Sentenza 14 ottobre 1997
Massime • 4
La pronuncia di illegittimità costituzionale di una norma esplica i suoi effetti anche retroattivamente, ma con salvezza delle situazioni esaurite. Pertanto, deve ritenersi priva di conseguenza la sentenza della Corte costituzionale del 2 novembre 1996, n. 371 (che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 34 c.p.p. introducendo una nuova causa di incompatibilità per il giudice che in separato processo si sia pronunciato nei confronti di coimputati) intervenuta nelle more del giudizio di appello se l'ipotesi di incompatibilità ritenuta dalla Corte costituzionale si riferisca a una situazione verificatasi nel giudizio di primo grado, essendo esclusa la possibilità per la parte di proporre retroattivamente la dichiarazione di ricusazione.
Il potere del giudice di disporre d'ufficio nuove prove a norma dell'art. 507 c.p.p. non incontra limitazioni di sorta derivanti dal comportamento delle parti: in ordine all'esercizio di tale potere discrezionale, diretto allo scopo fondamentale del processo consistente nell' accertamento della verità, il giudicante deve fornire adeguata motivazione solo se, richiesto circa l'assunzione di determinate prove, ritenga le indagini non necessarie, mentre non ricorre alcun obbligo di motivazione quando i mezzi di prova siano disposti e abbiano influenza sulla decisione.
In materia di prove, la valutazione richiesta dall'art. 192 c.p.p., commi terzo e quarto, spetta al giudice di merito; mentre la Corte di cassazione, cui sia stata denunciata la violazione della citata disposizione di legge, deve limitare il suo giudizio all'accertamento della sussistenza dei vizi di legittimità indicati dall'art. 606, comma primo, lett. e), c.p.p. (mancanza o manifesta illogicità della motivazione).
Correttamente il giudice di merito ritiene il ruolo direttivo nell'ambito di un'associazione per delinquere di tipo mafioso quando le funzioni esercitate dall'agente consistano nella sovraintendenza alla complessiva gestione del sodalizio e nell'assunzione di compiti decisionali (Nella specie l'associato autorizzava le attività di estorsione sul territorio; fissava l'entità delle somme da richiedere alle vittime; si recava personalmente a riscuotere le somme estorte a una società di rilevanza nazionale; imponeva alla stessa società l'assunzione fittizia dei figli).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/10/1997, n. 9104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9104 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 1997 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg. Udienza pubblica dott. Fortunato PISANTI - Presidente del 14.10.1997
dott. Oreste CIAMPA - Consigliere SENTENZA
dott. Ugo UI SCELFO - Consigliere N. 1373
dott. Ilario MARTELLA - Consigliere REGISTRO GENERALE
dott. IO S. AGRÒ - Consigliere N. 32678/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sui ricorsi proposti da:
1) AR IC, nato ad [...] il [...];
2) AR RM, nato ad [...] il [...];
3) AR PP, nato ad [...] il [...];
4) AR SS, nato a [...] il [...];
5) AR ES, nato ad [...] l'[...];
6) PU PP, nato ad [...] il [...];
7) FU PP, nato ad [...] il [...];
8) AN UI, nato ad [...] il [...];
9) AN LI, nato ad [...] il [...];
10)AN NT, nato ad [...] il [...];
11)AN OR, nato a [...] il [...];
12)NA PP, nato a [...] il [...];
13)NO DO, nato a [...] il [...];
14)CR IO, nato a [...] il [...];
15)IO PP, nato ad [...] il [...];
16)AR ST, nato a [...] il [...];
17)FA ES, nato a [...] il [...];
18)IA UA, nato ad [...] il [...];
19)CC IO, nato ad [...] il [...];
20)RO CO, nato a [...] il [...],
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro del 27.2.1997. Sentita in pubblica udienza la relazione del Consigliere dott. Oreste CIAMPA.
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. UI CIAMPOLI, il quale ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi di AR PP, AR SS e IO PP e per il rigetto dei ricorsi di tutti gli altri ricorrenti.
Uditi i difensori Avv. Barbero IO, Avv. Pittelli Giancarlo, Avv. Cantafora IC, Avv. Guarini MB, Avv. Gianzi PP IO, Avv. Prato IO, Avv. Chiodo Pietro, Avv. Gallo Marcello Ignazio.
La C O R T E osserva:
Dal presente giudizio è stata stralciata la posizione del ricorrente US ED, come da verbale d'udienza, con rinvio a nuovo ruolo.
A seguito di indagini concernenti due sodalizi criminosi facenti capo alle famiglie AR e AN, operanti in Isola Capo Rizzuto e zone limitrofe, con incidenza delle attività illecite anche in altre parti della Calabria, in Lucania e nel Nord Italia, pervenivano a giudizio del Tribunale di Crotone due distinti procedimenti, nn. 461/96 e 661/96, definiti con le sentenze del 3.5.1996 e del 7.7.1996, nelle quali venivano ricostruite la vita, la composizione e le attività criminose dei due gruppi, coinvolti in un conflitto sanguinoso, individuandosi per ciascun imputato compiti, ruolo e specifiche responsabilità.
Con la sentenza del 3.5.1996, nel proc. n. 461/96, il Tribunale di Crotone, per quel che rileva nel presente giudizio, cosi provvedeva:
1) ritenuto AR IC responsabile dei reati di cui ai capi c) e d), (estorsione continuata, aggravata ai sensi dell'art. 7 Legge n.203/91, essendosi avvalso delle condizioni previste dall'art. 416bis cod. pen., in danno della VALTUR S.p.A., nei Villaggi di Isola Capo
Rizzuto e Simeri Mare), g), (ricettazione continuata, aggravata ai sensi dell'art. 7 Legge n. 203/91, di armi da guerra e comuni da sparo), e h), (detenzione e porto illegale, continuato, in luogo pubblico delle armi di cui al capo g), riuniti tutti i reati sotto il vincolo della continuazione, lo condannava alla pena di anni 15 di reclusione e lire 5.000.000 di multa;
2) ritenuto AR RM responsabile dei reati di cui ai capi g), (ricettazione continuata, aggravata ai sensi dell'art. 7 Legge n.203/91, di armi da guerra e comuni da sparo), e h), (detenzione e porto illegale, continuato, in luogo pubblico delle armi di cui al capo g), riuniti sotto il vincolo della continuazione, lo condannava alla pena di anni 10 di reclusione e lire 3.000.000 di multa e revocava il beneficio della sospensione condizionale della pena di cui alla sentenza, in data 30.3.1990, del Giudice per le Indagini preliminari del Tribunale di Crotone;
3) ritenuto AR PP responsabile dei reati di cui ai capi a), (partecipazione all'associazione per delinquere armata e di stampo mafioso, diretta da AR IC), d), (estorsione continuata, aggravata ai sensi dell'art. 7 Legge n. 203/91, essendosi avvalso delle condizioni previste dall'art. 416bis cod. pen., in danno della VALTUR S.p.A., nel Villaggio di Simeri Mare), g), (ricettazione continuata, aggravata ai sensi dell'art. 7 Legge n. 203/91, di armi da guerra e comuni da sparo), e h), (detenzione e porto illegale, continuato, in luogo pubblico delle armi di cui al capo g), riuniti sotto il vincolo della continuazione, lo condannava, con le attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti contestate, alla pena di anni 10 di reclusione e lire 3.000.000 di multa;
4) ritenuto AR SS responsabile dei reati di cui ai capi a) (partecipazione all'associazione per delinquere armata e di stampo mafioso, diretta da AR IC), e C), (estorsione continuata, aggravata ai sensi dell'art. 7 Legge n. 203/91, essendosi avvalso delle condizioni previste dall'art. 416bis cod. pen., in danno della VALTUR S.p.A., nel Villaggio di Isola Capo Rizzuto), lo condannava, riuniti i reati sotto il vincolo della continuazione, con le attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, alla pena di anni 5 di reclusione e lire 3.000.000 di multa;
5) ritenuto AR ES responsabile del reato di cui al capo c) , (estorsione continuata, aggravata ai sensi dell'art. 7 Legge n.203/91, essendosi avvalso delle condizioni previste dall'art. 416bis cod. pen., in danno della VALTUR S.p.A., nel Villaggio di Isola Capo
Rizzuto), lo condannava alla pena di anni 9 e lire 4.000.000 di multa;
6) ritenuto PU PP e PU AU responsabili, in concorso, del reato continuato di cui al capo e), (cessione continuata di sostanze stupefacenti, di cui all'art. 73 d.p.r.
9.10.1990 n. 309), concesse ad entrambi le attenuanti generiche,
condannava il primo alla pena di anni 7 di reclusione e lire 40.000.000 di multa, revocando il beneficio della sospensione condizionale della pena di cui alla sentenza, in data 11.12.1990, della Corte d'Appello di Catanzaro, e il secondo a quella di anni 6 e mesi 6 di reclusione e lire 40.000.000 di multa;
7) ritenuto FU PP responsabile dei reati di cui ai capi i), (partecipazione all'associazione per delinquere di stampo mafioso, diretta da AN UI, di cui all'art. 416bis cod. pen.) e 1) (partecipazione all'associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, di cui all'art. 74, commi 1-4, d.p.r.
9.10.1990 n. 309), riuniti sotto il vincolo della continuazione, lo condannava, concesse le attenuanti generiche e quella dell'art. 8 Legge n. 203/91, alla pena di anni 6 di reclusione.
Con la sentenza del 7.7.1996, nel proc. n. 661/96, il Tribunale di Crotone, per quel che rileva nel presente giudizio, così provvedeva:
1) ritenuto AN UI responsabile dei reati di cui ai capi a), (associazione per delinquere di stampo mafioso di cui all'art. 416bis cod. pen., diretta e organizzata da esso AN UI, con la collaborazione deliberativa e strutturale dei fratelli AN NT, LI e OR), b) (associazione per delinquere armata finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti di cui all'art. 74, commi 1-4, d.p.r.
9.10.1990 n. 309), e), (detenzione e cessione di sostanze stupefacenti, di cui all'art. 73 d.p.r.
9.10.1990 n. 309, e di armi da guerra e comuni da sparo, di cui all'art. 9 Legge n.497/74), e), (estorsione continuata in danno di IZ AT),
unificati sotto il vincolo della continuazione con quelli per i quali riportava condanna con sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro del 21.11.1994, lo condannava all'aumento della pena nella misura di anni 14 di reclusione;
2) ritenuto AN LI, AN NT e AN OR responsabili dei reati di cui ai capi a), (associazione per delinquere di stampo mafioso di cui all'art. 416bis cod. pen., diretta e organizzata da AN UI, con la collaborazione deliberativa e strutturale dei fratelli AN NT, LI e OR), b), (partecipazione ad associazione per delinquere armata finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti di cui all'art. 74, commi 1-4, d.p.r.
