Sentenza 6 maggio 2015
Massime • 1
In materia di associazioni mafiose "storiche", l'onere di motivazione del giudice è significativamente attenuato in relazione all'esistenza del sodalizio, che trova conferma in decenni di storia giudiziaria, mentre non subisce alcuna incisione in relazione alla partecipazione del singolo alla consorteria, che deve sempre essere dimostrata con i parametri di giudizio tipici della fase: ragionevole probabilità di colpevolezza nella fase cautelare o certezza non incisa dal ragionevole dubbio nella fase di merito.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 06/05/2015, n. 28602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28602 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FIANDANESE Franco - Presidente - del 06/05/2015
Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 968
Dott. PELLEGRINO Andrea - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RECCHIONE Sandra - rel. Consigliere - N. 43765/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PAPPADÀ ADRIANO N. IL 08/07/1957;
avverso l'ordinanza n. 523/2014 TRIB. LIBERTÀ di LECCE, del 11/07/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANDRA RECCHIONE;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Angelillis C., che conclude per la inammissibilità del ricorso;
udito il difensore avv. Vitale Gaetano, che chiede l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il tribunale di Lecce confermava l'ordinanza di custodia cautelare n carcere applicata al AD in relazione al reato di cui all'art. 416 bis c.p.. 2. ricorreva per Cassazione il difensore dell'indagato che deduceva vizio di motivazione;
e segnatamente deduceva:
2.1.1. la assenza di elementi di prova indicati dell'esistenza di una consorteria mafiosa e dell'appartenenza del AD alla stessa, la carente identificazione dell'indagato (nelle intercettazioni emergeva solo tale DR che veniva per ciò solo identificato nel AD); criticava la idoeneità dimostrativa delle intercettazioni dalle quali emergeva (attraverso le dichiarazioni intercettate del Pauli) l'organigramma della associazione e la assenza di elementi che giustificassero la "comparanza" tra AD ed il pastorelli daniele;
2.1.3. le dichiarazioni dei collaboratori non si riferivano ad una attuale partecipazione alla consorteria mafiosa, ma piuttosto alla partecipazione dello stesso ad una associazione a delinquere semplice;
2.2. Vizio di motivazione in ordine alla scelta della misura cautelare. Si lamentava la mancanza di motivazione in ordine al fatto che la custodia cautelare in carcere potesse essere l'unica adeguata a fronteggiare le presunte esigenze cautelari.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato.
1.1. Il collegio condivide l'orientamento espresso dalla Corte di cassazione secondo cui le censure sull'apprezzamento dei singoli elementi indizianti e sulla consistenza delle esigenze cautelari non possono trovare ingresso in sede di legittimità, essendo tale giudizio istituzionalmente limitato al controllo dell'esistenza di una motivazione del provvedimento che prenda in esame tutte le deduzioni dell'istante e la congruità logica del collegamento tra le singole proporzioni, nel senso che non siano in contrasto tra loro in modo tale da non consentire di ripercorrere l'"iter" logico seguito dal giudice di merito per pervenire alla decisione (Cass. sez. 1 n. 2525 del 29/05/1992, Rv. 191026, Cass. sez. 1, n. 3492 del 22/10/1990, Rv. 185922). Nel caso di specie la valutazione del compendio indiziario non presenta fratture logiche e risulta coerente con le emergenze procedimentali.
1.2. Segnatamente: nessun vizio di motivazione affligge la sentenza impugnata nella parte in cui, nell'accertamento della esistenza della consorteria valorizza le intercettazioni relative alle dichiarazioni del Pauli.
Il collegio aderisce all'orientamento secondo il quale gli elementi di prova raccolti nel corso delle intercettazioni di conversazioni alle quali non abbia partecipato l'imputato, costituiscono fonte di prova diretta soggetta al generale criterio valutativo del libero convincimento razionalmente motivato, previsto dall'art. 192 c.p.p., comma 1, senza che sia necessario reperire dati di riscontro esterno;
qualora, tuttavia, tali elementi abbiano natura indiziaria, essi dovranno possedere i requisiti di gravità, precisione e concordanza in conformità del disposto dell'art. 192 c.p.p., comma 2 (Cass. sez.. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Rv. 260842; Cass. sez. 1, n. 40006 del 11/04/2013, Rv. 257398; Cass. sez. 6, n. 3882 del 04/11/2011, dep 2012 Rv. 251527).
La valutazione dei contenuti accusatori provenienti da una conversazione intercettata si sottrae infatti alla regola di valutazione che governa l'apprezzamento della prova dichiarativa in quanto, nonostante i contenuti intercettati non possano che essere inseriti nell'ampio genere della "dichiarazione", gli stessi hanno la caratteristica di essere emersi non in seguito alla sollecitazione di una autorità certificante, come avviene nel caso della raccolta della testimonianza o delle dichiarazioni predibattimentali, ma di essere spontanei.
