Sentenza 5 febbraio 2013
Massime • 1
E nullo per difetto di motivazione il provvedimento del giudice che riproduca alla lettera ampi stralci della parte motiva di altra pronuncia, a meno che detta tecnica di redazione manifesti una autonoma rielaborazione da parte del decidente e dia adeguata risposta alle doglianze proposte dal ricorrente. (Fattispecie in cui è stata riconosciuta la nullità dell'ordinanza del giudice del riesame che aveva confermato la decisione del gip limitandosi a riprodurre, attraverso la tecnica informatica del copia - incolla, circa venti pagine della motivazione impugnata).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 05/02/2013, n. 7031 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7031 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIRENA Pietro Antonio - Presidente - del 05/02/2013
Dott. CIAMPI FR M. - Consigliere - SENTENZA
Dott. ESPOSITO Lucia - Consigliere - N. 122
Dott. DOVERE Salvatore - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DELL'UTRI Marco - Consigliere - N. 169/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TI FR, N. IL 5/7/1984;
avverso l'ordinanza n. 542/2012 pronunciata dal Tribunale di Perugia, sezione riesame, il 12/10/2012;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Salvatore Dovere;
udite le conclusioni del P.G. Dott. Roberto Aniello, che ha chiesto rigettarsi il ricorso;
udite le conclusioni dell'avv. Patrizia Marziani, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. TI FR ricorre avverso l'ordinanza di cui in epigrafe, che, giudicando in sede di riesame, ha confermato l'ordinanza con la quale il GIP del Tribunale di Spoleto ha applicato nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere in relazione a plurime violazioni alla normativa in materia di stupefacenti, perché secondo le imputazioni provvisorie egli avrebbe acquistato ingenti quantitativi di hashish per destinarli alla vendita capo a): commesso il 17.6.2012; capo c): commesso tra la fine di maggio ed i primi di giugno 2012; capo d): commesso tra la prima metà di marzo e la fine di aprile 2012, nonché ceduto alcuni quantitativi a ZZ IC capo b): in data antecedente e prossima al 9.8.2012); capo e):
commessi a tutto l'anno 2012.
2. Egli articola plurimi distinti motivi di ricorso, che possono essere raggruppati come segue.
2.1. Con un primo, sostiene l'esponente che l'ordinanza impugnata presenterebbe una motivazione solo apparente in quanto, attraverso la tecnica del copia ed incolla, sarebbe mera riproduzione di quella adottata dal Giudice per le indagini preliminari per l'ordinanza cautelare. Siffatta riproduzione ricorrerebbe per le pagine da 3 a 23, mentre le due ultime pagine, laddove si riporta il giudizio in ordine alle esigenze cautelari, presenterebbero modifiche non concettuali. Ancora, il Tribunale del riesame non avrebbe preso in considerazione gli specifici motivi di gravame relativi alla errata identificazione dell'indagato come il soggetto che aveva effettuato le telefonate dalla cabina pubblica sia prima del 27.5.2012 che dopo tale data;
alla inadeguatezza e sproporzionalità della custodia cautelare in carcere, espressa dalla documentazione portata all'attenzione del Tribunale (positività alla cocaina e ai cannabinoidi, disponibilità del genitore ad accogliere il TI presso la propria abitazione, disponibilità dell'indagato a curarsi); alla inutilizzabilità delle dichiarazioni dei correi NI e ZZ, in assenza di riscontri esterni.
2.2. Un secondo motivo ripropone le doglianze da ultimo ricordate:
- inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche disposte in diverso procedimento (rgnr 1270/11) perché i relativi decreti sono privi delle indicazioni delle ragioni per le quali era necessario attivare le intercettazioni e piuttosto rinviano per giustificare le ragioni alle informative dei Carabinieri;
le intercettazioni devono essere indispensabili ai fini della prosecuzione delle indagini e nella specie tale indispensabilità non è stata motivata, non valendo al riguardo il richiamo del richiamo, ovvero il rinvio all'atto di p.g.;
- adeguatezza di misura meno afflittiva e sproporzione per eccesso della custodia cautelare;
parlando di urgenza e gravità delle esigenze cautelari a giustificazione della misura adottata il Tribunale avrebbe rigettato la doglianza con una clausola di stile, senza manifestare di aver individualizzato il giudizio in rapporto al TI, soggetto incensurato;
- Assenza di gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. in quanto la chiamata di correo dei coindagati NI e ZZ non sono sorrette da riscontri esterni individualizzanti;
inutilizzabilità delle stesse;
- omessa o apparente motivazione in ordine alla attualità e concretezza del pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova affermato dal Tribunale per il riesame;
- vizio motivazionale in ordine alla individuazione del TI come la persona che prima del 27 maggio 2012 aveva fatto da una cabina pubblica le telefonate intercettate.
