Sentenza 4 novembre 2011
Massime • 2
Gli indizi raccolti nel corso delle intercettazioni telefoniche possono costituire fonte diretta di prova della colpevolezza dell'imputato e non devono necessariamente trovare riscontro in altri elementi esterni, qualora siano: a) gravi, cioè consistenti e resistenti alle obiezioni e quindi attendibili e convincenti; b) precisi e non equivoci, cioè non generici e non suscettibili di diversa interpretazione altrettanto verosimile; c) concordanti, cioè non contrastanti tra loro e, più ancora, con altri dati o elementi certi.
In tema di traffico di stupefacenti, qualora il reato venga realizzato attraverso la consumazione di più condotte tra quelle alternativamente previste dal primo comma dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, alcune delle quali poste in essere prima dell'introduzione della droga nel territorio nazionale, ma comunque su di esso, la competenza territoriale deve essere stabilita con riguardo al luogo in cui è stata compiuta la prima di tali condotte. (Fattispecie in cui è stata ritenuta la competenza del giudice del luogo in cui l'imputato aveva posto in essere la condotta di organizzazione dell'acquisto dello stupefacente).
Commentari • 7
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Il tristemente noto caso di Garlasco, che da quasi vent'anni interessa oltre misura l'opinione pubblica, con la nuova indagine (prossima alla conclusione delle indagini, al momento della stesura di questo contributo) rischia di lasciare nella collettività più dubbi che certezze sull'amministrazione della giustizia. Anche i profani della materia giuridica sanno perfettamente - per mera logica - che un processo può concludersi con la condanna solo se le prove, legittimamente acquisite, depongano incontrovertibilmente a sostegno di un'accusa. In assenza di prova, è necessaria la presenza di indizi gravi, precisi e concordanti. Diversamente, che piaccia o meno, il processo deve concludersi …
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Per indizio s'intende un fatto certo dal quale, per inferenza logica basata su regole di esperienza consolidate e affidabili, si perviene alla dimostrazione del fatto incerto da provare, secondo lo schema del cd. sillogismo giudiziario: l'indizio è un elemento conoscitivo che, senza poter rappresentare in via diretta il fatto da provare, è dotato di un'autonoma capacità rappresentativa, riguardante una o più circostanze diverse, ma collegate sul piano logico con quella da dimostrare. Se dall'indizio è deducibile un'unica conseguenza, esso costituisce una prova logica compiuta ed in sè sufficiente nel senso che presenta una correlazione obbligata tra fatto ignoto e quello noto, al quale, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/11/2011, n. 3882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3882 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 04/11/2011
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 1699
Dott. FAZIO NN Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CALVANESE Ersilia - rel. Consigliere - N. 15139/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AT NS, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza dell'I 1/11/2010 della Corte di appello di Salerno;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. DELEHAYE Enrico, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
uditi per il ricorrente, gli avv. Aricò G. e Senese S., che hanno concluso insistendo nei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Salerno confermava la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore che aveva dichiarato NS AT responsabile dei reati di cui agli artt. 81, cpv., 110 e 112 cod. pen., D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commi 1 e 6, art. 80, comma 1, lett. b) e comma 2, con l'aggravante di avere diretto e organizzato due operazioni di traffico internazionale di stupefacenti, e lo aveva condannato alla pena di anni sedici, mesi sei di reclusione ed Euro 200.000,00 di multa. Esponevano i Giudici dell'appello che la vicenda oggetto del presente giudizio si riferiva a due distinte operazioni di traffico internazionale di stupefacenti avvenute, tra l'Italia e l'Olanda, a distanza di pochi giorni tra il novembre e il dicembre 2002, che si collocavano in un più vasto traffico illecito di cocaina svolto dall'Olanda alla Campania dal gruppo UI-AT con la presenza dell'imputato in territorio olandese. Nell'ambito del primo episodio in ordine di tempo (capo b), l'AT era stato riconosciuto responsabile di avere reperito nella città di Amsterdam, dove dimorava, un quantitativo di 21 kg di cocaina che consegnava ai corrieri SE IP, TA CO, IO MM e SE D'Amato, ivi giunti appositamente da Scafati. L'altra operazione (capo a) si era svolta con modalità analoghe ed era stata commissionata dall'AT già al momento della prima consegna ed aveva riguardato il trasporto in territorio italiano di 11 Kg su disposizione dell'AT consegnati in Amsterdam ad un gruppo di corrieri, ovvero IP SE, TA CO, IO MM e NN LA RU, giunti sempre da Scafati. Questa operazione era tuttavia fallita in quanto l'autovettura condotta dal IP, sulla quale si trovava occultata in un doppio fondo la sostanza stupefacente, era stata bloccata al confine tra l'Austria e la Germania.
