Sentenza 24 gennaio 2014
Massime • 2
Ai fini della configurabilità della circostanza aggravante prevista dall'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, conv. in L. 12 luglio 1991, n. 203, è necessario accertare e porre in evidenza sia i concreti tratti esteriori del comportamento criminoso dell'agente, che devono essere connotati dall'efficacia intimidatrice e dalla forza di pressione tipiche degli assetti organizzativi mafiosi; sia anche la diretta incidenza agevolatrice di tale comportamento sulle attività proprie del sodalizio criminale, tanto da risultare oggettivamente funzionale a queste ultime.
In tema di associazione di stampo mafioso, assume il ruolo di concorrente "esterno" colui che, pur non inserito stabilmente nella struttura organizzativa del sodalizio, fornisce tuttavia un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo, di natura materiale o morale, sempre che questo abbia una effettiva rilevanza causale nella conservazione o nel rafforzamento delle capacità operative dell'associazione, rivelandosi in tal senso condizione necessaria per la concreta realizzazione del fatto criminoso collettivo. (Fattispecie relativa ad ordinanza cautelare emessa nei confronti di un funzionario comunale, annullata dalla S.C. perché - al di là di apodittiche affermazioni quali l'essersi "messo a disposizione della cosca", diventandone il "punto di riferimento all'interno dell'ufficio tecnico comunale" - non conteneva l'indicazione dei comportamenti concreti attraverso i quali l'indagato avrebbe agevolato il sodalizio criminale).
Commentari • 2
- 1. Art. 416-bis - Associazioni di tipo mafioso anche straniere (1)https://www.filodiritto.com/
- 2. Art. 110 - Pena per coloro che concorrono nel reatohttps://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/01/2014, n. 8674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8674 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 24/01/2014
Dott. LEO Guglielmo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere - N. 162
Dott. DI SALVO Emanuele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE AMICIS Gaetano - rel. Consigliere - N. 38114/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AL OM GI N. IL 02/05/1961;
avverso l'ordinanza n. 137/2013 TRIB. LIBERTÀ di REGGIO CALABRIA, del 04/03/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DE AMICIS GAETANO;
sentite le conclusioni del PG Dott. SELVAGGI Eugenio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito il difensore Avv. PUTORTÌ IU, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 4-21 marzo 2013 il Tribunale di Reggio Calabria ha rigettato l'istanza di riesame presentata nell'interesse di MB IC IU avverso l'ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carcere emessa dal G.i.p. presso quel Tribunale in data 28 gennaio 2013, in ordine ai seguenti reati:
a) art. 110 c.p., art. 416 bis c.p., commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, (capo sub A-bis della rubrica), commesso in Melito Porto Salvo ed altre zone della provincia reggina, in epoca antecedente e prossima all'anno 2005 e sino alla data odierna;
b) artt. 81 cpv. e 110 c.p., art. 513 bis c.p., commi 1 e 2 e della L. n. 203 del 1991, art. 7, commesso nella medesima località su indicata, in data antecedente e prossima all'anno 2005 e fino all'anno 2010 (capo sub B); c) artt. 110, 81 cpv. 323 e 476 c.p. e della L. n. 203 del 1991, art. 7, (capo sub B-bis), commesso nella medesima località su indicata tra il 31 maggio ed il 1 giugno 2009.
2. Le contestazioni formulate in sede cautelare nei confronti dell'indagato, impiegato presso l'ufficio tecnico del Comune di Melito Porto Salvo, hanno ad oggetto lo stabile contributo che egli avrebbe fornito, quale concorrente esterno, in favore di un sodalizio criminale di tipo mafioso denominato "ndrangheta", promuovendone gli interessi e garantendo, anche in relazione all'adozione di specifici provvedimenti, concordati con gli organizzatori del sodalizio, il suo appoggio all'associazione, soprattutto riguardo all'illecita attività di controllo, o comunque di condizionamento, nell'aggiudicazione dei pubblici appalti banditi dal Comune di Melito Porto Salvo.
