Sentenza 14 ottobre 2014
Massime • 1
In applicazione dell'art. 99, ultimo comma, cod. pen., l'aumento di pena per la recidiva in nessun caso può superare il cumulo delle pene risultanti dalla somma delle condanne precedenti, comprese anche quelle a pena pecuniaria, che deve essere convertita in detentiva secondo il criterio previsto dall'art. 135 cod. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/10/2014, n. 1767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1767 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIOTTO Maria C. - Presidente - del 14/10/2014
Dott. DI TOMASSI Stefania - Consigliere - SENTENZA
Dott. LA POSTA Lucia - Consigliere - N. 1085
Dott. CASA Filippo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROCCHI Giacomo - Consigliere - N. 51371/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ZA AR N. IL 27/08/1985;
avverso la sentenza n. 1544/2013 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 12/06/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/10/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FILIPPO CASA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 7.12.2012, il G.I.P. del Tribunale di Napoli, in esito a rito abbreviato, dichiarava ZA CO colpevole dei reati di porto illegale (capo A) e ricettazione di una pistola marca Beretta calibro 9x21 (capo C), nonché di istigazione alla corruzione (capo B), commessi in Napoli il 23.8.2012 e, unificati i reati dal vincolo della continuazione, lo condannava alla pena di quattro anni di reclusione e 600,00 Euro di multa, nonché alla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni.
2. Con decisione resa in data 12.6.2013, la Corte di Appello di Napoli, in riforma della prima pronuncia, riduceva la pena inflitta all'imputato a tre anni di reclusione e 600,00 Euro di multa. Nel calcolo della pena, la Corte territoriale apportava un aumento per la recidiva non riconosciuta dal primo Giudice, ancorché contestata.
3. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato per il tramite del difensore, deducendo con un unico motivo l'erronea applicazione della legge penale, con riguardo alla violazione del disposto di cui all'art. 99 c.p., comma 6, nella determinazione della pena. Posto che per il reato che giustificava la contestazione della recidiva specifica era stato emesso decreto penale di condanna alla sola pena della multa di Euro 700,00, la Corte di Appello, pur riconoscendo tale aggravante, non avrebbe potuto superare - ai sensi dell'art. 99 c.p., comma 6, - i limiti della pena inflitta con il citato decreto, pena che, con il ragguaglio previsto dall'art. 135 c.p., doveva calcolarsi in tre giorni di detenzione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
2. Per giurisprudenza consolidata di questa Corte, in applicazione dell'art. 99 c.p., u.c. anche per determinare il termine di prescrizione, l'aumento di pena per la recidiva in nessun caso può superare il cumulo delle pene risultanti dalla somma delle condanne precedenti, comprese anche quelle a pena pecuniaria ragguagliata a pena detentiva ex art. 135 c.p.. (Sez. 2, n. 8492 del 16/5/1985, Tinnirello, Rv. 170553; v. anche Rv. 142698 e Rv. 145864).
3. Il Giudice a quo non si è attenuto a tale principio, in quanto, sulla pena base di tre anni di reclusione inflitta per il reato più grave di ricettazione sub C), ha apportato, per la recidiva specifica contestata al ricorrente, un aumento pari a un anno di reclusione, ovvero secondo una misura superiore a quella cui sarebbe pervenuto se avesse correttamente applicato l'art. 99 c.p., comma 6, operando il ragguaglio, ex art. 135 c.p., della pena pecuniaria di 700,00 Euro irrogata con il decreto penale di condanna risultante, quale unico precedente, dal certificato del casellario giudiziale.
4. La sentenza impugnata va, quindi, annullata limitatamente all'aumento disposto per la recidiva, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di Appello di Napoli che si atterrà al principio enunciato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'aumento disposto per la recidiva e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di Appello di Napoli.
Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2015