalla volontà di contribuire al perseguimento del fine sociale. Ma di tale imprescindibile verifica non vi Sarebbe traccia nelle sentenza impugnata".
f) Mancanza di motivazione ed erronea applicazione della legge penale in ordine alla gravità del caso ed alla misura della pena;
in ordine a tali punti della decisione, i giudici del secondo grado avrebbero reso una motivazione apodittica, anche con riferimento alla esclusione del giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sulle contestate aggravanti.
L'GR il OM ed il GG hanno dedotto con tre distinti ricorsi, del tutto identici tra loro:
a) mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla interpretazione delle intercettazioni telefoniche;
secondo il ricorrente i giudici del merito avrebbero attribuito alle frasi da lui pronunciate al telefono un significato diverso da quello reale, dal momento che mai egli aveva parlato di droga, ma di vetrine, assicurazione e fatture, e cioè di cose oggetto del suo lavoro. b) Mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza del delitto associativo;
il ricorrente assume che egli non sarebbe stato mai trovato in possesso di sostanza stupefacente, e lamenta che i giudici della Corte di appello di Bari "perduti nelle latebre delle intercettazioni telefoniche, non si sarebbero curati di verificare la sussistenza di quegli elementi da cui possa inferirsi la sussistenza di un pactu sceleris"; difetterebbe, inoltre, secondo la tesi difensiva, la prova in ordine all'elemento soggettivo del delitto associativo e ciò "anche a volere aderire alla prospettazione accusatoria circa la sussistenza di episodi di spaccio di stupefacente".
Con motivi aggiunti, l'GR ha inoltre sostenuto di essere stato già giudicato per i fatti di cui al presente procedimento LLAutorità giudiziaria di Torino.
I difensori di AN BI hanno dedotto:
a) violazione dell'articolo 606, comma 1, lettera c), c.p.p., in relazione all'articolo 267 dello stesso codice;
la censura è stata già esposta al paragrafo 4.2.
b) Violazione dell'articolo 606, comma 1, lettere b) ed e), c.p.p., in relazione agli articoli 533 dello stesso codice e 74 del D.P.R. numero 309 del 1990; i ricorrenti assumono che i giudici della Corte
di appello di Bari, per affermare la responsabilità penale dell'imputata in ordine al reato associativo, avrebbero travisato il contenuto delle intercettazioni, e che la sentenza sarebbe manifestamente illogica sul punto.
c) Violazione dell'articolo 606, comma 1, lettera b), c.p.p., in relazione agli articoli 546, lettera e), e 533 dello stesso codice, nonché in relazione all'articolo 74 del D.P.P. numero 390 del 1990;
secondo l'assunto difensivo, dal tenore delle telefonate intercettate discenderebbe che la condotta della AN era determinata, in ogni caso, dalla preoccupazione costante per lo stato di salute del marito, SI SQ, e finalizzata esclusivamente al suo recupero psicofisico.
Il CO ha dedotto soltanto l'inutilizzabilità, in riferimento alla condanna per il delitto di cui alla lettera a) della rubrica, delle intercettazioni telefoniche e dei decreti di proroga delle stesse per carenza di motivazione.
Ciò posto, va rilevato che tutti i su esposti motivi di ricorso riguardano la condanna subita dagli imputati, nel secondo grado del giudizio, per il reato di cui all'articolo 74 del D.P.R. numero 309 del 1990; conseguentemente, si osserva che non è necessario prendere in esame le censure in questione, dal momento che le stesse restano assorbite LLannullamento senza rinvio sentenza di secondo grado, che ha fatto passare in relazione al reato associativo, il provvedimento di assoluzione dei predetti imputati, emesso dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Bari. Dunque, le parti non hanno più interesse alla definizione delle suddette impugnazioni che, per tale motivo, devono essere dichiarate inammissibili, giusto il disposto dell'articolo 591, comma 1, lettera a), c.p.p.
5.2. I ricorsi del DIIC, del DI IO e dello CA. Occorre a questo punto procedere all'esame degli ulteriori ricorsi;
IC, del DI IO e dello CA.
Il difensore del IC ha dedotto la violazione dell'articolo 606, comma 1, lettere b) ed e), c.p.p., in relazione agli articoli 546 dello stesso codice, nonché 73 e 74 del D.P.R. numero 309 del 1990; secondo il ricorrente, l'unica prova a carico del IC
sarebbe rappresentata dal contenuto delle intercettazioni telefoniche, atteso che nessuno dei coimputati lo avrebbe indicato come uno degli associati a delinquere;
ma - sempre secondo la tesi difensiva - nessuna delle telefonate riguardanti l'imputato avrebbe quelle "intrinseche caratteristiche necessarie per un'univoca interpretazione" relativamente alla sua responsabilità penale;
ed i giudici del merito avrebbero errato a ritenere che in almeno uno di queste telefonate vi fosse un chiaro accenno ad "affari di droga". Il ricorso è inammissibile.
Ed in vero, come è agevole constatare dalla esposizione del motivo di impugnazione prima riportato, il ricorrente - attraverso la pretestuosa deduzione di un'asserita carenza di motivazione della sentenza di merito - ha tentato di ottenere una rivalutazione delle prove, che si risolverebbe in un sostanziale nuovo giudizio Sul fatto;
e tale giudizio, per costante giurisprudenza di questa Corte, è sottratto, come tutte le valutazioni di merito, al sindacato di legittimità della Cassazione.
Il difensore del DI IO ha dedotto, con unico motivo di ricorso, la violazione degli articoli 125, 192 e 597 c.p.p., in relazione all'articolo 74 del D.P.R. numero 309 del 1990; ad avviso del ricorrente, i giudici della Corte di appello di Bari avrebbero erroneamente "equiparato l'elemento soggettivo richiesto per la partecipazione ad un sodalizio criminoso a quello relativo ad una mera connivenza ovvero ad autonoma ipotesi di reato seppur sussumibile nella forma del concorso tra persone"; secondo la tesi difensiva, infatti, "la circostanza relativa alla dedotta qualità di acquirente di sostanze stupefacenti accreditata al DI IO avrebbe dovuto indurre la Corte di merito a diversamente qualificare l'ipotesi di reato ascrivibile nella fattispecie". Il difensore dello CA, dal canto suo, ha dedotto:
violazione dell'articolo 606, comma 1, lettera e), c.p.p., in relazione all'articolo 533 dello stesso codice, nonché all'articolo 73, comma 5, del D.P.R. numero 309 del 1990; il ricorrente assume che i giudici della Corte di appello di Bari avrebbero reso una motivazione manifestamente illogica in ordine alla sussistenza del delitto di spaccio di sostanze stupefacenti Anche i ricorsi del DI IO e dello CA sono inammissibili.
