Sentenza 17 novembre 2004
Massime • 4
Nel caso di acquisizione degli esiti dell' intercettazione di conversazioni o comunicazioni in procedimento diverso da quello nel quale siano state rilasciate le relative autorizzazioni, il controllo del giudice sulla legalità dell'ammissione e dell'esecuzione delle operazioni - di carattere meramente incidentale e, come tale, ininfluente nel procedimento "a quo" - riguarda esclusivamente la serietà e la specificità delle esigenze investigative, come individuate dal P.M. in relazione alla fattispecie criminosa ipotizzata, e non comporta alcuna valutazione di fondatezza, neanche sul piano indiziario, della ipotesi in questione.
Ai fini dell'utilizzabilità degli esiti di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni in procedimento diverso da quello nel quale esse furono disposte, non occorre la produzione del relativo decreto autorizzativo, essendo sufficiente il deposito, presso l'Autorità giudiziaria competente per il "diverso" procedimento, dei verbali e delle registrazioni delle intercettazioni medesime.
L'inutilizzabilità dei risultati di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni per violazione degli artt. 267 e 268, commi primo e terzo, cod. proc. pen., è rilevata dal giudice del procedimento diverso da quello nel quale furono autorizzate solo quando essa risulti dagli atti di tale procedimento, non essendo tenuto il giudice a ricercarne d'ufficio la prova. Grava, infatti, sulla parte interessata a farla valere l'onere di allegare e provare il fatto dal quale dipende l'eccepita inutilizzabilità, sulla base di copia degli atti rilevanti del procedimento originario che la parte stessa ha diritto di ottenere, a tal fine, in applicazione dell'art. 116 stesso codice (In motivazione la Corte ha osservato che anche nel giudizio "a quo", poiché l'inutilizzabilità discende dalla violazione delle norme richiamate dall'art. 271, comma primo, cod. proc. pen., e non dalla mera indisponibilità degli atti concernenti l'intercettazione e la sua legittimità, incombe alla parte l'onere di dedurne la sussistenza).
Allorché i risultati di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni autorizzate con provvedimento motivato "per relationem" siano acquisiti in procedimento diverso da quello in cui furono disposte, la parte che ne eccepisce l'inutilizzabilità, per essere la relativa motivazione solo apparente, ha l'onere di produrre sia il decreto di autorizzazione sia il documento al quale esso rinvia, in modo da porre il giudice del procedimento "ad quem" in grado di verificare l'effettiva inesistenza, nel procedimento "a quo", del controllo giurisdizionale prescritto dall'art. 15 Cost. (Nell'occasione la Corte ha ribadito la distinzione tra motivazione assente o apparente, alla quale consegue l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, e il vizio di inadeguata o insufficiente motivazione, che non rileva ai fini della loro utilizzabilità).
Commentari • 16
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 17/11/2004, n. 45189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45189 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARVULLI Nicola - Presidente - del 17/11/2004
Dott. PAPADIA Umberto - Componente - SENTENZA
Dott. LATTANZI Giorgio - Componente - N. 26
Dott. DE ROBERTO IO - Componente - REGISTRO GENERALE
Dott. ONORATO Pierluigi - Componente - N. 19079/2004
Dott. CARMENINI Libero Secondo - Componente -
Dott. GIRONI Emilio IO - Componente -
Dott. NAPPI Aniello - Componente -
Dott. GALBIATI Ruggero - Componente -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
P.M. in proc. pen.;
a carico di:
SP GI;
AL IO;
avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli depositata il 5 aprile 2004;
Sentita la relazione svolta dal Componente Dott. Aniello Nappi;
Udite le conclusioni del Procuratore Generale Dr. V. Esposito, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Napoli ha annullato in sede di riesame la misura cautelare della custodia in carcere applicata a GI Esposito e IO ST, persone sottoposte a indagini per ricettazione di autovetture rubate ed estorsione ai danni dei proprietari dei veicoli. Hanno rilevato i giudici del merito come le misure cautelari siano fondate esclusivamente su intercettazioni telefoniche acquisite da altro procedimento, che vanno però dichiarate inutilizzabili, in quanto il decreto che le autorizzò, pure allegato agli atti, è motivato solo per relationem a una nota di polizia giudiziaria non trasmessa dal procedimento a quo. Sicché l'ordinanza applicativa risulta priva di giustificazione sul presupposto probatorio delle misure, perché l'impossibilità di vagliarne la legittimità rende appunto inutilizzabili le intercettazioni acquisite.
