Sentenza 27 maggio 2010
Massime • 3
In tema di intercettazioni di comunicazioni o conversazioni, deve ritenersi legittimo il decreto del P.M. che dispone, a norma dell'art. 268, comma terzo, ult. parte, cod. proc. pen., il compimento delle operazioni mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria, quando la motivazione relativa alla situazione di insufficienza o inidoneità degli impianti della procura della Repubblica si fondi sulla sintetica indicazione che l'unico apparato risulta in concreto "occupato", dando conto, in tal modo, del fatto storico, ricadente nell'ambito dei poteri di cognizione dl P.M., che ha determinato quella situazione, in relazione al reato per il quale si procede ed al tipo di indagini necessarie. (Fattispecie relativa ad un ufficio giudiziario competente per un territorio di modeste dimensioni).
In tema di valutazione della prova, occorre distinguere tra la scienza privata del giudice, che non rientra fra le prove ritualmente acquisibili al processo e, come tale, non può essere posta a fondamento del giudizio, e le percezioni che il giudice trae direttamente dal processo e dai suoi atti, trattandosi di dati ed elementi che ritualmente entrano a far parte della sfera di cognizione del giudice e ben possono essere oggetto di valutazione e confronto con le ulteriori acquisizioni probatorie. (Fattispecie in cui il collegio giudicante ha fatto ricorso al proprio convincimento in merito alla conformità della identità dell'imputato, presente al dibattimento, rispetto alle immagini di una persona ripresa da una videoregistrazione).
Le modalità di custodia delle cose sequestrate, descritte negli artt. 259 e 260 cod. proc. pen., costituiscono prescrizioni meramente indicative che, da un lato, sono derogabili per ragioni di impossibilità o di opportunità e, dall'altro lato, non sono astrattamente contestabili, salvo il caso in cui vengano specificamente dedotti inconvenienti sostanziali attinenti ad ipotesi concrete di alterazione, modificazione o sostituzione dei reperti. Ne consegue che la mera inosservanza delle disposizioni sopra indicate non è sanzionata da alcuna ipotesi di nullità, ma può incidere unicamente sul diverso profilo della valutazione della genuinità della prova, secondo le regole generali dettate dall'art. 192 cod. proc. pen. (Fattispecie in tema di custodia di sostanze stupefacenti).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/05/2010, n. 25383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25383 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2010 |
Testo completo
M 25 383 /10 Sentenza sezione VI n.:M42
Registro Generale n.: 18266/2009
Udienza pubblica 27 maggio 2010
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione sesta penale composta da:
Giovanni de Roberto Presidente
Consigliere RA Serpico
Consigliere relatore Luigi Lanza
Anna Maria Fazio Consigliere
Carlo Citterio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA decidendo sul ricorso proposto da ZZ AT nato a Rossano il 30 marzo 1976, AN PP, nato a
Rossano il 17.03.1983, CA PP, nato a [...] il [...]; CA AT, nato a [...] l'11 marzo
1984; ES RG, nato a [...] il [...];
AL RA, nato a [...] il [...]; US
TA, nato a [...] il [...]; ON AS, nato a
Rossano il 25 settembre 1971, avverso la sentenza 2 dicembre
2008 della Corte di appello di Catanzaro che ha confermato la sentenza 5 febbraio 2006 del Tribunale di Rossano di condanna per il delitto di cui all'art.74 D.P.R. 309/90 di cui al capo 44
(escluso ON) e per reati in tema di traffico di sostanze stupefacenti.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso.
Udita la relazione fatta dal Consigliere Luigi Lanza.
1
9
Sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto
Procuratore Generale Carlo Di Casola che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso di RA AL e per il rigetto di tutti gli altri ricorsi;
nonché l'avv. Ettore
Zagarese per AB PP;
l'avv. Giovanni Zagarese per
ZZ AT e AB AT;
l'avv. Filippo Berselli per
AB AT e RG ES;
l'avv.ssa Rossana Cribri per
ES RG;
l'avv. Perugini Pietro per AS ON;
l'avv. Marcello Manna per PP AN;
l'avv. Giovanni
Destito e l'avv. Leonardo Mazza per US TA, i quali tutti insistono per l'accoglimento dei relativi motivi di ricorso.
CONSIDERATO IN FATTO E RITENUTO IN DIRITTO
Premessa sulla genesi del procedimento denominato operazione "OMBRA”.
L'attività investigativa che ha consentito il presente procedimento nasce -come riferito dal teste dott. Michele
TE -dirigente del Commissariato di Rossano- da una più complessa indagine relativa al tentato omicidio di NZ IO, attinto da diversi colpi di arma da fuoco, la sera del 26 dicembre
2002, nel mentre usciva, in compagnia del figlio, da un esercizio commerciale ubicato in Rossano.
Nonostante le investigazioni relative al tentato omicidio non abbiano consentito di pervenire alla identificazione degli autori e alla ricostruzione dei fatti, esse portavano, tuttavia e subito, ad acquisire una serie di elementi che inducevano gli inquirenti ad ipotizzare l'esistenza di una avviata e fiorente attività di spaccio in ambito locale;
elementi che, per il loro notevole spessore, consigliavano l'immediata attivazione di attività di osservazione e di controllo sul territorio, di monitoraggio di utenze telefoniche e di monitoraggio video-ambientale (l'attività di intercettazione telefonica aveva inizio il tre aprile e si concludeva il due giugno
2 persone alcune delle quali già di interesse investigativo per essere state sottoposte in passato a misure cautelari o fermate sempre per fatti di droga.
Il dr. TE ha poi precisato che gli incontri tra le predette persone avvenivano a tutte le ore del giorno nei quartieri del centro storico di Rossano denominati Ciglio della Torre o località Traforo o in contrada Pantasima, quale luogo quest'ultimo isolato o poco frequentato, e che una volta iniziata l'attività di captazione delle conversazioni telefoniche si attivavano immediatamente i controlli volti a verificare l'effettività degli incontri che di volta in volta erano stabiliti o programmati dagli interlocutori (pagg. 92-94)
1.0) le conclusioni della Corte di appello sul reato associativo del capo 44.
La corte distrettuale, nel confermare la decisione del giudice di primo grado, ha ritenuto l'esistenza tra gli odierni ricorrenti di una organizzazione di persone e di mezzi dedita stabilmente al traffico di sostanze stupefacenti e operante in ambito locale. Tale articolata struttura organizzativa -nella ricostruzione dei giudici di merito- agiva ed operava con schemi di azione che erano conseguenti ad una puntuale e precisa pianificazione o programmazione, in ragione degli automatismi comportamentali, caratterizzanti l'agire dei sodali, quali emergono dalla lettura coordinata degli esiti delle intercettazioni telefoniche e di quelli del monitoraggio video- ambientale relativo alla abitazione del ZZ sita in contrada
Pantasima.
Per la gravata sentenza vi era un apparato di persone e mezzi caratterizzato da una duratura, articolata e complessa struttura di rapporti o relazioni interpersonali, connotata anche da profili di gerarchia e di supremazia ed in particolare da una significativa divisione di ruoli e di funzioni, fortemente radicata nel territorio di Rossano centro (località "Traforo", "Ciglio della
Torre" e contrada "Pantasima"). Tale struttura, in ragione dell'univoco contenuto e dell'unica direzione finalistica di tali relazioni, ha comportato l'esistenza di una concreta e stabile azione associativa, nel senso della concreta convergenza ed interdipendenza dell'agire programmato di più soggetti per il raggiungimento del medesimo scopo, cd. sociale o comune, con finalità proprie, tipiche ed esclusive di gestione del traffico di sostanze stupefacenti.
Le acquisizioni probatorie hanno infine consentito ai giudici di merito di precisare come le persone coinvolte agivano su tre diversi livelli che caratterizzavano la gestione complessiva del mercato degli stupefacenti, e cioè: 1) la distribuzione diretta della sostanza stupefacente, sotto forma di prodotto finale (cd. dose) ai consumatori o assuntori;
2) la fornitura di sostanza stupefacente e da taglio, non ancora trasformata in prodotto finale da collocare sul mercato, a soggetti addetti alla vendita di tale prodotto;
3) la fornitura di sostanze stupefacenti a soggetti operanti al di fuori del mercato locale.
1.1) i responsabili del reato di cui all'art. 74 D.P.R.
309/90 contestato al capo 44.
La gravata sentenza ha individuato nella verificata associazione una struttura verticistica, desunta dall'esistenza di relazioni interpersonali intercorrenti tra i sodali caratterizzate da significativi e rilevanti profili di gerarchia, al vertice della quale si collocava il ZZ, il quale aveva poteri di supremazia nei rapporti con alcuni degli imputati ed in particolare con AB
AT, AB PP, AL RA, US TA e
ON AS, quali soggetti che erano a qualsiasi ora del
5 giorno a disposizione del ZZ e alle sue dirette dipendenze nel senso che ponevano a sua disposizione la loro opera.
2.0) le contestazioni diverse dal reato associativo.
2.1) capo 1) della rubrica: artt. 73 ed 80 comma 1
D.P.R. 309/90.
La prova dei fatti contestati al capo 1) è stata desunta dagli esiti delle complesse intercettazioni telefoniche, video- ambientali e delle parallele attività investigative, relative al periodo dal 6/5/2003 al 20-21/05/2003.
Il 6 maggio 2003 venivano sequestrate nelle aree circostanti l'abitazione del ZZ sita in contrada Pantasima due involucri, uno di plexi-glass e l'altro di vetro comunemente utilizzato per la conservazione di generi alimentari (cfr. verbale di sequestro del 6/5/2003), all'interno dei quali era conservata sostanza risultata alle analisi effettuate nella immediatezza presso i laboratori della ARPACAL del tipo lidocaina e del tipo cocaina, per un peso complessivo, rispettivamente, di chilogrammi 2,484
e di grammi 323.
La Polizia giudiziaria perveniva al sequestro a seguito della captazione delle immagini relative al sito di contrada Pantasima, precisamente all'abitazione del ZZ e alle aree cespugliose ad essa adiacenti.
Da ciò gli sviluppi di indagine e le conseguenti conclusioni di responsabilità dei giudici di merito.
2.2) capo 2 della rubrica: artt. 73 ed 80 comma 1
D.P.R. 309/90.
Tale ipotesi accusatoria è stata fondata prevalentemente sugli esiti delle intercettazioni video-ambientali e telefoniche e delle parallele investigazioni del 27 e 28 maggio 2003, rilevato che al sequestro del 27 maggio 2003 della sostanza stupefacente in questione la Polizia giudiziaria era pervenuta ancora e a seguito
6 della captazione delle immagini relative alla abitazione del
ZZ sita in contrada Pantasima e alle aree cespugliose ad essa adiacenti
2.3) capo 29 della rubrica: artt.73 commi 1 e 6 D.P.R.
309/90.
