Sentenza 8 marzo 2012
Massime • 2
In sede di legittimità è possibile prospettare una interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile.
In tema di intercettazioni telefoniche, è irrilevante che la richiesta di autorizzazione del P.M., nonostante l'urgenza prospettata, sia stata accolta dal G.i.p. con ritardo, e che a ciò abbia fatto seguito altro ritardo nell'adozione del decreto esecutivo, ovvero nella materiale esecuzione del provvedimento da parte della Polizia giudiziaria.
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Il reato di indebita compensazione di crediti inesistenti, previsto dall'art. 10-quater del D.Lgs. 74/2000, si configura quando un soggetto utilizza crediti fittizi o inesistenti per compensare debiti fiscali, eludendo così il pagamento delle imposte dovute. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 39478 del 2024, ha chiarito che per la configurazione del reato è necessario un insieme di prove concrete che dimostrino la natura fraudolenta della compensazione. La pronuncia si è soffermata anche sui requisiti necessari per configurare il reato di associazione per delinquere a scopo di frode fiscale (art. 416 c.p.), stabilendo che la mera esistenza di un'organizzazione non basta a …
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La massima Integra il delitto di frode informatica, e non quello di indebita utilizzazione di carte di pagamento di cui all' art. 55, comma 9, d.lg. 21 novembre 2001, n. 231, la condotta di chi, servendosi di carte per l'erogazione di carburante in precedenza clonate, acceda ai sistemi informatici predisposti presso i relativi impianti, con successivo prelievo abusivo di carburante. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'elemento specializzante del reato di cui all' art. 640-ter c.p. , rappresentato dall'utilizzazione fraudolenta del sistema informatico, costituisce presupposto assorbente rispetto alla generica indebita utilizzazione di carte di pagamento clonate, disciplinata …
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Indice La questione La soluzione adottata dalla Cassazione Conclusioni 1. La questione Il Tribunale di Potenza, sezione del Riesame, aveva confermato un'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della medesima città con la quale era stata applicata all'indagato la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione a due reati ambedue di cui agli artt. 110, 81 cod. pen., 73 DPR 309/90. Avverso questo provvedimento proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell'indagato che, tra i motivi addotti, in relazione ad uno dei due capi di accusa, deduceva il fatto che il Tribunale del Riesame non avrebbe sufficientemente risposto alle censure relative alle …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/03/2012, n. 11189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11189 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO GI - Presidente - del 08/03/2012
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. MILO Nicola - Consigliere - N. 351
Dott. LANZA Luigi - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 3022/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RO ET nato il [...];
avverso l'ordinanza 27 dicembre 2011 del Tribunale di Palermo. Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso. Udita la relazione fatta dal Consigliere Luigi Lanza. Sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. CEDRANGOLO Oscar che ha concluso per il rigetto del ricorso, nonché il difensore del ricorrente avv. Accoretti Vianello che ha chiesto l'accoglimento dell'impugnazione. RITENUTO IN FATTO
ET RO ricorre, a mezzo del suo difensore, avverso l'ordinanza 27 dicembre 2011 del Tribunale di Palermo, che ha rigettato la richiesta di riesame contro l'ordinanza di custodia cautelare in carcere, 2 dicembre 2011, del G.I.P. presso il Tribunale di Palermo.
Il ricorrente unitamente a LU ES, CO ON, UI SE, RT ON, NO EL, CE RO, RR GI, NO AL, VI ZI, RI MA, TI PP CE e GL LB) è accusato, al capo sub A), del delitto di cui all'art. 416 bis c.p., commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, per avere, in concorso con RA
SE (nei cui confronti si procede separatamente) e con numerose altre persone, fatto parte della associazione mafiosa denominata Cosa Nostra, o per risultare stabilmente inseriti nella detta associazione, ed in particolare, AS ET: partecipando alle attività dell'associazione mafiosa, mandamento di Brancaccio, dedicandosi alla richiesta di somme di denaro ai commercianti della zona, costringendo gli stessi a versare tali somme in forza della minaccia consistita nel manifestare la propria appartenenza all'organizzazione mafiosa denominata Cosa Nostra ed in virtù della forza derivante dal vincolo associativo, relativo alla predetta organizzazione, realizzando danneggiamenti degli esercizi commerciali e rendendosi altresì disponibile ad aggressioni fisiche dei soggetti che gli venivano indicati dai vertici mafiosi. In Palermo, sino alla data odierna.
