Sentenza 13 novembre 2012
Massime • 1
Le sentenze irrevocabili acquisite ai sensi dell'art. 238 bis cod. proc. pen. sono utilizzabili anche nei confronti di soggetti rimasti estranei ai procedimenti nei quali esse, sono state pronunciate.
Commentario • 1
- 1. Lavoratore e documentazione d'ufficio: condizioni per la legittima produzione in giudizioMario Meucci · https://www.filodiritto.com/ · 10 aprile 2014
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/11/2012, n. 7993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7993 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ZECCA Gaetanino - Presidente - del 13/11/2012
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - N. 2698
Dott. LAPALORCIA Grazia - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MICHELI Paolo - Consigliere - N. 6159/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) EL PP N. IL 20/11/1948;
2) D'VI OG N. IL 19/06/1957;
3) D'VI PP CE N. IL 17/07/1963;
4) DA LL MA N. IL 27/06/1965;
5) D'VI CE N. IL 06/02/1931;
6) D'VI SA N. IL 06/03/1960;
avverso la sentenza n. 1056/2008 CORTE APPELLO di PALERMO, del 18/05/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/11/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRAZIA LAPALORCIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Mazzotta Gabriele, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;
udito il difensore avv. Vaccaro G., per D'AV RO, avv. Gallina Montana C., per D'AV EN, avv. Rossi A., per D'AV SA e D'AV SE;
avv. Caramello R., per D'AV IO.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza 18.5.2011 la Corte d'Appello di Palermo, confermando in punto affermazione di colpevolezza quella del Tribunale di IA in data 29.6.2007 - che parzialmente riformava in ordine al trattamento sanzionatorio di alcuni imputati -, riconosceva EL SE, quale amministratore di diritto della LO srl, dichiarata fallita il 17-7-2001, D'VI EN, D'VI RO, SE EN D'VI (rispettivamente DR e figli), quali amministratori di fatto della stessa società, responsabili dei reati, di cui al capo A), di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale (quest'ultima relativa alla distrazione di merci, beni strumentali e somme di denaro, per un totale superiore a L. 2 miliardi e settecento); D'VI SA (rispettivamente figlia e sorella dei D'AV di cui sopra), quale amministratore della VA Prefabbricati srl (capo C), IO DVI, quale amministratore di fatto della GS Costruzioni srl (capo D), responsabili di concorso, con il CE ed i D'AV, ciascuno in una distrazione di beni strumentali della fallita, nel primo caso fatturati come venduti per il prezzo di L. 14,400.000 alla VA Prefabbricati srl, somma mai corrisposta, nel secondo fatturati alla GS per L. 132 milioni, somma riportata nel bilancio della fallita ma non rinvenuta nella sua disponibilità, mentre il valore reale era di L. 500 milioni, importo promesso e corrisposto ai tre D'AV anche successivamente al fallimento.
2. La corte confermava l'impianto accusatorio secondo cui i veri titolari dell'attività della fallita erano i D'AV DR e figli, i quali, attraverso il conferimento al CE, loro dipendente, della qualifica di amministratore di diritto e la fittizia intestazione allo stesso delle quote sociali, avevano in tal modo proseguito, tramite la LO srl, l'attività di altre loro società dichiarate fallite, la UR LO NO s.a.s. (soci EN e RO D'AV), l'impresa individuale di RO D'AV e la UR ST s.a.s. di D'AV SE EN.
3. Con ricorso personale CE deduceva con un primo motivo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla L. Fall., art. 216. Dopo aver richiamato la giurisprudenza in tema di consapevolezza da parte dell'amministratore di diritto/testa di legno dei disegni criminosi dell'amministratore di fatto, necessaria per l'affermazione di responsabilità, sosteneva che tale consapevolezza non poteva essere desunta dalle sporadiche emergenze evidenziate nella sentenza impugnata, che aveva trascurato quelle che gli attribuivano un ruolo assolutamente marginale nei fatti contestati. Il carattere secondario della sua partecipazione era del resto confermato dalla sentenza 15-7-2004 del tribunale di IA (che lo aveva condannato per bancarotta documentale e patrimoniale in relazione al fallimento della UR LO NO s.a.s., in concorso con i soci EN e RO D'AV), mentre numerose testimonianze, enumerate nel ricorso, davano conto del fatto che egli era sconosciuto ai fornitori, quella del consulente contabile SArio SS escludeva qualunque sua ingerenza nella gestione della società e le intercettazioni telefoniche dimostravano l'assoluta marginalità del suo ruolo.
3.1 Con il secondo motivo gli stessi vizi erano dedotti in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, in quanto, sempre sulla base della giurisprudenza di legittimità in tema, il nocumento per i creditori era stato nella specie pari soltanto a L. 90 milioni in pregiudizio della AR AR & LI srl.
3.2 Il terzo motivo addebita ancora i medesimi vizi al diniego delle attenuanti generiche in quanto, a fronte della valorizzazione della gravità del fatto, non erano stati considerati il ruolo marginale e il corretto comportamento processuale.
4. Anche il ricorso personale di D'VI EN è articolato in tre motivi, gli ultimi due dei quali sono sostanzialmente coincidenti con il secondo e il terzo del ricorso CE (per il diniego delle generiche non si sarebbe tenuto conto del corretto comportamento processuale).
Con il primo motivo si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla L. Fall., art. 216, sul punto del riconoscimento del ruolo di amministratore di fatto. Premessa la discrasia tra l'ammontare del passivo e quello delle asserite distrazioni, che presupponevano un movimento di affari inverosimile in un piccolo centro dell'entroterra agrigentino, si sosteneva che la sentenza a carico del coimputato CE e le intercettazioni telefoniche smentivano qualunque sua ingerenza nella gestione della società.
Quanto in particolare alla bancarotta documentale, il ricorrente citava uno stralcio dell'esame del curatore TA da cui risultava che era stato in grado di ricostruire il movimento degli affari della fallita fino al 31-12-1999.
Da ultimo, sotto il profilo soggettivo, si evidenziava che l'imputato aveva cercato di evitare la declaratoria di fallimento mediante proposte transattive al creditore istante.
5. Il ricorso proposto dal difensore di D'AV IO, avv. Riccardo Caramello, consta di due motivi, il primo dei quali articolato in più censure.