L'imputazione in oggetto è stata basata sugli esiti delle intercettazioni video-ambientali, telefoniche e delle parallele attività investigative, svolte a riscontro, nella data del 5.5.2003, in relazione alla captazione della conversazione (registrata al progressivo n. 650 delle ore 15:15), intercorsa tra il OR e il
ZZ, dal contenuto della quale si rilevava che il primo avvisava il suo interlocutore che gli avevano riferito che il "pony" era stato portato e che loro erano già là.
Le intercettazioni video-ambientali relative al sito di contrada Pantasima ove è ubicata la abitazione del ZZ e alle aree cespugliose ad essa adiacenti consentivano di verificare che
AB S. e AN trasportavano e cedevano a due persone non identificate diversi involucri che venivano occultati all'interno di una ruota del loro veicolo, il tutto sotto la direzione del
ZZ.
2.4) capo 43 della rubrica: artt.73 commi 1 e 6 D.P.R.
309/90.
I fatti di cui all'imputazione in esame hanno trovato diretta conferma probatoria nelle risultanze delle intercettazioni telefoniche, ed, in particolare, nelle conversazioni registrate ai progressivi nn. 161, 162, 163, 208, 210, 217, 220, 265, 319,
388, 402, 576, 588, 633, 635, 1077 e 1078, intercorse tra il
ZZ e il D'Ardis.
3.0) la determinazione delle sanzioni nella gravata sentenza.
7 $
Per le imputazioni a carico di ON AS, la Corte di appello ha ribadito i termini della condanna di primo grado, in relazione al reato di cui al capo 5) della rubrica, non potendosi riconoscere all'imputato né la circostanza della minima
partecipazione al reato, in considerazione dell'apporto determinante fornito dal medesimo, come desumibile dalle video riprese esaminate nel corso del dibattimento, (dove il predetto imputato è stato direttamente riconosciuto dal Collegio, oltre che dal dott. TE, come la persona che svolgeva la funzione di vedetta nel corso delle operazioni accertate), né il fatto di lieve entità previsto dal quinto comma dell'art. 73 DPR n. 309/90, alla stregua delle modalità dei fatti e della quantità rilevantissima della sostanza stupefacente detenuta.
Infine, con riferimento al trattamento sanzionatorio, ed in relazione alle richieste delle difese di applicazione della nuova normativa in materia di stupefacenti e il riconoscimento dell'ipotesi prevista dal sesto comma dell'art. 74 DPR n. 309/90, che prevede che, se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal 5° comma dell'art. 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'art. 416 del codice penale, la corte distrettuale ha argomentato che tale ipotesi non ricorre nel caso di specie, atteso il rilevante quantitativo di sostanza stupefacente e di sostanza da taglio detenuta e il grado di organizzazione del delineato sodalizio criminoso, con ramificazioni anche oltre il territorio regionale, circostanze tutte che escludono la possibilità di qualificare gli episodi accertati come fatti di lieve entità.
Quanto alla questione dei limiti minimi edittali introdotti con la nuova normativa in materia di stupefacenti, la Corte di appello ha osservato che le pene irrogate dal Tribunale di Rossano nei confronti degli imputati ritenuti colpevoli del reato di cui all'art. 74
DPR n. 309/90 sono del tutto conformi alle nuove disposizioni,
8 che prevedono una pena minima di venti anni per il promotore dell'associazione ed una pena minima di dieci anni per il partecipe.
Quanto a ON AS, il giudice distrettuale ha considerato congrua la pena base di anni otto di reclusione ed euro 27.000,00 di multa stabilita dal primo Giudice, in considerazione della particolare gravità dei fatti accertati, comunque riconducibili ad un'organizzazione criminosa, e all'ingente quantitativo di sostanza stupefacente detenuta.
4.0) i motivi di impugnazione.
Le impugnazioni di tutti gli imputati sono caratterizzate da comuni doglianze ed eccezioni in rito, infruttuosamente proposte in entrambi i gradi del giudizio: per tale ragione esse verranno unitariamente valutate e decise, partendo dalla posizione del
ZZ AT, e con successivi rimandi agli identici e corrispondenti motivi di critica, proposti dagli altri ricorrenti, nei termini, per ognuno, di volta in volta singolarmente sintetizzati, e prima dell'esame del merito.
4.1.0) i motivi di impugnazione di ZZ AT.
Il ricorrente è stato dichiarato colpevole dei reati ascritti ai capi 1 (esclusa la detenzione di sostanza stupefacente nell'abitazione di Colamaria Carmela), 2, 29, 43, 44, 45 e 46 della rubrica, ed escluse le contestate aggravanti, unificati i reati ex art. 81 cpv. c.p., e, concesse le attenuanti generiche, è stato condannato alla pena di anni quindici di reclusione.
4.1.1) le questioni in punto di intercettazioni (motivo comune a tutti i ricorrenti) .
Con un primo motivo di impugnazione la difesa del Galluzzi deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge, nonché vizio di motivazione sotto il profilo dell'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche, che sarebbero
9 state assunte in violazione dei disposti degli artt. 191, 268 e 271
C.P.P. e con la generica motivazione di inidoneità, fondata sull'asserzione che gli apparati di ascolto della Procura della
Repubblica risultavano "occupati" (nella specie si fa riferimento all'apparecchio RT 6000), e che le eccezionali ragioni d'urgenza andavano desunte "per relationem" dall'oggetto dell'attività investigativa che, in allora, era incentrata nel tentato omicidio di
NZ IO, nell'ambito di contrasti tra organizzazione malavitose. Con ulteriore sviluppo della stessa doglianza si sostiene poi che, venuta meno la questione del tentato omicidio, per la prosecuzione degli ascolti, non era più bastevole il richiamo a condizioni che non erano più esistenti né
apprezzabili. Il motivo, nelle sue articolazioni, risulta comune a tutti i ricorrenti che lo hanno proposto come principale deduzione di rito, prioritaria ed assorbente e risulta già stato respinto da questa Corte, adita dallo stesso ZZ (ed anche da ON) in sede di ricorso cautelare (Cass. Pen. Sez. 4, 37561/2004 Rv.
229137 ZZ). diribadito materiache, in Tanto premesso va della motivazione di decreti sul tema intercettazioni e autorizzativi di dette attività, è fondamentale che si parta concettualmente dalla considerazione di base secondo cui, ciò
che rileva e conta è che da tale motivazione possa dedursi l'iter cognitivo e valutativo, seguito dal giudice, e se ne possano conoscere i risultati, i quali debbono profilarsi ed essere conformi alle prescrizioni della legge. Ciò affermato, si rammenta che ai fini della legittimità del
♡ decreto del pubblico ministero che dispone, a norma dell'art. 268, comma 3, ult. parte, cod. proc. pen., il compimento delle operazioni mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione
10 alla polizia giudiziaria, basta che la motivazione di insufficienza, oppure inidoneità degli impianti della procura della Repubblica
(nel caso di cui trattasi, un ufficio avente competenza per un territorio di modeste dimensioni), sia accompagnata -come avvenuto nella vicenda- dalla risolutiva sintetica indicazione che l'unico apparato disponibile risulta in concreto "occupato", espressione di sintesi che, peraltro, avuto anche riguardo alla non particolare dimensione dell'Ufficio, non si traduce nella mera riproduzione del testo di legge, ma dà conto del fatto storico, ricadente nell'ambito dei poteri di cognizione del P.M., che ha dato causa ad essa (Cass., Sez. Un., 919/2004, Rv. 227486, 26
novembre 2003, Gatto).
Tale requisito poi, va soppesato non in astratto, ma appunto con riguardo alle concrete ed obiettive caratteristiche dell'indagine, nel cui contesto si inseriscono le operazioni di intercettazione, sicché nella specie era consentito il ricorso ad impianti della polizia giudiziaria posto che l'indagine richiedeva il coordinamento immediato di più investigatori con la necessità di un uso contestuale di più linee telefoniche e apparecchiature radio
(Cass., Sez. 1, 19 novembre 2003, Caleca).
In conclusione: una volta verificata l'inidoneità funzionale degli impianti (atteso il loro permanente ed attuale utilizzo per altre indagini) la sussistenza delle eccezionali ragioni di urgenza, richieste dall'art. 268, comma terzo, cod. proc. Pen., ben poteva desumersi, anche implicitamente dallo stesso contesto del processo e dalla natura delle imputazioni, che, nella vicenda, sono connotate dalla presenza di un'associazione per delinquere, finalizzata al traffico di stupefacenti, e dalla conseguente necessità di evitare il protrarsi di condotte criminose ancora in atto (cfr. in termini: Cass. Pen. Sez. 6,15396/2008 Rv.
239633,Sitzia).
11 L'obbligo di motivazione del decreto del Pubblico ministero risulta quindi nella specie adeguatamente assolto, considerato che si è data contezza, sia pure senza particolari lunghe locuzioni od approfondimenti, delle ragioni che rendevano gli impianti di quella Procura concretamente inadeguati al raggiungimento dello scopo, in relazione al reato per cui si procedeva ed al tipo di indagini necessarie (Cass. sez. Un., 30347/07, 12 luglio 2007,
Aguneche).
Inoltre dovendosi tener pur sempre conto che, quanto alle conseguenze della motivazione "assente o apparente", rispetto al diverso vizio di "inadeguatezza ed insufficienza della motivazione"
(dei provvedimenti autorizzativi di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni), va ribadita la distinzione di effetti tra motivazione assente O apparente, la quale comporta la conseguenza dell'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni,
e il vizio di inadeguata o insufficiente motivazione, che, invece, non rileva ai fini della loro utilizzabilità (SS.UU. 23 novembre
2004, 45189/2004, Rv. 229246, ES, Massime precedenti
Conformi: N. 11 del 1998 Rv. 210610, Primavera N. 17 del 2000
Rv. 216664).
Le critiche sul punto sono quindi prive di fondamento e i motivi di ricorso di tutti gli imputati, su tale tematica, vanno rigettati.
Del pari da rigettarsi è la deduzione che, essendo l'intercettazione nata in [...] contesto di tentato omicidio, in un quadro di possibili contrasti tra associazioni mafiose, la riduzione dell'ambito di ricerca ai soli stupefacenti, con l'esclusione dell'originario delitto, esigeva una nuova e diversa motivazione.
Anche per questa critica vi è adeguata risposta nella gravata sentenza, considerato che i presupposti per l'intercettazione delegata trovavano ulteriore e specifica
12 giustificazione nella esigenza -funzionale alla dinamica ed all'efficace sviluppo dell'indagine- di non spostare le operazioni di intercettazione in atto dai locali del Commissariato.
Quanto alla dedotta violazione dell'art. 270 C.P.P., la corte distrettuale ha sviluppato la sua risposta negativa in modo del tutto coerente e logico e con un apprezzamento che, per come proposto, appare insindacabile.