9.10.1990 n. 309), unificati sotto il vincolo della continuazione, condannava i primi due alla pena di anni 15 di reclusione e il secondo, con le concesse attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti, a quella di anni 10 di reclusione;
3) ritenuto NA PP responsabile dei reati di cui ai capi a) (associazione per delinquere di stampo mafioso di cui all'art.416bis cod. pen., diretta e organizzata da AN UI, con la collaborazione deliberativa e strutturale dei fratelli AN NT, LI e OR), b), (associazione per delinquere armata finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti di cui all'art. 74, commi 1-4, d.p.r.
9.10.1990 n. 309), e), (estorsione continuata in danno di IZ AT), unificati sotto il vincolo della continuazione, lo condannava, con le concesse attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti, alla pena di anni 9 di reclusione;
4) ritenuto NO DO e CR IO responsabili dei reati di cui ai capi a) (associazione per delinquere di stampo mafioso di cui all'art. 416bis cod. pen., diretta e organizzata da AN UI, con la collaborazione deliberativa e strutturale dei fratelli AN NT, LI e OR), b), (associazione per delinquere armata finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti di cui all'art. 74, commi 1-4, d.p.r.
9.10.1990 n. 309), unificati sotto il vincolo della continuazione con quelli di cui alla sentenza di condanna della Corte d'Appello di Catanzaro del 21.11.1994, concesse al secondo le attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti contestate, aumentava di anni 5 di reclusione la pena già inflitta al NO, e di anni 6 di reclusione quella già inflitta al CR;
5) ritenuto IO PP responsabile dei reati di cui ai capi a) (associazione per delinquere di stampo mafioso di cui all'art. 416bis cod. pen., diretta e organizzata da AN UI, con la collaborazione deliberativa e strutturale dei fratelli AN NT, LI e OR), b) (associazione per delinquere armata finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti di cui all'art. 74, commi 1-4, d.p.r.
9.10.1990 n. 309), ritenuta l'ipotesi di cui all'art. 75 Legge 685/75), unificati sotto il vincolo della continuazione con quello di cui alla sentenza di condanna della Corte d'Appello di Milano del 22.4.1991, aumentava di anni 3 di reclusione quella già inflittagli;
6) ritenuto AL IO responsabile dei reati di cui ai capi a) (associazione per delinquere di stampo mafioso di cui all'art. 416bis cod. pen., diretta e organizzata da AN UI, con la collaborazione deliberativa e strutturale dei fratelli AN NT, LI e OR), b), (associazione per delinquere armata finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti di cui all'art. 74, commi 1-4, d.p.r.
9.10.1990 n. 309), unificati sotto il vincolo della continuazione, lo condannava, con le concesse attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, alla pena di anni 9 di reclusione;
7) ritenuto AR ST responsabile del reato di cui al capo a) (associazione per delinquere di stampo mafioso di cui all'art. 416bis cod. pen., diretta e organizzata da AN UI, con la collaborazione deliberativa e strutturale dei fratelli AN NT, LI e OR), lo condannava, con le concesse attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, alla pena di anni 3 di reclusione;
8) ritenuto FA ES responsabile dei reati di cui ai capi a) (associazione per delinquere di stampo mafioso di cui all'art. 416bis cod. pen., diretta e organizzata da AN UI, con la collaborazione deliberativa e strutturale dei fratelli AN NT, LI e OR), b) (associazione per delinquere armata finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti di cui all'art. 74, commi 1-4, d.p.r.
9.10.1990 n. 309), c), (detenzione e cessione di sostanze stupefacenti, di cui all'art. 73 d.p.r.
9.10.1990 n. 309, e di armi da guerra e comuni da sparo, di cui all'art. 9 Legge n.497/74), e), (estorsione continuata in danno di IZ AT),
unificati sotto il vincolo della continuazione con quelli di cui alla sentenza di condanna della Corte d'Appello di Catanzaro del 21.11.1994, applicate le attenuanti di cui all'art. 8 d.l. n.152/91 per il reato sub a), di cui al comma 7 dell'art. 74 d.p.r.
9.10.1990 n. 309 per il reato sub b) e le attenuanti generiche ritenute prevalenti sulle aggravanti contestate, aumentava la pena già inflittagli di anni 4 e mesi 4 di reclusione;
9) ritenuto AR IC, AR ES, IA UA, CC IO, RO CO e AR RM responsabili del reato di cui al capo h), (associazione per delinquere di stampo mafioso, di cui all'art. 416bis cod. pen., diretta da AR IC, coadiuvato nella gestione organizzativa da AR ES) condannava: AR IC e ES, ciascuno, alla pena di anni 10 di reclusione;
IA e CC, ciascuno, a quella di anni 6 di reclusione;
RO e AR RM, ciascuno, a quella di anni 8 di reclusione.
La Corte d'Appello di Catanzaro, con sentenza del 27.2.1997, in riforma delle sentenze del Tribunale di Crotone del 3.5.1996 e del 7.6.1996, appellate dal PM e dagli imputati, così provvedeva:
1) assolveva AN UI dai reati di cui ai capi e) ed e), AN NT dal reato di cui al capo b), NA PP dal reato di cui al capo e);
2) assolveva AR IC, AR PP e AR RM dai reati di cui ai capi g) ed h) di cui al procedimento n. 461/96;
3) escludeva l'aggravante di cui all'art. 7 Legge 203/91 contestata per i reati di estorsione;
4) rideterminava le pene: - per AR IC, unificati per la continuazione i reati a lui ascritti nelle due sentenze, in anni 14 di reclusione;
- per AR PP, in anni 6 di reclusione, ferma l'entità della multa;
- per FU PP, applicata 11 attenuante di cui al comma 7 dell'art. 74 d.p.r.
9.10.1990 n. 309, in anni 4 di reclusione;
- per AN NT in anni 6 di reclusione;
- per NA PP in anni 8 e mesi 6 di reclusione;
per AN UI in anni 12 di reclusione la pena da aggiungere a quella inflittagli con la sentenza della stessa Corte d'Appello in data 21.11.1994. Hanno proposto ricorso per cassazione, oltre al US ED, di cui si è detto, AR IC, AR RM, AR PP, AR SS, AR ES, PU PP, FU PP, CC IO, IA UA, RO CO, AN UI, AN LI, AN NT, AN OR, OM PP, NO DO, CR IO, IO PP, AR ST, FA ES.
I ricorsi proposti da AR PP in data 10.3.1997 e da AR SS in data 11.3.1997 devono essere dichiarati inammissibili, poiché i ricorrenti hanno espressamente manifestato con distinte dichiarazioni, rese il 10.6.1997 al Direttore della Casa Circondariale di Melfi, la volontà di rinunciare all'impugnazione proposta.
Del pari inammissibile deve essere dichiarato il ricorso proposto da IO PP, con dichiarazione resa al Direttore della Casa Circondariale di Catanzaro in data 14.3.1997, poiché i motivi a sostegno dell'impugnazione, riservati all'avv.to UI COLALEO, non sono stati dedotti.
AR IC, che ha riportato condanna in appello ad anni 14 di reclusione per i reati di estorsione, sub c) e d) del proc. n.461/96, e per quello, sub h) del proc. n. 661/96, di associazione per delinquere di stampo mafioso aggravato dalla circostanza di esserne dirigente ed organizzatore, con il ricorso denuncia la sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b/c/e, cod. proc. pen., per i seguenti motivi:
1) violazione dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen. in relazione alla sentenza della Corte Cost. n. 371/1996, atteso che due componenti del collegio giudicante di primo grado avevano partecipato alla decisione sia della sentenza del 3.5.1996 che a quella del 7.7.1996, concorrendo a valutare la posizione dell'imputato in punto di responsabilità;
2) violazione dell'art. 507 cod. proc. pen., per la inutilizzabilità dei testi HI TO e HE IO, ammessi a deporre come testi di riferimento del collaboratore FU PP, nonostante che questi non li avesse mai indicati come tali;
3) violazione dell'art. 74, comma 1, d.p.r.
9.10.1990 n. 309, per essere stato il ricorrente ritenuto dell'associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, senza che risulti il "quid pluris" richiesto ai fini della qualifica indicata;
4) violazione dell'art. 133 cod. pen. in relazione agli artt. 62bis e 81 cpv. cod. pen., non essendo stati considerati i molteplici fattori ambientali, culturali ed economici, che avevano influito negativamente sulla condotta del prevenuto.
Il ricorso non merita accoglimento.
Il primo motivo è infondato, poiché se è vero che la prova dell'esistenza dell'associazione per delinquere di stampo mafioso, di cui al capo h), è stata desunta dalla prova della guerra di mafia della due cosche, AR
contro
AN, e vi è pertanto la denunciata intersecazione della valutazione della posizione dell'imputato ricorrente con quella di altri soggetti, pure, nel caso di specie, trattandosi di incompatibilità riferentesi ad atti compiuti nel procedimento dal giudice di primo grado ma dichiarata dalla Corte costituzionale nelle more del giudizio di appello, deve escludersi la possibilità per la parte di proporre retroattivamente dichiarazione di ricusazione, dovendosi riconoscere l'effetto retroattivo delle sentenze di incostituzionalità purché non oltre il limite delle situazioni giuridiche esaurite.