5.1 Primo motivo: inosservanza dell'art. 192 c.p.p., comma 2, e motivazione contraddittoria e manifestamente illogica, tanto sotto il profilo del duplice riconoscimento all'imputato della qualifica di amministratore di fatto della GS Costruzioni, e di extraneus rispetto alla bancarotta relativa al fallimento LO srl, quanto sotto quello della sussistenza dell'elemento oggettivo della bancarotta fraudolenta patrimoniale (capo D), integrata, secondo la prospettazione accusatoria, dall'acquisto da parte della GS dei beni strumentali della fallita per l'importo fatturato di L. 132 milioni, mentre il prezzo corrisposto, anche dopo il fallimento, agli amministratori di fatto, era pari ad oltre L. 500 milioni.
5.1.1 Quanto alla qualifica di amministratore di fatto della GS, si osservava che le intercettazioni valorizzate in sentenza erano successive di oltre quattro all'operazione, non essendo quindi idonee a dimostrare che già allora D'AV esercitasse tali funzioni per il solo fatto che la moglie era socia della società. Nè militava in tal senso il ritrovamento presso la sua abitazione di documentazione contabile relativa alla GS e di un timbro della stessa, data la qualità di soda della moglie. Inoltre nulla dimostrava che egli fosse a conoscenza dell'eventuale stato di decozione della LO srl al momento dell'acquisto, stato di decozione da un lato escluso dalla stessa sentenza che aveva ritenuto attiva ed in bonis la società a quell'epoca, dall'altro, e comunque, non desumibile dai rapporti di parentela e di affari con gli amministratori di fatto.
5.1.2 Sull'elemento oggettivo del reato, e in particolare sulla non corrispondenza tra il prezzo fatturato e quello effettivamente promesso e/o corrisposto, il ricorrente evidenziava che la sentenza impugnata, incorrendo nel medesimo errore di quella di primo grado, aveva da un lato omesso di considerare alcune circostanze favorevoli all'imputato, dall'altro era incorsa in travisamento delle emergenze istruttorie. Infatti:
a) non aveva considerato che le valutazioni attribuite all'impianto di conglomerato bituminoso e a quello di calcestruzzo nella CTU dell'ing. Costa, erano anteriori di dieci anni rispetto alla vendita a GS, ne' aveva tenuto conto del prezzo di acquisto degli stessi impianti indicato nei contratti di leasing con i quali le s.a.s. facenti capo ai D'AV DR e figli li avevano acquistati dalla Asso Leasing, impianti successivamente venduti ad un prezzo ancora inferiore (20 milioni) da Leasing Roma alla LO srl, mentre il mero dubbio che potesse non trattarsi degli stessi impianti ceduti alla GS, da un lato non teneva conto che Leasing Roma era subentrata ad Asso Leasing nei contratti da questa stipulati, dall'altro non poteva risolversi che a favore del prevenuto;
b) non aveva considerato che degli automezzi acquistati dalla LO dalla Levante Leasing soltanto un'autobetoniera era stata ceduta alla GS e poco tempo dopo indicata come in disuso;
c) era incorsa in travisamento dei fatti nel ritenere che medio tempore la fallita avesse sottoposto gli impianti a spese non irrisorie di manutenzione e ad adeguamento alla normativa antinquinamento, in quanto le prime erano irrisorie, il secondo era stato opera della GS dopo l'acquisto;
d) era incorsa in travisamento delle risultanze laddove aveva ritenuto che l'accollo da parte della GS di debiti della LO verso la cooperativa Cava Taia e verso la ST Belice srl andasse sommato e non detratto dal prezzo della vendita dei beni strumentali, nonostante che gli amministratori della cooperativa avessero dichiarato di aver appreso dall'amministratore della GS, GI, che l'importo dei debiti accollati sarebbe stato detratto dal prezzo, pari a circa L. 140 milioni;
e) aveva tratto elementi a sostegno del valore dei beni ceduti, dal prezzo della successiva rivendita degli stessi dalla GS alla SCB, senza considerare da un lato che non vi era coincidenza tra le autobetoniere, dall'altro che la GS aveva medio tempore provveduto a due adeguamenti degli impianti alla normativa antinquinamento, con conseguente aumento di valore degli stessi;
f) era incorsa in travisamento delle risultanze laddove aveva ritenuto che l'accollo da parte della SCB del debito della GS per pagamento canoni di locazione al curatore del fallimento della UR LO NO s.a.s. andasse sommato al prezzo di vendita pattuito, facendo così ulteriormente aumentare il valore dei beni, mentre da una intercettazione telefonica (n. 1478 del 31-12- 2003) risultava che il consulente della SCB aveva informato l'amministratore della GS che i canoni sarebbero stati versati al curatore detraendoli dal prezzo di vendita;
g) aveva commesso travisamento motivazionale traendo ulteriore elemento a sostegno della simulazione oggettiva relativa, comunque in termini di plausibilità e non di certezza, dall'appunto sequestrato in casa del CE, erroneamente interpretato come se la cifra di L. 40 milioni fosse invece di L. 400 milioni, nonostante lo zero dopo la cifra 40 risultasse cancellato.
5.2 Con ulteriore motivo, definito terzo, ma in realtà secondo, il ricorrente si doleva della mancata concessione dell'attenuante del danno di speciale tenuità non accompagnata dalla valutazione della effettiva diminuzione del danno cagionato ai creditori.
6. Il ricorso dell'avv. G. Vaccaro per D'AV RO è articolato in cinque motivi, il primo dei quali introduttivo e sviluppato nel secondo.
6.1 Con il primo ed il secondo motivo si censura mancata correlazione tra accusa contestata e sentenza in quanto nei capi d'imputazione il prevenuto è citato solo al capo A) con un'accusa generica, non specificata nei capi B, C e D, relativi a soggetti diversi, in assenza di individuazione del concorso del D'AV RO con costoro, con conseguente impossibilità di adeguata difesa tecnica. Inoltre vi sarebbe contrasto tra la sentenza di primo grado, che nel dispositivo aveva affermato la responsabilità del predetto soltanto per i capi C e D, peraltro non contestati all'imputato, e quella di appello che, invece di dichiarare la nullità della precedente perché relativa a fatti nuovi, non contestati, ne aveva dato un'interpretazione additiva ritenendo che D'AV RO fosse stato condannato anche per i capi A e B e, quanto ai capi C e D, solo con riferimento alla bancarotta per distrazione. Precisazione incomprensibile in quanto la bancarotta documentale non era contestata. Comunque entrambe le pronunce erano slegate dalla contestazione.