Preliminarmente, la Corte di appello riteneva che correttamente la competenza fosse stata radicata presso l'autorità giudiziaria di Nocera Inferiore, posto che la prima delle condotte incriminate - l'organizzazione dell'acquisto di cocaina allo scopo di importazione in Italia - era stata compiuta nella cd. "Casa del cane", ubicata in territorio del comune di Scafati. Secondo i Giudici di merito, era emerso in modo inequivocabile - dall'attività di intercettazione ambientale effettuata proprio all'interno di detta abitazione, oltre che dalle attività di osservazione diretta e controllo svolte dal personale di p.g. - che in detto luogo i corrieri si riunivano per prendere i necessari accordi sui viaggi da effettuare e che lì era stato conferito e conservato il denaro utilizzato. Lo stesso collaboratore di giustizia MM aveva dichiarato che la Casa del cane, sita in Scafati, era stata destinata a vera e propria base operativa per organizzare i viaggi verso l'Olanda.
In sede di appello era altresì respinta l'eccezione di inutilizzabilità di tre annotazioni di polizia giudiziaria aventi ad oggetto alcuni controlli sul territorio a riscontro delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia MM, acquisite al fascicolo del dibattimento, nonostante l'opposizione della difesa, posto che l'acquisizione risultava limitata al contenuto delle annotazioni relativo alla osservazione oggettiva di fatti specifici e che dunque gli elementi introdotti nel fascicolo del dibattimento erano risultati compatibili con il carattere irripetibile delle acquisizioni.
La Corte distrettuale respingeva anche l'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni, ritenendo legittimo per il P.M. integrare con un successivo decreto la motivazione circa la sussistenza del presupposto di eccezionale urgenza, previsto dall'art. 268 c.p.p., comma 3, purché prima della utilizzazione delle risultanze delle operazioni. Nel caso in esame, il decreto integrativo era stato emesso dal P.M. tempestivamente, ovvero in epoca anteriore alla emissione dell'ordinanza cautelare del G.i.p. che costituiva il primo momento di utilizzazione delle risultanze delle operazioni.
Quanto al merito della vicenda, la Corte salernitana condivideva il ragionamento probatorio adottato in prime cure, che aveva ritenuto acquisita, al di là di ogni ragionevole dubbio, la prova della colpevolezza dell'imputato, in relazione ad entrambe le ipotesi delittuose in contestazione, operando una valutazione integrata delle risultanze delle attività di intercettazione telefonica ed ambientale, alle quali doveva essere attribuito "efficacia probatoria autonoma", e delle dichiarazioni dei numerosi testimoni e collaboratori di giustizia escussi nel corso dell'istruttoria dibattimentale, in primis quelle di IO MM, direttamente coinvolto nei medesimi episodi delittuosi e nei cui confronti era stata emessa sentenza di condanna in sede di giudizio abbreviato. Secondo la Corte di merito, il contenuto del tutto univoco delle conversazioni intercettate consentiva di per sè di ritenere acquisita la prova dei fatti in contestazione e della loro attribuibilità alla persona dell'imputato e ciò anche indipendentemente dalle dichiarazioni del MM. Per ciò che attiene al contenuto delle dichiarazioni di quest'ultimo, la Corte rilevava che il complesso della ricostruzione offerta dal collaboratore di giustizia, sia pure con inevitabili discrasie, risultava sostanzialmente corrispondente ai dati ricavati dalle intercettazioni telefoniche, quanto ai passaggi più significativi delle due rilevanti operazioni di acquisto di cocaina, ovvero i luoghi e i tempi delle operazioni, i viaggi effettuati ed i ruoli dei protagonisti. Quanto alle discrasie evidenziate dalla difesa, i Giudici dell'appello evidenziavano che alcune di esse erano marginali e che le altre comunque dovevano ragionevolmente spiegarsi con la sovrapposizione dei ricordi, tenuto conto anche del tempo trascorso alla data delle dichiarazioni e della circostanza che le due operazioni, del tutto simili nella loro programmazione e nel loro andamento, erano avvenute in un arco di tempo piuttosto ristretto (circa un mese).
Con riferimento alle richieste di integrazione probatoria, la Corte riteneva che la complessiva affidabilità delle dichiarazioni del MM, unitamente al carattere di prova autonoma attribuibile alle intercettazioni, escludessero la necessità di approfondimenti in ordine alla esistenza di contrasti intercorsi tra il MM e la persona dell'imputato dai quali sarebbero potuti derivare degli intenti calunniatori da parte del collaboratore di giustizia.