Invero, è giurisprudenza costante di questa Corte di cassazione che "Poiché la pronuncia di illegittimità costituzionale di una norma processuale esplica i suoi effetti anche retroattivamente ma con la esclusione delle situazioni giuridiche esaurite, nel caso in cui nelle more del giudizio di appello sia intervenuta una sentenza della Corte costituzionale [nella specie, la sent. n. 131 del 1996, (ora la sent. N. 371 del 1996)], con la quale sia stato affermato un caso di incompatibilità corrispondente a una situazione verificatasi nel giudizio di primo grado, resta ormai preclusa la possibilità per la parte di proporre dichiarazione di ricusazione, istituto che è attivabile solo nell'ambito del grado di procedimento cui la causa di ricusazione si riferisce. A tale principio non contraddice la disposizione dell'art. 1 del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 464, conseguente alla sentenza n. 131 del 1996 della Corte costituzionale, che si limita a disciplinare la situazione in cui, a causa della nuova previsione di incompatibilità derivante da tale sentenza, debba essere accolta la dichiarazione di ricusazione del giudice attualmente chiamato a giudicare, sia in primo sia in secondo grado" (Cass., sez. VI, sent. n. 0 1319, 13.02.1997, Benedetto, rv. 208179). Di tale principio ha fatto corretta applicazione la Corte d'Appello, escludendo peraltro legittimamente che l'incompatibilità possa profilarsi come condizione di capacità del giudice e di conseguenza come motivo di nullità del provvedimento adottato, ed attribuendo all'interessato nei casi disciplinati dalla legge esclusivamente la facoltà di chiedere la ricusazione (Cass., SS.UU., sent. n. 5, 8.5.1996, D'Avino, rv. 204464). Del pari infondata è la doglianza, del secondo motivo di ricorso, relativa all'ammissione dei testi HE IO e FO TO. la cui audizione si sostiene irritualmente richiesta dal Pubblico Ministero a conclusione dell'acquisizione delle prove già ammesse e con riferimento alla inesistente indicazione del coimputato FU PP.
È principio di diritto consolidato che "alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 111 del 1993 va esclusa la sussistenza di qualsiasi limite all'esercizio del potere discrezionale del giudice del dibattimento di assumere nuove prove di ufficio ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen.: ciò in forza del principio secondo cui "fine primario e ineludibile del processo penale non può che rimanere quello della ricerca della verità" e tenuto conto che "ad un ordinamento improntato al principio di legalità non sono consone norme di metodologia processuale che ostacolino in modo irragionevole il processo di accertamento del fatto storico necessario per pervenire ad una giusta decisione", (Cass., sez. I, n. 6683, 7.6.1995, Baggi, rv. 201540). Posto che nel caso di specie i due testi tardivamente indicati sono collaboratori di giustizia, chiamati a riferire di fatti oggetto del giudizio, che conoscevano per diretta percezione derivante dai rapporti intrattenuti con gli AR, non è dubbio che il Tribunale poteva disporne l'audizione in considerazione della influenza sulla decisione ai fini della necessità e completezza della prova. Invero, il potere del giudice di disporre d'ufficio nuove prove di cui all'art. 507 cod. proc. pen. ha funzione di riequilibrio per supplire alle carenze probatorie delle parti, quando tali carenze possano incidere in modo determinante sulla formazione del convincimento e sul risultato del giudizio. Peraltro questa Sezione della Corte di cassazione ha ritenuto, quanto al contenuto del potere ordinatorio e alla motivazione del suo esercizio, che non trovando preclusioni nel comportamento delle parti (quali la carenza di attività probatoria, le decadenze in cui queste siano incorse) ma solo nella non necessarietà del ricorso al potere suppletivo, il giudice dovrà motivare soltanto in relazione alla non necessarietà dell'accertamento richiesto (Cass., sez. VI, sent. n. 6196, 27.5.1995, Benassi, rv.201523), non ricorrendo obbligo di motivazione quando l'accertamento sia disposto e abbia influenza sulla decisione, come nel caso di specie.
Il terzo motivo di ricorso appare essere al limite della genericità ed è, comunque, infondato.
La doglianza di violazione di legge, per essere stato il ricorrente ritenuto "capo" dell'associazione per delinquere di stampo mafioso, finalizzata tra l'altro alle estorsioni, e anche di quella finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, senza che risulti il "quid pluris" richiesto ai fini della qualifica indicata, non tiene in debito conto gli elementi indicati dalla sentenza d'appello che accuratamente espone le prove dell'esistenza dell'associazione criminosa, della sua natura mafiosa e del ruolo in essa svolto da ciascuno dei membri.
I giudici di merito hanno, in proposito, con puntualità indicato: a) la genesi del sodalizio criminoso degli AR dalle guardianie ai primi taglieggiamenti fino all'assoggettamento mafioso del territorio di Isola Capo Rizzuto e finitimo, per parte nel crotonese in contrasto con la cosca dei AN, al fine di controllare illecitamente le attività economiche (commerciali e turistiche); b) le prove raccolte, consistenti b1) nelle dichiarazioni di molti collaboratori di giustizia che riferiscono dell'esistenza della consorteria mafiosa degli AR nel territorio indicato, in specie IT IO e FU PP circa l'evoluzione del gruppo, HE IO, FO TO e FA ES in particolare del radicamento mafioso sul territorio, MA MM e OM AR in punto di dominio delle attività estorsive sul territorio, quali quelle in danno delle ditte LODIGIANI, MERCATONE, FORNACI, b2) i riscontri obiettivi delle indagini e le testimonianze dei dirigenti della VALTUR, che riferiscono sia del pagamento di consistenti tangenti per svolgere senza ostacoli l'attività turistica nei Villaggi di Isola Capo Rizzuto e di Simeri Mare, sia delle assunzioni presso i Villaggi di AR PP e SS, figli del ricorrente AR IC, che non svolgevano attività di lavoro nè avevano compiti nell'esercizio turistico, sia dell'obbligo di rifornirsi delle merci necessarie presso ditte imposte dal gruppo AR.
Peraltro, proprio con riferimento alla definizione della natura dei compiti organizzativi e di comando dell'AR IC, la Corte d'Appello sulla base delle dichiarazioni dei testi, i collaboratori di giustizia suindicati e i titolari delle imprese sottoposte ad estorsione, ha indicato nei seguenti elementi di fatto, dai quali logicamente desumeva il ruolo di direttivo svolto dal ricorrente: a) a lui venivano chieste le autorizzazioni, anche da parte di estranei all'associazione, per le attività di estorsione sul territorio;
b) unitamente ad AR ES fissava l'entità della somma da estorcere alle imprese;
c) di persona si recava a Roma a riscuotere semestralmente la somma estorta alla VALTUR;
d) sua era l'imposizione dell'assunzione fittizia dei figli, PP e SS, nei Villaggi VALTUR.
Di conseguenza, correttamente il giudice d'appello ha applicato la norma di cui all'art. 416bis cod. pen., ritenendo che il ricorrente svolgeva un ruolo direttivo, che bene si definisce per le funzioni esercitate dallo stesso e gli competeva poiché, rispetto al gruppo costituito, sovrintendeva alla complessiva gestione di esso e assumeva funzioni decisionali (in caso analogo, Cass., sez. vi, 17.11.1994, Nannerini, rv. 200937). Manifestamente infondato è l'ultimo motivo di doglianza, con il quale si denuncia la violazione dell'art. 133 cod. pen. in relazione agli artt. 62bis e 81 cpv. cod. pen., non essendo stati considerati, ai fini della determinazione dell'entità della pena, i molteplici fattori ambientali, culturali ed economici, che avevano influito negativamente sulla condotta del prevenuto.
La Corte d'Appello ha specificamente tenuto conto, con giudizio discrezionale ancorato ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. per la determinazione della pena e dell'aumento di cui all'art. 81 cpv. cod. pen., della entità e della gravità dei fatti, della personalità del reo e della sua pericolosità, cosiccome desumibile anche dai precedenti penali ed ha legittimamente escluso, in presenza di logica motivazione, di dover concedere le attenuanti generiche. AR RM, che ha riportato condanna in appello ad anni 8 di reclusione per il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso, sub h) del proc. n. 661/96, denuncia la sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b/e, cod. proc. pen., per i seguenti motivi:
1) inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 192 e seg.ti cod. proc. pen. e, comunque. mancanza e manifesta illogicità della motivazione 1.1) sia in punto di sussistenza dell'associazione criminosa di stampo mafioso, 1.2) sia in punto di partecipazione di esso ricorrente e 1.3) sia, infine, in punto di applicabilità dell'aggravante di cui al comma 4 dell'art. 416bis cod. pen.;
2) inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 62bis, 132 e 133 cod. proc. pen., in punto di diniego delle attenuanti generiche e di eccessività della pena;
3) inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 12sexies Legge n. 356/1992 e, comunque, mancanza di motivazione in punto di disposta confisca dei suoi beni. Il ricorso non merita accoglimento.
Quanto al primo motivo, articolato sotto i tre profili sinteticamente già indicati, - fermo per il primo quanto già esposto sulla legittimità e sulla logicità della motivazione circa la specifica e complessa valutazione di merito, in questa sede di legittimità non suscettibile di controllo, circa la sussistenza dell'associazione per delinquere di stampo mafioso coagulatasi nel territorio di Isola Capo Rizzuto intorno alla famiglia AR, - la Corte territoriale ha specificamente esaminato la posizione personale del ricorrente AR RM e, - ridotto lo spessore di credibilità delle dichiarazioni piuttosto generiche del IT e quelle "de relato" del MA -, ha ritenuto, nella individuazione delle responsabilità del prevenuto, di conferire motivatamente credito: a) alle dichiarazioni del collaboratore FO TO, che riferisce al) della presenza attiva dell'imputato ricorrente nelle riunioni in cui dagli AR gli fu chiesta collaborazione per l'omicidio di PA CO e gli venne conferito l'incarico di assassinare, in Emilia, AN UI e a2) del ruolo non secondario dal medesimo svolto, tanto da ambire, unitamente al IA UA, alla sostituzione degli anziani alla guida dell'organizzazione criminale;
b) alla deposizione di VI PP, soggetto estraneo al mondo criminale del crotonese, le cui dichiarazioni erano da ritenersi prova autonoma a carico dell'imputato circa la richiesta rivoltagli da costui di far giungere armi alla famiglia AR dalla Svizzera per far fronte alle necessità nella faida con i AN;
c) al riscontro oggettivo costituito dal rinvenimento presso l'armeria GRILLO di pacchi di armi con cartelli recanti la scritta "RM" e "zio RM". La quale ultima circostanza di fatto, in proposito del terzo profilo del motivo di ricorso, rende palese la manifesta infondatezza della doglianza del ricorrente circa l'erronea applicazione dell'aggravante di cui al comma 4 dell'art. 416bis cod. pen. e la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in punto di consapevolezza del possesso di armi da parte dei membri dell'associazione mafiosa cui egli apparteneva, prima perché, trattandosi di circostanza oggettiva (Cass., sez. I, 16.6.1992, Altadonna, rv. 190644), essa quantomeno è applicabile agli aderenti al gruppo che per colpa ignorino la disponibilità delle stesse (Cass., sez. VI, 2.3.1995, Imerti, rv. 200902), ma ancor più perché, secondo il giustificato convincimento dei giudici di merito, il ricorrente è risultato essere addirittura il recettore delle armi commissionate per conto dell'organizzazione.