Nel caso in esame, i due procedimenti - quello aperto per l'accertamento del delitto di tentato omicidio nei confronti di
NZ IO e quello relativo alla diversa ipotesi di reato associativo pur formalmente diversi per titolo di reato e numero di iscrizione a ruolo, risultano fra loro strettamente connessi, anche solo sotto il profilo probatorio, per gli indubbi connotati di collegamento, soggettivo ed oggettivo con conseguente insussistenza dell'esigenza di tutela della riservatezza protetta dalle statuizioni di inutilizzabilità dell'art. 270 C.P.P..
Come risulta dalla richiesta di intercettazione avanzata dal
P.M. in data 02.04.2003, dalle investigazioni fino a quel momento compiute, secondo l'ipotesi accusatoria, il tentato omicidio di
NZ IO si inseriva nel contrasto fra il clan, in declino,
capeggiato dal NZ stesso e quello, all'epoca emergente ma già appoggiato dalla vicina cosca di Cirò, con a capo RI OL,
RF AT e lo stesso ZZ.
Le intercettazioni effettuate nell'ambito di tale inchiesta, già nei primi quindici giorni di ascolto, pur non fornendo spunti indiziari in ordine al delitto di tentato omicidio, avevano, tuttavia,
fatto emergere l'esistenza di un' associazione a delinquere,
finalizzata ad attività di spaccio di sostanze stupefacenti, in cui, oltre a ZZ · utilizzatore dell'utenza telefonica intercettata risultavano coinvolti numerosi altri personaggi -in corso di identificazione e che, dal tenore delle conversazioni captate,
13 appariva strettamente connessa alla cosca operante, secondo l'accusa, su Rossano, di cui sembrava costituire una costola specificamente dedita all' attività di narcotraffico.
Bene quindi ha concluso la corte distrettuale nel senso che il secondo procedimento costituiva, senza soluzione di continuità, la naturale evoluzione del procedimento originario, con conseguente piena legittimità dell'operato del P.M., il quale, correttamente, ha utilizzato tutte le risultanze captative ai fini delle successive richieste cautelari ed ai fini, altresì, delle determinazioni inerenti all'esercizio dell' azione penale.
Infatti, in tema di intercettazioni di conversazioni, ai fini del divieto di utilizzazione previsto dall'art. 270, comma primo, cod.
A proc. pen., il concetto di "diverso procedimento" non equivale a
"diverso reato" e in esso non rientrano le indagini strettamente connesse e collegate, sotto il profilo oggettivo, probatorio e finalistico, al reato in ordine al quale il mezzo di ricerca della prova è stato inizialmente disposto, sicchè la diversità del procedimento assume un rilievo soltanto sostanziale, non ricollegabile a dati puramente formali, quali l'apparente autonomia e la mancanza di collegamento tra reati diversi (Cass.
Pen. Sez. 6, 11472/2010 rv 246524 Paviglianiti).
Nè maggior fondatezza ha l'eccezione (del ZZ e degli altri ricorrenti) che pertiene all'utilizzo di "impianti privati”, avuto riguardo alla completa e corretta argomentazione della Corte di appello e considerato l'uniforme orientamento giurisprudenziale sul punto.
3 Infatti, in materia di intercettazioni, l'obbligo di impiego di congegni in dotazione alla polizia non attiene allo strumento giuridico (compravendita, comodato, locazione etc.) attraverso cui la P.G. si procura le apparecchiature - che possono anche restare di proprietà del privato - ma impone a terzi il divieto di accedere
141 4 alla strumentazione fin quando essa è utilizzata per l'intercettazione (Cass. Penale sez.VI, 28514/2005, Rv. 231748,
Contorno. Massime precedenti Conformi: N. 40330 del 2003 Rv.
227602, N. 48461 del 2004 Rv. 230757)
Ne consegue che è legittima, in caso di urgenza e nel caso in cui la polizia giudiziaria non sia dotata delle necessarie apparecchiature, l'utilizzazione di impianti e mezzi appartenenti a privati, purché le operazioni, autorizzate con decreto motivato del
P.M., avvengano -come realizzato nel caso in esame- sotto il diretto controllo degli organi di polizia giudiziaria, di modo che, in tale evenienza, i privati vengano ad agire come "longa manus" q ausiliari del pubblico ministero o della polizia (Cass. Penale sez.II,)
1595/2005, Rv. 233147, Prezzavento;
Massime precedenti
Conformi: N. 797 del 2001 Rv. 217548, N. 2613 del 2005 Rv.
230532).
Con un secondo motivo la difesa del ZZ lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in ordine all'utilizzo delle riprese visive e dei risultati delle operazioni di captazione video- ambientale, eseguite dalla Polizia giudiziaria nel corso delle indagini preliminari, nel cortile (recintato) antistante l'abitazione del ricorrente da considerarsi "domicilio" e quindi luogo di 1
privata dimora, che, seppur non dotato "di alte mura, od altri accorgimenti", non consentiva tali riprese.
Anche questa critica del II motivo di ricorso del ZZ, trova eguale corrispondenza nelle doglianze espresse nei motivi:
IV di AB PP;
I di AN PP;
II di CA
AT; I di ES RG;
III di US TA;
I di AL
RA; II di ON AS.
L'eccezione peraltro non è fondata per le medesime ragioni proposte dai giudici di merito e nei termini che verranno ora ribaditi, qui solo osservandosi che, comunque, la questione
15 risulta già esaminata e valutata infondata da questa Corte, in sede di impugnazione cautelare, proprio con riferimento al cortile del ZZ.
La difesa del ZZ aveva infatti in allora lamentato che il giudice del riesame avesse escluso dal concetto di privata dimora il piazzale antistante l'abitazione dell'indagato, ritenendo quindi non necessario un provvedimento autorizzativo dell'autorità giudiziaria per le captazioni visive operate dalla polizia giudiziaria.
La sez. IV di questa Corte (Cass. Pen. Sez. 4, 37561/2004
Rv. 229137 ZZ) ha invece ritenuto che, correttamente, il
Tribunale del riesame, con un giudizio di fatto congruamente motivato, avesse affermato che l'attività captativa di tipo visivo, svolta con riferimento al piazzale antistante l'abitazione dell'indagato, abbia riguardato un luogo non facente parte della privata dimora dell'interessato, giacché la recinzione esistente non appariva idonea a sottrarre concretamente, a chi osservasse dall'esterno, la visibilità dell'area in questione.
E da tale premessa in fatto si è tratta la corretta asserzione che quella in questione fosse una consentita "prova atipica", per la quale non erano necessarie autorizzazioni dell'autorità
giudiziaria e negli stessi identici termini è stata, successivamente, anche l'affermazione della sentenza oggi impugnata, per la quale vi erano state ulteriori conformi pronunce in sede di giudizio cautelare anche per l'imputato ON (Cass. Pen. sez.IV,
44450/2004).
La conclusione -qui da ribadirsi- è quindi in linea con plurime e recenti pronunce del Supremo collegio, tutte nel senso che sono legittime e pertanto utilizzabili, senza che necessiti l'autorizzazione del giudice per le indagini preliminari, le videoriprese che abbiano ad oggetto l'ingresso e il piazzale di un'impresa, il cortile o un balcone (Cass. Pen. Sez. 5,37698/2008
16 Rv. 241946 Stranieri), eseguite a mezzo di impianti installati dalla polizia giudiziaria su luogo pubblico, non configurandosi, in tal caso, alcuna indebita intrusione nell'altrui domicilio (cfr. in termini: Cass. Pen. Sez. 1, 4422/2009 Rv. 242793 Galati;
massime conformi: 24715 del 2004; 37530 del 2006 Rv. 235027,
35300 del 2007 Rv. 237848, 33430 del 2008 Rv. 241386, N.
37698 del 2008 Rv. 241946).
In definitiva:
considerato che
le "videoregistrazioni dei comportamenti non comunicativi", nell'ambito del cortile, non risultano acquisite in violazione dell'art. 14 Cost. esse devono considerarsi ammissibili in relazione alla chiara pronuncia delle
S.U. (Prisco, 26795/2006, Rv. 234267) e pienamente utilizzabili
6 nel loro contenuto probatorio.
4.1.2) le pretese irregolarità nelle operazioni peritali
(motivi: ZZ, CA PP, CA AT,
ES, AL).
Con un terzo motivo il ZZ prospetta violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 259, 260, 261
C.P.P. in tema di custodia di cose sequestrate, posto che i reperti erano stati "disinvoltamente di volta in volta affidati a consulenti e periti senza preventivo riscontro dei contenuti".
La doglianza del III motivo di ricorso del ZZ, trova eguale corrispondenza nelle doglianze espresse nei motivi: VI di
AB PP;
III di CA AT;
I di ES RG;
I di AL RA.
Dalla gravata sentenza risulta che in appello i difensori hanno eccepito, la nullità assoluta per violazione del diritto di difesa ex art. 178, lett. C) c.p.p. delle operazioni peritali eseguite dal dottor RA Menichini cui il Tribunale aveva affidato l'incarico di esaminare lo stupefacente sequestrato dalla p.g. ai sensi dell'art. 507 c.p.p. all'esito dell'espletata istruttoria.
17 Tale nullità troverebbe il suo fondamento nella violazione della normativa sancita dagli artt. 260 e 261 c.p.p. atteso che, per come argomentato dalle difese, sia i chimici dell'ARPACAL,
che per primi hanno analizzato la sostanza stupefacente su incarico della p.g., sia il perito d'ufficio, avrebbero proceduto alla rimozione ed alla successiva riapposizione dei sigilli apposti agli involucri contenenti la droga in sequestro, senza l'assistenza dell'ausiliario del Giudice.
La corte distrettuale ha ritenuto che le disposizioni, asseritamente violate dalla Polizia giudiziaria prima, dai chimici dell'ARPACAL e dal perito d'ufficio poi, abbiano natura meramente ed eminentemente regolamentare, disciplinando una serie di attività, squisitamente materiali poste ad esclusivo presidio e tutela della genuinità dei reperti sequestrati, e per le quali non soccorre alcuna previsione di sanzioni di nullità e che una nullità
a cagione della inosservanza delle disposizioni in disamina potrebbe prospettarsi unicamente in caso di riconducibilità delle violazioni stesse ad una delle categorie di nullità di ordine generale elencate dall'art. 178 c.p.p..
Conclusione che il giudice distrettuale rafforza con il rilievo che, a seconda dei casi, o non è proprio prevista la presenza dell'imputato e dei suoi difensori alle operazioni che comportano l'apertura dei plichi (vedi il caso dell'apposizione dei sigilli da parte della p.g., nonché della consegna di campioni da analizzare ai tecnici dell'ARPACAL), oppure (ed è il caso della perizia d'ufficio), ove la presenza dell'imputato e del suo difensore è prevista, il diritto di difesa è direttamente garantito da altra e specifica norma: quella, cioè, che impone di dare tempestivo avviso agli imputati ed ai loro difensori del luogo e dell'ora di svolgimento delle operazioni peritali, cui essi possono partecipare e che possono direttamente controllare e seguire tramite propri
18 •
consulenti all'uopo nominabili fino all'inizio delle operazioni stesse, norma nella specie ampiamente rispettata.