2. Avverso la suddetta sentenza, ricorrono per cassazione i difensori dell'imputato con atti distinti.
Con il suo atto di ricorso, l'avv. S. Senese chiede l'annullamento della impugnata sentenza per i seguenti motivi:
- la violazione art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), in relazione agli artt. 586 e 190 c.p.p., art. 431 c.p.p., comma 1, lett. b), art. 493 c.p.p., comma 3 e art. 495 cod. proc. pen., con riferimento alla ritenuta utilizzabilità di tre informative di P.G., non aventi natura irrepetibile, acquisite al fascicolo del dibattimento su richiesta del P.M., nonostante l'opposizione della difesa. - la violazione art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e), in relazione agli artt. 8 e 9 c.p.p., art. 546 c.pp., comma 1, lett. e), con riferimento alla ritenuta competenza territoriale. Risulterebbe, infatti, che era noto il luogo di importazione della droga - da individuarsi in territorio estero o, in subordine, in quello in cui il corriere ha varcato la frontiera. I giudici di merito, affermando invece apoditticamente la non applicabilità dei criteri generali ex art. 8 cod. proc. pen., hanno fatto ricorso ai criteri suppletivi di cui all'art. 9 cod. proc. pen., dando erroneamente rilevanza al luogo dove sarebbero state commesse le attività preparatorie ed organizzative finalizzate all'importazione ed all'acquisto, anziché - come dovuto - al luogo di definitiva destinazione dello stupefacente. In ogni caso, tale luogo sarebbe stato arbitrariamente individuato nella base operativa del gruppo - la cd. "Casa del cane" in Scafati - che era invece soltanto un punto di transito (segnatamente un deposito temporaneo) della droga. Al contrario dai capi di imputazione e dalla stessa motivazione della sentenza risulterebbe che la droga era stata commissionata ed era rientrata in Boscoreale presso EL UI, con radicamento della competenza territoriale del Tribunale di Torre AT. - la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e), in relazione agli artt. 192 e 267 c.p.p., art. 268 c.p.p., comma 3, artt. 271, 586 e 507 cod. proc. pen., per omessa motivazione sulla dedotta nullità della ordinanza dibattimentale del 7 novembre 2008, con la quale il primo giudice aveva accolto la richiesta del P.M. di acquisire da diverso procedimento pendente innanzi al Tribunale di Torre AT le trascrizioni di una serie di conversazioni ambientali che non avevano formato oggetto di trascrizione nel presente procedimento e relativamente alle quali la difesa si era opposta, attesa la nullità dei decreti autorizzativi per violazione del criterio di delocalizzazione degli impianti. In particolare, il giudice dell'appello avrebbe omesso di indicare le ragioni per le quali doveva ritenersi assolutamente "necessaria", ex art. 507 cod. proc. pen., l'acquisizione ai fini della decisione, nonostante l'opposizione della difesa, di trascrizioni di conversazioni ambientali effettuate in altro procedimento penale. Inoltre, anche sulla questione processuale della violazione del criterio della delocalizzazione degli impianti, la Corte di merito sarebbe incorsa in una palese violazione di legge, in quanto il decreto integrativo emesso dal P.M. per colmare la carenza di motivazione del decreto autorizzativo in ordine alle ragioni di "eccezionale urgenza" giustificative delle intercettazioni medesime, era successivo alle operazioni di intercettazione, e, pertanto, adottato in violazione dell'art. 268 cod. proc. pen.. La Corte distrettuale si sarebbe inoltre concentrata esclusivamente sul momento temporale di integrazione della motivazione, omettendo ogni ulteriore analisi sulle pretese ragioni dell'insufficienza o inidoneità degli impianti dell'ufficio di Procura sulla base di atti del processo. La motivazione integrativa non sarebbe infatti dotata di un apparato motivazionale minimo.
- la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), d) ed e), in relazione agli artt. 190, 507 e 603 cod. proc. pen., per omessa pronuncia in ordine alle dedotte violazioni del diritto alla prova dell'impugnante e sulla subordinata richiesta di rinnovazione della istruttoria dibattimentale per assumere prove decisive ai fini del giudizio, in quanto determinanti per una effettiva verifica circa la attendibilità intrinseca ed estrinseca del dichiarante MM e la valutazione della esistenza di motivi di rancore nei confronti del chiamato. La motivazione di rigetto delle istanze difensive risulterebbe solo di stile, non chiarendo affatto le ragioni per le quali suddette prove sarebbero state irrilevanti ai fini del giudizio.
- la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e), in relazione all'art. 192 c.p.p., comma 3, per omessa motivazione in ordine alle deduzioni difensive relative alla inidoneità delle conversazioni intercettate a fungere da riscontro estrinseco "individualizzante" alla chiamata di correo proveniente da MM IO;
per illogicità manifesta per travisamento del dato processuale in ordine alla presunta identificazione dell'imputato nello "Zì NS" di cui parlano i conversanti intercettati;
per violazione di legge in ordine alla "circolarità" del riscontro, avendo utilizzato le dichiarazioni del collaboratore MM per interpretare il contenuto delle conversazioni intercettate, fornendo egli stesso riscontro al suo propalato.
- la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e), in relazione agli artt. 178 e 192 cod. proc. pen., artt. 24 e 111 Cost., per totale omessa valutazione dei motivi scritti di appello in ordine agli elementi di smentita alla chiamata di correo proveniente dal collaboratore MM. Sul punto, la Corte avrebbe sostenuto, apoditticamente, che si trattava di "imprecisioni" non sufficienti ad escludere la attendibilità del collaboratore.
Con il ricorso dell'avv. G. Aricò, si deduce a sua volta:
- la violazione dell'art. 16 c.p.p., art. 21 c.p.p., comma 3, artt.22, 23 e 24 cod. proc. pen., la mancanza ed il vizio di motivazione.