Generica era poi l'accusa di bancarotta fraudolenta documentale in presenza dell'attribuzione della qualifica di mero amministratore di fatto della fallita.
6.2 Con il terzo motivo si deduceva mancanza di motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità per il capo C, in quanto le posizioni esaminate sono solo quelle di D'AV SA e di D'AV SE EN.
6.3 Il quarto motivo addebita alla decisione erronea applicazione della legge penale e illogicità della solo apparente motivazione essendosi sottovalutata la perdita di tutti beni della famiglia dell'imputato sottoposti ad esecuzione forzata.
6.4 L'ultimo motivo investe l'entità della pena e il diniego delle attenuanti generiche giustificato, senza motivazione, con il richiamo alla collaborazione prestata solo su circostanze già note, ma non sulle vicende cardine del giudizio, mentre poi, contraddittoriamente, era stata ridotta la pena in considerazione delle parziali ammissioni, non tenendo conto che erano state proprio le ammissioni a determinare, dopo pochi giorni dall'arresto, gli arresti domiciliari e l'anno seguente l'obbligo di presentazione alla PG.
7. Il ricorso dell'avv. A. Rossi nell'interesse di D'AV SE EN si articola in sette motivi.
7.1 Con il primo si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione sul punto della valutazione da parte della corte palermitana della sentenza di condanna del CE 389/2004 del Tribunale di IA, acquisita ex art. 238 bis c.p.p.. La corte aveva superato i limiti fissati da quest'ultima norma in quanto, da un lato, tale decisione non avrebbe potuto essere utilizzata a dimostrazione del coinvolgimento dell'imputato, rimasto estraneo a quel processo e quindi privo della possibilità di esercitare il diritto di difesa, dall'altro i riscontri individuati dai giudici di merito erano generici, insufficienti e non individualizzanti. Comunque, una volta ritenuto accertato in quel procedimento che la funzione della LO srl fosse quella di consentire ai membri della famiglia D'AV di continuare ad esercitare le attività economiche da anni gestite sul territorio, nonostante l'imminente incapacità che sarebbe derivata dal fallimento anche in proprio di RO e D'AV SE EN, sarebbe stato necessario individuare le condotte dell'imputato da inserire in quell'ambito, il che non era avvenuto.
7.2 Doglianze dello stesso tipo erano dedotte con riferimento all'art. 445 c.p.p., in quanto la sentenza di patteggiamento emessa nei confronti del prevenuto per reati connessi al fallimento della UR LO NO sas, era stata valutata come se la contestazione fosse un fatto accertato nonostante che quel tipo di decisione sia equiparata ad una pronuncia di condanna soltanto a limitati effetti.
7.3 Con il terzo motivo si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'utilizzo nella sentenza di primo grado (pag. 6) dell'interrogatorio in data 19-2-2005 di D'AV RO, nonostante il ricorrente non avesse prestato il consenso. NON chiaro, non fa riferimento alla sentenza di secondo grado e non dice in quale parte tale interrogatorio sarebbe stato utilizzato.
7.4 Il quarto motivo investe, con la prospettazione delle medesime censure -quella di vizio motivazionale anche sotto il profilo del travisamento della prova-, il mancato riconoscimento del reato impossibile in ordine al capo D) avendo la corte territoriale ritenuto che l'appellante avesse sostenuto solo genericamente che i beni strumentali ceduti erano quelli oggetto di leasing dalla Levante Leasing alle due sas poi fallite (UR LO e UR ST), mentre tale circostanza risultava documentalmente. Inoltre la sentenza impugnata aveva ritenuto apoditticamente che la locazione degli impianti alla LO da parte delle due sas fosse un espediente strumentale alla prosecuzione dell'attività sotto diversa denominazione.
7.5 Con il quinto motivo il ricorrente deduceva violazione di legge e motivazione omessa, contraddittoria o illogica sul punto dell'attribuzione della qualifica di amministratore di fatto della LO in quanto, da un lato, gli elementi evidenziati a sostegno di tale conclusione erano generici, non individualizzanti e non caratterizzanti l'attività di gestione, dall'altro la decisione impugnata non aveva valutato gli elementi di segno opposto indicati nell'atto di appello, ritenendoli assorbiti, con motivazione apparente, nel proprio iter argomentativo.
7.6 Lo stesso tipo di doglianze investe, con il sesto motivo, il riconoscimento della qualifica di amministratore di fatto della VA, società di SA D'AV, di cui il ricorrente era solo un dipendente. Travisamento della prova era ravvisato nella portata confessoria attribuita all'interrogatorio 22.12.2005 dell'imputato laddove aveva, ma in modo meramente atecnico, dichiarato di non essere l'amministratore, ma il gestore della società.
7.7 L'ultimo motivo investe l'entità della pena e il diniego delle attenuanti generiche giustificato, con motivazione insufficiente, con il richiamo alla collaborazione prestata solo su circostanze innegabili, mentre, secondo la corte, altre vicende della società, non precisate, erano rimaste oscure.
8. Nello stesso atto a firma dell'avv. A. Rossi, è contenuto anche il ricorso nell'interesse di SA D'AV, sostenuto da doglianze (indicate come ottavo motivo) di violazione di legge e vizio di motivazione, anche sotto il profilo del travisamento della prova, che investono l'elemento oggettivo del reato sub C), in relazione al quale la corte palermitana aveva ritenuto che la cessione di beni strumentali dalla fallita alla VA fosse avvenuta senza corrispettivo in assenza di utilizzo di mezzi bancari (fattura 21.12.1999 n. 40). Per contro, secondo il ricorrente, plurimi elementi deponevano per la corresponsione del prezzo in contanti, e cioè il prelievo bancario del capitale sociale, pari a L: 20 milioni, interamente versato;
la presenza nella cassa cartolare della LO di oltre L. 100 milioni, importo comprensivo del prezzo di quella vendita;
il mancato esperimento di azioni revocatone;
il sequestro della fattura e di altri documenti presso la sede amministrativa della VA.
CONSIDERATO IN DIRITTO
CE:
1. Il ricorso di CE è inammissibile.
2. Il primo motivo, che addebita alla decisione impugnata violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla L. Fall., art. 216, investe una questione, quella della sussistenza dell'elemento soggettivo della bancarotta fraudolenta in capo all'amministratore formale della società dichiarata fallita, che è stata oggetto di puntuale esame e motivata soluzione da parte della corte territoriale, senza che il ricorrente abbia aggiunto considerazioni nuove ovvero non considerate. Esso si appalesa pertanto affetto da aspecificità.