Di conseguenza, per la valutazione logica, globale ed unitaria di tutti gli elementi raccolti, pure di diversa specie e natura, il convincimento dei giudici di appello deve ritenersi esente da errori giuridici e da illogicità, specialmente considerato che la ricostruzione del fatto-reato è stata completata con l'indicazione delle prove della sua partecipazione al sodalizio criminoso, provvisto di armi per sua diretta attività.
Manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente si duole dell'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. .62bis, 132 e 133 cod. proc. pen..
I giudici di merito hanno valutato, nell'esercizio della facoltà discrezionale loro concessa dal legislatore per l'adeguamento della pena al caso concreto, di non applicare le circostanze attenuanti generiche, di cui all'art. 62bis cod. pen., legittimamente prendendo in considerazione non tutti i parametri indicati nell'art. 133 stesso codice, e ciò vale anche ai fini della determinazione della pena, ma soltanto quelli che apparivano sufficienti a giustificare l'entità della sanzione, nel caso di specie la gravità dei fatti delittuosi, la rilevanza del ruolo svolto e gli aspetti di particolare pericolosità personale del prevenuto, così mostrando la prevalenza di quelli prescelti rispetto a tutti gli altri.
Anche l'ultima doglianza, in punto di applicabilità dell'art.12sexies Legge n. 356/1992, non può essere accolta, essendo priva di specificità, sia perché non tiene conto di tutti gli elementi, indicati in sentenza anche ad altri fini, in ordine alla provenienza delittuosa dei beni confiscati, sia perché il ricorrente continua, infine, a non dare giustificazione della legittima provenienza di essi.
AR ES, che ha riportato condanna in appello ad anni 10 di reclusione per il reato sub h) del proc. n. 661/96, di associazione per delinquere di stampo mafioso, aggravato dalla circostanza di esserne un dirigente e un organizzatore, denuncia la sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b/e, cod. proc. pen., per i seguenti motivi:
1) inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 192 e seg.ti cod. proc. pen. e, comunque. mancanza e manifesta illogicità della motivazione 1.1) sia in punto di sussistenza dell'associazione criminosa di stampo mafioso, 1.2) sia in punto di partecipazione di esso ricorrente con il ruolo di capo e di organizzatore;
2) erronea applicazione dell'aggravante di cui al comma 4 dell'art.416bis cod. pen. e, comunque, mancanza e manifesta illogicità della motivazione;
3) mancanza di motivazione in punto di diniego delle attenuanti generiche in relazione agli artt. 62bis cod. pen.;
4) mancanza assoluta di motivazione in punto di disposta confisca dei suoi beni ai sensi dell'art. 12sexies Legge n. 356/1992;
5) mancanza di motivazione in punto di determinazione differenziata dell'entità della pena base e dell'aumento irrogato per l'aggravante delle armi in possesso dei membri dell'organizzazione mafiosa. Il ricorso non merita accoglimento.
Infondato è il primo motivo, con il quale si sostiene che la Corte d'Appello avrebbe erroneamente applicato alle dichiarazioni dei collaboranti, in generale sull'esistenza del 1 'associazione mafiosa e in particolare, per quel che riguarda il ricorrente, alla chiamata in correita' del FO TO ed a quelle in reità di MA MM, OM AR, FA ES e IT IO, le regole di valutazione dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., seguendo il procedimento ricostruttivo dei fatti che si applica alla prova indiziaria e che resta affidato ad una valutazione globale e unitaria delle molteplici dichiarazioni dei collaboranti. In contrario, premesso che, "in materia di prove, la valutazione richiesta dall'art. 192, commi 3 e 4, c.p.p. spetta al giudice di merito;
mentre la Corte Suprema di Cassazione, cui sia stata denunciata la violazione della citata disposizione di legge, deve limitare il suo giudizio all'accertamento della sussistenza dei vizi di legittimità indicati dall'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. (mancanza o manifesta illogicità della motivazione)", (da ultimo Cass., sez. I, 29.5.1997, n. 5036, ric. Pesce, rv. 207789), dalla motivazione della sentenza impugnata risulta che la Corte territoriale ha propriamente applicato i criteri metodologici indicati dal comma 3 dell'art. 192 cod. proc. pen., sia per quel che riguarda il valore di prova e non di mero indizio della chiamata in correità o in reità, sia per quel che riguarda la necessaria conferma della credibilità della chiamata sulla base di "altri elementi di prova", che possono essere di qualsiasi tipo e natura, comunque logicamente idonei a confermare la complessiva dichiarazione del coimputato relativamente all'episodio criminoso nelle sue componenti oggettive e soggettive 5 (Cass., sez. V, 24.2.1997, ric. Bompressi, rv. 206877).
Il giudice d'appello, infatti, ha ritenuto legittimamente che la pluralità di dichiarazioni di correi, tutte fra loro coincidenti, era idonea a confermare l'attendibilità dell'accusa formulata da uno dei coimputati, avendo subordinato la sufficienza e l'idoneità delle "chiamate di correo incrociate" all'avvenuto accertamento non solo della loro attendibilità intrinseca, ma anche della coincidenza del loro contenuto, quanto all'esistenza dell'associazione mafiosa degli AR e al ruolo direttivo in essa attribuito al ricorrente, peraltro verificato per una molteplicità di episodi di particolare significato, e della loro autonomia, cosi da escludere il dubbio di reciproche influenze e di un successivo allineamento di dettagli. In effetti, AR ES viene indicato da tutti i dichiaranti come esponente di spicco del clan con AR IC: a) tratta con MA MM l'autorizzazione ai Gaglianesi a compiere attività estorsive nel territorio di Isola Capo Rizzuto, b) concorre a determinare la tangente che da GI AR deve essere imposta all'impresa LODIGIANI, c) chiede a FO TO la disponibilità per l'uccisione di AN UI, d) è obiettivo dell'attentato del 26.5.1989, compiuto a suo danno da AN UI, CR IO, NO DO e FA ES, confessato da quest'ultimo e oggetto della sentenza della stessa Corte in data 24.11.1994, poiché nella cosca avversa lo ritenevano elemento di maggior pericolo nello scontro in atto.
Manifestamente infondata, per le ragioni già dette in proposito sul motivo dedotto da AR RM, è la doglianza del ricorrente circa l'erronea applicazione dell'aggravante di cui al comma 4 dell'art. 416bis cod. pen., e circa la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in punto di possesso di armi da parte dell'associazione mafiosa cui egli apparteneva e di sua personale consapevolezza, trattandosi di circostanza oggettiva (Cass., sez. I, 16.6.1992, Altadonna, rv. 190644), ritenuta accertata per le dichiarazioni di FU PP e VI PP, essa quantomeno è applicabile agli aderenti al gruppo che per colpa ignorino la disponibilità delle stesse (Cass., sez. VI, 2.3.1995, Imerti, rv. 200902).
Inammissibili sono le altre doglianze in punto di diniego delle attenuanti generiche, di applicabilità dell'art. 12sexies Legge n.356/1992, e di commisurazione della pena, perché, prive nella specie di concreto riferimento alla motivazione della sentenza di secondo grado;
le relative deduzioni non rispondono al concetto stesso di "motivo", perché non si raccordano a un determinato punto della sentenza impugnata ed appaiono, quindi, come prive del requisito della specificità richiesto, a pena di inammissibilità, dall'art.581, lett. c, cod. proc. pen. non tenendo conto di tutti gli elementi, indicati in sentenza anche ad altri fini, sia sulla gravità del fatto e della ritenuta pericolosità personale del ricorrente e sia in ordine alla provenienza delittuosa dei beni confiscati, mancando ancora ogni giustificazione della legittima provenienza di essi.
PU PP, che ha riportato condanna in appello ad anni 7 di reclusione e lire 40.000.000 di multa per il reato sub e) del proc. n. 461/96, di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen. e 73 d.p.r.
9.10.1990 n. 309, per avere in concorso con PU AU detenuto illecitamente e ceduto in più occasioni svariati quantitativi di sostanze stupefacenti, denuncia la sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen., per la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione in punto di affermazione della responsabilità, in presenza delle incertezze della prova acquisita e del mancato riconoscimento da parte degli acquirenti della droga.
Il motivo di ricorso, al limite dell'inammissibilità, muove una censura in punto di valutazione della prova della responsabilità del prevenuto, che nella sentenza impugnata risulta assistita da ampia e specifica motivazione.
La Corte territoriale ha vagliato attentamente il valore probatorio a) della dichiarazione di IU PP, imputato di reato connesso, che in dibattimento si è rifugiato nella scusa di non poter riconoscere allo stato il ricorrente PU PP dato il tempo trascorso dagli approvvigionamenti di droga a scopo di spaccio, purtuttavia senza mai smentire la dichiarazione accusatoria resa in sede di indagini, b) delle dichiarazioni del teste PI MB, che, apparso intimidito in dibattimento, non ha smentito le accuse specifiche e precise mosse ai fratelli PU rese all'ispettore di polizia VIRGILIO, in sede di indagini, e che sono riemerse, a giudizio della Corte territoriale, cariche del loro peso probante a seguito delle contestazioni autorizzate sulla base del pregresso verbale, dalle quali risultava che il teste si era rifornito di eroina per uso personale per circa due anni, nel 1993 e 1994, che aveva versato in danaro o in oggetti preziosi circa 12 milioni, che in più di un occasione, avendo mancato di pagare tempestivamente la sostanza stupefacente ottenuta a credito, era stato malmenato dai suoi fornitori.
FU PP, che ha riportato condanna in appello a 4 anni di reclusione reati di cui ai capi i), (partecipazione all'associazione per delinquere di stampo mafioso, diretta da AN UI, di cui all'art. 416bis cod. pen.) e 1) (partecipazione all'associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, di cui all'art. 74, commi 1-4, d.p.r.
9.10.1990 n.309), riuniti sotto il vincolo della continuazione, denuncia la sentenza impugnata per la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione in punto di entità della pena, sproporzionata con riguardo al rilevante contributo reso all'accertamento dei fatti con la collaborazione prestata in sede di indagini.
Il ricorso non merita accoglimento.
