Sentenza 11 aprile 2013
Massime • 1
In tema di associazione per delinquere di stampo mafioso, gli indizi raccolti nel corso di conversazioni telefoniche intercettate, a cui non abbia partecipato l'imputato, possono costituire fonte diretta di prova, senza necessità di reperire riscontri esterni, a condizione che siano gravi, precisi e concordanti. (Fattispecie in cui la Corte ha fatto riferimento alla esigenza che: a) il contenuto della conversazione sia chiaro; b) non vi sia dubbio che gli interlocutori si riferiscano all'imputato; c) per il ruolo ricoperto dagli interlocutori nell'ambito dell'associazione di cui fanno parte, non vi sia motivo per ritenere che parlino non seriamente degli affari illeciti trattati; d) non vi sia alcuna ragione per ritenere che un interlocutore riferisca il falso all'altro).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/04/2013, n. 40006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40006 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 11/04/2013
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAIAZZO Luigi P. - rel. Consigliere - N. 1376
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SANTALUCIA Giuseppe - Consigliere - N. 42800/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TR LO N. IL 07/05/1985;
avverso l'ordinanza n. 1083/2012 TRIB. LIBERTÀ di PALERMO, del 02/08/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI PIETRO CAIAZZO;
sentite le conclusioni del PG Dott. Riello Luigi che ha chiesto dichiarasi inammissibile il ricorso;
Udito il difensore Avv. Galluzzo Diego del foro di Agrigento. RILEVATO IN FATTO
Con ordinanza in data 2.8.2012 il Tribunale del riesame di Palermo accoglieva parzialmente la richiesta di riesame proposta nell'interesse di TR LO, avverso l'ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Palermo in data 18.7.2012, ritenendo non sussistente il ruolo direttivo contestatogli con il delitto di cui all'art. 416 c.p. e confermando la suddetta ordinanza in relazione alla sola partecipazione all'associazione per delinquere denominata Cosa Nostra, consistita nella partecipazione ad atti intimidatori di carattere estorsivo in danno di imprenditori ed esercizi commerciali. Il Tribunale riteneva che gravi indizi di colpevolezza nei confronti del TR in ordine al reato di cui all'art. 416-bis c.p. fossero desumibili dal contenuto delle conversazioni intercettate tra IB CE (capo della famiglia mafiosa di Palma di CH) e LL NN (capo della famiglia mafiosa di Santa SA) nonché dai contatti intrattenuti dall'indagato con costoro nell'ambito di un'attività estorsiva organizzata dalla suddetta associazione mafiosa nella provincia di Agrigento. Premetteva che le intercettazioni costituiscono mezzo di prova idoneo a ricostruire il fatto da accertare, se di sicura provenienza e concordanti tra loro, anche se l'indagato non figura tra gli interlocutori ma a lui si fa riferimento nelle conversazioni intercettate.
Venivano riportate conversazioni telefoniche intercorse tra i predetti IB e LL i quali, discutendo di attività estorsive in danno di aziende, avevano ripetutamente fatto riferimento ad un certo EL che, sulla base di riferimenti contenuti nelle stesse conversazioni, era stato identificato in TR AR.
I predetti - secondo l'interpretazione del Tribunale di alcune conversazioni che venivano riportate nei punti essenziali - intendevano affidare al TR il compito di avvicinare OT NN, un imprenditore edile (fratello di OT AR, ucciso in un agguato mafioso il 13.8.2003), per chiedere una tangente sui lavori che il predetto aveva in appalto, in quanto il TR appariva adatto a svolgere la trattativa in ragione dei rapporti di conoscenza e di parentela che intratteneva con lo stesso imprenditore.
Da una conversazione intercettata tra IB e LL, i due - discutendo sulla riorganizzazione del territorio controllato dal sodalizio - avevano manifestato l'intento di proporre TR AR come capo della famiglia mafiosa di Favara, e dal contenuto di questa conversazione - secondo il Tribunale - si doveva desumere che il TR fosse già intraneo all'organizzazione mafiosa per poter essere promosso a capo della famiglia di Favara.
Da altre conversazioni intercettate si poteva desumere il ruolo che l'indagato svolgeva per conto dell'associazione mafiosa, in esecuzione delle direttive di IB e LL, anche se non sempre era stato possibile identificare le imprese prese di mira, perché non erano state nominate dai suddetti interlocutori. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore, chiedendone l'annullamento per carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione.
Gli indizi a carico del ricorrente erano stati desunti esclusivamente dal contenuto delle conversazioni intercettate tra IB CE e LL NN, nonché tra il LL e il ricorrente, il quale peraltro aveva rapporti solo con il predetto LL. Il Tribunale non aveva adeguatamente considerato che non risultava alcun rapporto del TR con le altre persone a cui era stato contestato lo stesso delitto associativo.
