Sentenza 15 ottobre 2013
Massime • 1
In tema di applicazione di misure cautelari personali, qualora gli elementi a carico di un soggetto siano costituiti dalle conversazioni tra coindagati, captate nel corso di operazioni di intercettazione ed in parte relative a dati appresi da altre persone, il giudice è chiamato ad un rigoroso apprezzamento non solo della credibilità soggettiva dei dialoganti e dell'attendibilità intrinseca e convergenza in senso accusatorio di quanto da essi affermato, ma anche dell'autonomia e della solidità delle fonti di conoscenza di ciascun soggetto intercettato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/10/2013, n. 2309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2309 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MILO Nicola - Presidente - del 15/10/2013
Dott. CONTI OV - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 1485
Dott. LEO Guglielmo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere - N. 27208/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NT FR, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del 18/03/2013 del Tribunale di Reggio Calabria;
esaminati il ricorso, l'ordinanza impugnata e gli atti ostensibili;
udita in camera di consiglio la relazione del consigliere dott. Giacomo Paoloni;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto Procuratore Generale dott. VIOLA Alfredo Pompeo che ha concluso per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ordinanza del 28.1.2013 il g.i.p. del Tribunale di Reggio Calabria ha applicato a ON FR la misura cautelare della custodia in carcere in ordine al delitto di partecipazione ("affiliato") alla associazione mafiosa denominata 'ndrangheta nella sua articolazione locale di IT di Porto Salvo (cosca facente capo alla famiglia ON e in particolare a ON GO). Il giudice della cautela ha ritenuto ON raggiunto da gravi indizi di colpevolezza per il reato ascrittogli, desunti dagli esiti delle attivita' investigative sviluppate nel quadro di complesse indagini volte a contrastare la criminalità mafiosa reggina (cd. operazione Ada). Esiti e dati conoscitivi fatti palesi dai contenuti di intercettazioni telefoniche e ambientali involgenti l'indagato e dalle emergenze delle congiunte verifiche storiche e documentali della p.g. Quanto alle esigenze cautelari, il g.i.p. ha rilevato l'inesistenza di elementi idonei a scardinare - sul piano del pericolo del protrarsi della condotta criminosa - la presunzione di pericolosità e adeguatezza della sola misura carceraria dettata dall'art. 275 c.p.p., comma.
2. Adito dall'istanza di riesame dello ON, il Tribunale distrettuale di Reggio Calabria con ordinanza emessa il 18.3.2013 ha respinto il gravame, confermando la misura cautelare carceraria applicata all'indagato.
Richiamati i passaggi più rilevanti dell'ordinanza custodiale del g.i.p. reggino, il Tribunale ha posto in luce come l'esistenza della cosca di 'ndrangheta degli ON dominante nell'area di IT (capostipite ON Natale, cui sono succeduti nella conduzione del sodalizio i figli: sopra tutti GO e AR) trovi puntuale riscontro in piu' decisioni giudiziarie anche definitive. In tale contesto il paragrafo dedicato alle valutazioni del collegio del riesame ascrive la posizione di ON FR, che - come da imputazione - ha partecipato al gruppo criminale, riconoscendo e rispettandone le gerarchie interne, eseguendo le direttive del capo- cosca, fornendo supporto agli altri affiliati e ponendo in essere le attività delittuose funzionali al gruppo, allo specifico ruolo di "tramite nell'instaurazione e nel consolidamento di rapporti tra i sodali". Ruolo che sarebbe stato assegnato all'indagato, soprannominato "Ciccio occhi di drago", proprio dal capo della famiglia mafiosa ON GO. Evenienza emergente dai contenuti di alcune conversazioni captate tra altri coindagati e segnatamente tra tali IT NO e AM US (29.10.2008:
l'AM riferisce che, a seguito della recente scarcerazione di ON AR, il fratello GO, che si trova in disaccordo con AR, gli ha suggerito di mettersi in contatto con ON FR per poter instaurare "buoni rapporti" con il detto AR;
situazione che l'AM ribadisce il 10.11.2008 a tale Laganà AR). Altre intercettazioni, poi, portano in luce l'esistenza di contrasti in seno alla cosca ON, che vedrebbero ON FR (definito il passepartout per accedere a ON AR) far parte della "squadra di IT", cioè di un sottogruppo di sodali postosi in conflitto con l'altro aggregato mafioso, il cui esponente di maggior peso è RI OV, operante con le sue imprese nel settore dell'acquisizione di appalti pubblici. La funzione di "collegamento" interorganizzativo espletata dallo ON è avvalorata, infine, da conversazioni e messaggi telefonici, dai quali si evince che l'indagato ha convocato SO FR affinché assuma contatti, su sollecitazione di ON GO, con la cellula mafiosa attiva nel Nord Italia a Desio in Brianza ("gli amici di Desio").
