Versione
24 ottobre 1989
24 ottobre 1989
>
Versione
8 novembre 2002
8 novembre 2002
Art. 49.
(( (Nuova richiesta di rimessione).
1. Anche quando la richiesta e' stata accolta, il pubblico ministero o l'imputato puo' chiedere un nuovo provvedimento per la revoca di quello precedente o per la designazione di un altro giudice.
2. L'ordinanza che rigetta o dichiara inammissibile per manifesta infondatezza la richiesta di rimessione non impedisce che questa sia nuovamente proposta purche' fondata su elementi nuovi.
3. E' inammissibile per manifesta infondatezza anche la richiesta di rimessione non fondata su elementi nuovi rispetto a quelli gia' valutati in una ordinanza che ha rigettato o dichiarato inammissibile una richiesta proposta da altro imputato dello stesso procedimento o di un procedimento da esso separato.
4. La richiesta dichiarata inammissibile per motivi diversi dalla manifesta infondatezza puo' essere sempre riproposta.
(( (Nuova richiesta di rimessione).
1. Anche quando la richiesta e' stata accolta, il pubblico ministero o l'imputato puo' chiedere un nuovo provvedimento per la revoca di quello precedente o per la designazione di un altro giudice.
2. L'ordinanza che rigetta o dichiara inammissibile per manifesta infondatezza la richiesta di rimessione non impedisce che questa sia nuovamente proposta purche' fondata su elementi nuovi.
3. E' inammissibile per manifesta infondatezza anche la richiesta di rimessione non fondata su elementi nuovi rispetto a quelli gia' valutati in una ordinanza che ha rigettato o dichiarato inammissibile una richiesta proposta da altro imputato dello stesso procedimento o di un procedimento da esso separato.
4. La richiesta dichiarata inammissibile per motivi diversi dalla manifesta infondatezza puo' essere sempre riproposta.
Commentari • 279
- 1. Art. 20 c.p.p. Difetto di giurisdizionehttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 138.86548
[…] L'articolo 20 sul difetto di giurisdizione si riferisce ai rapporti tra giudice ordinario e giudice speciale, superando la limitazione dell'attuale art. 49 c.p.p. che si riferisce solo all'incompetenza dell'autorità giudiziaria ordinaria rispetto al giudice speciale. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. pen., sez. II, sentenza 07/05/2018, n. 19768Provvedimento: […] In particolare, il giudice delle indagini preliminari, alla stregua del novellato art. 459/1 bis cod. proc. pen., rilevava che «il Pubblico Ministero che ritiene di far ricorso al rito monitorio deve necessariamente indicare la misura della pena pecuniaria, eventualmente richiesta in sostituzione di quella detentiva, rimanendo, come in passato, in capo al Giudice chiamato ad adottare il decreto penale, la mera valutazione di congruità della pena richiesta, sia pure alla luce delle nuove regole di commisurazione stabilite dal novellato art. 49 cod. proc. pen.» 2. […]Leggi di più...
- art. 459/1 bis cod. proc. pen.·
- carenza di potere in astratto·
- restituzione atti al pubblico ministero·
- art. 639/2 cod. pen.·
- abnormità funzionale·
- carenza di potere in concreto·
- abnormità strutturale·
- principio di tassatività delle impugnazioni·
- decreto penale di condanna