In particolare, si lamenta l'erronea interpretazione e conseguentemente erronea applicazione delle norme in materia di competenza territoriale, stante l'evidente connessione tra i singoli episodi di spaccio di stupefacente contestati all'AT nel presente procedimento ed i reati D.P.R. n. 309 del 1990, ex artt. 73 e 74 contestati allo stesso nell'ambito di altro procedimento incardinato dinanzi all'Autorità giudiziaria napoletana. Il reato associativo contestato in quella diversa sede si riferirebbe proprio all'organizzazione nell'ambito della quale si sarebbero svolte le operazioni contestate all'odierno ricorrente. La Corte di appello avrebbe rigettato l'eccezione di incompetenza, sull'assunto che i procedimenti non si trovavano nella stessa fase processuale, confondendo il meccanismo della riunione dei procedimenti con la competenza territoriale, che non impedisce la regressione alla fase precedente. In ogni caso, si fa presente che la questione era stata sollevata davanti al Giudice per le indagini preliminari e quindi la risposta data era comunque insoddisfacente.
- la violazione dell'art. 21 c.p.p., comma 3, artt. 22, 23 e 24 cod. proc. pen., la mancanza ed il vizio di motivazione, con riferimento all'eccepita incompetenza territoriale, posto che la cocaina era stata commissionata ed era rientrata a Boscoreale presso UI EL, dove risiedevano entrambe le famiglie UI e AT, detentrici, secondo l'ipotesi accusatoria, del comando del traffico di stupefacenti.
- la violazione dell'art. 267 c.p.p., art. 268 c.p.p., comma 3, artt.270 e 271 cod. proc. pen., la mancanza ed il vizio di motivazione,
con riferimento all'eccepita inutilizzabilità delle intercettazioni, per nullità dei relativi decreti autorizzativi per mancanza di motivazione in ordine all'indisponibilità degli impianti della Procura per l'ascolto delle conversazioni ed alle ragioni di urgenza che rendevano necessaria l'utilizzazione di impianti esterni rispetto a quelli installati presso la competente Procura, oltre all'irritualità dell'acquisizione, perché disposte in diverso procedimento penale e peraltro mai depositate nel proprio fascicolo dal P.M. con evidente lesione del diritto di difesa. La cennata mancanza di motivazione non risulterebbe sanata dal successivo decreto integrativo emesso dal P.M. in data 14 aprile 2003, perché successivo all'esecuzione delle operazioni.
- la violazione degli artt. 187 e 430 cod. proc. pen., la manifesta illogicità e mancanza di motivazione, nonché contraddittorietà della motivazione stessa, con riferimento all'attività integrativa d'indagine avente ad oggetto la "verifica preventiva della credibilità dei testi", effettuata tanto in violazione dell'art. 187 cod. proc. pen., che delimita l'oggetto della prova, quanto dell'art.430 cod. proc. pen., che non autorizza, in una fase antecedente all'esame di un testimone, a compiere attività integrative aventi ad oggetto eventuali rapporti o legami con l'imputato. La motivazione sul punto della Corte di appello sarebbe del tutto insufficiente e comunque erronea.
- la violazione dell'art. 493 c.p.p., comma 3, la mancanza ed il vizio di motivazione, con riferimento all'illegittima acquisizione, nonostante l'espressa opposizione della difesa, di tre annotazioni di servizio redatte da agenti di P.G. ed aventi ad oggetto alcuni controlli sul territorio a riscontro delle dichiarazioni rese da IO MM;
- la violazione agli artt. 191 e 192 cod. proc. pen., la mancanza ed il vizio di motivazione, con riferimento ai criteri valutativi della prova e dei relativi principi. Si contesta che le intercettazioni siano inequivocabili quanto alla dimostrazione della responsabilità dell'imputato, nonostante egli non compaia mai quale interlocutore delle dette conversazioni. Si evidenzia l'inattendibilità del collaboratore MM, che in più occasioni si sarebbe contraddetto ed avrebbe mentito, e l'illogica conclusione della Corte di appello sul carattere marginale di tali rilievi, ritenuti addirittura dimostrativi della genuinità delle sue dichiarazioni. Inoltre, si lamenta che, in presenza di intercettazioni dal contenuto generico, la Corte di appello avrebbe rimesso al chiamante in correità l'interpretazione del contenuto delle intercettazioni stesse, realizzando una illegittimità circolarità della prova. La sentenza risulterebbe viziata anche per non aver tenuto conto dell'esistenza di un fortissimo astio del MM nei confronti dell'imputato, dovuto ad un pestaggio subito tempo addietro in carcere, e dell'alibi dell'AT.
- la violazione dell'art. 603 cod. proc. pen., la mancanza ed il vizio di motivazione, con riferimento alla denegata richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale.