Al ricorrente è stata pure contestata (capo R) la violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art 74, commi 1, 2, 5; per essersi con LU ES, CC ON, UI SE e UI ET, associati tra loro e con altri soggetti allo stato ignoti al fine di commettere più delitti relativi all'acquisto, importazione, detenzione, commercio, trasporto e distribuzione di ingenti quantità di sostanza stupefacente del tipo cocaina e hashish;
in particolare:
LU ES e CC ON per avere organizzato e diretto l'associazione coordinando tutte le attività relative alla importazione dalla Calabria e alla distribuzione dello stupefacente nel territorio del quartiere Brancaccio e Palermo, stabilendo il prezzo da praticare per le successive cessioni e accordandosi per l'acquisto delle partite di droga;
UI ET, UI SE, AS ET per avere partecipato all'organizzazione criminale operando quali intermediari ricevendo la sostanza stupefacente da LU ES e da altri fornitori e provvedendo alla rivendita della medesima sostanza ad altri intermediari, nonché per essersi occupati della raccolta del denaro costituente il prezzo delle cessioni e destinato ad essere reinvestito successivamente, nell'acquisto di ulteriori partite di droga. Fatti commessi in Palermo dal giugno 2009 al giugno 2011. CONSIDERATO IN DIRITTO
Con un primo motivo di impugnazione viene dedotta inosservanza ed erronea applicazione della legge, nonché vizio di motivazione sotto il profilo della violazione dell'art. 268, comma 2 e art. 271 cod. proc. pen.. In particolare si lamenta la contraddittorietà logica di un provvedimento d'urgenza deliberato il 27 maggio 2010 cui la Polizia giudiziaria da concreta esecuzione in data 3 settembre 2010 e si contesta il potere della Polizia giudiziaria di tenere nel cassetto il provvedimento decidendone in modo arbitrario la sua esecuzione. Da ciò conseguirebbe l'inutilizzabilità degli esiti di tale intercettazione, rimessa alla valutazione discrezionale di un organo non giudiziario al di fuori del controllo del P.M. e senza l'adozione di un nuovo decreto di autorizzazione.
Il motivo è privo di fondamento e va rigettato.
In tema di intercettazione di conversazioni o comunicazioni, è pacifico che la durata delle operazioni deve computarsi dal momento di inizio effettivo delle stesse e non dalla data di emissione del provvedimento autorizzativo in quanto l'art. 267 cod. proc. pen., comma 3, prevede come oggetto di indefettibile previsione nel decreto di autorizzazione un termine di durata, preordinato ad assicurare il controllo giurisdizionale sul contenimento nei limiti temporali strettamente necessari per l'esecuzione di un'attività di indagine, invasiva ed incidente sul diritto alla riservatezza nelle comunicazioni personali (cass. pen. sez. 5, 21047/2011 Rv. 250416). Su tali premesse è irrilevante che la richiesta di autorizzazione del P.M., rivolta al giudice per le indagini preliminari sia stata accolta con ritardo, nonostante l'accampata urgenza, e del pari ininfluente è la circostanza che a ciò abbia fatto seguito altro ritardo nell'adozione del decreto esecutivo (cass. pen. sez. 5, 15322 /2008 Rv. 239383) oppure nella materiale esecuzione del provvedimento per ragioni connesse alla complessiva attività di Polizia giudiziaria.
Invero, ciò che conta, è solo il controllo giurisdizionale sul contenimento nei limiti temporali strettamente necessari per l'esecuzione di un'attività di indagine invasiva e non il momento dell'esecuzione stessa ad opera della Polizia giudiziaria, condotta che implica la soluzione di problemi pratici, non conoscibili da parte dell'Autorità giudiziaria che procede.
Con un secondo motivo si lamenta ancora violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento all'art. 273 cod. proc. pen. e art.416 bis cod. pen., posto che le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia AC, UL, Li CA e TR, sono state acriticamente utilizzate senza verifica del reale livello di conoscenza dei predetti, il cui patrimonio devesi qualificare come de relato, considerato che nessuna delle loro asserzioni avrebbe avuto un riscontro individualizzante. Nello specifico si contesta il valore attribuito alle due intercettazioni del 6 ottobre 2010 e del 15 febbraio 2011.
Con un terzo motivo si prospetta vizio di motivazione e violazione di legge per il ritenuto delitto associativo D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 74, di cui difettano le giustificazioni di gravi indizi di colpevolezza, sia per l'azione esecutiva, sia per la soggettività che deve informare la struttura sodale e le condivise sue finalità, anche in punto di indeterminatezza del programma criminoso. Entrambe tali ultime doglianze, talora al limite dell'ammissibilità, risultano prive di fondamento e vanno rigettate.
Nella specie, infatti, esiste adeguata giustificazione in termini di "probatio minor" sulla qualità grave degli indizi rilevati (per le due realtà associative) i quali tutti sono stati sinergicamente valorizzati, previa valutazione dell'attendibilità intrinseca ed estrinseca delle fonti, con una integrazione logica, reciproca e convergente, in punto di partecipazione ai due sodalizi, sia in termini di efficacia causale sia in punto di profili soggettivi. Conclusione questa che non può essere invalidata dalla pretesa errata valutazione probatoria del tenore delle intercettazioni del 6 ottobre 2010 e del 15 febbraio 2011, considerato che è possibile prospettare in sede di legittimità una interpretazione del significato di una intercettazione, diversa da quella proposta dal giudice di merito soltanto in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (cfr. ex plurimis: Cass. Pen. Sez. 2, 38915/2007 Rv. 237994 , Donno). Nella specie invero non si tratta affatto di una difformità connotata da "decisività ed incontestabilità", qualità queste che presuppongono una realtà manifesta e priva di ambiguità, non concretizzabile nella vicenda di specie, laddove l'esito interpretativo in danno del ricorrente appare ragionevolmente sostenuto, con un giudizio di merito privo di incoerenze od illogicità.
Il ricorso pertanto risulta infondato, valutata la conformità del provvedimento alle norme stabilite, nonché apprezzata la tenuta logica e coerenza strutturale della giustificazione che è stata formulata. Non comportando la presente decisione la rimessione in libertà del ricorrente, provvederà la cancelleria agli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. cod. proc. pen., comma 1 ter.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 8 marzo 2012.
Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2012