Ed infatti, i ricorrenti si sono limitati a dedurre le censure che intendevano muovere ad alcuni punti della decisione, a loro avviso erronei, ma non hanno adempiuto all'onere di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle censure medesime, al fine di consentire a questa Corte di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato;
conseguentemente i motivi di ricorso in questione difettano del requisito della specificità richiesto, a pena di inammissibilità della impugnazione, dal combinato disposto degli articoli 581 e 591, comma 1, lettera c), c.p.p.
5.3. Il ricorso del SI.
Vanno, infine, presi in esame gli ulteriori ricorsi. I difensori del SI hanno dedotto:
a) violazione dell'articolo 606, comma 1, lettera c), c.p.p., in relazione all'articolo 267 stesso codice;
la censura è stata già esposta al paragrafo 4.2.
b) Violazione dell'articolo 606, comma 1, lettere b) ed e), c.p.p., in relazione agli articoli 192, comma 3, e 533 stesso codice e 74 del D.P.R. n. 309 del 1990; i ricorrenti assumono che i giudici del merito avrebbero affermato la responsabilità penale del SI in base alle dichiarazioni rese dal coimputato SS, senza alcuna preventiva valutazione della sua attendibilità; e sostengono che i risultati delle intercettazioni telefoniche - anche a voler prescindere dalla loro utilizzabilità non costituirebbero comunque riscontro alle dichiarazioni accusatorie del predetto chiamante in correità, dal momento che in nessuna delle telefonate i prevenuti hanno parlato di sostanze stupefacenti.
Con successiva memoria, il SI ha poi affermato di "star pagando un insieme di tanti errori di vita, purtroppo realmente commessi", sostenendo al contempo che sua moglie, AN BI, sarebbe "completamente estranea ai reati imputatigli". Le censure sono infondate.
In ordine alla prima di esse si rinvia a quanto è stato esposto nel paragrafo 4.2. della presente sentenza.
Quanto alla prima parte della seconda doglianza, la Corte osserva che, secondo il GIP, il SS ha reso delle dichiarazioni "senza finalità liberatorie di se medesimo", intervenendo "quando le intercettazioni, i controlli e le osservazioni avevano accumulato un consistente materiale probatorio, rafforzandone il peso e confermandolo perché riferito da persona che stando dentro 'alle cose' le conosce".
Mentre i giudici della Corte di appello - sempre in riferimento alle accuse mosse dal SS e dagli altri collaboranti nei confronti dei coimputati - hanno evidenziato che "l'attendibilità delle dichiarazioni di simili soggetti, che il più delle volte si decidono a collaborare per scelte opportunistiche, incoraggiati da prospettive premiali, se non addirittura per perseguire finalità negative (vendette, eliminazione di nemici, depistaggi, etc.), non può trovare fondamento nelle qualità personali dei medesimi, che di certo non possono definirsi dei 'galantuomini', ma va verificata alla luce della intrinseca coerenza delle dichiarazioni stesse e degli altri 'elementi di prova', che ne costituiscono una conferma". E tale intrinseca coerenza detti giudici hanno poi individuato nelle dichiarazioni del chiamante in correità, mettendo anche in rilievo senza che nel loro ragionamento sia dato rinvenire vizi logici tutti i numerosi riscontri alle dette accuse, derivanti in particolare dalle intercettazioni telefoniche.
In tal modo, i giudici del merito si sono uniformati a quella giurisprudenza di questa Corte, condivisa dal Collegio, secondo cui, "in tema di dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, il c.d. 'pentimento', collegato nella maggior parte dei casi a motivazioni utilitaristiche ed all'intento di conseguire vantaggi di vario genere, non può essere assunto ad indice di una metamorfosi morale del soggetto già dedito al crimine, capace di fondare un'intrinseca attendibilità delle sue propalazioni. Ne consegue che l'indagine sulla credibilità del c.d. 'pentito' deve essere compiuta dal giudice non tanto facendo leva sulle qualità morali della persona - e quindi sulla genuinità del suo pentimento bensì attraverso l'esame delle ragioni che possono averlo indotto alla collaborazione e sulla valutazione dei suoi rapporti con i chiamati in correità, nonché sulla precisione, coerenza, costanza e spontaneità delle dichiarazioni. (Nell'occasione la Corte ha altresì precisato che l'attendibilità del collaborante va posta in discussione ogni qual volta le sue dichiarazioni possano essere ispirate da sentimento di vendetta, LLintento di copertura di complici o amici, dalla volontà di compiacere gli organi di polizia e dell'accusa, assecondandone l'indirizzo investigativo, ossia gli organi dalle cui valutazioni dipende la concessione o il mantenimento del regime di protezione) (Cass. pen., sez. II, c.c. 14 gennaio 1997, RV 207305).
Infine, con riferimento alla seconda parte delle stessa doglianza, si osserva che i giudici della Corte di appello di Bari hanno ampiamente chiarito, prima in via generale (cfr. sentenza di secondo grado, pagine 42 e 43), e poi in relazione alla posizione del SI (cfr. sentenza di secondo grado, pagine 64 e seguenti), le ragioni per cui dalle intercettazioni telefoniche utilizzate sono desumibili sicuri elementi di responsabilità a carico del ricorrente. Mentre quest'ultimo, attraverso la pretestuosa deduzione di un'asserita carenza di motivazione della sentenza di merito, ha tentato di ottenere una rivalutazione di tali prove, che si risolverebbe in un sostanziale nuovo giudizio sul fatto;
e tale giudizio, per costante giurisprudenza di questa Corte, è sottratto, come tutte le valutazioni di merito, al sindacato di legittimità della Cassazione.
