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16 marzo 2006
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1 gennaio 2023
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25 agosto 2024
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Art. 593.
(Casi di appello).
1. Salvo quanto previsto dagli articoli 443, comma 3, 448, comma 2, 579 e 680, l'imputato puo' appellare contro le sentenze di condanna mentre il pubblico ministero puo' appellare contro le medesime sentenze solo quando modificano il titolo del reato o escludono la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale o stabiliscono una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato.
2. ((Il pubblico ministero non puo' appellare contro le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all'articolo 550, commi 1 e 2)) .
L'imputato puo' appellare contro le sentenze di proscioglimento emesse al termine del dibattimento, salvo che si tratti di sentenze di assoluzione perche' il fatto non sussiste o perche' l'imputato non lo ha commesso.
3. Sono in ogni caso inappellabili le sentenze di condanna per le quali e' stata applicata la sola pena dell'ammenda o la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilita', nonche' le sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa.
--------------- AGGIORNAMENTO (148)
Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 24 gennaio - 6 febbraio 2007, n. 26 (in G.U. 1a s.s. 7/2/2007, n. 6) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell' art. 1 della L. 20 febbraio 2006, n. 46 "nella parte in cui, sostituendo l' art. 593 del codice di procedura penale , esclude che il pubblico ministero possa appellare contro le sentenze di proscioglimento, fatta eccezione per le ipotesi previste dall'art. 603, comma 2, del medesimo codice, se la nuova prova e' decisiva". --------------- AGGIORNAMENTO (149)
Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 31 marzo - 4 aprile 2008, n . 85 (in G.U. 1a s.s. 9/04/2008, n. 16) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell' art. 1 della L. 20 febbraio 2006, n. 46 nella parte in cui, sostituendo l' art. 593 del codice di procedura penale , esclude che l'imputato possa appellare contro le sentenze di proscioglimento relative a reati diversi dalle contravvenzioni punite con la sola ammenda o con pena alternativa, fatta eccezione per le ipotesi previste dall'art. 603, comma 2, del medesimo codice, se la nuova prova e' decisiva.
(Casi di appello).
1. Salvo quanto previsto dagli articoli 443, comma 3, 448, comma 2, 579 e 680, l'imputato puo' appellare contro le sentenze di condanna mentre il pubblico ministero puo' appellare contro le medesime sentenze solo quando modificano il titolo del reato o escludono la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale o stabiliscono una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato.
2. ((Il pubblico ministero non puo' appellare contro le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all'articolo 550, commi 1 e 2)) .
L'imputato puo' appellare contro le sentenze di proscioglimento emesse al termine del dibattimento, salvo che si tratti di sentenze di assoluzione perche' il fatto non sussiste o perche' l'imputato non lo ha commesso.
3. Sono in ogni caso inappellabili le sentenze di condanna per le quali e' stata applicata la sola pena dell'ammenda o la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilita', nonche' le sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa.
--------------- AGGIORNAMENTO (148)
Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 24 gennaio - 6 febbraio 2007, n. 26 (in G.U. 1a s.s. 7/2/2007, n. 6) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell' art. 1 della L. 20 febbraio 2006, n. 46 "nella parte in cui, sostituendo l' art. 593 del codice di procedura penale , esclude che il pubblico ministero possa appellare contro le sentenze di proscioglimento, fatta eccezione per le ipotesi previste dall'art. 603, comma 2, del medesimo codice, se la nuova prova e' decisiva". --------------- AGGIORNAMENTO (149)
Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 31 marzo - 4 aprile 2008, n . 85 (in G.U. 1a s.s. 9/04/2008, n. 16) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell' art. 1 della L. 20 febbraio 2006, n. 46 nella parte in cui, sostituendo l' art. 593 del codice di procedura penale , esclude che l'imputato possa appellare contro le sentenze di proscioglimento relative a reati diversi dalle contravvenzioni punite con la sola ammenda o con pena alternativa, fatta eccezione per le ipotesi previste dall'art. 603, comma 2, del medesimo codice, se la nuova prova e' decisiva.
Commentari • 250
- 1. G. Biondi | È appellabile o ricorribile per Cassazione la sentenza di condanna alla sola pena dell’ammenda anche in sostituzione di pena detentiva?https://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione · 266.05557
[…] in qualche modo connesse alle altre, sopra evidenziate, mette conto rappresentare l'ampliamento dei casi di inappellabilità delle sentenze, frutto della sostituzione del comma 3 dell'art. 593 c.p.p. ad opera dell'art. 34, comma 1, lett. a), del d. lgs. n. 150/2022, […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. pen., SS.UU., sentenza 23/06/2025, n. 23406Provvedimento: […] dalla disposizione deputata a colmare i vuoti di regolamentazione specifica del procedimento davanti al giudice di pace - alla disciplina del codice di rito, si riferisca alla sola norma generale sull'impugnazione della parte civile, dettata dall'art. 576 cod. proc. pen., oppure anche alla disposizione di cui al terzo comma dell'art. 593 cod. proc. pen., intitolato «Casi di appello». 2.2. […] Con l'ordinanza n. 193 del 26/06/2009, la Corte costituzionale, nel dichiarare manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 593 e 576 cod. proc. pen., sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 111 Cost., con riguardo, […]Leggi di più...
- art. 593 cod. proc. pen.·
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