Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/10/1997, n. 9104
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Sentenza 14 ottobre 1997

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La pronuncia di illegittimità costituzionale di una norma esplica i suoi effetti anche retroattivamente, ma con salvezza delle situazioni esaurite. Pertanto, deve ritenersi priva di conseguenza la sentenza della Corte costituzionale del 2 novembre 1996, n. 371 (che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 34 c.p.p. introducendo una nuova causa di incompatibilità per il giudice che in separato processo si sia pronunciato nei confronti di coimputati) intervenuta nelle more del giudizio di appello se l'ipotesi di incompatibilità ritenuta dalla Corte costituzionale si riferisca a una situazione verificatasi nel giudizio di primo grado, essendo esclusa la possibilità per la parte di proporre retroattivamente la dichiarazione di ricusazione.

Il potere del giudice di disporre d'ufficio nuove prove a norma dell'art. 507 c.p.p. non incontra limitazioni di sorta derivanti dal comportamento delle parti: in ordine all'esercizio di tale potere discrezionale, diretto allo scopo fondamentale del processo consistente nell' accertamento della verità, il giudicante deve fornire adeguata motivazione solo se, richiesto circa l'assunzione di determinate prove, ritenga le indagini non necessarie, mentre non ricorre alcun obbligo di motivazione quando i mezzi di prova siano disposti e abbiano influenza sulla decisione.

In materia di prove, la valutazione richiesta dall'art. 192 c.p.p., commi terzo e quarto, spetta al giudice di merito; mentre la Corte di cassazione, cui sia stata denunciata la violazione della citata disposizione di legge, deve limitare il suo giudizio all'accertamento della sussistenza dei vizi di legittimità indicati dall'art. 606, comma primo, lett. e), c.p.p. (mancanza o manifesta illogicità della motivazione).

Correttamente il giudice di merito ritiene il ruolo direttivo nell'ambito di un'associazione per delinquere di tipo mafioso quando le funzioni esercitate dall'agente consistano nella sovraintendenza alla complessiva gestione del sodalizio e nell'assunzione di compiti decisionali (Nella specie l'associato autorizzava le attività di estorsione sul territorio; fissava l'entità delle somme da richiedere alle vittime; si recava personalmente a riscuotere le somme estorte a una società di rilevanza nazionale; imponeva alla stessa società l'assunzione fittizia dei figli).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/10/1997, n. 9104
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9104
    Data del deposito : 14 ottobre 1997

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