In definitiva, per la gravata sentenza, essendo le norme dettate dagli artt. 259 ss. c.p.p. poste a presidio unicamente della genuinità della prova, e non anche a tutela del diritto di difesa dell'imputato, adeguatamente tutelato da apposite norme che ne prevedono e ne disciplinano di volta in volta la facoltà di partecipazione, la loro inosservanza, lungi dal costituire causa di improbabili nullità, può eventualmente riflettersi solo sul diverso profilo della valutazione della bontà della prova, rimesso alla valutazione del magistrato procedente in base al generale disposto dell'art. 192 c.p.p..
L'argomentare dei giudici dell'appello -anche per questa parte di motivazione è ineccepibile, qui solo osservandosi che, per risalente giurisprudenza, le modalità di custodia delle cose sequestrate, indicate dagli artt. 259 e 260 cod. proc. pen. costituiscono prescrizioni meramente indicative che, da un lato, sono derogabili per ragioni di impossibilità o di opportunità e, dall'altro lato, non sono astrattamente contestabili, tranne che dalle modalità di custodia vogliano dedursi inconvenienti sostanziali attinenti a concrete ipotesi di alterazione, modificazione o sostituzione dei reperti (Cass. Pen. Sez. 6,
6166/1995 Rv. 201824 Sanfilippo) circostanza quest'ultima che non risulta specificamente dedotta.
Da ultimo ed in tale ambito va ribadito il principio, autorevolmente indicato dalla Corte delle leggi il quale, in tema di rilievo di irregolarità e sanzioni di nullità, ha affermato che non ogni irregolarità processuale conduce alla sanzione di nullità, specie ove si consideri che la legge di delega sul nuovo C.P.P., nella sua direttiva di esordio, ha espressamente sancito il
19 "criterio della massima semplificazione nello svolgimento del processo con eliminazione di ogni atto o attività non-essenziale".
Inoltre, l'insistito richiamo del legislatore delegante alla semplificazione delle forme non può dunque che rispondere ad una omologa e rigorosa limitazione della cause di nullità ai soli vizi di forma che rispondano ad altrettanti difetti di sostanza
(Corte costituzionale, ord.
8-10 maggio 2000, Pres. Mirabelli, rel.
Flick).
I motivi di tutti i ricorrenti sul punto sono pertanto infondati.
4.1.3) il merito delle imputazioni: reati associativi e reati fine (motivi: ZZ, AB PP, AN,
AB AT, ES, US, AL, ON).
Con un quarto motivo la difesa del ZZ evidenzia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermata responsabilità per il reato di cui agli artt. 73 74 D.P.R. 309/90, di capacità ottenuta mediante scorretta attribuzione rappresentativa al tenore ambiguo delle intercettazioni, in relazione al linguaggio, che la corte distrettuale definisce
"criptico", e nell'incertezza sulla sicura provenienza dagli imputati. In ogni caso si critica il giudizio di sussistenza del sodalizio e la ricostruzione di piani e di ruoli personali fatta dalla gravata sentenza nonché il giudizio di colpevolezza per i reati fine (capi 29, 43).
Le censure del IV motivo di ricorso del ZZ, trovano simmetrica corrispondenza nelle doglianze espresse nei motivi:
VII e VIII di AB PP;
II di AN PP;
IV di
CA AT;
I, II e III di ES RG;
IV di US
TA; I di AL RA;
III, IV e V di ON AS.
Quanto alla disamina e alla conseguente analisi interpretativa del linguaggio e del contenuto delle conversazioni,
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va rammentato che tali operazioni logico-valutative integrano una tipica "questione di fatto", rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale si sottrae al sindacato di legittimità quando essa, come nel caso in esame, risulti adeguatamente motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza (Cass. Penale sez. sez.II, 41044/2005, Rv. 232697
Guttadauro; Cass. pen., sez. 5, 3 dicembre 1997, Viscovo, RV
209566; conforme: Cass. pen., sez. 6, 12 dicembre 1995,
Falsone, RV 205661).
Nel caso di specie risulta che tale operazione di logica ricostruttiva è stata attentamente condotta, pesando l'estrema variabilità dei possibili "contenuti comuni dello scambio informativo", i quali -come avvenuto nella vicenda- sono stati rigorosamente decrittati in funzione dei soggetti parlanti, dei loro contingenti e comuni interessi (leciti od illeciti) ed avuto costante e specifico riguardo allo strumento usato (comunicazione non visiva tra persone non presenti), all'ambiente sociale-culturale- lavorativo, o criminale di riferimento, alla frequenza dei contatti stessi in relazione all'argomento trattato, e, a tali riguardi, alla plausibile condivisibilità o meno delle giustificazioni sottese o difensivamente prospettate.
La gravata sentenza quindi ha affrontato e risolto la questione con una valutazione complessiva indenne da critiche e censure valorizzabili in questa sede e con un giudizio privo di incoerenze, inadeguatezze, contraddittorietà rilevanti in punto di decisione di colpevolezza, o salti logici.
Il motivo quindi è inaccoglibile sia per il ZZ che per gli altri ricorrenti che hanno trattato la relativa questione.
4.1.3.1) il reato associativo del capo 44.
21 Quanto al reato associativo ed agli altri reati fine, i motivi del ZZ, come quelli di tutti gli altri ricorrenti, non superano la soglia della ammissibilità.
La gravata sentenza infatti ha giustificato le singole affermazioni di responsabilità, con accuratezza e completezza, fornendo adeguate motivazioni per tutti i punti che sono stati oggetto di critica, individuando di volta in volta:
a) le connotazioni esistenziali e strutturali del sodalizio, al cui vertice gerarchico ha posto il ZZ, ed i substrati psicologici che hanno informato i corrispondenti comportamenti illeciti, trattandosi nella specie di una complessa struttura organizzativa, (operante sul territorio di Rossano, avente la sua principale base logistica in contrada Pantasima, nei pressi dell'abitazione del ZZ), diretta all'attuazione di un ampio e complesso programma criminoso, per la commissione di una serie indeterminata di delitti in materia di traffico di sostanze stupefacenti, dotata di adeguata e notevole capacità finanziaria ed operativa, in termini di approvvigionamento e di distribuzione della sostanza stupefacente sul mercato, in particolare del tipo cocaina, e capace di intrattenere significativi rapporti di affari con ambienti malavitosi esterni all'ambito locale, in vista di una sua sempre maggiore affermazione nello svolgimento del traffico di droghe;
b) le differenziazioni nei ruoli e nei compiti degli accusati, che passano da condotte prevalentemente materiali, realizzate da AB PP, AB AT, AL RA,
ON AS e US TA (in particolare spostamenti della sostanza stupefacente tra l'abitazione del ZZ sita in contrada Pantasima e i luoghi cespugliosi ad essa attigui, relativo occultamento o interramento e controllo dell'area interessata in occasione dei suddetti spostamenti) tese ad
22 assicurare la costante conservazione e l'agevole disponibilità della sostanza stupefacente, alle condotte più complesse che fanno capo alle posizioni rivestite dall'ES e dal AN, trattandosi delle figure più vicine al ZZ nella gestione degli affari e che, in talune circostanze, assumevano la veste di referenti del ZZ o della organizzazione, sempre sotto il coordinamento e la direzione del medesimo ZZ, nei rapporti con soggetti ad essa estranei, e che, in altre, intervenivano nella gestione di aspetti di particolare rilevanza per gli interessi o la vita dell'organizzazione;
c) l'organico inserimento degli accusati nell'articolata struttura, desunto da indiscutibili risultanze processuali, da elementi fattuali non contestabili, dalla coerente ragionevole asserzione di un apporto, mirato ale consapevole, perseguimento dei comuni illeciti obiettivi, frutto di azioni coordinate e sinergiche.
Pertanto la decisione impugnata risulta aver evidenziato, con ordine logico e condivisibili sequenze successive di risultato, tutti i passaggi nodali e le relative conclusioni in tema di colpevolezza, valorizzando a tal fine, in modo unitario e conclusivo le plurime attendibili fonti di convincimento.
Trattasi di scansioni argomentative frutto di una doppia e conforme valutazione che non è stata in alcun modo scalfita dalle critiche dei ricorrenti mediante le quali, si sollecita e si chiede al giudice di legittimità una non consentita attività di verifica e di controllo.
I ricorsi sono quindi inammissibili in quanto deducono sostanzialmente motivi non consentiti in questa sede: non si denunciano infatti reali vizi di legittimità, ma si censurano in concreto le valutazioni e gli apprezzamenti probatori, operati dai giudici di merito, ed espressi in sentenza con una giustificazione
23 che risulta completa, nonchè fondata su argomentazioni giuridicamente corrette, adeguate e coerenti, nonchè indenni da vizi logici. giurisprudenza, eccede infatti dallaPer risalente competenza della Corte di cassazione ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito. Il controllo sulla motivazione della Suprema Corte è, dunque, circoscritto, ai sensi dell'art. 606, primo comma, lettera e, cod. proc. pen.,alla verifica di tre requisiti, la cui esistenza rende la decisione intoccabile in sede di legittimità: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l'hanno determinata;
2)
l'assenza di manifesta illogicità dell'esposizione, ossia la coerenza delle argomentazioni rispetto al fine che l'hanno determinate;
3) il mancato affioramento di alcuni dei predetti vizi dall'atto impugnato (Cass. pen. sez.VI, 5334/1992 Rv.
194203, Verdelli) .
4.1.3.2) i reati fine dei capi 1, 2, 29.
Identico esito di inammissibilità -per tutti i ricorrenti- va riservato alle critiche sulla sussistenza dei reati fine, per i quali esiste una consistente ed accurata motivazione della corte distrettuale e del primo giudice, che ha correlato i fatti ai singoli contributi individuali, dando risposta corretta alle censure di tutti i gravami, ed ha individuato la rete dei contributi specifici degli imputati, nell'ambito delle provate interrelazioni criminose, e sulla scorta di inappuntabili e scarsamente discutibili emergenze processuali.
La gravata sentenza invero non si è su tali delitti limitata ad una mera ed acritica "ripresa" del motivare del primo giudice, ma ha invece arricchito il suo argomentare, dando risposta
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completa, esaustiva e ragionevole, ai prospettati dubbi sulla responsabilità di ciascuno dei ricorrenti.