5.4. Il ricorso del D'LI.
Il difensore del D'LI ha dedotto:
a) violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato nella parte in cui ha dichiarato la nullità della sentenza di primo grado, nel capo in cui i giudici del tribunale hanno dichiarato non luogo a provvedere in ordine al reato di spaccio di sostanze stupefacenti, disponendo la trasmissione degli atti al GIP per il giudizio;
il contenuto di tale motivo di ricorso è stato già esposto al paragrafo 4.4.
b) Violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato in riferimento all'affermazione della responsabilità penale del D'LI; travisamento dei fatti;
secondo il ricorrente, "la Corte di appello aveva respinto il gravame proposto dal D'LI contro la sentenza del GUP di Bari esaminando e confutando tutti i motivi dallo stesso proposti;
ma per giungere a tale decisione aveva dovuto fare ricorso o a travisamento delle risultanze probatorie in atti o ad affermazioni apodittiche"; ciò posto, il ricorrente ha preso in esame alcune argomentazioni di cui alla motivazione del provvedimento impugnato relative a circostanze di fatto, ed ha censurato il ragionamento effettuato dai giudici con riferimento alle stesse, in quanto - a suo dire - sarebbe in alcuni casi manifestamente illogico, ed in altri traviserebbe il contenuto degli atti processuali.
Le censure sono infondate.
In ordine alla prima di esse si rinvia a quanto è stato esposto nel paragrafo 4.4 della presente sentenza.
Quanto alla seconda doglianza, si osserva che - secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte - "in conformità al disposto dell'articolo 606, comma 1, lettera e), c.p.p., il difetto di motivazione valutabile in cassazione può consistere solo in una mancanza (o in una manifesta illogicità della motivazione stessa), ma esclusivamente se il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato;
il che significa che deve mancare del tutto la presa in considerazione del punto sottoposto all'analisi del giudice e che non può costituire vizio che comporti controllo di legittimità la mera prospettazione di una diversa e, per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali. Esula, infatti, dai poteri della corte di legittimità quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, potendo e dovendo, invece, la Corte accertare se quest'ultimo abbia dato adeguatamente conto, attraverso l'iter argomentativo seguito, delle ragioni che l'hanno indotto ad emettere il provvedimento" (Cass. pen., sez. II, 11 giugno 1998, Di Salvo). Ebbene, nella fattispecie, i giudici del secondo grado hanno ampiamente evidenziato le ragioni per cui hanno ritenuto che il D'LI si è reso responsabile del delitto associativo a lui contestato;
non è il caso - per ovvi motivi - riportare in questa sede l'intera motivazione della sentenza impugnata sul punto (cfr. pagine 61 - 63), sembrando sufficiente alla Corte porre in rilievo che le argomentazioni dei giudici del merito sono prive di vizi logici.
Ma il difensore del D'LI ha anche eccepito il travisamento dei fatti.
Sennonché, con riferimento a tale doglianza si osserva che il ricorrente si è limitato a censurare la logicità delle risposte fornite dai giudici dell'appello ad alcuni rilievi mossi in relazione all'errore di localizzazione di un appartamento sito in Milano o all'interpretazione delle intercettazioni telefoniche e di altri elementi di fatto, ai quali i giudici del secondo grado hanno fornito - come si è prima affermato - una risposta priva di vizi logici;
ed in definitiva ha finito con il prospettare un'interpretazione alternativa delle vicende processuali.
Ma - secondo la giurisprudenza delle Sezioni unite di questa Corte, "ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lettera e), c.p.p., la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, sicché dedurre tale vizio in sede di legittimità significa dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non già opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica" (Cass. pen., Sez. un., 19 giugno 1996, Di AN). Alla stregua delle superiori argomentazioni, la sentenza impugnata resiste alle doglianze difensive sul punto, che sono, peraltro, ai limiti della censura in fatto.
5.5. Il ricorso del DI MU.
Il difensore del DI MU ha dedotto:
a) violazione dell'articolo 606, comma 1, lettera c), c.p.p., in relazione all'articolo 267 dello stesso codice;
la censura è stata già esposta al paragrafo 4.2.
b) Violazione dell'articolo 606, comma 1, lettere b) ed e), c.p.p., in relazione agli articoli 533, 192, comma 3, e 74, commi 1, 2 e 3, del D.P.R. numero 309 del 1990; il ricorrente assume che i giudici del merito avrebbero affermato la responsabilità penale del DI MU in base alle dichiarazioni rese dal coimputato SS, senza alcuna preventiva valutazione della sua attendibilità; e sostiene che i risultati delle intercettazioni telefoniche - anche a voler prescindere dalla loro utilizzabilità - non costituirebbero comunque riscontro alle dichiarazioni accusatorie del predetto chiamante in correità, dal momento che in nessuna delle telefonate i prevenuti hanno parlato di sostanze stupefacenti.
Per quanto concerne la prima censura, si rinvia a quanto è stato esposto nel paragrafo 4.2. della presente sentenza. In riferimento alla prima parte della seconda doglianza - relativa ad una pretesa inattendibilità del chiamante in correità SS RO - si deve del pari rinviare a quanto affermato nel paragrafo 5.3., a proposito di identica censura mossa dai difensori del SI. È, invece, inammissibile la doglianza concernente il concreto contenuto delle intercettazioni telefoniche, dalle quali - secondo la tesi difensiva - non si potrebbero trarre elementi di sorta a carico del prevenuto;
ed in vero, come è agevole constatare dalla esposizione del relativo motivo di impugnazione, il ricorrente - attraverso la pretestuosa deduzione di un'asserita carenza di motivazione della sentenza di merito - ha tentato di ottenere una rivalutazione delle prove, che si risolverebbe in un sostanziale nuovo giudizio sul fatto;
e tale giudizio, per costante giurisprudenza di questa Corte, è sottratto, come tutte le valutazioni di merito, al sindacato di legittimità della Cassazione.