2.1 Premessa l'indubbia esattezza del principio giuridico evocato dal ricorrente secondo cui il dolo, in tali casi, non è presunto, ne' discende puramente e semplicemente dall'accettazione dell'incarico di amministratore quale prestanome, va tuttavia ricordato che, per consolidato indirizzo giurisprudenziale di questa corte, nell'ipotesi di concorso ex art. 40 cpv. c.p. (omissione di impedimento dello evento in dipendenza dall'obbligo di vigilanza) dell'amministratore di diritto negli illeciti commessi dall'amministratore di fatto, ad integrare il dolo del primo è sufficiente la generica consapevolezza che il secondo compia una delle condotte indicate nella L. Fall., art. 216, comma 1, n. 1, (dolo generico), con accettazione del relativo rischio (dolo eventuale), senza che sia necessario che tale consapevolezza investa i singoli episodi delittuosi (Cass. 7208/2006, Riv. 233637, 29896/2002, Rv. 222389).
2.2 Uniformandosi a tale indirizzo, la sentenza impugnata ha fornito ampia ed esaustiva illustrazione delle ragioni per le quali la condotta del CE era animata da tale consapevolezza, ribattendo punto per punto alle doglianze ora nuovamente sollevate nel ricorso. Così, a smentire che il carattere secondario della partecipazione dell'imputato fosse confermato dalla sentenza 15-7-2004 del tribunale di IA (che lo aveva condannato per bancarotta documentale e patrimoniale in relazione al fallimento della UR LO NO s.a.s., in concorso con i soci della stessa, D'AV EN e D'AV RO), la corte territoriale ha ineccepibilmente rilevato il suo ruolo cruciale tanto nella costituzione della nuova società, la LO srl - sorta dalle ceneri delle precedenti imprese riconducibili ai D'AV, falliti anche in proprio-, di cui nel 1995, da dipendente dei D'AV che era, CE era divenuto socio unico, quanto nella stipula del contratto di affitto tra la neonata società e la LO NO sas, sintomo evidente di continuità dell'attività.
2.3 Nè la corte palermitana ha mancato di evidenziare che la sottoscrizione da parte del CE degli atti sociali che richiedevano la firma dell'amministratore, aveva riguardato anche la cessione, a carattere distrattivo, di tutti i beni strumentali della LO srl, nell'imminenza del fallimento, alla GS, cessione la cui simulazione in ordine al prezzo era attestata da un appunto rinvenuto proprio presso l'abitazione dell'imputato: ritrovamento con ragione reputato sintomatico della sua conoscenza anche nel dettaglio delle singole operazioni distrattive messe a segno con il suo contributo dagli amministratori di fatto. Il contegno tenuto dal CE con il curatore, indicante coinvolgimento nella gestione e nelle condotte illecite per aver tentato di fornire anche informazioni non conformi al vero, è stato poi valorizzato in sentenza per ulteriormente corroborare la conclusione della sua consapevolezza dell'operato degli ex datori di lavoro.
2.4 Invano, quindi, il ricorrente ha enumerato le testimonianze che lo descriverebbero come sconosciuto ai fornitori, essendo stato tale elemento con ragione ritenuto smentito, nella decisione impugnata, dalla circostanza che il teste IO Di IA aveva riferito che CE si era recato presso la cooperativa da lui rappresentata insieme con uno dei D'AV, in veste di presentatore, quando la LO era subentrata alla fallita società in accomandita semplice esercente la stessa attività; mentre l'assunto secondo cui la deposizione del consulente contabile SArio SS escluderebbe qualunque ingerenza del CE nella gestione della società, risulta smentito dalla corte siciliana mediante il richiamo alla telefonata in cui SS forniva a RO D'AV precise istruzioni, affinché le riferisse a PE (CE), per aprire un rapporto bancario presso un istituto di credito.
2.5 Del tutto generica, in quanto non accompagnata da motivi a sostegno, è poi, anche a fronte di quanto appena osservato, l'asserzione del ricorrente secondo cui le intercettazioni telefoniche dimostrerebbero l'assoluta marginalità del suo ruolo.
3. Del pari aspecifico il secondo motivo di gravame, attinente al mancato riconoscimento dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, in quanto oggetto di doglianza già sottoposta al giudice di secondo grado e da questi affrontata e rigettata rilevando che il passivo era stato di almeno 200 milioni di lire, importo incompatibile con il concetto di speciale tenuità del danno. A tener presente, poi, secondo quanto osservato dal ricorrente, il dato del nocumento cagionato ai creditori, nella specie assertivamente pari a 90 milioni di lire in pregiudizio della AR AR & LI srl, la doglianza sarebbe manifestamente infondata posto che anche quest'ultimo importo esula dalla nozione di speciale tenuità del danno.
4. Il terzo motivo si manifesta a sua volta ripetitivo di questione che, già sottoposta al giudice di merito, è stata puntualmente esaminata e ragionatamente risolta. Invero, mentre non è esatto che, a sostegno del diniego di attenuanti generiche, la corte abbia valorizzato la gravità del fatto, il richiamo da essa effettuato ai precedenti del CE per reati finanziari, falsità materiale e per la bancarotta di cui alla sentenza 15-7-2004 del tribunale di IA, integra giustificazione più che sufficiente del diniego (costituendo tra l'altro principio consolidato quello secondo cui, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di motivazione di tale diniego, è sufficiente che il giudice di merito giustifichi l'uso del potere discrezionale conferitogli dalla legge con l'indicazione delle ragioni ostative alla concessione senza essere tenuto ad esaminare tutte le circostanze prospettate o prospettabili dalla difesa), cui il ricorrente si è limitato a contrapporre la marginalità del ruolo, peraltro abitualmente tipica del prestanome, e la non meglio precisata correttezza del comportamento processuale del prevenuto. Senza contare che la corte del territorio ha pure fornito perspicua motivazione della rilevanza, nella specie, della recidiva (dovuta alla bancarotta fraudolenta già giudicata, commessa con gli stessi correi), ancorando anche a tale rilievo la mancata concessione delle generiche, senza tuttavia mancare di ridurre la pena, già inflitta al prevenuto, in considerazione della sua posizione subordinata e della necessità di garantirsi la conservazione del posto di lavoro. EN D'AV:
1. Anche il ricorso di EN D'AV è inammissibile.
2. Il primo motivo, inerente a violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in relazione alla L. Fall., art. 216, per l'intervenuto riconoscimento del suo ruolo di amministratore di fatto, è del tutto privo di specificità laddove, dopo il generico rilievo dell'asserita sproporzione tra l'ammontare del passivo del fallimento della LO e quello delle contestate distrazioni, si limita a sostenere che la sentenza a carico del coimputato CE e le intercettazioni telefoniche smentirebbero qualunque sua ingerenza nella gestione della società, senza tuttavia fornire alcuna indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto alla base di tale assunto.
