Cass. pen., sez. II, sentenza 27/05/1999, n. 8803
CASS
Sentenza 27 maggio 1999

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Poiché, nel giudizio abbreviato, la specialità del rito comporta la necessaria utilizzazione di tutte le prove in relazione alla consistenza e completezza delle quali il giudice abbia ritenuto di poter decidere allo stato degli atti, è onere dell'interessato eccepire preliminarmente - e cioè prima dell'introduzione del procedimento - l'eventuale loro illegittima acquisizione, onde impedirne la presa in considerazione da parte del giudice ai fini della valutazione sulla definibilità anticipata, così accettando il rischio che, per la rilevata invalidità o inutilizzabilità di alcune di esse, il processo non possa più essere considerato definibile allo stato degli atti e la richiesta di accesso al rito speciale venga di conseguenza rigettata; ma nel caso in cui nessuna contestazione sia stata sollevata o che questa sia stata ritenuta infondata, ovvero che il giudice non abbia effettuato rilievi d'ufficio, una volta introdotto il rito e quindi delimitato con certezza e con il concorso della volontà delle parti il quadro probatorio per la decisione, non è più consentita la formulazione di eccezioni concernenti la validità degli atti e l'utilizzabilità degli elementi probatori contenuti nel fascicolo del pubblico ministero. (Fattispecie relativa ad eccezione di inutilizzabilità degli esiti di intercettazioni telefoniche formulata in appello da imputato che si era avvalso in primo grado del rito abbreviato).

In tema di impugnazione, il requisito della specificità dei motivi, richiesto espressamente dall'art. 581 cod. proc. pen. a pena di inammissibilità, implica a carico della parte impugnata non solamente l'onere di dedurre le censure che intenda muovere su uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso gli elementi che sono alla base delle censure medesime al fine di consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. (Fattispecie in cui il P.M. aveva fatto rinvio "all'imponente massa di intercettazioni telefoniche", senza indicare da quali telefonate intercettate si potevano trarre elementi a carico dei prevenuti).

Commentari2

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 27/05/1999, n. 8803
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8803
Data del deposito : 27 maggio 1999

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