Il compendio indiziario suffraga, quindi, per il Tribunale la sicura "intraneità alla cosca ON" di ON FR, sì da consentire la formulazione di una prognosi di sua condanna nel futuro processo di merito ad una pena non contenibile nei limiti della sospensione condizionale. Ciò che impedisce di superare la presunzione di pericolosità legittimante l'adottata e confermata misura cautelare carceraria (art. 275 c.p., comma 3).
3. Il provvedimento del riesame cautelare è stato impugnato per cassazione dal difensore di ON FR, che ha dedotto i vizi di violazione di legge e di difetto e illogicità della motivazione di seguito sintetizzati.
3.1. Erronea applicazione degli artt. 273 e 292 c.p.p. in riferimento ai gravi indizi di colpevolezza per l'ipotesi criminosa contestata al prevenuto.
Data per scontata, sulla scorta di antecedenti giudiziari, l'esistenza della cosca mafiosa degli ON di IT, pur non precisandone la perdurante operatività, il Tribunale del riesame ha desunto la partecipazione associativa del ricorrente da alcune conversazioni telefoniche intercettate tra altre persone, a nessuna delle quali partecipa l'indagato. Tali conversazioni, sottoposte a rinnovata lettura, non dimostrano in alcun modo la presunta intraneità mafiosa dello ON, apparendo il frutto di mere illazioni dei dialoganti. Nessun passaggio dei vari dialoghi permette di avvalorare la tesi che vede il ricorrente fungere da intermediario (passepartout) tra i fratelli ON AR e GO, nelle loro posizioni apicali in seno all'omonima cosca, ovvero tra le diverse "anime" dell'aggregazione criminale (quella dedita ai classici delitti di mafia e quella, riconducibile all'imprenditore RI, dedita alla acquisizione di appalti pubblici). La natura autoaccusatoria assegnata dal Tribunale alle conversazioni captate tra altri indagati nelle quali si fa menzione dello ON e del suo presunto ruolo interpositivo (natura considerata suscettibile di conferire valore di prova o di grave indizio della condotta associativa dell'indagato) non solo non è del tutto corretta (sotto il profilo delle autoaccuse che gli interlocutori implicitamente rivolgerebbero a se stessi), ma non può eludere la totale mancanza di concreti elementi di riscontro, che pure (in caso di captazioni autoaccusatorie cui non partecipi l'indagato) la giurisprudenza di legittimità ritiene indispensabili per sostenere l'ipotesi di accusa. A ciò dovendosi aggiungere che nessun dato delle indagini avvalora la funzione "emissario" tenuta in Nord Italia dallo ON, atteso che non vi è traccia di un effettivo incontro tra il ricorrente e il coindagato SO FR, che avrebbe contattato (su originaria richiesta dello ON) i membri della cosca di 'ndrangheta presenti a Desio.
3.2. Violazione degli artt. 274 e 275 c.p.p. con riguardo alle esigenze cautelari.
I giudici del riesame si sono limitati a richiamare la presunzione di pericolosita' prevista, in rapporto al titolo del reato contestato, dall'art. 275 c.p.p., comma 3. È stata del tutto pretermessa ogni doverosa riflessione sul tempus commissi delicti, le attività di natura endomafiosa attribuite allo ON risalendo - in assenza di dati di epoca successiva - al 2008. Con l'ovvio effetto che nulla si afferma nell'ordinanza impugnata in relazione alla attualità delle esigenze cautelari giustificanti la massima misura coercitiva cautelare, impropriamente ritenute immanenti nell'assiomatica gravità della piattaforma indiziaria coinvolgente il prevenuto.
4. Il ricorso di ON FR è assistito da fondamento.
4.1. In vero il quadro sinottico del compendio indiziario, giudicato dal Tribunale "gravissimo", è enunciato nel provvedimento del gravame cautelare in termini assertivi (ove non apodittici) e contraddittori, incuranti dei rilievi critici sviluppati dalla difesa dell'indagato, a carico del quale si stagliano unicamente alcune non numerose conversazioni captate tra terzi coindagati. Anche ammettendosi che i dialoghi veicolati da tali conversazioni corroborino una posizione di contiguità o vicinanza dello ON agli interessi della cosca mafiosa di IT e soprattutto ai suoi membri di vertice (i due fratelli ON GO e AR, i cui contrasti personali e gestori - in distonia con quanto incidentalmente addotto dal Tribunale - non sono privi di "pregnanza delegittimante" la stessa solidità del gruppo criminale), il Tribunale si astiene dall'indicare le modalità e le effettive dinamiche attraverso le quali il ricorrente avrebbe davvero dato corpo alla sua partecipazione associativa ex art. 416 bis c.p. e contribuito, in termini di efficienza causale, alla stabilità e sopravvivenza dell'aggregazione di 'ndrangheta imperante a IT P.S..