- la violazione di legge, la mancanza ed il vizio di motivazione, con riferimento al trattamento sanzionatorio, per il diniego del riconoscimento delle attenuanti generiche, negate nonostante l'indubbio, corretto comportamento processuale tenuto dall'imputato, circostanza del tutto ignorata dalla Corte di Appello. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso, in tutte le sue articolazioni, deve ritenersi infondato.
2. Esaminando i motivi presentati nel primo dei ricorsi sopra esposto, deve ritenersi generica e quindi inammissibile la doglianza, con cui si denuncia l'inutilizzabilità delle relazioni di P.G., acquisite all'udienza del primo gennaio 2008, senza il consenso dell'imputato.
È infatti onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e curare che gli stessi siano comunque effettivamente acquisiti al fascicolo trasmesso al giudice di legittimità, anche provvedendo a produrlo in copia nel giudizio di cassazione, e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio probatorio già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416). Nel caso in esame, il ricorrente non ha assolto tale onere. A ciò deve aggiungersi che dalla sentenza di primo grado risulta che l'imputato ha prestato all'udienza del 3 giugno 2008 - e quindi successivamente all'udienza presa in considerazione - il suo consenso all'utilizzazione delle relazioni di servizio della p.g., già acquisite dal Tribunale in diversa composizione (cfr. pag. 92 della sentenza).
3. Priva di fondamento è la censura relativa alla competenza territoriale. Tale questione è stata correttamente risolta dalla Corte d'appello con riferimento al primo segmento dell'azione svolta in territorio italiano - ovvero l'attività, precedente e strumentale a quella di importazione della droga -, con esatta applicazione della disciplina di settore (art. 8 cod. proc. pen.). Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, la questione della competenza va affrontata facendo riferimento all'imputazione formulata dal pubblico ministero. Nella specie in entrambi i capi di imputazione la condotta contestata all'AT era stata individuata nell'aver, in concorso con altri giudicati separatamente, organizzato l'acquisto e acquistato a scopo di importazione in Italia quantitativi di cocaina da cedere a terzi.
Orbene, poiché le diverse condotte previste dall'art. 73 T.U. stup. sono tra loro in rapporto di alternatività formale, queste, quando si riferiscano alla stessa sostanza stupefacente e siano indirizzate ad un unico fine, senza un'apprezzabile soluzione di continuità, costituiscono, in una sorta di progressione criminosa, condotte plurime di un unico reato (tra le tante, Sez. 6, n. 9477 del 11/12/2009, dep. 10/03/2010, Pintori, Rv. 246404). Pertanto, per determinare, in tal caso, la competenza per territorio occorre fare riferimento al luogo di compimento della prima delle condotte addebitate. Da ciò consegue che quando risulti, come nel caso in esame, che la condotta criminosa sia iniziata prima della formale introduzione della droga sul territorio nazionale, non può che anticiparsi temporalmente l'inizio della condotta incriminata, avendo riguardo al luogo ove sono state compiute tali condotte penalmente rilevanti, quale è quella tesa alla materiale organizzazione dell'operazione di acquisto (per un'analoga fattispecie, Sez. 4, n. 11170 del 14/01/2005, Agosti, Rv. 231144;
Sez. 4, n. 19528 del 28/03/2008, Gjieta, in motivazione). Al riguardo, la Corte di appello ha sottolineato che dalle attività d'indagine era risultato che presso la cd. "Casa del cane" in Scafati erano state organizzate dai corrieri coinvolti nelle operazioni di importazione le riunioni per adottare i necessari accordi sui viaggi da effettuare all'estero e veniva conferito e conservato il danaro da destinare alle operazioni stesse.
Deve quindi ritenersi corretta la decisione dei Giudici di merito di ravvisare la competenza dell'A.G. di Nocera inferiore, proprio in ragione della commissione delle suddette attività, precedenti e strumentali a quella, successiva, di importazione. A ciò deve aggiungersi che le alternative prospettazioni versate nel ricorso, circa l'esatta individuazione del luogo di preparazione del traffico di stupefacenti, sono inammissibili in questa sede, vertendo su questioni di solo merito, considerato che l'assunto dei Giudici a quibus sul punto risulta fondato su un apparato giustificativo adeguato e privo di illogicità manifeste. Il dedotto vizio di "travisamento" della prova risulta solo genericamente enunciato, non avendo il ricorrente adempiuto il peculiare onere di provvedere alla trascrizione in ricorso dell'integrale contenuto degli atti processuali di cui lamenti l'omessa o travisata valutazione di specifici atti, posto che di essi è precluso al giudice di legittimità l'esame diretto (tra tante, Sez. 4, n. 37982 del 26/06/2008, Buzi, Rv. 241023).
4. In ordine all'acquisizione, ex art. 507 cod. proc. pen., delle trascrizioni di conversazioni intercettate in altro procedimento, va rilevato che nell'atto di appello, contrariamente a quanto si deduce nel presente ricorso, l'imputato non aveva avanzato specifiche doglianze sulla ritenuta "necessità" dell'acquisizione, solo sommariamente riferita al fine di illustrare la censura concernente invece l'ingresso nel fascicolo processuale di atti inutilizzabili. In ogni caso, la questione appare priva di ogni fondamento, in quanto il giudice può esercitare il potere di disporre d'ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prova, previsto dall'art. 507 cod. proc. pen., anche con riferimento a quelle prove che le parti avrebbero potuto richiedere e non hanno richiesto (Sez. U, n. 41281 del 17/10/2006 Greco, Rv. 234907).