4.1.4) la pistola TH & ES (ZZ capi 43,
45, 46). vizio di Con un quinto motivo il ZZ rappresenta motivazione in ordine alla responsabilità per l'attribuita detenzione della pistola, rinvenuta nei pressi dell'abitazione del ricorrente e nascosta con le stesse modalità di occultamento usate per lo stupefacente. La Corte di appello ha sul punto così testualmente argomentato, in fatto e in diritto.
L'arma, così come lo stupefacente e la lidocaina, è stata trovata interrata, segnalata da una pietra che ne consentisse il sicuro ritrovamento in caso di bisogno, e custodita, così come la droga, in un contenitore di plastica che la preservasse da infiltrazioni di terra e di acqua, così mantenendola funzionante.
Il dato delle modalità di conservazione ed occultamento della pistola, identiche a quelle dello stupefacente;
il luogo del suo interramento, ad una ventina di metri dal cancello d'ingresso di casa ZZ;
la circostanza che ZZ fosse al tempo stesso proprietario dell'abitazione nei cui pressi l'arma è stata rinvenuta e capo indiscusso del sodalizio dedito al narcotraffico e, dunque, come si è visto, sempre consapevole di tutto ciò che, seguendo le sue direttive, i suoi uomini occultavano nei dintorni dell'abitazione di contrada Pantasima ed altrove, costituiscono elementi che in maniera chiara, precisa ed univoca conducono ad attribuire all'imputato la sicura disponibilità e la consapevole detenzione della pistola, che egli si teneva, infatti, a disposizione, significativamente a pochi metri da casa, per utilizzarla in caso di necessità.
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Il motivo di ricorso non supera quindi la soglia dell'ammissibilità, considerato l'argomentare dianzi ripreso dei giudici di merito, i quali hanno desunto con criteri di assoluta logicità in questa sede incensurabili- l'attribuzione della detenzione-disponibilità dell'arma alla condotta di colui che, nelle stesse circostanze spazio-temporali e con modalità omologhe di celamento, aveva nascosto e custodito il diverso "bene" dello stupefacente, mantenendone la costante disponibilità.
4.2.0) i motivi di impugnazione di AN
PP. Il ricorrente è stato ritenuto responsabile dei reati di cui ai capi 1 (esclusa la detenzione di sostanza stupefacente nell'abitazione Colamaria Carmela), 29 e 44 della rubrica, escluse le contestate aggravanti, unificati i reati ex ari. 81 cpv. c.p., e, concesse le attenuanti generiche, è stato condannato alla pena di anni otto e mesi sei di reclusione.
Con un primo motivo di impugnazione viene dedotta inosservanza ed erronea applicazione della legge, nonché vizio di motivazione sotto il profilo della violazione del disposto dell'art. 268 comma 3 C.P.P. difettando nel decreto del P.M. la giustificazione della affermata insufficienza o inidoneità degli impianti interni alla Procura della Repubblica di Rossano, come invece richiesto dalla più recente giurisprudenza delle S.U.
(30347/2007 Aguneche). Tale carenza colpirebbe il decreto del
P.M. in data 2 aprile 2003 il quale nulla dice sull'urgenza, né motiva sulla necessità di utilizzare impianti esterni, non potendosi la stessa desumersi dal tipi di indagine in corso.
Ulteriore eccezione viene proposta per le captazioni video- ambientali eseguite dalla Polizia giudiziaria nel cortile annesso all'abitazione del ZZ, luogo da considerarsi come "privata dimora".
26 Il motivo che ricalca la posizione critica del I motivo del
ZZ (cfr.§:4.1.1) va rigettato per le medesime ragioni già
esposte e qui integralmente da richiamarsi.
Con un secondo motivo il AN lamenta l'affermazione di responsabilità per il reato associativo, attesa l'assenza degli indici sintomatici della partecipazione, nonchè per i reati di cui ai capi di imputazione 1 e 29 la cui responsabilità sarebbe stata ottenuta mediante deduzioni congetturali.
Richiamato quanto sopra detto per il reato associativo
(§.4.1.3.1) e per i reati fine (§.4.1.3.2), va qui rammentato che al AN la corte distrettuale attribuisce un "ruolo di tutto rispetto", in quanto collaboratore più stretto del capo, che lo coadiuvava costantemente nella gestione di tutte le operazioni di occultamento e prelevamento della droga, sostituendosi talora al
ZZ nella gestione di affari di interesse collettivo del clan.
Quanto ai reati sub 1 e 29 -contrariamente all'assunto difensivo- nessuna deduzione congetturale è stata posta a base della decisione di condanna, ma al contrario una serie completa di dati probatori (intercettazioni- videoriprese- risultanze di Polizia giudiziaria) tutti univocamente convergenti in punto di colpevolezza e responsabilità nei termini oggetto di un duplice conforme accertamento dei giudici di merito.
4.3.0) i motivi di impugnazione di AB PP.
Il ricorrente è stato condannato alla pena di anni undici di reclusione in quanto responsabile dei reati ascritti ai capi 1
(esclusa la detenzione di sostanza stupefacente nell'abitazione di
Colamaria Carmela), 2 e 44 della rubrica, escluse le contestate aggravanti, unificati i reati ex ari. 81 cpv. c.p., e concesse le attenuanti generiche.
Con un primo motivo di impugnazione viene dedotta inosservanza ed erronea applicazione della legge, nonché vizio di
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motivazione sotto il profilo del mancato rispetto delle regole imposte dall'art. 268 comma 3 C.P.P. sulle modalità di esecuzione delle operazioni di intercettazione, considerato che il decreto del P.M. 2 aprile 2003 non indica le ragioni che rendono necessario il ricorso ad impianti esterni alla Procura della
Repubblica.
Inoltre, nella specie, si eccepisce ancora, con un secondo motivo, la mancata individualizzazione della motivazione a sostegno dell'intercettazione la quale era nata in [...] contesto di tentato omicidio e criminalità organizzata con illegittima utilizzazione nel procedimento di risultanze emerse per altro procedimento (Cass. Pen. sez.III, 3 luglio 1991).
Il motivo è infondato nelle sue articolazioni, per le medesime ragioni dianzi sviluppate per il I motivo di doglianza del ZZ, qui integralmente da riprendersi (cfr.§:4.1.0).
Con un terzo motivo si prospetta violazione di legge e vizio di motivazione per l'utilizzo delle intercettazioni per iniziare le indagini, anziché per proseguirle.
Il motivo non ha reale fondamento, avuto riguardo alla concreta dinamica dei fatti e delle conseguenti progressive investigazioni, considerata in particolare la naturale correlazione tra l'originaria ipotesi investigativa in tema di associazione illecita ed il successivo fisiologico sviluppo in tema di violazioni inquadrabili ex art. 74 D.P.R. 309/90.
Con un quarto motivo si evidenzia l'illegittimità delle prove atipiche, consistite nelle captazioni visive che hanno avuto ad oggetto il cortile recintato dell'abitazione del ZZ, in quanto "videoregistrazioni di comportamenti non comunicativi" in ambito domiciliare.
28 Il motivo è infondato nei termini prima indicati per il I motivo del ZZ (cfr.§:4.1.1) non versandosi nella specie in un ambito di luogo non definibile e tutelabile come domicilio.
Con un quinto motivo si deduce l'illegittimità dei sequestri degli stupefacenti operati dalla Polizia giudiziaria il 6 ed il 27 maggio 2003 essendo nullo il decreto del P.M. che ne ritardava il sequestro, posto che si attribuiva ad un terzo la valutazione dell'opportunità degli atti da compiere.
L'eccezione basata sulla pretesa illegittimità del decreto emesso in data 24.04.2003 con il quale il Pubblico Ministero autorizzava la Polizia giudiziaria procedente a ritardare il sequestro dello stupefacente rinvenuto nei pressi dell'abitazione di ZZ AT (nonché l'eventuale arresto degli indagati)
"per tutta la durata dell'attività d'indagine" (v. decreto P.M. in data 24.04.2003, in atti) non supera la soglia della ammissibilità, essendo essa la mera iterazione sostanziale di un corrispondente motivo di appello, senza elementi di novità, correlati alla completa giustificazione sul punto offerta dalla corte distrettuale.
Infatti, anche per questa questione vi è diffusa e corretta risposta da parte della corte distrettuale -non neutralizzata da nuove critiche del gravame- tenuto conto che il giudice di merito, dopo aver rilevato che nella vicenda non vi è stato, in realtà e nonostante il decreto in discorso, alcun ritardo nell'operare i due sequestri del 6 e del 27 maggio 2003, i quali sono stati, al contrario, effettuati non appena la Polizia giudiziaria, a seguito dell'attivazione delle videoriprese è riuscita ad individuare i siti ove la droga veniva di volta in volta occultata, ha evidenziato in termini di assoluta logicità l'avvenuto rispetto della norma di cui all'art. 98 D.P.R. 309/90.
Invero ciò che la norma esige in punto di motivazione del decreto è, semplicemente, l'enucleazione, da parte dell'autorità
29 giudiziaria procedente, delle ragioni che facciano ritenere necessario ritardare i provvedimenti di sequestro e/o di arresto per acquisire elementi di prova sul fatto ovvero sui suoi autori ovvero ancora, se già noti, per la loro cattura.
Tanto risulta essere stato effettuato con un provvedimento
"elastico" che ha tenuto conto della possibile evoluzione degli eventi e della corrispondente efficacia operativa delle condotte, finalizzate alla individuazione dei comportamenti in tema di droga.
Con un sesto motivo si evidenzia l'illegittimità delle operazioni peritali sulla sostanza in sequestro, eseguite dal dr.Manichini, considerato che i detti tecnici avrebbero provveduto alla rimozione ed alla riapposizione dei sigilli messi sugli involucri senza l'assistenza dell'ausiliario del giudice.
Il motivo non è accoglibile per le considerazioni sopra svolte in relazione al III motivo del ZZ (cfr.§.4.1.2)
Con un settimo motivo si contesta la responsabilità di cui all'art. 74 D.P.R. 309/90 per assenza degli elementi costitutivi del delitto posto che si trattava di episodi isolati e limitati nel tempo.
Con un ultimo motivo si lamenta il giudizio di colpevolezza in relazione all'art. 73 D.P.R. 309/90 attesa la mancanza di univocità delle emergenze processuali sul punto, complicate anche dall'omonimia con altro ricorrente. Tali due ultimi motivi sono palesemente infondati, richiamato quanto sopra argomentato per il reato associativo
(§.4.1.3.1) e per i reati fine (§.4.1.3.2).
Per AB PP la corte distrettuale, non solo evidenzia -in termini di assoluta incensurabilità in questa sede- la posizione di dipendenza al limite della "assoluta sottoposizione al capo (ZZ)", ma segnala anche che tale condizione si
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essenziali di all'espletamento degli compiti estendeva occultamento e prelevamento degli involucri, contenenti lo stupefacente, ed anche alla gestione degli affari inerenti la stessa distribuzione dello stupefacente stesso, ciò desumendo anche dagli esiti delle videoriprese.
