Sentenza 5 maggio 2015
Massime • 1
Ai fini dell'integrazione del reato d'illecita concorrenza con violenza o minaccia è indispensabile che siano poste in essere condotte violente o minacciose idonee ad impedire ad uno o più concorrenti specificamente individuati di autodeterminarsi nell'esercizio della loro attività commerciale, industriale o comunque produttiva. (Nella specie, la S.C. ha escluso che la conclusione di accordi collusivi volti a controllare l'aggiudicazione di gare d'appalto in favore di imprese contigue ad un'associazione mafiosa sia sufficiente ad integrare il reato di cui all'art. 513 bis cod. pen.).
Commentari • 4
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Nola il 14 gennaio 2016, che condannava Domenico G. e Ciro G. alla pena di anni due e mesi dieci di reclusione ritenendoli responsabili dei delitti, unificati dal vincolo della continuazione, di cui agli artt. 110, 513-bis c.p. (capo 1) e 110, 582, 585, comma 1, ultima parte, 576, n. 1, c.p. (capo 2). Ai predetti imputati è stato contestato di aver compiuto, in concorso fra loro, atti di illecita concorrenza con minaccia e violenza, consistite, rispettivamente, nel pronunciare la frase «sei venuto a lavorare nella nostra zona, allontanati subito da qui e non …
Leggi di più… - 2. L’illecita concorrenza: l’arresto delle Sezioni Unite (13178/2020)Avv. Andrea Maria Bonaccorso · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
Cass. pen., Sez. Un., 28/04/2020, n.13178 Le Sezioni Unite sono state chiamate a risolvere il contrasto giurisprudenziale formatosi sul concetto di ‘atti di concorrenza' nella fattispecie di cui all'art. 513-bis c.p.. La fattispecie in oggetto punisce la condotta di chi “nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia”. La questione di diritto rimessa alle Sezioni Unite è se per la configurabilità del reato “sia necessario il compimento di condotte illecite tipicamente concorrenziali oppure sia sufficiente il solo compimento di atti di violenza o minaccia idonei a contrastare od ostacolare l'altrui libertà …
Leggi di più… - 3. Il reato di illecita concorrenza con minaccia o violenzaAndrea Baiguera Altieri · https://www.diritto.it/ · 15 giugno 2021
Illecita concorrenza con minaccia o violenza Chiunque nell' esercizio di un' attività commerciale, industriale o, comunque, produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia, è punito con la reclusione da due a sei anni La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un' attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici Volume consigliato La precedente interpretazione e la svolta di Cass., sez. pen. III, 3 novembre 2005, n. 46756. In Cass., SS.UU., 28 novembre 2019, n. 13178, la questione di Diritto è la seguente: “ se, ai fini della configurabilità del reato di illecita concorrenza con minaccia o violenza [ ex Art. …
Leggi di più… - 4. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 19 giugno 2020
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Nola il 14 gennaio 2016, che condannava Domenico G. e Ciro G. alla pena di anni due e mesi dieci di reclusione ritenendoli responsabili dei delitti, unificati dal vincolo della continuazione, di cui agli artt. 110, 513-bis c.p. (capo 1) e 110, 582, 585, comma 1, ultima parte, 576, n. 1, c.p. (capo 2). Ai predetti imputati è stato contestato di aver compiuto, in concorso fra loro, atti di illecita concorrenza con minaccia e violenza, consistite, rispettivamente, nel pronunciare la frase «sei venuto a lavorare nella nostra zona, allontanati subito da qui e non …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/05/2015, n. 24741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24741 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 05/05/2015
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - SENTENZA
Dott. VILLONI O. - rel. Consigliere - N. 769
Dott. DI SALVO Emanuele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA B. - Consigliere - N. 09100/2015
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto dal:
PUBBLICO MINISTERO presso il TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA;
avverso l'ordinanza n. 1423-P/14 Tribunale del Riesame di Reggio Calabria del 09/01/2015 nel procedimento nei confronti di AC LO per art. 513 bis cod. pen.;
esaminati gli atti e letti il ricorso ed il provvedimento decisorio impugnato;
udita in camera di consiglio la relazione del consigliere, dott. Orlando Villoni;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto PG. dott. ANIELLO R., che ha concluso per il rigetto;
udito il difensore del resistente, avv. NISI Loris Maria, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale del Riesame di Reggio Calabra ha annullato quella emessa dal GIP dello stesso ufficio giudiziario in data 09/12/2014 con cui era stata disposta la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di AC LO, provvisoriamente accusato del concorso nel delitto di illecita concorrenza con minaccia o violenza (artt. 81 cpv., 110, 513- bis, commi 1 e 2) in favore della cosca VI affiliata alla 'ndrangheta reggina (L. n. 203 del 1991, art. 7). In particolare, allo AC s'imputa di avere, nell'ambito di un medesimo disegno criminoso, stretto con altri un accordo collusivo volto a controllare o comunque condizionare l'aggiudicazione e l'esecuzione dei più rilevanti e remunerativi appalti pubblici banditi dai Comuni di San Lorenzo e Bagaladi, ricadenti sotto il controllo della cosca, in base ad una logica spartitoria atta a favorire o imprenditori vicini alla predetta organizzazione mafiosa o altri vicini a consimili organizzazioni operanti in zone territoriali limitrofe, previa stipula di accordi tra i gruppi criminali di riferimento.