Neppure aveva adeguatamente considerato che non vi era stato alcun riscontro alle presunte attività estorsive di cui parlavano IB e LL nelle conversazioni intercettate;
anche con riguardo alla vicenda OT, doveva essere verificata, in alternativa al movente estorsivo, l'eventuale compiacenza di OT NN e del figlio ad instaurare rapporti stabili di cointeressenza con il sodalizio criminale.
Non vi era stata una valutazione complessiva dei ritenuti indizi di colpevolezza, ne' si era tenuto conto dell'ambiguità d'interpretazione delle conversazioni intercettate tra soggetti terzi rispetto al ricorrente.
In considerazione della non partecipazione del TR alle conversazioni incriminate, le stesse nei di lui confronti non potevano bastare, in mancanza di riscontri esterni riferibili alla specifica posizione soggettiva del chiamato, per fondare un giudizio di gravità indiziaria volto a giustificare l'applicazione della misura cautelare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I motivi di ricorso propongono censure in fatto nei confronti dell'ordinanza impugnata, che non possono essere prese in considerazione in sede di legittimità, oppure deducono questioni di diritto manifestamente infondate.
In punto di diritto, la costante giurisprudenza di questa Corte ha stabilito che gli indizi raccolti nel corso delle intercettazioni telefoniche possono costituire fonte diretta di prova della colpevolezza dell'imputato e non devono necessariamente trovare riscontro in altri elementi esterni, qualora siano: a) gravi, cioè consistenti e resistenti alle obiezioni e quindi attendibili e convincenti;
b) precisi e non equivoci, cioè non generici e non suscettibili di diversa interpretazione altrettanto verosimile;
c) concordanti, cioè non contrastanti tra loro e, più ancora, con altri dati o elementi certi (V, Sez. 6 sentenza n. 3882 del 4.11.2011, Rv. 251527). Anche da conversazioni alle quali non ha partecipato l'indagato, quindi, possono trarsi gravi indizi di colpevolezza a carico dello stesso in ordine al delitto contestato, senza necessità di reperire riscontri esterni, se il contenuto delle conversazioni è chiaro;
se non vi è dubbio che gli interlocutori si riferissero all'indagato; se per il ruolo ricoperto dagli interlocutori nell'ambito dell'associazione di cui facevano parte non vi era motivo che non parlassero seriamente degli affari illeciti trattati e se non è ravvisabile alcuna ragione per la quale l'uno dovesse dire cose non vere all'altro.
Il ricorrente non contesta che il IB e il LL fossero due esponenti dell'associazione mafiosa, il primo indicato come capo della famiglia di Palma di CH e il LL come capo della famiglia di Santa SA, ne' contesta che i predetti, nelle conversazioni incriminate, parlando di EL si fossero riferiti a TR AR, e neppure contesta che oggetto delle conversazioni fosse un'attività estorsiva in danno dell'impresa edile di OT NN e di altri imprenditori non identificati. Sostiene, però, che non risulta che l'imputato intrattenesse rapporti, oltre che con il LL, anche con altri componenti dell'associazione; che non era stato accertato il compimento di attività estorsive alle quali - secondo quanto risultava dalle conversazioni tra IB e LL - avrebbe dovuto partecipare TR AR;
che anche con riguardo alla vicenda OT vi erano dubbi sul movente estorsivo.
Un soggetto può essere considerato stabilmente inserito in un'associazione criminosa se partecipa alle attività di detta associazione e, almeno per fatti concludenti, risulta che abbia offerto la propria disponibilità a svolgere qualsiasi compito che gli viene affidato dai capi per la realizzazione dei fini dell'associazione.
Ai fini della commissione del reato de quo, non rileva che l'indagato avesse rapporti solo con un esponente dell'associazione mafiosa, essendo evidente anche dalle attività che gli venivano affidate che era consapevole di agire nell'ambito di un'associazione dedita ad imporre tangenti agli imprenditori ed agli esercizi commerciali della zona.
Non rileva neanche che non vi sia prova della consumazione di reati fine, essendo integrato il reato dalla sola partecipazione ad un'associazione organizzata per commettere i suddetti reati, e il ricorrente non contesta che il sodalizio di cui trattasi fosse adeguatamente organizzato per realizzare il programma criminoso dell'associazione.
Neppure possono essere prese in considerazione, in questa sede di legittimità, alternative ricostruzioni della vicenda OT basate esclusivamente su motivi di fatto, che non spetta a questa corte verificare.
Per contro, appare di significato pregnante, nel delineato quadro indiziario, che il IB e il LL avessero intenzione di proporre il TR come capo della famiglia mafiosa di Favara, e la circostanza non è contestata nei motivi di ricorso. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di prova circa l'assenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione (Corte Costituzionale, sent. N. 186 del 2000), al versamento della somma alla Cassa delle Ammende indicata nel dispositivo, ritenuta congrua da questa Corte.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Dispone trasmettersi a cura della cancelleria copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, il 11 aprile 2013.
Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2013