5.6. I ricorsi del GR e del LA.
Il difensore del GR e del LA, con un unico ricorso (comune anche alla IN) ha dedotto:
a) inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche per vizi nella motivazione dei decreti autorizzativi e di proroga;
la censura è stata già esposta al paragrafo 4.2.
b) Violazione delle regole sulla valutazione della prova e mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, con violazione dell'articolo 513 c.p.p.; anche il contenuto di tale motivo di ricorso è stato in precedenza esposto al paragrafo 4.3. c) Vizio di motivazione sul reato associativo;
il ricorrente sostiene che "il vizio logico che permea l'impugnata sentenza sta nell'avere preteso di conferire, attraverso la lente dell'ipotesi, significati pregnanti e univoci a dati e fatti viceversa equivoci e polivalenti". Deduce, inoltre, che "per essere veramente tale in quanto distinta dalle singole deliberazioni criminose, l'associazione deve presentare una struttura che si riveli idonea ad essere, per così dire, nuovamente utilizzata anche dopo la commissione dei singoli delitti... e cioè una capacità a perdurare... una idoneità ad articolarsi in ruoli e competenze che non si identificano con le attività connesse alla realizzazione dei singoli delitti o gruppi di delitti"; e sostiene che "di questa struttura autonoma, idonea a valere fuori da quell'ambito delle singole vicende delittuose non vi sarebbe neppure l'ombra", nella motivazione del provvedimento impugnato, avendo "anzi la Corte territoriale dato per certa proprio l'ipotesi inversa".
d) Vizio di motivazione sulla ritenuta partecipazione all'associazione; il ricorrente - dopo avere premesso che i giudici del secondo grado avevano esposto i principi di diritto in base ai quali può correttamente essere attribuita ad un imputato la qualifica di associato ex articolo 74 del D.P.R. numero 309 del 1990 - sostiene che la Corte non si sarebbe attenuta agli enunciati criteri ermeneutici.
Ed anzi, con riferimento alla posizione del GR, per il ricorrente la Corte non solo avrebbe omesso di accertare se l'imputato aveva inteso aderire al programma dell'associazione, ma avrebbe addirittura "menzionato - con apprezzabile puntualità - elementi fattuali assolutamente incompatibili con la ritenuta sussistenza dell'affectio societatis"; in ogni caso, sempre secondo la tesi difensiva, "la semplice constatazione che il GR abbia, per un certo periodo, avuto a che fare con il traffico di stupefacenti, e che di conseguenza abbia intrattenuto frequentazioni con alcuno dei coimputati, non soddisfa le condizioni minimali per ravvisare una sua partecipazione all'associazione criminosa, non potendosi dire per ciò sola dimostrate la sua adesione al programma criminoso ne' la sua volontaria e totalitaria dedizione al perseguimento delle finalità della societas".
Mentre, con riferimento alla posizione del LA, il ricorrente assume che la sentenza si sarebbe "occupata poco utilmente di questi da pagina 107 a pagina 110, sulla falsariga di quanto affermato per il GR": perciò la Corte avrebbe non solo omesso di accertare se il LA avesse inteso aderire al programma dell'associazione, ma avrebbe addirittura "menzionato - con apprezzabile puntualità - elementi fattuali assolutamente incompatibili con la ritenuta sussistenza dell'affectio societatis"; in ogni caso, sempre secondo la tesi difensiva, la semplice constatazione che il LA abbia, per un certo periodo, avuto a che fare con il traffico di stupefacenti, e che di conseguenza abbia intrattenuto frequentazioni con alcuno dei coimputati, non soddisferebbe le condizioni minimali per ravvisare una sua partecipazione all'associazione criminosa. Infine, ad avviso del ricorrente "del tutto ingiustificatamente la Corte territoriale avrebbe riconosciuto valenza probatoria efficiente alle propalazioni del SS", trattandosi di soggetto inattendibile. e) Mancanza di motivazione ed erronea applicazione della legge penale in ordine alla gravità del caso ed alla misura della pena;
in ordine a tali punti della decisione, i giudici del secondo grado avrebbero reso una motivazione apodittica per entrambi gli imputati, anche con riferimento alla esclusione del giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sulle contestate aggravanti. Con motivi aggiunti, il ricorrente ha poi ulteriormente sviluppato gli argomenti di cui al ricorso principale, ed in particolare quelli riguardanti la sussistenza della fattispecie criminosa associativa e quelli concernenti l'attendibilità dei collaboratori di giustizia. Le censure sono infondate.
per quanto concerne il primo ed il secondo motivo di ricorso, si rinvia a quanto è stato esposto rispettivamente nei paragrafi 4.2. e 4.3. della presente sentenza.
In relazione al terzo ed al quarto motivo di ricorso va, anzitutto, operato un rinvio al paragrafo 5.3. per quanto concerne la doglianza relativa alla pretesa inattendibilità del chiamante in correità SS RO.
Quanto alle ulteriori censure contenute nei suddetti motivi di impugnazione, si osserva invece che i giudici della Corte di appello di Bari hanno fornito ampia ed idonea motivazione sia in ordine alla sussistenza dell'associazione per delinquere volta allo spaccio di sostanze stupefacenti per cui è processo, sia in ordine alla partecipazione ad essa del GR e del LA.
Ed in vero, detti giudici, hanno anzitutto compiuto una disamina della giurisprudenza di questa Corte relativa al delitto di cui all'articolo 74 del D.P.R. numero 309 del 1990, ed hanno espressamente indicato alcune massime, in cui sono esposti principi ormai consolidatisi e che, del resto, il ricorrente non contesta, sostenendo anzi che "quanto affermato - correttamente - in via generale sarebbe rimasto per così dire lettera morta, non avendo avuto nel prosieguo del supporto argomentativo concreta e doverosa applicazione".