Si addebita al predetto indagato, inoltre, di avere intenzionalmente procurato un ingiusto vantaggio patrimoniale a RI IO - indicato quale reale dominus dell'impresa edile "FRA.VE.SA." s.r.l. ed esponente di spicco del sodalizio facente capo alla famiglia ON - attraverso la condotta di determinazione di altri funzionati pubblici del Comune di Melito Porto Salvo ad attestare falsamente l'iscrizione al protocollo del Comune, in data 25 maggio 2009, della dichiarazione di inizio attività relativa alla costruzione, da parte della predetta società, di tre villette facenti parte di un maggior complesso residenziale commerciale ivi ubicato, dichiarazione in realtà presentata in data successiva al 30 maggio 2009, con l'aggravante di aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416 bis c.p., nonché al fine di agevolare la predetta associazione criminale.
3. Avverso la predetta ordinanza del Tribunale ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, deducendo la violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e), in relazione all'art. 273 c.p.p., commi 1 e 1 bis, art. 292 c.p.p., lett. c) e c bis), nonché in relazione all'art. 110 c.p., art. 416 bis c.p., commi 1 e 6, art. 513 bis c.p., commi 1 e 2, artt. 323 e 476 c.p. e della L. n. 203 del 1991, art. 7, non avendo l'impugnato provvedimento spiegato le ragioni per cui si è ritenuta l'esistenza del concorso esterno nel sodalizio criminoso facente capo a MI ON, in particolare circa il concreto, specifico e volontario contributo assicurato dall'indagato alla predetta associazione.
Il contenuto delle conversazioni oggetto di intercettazione ambientale del 25 aprile e del 26 maggio 2009 non indicano il tipo di contributo che L'MB avrebbe prestato in favore dell'associazione, mentre quella del 28 maggio 2009, nel corso della quale il ricorrente riferisce al RI di aver incaricato un suo amico del deposito di una pratica dello stesso RI IO presso il protocollo di un non meglio precisato ufficio, è stata erroneamente interpretata dal Tribunale, poiché nulla autorizzava a ritenere che quel protocollo avesse avuto una data falsa, ovvero che l'indicazione di una data antecedente a quella del deposito avesse potuto sanare una qualche irregolarità, tenendo conto che la domanda era stata comunque presentata il giorno dopo il 28 maggio 2009, mentre il termine di presentazione non era ancora decorso, poiché sarebbe andato a scadere il 30 maggio 2009.
Siffatte circostanze assumono rilievo non solo in relazione al reato sub B bis), ma anche con riferimento al reato di cui al capo sub A bis), atteso che quella vicenda storico-fattuale sarebbe stata l'unica in cui il ricorrente avrebbe offerto un concreto appoggio all'ipotizzato sodalizio, mentre con riguardo al capo sub B) e all'aggravante di cui all'art. 7 l'ordinanza impugnata non spiega in alcun modo il ruolo da lui svolto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso è parzialmente fondato e va pertanto accolto nei limiti e per gli effetti di seguito esposti e precisati.
5. Occorre preliminarmente osservare come non risulti precisato con chiarezza il tipo di contributo causalmente prestato dall'indagato ai fini del rafforzamento o del consolidamento del sodalizio criminale oggetto della provvisoria contestazione cautelare enucleata nel capo sub A bis), avuto riguardo al quadro di principii in questa Sede delineati, secondo cui nella fattispecie di concorso esterno nell'associazione di tipo mafioso l'evento del reato è integrato dalla conservazione, agevolazione o rafforzamento di un organismo criminoso già operante, con la conseguenza che lo stesso deve essere posto in diretta relazione eziologica con la condotta attuata dal concorrente (Sez. 6^, n. 542 del 10/05/2007, dep. 08/01/2008, Rv. 238242).
