Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/05/2010, n. 25383
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Sentenza 27 maggio 2010

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In tema di intercettazioni di comunicazioni o conversazioni, deve ritenersi legittimo il decreto del P.M. che dispone, a norma dell'art. 268, comma terzo, ult. parte, cod. proc. pen., il compimento delle operazioni mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria, quando la motivazione relativa alla situazione di insufficienza o inidoneità degli impianti della procura della Repubblica si fondi sulla sintetica indicazione che l'unico apparato risulta in concreto "occupato", dando conto, in tal modo, del fatto storico, ricadente nell'ambito dei poteri di cognizione dl P.M., che ha determinato quella situazione, in relazione al reato per il quale si procede ed al tipo di indagini necessarie. (Fattispecie relativa ad un ufficio giudiziario competente per un territorio di modeste dimensioni).

In tema di valutazione della prova, occorre distinguere tra la scienza privata del giudice, che non rientra fra le prove ritualmente acquisibili al processo e, come tale, non può essere posta a fondamento del giudizio, e le percezioni che il giudice trae direttamente dal processo e dai suoi atti, trattandosi di dati ed elementi che ritualmente entrano a far parte della sfera di cognizione del giudice e ben possono essere oggetto di valutazione e confronto con le ulteriori acquisizioni probatorie. (Fattispecie in cui il collegio giudicante ha fatto ricorso al proprio convincimento in merito alla conformità della identità dell'imputato, presente al dibattimento, rispetto alle immagini di una persona ripresa da una videoregistrazione).

Le modalità di custodia delle cose sequestrate, descritte negli artt. 259 e 260 cod. proc. pen., costituiscono prescrizioni meramente indicative che, da un lato, sono derogabili per ragioni di impossibilità o di opportunità e, dall'altro lato, non sono astrattamente contestabili, salvo il caso in cui vengano specificamente dedotti inconvenienti sostanziali attinenti ad ipotesi concrete di alterazione, modificazione o sostituzione dei reperti. Ne consegue che la mera inosservanza delle disposizioni sopra indicate non è sanzionata da alcuna ipotesi di nullità, ma può incidere unicamente sul diverso profilo della valutazione della genuinità della prova, secondo le regole generali dettate dall'art. 192 cod. proc. pen. (Fattispecie in tema di custodia di sostanze stupefacenti).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/05/2010, n. 25383
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 25383
    Data del deposito : 27 maggio 2010

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