Art. 6. Comunione 1. Se un diritto di proprieta' industriale appartiene a piu' soggetti, le facolta' relative sono regolate, salvo convenzioni in contrario, dalle disposizioni del codice civile relative alla comunione in quanto compatibili. (( 1-bis. In caso di diritto appartenente a piu' soggetti, la presentazione della domanda di brevetto o di registrazione, la prosecuzione del procedimento di brevettazione o registrazione, la presentazione della domanda di rinnovo, ove prevista, il pagamento dei diritti di mantenimento in vita, la presentazione della traduzione in lingua italiana delle rivendicazioni di una domanda di brevetto europeo o del testo del brevetto europeo concesso o mantenuto in forma modificata o limitata e gli altri procedimenti di fronte all'Ufficio italiano brevetti e marchi possono essere effettuati da ciascuno di tali soggetti nell'interesse di tutti. ))
Versione
15 maggio 2005
15 maggio 2005
>
Versione
16 settembre 2010
16 settembre 2010
Commentari • 236
- 1. La contitolarità del marchio e il problema dell'applicabilità della fattispecie civilistica della comunioneMartina Cergnai · https://fiscomania.com/ · 29 novembre 2022
[…] La disciplina in materia L'art. 6 del Codice della Proprietà Industriale, che rinvia espressamente alla disciplina contenuta all'interno del Codice Civile, stabilisce che “le facoltà relative sono regolate, salvo convenzioni in contrario, dalle disposizioni del codice civile relative alla comunione in quanto compatibili”. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Venezia, sentenza 13/11/2023, n. 2031Provvedimento: […] La disciplina positiva della comunione dei diritti di proprietà intellettuale trova fondamento nell'art. 6 del codice di proprietà industriale. […]Leggi di più...
- art. 25 c.p.i.·
- concorrenza sleale·
- registrazione marchio in malafede·
- contitolarità marchio·
- risarcimento danni·
- comunione diritti proprietà intellettuale·
- uso decettivo marchio·
- nullità marchio·
- art. 19 c.p.i.·
- art. 6 c.p.i.·
- inibitoria