La sentenza impugnata ha adempiuto all'obbligo di motivazione mediante il richiamo ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., in quanto la puntuale motivazione fornita dalla Corte di merito dà ragione della determinazione della pena nella misura considerata adeguata ai fatti e alla personalità del reo, risultando applicate nei limiti di legge e con criterio discrezionale non verificabile in questa sede di legittimità, le diminuzioni per le attenuanti generiche, per l'attenuante di cui all'art. 8 Legge n. 203/91, erroneamente concessa dal Tribunale ma non revocabile per la mancanza d'impugnazione del P.M., e per l'attenuante del ravvedimento operoso di cui al comma 7 dell'art. 74 d.p.r.
9.10.1990 n. 309. CC IO, che ha visto confermata in appello la condanna ad anni 6 di reclusione per il reato di cui al capo h), del proc. n. 661/96, (associazione per delinquere di stampo mafioso, di cui all'art. 416bis cod. pen., diretta da AR IC, coadiuvato nella gestione organizzativa da AR ES), a mezzo dei ricorsi separatamente proposti dai suoi difensori, denuncia la sentenza impugnata per i seguenti motivi:
l. inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 192 e seg.ti cod. proc. pen. e, comunque, mancanza e manifesta illogicità della motivazione 1.1) sia in punto di sussistenza dell'associazione criminosa di stampo mafioso, 1.2) sia in punto di partecipazione di esso ricorrente alla stessa, (motivo comune dedotto da entrambi i difensori);
2. mancanza di motivazione in punto di diniego delle attenuanti generiche e all'eccessività della pena in relazione agli artt. 62bis e 133 cod. pen., (secondo motivo del ricorso avv.to Manca);
3. erronea applicazione del comma 4 dell'art. 416bis cod. pen. e, comunque, mancanza e manifesta illogicità della motivazione in punto di applicazione dell'aggravante delle armi, (2 motivo di ricorso avv.to Staiano);
4. mancanza assoluta di motivazione in punto di disposta confisca dei suoi beni ai sensi dell'art. 12sexies Legge n. 356/1992, (terzo motivo di ricorso avv.to Staiano).
I ricorsi non meritano accoglimento.
I motivi di ricorso relativi alla sussistenza dell'associazione per delinquere, alla ritenuta qualificazione di stampo mafioso e alla partecipazione del ricorrente sono infondati.
Invero, fermo quanto già detto esaminando i ricorsi degli altri partecipi del clan AR, circa le indicazioni, contenute nella sentenza impugnata, degli elementi di fatto relativi al vincolo associativo a fini criminosi, dedotto dalla continuità, frequenza e intensità dei rapporti tra i soggetti prevenuti,
dall'interdipendenza delle condotte, dalla predisposizione dei mezzi e dalla stessa efficienza dell'organizzazione, i giudici di merito hanno dato ragione compiuta del convincimento della capacità intimidatoria dell'associazione criminale sul territorio e della natura omertosa del rapporto tra gli associati e con l'ambiente interessato, ed hanno legittimamente ritenuto raggiunta la prova degli elementi caratterizzanti l'ipotesi criminosa di cui all'art.416bis cod. pen.. Nè può dubitarsi che fosse legittimo desumerla,
anche con metodo logico induttivo in base ai rilievi del diffuso clima di omertà, conseguenza dell'assoggettamento della popolazione alla consorteria, e degli assassini con stile mafioso di componenti o avversari dell'associazione stessa. Tali indici, nei territori in cui il fenomeno di criminalità organizzata ha profonde radici culturali, risaltano con maggiore evidenza e, con l'ausilio delle massime di esperienza, conferiscono valore di fatti concludenti e gravi agli indizi rivelatori di una realtà criminale di tipo mafioso. Peraltro, posto che, in mancanza di errori giuridici, "l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali", (Cass., SS.UU., 2.7.1997, Dessimone, rv. 207.944).
Nel caso di specie, ampiamente giustificata appare la conclusione della Corte d'Appello sulla diretta partecipazione del CC al clan AR. Significative e non contestate sono le dichiarazioni del MA, che riferisce della continua presenza del prevenuto a tutte le riunioni, del FO, che lo individua tra presenti nella riunione in cui gli fu chiesto di uccidere AN UI, di FA ES, che lo indica tra gli avversari dal AN UI ritenuto tra i più pericolosi e di VI PP, soggetto estraneo all'ambiente, che riferisce di due richieste provenienti dal ricorrente per la fornitura di armi al clan Arena dalla Svizzera.
Manifestamente infondata, per le ragioni già dette in proposito sul motivo dedotto da AR RM, è la doglianza del ricorrente circa l'erronea applicazione dell'aggravante di cui al comma 4 dell'art. 416bis cod. pen., e circa la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in punto di possesso di armi da parte dell'associazione mafiosa cui egli apparteneva e di sua personale consapevolezza, trattandosi di circostanza oggettiva (Cass., sez. I, 16.6.1992, Altadonna, rv. 190644), - ritenuta accertata per le dichiarazioni di FU PP e VI PP, che in proposito direttamente riguardano il ricorrente circa le armi di cui approvvigionarsi in Svizzera -, essa quantomeno è applicabile agli aderenti al gruppo che per colpa ignorino la disponibilità delle stesse (Cass., sez. VI, 2.3.1995, Imerti, rv. 200902). Del pari manifestamente infondata è la doglianza in punto di entità della pena e di diniego delle attenuanti generiche, avendo la Corte territoriale esplicitamente considerato, alla luce dei criteri direttivi di cui all'art. 133 cod. pen., la gravità del reato, e la pericolosità sociale del reo in ragione del ruolo svolto nell'associazione criminale e dei precedenti penali di cui è gravato.
Infine, inammissibile per la genericità del motivo, a fronte degli elementi di giudizio esposti nella sentenza impugnata anche ad altri fini, è la doglianza in punto di disposta confisca, ai sensi dell'art. 12sexies Legge n. 356/1992, dei beni, dei quali il prevenuto non ha dato giustificazione della legittima provenienza. IA UA, cui è stata confermata in appello la condanna alla pena di anni 6 di reclusione per il reato sub h) del proc. n. 661/96, di associazione per delinquere di stampo mafioso, denuncia la sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen., per la mancanza e comunque per la manifesta illogicità della motivazione in punto di affermazione di responsabilità.
Sostiene il ricorrente che il ruolo di "killer", cioè di sicario del clan AR, attribuitogli dai dichiaranti IT, HI, FU e FA per numerosi fatti di sangue, resta contraddetto in modo insuperabile dalle assoluzioni seguite ai giudizi per le accuse di omicidio in danno di AN NI e RU ES. In contrario, dalla motivazione della sentenza impugnata risulta evidente che la Corte di merito, considerate non riscontrabili obiettivamente quelle parti delle dichiarazioni dei collaboranti che attribuivano la IA la responsabilità degli omicidi in persona di AN NI e RU ES, legittimamente ha ritenuto di verificare l'appartenenza del ricorrente al sodalizio mafioso con un ruolo anche diverso da quello di sicario, sulla base delle molteplici chiamate in correità e in reità che, per diretta conoscenza e coinvolgimento nei fatti dei propalanti, indicavano nel ricorrente: a) la persona che nel milanese era al servizio degli AR (IT IO); b) l'obiettivo, dopo l'uccisione di AN NI, di un attentato accuratamente preparato dai AN, che lo ritenevano avversario pericoloso e spietato sicario della cosca avversa, attentato andato a monte in Mezzago presso TE (FU PP e FA ES, che descrivono i preparativi, le modalità, i tempi e la causa del fallimento dell'agguato, derivante dall'arresto della custode delle armi); c) l'autore dell'attentato in Isola Capo Rizzuto a AN UI e IO PP (FO TO, che puntualizza, per diretta conoscenza, la stabilità del rapporto del ricorrente con RO CO, membro del clan AR); d) il mediatore dei rapporti tra gli AR e gli esponenti della malavita milanese (HE IO, che riferisce degli approcci, poi consolidati in stabile collaborazione anche per ciò che direttamente gli riguardava, degli AR con RO CO e FU PP).
Pertanto, la sentenza impugnata, in presenza di una logica motivazione che, apprezzando i fatti e valutando le prove, dà conto nel merito del giudizio di responsabilità dell'imputato ricorrente, non è suscettibile di verifica in questa sede di legittimità. RO CO, cui in appello è stata confermata la condanna alla pena di anni 8 di reclusione per il reato di cui al capo h), (associazione per delinquere di stampo mafioso, di cui all'art.416bis cod. pen., diretta da AR IC, coadiuvato nella gestione organizzativa da AR ES), denuncia la sentenza impugnata per i seguenti motivi:
l. inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 192 e seg.ti cod. proc. pen. e, comunque. mancanza e manifesta illogicità della motivazione in punto di partecipazione di esso ricorrente all'associazione criminosa di stampo mafioso;
2. erronea applicazione dell'aggravante di cui al comma 4 dell'art.416bis cod. pen. e, comunque, mancanza e manifesta illogicità della motivazione;
3. mancanza di motivazione in punto di diniego delle attenuanti generiche in relazione agli artt. 62bis cod. pen.;
4. mancanza di motivazione in punto di determinazione differenziata dell'entità della pena base e dell'aumento irrogato per l'aggravante delle armi in possesso dei membri dell'organizzazione mafiosa. Il ricorso non merita accoglimento.
Infondato è il primo motivo, con il quale si sostiene che la Corte d'Appello avrebbe erroneamente applicato alle dichiarazioni dei collaboranti, in generale sull'esistenza dell'associazione mafiosa e in particolare, per quel che riguarda il ricorrente, alla chiamata in correità del FU PP ed a quelle in reità di FO TO e HE IO, erroneamente le regole di valutazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., seguendo un procedimento ricostruttivo dei fatti che resta affidato ad una valutazione globale e unitaria delle molteplici dichiarazioni dei collaboranti, senza una verifica puntuale e specifica dei necessari riscontri della chiamata in correità.
