Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
>
Versione
20 settembre 1975
20 settembre 1975
Art. 192.
((Rimborsi e restituzioni.)) ((Ciascuno dei coniugi e' tenuto a rimborsare alla comunione le somme prelevate dal patrimonio comune per fini diversi dall'adempimento delle obbligazioni previste dall'articolo 186.
E' tenuto altresi' a rimborsare il valore dei beni di cui all'articolo 189, a meno che, trattandosi di atto di straordinaria amministrazione da lui compiuto, dimostri che l'atto stesso sia stato vantaggioso per la comunione o abbia soddisfatto una necessita' della famiglia.
Ciascuno dei coniugi puo' richiedere la restituzione delle somme prelevate dal patrimonio personale ed impiegate in spese ed investimenti del patrimonio comune.
I rimborsi e le restituzioni si effettuano al momento dello scioglimento della comunione; tuttavia il giudice puo' autorizzarli in un momento anteriore se l'interesse della famiglia lo esige o lo consente.
Il coniuge che risulta creditore puo' chiedere di prelevare beni comuni sino a concorrenza del proprio credito. In caso di dissenso si applica il quarto comma. I prelievi si effettuano sul denaro, quindi sui mobili e infine sugli immobili))
((Rimborsi e restituzioni.)) ((Ciascuno dei coniugi e' tenuto a rimborsare alla comunione le somme prelevate dal patrimonio comune per fini diversi dall'adempimento delle obbligazioni previste dall'articolo 186.
E' tenuto altresi' a rimborsare il valore dei beni di cui all'articolo 189, a meno che, trattandosi di atto di straordinaria amministrazione da lui compiuto, dimostri che l'atto stesso sia stato vantaggioso per la comunione o abbia soddisfatto una necessita' della famiglia.
Ciascuno dei coniugi puo' richiedere la restituzione delle somme prelevate dal patrimonio personale ed impiegate in spese ed investimenti del patrimonio comune.
I rimborsi e le restituzioni si effettuano al momento dello scioglimento della comunione; tuttavia il giudice puo' autorizzarli in un momento anteriore se l'interesse della famiglia lo esige o lo consente.
Il coniuge che risulta creditore puo' chiedere di prelevare beni comuni sino a concorrenza del proprio credito. In caso di dissenso si applica il quarto comma. I prelievi si effettuano sul denaro, quindi sui mobili e infine sugli immobili))
Commentari • 283
- 1. separazione e divisione dei benihttps://www.osservatoriofamiglia.it/ · 171.85988
per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi Premesso che la natura di “comunione senza quote” della comunione legale dei coniugi permane sino al momento del suo scioglimento, allorquando i beni cadono in comunione ordinaria, i rimborsi e le restituzioni delle somme provenienti dai beni comuni (siano esse determinate o meno) si effettuano, ai sensi dell'art. 192 c.c., solo al momento della loro divisione che, in caso di separazione tra i coniugi, coincide con il passaggio in giudicato della relativa pronuncia, […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • +500
- 1. Corte d'Appello Bari, sentenza 28/11/2023, n. 1759Provvedimento: […] accogliere la domanda avanzata ex art. 192 cc con la condanna della CP_1 al pagamento in favore di esso Pt_1 dell'importo di € 50.000,00 e/o di quella somma, maggiore o minore che verrà accertata e ritenuta equa e di giustizia all'esito del giudizio di gravame, […] Alla luce di tali risultanze il primo giudice ha ritenuto che il Pt_1 “in mancanza della prova dell'utilizzo delle somme prelevate per esigenze familiari, è tenuto a rimborsarle alla comunione ai sensi dell'art. 192 co. 1 c.c. (la cointestazione dei conti fonda una presunzione di contitolarità delle somme ivi depositate)”, […] il che vale come fatto impeditivo dell'obbligazione restitutoria disciplinata dall'art. 192 c.c..”; […]Leggi di più...
- art. 348-bis c.p.c.·
- spese legali·
- restituzione somme prelevate·
- comunione legale·
- divisione ereditaria·
- domanda nuova in appello·
- art. 192 c.c.·
- CTU integrativa·
- art. 348-ter c.p.c.·
- art. 345 c.p.c.