In conclusione: un giudizio di responsabilità, adeguato alle risultanze processuali, incontestabile in questa sede, e nel quale nessun ruolo ha avuto l'omonimia con l'altro AB ricorrente .
4.4) i motivi di impugnazione di AB AT.
AT AB, dichiarato colpevole dei reati ascritti ai capi 1 (esclusa la detenzione di sostanza stupefacente nell'abitazione Colamaria Carmela), 29 e 44 della rubrica, escluse le contestate aggravanti, unificati i reati ex art. 81 cpv. c.p., e, concesse le attenuanti generiche, è stato condannato alla pena di anni sette e mesi sei di reclusione.
Con un primo motivo di impugnazione viene dedotta inosservanza ed erronea applicazione della legge, nonché vizio di motivazione, sotto il profilo della omessa motivazione, in punto di asserita indisponibilità degli impianti in Procura della
Repubblica ed in tema di eccezionali ragioni di urgenza, tenuto conto: che lo strumento di registrazione, di cui non era dotato l'Ufficio di Polizia giudiziaria, venne poi reperito a seguito di noleggio da Ditta privata;
che, caduta l'ipotesi investigativa collegata al tentato omicidio del NZ, si rendeva necessaria, ed individualizzata quanto all'urgenza, un'autonoma
motivazione.
Con un secondo motivo si lamenta, l'erronea mancata assimilazione del cortile recintato del ZZ, alla nozione di dimora, non aggredibile con captazioni video ambientali.
31 I primi due motivi del AB, comuni al I motivo del
ZZ, ne seguono la sorte ed il giudizio di infondatezza nei termini argomentati per il detto ZZ (cfr.:4.1.1).
Con un terzo motivo si prospetta violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alle regole processuali stabilite dagli artt. 259-260-261 C.P.P. in tema di conservazione dei reperti: norme violate, posto che i tecnici avrebbero provveduto alla rimozione ed alla riapposizione dei sigilli, messi sugli involucri, senza l'assistenza dell'ausiliario del giudice e quindi senza la necessaria verifica ed attestazione della identità e della integrità dei beni in sequestro. Nullità questa eccepita e negata dai giudici di merito.
Tale doglianza corrisponde al III motivo del ZZ e ne segue il giudizio di infondatezza come sopra argomentato
(cfr.:4.1.2).
Con un quarto motivo si evidenzia vizio di motivazione e violazione di legge per ciò che attiene alle statuizioni di responsabilità in relazione agli artt. 73 e 74 D.P.R. 309/90 ed in relazione ad una interpretazione inaccettabile del tenore delle conversazioni telefoniche, avuto anche riguardo: alla "non chiarezza" del linguaggio correntemente usato;
alla difficoltà di una certa individuazione delle cose nascoste dagli indagati con quelle successivamente sequestrate;
all'enfatizzazione delle generiche frequentazioni dei ricorrenti;
alla irrilevanza dell'arresto "di tal Avena" che aveva a bordo alcuni "signori che erano stati nel domicilio del ZZ".
Ritiene il Collegio, riprese le argomentazioni sopra svolte sulla interpretazione del linguaggio intercettato (§.4.1.3), nonchè per il reato associativo (§.4.1.3.1) e per i reati fine
(§.4.1.3.2), che tale ultimo motivo sia palesemente infondato.
32 Dalla gravata sentenza risulta invero che il AB
AT: a) era costantemente presente in contrada Pantasima nei pressi dell'abitazione del ZZ, alla quale aveva accesso anche in sua assenza;
b) aveva una conoscenza capillare delle aree cespugliose ad essa adiacenti come emerso delle immagini videoriprese danno conto predetti luoghi, le quali relative ai incontrovertibilmente dei suoi costanti spostamenti, a volte unitamente ad altri soggetti ed in particolare al AL, per fini di occultamento e di prelevamento degli involucri, dalla abitazione in oggetto, soprattutto dal garage o dal retro, ai citati luoghi cespugliosi e viceversa (ed è significativo a riguardo evidenziare che, in occasione dei suddetti spostamenti, nel cortile dell'abitazione del Gallluzzi, quest'ultimo era quasi sempre presente); c) aveva fornito un contributo causalmente rilevante loro (prelievo di involucri dal garage della abitazione e collocazione in appositi nascondigli ricavati nel fuoristrada guidato da soggetto rimasto non identificato), alla complessa operazione diretta dal ZZ il 5 maggio 2003, cui partecipava anche il AN, nel corso della quale in contrada Pantasima venivano ceduti ingenti quantità di sostanza stupefacente, contenuta nei citati involucri, a due soggetti rimasti ignoti alle indagini. Quanto alla negata rilevanza della vicenda "Avena", la doglianza è inammissibile posto che nel momento del controllo di legittimità, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, ne' deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia
33 $.
compatibile con il senso comune e con "i limiti di una plausibile formula opinabilità secondoapprezzamento", di una giurisprudenziale ricorrente (cfr. in termini: Cass. Pen. sez.V, sent.39843 del 9-30 novembre 2007, Gatti;
Cass., sez. V, 30 novembre 1999, Moro, m. 215745, Cass., sez. II, 21 dicembre
1993, Modesto, m. 196955): nella specie nessun errore di logica valutativa è rinvenibile nel ragionevole argomentare della gravata sentenza.
Da ciò l'inammissibilità di tale motivo.
4.5) i motivi di impugnazione di ES RG.
L'imputato, dichiarato colpevole dei reati ascritti ai capi 1
(esclusa la detenzione di sostanza stupefacente nell'abitazione di
Colamaria Carmela), e 44 della rubrica, escluse le contestate aggravanti, unificati i reati ex ari. 81 cpv. c.p., e, concesse le attenuanti generiche, è stato condannato alla pena di anni sette e mesi due di reclusione.
Con un primo motivo di impugnazione l'ES deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge, nonché vizio di motivazione sotto il profilo della violazione delle norme in tema di intercettazioni, in tema di conservazione di beni in sequestro,
ed altre violazioni qui successivamente indicate.
Il ricorso riassume le successive eccezioni formulate nell'atto di appello, per lamentare su di esse l'assenza di una adeguata e corretta risposta da parte della corte distrettuale.
Tali deduzioni, non articolate in autonomi motivi, hanno riguardato, nell'ordine:
a) la nullità della deposizione del dirigente del
Commissariato di Rossano, dott. Michele TE, in relazione alle dichiarazioni rese su fatti e circostanze non direttamente percepiti, in tal modo travalicando i limiti della deposizione testimoniale;
34 b) l'illegittimità e nullità dei decreti autorizzativi delle intercettazioni captative per carenza di motivazione;
c) la nullità ed inutilizzabilità delle stesse captazioni dopo il loro inizio, allorquando non è più certificata la ragione della indisponibilità dei luoghi interni agli uffici giudiziari, degli impianti installati negli uffici della Procura nonché degli strumenti tecnici occorrenti (vi è da evidenziare, infatti, la assenza totale anche di una semplice parvenza di motivazione nel provvedimento del P.M.
con cui dispone che le operazioni intercettative vengano compiute utilizzando impianti diversi da quelli in dotazione presso la
Procura della Repubblica, con palese violazione del disposto di cui all'art. 268 c.p.p.; d) la inutilizzabilità dei risultati delle captazioni, in quanto non disposte in relazione al processo di che trattasi ma in altro procedimento penale assolutamente non collegato e/o connesso a quello per cui si procede;
e) l'illegittimità delle operazioni di captazione visiva per violazione dei fondamentali principi costituzionali, risultando in massima parte i siti ispezionati e ripresi luoghi non pubblici o assimilabili a luoghi pubblici;
f) l'illegittimità dei sequestri operati, in quanto gli indagati, ingiustificatamente ed illegittimamente, non sono stati notiziati della effettuazione di tale rilevante attività di indagine posta in essere dalla P.G. ; g) l'illegittimità dei sequestri operati in via d'urgenza per del decreto emesso in data contraddittorietà originaria 24.04.2003 con il quale il P.M. autorizzava la p.g. procedente a ritardare il sequestro dello stupefacente rinvenuto nei pressi dell'abitazione di ZZ AT per tutta la durata dell'attività
di indagine;
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h) l'illegittimità dei sequestri operati per originaria nullità del decreto autorizzativo la cui parte motiva sembra demandare ad un terzo soggetto, che non si comprende bene chi sia, la valutazione circa la opportunità o meno di ritardare l'esecuzione di un eventuale provvedimento cautelare, sia di natura personale che di natura reale;
i) la nullità delle operazioni peritali eseguite sullo stupefacente dal Dott. RA Manichini cui il Tribunale ha affidato l'incarico di esaminare lo stupefacente sequestrato dalla p.g. ai sensi dell'art. 507 c.p.p. all'esito dell'espletata istruttoria
(tale nullità trova il suo fondamento nella violazione degli artt.
260 e 261 c.p.p. atteso che sia i chimici dell'Arpacal, che per primi hanno analizzato la sostanza stupefacente su incarico della p.g. sia il perito d'ufficio hanno proceduto alla rimozione ed alla successiva riapposizione dei sigilli apposti sugli involucri contenenti la droga in sequestro senza l'assistenza dell'ausiliario del Giudice); delle delle operazioni di trascrizione 1) la nullità intercettazioni telefoniche e del risultato documentale di tale palese inadeguatezza incapacità ed attesaattività, la dell'ausiliario del Giudice, pure riscontrata dal Tribunale, nelle operazioni di traduzione delle espressioni dialettali in lingua italiana, per come infarcite di marchiani errori lessicali, nonché di confusioni toponomastiche (numerose sono state infatti, le di alcune della trascrizione ildivergenze tra contenuto conversazioni, come recepito dal perito d'ufficio, ed il contenuto della stessa conversazione come direttamente ascoltata dal medesimo collegio giudicante in camera di consiglio, attraverso l'ausilio di apparecchiatura RT6000 fornita dalla Compagnia dei
Carabinieri di Rossano): divergenze che finiscono con l'invalidare
36 tutto il compendio intercettivo posto a base della pronuncia di condanna. Le deduzioni del I motivo dell'ES, articolate nei punti sub b), c), d), e) ed i) in tema di intercettazioni, vanno respinte con la motivazione assunta per il I motivo del ZZ alla quale va fatto rimando (cfr.§.:4.1.1). Le censure dei punti sub f), g) ed h), in tema di sequestri, vanno del pari rigettate con le argomentazioni usate per il V motivo di PP AB (cfr.:§.4.30), e quelle del punto sub i) in tema di operazioni peritali, per le ragioni indicate al §.4.1.2.