Il Tribunale ha, tuttavia, rilevato l'assenza di condotte violente o minacciose riferibili all'indagato, portate all'indirizzo di uno o più concorrenti sufficientemente individuati e come tali idonee ad integrare gli estremi del reato ipotizzato, risultando insufficiente il richiamo al citato accordo sotto il profilo della tipicità dell'addebito.
2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il PM presso il Tribunale di Reggio Calabria deducendo violazione di legge e vizio di motivazione ed in particolare sostenendo che la fraudolenta aggiudicazione di una gara d'appalto a favore di un'impresa contigua ad un'associazione mafiosa, resa possibile dal clima di intimidazione creato dalla criminalità organizzata di stampo mafioso, integra di per sè il reato ipotizzato di cui all'art. 513-bis cod. pen., richiamando a sostegno il tenore di alcune decisioni di questa Corte di legittimità pronunciatesi sull'argomento.
3. Ha fatto pervenire memoria il difensore del resistente, nella quale si svolgono argomenti adesivi alla tesi accolta dal Tribunale della necessaria sussistenza degli elementi della minaccia o della violenza ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 513-bis cod. pen.. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e come tale deve essere rigettato.
2. Il ricorrente sostiene la tesi che la fraudolenta aggiudicazione di una gara d'appalto in favore di un'impresa contigua ad un'associazione mafiosa, resa possibile dal clima di intimidazione creato dalla medesima o da altre similari, sia sufficiente ad integrare il reato di concorrenza illecita di cui all'art. 513-bis cod. pen.. Questo Collegio non condivide l'assunto.
Come già affermato in analoga vicenda processuale, avente come sfondo la conclusione di un accordo spartitorio di lavori edilizi tra le diverse 'ndrine operanti della citta' di Reggio Calabria, si può anche convenire sul fatto che condotte minacciose o violente, ove consumate in contesti economici connotati da significativa presenza mafiosa, possano atteggiarsi in maniera sensibilmente diversa da quanto accade in ambiti imprenditoriali non inquinati da tale presenza.
Questo per evidenziare che la giurisprudenza di questa Corte ha già affermato il principio che integra il delitto di concorrenza sleale l'imprenditore che imponga sul mercato la propria attività in via esclusiva o prevalente, avvalendosi della mera forza intimidatrice del sodalizio mafioso cui risulti contiguo (Cass. Sez. 2, n. 6462 del 16/12/2010, PM in proc. Sfraga, Rv. 249372), a prescindere dall'esercizio di tipiche condotte anticoncorrenziali. A tale orientamento interpretativo se ne oppone altro secondo cui l'art. 513-bis cod. pen. punisce soltanto condotte illecite tipicamente anticoncorrenziali (boicottaggio, storno di dipendenti, rifiuto di contrattare, etc), comunque attuate mediante atti di coartazione che inibiscono la normale dinamica imprenditoriale. Secondo tale più restrittiva visuale, non rientrano, dunque, nella fattispecie astratta atti genericamente intimidatori, ancorché finalizzati a contrastare od ostacolare l'altrui libera concorrenza (Sez. 3, sent. n. 16195 del 06/03/2013, Fammilume, Rv. 255398 e Sez. 1, sent. n. 6541 del 02/02/2012, Aquino, Rv. 252435 riferita a fattispecie in cui gli agenti, facenti capo ad una società riconducibile ad appartenenti ad un clan mafioso, svolgevano funzione di mera intermediazione parassitaria inducendo gli imprenditori a rifornirsi di ferro presso un'impresa da loro imposta). Anche a voler ritenere preferibile il primo orientamento, per cui questo Collegio propende, resta, tuttavia, il dato indefettibile della necessaria ricorrenza di condotte violente o minacciose portate all'indirizzo di uno o più concorrenti sufficientemente individuati. Ai fini dell'integrazione del reato d'illecita concorrenza con violenza o minaccia può, infatti, rilevare qualsiasi comportamento violento o intimidatorio idoneo ad impedire al concorrente di autodeterminarsi nell'esercizio della sua attività commerciale, industriale o comunque produttiva, configurandosi sostanzialmente come atto di concorrenza illecita (Sez. 3, sent. n. 44169 del 22/10/2008, Di Nuzzo, Rv. 241683 relativa a fattispecie di danneggiamenti, aggressioni e minacce attuate per conto di un negoziante all'indirizzo di un altro al fine di indurlo a non praticare prezzi di vendita inferiori).
Tanto premesso, appare evidente il difetto di tipicità - congruamente evidenziato dal Tribunale reggino - nella condotta oggetto di provvisoria contestazione, scevra non solo di risvolti minacciosi o violenti ma anche di forme d'intimidazione, non essendo sufficiente ad integrare il reato la conclusione del citato accordo collusivo, eventualmente rilevante in relazione a distinte figure di reato, ad es. quelle di cui agli artt. 353 o 353-bis cod. pen.
3. Al rigetto del ricorso non consegue la condanna al pagamento delle spese processuali, attesa la natura di parte pubblica del ricorrente.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 5 maggio 2015.
Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2015