2.1 Inidonea a fondare la tesi dell'inesistenza della bancarotta fraudolenta documentale, è poi la citazione di uno stralcio, fuori contesto, dell'esame del curatore TA (che questa corte non conosce, e non può conoscere, nella sua integrante) da cui risulterebbe che la ricostruzione del movimento degli affari della fallita era stata possibile fino al 31-12-1999, anche perché, comunque, tale dato non sarebbe significativo in quanto il fallimento venne dichiarato nel luglio 2001, oltre un anno e mezzo dopo.
2.3 Invano il ricorrente rileva, da ultimo, al fine di mettere in dubbio l'esistenza dell'elemento soggettivo del reato, di aver cercato di evitare la declaratoria di fallimento mediante proposte transattive al creditore istante. Non solo, infatti, detta eventuale iniziativa potrebbe essere significativa di un interesse ad evitare che, con la pronuncia di fallimento, si perfezionasse il reato, dall'altro tale incisivo intervento nelle vicende societarie non fa che confermare la qualità di amministratore di fatto di EN D'AV.
3.Del pari aspecifico il secondo motivo di gravame, attinente al mancato riconoscimento dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, in quanto oggetto di doglianza già sottoposta al giudice di secondo grado e da questi affrontata e rigettata rilevando che il passivo era stato di almeno L. 200 milioni, importo incompatibile con il concetto di speciale tenuità del danno. A tener presente, poi, secondo quanto osservato dal ricorrente, il dato del nocumento cagionato ai creditori, nella specie assertivamente pari a L. 90 milioni in pregiudizio della AR AR & LI srl, la doglianza sarebbe manifestamente infondata posto che anche quest'ultimo importo esula dalla nozione di speciale tenuità del danno.
4. Il terzo motivo si manifesta a sua volta ripetitivo di questione che, già sottoposta al giudice di merito, è stata puntualmente esaminata e ragionatamente risolta valorizzando, a neutralizzare l'assunto del corretto comportamento processuale, da un lato la circostanza che le ammissioni avevano riguardato fatti già dimostrati e quindi innegabili, dall'altro il coinvolgimento nelle pregresse vicende delle società in accomandita semplice, le cui attività erano state proseguite dall'imputato, insieme con i familiari, sotto io schermo di una società di capitali sotto la guida apparente dell'ex dipendente CE.
IO D'AV.
Il ricorso di IO LL è nel complesso da rigettare.
1. Le censure mosse, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, al riconoscimento della qualifica di amministratore di fatto della GS, acquirente dei beni strumentali della Coglomerati srl nell'imminenza del fallimento di quest'ultima, hanno trovato puntuale ed esaustiva risposta nella sentenza impugnata che le ha ritenute infondate. Infatti: a)quanto al rilievo che le intercettazioni valorizzate in sentenza erano successive di oltre quattro all'acquisto di cui sopra, non essendo quindi idonee a dimostrare che già allora IO LL esercitasse tali funzioni per il solo fatto che la moglie era soda della società, la corte territoriale ha evidenziato come la GS fosse stata costituita tra la moglie dell'imputato, GI PE, e IN GI sulle ceneri -solo sei mesi dopo- della ED sas, che aveva comportato anche il fallimento in proprio del D'LA, socio accomandatario, all'evidente scopo di proseguirne l'attività sotto il nome di terzi, essendo egli fallito;
b) quanto alla sostenuta irrilevanza del ritrovamento presso la sua abitazione di documentazione contabile relativa alla GS e di un timbro della stessa, con ragione essa è stata esclusa dal momento che la detenzione del timbro non si concilia con la qualità di socio non amministratore della PE;
c)quanto alla mancata conoscenza dello stato di decozione della LO srl al momento dell'acquisto, con argomentazione non manifestamente illogica tale conoscenza è stata desunta dai rapporti del ricorrente di parentela e, soprattutto, commerciali, tramite le società ED sas e SI ST sas, con la LO (e i suoi amministratori di fatto), già inoperativa da un anno all'epoca della cessione, intervenuta nel maggio 1999, dei beni strumentali alla GS.
2. Del pari infondate le censure sulla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato, e in particolare sulla simulazione relativa del prezzo della vendita.
Tale aspetto è stato oggetto di analitico esame nella motivazione delle sentenze di primo e secondo grado, che si integrano vicendevolmente essendo di segno conforme in punto affermazione di responsabilità. Le conclusioni al riguardo risultano quindi nel complesso adeguatamente giustificate dai giudici di merito attraverso una puntuale valutazione delle prove, che ha consentito una ricostruzione dei fatti esente da incongruenze logiche e da contraddizioni.
Tanto basta per rendere la sentenza impugnata incensurabile in questa sede non essendo il controllo di legittimità diretto a sindacare direttamente la valutazione dei fatti compiuta nei gradi di merito, ma solo a verificare se questa sia sorretta da validi elementi dimostrativi e sia nel complesso esauriente e plausibile.
2.1 Così la decisione impugnata risulta del tutto immune dall'addebito a) di non aver considerato che le valutazioni attribuite all'impianto di conglomerato bituminoso e a quello di calcestruzzo nella CTU dell'ing. Costa, erano anteriori di dieci anni rispetto alla vendita a GS, b) di non aver tenuto conto del prezzo di acquisto degli stessi impianti indicato nei contratti di leasing con i quali le società in accomandita semplice facenti capo ai D'AV DR e figli li avevano acquistati dalla Asso Leasing - impianti successivamente venduti ad un prezzo ancora inferiore (L. 20 milioni) da Leasing Roma alla LO srl-, c) di aver valorizzato il mero dubbio che potesse non trattarsi degli stessi impianti ceduti alla GS, trascurando da un lato che Leasing Roma era subentrata ad Asso Leasing nei contratti da questa stipulati, dall'altro che tale dubbio non poteva risolversi che a favore del prevenuto.
