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9 marzo 2006
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8 febbraio 2007
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10 aprile 2008
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Art. 1. 1. L' articolo 593 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"Art. 593 (Casi di appello). - 1. Salvo quanto previsto dagli articoli 443, comma 3, 448, comma 2, 579 e 680, il pubblico ministero e l'imputato possono appellare contro le sentenze di condanna.
2. L'imputato e il pubblico ministero possono appellare contro le sentenze di proscioglimento nelle ipotesi di cui all'articolo 603, comma 2, se la nuova prova e' decisiva. Qualora il giudice, in via preliminare, non disponga la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale dichiara con ordinanza l'inammissibilita' dell'appello. Entro quarantacinque giorni dalla notifica del provvedimento le parti possono proporre ricorso per cassazione anche contro la sentenza di primo grado.
3. Sono inappellabili le sentenze di condanna per le quali e' stata applicata la sola pena dell'ammenda". (1) ((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte costituzionale con sentenza 24 gennaio - 6 febbraio 2007, n. 26 (in G.U. 1a s.s. 7/2/2007, n. 6) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo "nella parte in cui, sostituendo l' art. 593 del codice di procedura penale , esclude che il pubblico ministero possa appellare contro le sentenze di proscioglimento, fatta eccezione per le ipotesi previste dall'art. 603, comma 2, del medesimo codice, se la nuova prova e' decisiva". --------------- AGGIORNAMENTO (3) La Corte costituzionale con sentenza 31 marzo - 4 aprile 2008,n . 85 (in G.U. 1a s.s. 9/04/2008, n. 16) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo nella parte in cui, sostituendo l' art. 593 del codice di procedura penale , esclude che l'imputato possa appellare contro le sentenze di proscioglimento relative a reati diversi dalle contravvenzioni punite con la sola ammenda o con pena alternativa, fatta eccezione per le ipotesi previste dall'art. 603, comma 2, del medesimo codice, se la nuova prova e' decisiva.
"Art. 593 (Casi di appello). - 1. Salvo quanto previsto dagli articoli 443, comma 3, 448, comma 2, 579 e 680, il pubblico ministero e l'imputato possono appellare contro le sentenze di condanna.
2. L'imputato e il pubblico ministero possono appellare contro le sentenze di proscioglimento nelle ipotesi di cui all'articolo 603, comma 2, se la nuova prova e' decisiva. Qualora il giudice, in via preliminare, non disponga la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale dichiara con ordinanza l'inammissibilita' dell'appello. Entro quarantacinque giorni dalla notifica del provvedimento le parti possono proporre ricorso per cassazione anche contro la sentenza di primo grado.
3. Sono inappellabili le sentenze di condanna per le quali e' stata applicata la sola pena dell'ammenda". (1) ((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte costituzionale con sentenza 24 gennaio - 6 febbraio 2007, n. 26 (in G.U. 1a s.s. 7/2/2007, n. 6) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo "nella parte in cui, sostituendo l' art. 593 del codice di procedura penale , esclude che il pubblico ministero possa appellare contro le sentenze di proscioglimento, fatta eccezione per le ipotesi previste dall'art. 603, comma 2, del medesimo codice, se la nuova prova e' decisiva". --------------- AGGIORNAMENTO (3) La Corte costituzionale con sentenza 31 marzo - 4 aprile 2008,n . 85 (in G.U. 1a s.s. 9/04/2008, n. 16) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo nella parte in cui, sostituendo l' art. 593 del codice di procedura penale , esclude che l'imputato possa appellare contro le sentenze di proscioglimento relative a reati diversi dalle contravvenzioni punite con la sola ammenda o con pena alternativa, fatta eccezione per le ipotesi previste dall'art. 603, comma 2, del medesimo codice, se la nuova prova e' decisiva.
Commentari • 36
- 1. Illegittima l’inappellabilità delle sentenze di proscioglimento da parte dell’accusaAccesso limitatoClorinda Di Franco · https://www.altalex.com/ · 6 aprile 2007 · 8.248995
Giurisprudenza • 186
- 1. Corte Cost., sentenza 04/04/2008, n. 85Provvedimento: […] Il gravame – prosegue il giudice a quo – dovrebbe essere dichiarato inammissibile ai sensi degli artt. 1 e 10 della legge n. 46 del 2006, non essendo più previsto l'appello come mezzo di impugnazione delle sentenze di proscioglimento. […] Ciò premesso, la Corte rimettente rileva che, ai sensi dell'art. 593 cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1 della legge n. 46 del 2006, l'imputato può appellare le sentenze di condanna, ma non quelle di proscioglimento, tra le quali rientra la sentenza di concessione del perdono giudiziale.Leggi di più...
- processo penale·
- appello dell'imputato·
- assorbimento di censura ulteriore.·
- illegittimità costituzionale 'in parte qua'·
- inammissibilità ove proposto prima dell'entrata in vigore della legge n. 46 del 2006·
- segnalazione al legislatore dell'opportunità di intervenire.·
- appellabilità da parte del pubblico ministero·
- soluzione «creativa» che porterebbe ad un risultato estraneo alla 'voluntas legis'.·
- possibilità di dichiarare l'incostituzionalità della relativa previsione in via consequenziale