Si tratta di una verifica praticabile soltanto in virtù di un accertamento postumo di ogni interferenza o incidenza di tale condotta nella vita e nell'operatività del sodalizio criminale, tenuto conto del fatto che può assumere il ruolo di concorrente "esterno" colui che, pur non inserito stabilmente nella struttura organizzativa del sodalizio, fornisce tuttavia un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo, di natura materiale o morale, sempre che questo abbia una effettiva rilevanza causale nella conservazione o nel rafforzamento delle capacità operative dell'associazione, rivelandosi in tal senso una condizione necessaria per la concreta realizzazione del fatto criminoso collettivo (Sez. Un., n. 33748 del 12/07/2005, dep. 20/09/2005, Rv. 231671; Sez. 6^, n. 29458 del 26/06/2009, dep. 16/07/2009, Rv. 244471). Orbene, pur evidenziandosi, nel testo dell'impugnata ordinanza, l'esistenza di un rapporto preferenziale tra l'imbalzano ed il coindagato RI IO, rapporto che, sulla base delle riferite emergenze investigative, e in particolare del contenuto dei dialoghi oggetto delle intercettazioni avvenute il 25 aprile ed il 26 maggio 2009, viene definito "non ortodosso" rispetto alle ordinarie connotazioni che dovrebbe assumere una relazione di lavoro tra un imprenditore ed un funzionario dell'Amministrazione comunale, non vengono in alcun modo esplicitati, al di là dell'apodittica affermazione secondo cui l'indagato si sarebbe messo "a disposizione della cosca" nel settore degli appalti pubblici, ponendosi quale suo "punto di riferimento" all'interno dell'Ufficio tecnico comunale, i concreti comportamenti, ovvero gli specifici provvedimenti la cui adozione sarebbe stata concordata con gli organizzatori del sodalizio, ed attraverso i quali egli, interagendo con il RI nel funzionamento dell'organizzazione criminale, le avrebbe permesso di "modulare, in conseguenza della promessa di sostegno e grafie al suo appoggio..............le varie operazioni di predisposizione e allocazione di risorse umane, materiali, finanziarie e di selezione strategica degli obiettivi, più in generale di equilibro degli assetti strutturali e di comando, derivandone l'immediato ed effettivo potenziamento dell'efficienza operativa dell'associazione mafiosa con riguardo allo specifico settore di influenza".
5.1. Del tutto generici ed apoditticamente esposti risultano, inoltre, i passaggi motivazionali relativi alla contestazione - provvisoriamente enucleata nel capo sub B) - della fattispecie incriminatrice di cui all'art. 513 bis c.p., i cui elementi indiziali vengono sommariamente accennati attraverso il riferimento ad una vicenda storico-fattuale - gara di appalto dei lavori di allaccio delle utenze alla nuova rete idrica interna - i cui contorni rimangono imprecisati, al fine di delineare, attraverso l'indicazione di significativi ed univoci elementi di gravità indiziaria, congruamente sostenuti dal correlativo supporto critico- argomentativo, le note modali della condotta ed il concreto apporto causale che l'indagato vi avrebbe prestato.
5.2. Analogo giudizio di insufficienza motivazionale deve altresì essere espresso riguardo all'apprezzamento dei connessi profili storico-fattuali inerenti alla ritenuta sussistenza della ipotizzata circostanza aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, enucleata con riferimento ai reati contestati nei capi sub B) e B bis) della rubrica, la cui necessaria rivisitazione deve compiersi in guisa tale da rendere chiare, in caso di esito positivo, le modalità e le dinamiche funzionali con cui la stessa contrassegni la realizzazione delle condotte delittuose ivi provvisoriamente addebitate al ricorrente.
A tale riguardo, invero, non può ritenersi sufficiente la considerazione dei meri dati presuntivi fondati sulle implicazioni della notoria conoscenza del legame anche parentale fra il RI e la famiglia ON, rendendosi indispensabile accertare e portare alla luce i concreti tratti esteriori del comportamento criminoso che ne connotano l'ascrizione alla metodologia mafiosa. Vale a dire che occorre rendere espliciti e definiti gli aspetti reali, e non soltanto evocativi o allusivi, del riferimento all'efficacia intimidatrice ed alla forza di pressione riconducibili a specifici assetti organizzativi mafiosi di cui si sia ammantata la reale azione dell'indiziato, nonché precisare se ed in quale misura l'azione così caratterizzata abbia dispiegato una diretta incidenza causale al fine dell'agevolazione delle attività proprie del sodalizio criminale, ponendosi come ad esse oggettivamente funzionale (Sez. 6^, n. 23153 del 16/05/2007, dep. 14/06/2007, Rv. 237091).