5. Deve ritenersi generica e quindi inammissibile la censura relativa all'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, per la carenza di motivazione dei relativi decreti attuativi. Opera infatti in materia il principio, per cui, qualora venga eccepita in sede di legittimità l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, è onere della parte, a pena di inammissibilità del motivo per genericità, indicare specificamente l'atto asseritamente affetto dal vizio denunciato e curare che tale atto sia comunque effettivamente acquisito al fascicolo trasmesso al giudice di legittimità, anche provvedendo a produrlo in copia nel giudizio di cassazione (nei medesimi termini, Sez. 4, n. 33700 del 09/06/2004, Campisi, Rv. 229098; Sez. 4, n. 2375 del 03/11/2005, dep. 20/01/2006, Tamarisco, Rv. 232972; Sez. 4, n. 32747 del 07/06/2006, Pizzinga, Rv. 234809; Sez. 5, n. 37694 del 15/07/2008, Rizzo, Rv. 241300; più in generale, Sez. U, n. 45189 del 17/11/2004, Esposito, Rv. 229245; Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416; Sez. U, n. 39061 del 16/07/2009, De Iorio, Rv. 244329). È in ogni caso da escludere la ammissibilità di una censura onnicomprensiva, relativa cioè in modo indistinto a tutto il materiale intercettativo, posto che dalla sentenza di primo grado (cfr. pag. 179) e dallo stesso appello dell'AT (cfr. pag. 13) si evince che la relativa eccezione era stata sollevata solo per "parte" dei risultati delle intercettazioni. Il ricorrente non ha infatti neppure chiarito la incidenza "decisiva" nel ragionamento giustificativo della prova illegittimamente acquisita (Sez. U, n. 16 del 21/06/2000, MM, Rv. 216249).
6. In ordine alla mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel giudizio d'appello (avente ad oggetto prove definite "determinanti" per la verifica dell'attendibilità del dichiarante MM), va rilevato che, sebbene sia stata indicata nel ricorso la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d), il ricorrente non ha dedotto - ne' emerge dagli atti - che l'istanza ha avuto ad oggetto prove sopravvenute o scoperte dopo la sentenza di primo grado (art. 603 c.p.p., comma 2).- Pertanto, deve ritenersi prospettato al riguardo soltanto il vizio di motivazione previsto dal medesimo art. 606, lett. e) in relazione all'art. 603 cod. proc. pen., comma 1 (tra le tante, Sez. 5, n. 34643 del 08/05/2008 De Carlo, Rv. 240995). In tale ultima ipotesi, come è noto, la rinnovazione è subordinata alla condizione che il giudice ritenga, nell'ambito della propria discrezionalità, che i dati probatori già acquisiti siano incerti e che l'incombente processuale richiesto rivesta carattere di "decisività", ovvero che la prova negata, confrontata con le ragioni addotte a sostegno della decisione, sia di natura tale da poter determinare una diversa conclusione del processo (Sez. 2, n. 44313 del 11/11/2005, Picone, Rv. 232772). Il che comporta l'accertamento da parte del giudice di appello che i fatti indicati dalla parte nella relativa richiesta siano tali da poter inficiare le argomentazioni poste a base del convincimento del primo giudice. Orbene, la Corte territoriale, contrariamente all'assunto del ricorrente, ha dato conto, con motivazione congrua ed immune da smagliature logiche, dell'esaustività delle prove raccolte, e dunque della superfluità della riapertura del dibattimento. La Corte ha invero affermato che le prove costituite dai risultati delle operazioni intercettati ve erano di per sè sufficienti ed idonee a consentire la completa ricostruzione dei fatti con l'attribuibilità degli stessi all'imputato, e ciò anche indipendentemente dalle dichiarazioni accusatorie del MM, che avevano soltanto apportato una ulteriore conferma dei dati probatori già autonomamente ricavati dalle intercettazioni. Pertanto, le prove richieste in sede di appello - volte a dimostrare l'esistenza di motivi di rancore del MM nei confronti dell'AT - giammai avrebbero potuto apportare un contributo considerevole ed utile al processo.
7. Deve ritenersi infondato anche il quinto motivo di ricorso. Già si è detto in precedenza circa il peso probatorio attribuito dai Giudici di merito alle dichiarazioni del MM: il complesso delle sue propalazioni ha soltanto ulteriormente confermato il quadro probatorio già "autonomamente" ricavatile dalle risultante delle intercettazioni.