2.2 Infatti la corte territoriale, alle pagg. 35 e 36 della sentenza, ha indicato con assoluta specificità e precisione tutti gli elementi in fatto che deponevano nel senso della non rispondenza di parte dei beni ceduti alla GS a quelli che la LO aveva riscattato dalle società di leasing.
2.3 Ugualmente la censura di omessa considerazione del fatto che, degli automezzi acquistati dalla LO dalla Levante Leasing, soltanto un'autobetoniera era stata ceduta alla GS e poco tempo dopo indicata come in disuso, risulta superata dal puntuale rilievo della corte palermitana che altre due autobetoniere erano di diversa provenienza e, dunque non vi era prova che il loro valore fosse esiguo.
2.4 Nè è ravvisabile il dedotto travisamento dei fatti nell'aver ritenuto che medio tempore, prima della cessione alla GS, la fallita avesse sottoposto gli impianti a spese non irrisorie di manutenzione e all'adeguamento alla normativa antinquinamento (mentre, secondo il ricorrente, le prime sarebbero state irrisorie, il secondo sarebbe stato opera della GS dopo l'acquisto), avendo la corte elencato, singolarmente e con certosina precisione, alla pag. 36 della sentenza, le spese e gli interventi di adeguamento documentalmente sostenuti dalla LO, pur senza escludere che la GS ne avesse fatti altri dopo.
2.5 Neppure è ascrivibile alla sentenza impugnata travisamento delle risultanze laddove ha ritenuto che l'accollo da parte della GS di debiti della LO verso la cooperativa Cava Taia e verso la ST Belice srl andasse sommato, non detratto, dal prezzo della vendita dei beni strumentali (nonostante che gli amministratori della cooperativa avessero dichiarato di aver appreso dall'amministratore della GS, GI, che l'importo dei debiti accollati sarebbe stato detratto dal prezzo, pari a circa L. 140 milioni).
Premesso che il travisamento è ravvisabile soltanto nella palese ed incontrovertibile difformità tra i risultati obiettivamente derivanti dall'assunzione di una prova e quelli che il giudice di merito ne abbia tratto (Cass. 37756/2011, Rv. 251467), nella specie la corte del territorio, alle pagg. 37 e 38 della sentenza, dopo aver rilevato che nella fattura non vi era traccia di accollo e che tra i documenti sequestrati presso CE vi erano quietanze a saldo della fattura, ha sottoposto ad attento esame la testimonianza invocata dal ricorrente ritenendola imprecisa sull'importo della fattura e non in grado di superare i dati sopra evidenziati.
2.6 Esente da censure è poi l'individuazione ad opera della corte di un ulteriore elemento a sostegno della simulazione del prezzo, nell'ammontare del corrispettivo della successiva rivendita dei beni dalla GS alla SCB. Infatti non solo sono stati considerati soltanto i beni identici nelle due successive cessioni (pag. 39 della sentenza), ma, a fronte del rilievo difensivo che la GS aveva medio tempore provveduto a due adeguamenti degli impianti alla normativa antinquinamento, con conseguente aumento di valore degli stessi, la corte territoriale ha osservato, senza incorrere in manifesta illogicità della motivazione, che la differenza in più, pari a L. 253 milioni, dopo ben tre anni dalla cessione da LO a GS, concorreva a confermare la simulazione relativa del prezzo di quest'ultima vendita.
2.7 Inidoneo a sostenere la censura di travisamento delle risultanze - laddove la corte palermitana aveva ritenuto che l'accollo da parte della SCB del debito della GS per pagamento canoni di locazione al curatore del fallimento della UR LO NO s.a.s. andasse sommato al prezzo di vendita pattuito, facendo così ulteriormente aumentare il valore dei beni- è il richiamo del ricorrente ad una intercettazione telefonica (n. 1478 del 31-12-2003) da cui risulterebbe che il consulente della SCB aveva informato l'amministratore della GS che i canoni sarebbero stati versati al curatore detraendoli dal prezzo di vendita. Al riguardo la sentenza ha valorizzato il dato documentale che nessuna clausola della convenzione scritta deponeva nel senso che l'accollo fosse parte del prezzo (pag. 40 della sentenza), mentre la mancata allegazione al ricorso della trascrizione dell'intercettazione ne preclude comunque l'esame e la valutazione.
2.8 Questione di puro fatto, estranea al dedotto vizio di "travisamento motivazionale", è infine quella della valutazione dell'appunto relativo al prezzo della cessione sequestrato in casa del CE, analiticamente effettuata dalla corte di merito nel senso che la cifra indicata era di L. 400 milioni (non di L. 40 milioni), e quindi interpretata come prova della simulazione del prezzo, riportando il testo integrale del documento ed indicando le ragioni della plausibilità della interpretazione fornita dal tribunale, che ha quindi condiviso, dando luogo a doppia decisione conforme, senza incorrere in manifeste illogicità o contraddizioni.
3. Ai limiti dell'inammissibilità è il secondo motivo (definito terzo), relativo alla mancata concessione dell'attenuante del danno di speciale tenuità che si assume non accompagnata dalla valutazione della effettiva diminuzione del danno cagionato ai creditori, ma senza ulteriori indicazioni degli elementi di fatto e di diritto a sostegno del motivo, questione peraltro affrontata e risolta in sentenza in relazione ad altre posizioni, come sopra già osservato. Non è poi chiaro se la doglianza investa anche il diniego di attenuanti generiche, sul quale comunque la corte territoriale ha adeguatamente motivato a pag.67 della sentenza.
RO D'AV
Il ricorso di RO D'AV è infondato e va disatteso.
1. Con la doglianza di mancata correlazione tra accusa contestata e sentenza, di cui ai primi due motivi, il ricorrente, muovendo dall'erroneo presupposto che al prevenuto non fosse stata contestata la bancarotta documentale, ne ha tratto la conseguenza, altrettanto erronea, che la corte del territorio fosse incorsa in interpretazione additiva laddove aveva ritenuto che il D'AV fosse stato condannato anche per i capi A e B, oltre che, quanto ai capi C e D, per la bancarotta per distrazione.