Tra le massime indicate dai giudici del secondo grado assume particolare rilievo quella secondo cui "per la realizzazione della associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti non si richiede una vera e propria organizzazione, bastando la concordanza e la convergenza di condotte significativamente integrate in un contesto di stabile e continuativa disponibilità, così da costituire un punto di riferimento e di sicura affidabilità nel progetto di massima d'intermedia z ione nel concordato traffico di stupefacenti" (Cass. pen., sez. I, 31 maggio 1995, Barchiesi);
nonché la massima con cui questa Corte ha stabilito che "in tema di associazione a delinquere al fine di spaccio di sostanze stupefacenti, verificata la sussistenza dei requisiti richiesti per la configurabilità del reato associativo desumibili dalla continuità e sistematicità dello spaccio e dalla predisposizione di una struttura operativa stabile, la costituzione del sodalizio criminoso non è esclusa per il fatto che lo stesso sia imperniato per lo più intorno a componenti della stessa famiglia perché, al contrario, i rapporti parentali o coniugali, sommandosi al vincolo associativo, lo rendono ancora più pericoloso, ne' l'unicità dell'associazione è esclusa dal fatto che la stessa si articoli in due gruppi distinti operanti in ambienti diversi e con distinta clientela: infine la costituzione e la partecipazione alla medesima associazione non è incompatibile con l'accertamento di una pluralità di cessioni di droga tra gli stessi partecipi all'associazione, ne' da eventuali conflitti di interesse i soci in ordine ai singoli atti di cessione interna" (Cass. pen., sez. VI, 9 gennaio 1995, Lacedra, RV 201353). Ebbene, ai su esposti principi giurisprudenziali, condivisi anche da questo Collegio, i giudici del secondo grado hanno effettivamente conformato il loro giudizio, affermando anzitutto che "l'attività investigativa, protrattasi per oltre due anni, ha consentito di acquisire prove sufficienti dell'esistenza di una realtà associativa, non cristallizzata nel numero e nel ruolo dei partecipanti, ma necessariamente fluida per l'esigenza di doversi adeguare (con la vitalità propria degli organismi criminali, atti ad affrontare e superare gli ostacoli rappresentati dalla mutevolezza delle situazioni ambientali e dai colpi inferti dagli apparati di contrasto e repressione di tale delittuosa attività), alle situazioni contingenti rappresentate dalla defezione di qualcuno, LLarresto di altri, dal mutare delle 'condizioni di mercato' dal momento che la convenienza economica costantemente stimola la ricerca di nuove fonti di approvvigionamento o nuovi sbocchi di smercio, inducendo ad intessere a monte ed a valle nuovi sicuri e stabili rapporti che garantiscano continuità nell'ambito della più o meno florida e lucrosa attività".
Fatta questa premessa, i giudici del merito hanno chiarito che l'associazione per cui è processo non è comparabile con quella facente capo al noto criminale ON VA, "della cui uscita dal teatro operativo ..., si sono però avvantaggiati soggetti come SS, GR, SI, DI MU ed altri, accordandosi in modo da dare maggiore e più stabile continuità alla delittuosa attività, sì da dare luogo ad una realtà associativa riconducibile nello schema dell'articolo 74 del D.P.R. 309 del 1990"; ed hanno, altresì, evidenziato che pur non avendo le persone su nominate il "carisma e la vocazione di capo dell'ON, sulla base degli elementi raccolti può bene affermarsi che, nel caso di specie, ci si trova in presenza di un'associazione inter pares, nata non sotto la spinta di promotori o organizzatori, ma spontaneamente per effetto di un'esigenza di aggregazione che ha spinto più soggetti nello stesso campo, ma con diverse esperienze e conoscenze, a mettere insieme le proprie risorse, in una prospettiva di collaborazione continuativa che potesse sfruttare al meglio le rispettive disponibilità di tempo, di mezzi finanziari, di conoscenze, di 'credibilita' nel campo del traffico di stupefacenti".
Del resto - hanno continuato i detti giudici - "in una realtà associativa siffatta, (non esclusa, ovviamente, dalla mancanza di prova di una cassa comune, peraltro non indispensabile per configurare il delitto in esame, giusta le considerazioni in via generale sopra svolte) se si è tratto profitto dalle conoscenze e dai legami che un delinquente della caratura del SS vantava nel campo del traffico di droga, e poi delle esperienze ragguardevoli del SI, non è affatto strano che i ruoli nell'approvvigionamento della 'materia prima' possano essere interscambiati, o che a seconda della disponibilità della droga in particolari momenti l'uno dei soci fornisse all'altro o LLaltro ricevesse la sostanza necessaria per soddisfare le richieste 'stringentì di clienti con i quali intratteneva particolari rapporti".
Ma i giudici della Corte di appello di Bari, non si sono limitati alle argomentazioni su riferite, perché hanno preso in esame anche quelle del giudice del primo grado, affermando testualmente:
"della difficoltà di individuare in capo all'uno o all'altro degli associati il ruolo di promotore o di organizzatore o capo ha dato atto il GUP, che tuttavia non ha avuto dubbi sulla sussistenza di una associazione della quale abbiano fatto parte gli imputati ritenuti colpevoli del corrispondente delitto. Al riguardo non si possono che condividere le conclusioni alle quali è pervenuto il giudice di primo grado in ordine a quel nucleo che costituisce la realtà associativa più stabile e durevole, che resiste all'uscita di scena di taluno (che non è difficile rimpiazzare, proprio per le caratteristiche del sodalizio che non è connotato da una rigida divisione dei compiti), e che si contraddistingue per essere al centro dello smistamento della droga fatta affluire in Canosa per essere immessa sul mercato locale e (o) per essere distribuita sul mercato al dettaglio nei centri viciniori. Invero, con motivazione convincente basata su una interpretazione quanto mai cauta del materiale probatorio a disposizione, il GUP ha spiegato le ragioni per le quali non è consentito seriamente dubitare dell'esistenza dell'associazione incentrata sul gruppo canosino (SI, GR, DI MU) forte della presenta del SS, sino alla data del suo arresto (presenza autorevole per le conoscenze che costui vantava nell'ambiente), e della collaborazione 'stabile e continuativa' del DI IO, anche questi arrestato alla fine del novembre del 1993, (collaborazione consistente nel garantire ai correi uno sbocco sicuro e cospicuo sulla piazza di Trani, Barletta e Bisceglie, mercato che il medesimo alimentava), nonché del solido e stabile legame che venne via via a stabilirsi tra costoro ed i 'MI (o meglio, IN trapiantati a Milano) e cioè il LA, il IC ed il AT."
Si è riportata quasi per intero la motivazione resa dai giudici della Corte di appello di Bari in ordine alla sussistenza del l'associazione per delinquere di cui al capo a) della rubrica, per potere compiutamente rispondere alla censura con cui il ricorrente ha sostenuto che il provvedimento impugnato sarebbe viziato ex articolo 606, comma 1, lettera e), c.p.p.
Ed infatti, la lettura della parte di sentenza sopra riportata dimostra in maniera evidente che le argomentazioni in essa contenute non sono manifestamente illogiche;
ed anzi, il Collegio osserva che i giudici del secondo grado nella motivazione del provvedimento impugnato, si sono puntualmente attenuti ad un coerente, ordinato e conseguente modo di disporre i fatti, le idee e le nozioni necessari a giustificare la loro decisione, che perciò resiste alle censure del ricorrente sul punto.
Con riferimento alla doglianza relativa alla partecipazione dei due imputati alla societas sceleris, va posto in rilievo che il vizio dedotto concerne sempre la manifesta illogicità del provvedimento impugnato.