Restano quindi da esaminare le deduzioni dei punti sub a) in punto di nullità del dirigente del della deposizione Commissariato di Rossano, dott. Michele TE e l'eccezione sub I) in punto di pretesa nullità delle operazioni di trascrizione delle intercettazioni telefoniche e del risultato documentale di tale attività. In relazione all'escussione del dottor TE i difensori degli imputati hanno reiteratamente prospettato l'incapacità del teste di deporre anche su circostanze relative ad atti di indagine non effettuati da lui personalmente ma eseguiti dagli ufficiali di p.g. operanti presso il suo Commissariato.
La Corte distrettuale, anche su tale questione, ha bene e correttamente ritenuto di condividere la soluzione adottata dal primo giudice, evidenziando come l'TE avesse in realtà direttamente tutta l'attività investigativa, coordinato assumendosene anche formalmente la paternità con la sottoscrizione delle varie informative trasmesse dal suo ufficio alla
Procura della Repubblica e che, in aiuto alla memoria, è stato dal
Tribunale autorizzato a consultare. ha chiarito, inIl teste -osserva la gravata sentenza- relazione alla descrizione del contenuto delle videoriprese da lui
37 effettuata in udienza, che egli stesso, nella maggior parte dei casi, aveva proceduto a filmare in tempo reale gli accadimenti, manovrando personalmente la telecamera, ed ha aggiunto che, pure quando le riprese erano state effettuate materialmente da altro suo collaboratore, egli ne aveva comunque preso visione diretta in un secondo momento, guardandole e riguardandole e stendendo, infine, la relativa informativa in relazione alle immagini ed agli eventi di maggiore interesse investigativo da esse documentati. Per ciò che attiene alla doglianza di cui al punto sub I) in punto di pretesa nullità delle operazioni di trascrizione delle intercettazioni telefoniche e del risultato documentale di tale attività in relazione ed alle corrispondenti eccezioni, relative alla trascrizione mediante perizia delle conversazioni telefoniche
T captate nel corso delle indagini preliminari, vi è ampia, completa adeguata ed ineccepibile risposta della corte distrettuale.
La gravata sentenza ha invero evidenziato che il Giudice di primo grado ha riscontrato alcune divergenze tra il contenuto della trascrizione di alcune conversazioni, come recepito dal perito d'ufficio, ed il contenuto della stessa conversazione come direttamente ascoltata dal medesimo Collegio in camera di consiglio, attraverso l'ausilio di apparecchiatura RT6000 fornita dalla Compagnia dei Carabinieri di Rossano.
In proposito si è rilevato richiamando (Cass. pen., sez. I,
16.01.1995, n. 1079, Catti ed altri;
sez. V, 05.10.1994, n. 3784,
Celone ed altri) che, secondo il consolidato orientamento della
Suprema Corte, non è mai in alcun modo precluso al Giudice
l'ascolto diretto in camera di consiglio delle bobine che della trascrizione attuata costituiscono il presupposto, nonché l'utilizzo ai fini della decisione dei risultati dell'ascolto stesso Ed infatti, la prova in materia di intercettazioni non è costituita dalle
38 trascrizioni, che rappresentano unicamente la trasposizione cartolare (o sui diversi supporti che la tecnica di volta in volta consente di utilizzare) delle conversazioni "incise" sui nastri, bensì dai nastri stessi e dalle bobine che le conversazioni captate contengono (v., ex plurimis, Cass. pen., sez. I, 06.10.2000, n.
12082, Ippolito ed altri), i quali restano, infatti, a disposizione delle parti tutte del processo con automa facoltà di ascolto.
Del resto, sotto altro profilo deve farsi rilevare come le intercettazioni telefoniche costituiscano fonti di prova anche in caso di mancata o parziale trascrizione delle bobine sulle quali esse risultano registrate in quanto la trascrizione del loro contenuto rimane al di fuori delle modalità di esecuzione delle operazioni in discorso, con la logica conseguenza che la mancanza o l'incompletezza della trascrizione, ovvero, come nel caso di specie, la rilevata "infedeltà" al reale contenuto delle registrazioni come direttamente recepito in sede di ascolto diretto dal
Giudicante, non è causa di nullità delle medesime, incidendo unicamente sulla adeguatezza della prova (Cass. pen., sez. VI,
11.11.1987, n. 5174, Giacalone).
Sulla scorta di tali principi, quindi, il Tribunale di Rossano e la corte distrettuale, in base al generale disposto dell'art. 192
c.p.p., hanno correttamente dato conto nella motivazione della sentenza impugnata, di volta in volta, della valutazione, in un senso piuttosto che in un altro, delle conversazioni diversamente intese dal perito e dal Collegio.
Il motivo è quindi inaccoglibile.
Con un secondo motivo si lamenta l'assoluta inadeguatezza della motivazione della corte distrettuale, ottenuta mediante un pedissequo riferimento alla motivazione del primo giudice, senza considerare i profili di criticità offerti nell'atto di appello, soprattutto in tema di valutazione e peso probatorio dei
39 dati oggetto di intercettazione, e ciò per tutte le statuizioni di colpevolezza che hanno raggiunto il ricorrente. Con ulteriore critica si contesta la dosimetria della pena che non avrebbe rispettato i parametri di riferimenti proposti dall'art. 133 C.P..
Con un terzo motivo si prospetta violazione di legge e vizio di motivazione in punto di affermata responsabilità per i reati di cui agli artt. 73 e 74 D.P.R. 309/90, con particolare riferimento alla contestazione associativa desunta in modo automatico ed in assenza di un provato dolo specifico dei partecipanti, dovendosi in ogni caso attribuirsi a "mera connivenza” la codetenzione, attribuita all'ES della droga sequestrata il 6 maggio 2003.
Il secondo ed il terzo motivo non superano la soglia dell'ammissibilità.
La gravata sentenza non risulta affatto una mera iterazione acritica del motivare del primo giudice ma è l'esito di una attenta lettura delle emergenze processuali, in funzione delle doglianze dell'appello, le quali sono state puntualmente esaminate e disattese con un'analisi accurata dei profili di responsabilità dell'ES, ritenuto ragionevolmente personaggio di rilievo nell'economia del sodalizio e "vicinissimo al
ZZ" con il quale intratteneva costante e mai interrotta frequentazione.
La prova della responsabilità sua e dei correi, per il reato del capo sub 1, è stata ampiamente tratta dagli esiti delle complesse intercettazioni telefoniche, video-ambientali e delle parallele attività investigative, relative al periodo dal 6/5/2003 al
20-21/05/2003 ed in particolare dai sequestri effettuati il 6
maggio 2003.
Inoltre, l'intervento partecipativo dell'ES, unitamente al US, al AN, al AL e al ON, nelle frenetiche attività di ricerca della sostanza stupefacente, sequestrata in data
40 6/5/2003, è stato correttamente soppesato come circostanza idonea a validare l'effettivo coinvolgimento di tali persone nella gestione della sostanza sequestrata in termini di codetenzione o di disponibilità comune;
dato questo da correlarsi anche alla loro stabile presenza nei luoghi in cui veniva sistematicamente e abitualmente occultata e prelevata. Da ciò, altrettanto ragionevolmente, si è desunta: sia la loro comune consapevolezza che quei luoghi erano asserviti alle esigenze di gestione del traffico di stupefacenti, sia l'effettiva disponibilità della relativa sostanza in un contesto di comune detenzione, avuto puntuale riferimento alle peculiari modalità di della ed occultamento della droga, frutto conservazione comunanza di interessi o obiettivi criminosi in un significativo rapporto fiduciario.
I motivi quindi non possono essere accolti.
4.6) i motivi di impugnazione di AL RA.
Il ricorrente, dichiarato colpevole dei reati ascritti ai capi 1
(esclusa la detenzione di sostanza stupefacente nell'abitazione
Colamaria Carmela), e 44 della rubrica, escluse le contestate aggravanti, unificati i reati ex art. 81 cpv. c.p., e, concesse le attenuanti generiche, è stato condannato alla pena di anni sei e mesi otto di reclusione.
Il ricorrente, dipendente come operaio del ZZ, in via preliminare riprende le eccezioni dianzi esposte in tema di inutilizzabilità delle intercettazioni e delle captazioni visive, deducendo altresì la nullità della deposizione del dr. TE il quale avrebbe riferito anche di fatti "da lui non direttamente percepiti, ma ricavati e desunti aliunde".
I motivi del ricorso del AL vanno quindi rigettati per le argomentazioni dianzi sviluppate per le identiche censure del
ZZ, alle quali va fatto pedissequo riferimento (cfr. §.4.1.1).
41 Quanto al merito, si contesta l'adeguatezza della motivazione della Corte di appello, che ha fondato il giudizio di colpevolezza per le imputazioni dei capi 1 e 44, appiattendosi sulle valutazioni dei primi giudici senza tener conto della particolarità della posizione dell'accusato.
Le doglianze del AL, richiamato quanto detto sulla interpretazione del linguaggio intercettato (§.4.1.3), nonchè sul reato associativo (§.4.1.3.1) e sui reati fine (§.4.1.3.2), sono palesemente infondate, a fronte del quadro argomentato di responsabilità sviluppato analiticamente nella sentenza impugnata, mediante una motivazione che, per come costruita e redatta, si sottrae a critiche in sede di legittimità.
I giudici di merito hanno attribuito al AL, nell'ambito della struttura organizzativa, una posizione molto vicina a quella rivestita da AB AT e AB PP, in quanto costui è risultato essere solito mettere la sua opera a completa disposizione del ZZ, assumendo una posizione di assoluta subordinazione (cfr. conversazioni, registrate in data 10.05.2003 ai progressivi nn. 790 e 791).
Inoltre AL RA è stato ritenuto colui che forniva alla organizzazione un apporto o contributo tutt'altro che di scarsa rilevanza atteso che lo stesso, in talune circostanze, unitamente a
AB AT, svolgeva un ruolo di fondamentale importanza nell'ambito dei peculiari schemi che il gruppo aveva elaborato per la gestione del traffico di stupefacenti, garantendo costantemente la disponibilità della droga in qualsiasi momento, considerato che egli, con AB AT, erano le figure della associazione che meglio di ogni altro erano a conoscenza non solo dei luoghi di contrada Pantasima, solitamente utilizzati per l'occultamento.
In conclusione: la capillare conoscenza dei luoghi in cui il gruppo occultava la sostanza, la diretta partecipazione alle attività
42 di occultamento, la continua presenza nei luoghi di contrada
Pantasina, l'assoluta subordinazione al ZZ e al suo potere direttivo, la partecipazione alle attività di ricerca della sostanza continue 6.5.2003, le in data stupefacente sequestrata frequentazioni con il ZZ, AB AT e AB
PP, sono stati -con un insindacabile giudizio di fatto- sicuri
AL indici di una concreta consapevolezza da parte di
RA del vincolo associativo e del suo pieno ed effettivo coinvolgimento nell'ambito della azione associativa, alla quale forniva un rilevante contributo, in particolare con riferimento alle attività di conservazione della sostanza stupefacente e ai relativi trasferimenti di essa da un luogo all'altro, quali attività indispensabili per la realizzazione degli obiettivi comuni in ragione del peculiare modus operandi che l'organizzazione aveva adottato ai fini della gestione del fiorente traffico di stupefacenti.