Infatti, come chiaramente spiegato in sentenza alle pagg. 28 e 49, l'esame dei capi d'imputazione evidenzia che la bancarotta documentale era contestata nei capi A, C e D, grazie al richiamo alla L. Fall., art. 216, comma 1, n. 2, ivi contenuto, mentre il dispositivo della sentenza di primo grado era cristallino nel l'afferma re la responsabilità degli imputati per i reati rispettivamente ascritti (e quindi, quanto in particolare al ricorrente, per i capi A, C e D, questi ultimi due contestati attraverso il richiamo alle condotte in essi descritte contenuto nel capo A), con la limitazione, quanto ai capi C ed D, alla bancarotta per distrazione (esclusa quindi la documentale il cui articolo di riferimento era comunque palesemente citato per errore, mediante copiatura dal capo A). Del resto gli imputati i cui nomi sono citati all'inizio dei capi C e D - D'AV SA e D'LA IO -, in quanto concorrenti estranei, non possono che concorrere nella bancarotta ascritta agli amministratori di diritto e di fatto, tutti citati - ivi compreso RO D'AV - nel contesto di tali capi, anche se non all'inizio di ciascuno di essi, dove, con una scelta discutibile che, solo a tutta prima, può indurre qualche incertezza, è citato soltanto il concorrente extraneus. Le decisioni di primo e secondo grado, dunque, non solo non sono in contrasto tra loro, ma si inquadrano perfettamente nel perimetro tracciato dalle imputazioni, senza alcuna possibilità di lesione del diritto di difesa.
1.1 Aspecifica è poi la censura di genericità dell'accusa di bancarotta fraudolenta documentale, in quanto fondata esclusivamente sul rilievo che D'AV RO è stato ritenuto amministratore di fatto della fallita, come a sottintendere che, perciò stesso e perciò solo, egli non potrebbe essere chiamato a rispondere di tale reato.
La giurisprudenza di questa corte è orientata in senso contrario avendo affermato, proprio in tema di bancarotta fraudolenta documentale, che l'amministratore di fatto della società fallita è gravato dell'intera gamma dei doveri cui è soggetto l'amministratore di diritto, per cui, ove concorrano le altre condizioni di ordine oggettivo e soggettivo, egli assume la penale responsabilità per tutti i comportamenti penalmente rilevanti addebitabili all'amministratore di diritto (Cass. 39593/2011, Rv. 250844).
2. Priva di fondamento è poi la censura, di cui al terzo motivo, di mancanza di motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità per il capo C, in quanto in sentenza sarebbero state esaminate soltanto le posizioni di SA D'AV e di D'AV SE EN. La doglianza sconta l'errore di trascurare che il capo A ascrive la bancarotta per distrazione al CE, amministratore formale, e ai tre D'AV, amministratori di fatto, anche attraverso le condotte di cui ai successivi capi, mentre neppure il ricorrente ha contestato la sua qualifica di amministratore di fatto della LO srl, a fianco del DR e del fratello, in piena unità di intenti con costoro.
3. Del tutto inconducente il quarto motivo che addebita alla decisione erronea applicazione della legge penale e illogicità della motivazione, addirittura solo apparente, essendosi sottovalutata la perdita di tutti beni della famiglia dell'imputato, sottoposti ad esecuzione forzata. La corte territoriale non ha infatti mancato di rilevare la mancanza di significatività di tale evento, frutto del fallimento in proprio dell'imputato e delle garanzie prestate in favore dei creditori delle società in accomandita semplice poi fallite, ma privo di ricadute sul fallimento della LO.
4. Il motivo sul trattamento sanzionatorio è manifestamente infondato. Le parziali ammissioni di responsabilità hanno infatti già ricevuto riconoscimento nella riduzione della pena inflitta in primo grado, ne' ciò è in contraddizione con il diniego di attenuanti generiche, ineccepibilmente ancorato alla capacità a delinquere dimostrata dal fatto che le vicende delle due società in accomandita semplice poi fallite non avevano trattenuto l'imputato da nuove iniziative imprenditoriali in spregio alla legge TA. D'AV SE EN.
Il ricorso di SE EN D'AV, che, secondo la prospettazione accusatoria, cumula i due ruoli di amministratore di fatto rispettivamente della fallita LO e della VA che, facente capo formalmente alla sorella SA, aveva acquistato simulatamente beni della prima nell'imminenza del suo fallimento, è inammissibile.
1. La prima censura è connotata da manifesta infondatezza se si considera che l'interpretazione dell'art. 238 bis c.p.p., patrocinata dal ricorrente, e cioè che le sentenze irrevocabili acquisite ai sensi di tale norma non sarebbero utilizzabili nei confronti di terzi rimasti estranei ai procedimenti nei quali esse sono state pronunciate, è sconfessata dal tenore testuale della disposizione, che recita "le sentenze divenute irrevocabili possono essere acquisite ai fini della prova di fatto in esse accertato", senza alcuna limitazione alla riferibilità del fatto accertato al soggetto imputato nel procedimento in cui dette sentenze vengono acquisite. Del resto l'utilizzabilità erga omnes del fatto accertato non è in alcun modo lesiva del diritto di difesa del terzo, garantito dalle limitazioni, regolate dall'art. 192 c.p.p., comma 3, cui l'art. 238 bis c.p.p., fa espresso richiamo, che assistono l'efficacia probatoria del fatto accertato nel diverso procedimento.
1.1 Del pari manifestamente infondato l'assunto del ricorrente di genericità, insufficienza e mancanza di carattere individualizzante dei riscontri indicati dai giudici di merito, come pure di mancata individuazione delle condotte dell'imputato nell'ambito della poi fallita LO anche ammesso che nel procedimento a carico del CE si fosse accertato che la funzione della LO srl era di consentire ai membri della famiglia D'AV di continuare ad esercitare le attività economiche da anni gestite sul territorio. Invero, come evidenziato dalla corte palermitana, posto che dalla sentenza acquisita risultava che CE era il prestanome dei tre D'AV, una lunga serie di elementi, di natura dichiarativa e captativa, evocati nella pronuncia impugnata con certosina precisione (da pag. 16 a pag. 21), riscontra la qualifica del prevenuto di coamministratore di fatto della LO, non ultimi gli accertati sforzi per assicurare il travaso dalla fallita UR ST sas alla neonata LO, prima ancora della sua registrazione nel registro delle imprese, di commesse e di clienti, nonché dei pagamenti che costoro avrebbero dovuto effettuare alla UR, mentre non è mancato l'esame delle fonti dichiarative invocate in contrario dalla difesa, accompagnato dalla valutazione della loro inidoneità a smentire l'attribuzione a D'AV SE EN del ruolo di amministratore di fatto.