In contrario, premesso che, "in materia di prove, la valutazione richiesta dall'art. 192, commi 3 e 4, c.p.p. spetta al giudice di merito;
mentre la Corte Suprema di Cassazione, cui sia stata denunciata la violazione della citata disposizione di legge, deve limitare il suo giudizio all'accertamento della sussistenza dei vizi di legittimità indicati dall'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. (mancanza o manifesta illogicità della motivazione)", (da ultimo Cass., sez. I, 29.5.1997, n. 5036, ric. Pesce, rv. 207789), dalla motivazione della sentenza impugnata risulta che la Corte territoriale ha propriamente applicato i criteri metodologici indicati dal comma 3 dell'art. 192 cod. proc. pen., sia per quel che riguarda il valore di prova e non di mero indizio della chiamata in reità mossa dal FU ES, sia per quel che riguarda la necessaria conferma della credibilità della chiamata sulla base di "altri elementi di prova", che possono essere di qualsiasi tipo e natura, comunque logicamente idonei a confermare la complessiva dichiarazione del coimputato relativamente all'episodio criminoso nelle sue componenti oggettive e soggettive (Cass., sez. V, 24.2.1997, ric. Bompressi, rv. 206877). Il giudice d'appello, infatti, ha ritenuto legittimamente che le dichiarazioni dei collaboranti HE IO e FO TO, stretti collaboratori del ricorrente nelle attività criminose, erano idonee a confermare l'attendibilità dell'accusa formulata dal FU ES, avendo verificato non solo l'attendibilità intrinseca delle loro chiamate in correità, ma anche l'autonomia, prima in ragione della coincidenza del loro contenuto, circa la partecipazione e il ruolo attribuito al ricorrente nell'associazione mafiosa degli AR, quindi per una molteplicità di episodi di particolare significato, fino ad escludere il dubbio di reciproche influenze e di un successivo allineamento di dettagli. In effetti, RO CO viene indicato dai dichiaranti come: a) terminale nel milanese delle attività del clan AR, b) schierato, seppure in una fase successiva, con gli AR nella faida coi AN, nella quale viene accusato, ancorché successivamente prosciolto, dell'omicidio di AN NI, c) partecipe c1) nella campagna di SO IO con FO TO, che gli aveva dato la sua disponibilità, agli incontri con gli AR IC, RM e ES per mettere a punto il progetto dell'uccisione di un avversario, C2) al progetto di uccisione di AN UI, all'uscita di costui dal carcere, c3) al progetto di sostituire, unitamente a IA UA, i vecchi AR, che non gradivano il traffico di droga tra le attività della cosca, al vertice dell'associazione.
La ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove compiuta dai giudici di merito, in presenza di ampia e puntuale motivazione, dà conto della decisione e si sottrae alla censura di vizio della motivazione.
Manifestamente infondata, per le ragioni già dette in proposito sul motivo dedotto da AR RM, è la doglianza del ricorrente circa l'erronea applicazione dell'aggravante di cui al comma 4 dell'art. 416bis cod. pen., e circa la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in punto di possesso di armi da parte dell'associazione mafiosa cui egli apparteneva e di sua personale consapevolezza, trattandosi di circostanza oggettiva (Cass., sez. I, 16.6.1992, Altadonna, rv. 190644), ritenuta accertata per le dichiarazioni di FU PP e VI PP, essa quantomeno è applicabile agli aderenti al gruppo che per colpa ignorino la disponibilità delle stesse (Cass., sez. VI, 2.3.1995, Imerti, rv. 200902).
Inammissibili sono le altre doglianze in punto di diniego delle attenuanti generiche, e di commisurazione della pena, perché, prive nella specie di concreto riferimento alla motivazione della sentenza di secondo grado;
le relative deduzioni non rispondono al concetto stesso di "motivo", perché non si raccordano a un determinato punto della sentenza impugnata ed appaiono, quindi, come prive del requisito della specificità richiesto, a pena di inammissibilità, dall'art. 581, lett. c, cod. proc. pen. non tenendo conto di tutti gli elementi, indicati in sentenza anche ad altri fini, sia sulla gravità del fatto e della ritenuta pericolosità personale del ricorrente.
AN UI, assolto in appello dai reati di cui ai capi e), (detenzione e cessione di sostanze stupefacenti, di cui all'art. 73 d.p.r.
9.10.1990 n. 309, e di armi da guerra e comuni da sparo, di cui all'art. 9 Legge n .497/74), ed e), (estorsione continuata in danno di IZ AT), e condannato per i reati di cui ai capi a), (associazione per delinquere di stampo mafioso di cui all'art.416bis cod. pen., diretta e organizzata da esso AN UI, con la collaborazione deliberativa e strutturale dei fratelli AN NT, LI e OR), b) (associazione per delinquere armata finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti di cui all'art. 74, commi 1-4, d.p.r.
9.10.1990 n. 309), unificati sotto il vincolo della continuazione con quelli per i quali riportava condanna con sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro del 21.11.1994, all'aumento della pena nella misura di anni 12 di reclusione, denuncia la sentenza impugnata per più motivi, per parte comuni anche a AN LI e AN NT, come dal ricorso del comune difensore avv.to PP GIANZI e da quello dell'avv.to Giancarlo PITTELLI nell'interesse del solo AN UI, di cui ai nn. 1 e 4, che seguono:
l. erronea applicazione dell'art. 416bis cod. pen. e mancanza e comunque manifesta illogicità della motivazione in punto di sussistenza di una vera e propria organizzazione criminale di stampo mafioso;
2. erronea applicazione dell'art. 74 d.p.r.
9.10.1990 n. 309 e mancanza e comunque manifesta illogicità della motivazione in punto di compatibilità concreta dell'organizzazione criminale di stampo mafioso di cui all'art. 416bis cod. pen. con quella finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, in assenza di autonoma organizzazione strutturale per il traffico di droga, non essendo sufficiente la commissione di reati in materia di sostanze stupefacenti;
3. mancanza di motivazione in punto di affermazione della partecipazione dei ricorrenti alle associazioni suindicate;
4.violazione dell'art. 62bis in relazione all'art. 133 cod. pen. in punto di diniego delle invocate attenuanti generiche e di determinazione della pena in misura eccessiva.
Il ricorso non merita accoglimento.
Quanto al primo motivo, i giudici d'appello hanno ritenuto pienamente provata l'esistenza dell'associazione per delinquere di stampo mafioso, di cui all'art. 416bis cod. pen., facente capo ai AN sulla base delle dichiarazioni dei collaboranti FU PP, IT IO e FA ES, - soggetti appartenenti all'associazione per avervi fatto parte dall'origine, al momento del distacco del gruppo dal clan AR, ovvero per avervi aderito successivamente rafforzate dalle informazioni di collaboranti e imputati di reati connessi, FO TO e HE IO, partecipi dell'opposto clan AR e conoscitori degli ambienti criminosi e della composizione e campi d'interesse delle organizzazioni criminali in conflitto, e riscontrate dalle indagini di polizia giudiziaria per le quali risultavano verificate le frequentazioni e i coinvolgimenti dei membri dei due clan in sanguinoso conflitto per il controllo delle attività delittuose sul territorio.
Legittimamente è stato ritenuto che la pluralità di dichiarazioni di correi, tutte fra loro coincidenti, era idonea a confermare l'attendibilità dell'accusa formulata da uno dei coimputati, risultando, in motivazione, la sufficienza e l'idoneità delle "chiamate di correo incrociate" subordinate all'avvenuto accertamento non solo della loro attendibilità intrinseca, ma anche della coincidenza del loro contenuto e della loro autonomia, così da escludere il dubbio di reciproche influenze e di un successivo allineamento di dettagli.
Quanto, poi, al profilo, del denunciato vizio di motivazione, spettando al giudice di merito, la valutazione richiesta dall'art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen. in materia di prove, questa Corte Suprema di Cassazione, limitando il suo giudizio all'accertamento della sussistenza dei vizi di legittimità indicati dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. (mancanza o manifesta illogicità
della motivazione), ritiene di escludere che la Corte territoriale abbia erroneamente applicato i criteri metodologici indicati dal comma 3 dell'art. 192 cod. proc. pen., sia in ordine al valore di prova e non di mero indizio della chiamata in correità o in reità, sia in ordine alla necessaria conferma della credibilità della chiamata sulla base di "altri elementi di prova", che pur essendo di diverso tipo e natura, sono stati ritenuti nel merito e appaiono logicamente idonei a confermare la complessiva dichiarazione del coimputato relativamente al fatto criminoso nelle sue componenti oggettive e soggettive.
Nè fondata è la doglianza di erronea applicazione dell'art. 74 d.p.r.
9.10.1990 n. 309, posto che correttamente la Corte d'Appello
ha applicato il principio di diritto, più volte affermato da questa Corte di cassazione, per il quale "la disposizione di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, che punisce l'associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, non si pone in rapporto di specialità con l'art. 416bis cod. pen. in quanto i due reati si distinguono nettamente, essendo caratterizzato il secondo dal metodo mafioso, assente nel primo, il quale contiene un elemento costituito dalla natura dei reati-fine, specializzante, solo rispetto al delitto di cui all'art. 416 c.p.; ciò significa che fra le predette norme incriminatrici esiste un rapporto di specialità reciproca, che non consente l'applicazione del principio sancito dall'art. 15 c.p., ma rende configurabile il concorso formale fra i due reati. Pertanto, se l'esistenza di un sodalizio criminoso non mafioso finalizzato al traffico di sostanze stupefacenti configura il reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/90 e non anche quello di cui all'art. 416 c.p., il fatto di una organizzazione mafiosa che si dedichi a detto traffico rientra nell'ambito applicativo di entrambe le fattispecie criminose", (Cass:, sez. II, 29.9.1995, ric. Allegretto, rv. 202811).
Peraltro non è dato rinvenire il denunciato vizio di motivazione in punto di compatibilità concreta dell'organizzazione criminale di stampo mafioso di cui all'art. 416bis cod. pen. con quella finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, avendo la Corte territoriale ritenuto provato che l'organizzazione mafiosa aveva strutturato per il traffico di droga molteplici basi logistiche di ricezione, custodia e smercio delle sostanze stupefacenti destinandovi soggetti diversi con il precipuo compito di servire all'approvvigionamento del mercato di livello intermedio. L'ampia e specifica motivazione fornita dai giudici di merito in proposito non risulta intaccata, sotto il profilo della logicità, in modo alcuno dalle generiche osservazioni e dalle diverse prospettazioni di merito dei difensori dei ricorrenti. Inammissibili sono il motivo in punto di coinvolgimento personale e di ruolo dirigente svolto dal ricorrente AN UI nell'associazione di cui all'art. 416bì s cod. pen. e quello in punto di mancata concessione delle attenuanti generiche e di entità della pena, perché, risultando privi nella specie di concreto riferimento alla motivazione della sentenza di secondo grado, le relative deduzioni non rispondono al concetto stesso di "motivo", perché non si raccordano a un determinato punto della sentenza impugnata ed appaiono, quindi, come prive del requisito della specificità richiesto, a pena di inammissibilità, dall'art. 581, lett. c, cod. proc. pen. non tenendo conto di tutti gli elementi, indicati in sentenza anche ad altri fini, e ciò sia sulla valutazione delle prove di diretta partecipazione all'associazione, sia sulla gravità del fatto e della ritenuta pericolosità personale del ricorrente. AN LI, cui è stata confermata in appello, per i reati di cui ai capi a), (associazione per delinquere di stampo mafioso di cui all'art. 416bis cod. pen., diretta e organizzata da AN UI, con la collaborazione deliberativa e strutturale dei fratelli AN NT e OR), b), (partecipazione ad associazione per delinquere armata finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti di cui all'art. 74, commi 1-4, d.p.r.