6. Con riferimento allo specifico episodio inerente i fatti di abuso d'ufficio e falso materiale di cui al capo sub B bis) è rilevabile, per contro, una congrua giustificazione, sia pure nei limiti del perimetro cognitivo proprio della fase cautelare, della connotazione di gravità della base indiziaria che sorregge la ricostruzione del contributo dal ricorrente fornito in occasione dell'iscrizione al protocollo del Comune, in data 25 maggio 2009, della dichiarazione di inizio attività relativa alla costruzione, da parte della impresa edile "FRA.VE.SA." s.r.l., di tre villette facenti parte di un maggior complesso residenziale commerciale ivi ubicato. Al riguardo, infatti, l'apprezzamento espresso dal Tribunale riposa sulla compiuta disamina delle obiezioni difensive e sulla motivata valorizzazione dei dati indiziali offerti dalle risultanze dei colloqui - intercorsi fra il RI e l'imbalzano - oggetto delle intercettazioni telefoniche ed ambientali del 28 maggio 2009 e del 1 giugno 2009, laddove lo stesso MB, in risposta ad un'esplicita domanda, fornisce assicurazioni al RI di aver dato disposizioni affinché la data di presentazione della documentazione venisse anticipata di cinque giorni rispetto al termine ultimo, si da dimostrare la tempestività dell'adempimento ed evitare problemi in vista dell'approvazione del progetto. Conclusione, questa, che non può essere invalidata dalla pretesa errata valutazione probatoria del tenore delle su indicate intercettazioni, considerato che è possibile prospettare in sede di legittimità una interpretazione del significato di una intercettazione, diversa da quella proposta dal giudice di merito, soltanto in presenza di un palese travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (ex plurimis, Sez. 6^, n. 11189 del 08/03/2012, dep. 22/03/2012, Rv. 252190; Sez. 2^, n. 38915,17/10/2007, Rv. 237994).
Nella specie, invero, non sono affatto riconoscibili, allo stato, i tratti di una difformità connotata da "decisività ed incontestabilità", qualità, queste, che presuppongono una realtà manifesta e priva di ambiguità, non concretizzabile nella vicenda in esame, laddove l'ipotesi interpretativa in danno del ricorrente appare ragionevolmente sostenuta, sulla base di un apprezzamento di merito privo incoerenze od illogicità, che, come tale, si sottrae al possibile sindacato in questa Sede esercitabile.
In relazione a tale specifico profilo, dunque, a fronte di un congruo ed esaustivo apprezzamento delle emergenze procedimentali, esposto attraverso un insieme di sequenze motivazionali chiare e prive di vizi logici, il ricorrente non ha individuato passaggi o punti della decisione tali da inficiare complessiva tenuta del discorso argomentativo delineato dal Tribunale, ne' ha soddisfatto l'esigenza una critica puntuale e ragionata che deve informare l'atto di impugnazione, ma ha sostanzialmente contrapposto una lettura alternativa delle risultanze processuali, facendo leva sull'apprezzamento profili di merito già puntualmente vagliati in sede di riesame cautelare, e la cui rivisitazioni evidentemente, non è in alcun modo sottoponibile al giudizio di questa Suprema Corte.
7. S'impone, conseguentemente, l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza, per un nuovo esame dei punti critici sopra evidenziati (parr. 5, 5.1. e 5.2.), che nella piena libertà dei relativi apprezzamenti di merito, dovrà colmare le su indicate lacune motivazionali, uniformandosi ai principii diritto in questa Sede stabiliti.
La Cancelleria curerà l'espletamento degli incombenti previsti dall'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Reggio Calabria. Manda a Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2014.
Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2014