L'ampiezza del provvedimento del riesame e la copiosa traslitterazione di interi brani delle conversazioni afferenti indirettamente il ricorrente avvenute inter alios non possono far velo alla generica e lacunosa individuazione e analisi delle specifiche condotte esecutive potenzialmente riconducibili all'andamento operativo del sodalizio mafioso di cui si sia reso responsabile il prevenuto. Nulla di piu' preciso è dato sapere sugli effettivi rapporti intercorrenti tra l'indagato e il capo-cosca ON GO, ne' tra l'indagato e ON AR appena uscito dal carcere nell'ottobre 2008 per decorrenza dei termini custodiali. Nessun dato offre il Tribunale del riesame per ricomporre l'effettività dell'intermediazione personale che avrebbe caratterizzato l'azione dello ON, stando ai contenuti delle propalazioni degli altri indagati (in particolare di AM US), valorizzate prima dal g.i.p. disponente la misura cautelare e poi dal Tribunale in sede di riesame.
4.2.1 giudici del gravame, richiamando - nell'esame delle captazioni concernenti lo ON - la differente tipologia delle intercettazioni eteroaccusatorie e autoaccusatorie (queste ultime essendo qualificate dal fatto che uno dei dialoganti si accusa di aver commesso un reato in concorso con un terzo estraneo alla conversazione), evocano in sostanza i canoni valutativi della chiamata in correità ex art. 192 c.p.p., comma 3, ma ne fanno sommaria e incompleta applicazione. L'assunto del Tribunale per cui gli "episodi" emergenti dalle conversazioni sono "logicamente spiegabili soltanto riconoscendo la intraneità dello ON alla cosca" di IT si rivela, infatti, meramente assertivo e autoreferenziale in assenza di altri dati di riscontro e, ancor prima, della carente specificazione dei ridetti episodi indiziari, nulla precisandosi sulle particolari condotte che sarebbero state tenute dal ricorrente e sulle loro valenze causali in funzione degli scopi del gruppo mafioso.
Non sono adeguatamente posti in luce i necessari riscontri indiziari dotati di efficacia individualizzante e i determinati elementi di univocità e convergenza che il Tribunale ritiene di desumere dai dialoghi intercettati tra altri coindagati. Come statuito dalla giurisprudenza di legittimità, l'attribuzione a taluno della qualità di appartenente ad una associazione di stampo mafioso, per assumere il carattere di indizio grave, deve essere accompagnata da concreti elementi di fatto e di condotta, idonei a storicizzare e a rendere concreta l'accusa (ex plurimis: Cass. Sez. 1, 23.2.2013 n. 10734, P.M. in proc. Marrone, rv. 254885; Cass. Sez. 6, 9.7.2013 n. 38117, Fusco, rv. 256334). Ora, a prescindere dal rilievo che alcune affermazioni dei dialoganti intercettati (gli indagati AM e altri) appaiono frutto di dati appresi da terze persone (informazioni de relato), il Tribunale si è astenuto da una reale verifica dell'autonomia e solidità delle fonti conoscitive e degli elementi offerti dalle conversazione captate in corso di indagini. Verifica da compiersi alla stregua dei criteri da ultimo dettati dalle Sezioni Unite di questa S.C. (Cass. S.U., 29.11.2012 n. 20804/13, Aquilina, rv. 255142-255143).
Come è noto, sul piano probatorio la partecipazione ad una associazione criminosa di tipo mafioso può essere desunta da indicatori fattuali dai quali, in base ad attendibili regole di esperienza immanenti nella fenomenologia della criminalità mafiosa, possa logicamente inferirsi l'appartenenza del soggetto agente al sodalizio. Ciò purché si tratti di indizi connotati da gravità e precisione e sostenuti, ove del caso, anche da specifici fatti concludenti idonei, senza alcun automatismo probatorio, a suffragare la costante permanenza del vincolo associativo (cfr.: Cass. Sez. 1, 11.12.2007 n. 1470/08, P.G. in proc. Addante, rv. 238839; Cass. Sez. 6, 5.5.2009 n. 24469, Bono, rv. 244382; Cass. Sez. 6, 25.10.2011 n. 40520, Falcone, rv. 251063). A tali criteri ricostruttivi non si è ispirato il provvedimento del riesame cautelare riguardante ON FR.
Nel caso in esame le segnalate carenze di logicità e completezza valutative della motivazione dell'ordinanza impugnata ne impongono l'annullamento con rinvio degli atti al Tribunale di Reggio Calabria perché proceda a nuovo esame sui punti e profili critici segnalati, colmando - nella piena autonomia dei relativi apprezzamenti di ineritole esposte lacune in coerente applicazione dei principi di diritto dettati dalle richiamate decisioni di legittimità. E ciò avendo anche riguardo al rinnovato controllo delle esigenze socialpreventive in punto di tenuta logica della presunzione di pericolosità sociale afferente- in ragione delle valenze temporali dell'ipotizzata condotta associativa mafiosa del prevenuto - alle esigenze cautelari ex art. 275 c.p.p., comma 3, quali rese oggetto dei subordinati rilievi esposti dal ricorrente e ignorati in sede di riesame.
La cancelleria curerà gli adempimenti informativi connessi allo stato del ricorrente.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Reggio Calabria.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2015.
Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2014