La spontaneità è un indice di credibilità che, per quanto insufficiente a garantire in modo assoluto la veridicità dei contenuti dichiarativi, consente tuttavia di estrarre la dichiarazione intercettata dall'area della testimonianza, ovvero della prova dichiarativa "sollecitata" che necessita, ogni volta che il propalante sia un chiamante in correità, di riscontri di natura individualizzante.
Il fatto che le dichiarazioni intercettate siano spontanee non integra una presunzione di credibilità, e non esime dalla necessità di compiere una approfondita analisi della veridicità dei contenuti, essendo il "dichiarato" per sua natura manipolabile. Può dunque essere affermato che la riconducibilità della intercettazione al più ampio genere della dichiarazione impone un vaglio penetrante diretto a verificare la veridicità dei contenuti registrati, attraverso la valutazione del contesto in cui gli stessi emergono, delle relazioni tra i conversanti e della compatibilità con gli altri elementi di prova raccolti, ove presenti. Nel caso di specie il collegio effettuava la valutazione della veridicità dei contenuti dichiarativi intercettati, in accordo con le indicate linee interpretative, dato che evidenzia la intrinseca coerenza delle dichiarazioni intercettate e la loro piena compatibilità con gli altri elementi di prova, ed, in particolare con le dichiarazioni dei collaboratori che tratteggiano l'esistenza della consorteria della quale il AD era partecipe. Peraltro, in materia di dimostrazione dell'esistenza delle mafie storiche, l'onere sii motivazione del giudice patisce una significativa attenuazione in ordine all'an del sodalizio, la cui esistenza trova conferma in decenni di storia giudiziaria;
nessuna incisione dell'onere motivazionale si rinviene invece nella dimostrazione della partecipazione del singolo alla consorteria, nella sua dimensione locale o delocalizzata in aeree geografiche distanti dal primo insediamento: dovrà sempre essere dimostrata con i parametri di giudizio tipici della fase (ovvero ragionevoli probabilità di colpevolezza nella fase cautelare o certezza non incisa dal ragionevole dubbio nella fase di merito) la appartenenza del singolo al sodalizio.
1.3. Con riguardo alle censure rivolte alla identificazione dell'DR - citato nei dialoghi intercettati - nel AD:
gli argomenti forniti dalla Corte di appello si presentano idonei ad identificare l'indagato; non è censurabile, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente l'efficacia dimostrativa dei contenuti dell'intercettazione in cui il Pauli si riferisce ad un "compare" di nome RI;
l'RI in questione trova esplicita e compiuta identificazione nella intercettazione nel corso della quale ZE RI fa esplicito riferimento al AD come ad uno dei sodali che aveva deciso di sopprimere ZE AN. Tale compendio indiziario trova definitivo conforto nelle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia.
1.4. Le censure rivolte nei confronti della valenza indiziante delle dichiarazioni dei collaboratori sono da respingere. La risalenza delle stesse non è un dato che ne depotenzia la capacità dimostrativa in ragione della stabilità delle consorterie mafiose e della conseguente rilevanza delle dichiarazioni accusatorie indicative della affiliazione.
Manifestamente infondata è, infine, la censura che si rivolge alla assenza di valutazioni di "certezza" in ordine alla partecipazione del AD al sodalizio: notoriamente le valutazioni della fase cautelare sono effettuate sulla base di parametro valutativo della "ragionevole probabilità di colpevolezza", criterio evidentemente non sovrapponibile a quello dell'"oltre ogni ragionevole dubbio" che caratterizza le decisioni di merito.
2. Anche il motivo che deduce l'illegittima scelta della misura è manifestamente infondato. Il AD è infatti indagato per il reato di cui all'art. 416 bis c.p.. Si tratta di una imputazione che prevede, in presenza delle esigenze cautelari, la presunzione di adeguatezza del carcere. La appartenenza alla associazione mafiosa involge infatti una scelta di vita che implica una permanente disponibilità ad accrescere il potenziale criminale delle associazioni mafiose che, a causa della loro particolare struttura, viene meno solo con il recesso (Cass. sez. un. n. 34473 del 19/07/2012, Rv. 253186; Cass. sez. 1, n. 46103 del 07/10/2014, Rv. 261272). Tale caratteristica distingue il reato di associazione mafiosa dagli altri reati indicati nell'art. 275 c.p.p., comma 3 in relazione ai quali la Corte costituzionale ha ridimensionato l'efficacia della presunzione (trasformandola da assoluta in relativa).
3. Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in Euro 1000,00.
4. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato si trova ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal citato art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di Euro 1000.00 alla Cassa delle ammende.
Si provveda a norma dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 6 maggio 2015.
Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2015