2.3. Con memoria depositata il 30.1.2013 l'avv. Patrizia Marziani, nell'interesse del TI, ribadisce ed esplica ulteriormente la censura che assume l'omissione o l'apparenza della motivazione dell'ordinanza impugnata, per avere il Tribunale del riesame riprodotto pressocché integralmente la motivazione del provvedimento impugnato;
nonché la censura concernente la mancanza o apparenza della motivazione in punto di adeguatezza e proporzionalità della misura applicata e sulla attualità e concretezza delle esigenze cautelari.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il primo motivo di ricorso è fondato, con l'effetto di assorbire ogni altro motivo.
3.1. In via preliminare va ricordato che, in tema di misure cautelari personali, l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza (art. 273 cod. proc. pen.) e delle esigenze cautelari (art. 274 cod. proc. pen.) è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge od in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. Il controllo di legittimità, in particolare, non riguarda nè la ricostruzione dei fatti, ne' l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, per cui non sono consentite le censure che, pur formalmente investendo la motivazione, si risolvono in realtà nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze esaminate dal giudice di merito. Da ciò derivando che, ove venga denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento cautelare in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte di legittimità spetta solo il compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Cass. Sez. 1, sent. n. del 12/12/2007, Prisco, rv.).
3.2. Ciò posto, il caso in esame richiede l'evocazione del principio affermato da questa Corte, secondo il quale "deve ritenersi nulla per difetto assoluto di motivazione, a norma dell'art. 125 cod. proc. pen., comma 3, la sentenza d'appello che riproduca sostanzialmente alla lettera la motivazione della decisione impugnata, trascurando di rispondere alle doglianze proposte dall'appellante nei confronti della sentenza di primo grado" (Cass. Sez. 6, sent. n. 12540 del 12/10/2000, Prescia, Rv. 218172; Cass. Sez. 6, sent. n. 12148 del 12/02/2009, Giustino, Rv. 242811). Infatti, il confronto tra il testo dell'ordinanza genetica e il provvedimento impugnato rende di immediata evidenza la effettiva pedissequa trascrizione del contenuto delle pagine da 3 a 23 dell'ordinanza cautelare nelle pagine da 3 a pagina 24 dell'ordinanza qui impugnata. Di per sè la riproduzione del testo di altro provvedimento non equivale all'omissione della motivazione;
ma ciò sino a quando emergano comunque elementi che manifestino un'autonoma rielaborazione da parte del decidente che si avvale della particolare tecnica di redazione e soprattutto a condizione che in tal modo sia assicurata la valutazione dei rilievi mossi dalla parte ed esplicitate le ragioni per le quali si è ritenuto di disattenderle. Nel caso in esame, mentre in relazione alle doglianze relative alla inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche e alla eccessività della misura della custodia in carcere è stata data una qualche risposta conforme al principio sopra espresso (cfr. pg. 24, terzo blocco testuale;
pg. 25, penultimo capoverso prima del "
P.Q.M.
"), con riferimento alla censura concernente l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico del TI non è possibile rinvenire una motivazione che non sia quella espressa con le parole e le scansioni logiche-argomentative utilizzate dall'ordinanza genetica.
Il provvedimento impugnato va quindi annullato con rinvio al Tribunale di Perugia per nuovo esame.
4. La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmesso al direttore dell'istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Perugia per nuovo esame.
La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmesso al direttore dell'istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 febbraio 2013. Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2013