Dunque, questa Corte procederà - come per la censura relativa alla insussistenza dell'associazione per delinquere - all'analisi delle argomentazioni contenute nella sentenza impugnata, per trarre dalle stesse le opportune conseguenze.
Ebbene, trattando la posizione del GR, i giudici della Corte di appello di Bari hanno evidenziato che a carico dell'imputato - la cui officina era un punto di riferimento per numerose persone dedite al traffico di sostanze stupefacenti - vi sono le dichiarazioni accusatorie dell'KY, che hanno trovato riscontro in quelle rese dal SS, nonché il contenuto di numerose intercettazioni, puntualmente citate, molte delle quali offrono elementi a suo carico. Ed analogamente, prendendo in esame la posizione del LA, i detti giudici hanno messo in rilievo che dalle intercettazioni, del pari puntualmente indicate, anche nei contenuti, si desumono in maniera evidente i rapporti dell'imputato con il SI, il LA, il GG, il IC, il AT ed altri personaggi del mondo della droga;
e che da tali rapporti è lecito desumere che il prevenuto è uno dei partecipe all'associazione criminale per cui è processo. Non ritiene, peraltro, il Collegio di riportare per intero la motivazione della sentenza impugnata sul punto concernente la detta partecipazione dei due su nominati imputati alla societas sceleris, sembrando sufficiente porre in rilievo che le argomentazioni dei giudici del merito sono del tutto prive di vizi logici, e che pertanto non sono intaccate dalle deduzioni difensive del ricorrente. Infine, in riferimento all'ultima censura dedotta dal difensore dei due imputati, si osserva che i giudici del secondo grado hanno ampiamente motivato in ordine alla misura della pena a costoro irrogata ed alla mancata concessione delle attenuanti generiche in loro favore.
Detti giudici, infatti, trattando la posizione del GR - dopo avere evidenziato la sua posizione di rilievo all'interno della associazione criminale - hanno affermato che doveva essere disattesa la doglianza relativa all'entità della pena a lui inflitta, in quanto la stessa "appare persino poco congrua, atteso che il primo giudice è partito per tutti gli imputati riconosciuti colpevoli, indipendentemente dalla gravità delle rispettive condotte e dai criteri dal legislatore indicati per amministrare il potere discrezionale attribuitogli nella quantificazione della pena, dal minimo edittale"; mentre con riferimento alla mancata concessione del beneficio di cui all'articolo 62 bis C.P. hanno chiarito che "la concessione di attenuanti generiche è sconsigliata dai negativi precedenti, dalle modalità della condotta e la pervicacia con cui si è dedicato all'illecita attività, in sostanza durante tutto il tempo per il quale si sono protratte le investigazioni". Gli stessi giudici, poi, con riferimento alla posizione del LA, hanno testualmente affermato che "anche le doglianze per la mancata concessione di attenuanti e per l'entità della pena non possono condividersi;
nonostante i non gravi precedenti penali, le modalità della condotta e lo spessore criminale dell'imputato non consigliano la concessione di attenuanti generiche, talché va confermata la pena inflitta, determinata anche per costui nel minimo edittale". Ciò posto, va messo in rilievo che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, "in tema di determinazione della misura della pena, il giudice di merito, con la enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'articolo 133 C.P., assolve adeguatamente all'obbligo della motivazione;
infatti, tale valutazione rientra nella sua discrezionalità e non postula un'analitica esposizione dei criteri adottati per addivenirvi in concreto" (Cass. pen., sez. IV, 16 novembre 1988, Spina); ed ancora che "nella determinazione in concreto della pena il giudice non ha l'obbligo di giustificare l'uso del potere discrezionale conferitogli dalla legge quando la pena stessa venga inflitta nel minimo edittale o in misura prossima a tale minimo;
in tal caso, infatti, viene a mancare la necessità di esplicita motivazione, perché l'entità della pena in concreto irrogata lascia chiaramente intendere in qual modo abbiano influito i criteri fissati LLarticolo 133 C.P." (Cass. pen., sez. I, 16 novembre 1988, Cannavò). E va, altresì, sottolineato che, sempre secondo la giurisprudenza di questa Corte, ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche basta che il giudice del merito prenda in esame quello tra gli elementi indicati nell'articolo 133 C.P., che ritiene prevalente ed atto a consigliare o meno la concessione del beneficio;
ed anche un solo elemento che attiene alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti stesse.
Ora, comparando la motivazione del provvedimento impugnato alla su citata giurisprudenza, appare evidente che anche la censura di che trattasi - per il vero ai limiti della genericità - non può trovare accoglimento.
5.7. Il ricorso di AN IU.
Il AN ha dedotto:
a) violazione dell'articolo 606, comma 1, lettera c), c.p.p., in relazione agli articoli 546, comma 3, 181, comma 3, 441, comma 1, 442, comma 1, e 604 dello stesso codice;
la censura è stata già esposta al paragrafo 4.4.
b) Violazione dell'articolo 606, comma 1, lettera c), c.p.p., in relazione agli articoli 581, lettera c) , e 591, lettera c) , dello stesso codice;
anche tale censura è stata precedentemente esposta al paragrafo 4.1.
c) Violazione dell'articolo 606, comma 1, lettere b) ed e), c.p.p., in relazione all'articolo 74 del D.P.R. numero 309 del 1990; il ricorrente lamenta la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato in riferimento alla condanna per il reato associativo, sia sotto il profilo della ricostruzione della fattispecie concreta nel suo complesso, sia sotto quello della sua partecipazione al sodalizio criminale.
In relazione al primo di tali profili, il ricorrente sostiene che "l'opera interpretativa dei giudici del merito si sarebbe limitata alla trattazione teorica del reato di cui all'articolo 74" del D.P.R. numero 309 del 1990, e che "i richiami soffusi alla posizione degli imputati non integrerebbero il requisito di concretezza che la motivazione impone"; ed afferma che la successiva trattazione concernente la posizione dei singoli imputati si sarebbe limitata ad "esporre argomenti che - quand'anche in ipotesi fossero fondati - al massimo consentirebbe di motivare la responsabilità ex articolo 73, nella forma concorsuale e della continuazione, giammai quella ex articolo 74" del D.P.R. citato.