9.10.1990 n. 309), unificati sotto il vincolo della continuazione, alla pena di anni 15 di reclusione, denuncia la sentenza impugnata per i motivi già indicati nei punti nn.1/4 del ricorso comune con il AN UI ed inoltre, con il ricorso dell'avv,to MB GUERINI, per gli ulteriori di seguito indicati:
1. violazione degli artt. 34, 178, 179 e 181 cod. proc. pen., per la partecipazione al giudizio di primo grado di due giudici in condizione di incapacità-incompatibilità, per essersi già pronunciati in materia di "status libertatis" del ricorrente, con conseguente nullità della sentenza derivante da nullità assoluta e, comunque, relativa non sanata per essere stata tempestivamente dedotta;
2. la mancanza di motivazione in punto di affermazione di responsabilità personale del ricorrente in ordine ai cd. riscontri individualizzati.
Il ricorso non merita accoglimento.
Infondata è la doglianza di nullità della sentenza derivante dalla denunciata composizione del giudice di primo grado per l'incompatibilità dei due giudici che avevano già conosciuto della posizione del ricorrente in materia di libertà.
Il ricorrente, pur in presenza di una causa d'incompatibilità del giudice, non ha ritenuto di proporre l'istanza di ricusazione. Di conseguenza, escluso che l'incompatibilità possa profilarsi come condizione di capacità del giudice e di conseguenza come motivo di nullità assoluta del provvedimento adottato, ai sensi dell'art. 178, lett. a, cod. proc. pen., essendo attribuito all'interessato nei casi disciplinati dalla legge esclusivamente la facoltà di chiedere la ricusazione (Cass., SS.UU., sent. n. 5, 8.5.1996, D'Avino, rv. 204464), deve ritenersi preclusa ogni questione sul punto, risultando la nullità relativa, di cui all'art. 181 cod. proc. pen., sanata perché non sperimentato tempestivamente l'apposito rimedio previsto dalla legge.
L'esame, già compiuto, dei motivi di ricorso comuni al AN UI dispensa dal motivare circa il rigetto degli stessi anche per il AN LI.
Si deve soltanto precisare, in proposito della censura sulla mancanza di elementi individualizzanti della partecipazione e del ruolo in essa svolto dal AN LI, che le dichiarazioni del FU PP sul ruolo di "cervello" dell'organizzazione da parte del ricorrente, individuato come elemento "moderato e riflessivo", confermate dal IT IO e dallo FA ES, che ha riferito dell'ideazione, da parte del AN LI e di US UA, mentre erano detenuti entrambi nella stessa cella del carcere di Cosenza, e della genesi dell'alleanza dei due gruppi, oggetto di un incontro a Roseto Capo Spulico, ragionevolmente e motivatamente sono state ritenute dalla Corte d'Appello fondare il convincimento del ruolo rilevante di direzione e organizzazione riconosciuto al prevenuto, in presenza degli obiettivi elementi di riscontro costituiti dal suo arresto, in possesso di arma da sparo, in Imola e dalla frequentazione abituale della fattoria "la Fantuzza", luogo di elezione della "famiglia" per il traffico di sostanze stupefacenti.
Del tutto generiche e pertanto inammissibili sono le doglianze in punto di mancata concessione delle attenuanti generiche, di cui all'art. 62bis cod. pen. e di rideterminazione della pena, non tenendosi conto nell'esposizione dei motivi degli elementi considerati ad altri fini nella motivazione della sentenza e incidenti significativamente in proposito.
AN NT, assolto in appello dal reato di cui al di cui al capo b), (partecipazione ad associazione per delinquere armata finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti), e condannato alla pena di anni 6 di reclusione per quello di cui al capo a), (associazione per delinquere di stampo mafioso di cui all'art. 416bis cod. pen., diretta e organizzata da AN UI, con la collaborazione deliberativa e strutturale dei fratelli LI e OR), denuncia la sentenza impugnata per i motivi già esaminati nei punti nn.1/4 del ricorso comune con il AN UI ed inoltre, con il ricorso dell'avv,to Giancarlo PITTELLI, per quello di seguito indicato: la mancanza di motivazione in punto di affermazione di responsabilità personale del ricorrente in ordine ai cd. riscontri individualizzati.
Il ricorso non merita accoglimento
L'esame dei motivi esposti unitamente a AN UI, dei quali quello relativo all'affermata responsabilità di partecipazione all'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti non riguarda il AN NT, che è stato assolto da tale imputazione, dispensa dal riprodurre la motivazione per il rigetto. Infondata è la doglianza di vizio di motivazione in punto di affermazione di responsabilità per il delitto associativo mafioso. La denunciata mancanza di indicazione degli elementi obiettivi di riscontro e individualizzati sulla posizione del ricorrente, non tiene conto dell'iter logico e argomentativo seguito dalla Corte d'Appello nella sentenza impugnata, che a partire dalla chiamate in correità e in reità (FU PP, IT IO e FA ES), che incrociandosi a vicenda si accreditano di una rafforzata credibilità, verifica sulla base di un riscontro obiettivo di rilievo sintomatico notevole, costituito dall'omicidio perpetrato dal ricorrente in persona di IÒ ER e accertato con sentenza definitiva, globalmente la valenza probatoria della prova derivante dalla dichiarazione rese dai soggetti indicati nell'art.192, comma 3, cod. proc. pen. e la fondatezza dell'accusa. Nè il giudizio di merito sottostante il convincimento dei giudici d'appello, cosiccome assistito da idonea motivazione, è suscettibile di controllo in questa sede di legittimità.
Inammissibile, infine, è la doglianza di mancanza di motivazione in punto di diniego delle attenuanti generiche e di trattamento sanzionatorio.
Si tratta di motivo privo di specificità perché ignora la sintetica ma sufficiente motivazione resa in considerazione dei criteri direttivi della pena fissati dall'art. 133 cod. pen. ed espressamente richiamati con riferimento alla natura e alla gravità del reato, alla personalità del reo giudicata sfavorevolmente per la sua capacità criminale.
AN OR, cui è stata confermata in appello la condanna alla pena di anni 10 di reclusione per i reati, unificati sotto il vincolo della continuazione, di cui ai capi a), (associazione per delinquere di stampo mafioso di cui all'art. 416bis cod. pen., diretta e organizzata da AN UI, con la collaborazione deliberativa e strutturale dei fratelli AN NT e LI), b), (partecipazione ad associazione per delinquere armata finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti di cui all'art. 74, commi 1-4, d.p.r.
9.10.1990 n. 309), denuncia la sentenza impugnata per i seguenti motivi:
1. erronea applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen. in punto di affermazione della responsabilità per i reati associativi in assenza di riscontri esterni delle chiamate in correità e in reità;
2. mancanza di motivazione in punto di affermazione della responsabilità per i reati associativi in assenza di riscontri individualizzati;
manifesta illogicità della motivazione in punto di ruolo e compiti svolti all'interno dell'organizzazione;
3. mancanza di motivazione in punto di esistenza dell'associazione di cui all'art. 74 d.p.r.
9.10.1990 n. 309;
4. mancanza di motivazione in punto di partecipazione all'associazione di cui all'art. 74 d.p.r.
9.10.1990 n. 309;
5. mancanza di motivazione in punto di diniego delle attenuanti generiche e di determinazione della pena.
Il ricorso deve essere rigettato.
Tutto quanto già esposto sull'esistenza dell'associazione per delinquere di stampo mafioso, di cui all'art. 416bis cod. pen., e di quella finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, di cui all'art. 74 d.p.r.
9.10.1990 n. 309, deve ritenersi in proposito dei motivi di ricorso del AN OR per quel che riguarda l'aspetto comune dei due reati, in quanto le chiamate in correità e in reità legittimamente e motivatamente dai giudici di merito, come già si è detto, sono poste a fondamento del convincimento di sussistenza dei fatti-reato, in ordine ai quali vanno anche rigettate i profili di doglianza in punto di coinvolgimento, personale del ricorrente.
Le dichiarazioni dei collaboranti FU PP e IT IO, che indicano il AN OR quale attivo partecipe dell'organizzazione criminale mafiosa e del traffico di stupefacenti, secondo il giudizio della Corte d'Appello hanno trovato riscontro obiettivo e individualizzato a) sia nella presenza ad Imola in occasione dell'arresto del fratello LI per illecita detenzione e porto d'arma, argomento questo utilizzato ai fini dell'accertamento della circostanza dell'assiduità del rapporto con il fratello non giustificabile solo per motivi affettivi e sul quale è stato ritenuto motivatamente ininfluente, cioè senza alcun effetto di contraddizione all'interno della ,motivazione, la sua assoluzione dal reato relativo all'arma, b) sia nella frequenza assidua della fattoria "la Fantuzza", centro logistico del traffico di sostanze stupefacenti dell'associazione mafiosa.
Gli apprezzamenti delle circostanze di fatto e le valutazioni delle prove acquisite costituiscono giudizio di merito in questa sede non sindacabile.
Inammissibile per genericità è la doglianza sul trattamento sanzionatorio e sul diniego delle attenuanti generiche, che la Corte di merito ha specificamente giustificato.
NA PP, assolto in appello dal reato di cui al capo e), (estorsione continuata in danno di IZ AT), e condannato alla pena di anni 8 e mesi 6 di reclusione per i reati, unificati sotto il vincolo della continuazione, di cui ai capi a) (associazione per delinquere di stampo mafioso di cui all'art. 416bis cod. pen., diretta e organizzata da AN UI, con la collaborazione deliberativa e strutturale dei fratelli AN NT, LI e OR), b), (associazione per delinquere armata finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti di cui all'art. 74, commi 1-4, d.p.r.
9.10.1990 n. 309), denuncia la sentenza impugnata per due motivi:
1.erronea applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in punto di affermazione della responsabilità per i reati associativi in ordine alla chiamata in correità da parte del coimputato FA ES in assenza di riscontri obiettivi ed individualizzati;
2. mancanza di motivazione in punto di diniego delle attenuanti generiche e di determinazione della pena.