Gli indizi raccolti nel corso delle intercettazioni telefoniche possono infatti costituire fonte diretta di prova della colpevolezza dell'imputato - e indipendentemente se sia lui stesso il conversante - e non devono necessariamente trovare riscontro in altri elementi esterni, qualora siano: a) gravi, cioè consistenti e resistenti alle obiezioni e quindi attendibili e convincenti;
b) precisi e non equivoci, cioè non generici e non suscettibili di diversa interpretazione altrettanto verosimile;
c) concordanti, cioè non contrastanti tra loro e, più ancora, con altri dati o elementi certi (Sez. 4, n. 22391 del 02/04/2003, Qehalliu Luan, Rv. 224962). Quindi, le diffuse censure versate nel ricorso circa la inidoneità delle intercettazioni a fungere da "riscontro individualizzante" alla chiamata di correo non appaiono confrontarsi con l'apparato giustificativo della impugnata sentenza.
Nè il compendio probatorio costituito dalle intercettazioni può definirsi, come sostenuto nel ricorso, non dotato di idonea forza dimostrativa circa il coinvolgimento dell'imputato nelle due operazioni di traffico illecito di cocaina. La motivazione offerta al riguardo nella sentenza impugnata appare essere non soltanto più che adeguata, ma anche solidamente agganciata a paradigmi di coerenza e logicità privi di qualsivoglia incrinatura.
In particolare, quanto al capo a), oltre all'accertata provenienza dall'Olanda del carico di cocaina sequestrato al IP e alla CO, la Corte di merito ha evidenziato che molteplici intercettazioni avevano dimostrato che il carico di droga era stato effettuato dai corrieri in Amsterdam presso lo "zio NS". E tale nominativo era stato infatti diffusamente utilizzato dai conversanti per riferirsi al fornitore della cocaina per conto degli UI. Circa l'identificazione di costui nell'AT, la Corte distrettuale ha rilevato che AN NC, implicato nella illecita spedizione, in una conversazione intercettata, aveva affermato che EL UI, destinatario della cocaina, era riuscito a farsi una posizione solo grazie a "zi FO, precisando che questi non si trovava sul posto perché dopo 13-14 anni di carcere aveva deciso di prendersi una vacanza e aveva "rotto la sorveglianza", facendo perdere le sue tracce. Era risultato che l'AT, oltre ad essere effettivamente legato da detta relazione di parentela con gli UI, si era sottratto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, applicata nel 2002, dopo appunto 13 anni di detenzione. Quanto al capo b), la Corte di merito ha rilevato che in varie intercettazioni i corrieri avevano fatto riferimento ad una precedente, analoga operazione di acquisto di cocaina, nella quale l'AT aveva chiesto a costoro di tornare in tempi rapidi (in una settimana), perché aveva grossa disponibilità di cocaina;
inoltre anche in tal caso era stata evidenziata dai conversanti la relazione di parentela tra gli UI e l'NS coinvolto nell'operazione ("sono tutti zii e nipoti"). Le indagini avevano confermato la presenza dei corrieri tra l'Olanda e la Germania alla fine di novembre 2002.
I Giudici di merito hanno così offerto puntuale risposta alle deduzioni difensive sul perché lo "zio NS" non potesse identificarsi in altri soggetti con il nome di NS appartenenti a gruppi criminali coinvolti nella presente vicenda, non mancando di aggiungere che il ruolo marginale di questi ultimi era logicamente incompatibile con la posizione di primaria importanza svolta dal suddetto personaggio nel procurare ingenti quantitativi di cocaina e con il rispetto e referenza dimostrato nei suoi confronti dai conversanti, solitamente attribuito ad alti livelli nelle gerarchie criminali.
8. Infondato è anche l'ultimo motivo di ricorso. Va richiamato quanto sopra già evidenziato, circa la autosufficiente forza dimostrativa, più volte richiamata dalla sentenza impugnata, dei risultati delle intercettazioni telefoniche ed ambientali. Il complesso della ricostruzione dal collaboratore MM aveva invero trovato sostanziale corrispondenza con i dati già autonomamente ricavati dalle intercettazioni.
In tale prospettiva, ancora una volta il ricorrente, nel richiamare pedissequamente i motivi di appello, volti a dimostrare l'inesistenza di gravi, precisi e concordanti indizi derivanti dalle dichiarazioni del MM, in considerazione di plurime discrasie nel suo narrato, non appare confrontarsi con la specifica motivazione della sentenza impugnata.
La Corte di merito si è fatta invero carico di affrontare il tema della credibilità del MM soprattutto per controllare se dalle divergenti dichiarazioni potesse derivare una qualche incrinatura della complessiva tenuta della ricostruzione della vicenda tratta in via autonoma dalle intercettazioni.
Sul punto, la Corte distrettuale ha rilevato che le differenti versioni rese dal MM sulle dinamiche degli episodi contestati si riferivano a circostanze non essenziali o del tutto marginali (ingresso del MM nell'abitazione dell'imputato ad Amsterdam, esatto peso della cocaina acquistata, utilizzo di uno zainetto, presenza di un tale Izzo Carmine) e comunque non riguardanti il ruolo svolto dall'AT, ed erano logicamente spiegabili con una verosimile sovrapposizione dei ricordi, risalenti a fatti lontani nel tempo, di due episodi tra loro ravvicinati e del tutto simili nella programmazione ed esecuzione.