Si tratta all'evidenza di una motivazione lineare, adeguata e completa - anche per ciò che attiene al reato fine- superabile soltanto attraverso una non consentita rivalutazione di quello che
è stato il corretto peso delle prove di responsabilità.
Da ciò la palese infondatezza del motivo.
4.7) i motivi di impugnazione di US TA.
L'imputato, colpevole dei reati ascritti ai capi 1 (esclusa la detenzione di sostanza stupefacente nell'abitazione di Colamaria
Carmela), 2 e 44 della rubrica, escluse le contestate aggravanti, unificati i reati ex ari. 81 cpv. c.p., e, concesse le attenuanti generiche, è stato condannato alla pena di anni sette e mesi due reclusione.
Il I, il II ed il III motivo del US TA riprendono le identiche censure degli altri ricorrenti nei termini ripresi ed attinenti l'inutilizzabilità delle intercettazioni e delle captazioni visive nel cortile del ZZ, nonché la violazione dell'art 270
43 comma 1 C.P.P., il quale prevede l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti salvo che essi risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza.
I motivi vanno quindi tutti rigettati richiamate in proposito le argomentazioni esposte al §.4.1.1.
eCon un quarto motivo si prospetta insufficienza contraddittorietà della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per il reato associativo, a fronte di dati probatori scarni ed aspecifici e con un'interpretazione in malam partem del parlare convenzionale dei ricorrenti e senza una chiara e corretta visione del crinale di differenziazione tra mero concorso in isolate ed episodiche condotte di detenzione e spaccio e delitto associativo.
Il motivo è palesemente privo di consistenza per le ragioni espresse sulla interpretazione del linguaggio intercettato
(§.4.1.3), nonchè per il reato associativo (§.4.1.3.1) e per i reati fine (§.4.1.3.2): la posizione del US è stata oggetto di accurata disamina da parte della corte distrettuale che ha una valorizzato le corrispondenti e convergenti indicazioni di responsabilità, quali ricavate dai conformi esiti delle intercettazioni, avvalorate dalle riprese visive e dalle altre indagini di Polizia giudiziaria che propongono in modo inconfutabile le caratteristiche di una persona stabilmente coinvolta nelle attività di occultamento e prelievo dello stupefacente, del suo ruolo di diretto fiduciario del capo ZZ
nel sodalizio criminoso, ben consapevole dell'esistenza del vincolo e ben cosciente di rafforzare la sussistenza del sodalizio criminoso.
44 Non quindi un giudizio inconsistente ed irragionevole ma una scansione adeguata di dati ed elementi sintonici e più che idonei a supportare una pronuncia di colpevolezza.
Ne consegue quindi l'inammissibilità delle generiche e comunque infondate censure formulate con l'ultimo motivo del
US. 4.8) i motivi di impugnazione di ON AS.
Il ricorrente, colpevole del solo reato ascritto al capo 1
(esclusa la detenzione di sostanza stupefacente nell'abitazione
Colamaria Carmela), escluse le contestate aggravanti, unificati i reati art. 81 cpv. c.p., e, concesse le attenuanti generiche, è stato condannato alla pena di anni cinque e mesi quattro di reclusione ed euro 18 (diciottomila) di multa.
I primi due motivi del ricorso del ON sono quelli comuni a tutti i ricorrenti in punto di inutilizzabilità delle intercettazioni e delle riprese video-ambientali e ne seguono pertanto l'esito di rigetto, nei termini dianzi argomentati nella disamina della posizione del ZZ (cfr.:§ 4.1.1).
Con il terzo ed il quarto motivo la difesa del ON lamenta nella motivazione della decisione di condanna l'assenza del dovuto resoconto sui risultati probatori acquisiti e sui criteri adottati, considerato che il giudice del gravame non ha fatto altro che riprendere l'argomentare del primo giudice.
Il motivo per come formulato è inammissibile per la sua palese genericità che non consente alcuna specifica e concreta individuazione delle parti della decisione che si pretendono viziate, ed avuto riguardo all'analitico, adeguato, diffuso argomentare della corte distrettuale che non si è limitata -come già detto- ad una mera ed acritica "ripresa" del motivare del primo giudice, ma ha invece approfondito e sviluppato il suo
45 argomentare, dando risposta completa, esaustiva e ragionevole ai prospettati dubbi sulla responsabilità del ricorrente.
Con un quinto motivo si deduce violazione di legge in relazione all'art. 111 comma 2 Carta costituzionale e 197 lettera d) C.P.P. nella parte in cui -agli effetti del convincimento di reità- il giudice d'appello ha premesso l'inciso "personalmente riconosciuto dal Collegio di primo grado".
Il motivo, di apparente suggestività, è radicalmente infondato per più profili. E' ben vero che la scienza privata del giudice non rientra tra le prove ritualmente acquisite al processo e, pertanto, essa non può essere posta a fondamento del giudizio (Cass. Pen. Sez.
4, 2208/1983 Rv. 157896 Cardillo;
124493; 140145; 143119), ma è altrettanto vero che il crinale di ciò che è inutilizzabile, in quanto "personalmente ed esclusivamente noto al giudicante, per] scienza privata", non coincide affatto con ciò che il giudice ha invece potuto apprendere nel dibattimento per "percezione diretta dal processo e dai suoi atti" (nella specie: caratteristiche antropomorfiche e fisionomia dell'imputato presente, e successivo confronto con le immagini di persona videoripresa), trattandosi di dati che, proprio perché geneticamente e progressivamente formatisi nella ritualità del processo stesso (i giudici di I grado hanno collegialmente visionato le video riprese e le corrispondenti immagini video-ambientali), formano parte integrante del patrimonio rituale di conoscenza del giudice, e, pertanto essi bene possono essere confrontati e comparativamente valutati con altri dati, documenti od altro, presenti nel compendio probatorio acquisito dal collegio e, per esso dai singoli magistrati che lo compongono. Non a caso il legislatore, nell'architettura della "formazione del convincimento-persuasione del Collegio" ha posto, come
46 norma di salvaguardia, finalizzata proprio alla "non-dispersione" della ricchezza e della soggettività tipica e personale di ogni singolo "decidente", la regola-cardine che la sentenza, non solo sia deliberata subito dopo la chiusura del dibattimento, e quindi prima della naturale progressiva obsolescenza dei ricordi, criticità contraddittorio e nella vissuta maturati nel dell'argomentare contrapposto delle parti, ma ha anche stabilito - al comma secondo dell'art. 525 C.P.P.- che alla deliberazione, e cioè alla decisione collegiale, debbano concorrere a pena di nullità assoluta gli stessi giudici che hanno partecipato al dibattimento,
anche nella sua pienezza emozionale.
L'uso del verbo partecipare infatti ribadisce "ad abundantiam" il valore comunicativo della vicenda processuale e delle singole "percezioni" (di ciò che è stato oggetto di prova a sensi dell'art. 187 C.P.P.), di chi è chiamato a decidere, percezioni e sensazioni memorizzate, tipiche della "persona-giudice" e che non possono quindi essere limitate aprioristicamente al materiale cartaceo, od oggetto di lettura, oppure verbalizzabile.
In definitiva: bene e correttamente i giudici del dibattimento, ad integrazione e suggello delle altre e conformi risultanze processuali e di Polizia giudiziaria, hanno fatto uso del loro personale e concorde convincimento sulla conformità della identità della persona accusata (imputata e presente nel dibattimento) rispetto all'immagine della stessa persona
risultante dalla videoregistrazione.
Conclusione questa che trova indiretta conferma nella recente ordinanza della Corte delle leggi (n.205/2010 Pres.
Amirante, rel. Frigo) in tema di art. 525 comma 2 C.P.P. nella parte in cui, nel dichiarare la manifesta infondatezza della dedotta questione di legittimità costituzionale, ha stabilito che la ratio giustificatrice della rinnovazione della prova -ivi prevista- si fonda
47 sulla opportunità di mantenere un diverso e diretto rapporto tra giudice e prova, particolarmente quella dichiarativa, non garantito dalla semplice lettura dei verbali: vale a dire la diretta percezione, da parte del giudice deliberante, della prova stessa nel momento della sua formazione, così da poterne cogliere tutti i connotati espressivi, anche quelli di carattere non verbale, particolarmente prodotti dal metodo dialettico dell'esame e del controesame;
connotati che possono rivelarsi utili nel giudizio di attendibilità del risultato probatorio, così da poterne poi dare compiutamente conto nella motivazione ai sensi di quanto previsto dall'art. 546
comma 1, lettera e), cod. proc. pen..
Da ultimo per i ricorrenti che come l'ES e il ON hanno censurato la dosimetria della sanzione irrogata va evidenziato il pacifico profilo di infondatezza e, comunque di inammissibilità della relativa doglianza, richiamata l'ampia e condivisibile motivazione della Corte di appello (cfr. §.3.0).
Tali critiche risultano infatti inammissibili nella misura in cui involgono censure di mero fatto;
invero per risalente ed immutata giurisprudenza (Cass. Penale sez. V, 9074/1983, Siani;
v. anche mass. 158977; 158834; 157655; 156961; 158285), in tema di determinazione della pena (anche nei conteggi intermedi di attenuazione od aumento), la valutazione del giudice di legittimità, in ordine all'efficacia ed alla completezza degli argomenti svolti in sede di merito, non può andare scissa dal risultato decisorio sotto il duplice profilo della pena in concreto irrogata e del giudizio globalmente espresso, come manifestazione del convincimento del giudice di merito.
Tali statuizioni inoltre sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico
(Cass. Penale sez. III, 26908/2004, Rv. 229298 Ronzoni), nella
48 specie non rilevabile tenuto conto della adeguatezza e correttezza della giustificazione espressa. Nella specie, il ragionamento nella motivazione, in punto di delladeterminazione essere stato sanzione, risulta analiticamente proposto -per tutti gli odierni ricorrenti- nel rispetto delle regole tecniche dell'argomentare giuridico, con un esame completo di tutti gli elementi processualmente disponibili,
i quali risultano correttamente interpretati con risposte esaustive alle deduzioni delle parti.
Pertanto, i ricorsi di tutti gli imputati, nella verificata tenuta logica e coerenza strutturale del provvedimento impugnato, risultano infondati e le parti proponenti vanno condannate ex art.616 C.P.P. al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il giorno 27 maggio 2010 Jonsigliere sigliere estensore
Luigi Lanza
Il Presidente
Giovanni de Roberto
IL CANCELLIERE SUPER C1
IA AL Depositato in Cancelleria
5 LUG. 2010
IL CANCELLIERE C1 SUPER og делей
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