Il ricorso non merita accoglimento.
La Corte di merito ha dato ampiamente ragione del convincimento di colpevolezza del ricorrente per la sua partecipazione alle associazioni criminose, quella mafiosa e quella finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, fondandolo sulla chiamata in correità da parte di FA ES, - che ha descritto il ruolo del ricorrente nell'organizzazione specificandone l'attività estorsiva, di spaccio di banconote false e di traffico di droga, gestendo la fattoria "la Fantuzza" -, ritenuta motivatamente avvalorata, fino alla pienezza di prova, da una serie di elementi oggettivi di riscontro, costituiti a) dalla testimonianza del maresciallo SAMMALI sia circa la rappacificazione del ricorrente con tale RIPA, che più volte gli aveva danneggiato l'esercizio di bar, ad opera del AN UI e dello FA, sia circa l'ospitalità offerta in Nuova Siri al predetto AN in occasione del soggiorno obbligato, sia circa la frequenza assidua dei quattro tra loro e con AR ST ed infine circa l'aumento di attentati dinamitardi e di estorsioni in quel periodo, b) dal rinvenimento, nell'agenda personale al momento dell'arresto del ricorrente, dell'annotazione del nominativo dell'avv.to RICIOPPO, noto consigliere e referente della cosca AN, c) dal trasferimento nella fattoria "la Fantuzza", centro logistico dell'associazione per il traffico di sostanze stupefacenti, d) dalla testimonianza del maresciallo TAORMINA, che ebbe modo di controllare la frequenza della fattoria da parte dei AN UI, LI e OR, di NO DO, CR IO e US ED e di verificare la frequenza dei contatti telefonici degli esponenti del gruppo tra l'Emilia e la Calabria.
La forza delle argomentazioni e gli elementi probatori indicati a giustificazione della decisione rendono insuscettibile di censura, in questa sede di legittimità, la motivazione della sentenza impugnata. La doglianza in punto di diniego delle attenuanti generiche e di entità della pena è manifestamente infondata.
Invero ai fini dell'applicabilità della circostanza attenuante di cui all'art. 62bIs cod. pen. e anche ai fini della determinazione della pena, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti i parametri indicati nell'art. 133 stesso codice, essendo sufficiente che faccia riferimento anche a uno solo di essi, così mostrando la prevalenza di quello prescelto rispetto a tutti gli altri. Così, nel caso di specie, ha specificamente richiamato il peso del ruolo assunto dall'imputato nella consorteria mafiosa, la sua capacità a delinquere e la gravità dei fatti, come criteri di commisurazione della pena.
NO DO e CR IO, cui veniva confermata in appello la condanna alla pena di anni 5 di reclusione per il primo ed a 6 anni di reclusione per il secondo in aggiunta alle pene già loro inflitte, per l'unificazione sotto il vincolo della continuazione dei reati di, cui ai capi a) (associazione per delinquere di stampo mafioso di cui all'art. 416bis cod. pen., diretta e organizzata da AN UI, con la collaborazione deliberativa e strutturale dei fratelli AN NT, LI e OR), b), (associazione per delinquere armata finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti di cui all'art. 74, commi 1-4, d.p.r.
9.10.1990 n. 309) a quelli di cui alla sentenza della stessa Corte d'Appello del 21.11.1994, con ricorsi distinti ma con motivi identici, denunciano la sentenza impugnata deducendo:
l'erronea applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e mancanza e manifesta illogicità della motivazione in punto di valutazione della prova in ordine alla mancata indicazione della concreta consistenza del coinvolgimento dei ricorrenti a) nell'associazione a delinquere di stampo mafioso, non potendo dedursi dalla loro reciproca amicizia e frequentazione e da quella con lo FA ES nonché dalla sentenza di condanna per il tentativo di omicidio in danno di AR ES, alcun elemento di riscontro della chiamata in correità mossa dallo FA nei loro confronti, b) nell'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, non potendo le dichiarazioni del coimputato NA PP utilizzarsi come riscontro di una chiamata in reità inesistente.
I ricorsi vanno rigettati.
La sentenza impugnata deve essere ritenuta esente dal denunciato vizio di motivazione, circa la partecipazione di entrambi all'organizzazione criminosa dei AN e a quella finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, in quanto la Corte d'Appello fondando il proprio convincimento in punto di colpevolezza dei due ricorrenti sulla chiamata in correità dello FA ES, come già detto interno all'associazione criminosa dei AN, ne avvalora e conferma le indicazioni circa l'operatività dei medesimi nella cosca e anche nel traffico delle sostanze stupefacenti procedendo all'elencazione di una serie di riscontri oggettivi e individualizzati di particolare rilievo, quali: a) in punto di partecipazione all'associazione mafiosa, a1) la deposizione del maresciallo TE e le risultanze del verbale di perquisizione del 22.7.1989 circa la frequenza abituale, anche in compagnia delle mogli, di AN UI e dello FA nell'abitazione di costui in Roseto Capo Spulico, a2) la sentenza del 21.11.1994 della stessa Corte d'Appello di condanna di entrambi per il tentativo di omicidio perpetrato in danno di AR ES della cosca avversa, a3) la sentenza della stessa Corte d'Appello, in data 30.11.1994, di condanna del NO DO in concorso con AN UI per il reato di rapina in danno del Banco di Napoli di Catanzaro;
b) in punto di partecipazione all'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, di cui all'art. 74 d.p.r.
9.10.1990 n. 309, la dichiarazione di NA PP che i due più volte si erano recati alla fattoria "la Fantuzza", cagionandogli in un'occasione grave preoccupazione per la contemporanea presenza del AN UI e in tempo molto prossimo ad una perquisizione.
L'iter logico-argomentativo e la valutazione delle prove acquisite da parte dei giudici di merito, indenne da errori giuridici, non merita censura ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.. FA ES, cui veniva confermata in appello la condanna alla pena di anni 4 e mesi 4 di reclusione, in aggiunta a quella inflittagli dalla stessa Corte d'Appello con sentenza 21.11.1994, per l'unificazione sotto il vincolo della continuazioni ai reati in quella sentenza considerati di quelli di cui ai capi a) (associazione per delinquere di stampo mafioso di cui all'art. 416bis cod. pen., diretta e organizzata da AN UI, con la collaborazione deliberativa e strutturale dei fratelli AN NT, LI e OR), b) (associazione per delinquere armata finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti di cui all'art. 74, commi 1-4, d.p.r.
9.10.1990 n. 309), c), (detenzione e cessione di sostanze stupefacenti, di cui all'art. 73 d.p.r.
9.10.1990 n. 309, e di armi da guerra e comuni da sparo, di cui all'art. 9 Legge n. 497/74), e), (estorsione continuata in danno di IZ AT), denuncia la sentenza impugnata di inosservanza e erronea applicazione dell'art.74, comma 7, d.p.r.
9.10.1990 n. 309 e di mancanza e manifesta illogicità della motivazione in punto di ridotta applicazione della diminuzione di pena prevista nel massimo di due terzi per il ravvedimento operoso di cui al comma 7 dell'art. 74 cit.. Il ricorso deve essere rigettato.
La Corte d'Appello, nell'osservanza dei limiti fissati dall'art. 74 cit. ha ritenuto, con valutazione discrezionale, congrua la diminuzione di un mezzo da apportare alla pena residua, calcolata dopo l'applicazione della riduzione per le attenuanti generiche, tenendo in considerazione il numero e la gravità dei reati di cui lo FA ES si è reso responsabile. Tale valutazione discrezionale e di merito, cosiccome giustificata con l'applicazione dei criteri direttivi dell'art. 133 cod. pen. ritenuti prevalenti, non è suscettibile di censura in questa sede di legittimità. AR ST, cui veniva confermata in appello la condanna alla pena di anni 3 di reclusione per il reato di cui al capo a) (associazione per delinquere di stampo mafioso di cui all'art. 416bis cod. pen., diretta e organizzata da AN UI, con la collaborazione deliberativa e strutturale dei fratelli AN NT, LI e OR), denuncia la sentenza impugnata di erronea applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e di difetto di motivazione in punto di affermazione della responsabilità per la partecipazione all'associazione mafiosa facente capo a AN UI. Il ricorso non merita accoglimento.
Non può questa Corte di Cassazione censurare gli apprezzamenti di merito e le valutazioni della Corte d'Appello circa la ritenuta responsabilità del ricorrente AR ST, fondata sulla chiamata in correità da parte dello FA ES, che lo indica quale a) custode delle auto blindate e delle armi dell'organizzazione presso la sua masseria in Nova Siri, b) uomo di fiducia del AN UI e partecipe di attività illecite dell'associazione mafiosa. Invero, nella sentenza impugnata si dà piena ragione del convincimento della valenza probatoria della chiamata in correità, riscontrandola con l'indicazione di elementi obiettivi e individualizzati, costituiti dalle dichiarazioni del maresciallo SAMMALI circa la stabile ed intensa frequentazione del ricorrente con AN UI in soggiorno obbligato a Novi Siri e da quelle del maresciallo TE che riferisce del rapporto del AR con il NA e con la fattoria "la Fantuzza", accertato anche a mezzo di intercettazioni telefoniche, nelle quali il ricorrente veniva chiamato, da tutti i componenti della cosca AN, "Zì Agostino". Non ricorre, pertanto, nella specie il denunciato vizio di motivazione.
Al rigetto dei ricorsi di AR IC, AR RM, AR ES, PU PP, FU PP, AN UI, AN LI, AN NT, AN OR, NA PP, NO DO, CR IO, AR ST, FA ES, IA UA, CC TO, RO CO segue la condanna al pagamento delle spese del procedimento, in solido tra loro e con gli altri ricorrenti AR PP, AR SS e IO PP, i quali vanno condannati altresì al versamento alla cassa delle ammende della somma di lire 500.000 ciascuno, ritenuta congrua ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..
P. Q. M.
Dichiara l'inammissibilità dei ricorsi di AR PP, AR SS e IO PP. Rigetta i ricorsi di AR IC, AR RM, AR ES, PU PP, FU PP, AN UI, AN LI, AN NT, AN OR, NA PP, NO DO, CR IO, AR ST, FA ES, IA UA, CC TO, RO CO. Condanna tutti i predetti ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e AR PP, AR SS e IO PP anche al versamento della somma di lire 500.000 alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 14 ottobre 1997.
Depositato in Cancelleria il 4 agosto 1998