Inoltre, secondo la tesi difensiva, la motivazione della sentenza impugnata sarebbe contraddittoria nella parte in cui i giudici del secondo grado, dopo avere riferito che sarebbe "impossibile ricostruire l'associazione criminale nei precisi termini enunciati nel capo di imputazione", avrebbero poi concluso che - ai fini dell'affermazione della responsabilità penale dei prevenuti - è sufficiente la prova "di un accordo stabile tra più soggetti per perseguire la finalità di commettere un indeterminato numero di reati di cui all'articolo 73 del D.P.R. citato, e che risponda ai requisiti minimi indispensabili, come specificati nella richiamata giurisprudenza".
Quanto al secondo profilo, sempre secondo il ricorrente, i giudici della Corte di appello di Bari sarebbero giunti ad affermare la sua responsabilità penale sol perché avrebbero travisato i fatti, interpretando in maniera non conforme a logica il contenuto delle intercettazioni telefoniche acquisite nel corso delle indagini preliminari, ed anzi facendo largo uso di congetture, supposizioni e presunzioni. A tali risultati detti giudici sarebbero giunti perché avrebbero estrapolato brevi periodi da contesti assai più ampi, "ricongiungendoli a modo di mosaico" al fine di "supplire al difetto probatorio", giungendo però, in tal modo, a "prospettare l'esistenza di fatti e circostanze assolutamente confutati dalla realtà documentale agli atti".
d) Violazione dell'articolo 606, comma 1, lettera c), c.p.p., in e relazione agli articoli 267 e 271 dello stesso codice;
la censura è stata già riferita al paragrafo 4.2.
Per quanto concerne le prime due e l'ultima censura, si rinvia a quanto è stato esposto rispettivamente nei paragrafi 4.4., 4.1. e 4.2. della presente sentenza.
In ordine alla terza doglianza - nella parte concernente la sussistenza dell'associazione per delinquere - si rinvia, invece, a quanto affermato al paragrafo 5.6., trattando i ricorsi del GR e del LA, il cui difensore aveva dedotto identica questione. Invece, in relazione a quella parte della stessa censura con cui il ricorrente lamenta la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sua partecipazione all'associazione per delinquere, la Corte osserva che i giudici del secondo grado hanno desunto la responsabilità del prevenuto da molteplici elementi, puntualmente indicati.
Detti giudici hanno, infatti, sottolineato che "la quantità ed il tenore delle telefonate censite tra AN IU ed il cognato SI testimoniano che i rapporti tra i due vanno ben oltre i normali rapporti che di norma tra cognati si possono intrattenere;
e se poi si considera (come è doveroso fare per interpretare le condotte dei personaggi dei quali si tratta non in astratto, ma nella realtà nella quale queste si dispiegano) che il contesto nel quale si muovono detti soggetti è 'intriso di droga', come non può non ammettere lo stesso GUP, e che in tale contesto, come si è avuto modo di ripetere in più occasioni, SI è costantemente ed in maniera iperattiva impegnato nel traffico di stupefacenti, non si può disconoscere che il contributo che l'imputato di cui si sta trattando dà al cognato non si esaurisce in un aiuto inconsapevole ed occasionale in qualche operazione attinente sostanze stupefacenti".
Detti giudici hanno, inoltre chiarito che il "AN non si limita ad intrattenere assidui rapporti con il cognato. Conosce ed intrattiene altrettanto stretti rapporti con il GR ed il DI MU, come è fatto palese da telefonate assai significative. Esegue gli incarichi e che dal cognato gli vengono affidati volta in volta, viene tempestivamente informato dei movimenti dello stesso e dell'esito dei viaggi finalizzati agli approvvigionamenti ed ai contatti strumentali per questi, sa dei pericoli cui va incontro il cognato, che è quello che si espone di più con i numerosi viaggi e presta attenzione ai movimenti, che possono apparire sospetti, attribuibili cioè a personale delle forze di polizia". Ed ancora, sempre gli stessi giudici hanno preso in esame il contenuto di numerose intercettazioni, evidenziando che dalle stesse sì desume che il SI dava incarico al AN di "eseguire alcune consegne, che non è azzardato ritenere aventi ad oggetto sostanze stupefacenti"; ed evidenziando, altresì, i ripetuti rapportì intrattenuti dal prevenuto con il AR, il GR ed altre persone sicuramente coinvolte nello spaccio di sostanze stupefacenti.
Non è il caso, per ovvi motivi, di riportare in questa sede l'intera motivazione del provvedimento impugnato relativa alla partecipazione del AN all'associazione per cui è processo, sembrando sufficiente a questa Corte evidenziare che le argomentazioni dei giudici della Corte di appello di Bari - come è del resto agevole constatare grazie all'esame di quelle prima riferite - sono del tutto prive di vizi logici;
le stesse resistono, dunque, alle censure del ricorrente sul punto.
Nè è sostenibile che i giudici del merito, con riferimento al contenuto delle intercettazioni telefoniche, abbiano travisato i fatti.
peraltro, in relazione a tale vizio, si osserva che - secondo la giurisprudenza delle Sezioni unite di questa Corte, "il travisamento del fatto è un vizio che in tanto può essere oggetto di valutazione e di sindacato in sede di legittimità, in quanto risulti inquadrabile nelle ipotesi tassativamente previste LLarticolo 606, lettera e), c.p.p.; l'accertamento di esso richiede, pertanto, la dimostrazione, da parte del ricorrente, dell'avvenuta rappresentazione, al giudice della precedente fase di impugnazione, degli elementi dai quali quest'ultimo avrebbe dovuto rilevare il detto travisamento, sicché la Corte di cassazione possa, a sua volta, desumere dal testo del provvedimento impugnato se e come quegli elementi siano stati valutati" (Cass. pen., Sez. un., 30 aprile 1997, Dessimone). Ma, per il vero, l'interpretazione data dai giudici del merito al contenuto delle intercettazioni - come si desume dalla sentenza impugnata - è certamente esente da vizi logici, ed appare anzi l'unica possibile sul piano della razionalità; di talché, nel caso concreto, non è dato rilevare alcun travisamento del fatto.