9. Passando all'esame del secondo atto di ricorso, deve ritenersi infondato il primo motivo, relativo all'erronea applicazione delle norme in materia di competenza territoriale, per connessione. La connessione tra più procedimenti contemplata dall'art. 12 cod. proc. pen. ha sì carattere di criterio autonomo e originario di attribuzione della competenza, ma determina lo spostamento della competenza per territorio ai sensi dell'art. 16 cod. proc. pen. solo se i procedimenti si trovano nella stessa fase processuale (tra le tante, Sez. 1, n. 26857 del 10/06/2010, Pira, Rv. 247728). Deve altresì rilevarsi che la Corte di merito ha rigettato l'eccezione difensiva anche sull'esatto ed assorbente rilievo (cfr. da ultimo, Sez. 1, n. 46134 del 21/10/2009, Radulovic, Rv. 245503) che non era neppure ravvisabile nel caso in esame la connessione tra il delitto associativo, oggetto di altro procedimento pendente presso l'a.g. napoletana, e i reati-fine, oggetto del presente procedimento, posto che non risultava dagli atti che, fin dalla costituzione del sodalizio criminoso o dall'adesione ad esso, un determinato soggetto, nell'ambito del generico programma criminoso, avesse già individuato uno o più specifici fatti di reato, da lui poi effettivamente commessi.
Sul punto, il ricorrente non ha minimamente replicato, sostenendo soltanto assertivamente che le vicende di cui al presente procedimento costituivano "chiaramente" dei reati fine rispetto al reato associativo, oggetto di altro procedimento.
10. Il secondo motivo di ricorso riprende le argomentazioni circa la ritenuta competenza territoriale, già esaminate e disattese al paragrafo 3, al quale si rinvia.
Parimenti deve rinviarsi ai paragrafo 5 per la dedotta inutilizzabilità delle intercettazioni (terzo motivo), dovendosi constatare anche in tal caso la genericità - per le stesse ragioni ivi espresse - del relativo motivo.
Analogamente, valgono le stesse considerazioni espresse al paragrafo 2 in ordine al quinto motivo di ricorso, relativo all'inutilizzabilità delle tre annotazioni di P.G., affetto anch'esso da genericità.
11. Infondato è il quarto motivo del medesimo ricorso. Va ribadito che non può ritenersi precluso dall'art. 430 cod. proc. pen. lo svolgimento di accertamenti di carattere oggettivo, relativo ai rapporti di parentela tra l'imputato ed i testimoni, utili per valutare la credibilità di un testimone (art. 194 c.p.p., comma 2) e quindi per consentire al pubblico ministero di formulare le relative richieste al giudice del dibattimento (cfr. Sez. 2, n. 16716 del 11/02/2005, dep. 16/05/2006, Barbato, in motivazione). 12. Con il sesto motivo di ricorso si reiterano le doglianze già esaminate e rigettate in ordine al paragrafo 7, al quale pertanto si rinvia.
Deve solo aggiungersi che infondata è la censura di illogicità e carenza motivazione quanto all'alibi fornito dall'imputato. La Corte distrettuale ha dettagliatamente esaminato la prova d'alibi offerta (i tre certificati attestanti visite dell'AT presso il reparto ortopedico del secondo Policlinico di Napoli nei giorni dei fatti), pervenendo a conclusioni prive delle illogicità denunciate. La Corte di appello, posto che era emersa, a seguito di un'apposita indagine, l'inattendibilità della prodotta documentazione sanitaria, ha ritenuto fallito e quindi neutro, ma non falso, l'alibi, perché non erano emerse responsabilità dell'imputato in ordine alla accertata falsificazione. Pertanto non vi è alcuna contraddittorietà tra l'accertata falsità dei certificati e la ritenuta non falsità dell'alibi.
Quanto alle altre richieste di rinnovazione dibattimentale, il motivo di ricorso appare generico, posto che si limita a definire assertivamente come "assolutamente insufficiente" la motivazione della sentenza impugnata - che aveva invece fornito una adeguata risposta sul punto - senza sviluppare una argomentata critica. 13. Va rigettato anche l'ultimo motivo di ricorso concernente il diniego del riconoscimento delle attenuanti generiche. Va ribadito il principio, secondo cui, nel motivare il diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244).
Sul punto, deve rilevarsi che la Corte di appello aveva disatteso le richieste contenute nell'atto di appello, concernenti la determinazione della pena, per la presenza di numerosi ed importanti precedenti penali a carico dell'imputato ed per i dubbi rimasti in merito alle sue possibili implicazioni nell'equivoca vicenda concernente la prova d'alibi fornita. Circostanza quest'ultima, che veniva proprio ad investire l'elemento favorevole (corretto comportamento processuale) dedotto dalla difesa.
14, Sulla base di quanto premesso, il ricorso non è meritevole di accoglimento e deve essere pertanto rigettato con le conseguenze di legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 4 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2012