2. Del tutto privo di fondamento è l'assunto, di cui al secondo motivo di doglianza, della equiparazione soltanto a limitati effetti della sentenza di patteggiamento ad una sentenza di condanna, essendo il dettato normativo orientato esattamente in senso contrario e cioè che tale equiparazione vale sempre salve diverse disposizioni di leggè (art. 445 c.p.p., comma 1 bis). Correttamente quindi la corte territoriale ha valutato a carico del ricorrente la sentenza di patteggiamento emessa nei suoi confronti per reati connessi al fallimento della UR LO NO sas, relativa alla vicenda della stipulazione con la LO, nell'imminenza del fallimento delle due sas, di un contratto di affitto degli impianti in tal modo sottraendoli alla garanzia dei creditori. Senza contare che la condotta successiva del prevenuto, sopra ricordata, conferma che la LO era sorta dalle ceneri delle società fallite del gruppo D'AV, per continuare ad operare, questa volta sotto lo schermo di una società di capitali e sotto il nome del CE, nell'identico settore di attività tradizionalmente proprio della famiglia D'AV.
3. Il terzo motivo di gravame è affetto da genericità dal momento che la censura di violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'utilizzo nella sentenza di primo grado dell'interrogatorio in data 19-2-2005 di RO D'AV, nonostante il ricorrente non avesse prestato il consenso, non è accompagnata ne' dal riferimento a tale utilizzo anche da parte del giudice di secondo grado, ne' dall'indicazione della parte di interrogatorio asseritamente utilizzata.
4. Il quarto motivo è ripetitivo di doglianze già proposte e disattese con adeguata motivazione e comunque manifestamente infondato avendo la corte palermitana, da un lato, escluso che il fatto sub D configurasse reato impossibile rilevando che gli impianti ceduti non erano quelli in leasing sia perché la loro asserita corrispondenza a questi ultimi era stata genericamente indicata non essendo precisati quelli coincidenti, sia perché, comunque, nel 1994 la LO li aveva riscattati e quindi erano diventati di sua proprietà, dall'altro ritenuto ammessa ed accertata, alla stregua della sentenza acquisita a carico del CE, la strumentalità della locazione degli impianti da parte delle due sas alla LO a consentire la prosecuzione dell'attività sotto diversa denominazione.
5. A dimostrazione della manifesta infondatezza del quinto motivo, tra l'altro pure generico, si rinvia a quanto osservato, sul punto dell'attribuzione al prevenuto della qualifica di amministratore di fatto della LO, trattando il primo motivo di gravame nella parte relativa a tale specifico profilo.
6. Il sesto motivo, che investe il riconoscimento in capo all'imputato della qualifica di amministratore di fatto della VA Prefabbricati srl, di cui era legale rappresentante D'AV SA e della quale egli sarebbe stato solo un dipendente, e addebita travisamento della prova alla portata confessoria attribuita al suo interrogatorio in data 22.12.2005, prospetta nulla più che una ricostruzione alternativa della valutazione delle prove effettuata, con motivazione logica e coerente, nella sentenza impugnata. Sentenza che, oltre a far leva sull'ammissione del prevenuto di essere il gestore della VA, anche se non il suo amministratore (ruolo ricoperto infatti formalmente dalla sorella), ha ineccepibilmente valorizzato numerosi altri elementi a sostegno del qualifica dell'imputato di amministratore di fatto di tale società, rilevando che l'attività della UR ST, a lui facente capo, era stata proseguita dalla LO e poi dalla VA, acronimo, quest'ultimo, formato con le iniziali dei nomi delle sue figlie, della quale egli aveva promosso la costituzione coinvolgendo la sorella, come risultava da numerose intercettazioni telefoniche, specificamente richiamate, chiare nell'indica re anche che era lui ad occuparsi di tutti gli aspetti della gestione.
7. Il motivo sul trattamento sanzionatorio è manifestamente infondato. Le parziali ammissioni di responsabilità hanno infatti già ricevuto riconoscimento nella riduzione della pena inflitta in primo grado, ne' ciò è in contraddizione con il diniego di attenuanti genetiche, ineccepibilmente ancorato alla capacità a delinquere dimostrata dal fatto che le vicende delle due società in accomandita semplice poi fallite non avevano trattenuto l'imputato da nuove iniziative imprenditoriali in spregio alla legge TA. D'AV SA.
Il ricorso nell'interesse di D'AV SA è inammissibile. Invero le censure inerenti all'elemento oggettivo del reato sub C), relativo alla cessione dei beni strumentali dalla fallita alla VA senza corrispettivo, in assenza di utilizzo di mezzi bancari - mentre, secondo la ricorrente, plurimi elementi deporrebbero per la corresponsione del prezzo in contanti (il prelievo bancario del capitale sociale, pari a L. 20 milioni, interamente versato;
la presenza nella cassa cartolare della LO di oltre cento milioni di lire, importo comprensivo del prezzo di quella vendita;
il mancato esperimento di azioni revocatone;
il sequestro della fattura e di altri documenti presso la sede amministrativa della VA)-, sono state controbattute, punto per punto, in sentenza trattando la posizione di D'AV SE EN (da pag. 31), laddove si è in particolare sottolineato che, essendo la VA titolare di un conto corrente, era inverosimile che avesse ritirato oltre L. 14 milioni per consegnarli in contanti alla LO, senza contare, da un lato, che la somma sarebbe stata ritirata oltre venti giorni dopo che in calce alla fattura era stato annotato l'avvenuto pagamento in contanti, dall'altro che la cassa della LO non fu reperita dal curatore.
Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi di CE SE, D'AV EN, D'AV SE EN e D'AV SA seguono le statuizioni di cui all'art. 616 c.p.p., determinandosi in Euro 1000, in ragione della natura delle questioni dedotte, la somma da corrispondersi da ciascuno alla Cassa delle Ammende.
Al rigetto dei ricorsi di D'AV RO e LL IO segue la condanna di ciascuno al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi di CE SE, D'AV EN, D'AV SE EN e D'AV SA che condanna singolarmente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle Ammende. Rigetta i ricorsi di D'AV RO e LL IO che condanna singolarmente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 13 novembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2013