Cass. pen., sez. IV, sentenza 05/02/2013, n. 7031
CASS
Sentenza 5 febbraio 2013

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E nullo per difetto di motivazione il provvedimento del giudice che riproduca alla lettera ampi stralci della parte motiva di altra pronuncia, a meno che detta tecnica di redazione manifesti una autonoma rielaborazione da parte del decidente e dia adeguata risposta alle doglianze proposte dal ricorrente. (Fattispecie in cui è stata riconosciuta la nullità dell'ordinanza del giudice del riesame che aveva confermato la decisione del gip limitandosi a riprodurre, attraverso la tecnica informatica del copia - incolla, circa venti pagine della motivazione impugnata).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 05/02/2013, n. 7031
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7031
    Data del deposito : 5 febbraio 2013

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