5.8. Il ricordo del AT.
Il difensore del AT ha dedotto:
a) violazione dell'articolo 606, comma 1, lettera c), c.p.p., in relazione agli articoli 271 e 267 dello stesso codice;
la censura è stata già esposta al paragrafo 4.2.
b) Violazione dell'articolo 606, comma 1, lettere b) ed e), c.p.p., in relazione all'articolo 74 del D.P.R. numero 309 del 1990; il ricorrente assume che non sussisterebbe l'associazione criminale e che, in ogni caso, la sentenza avrebbe omesso di motivare in ordine alla sua partecipazione alla stessa, mancando di chiarire da quali elementi avrebbe ricavato le prove dell'esistenza di un accordo preventivo tra i coimputati volto alla commissione di una serie indeterminata di reati.
c) Violazione dell'articolo 606, comma 1, lettere b) ed e), c.p.p., in relazione all'articolo 62 bis C.P.; secondo il ricorrente i giudici del secondo grado avrebbero reso una motivazione manifestamente illogica in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche.
Per quanto concerne la prima censura, si rinvia a quanto è stato esposto nel paragrafo 4.2. della presente sentenza. In ordine alle altre due doglianze - anche a voler prescindere da quanto in precedenza affermato, al paragrafo 5.6., in ordine alla sussistenza dell'associazione per delinquere di che trattasi - si osserva che il ricorrente, attraverso la pretestuosa deduzione di un'asserita carenza di motivazione della sentenza di merito, ha tentato di ottenere una rivalutazione delle prove, nonché degli elementi considerati dai giudici di merito per negare la concessione delle attenuanti generiche, che si risolverebbe in un sostanziale nuovo giudizio sul fatto;
e tale giudizio, per costante giurisprudenza di questa Corte, è sottratto, come tutte le valutazioni di merito, al sindacato di legittimità della Cassazione. 5. 9. Il ricorso del AL.
Il difensore del AL ha dedotto:
a) violazione dell'articolo 606, comma 1, lettera c), c.p.p., in relazione agli articoli 581, lettera c), e 591, lettera c), dello stesso codice;
tale motivo di ricorso è stato già esposto al paragrafo 4.1.
b) Violazione dell'articolo 606, comma 1, lettera c), c.p.p., in relazione agli articoli 271, 267 e 125 dello stesso codice;
anche di questa censura si è già trattato al paragrafo 4.2.
c) Mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla partecipazione del AL all'associazione criminosa;
ad avviso del ricorrente, i giudici della Corte di appello di Bari avrebbero errato a ritenere il prevenuto, "nonostante che fosse partecipe ad altro gruppo criminoso avente analogo oggetto e che i rapporti con il SI fossero durati solo quattro mesi, intraneo al sodalizio capeggiato da quest'ultimo"; mancherebbe, inoltre, nel provvedimento impugnato una qualunque "osservazione o evidenziazione di diversi elementi probatori o quant'altro, dirette a dare contezza dell'affectio societatis, della volontà di partecipare anche a tale gruppo, da parte del AL, quasi che il mero acquisto reiterato nel tempo (peraltro pochissimi mesi rispetto all'arco vitale dell'associazione criminale) integri la supposta partecipazione". Secondo la tesi difensiva, in buona sostanza, i giudici del secondo grado avrebbero ritenuto che episodi qualificabili come di compartecipazione criminosa, integrassero gli estremi di partecipazione ad associazione per delinquere.
d) Mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche;
per il ricorrente, il richiamo ai soli precedenti penali del AL, peraltro non annullerebbe gli altri elementi di valutazione, del tutto pretermessi dai giudici del secondo grado.
Le censure sono infondate.
Per quanto concerne le prime due doglianze, si rinvia a quanto è stato esposto nei paragrafi 4.1. e 4.2. della presente sentenza. Quanto al terzo motivo di ricorso, è agevole rilevare dalla lettura dello stesso che il ricorrente, attraverso la pretestuosa deduzione di un'asserita carenza di motivazione della sentenza di merito, ha tentato di ottenere una rivalutazione delle prove, che si risolverebbe in un sostanziale nuovo giudizio sul fatto;
e tale giudizio - come si è avuto modo di ribadire - per costante giurisprudenza di questa Corte, è sottratto, come tutte le valutazioni di merito, al sindacato di legittimità della Cassazione. Infine, con riferimento all'ultima doglianza, osserva la Corte che i giudici della Corte di appello di Bari hanno fornito adeguata motivazione in ordine alla mancata concessione, in favore del ricorrente, del beneficio di cui all'articolo 62 bis C.P.; essi hanno, infatti, affermato che "i pessimi precedenti penali del AL e la gravità della condotta protrattasi sino alla data del suo arresto, avvenuto il 22 aprile 1994 nell'ambito di altra operazione volta a reprimere lo spaccio di sostanze stupefacenti, sconsigliano la concessione delle attenuanti generiche". Ora, secondo la già citata giurisprudenza di questa Corte, ai fini della concessione o del diniego del beneficio suddetto basta che il giudice del merito prenda in esame quello tra gli elementi indicati nell'articolo 133 C.P., che ritiene prevalente ed atto a consigliarne o meno la concessione;
ed anche un solo elemento che attiene alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti stesse.
6. La condanna alle spese del giudizio.
Ai sensi dell'articolo 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibili o rigetta i ricorsi, le parti che li hanno proposti devono essere condannati in solido al pagamento delle spese del procedimento;
inoltre, ciascuno degli imputati, il cui ricorso è stato dichiarato inammissibile, deve essere pure condannato al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di lire un milione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'impugnata sentenza nei confronti di SE LU, IN BI, GR GI, BA GA, AN BI, CO RO e GG VA per inammissibilità dell'appello proposto nei loro confronti relativamente al reato di cui al capo a) della rubrica dal pubblico ministero presso il Tribunale di Bari;
dichiara inammissibili nel resto i ricorsi dell'SE, della IN BI, dell'GR, del BA, della AN BI, del CO e del GG;
dichiara inammissibili i ricorsi proposti da IC NO, DI IO CO e CA AN;
rigetta i ricorsi proposti da SI SQ, D'LI MI, DI MU MI, GR RD, LA CO, AN IU, AT IM e AL RO. Condanna IC, DI IO, CA, SI, D'LI, DI MU, GR, LA, AN IU, AT e AL al pagamento in solido delle spese processuali ed i primi tre predetti ricorrenti anche al pagamento, ciascuno, di lire un milione alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 27 maggio 1999. Depositato in Cancelleria il 8 luglio 1999