Articolo 6 del Codice della proprietà industriale
Articolo 5Articolo 7
Versione
15 maggio 2005
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Versione
16 settembre 2010
Art. 6. Comunione 1. Se un diritto di proprieta' industriale appartiene a piu' soggetti, le facolta' relative sono regolate, salvo convenzioni in contrario, dalle disposizioni del codice civile relative alla comunione in quanto compatibili. (( 1-bis. In caso di diritto appartenente a piu' soggetti, la presentazione della domanda di brevetto o di registrazione, la prosecuzione del procedimento di brevettazione o registrazione, la presentazione della domanda di rinnovo, ove prevista, il pagamento dei diritti di mantenimento in vita, la presentazione della traduzione in lingua italiana delle rivendicazioni di una domanda di brevetto europeo o del testo del brevetto europeo concesso o mantenuto in forma modificata o limitata e gli altri procedimenti di fronte all'Ufficio italiano brevetti e marchi possono essere effettuati da ciascuno di tali soggetti nell'interesse di tutti. ))
Entrata in vigore il 16 settembre 2010
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