Ricorre per Cassazione il Pubblico Ministero e deduce violazione dell'art. 270 c.p.p., rilevando come ai fini dell'utilizzabilità delle intercettazioni eseguite in altro procedimento la norma imponga di depositare nel procedimento ad quem solo i verbali e le registrazioni, mentre una diversa interpretazione finirebbe per attribuire al giudice ad quem un abnorme sindacato sulla legittimità degli atti del procedimento a quo.
2. La seconda Sezione penale di questa Corte, cui il ricorso era stato assegnato, ne ha rimesso la decisione alle Sezioni unite, avendo rilevato un contrasto di giurisprudenza circa la necessità di acquisire anche il decreto autorizzativo, perché siano utilizzabili le intercettazioni disposte in altro procedimento. Secondo una parte della giurisprudenza, invero, "in caso di utilizzazione di intercettazioni telefoniche in procedimento diverso da quello nel quale sono state disposte, gli atti che devono essere depositati presso l'autorità competente per il diverso procedimento sono esclusivamente quelli indicati nell'art. 270, comma secondo, vale a dire i verbali e le registrazioni. Dette intercettazioni, quindi, sono utilizzabili nel procedimento diverso, stante il principio di tassatività delle inutilizzabilità, anche se non siano stati depositati, presso la cancelleria del giudice del procedimento diverso da quello per il quale sono state disposte le intercettazioni, i decreti autorizzativi delle intercettazioni" (Cass., sez. 6^, 16 maggio 2000, Bossert, m. 217563; conf.: Cass., sez. F., 31 luglio 2003, Abbinante, m. 226166, Cass., sez. 1^, 3 luglio 2003, De Felice, m. 225121, Cass., sez. 5^, 2 maggio 2003, Luciani, m. 225946, Cass., sez. 1^, 25 marzo 2003, Goga, m. 225046, Cass., sez. 1^, 11 marzo 2003, Esposito, m. 225266, Cass., sez. 5^, 7 marzo 2003, Oshafi, m. 224199, Cass., sez. 1^, 15 novembre 2002, Aleccì, m. 224697, Cass., sez. 3^, 22 marzo 2001, Zhezha, m. 219367, Cass., sez. 1^, 17 dicembre 1999, Santoro, m. 215108). Secondo una diversa giurisprudenza, invece, "il principio secondo il quale al giudice che adotta una misura cautelare e, successivamente, al giudice del riesame debbono essere trasmessi gli atti autorizzativi delle intercettazioni trova applicazione anche nel caso in cui si tratti di intercettazioni eseguite in altri procedimenti ai sensi dell'art. 270 c.p.p., stante la generale valenza del disposto dell'art. 271 c.p.p. e non essendovi ragione di ritenere inoperanti, nel procedimento in cui l'esito delle intercettazioni è riversato, le garanzie normalmente spettanti all'indagato nel procedimento da cui le stesse provengono ne' potendosi ritenere le operazioni di captazione disposte in una dato procedimento assistite, in quello diverso, da presunzione di legittimità e sottratte alla doverosa verifica giudiziale dei presupposti di utilizzabilità" (Cass., sez. 1^, 17 febbraio 2003, Gullo, m. 224669, Cass., sez. 1^, 22 dicembre 2000, Caramazza, m. 218190, Cass., sez. 4^, 24 novembre 2000, Sadra, m. 218292). Si rileva in particolare che "pure se l'art. 270 c.p.p., il quale ribadisce i termini di utilizzabilità nel procedimento "diverso", delle intercettazioni disposte in altra procedura, non prevede l'obbligo del deposito, nel secondo, dei decreti con i quali, in quello di origine, furono autorizzate le intercettazioni, deve escludersi anche alla stregua della sentenza costituzionale n. 232 del 1987 (riferita all'analoga disposizione dell'art. 226 "quater" c.p.p. 1930), che il legislatore abbia voluto impedire alla difesa l'esercizio di un significativo controllo su tali provvedimenti, la cui irritualità, illegittimità o inadeguatezza comporterebbe la nullità delle intercettazioni e l'inutilizzabilità dei risultati dalle stesse conseguiti. Al di là del dato testuale deve perciò ritenersi che, unitamente ai verbali di intercettazione ed al materiale magnetofonico, cui fa riferimento l'art. 268, sesto, settimo e ottavo comma, richiamati dall'art. 270, secondo comma, c.p.p., nel procedimento "diverso" vanno depositati anche -
ovviamente, in copia - i decreti di autorizzazione adottati dal giudice per le indagini preliminari nel procedimento di origine. Il momento ultimo in cui tale deposito deve essere effettuato coincide con la richiesta di rinvio a giudizio ex art. 416 c.p.p." (Cass., sez. 6^, 1 settembre 1992, Bruzzese, m. 191896). Come riferito nell'ordinanza di rimessione, v'è poi un terzo orientamento giurisprudenziale, che sembrerebbe proporsi come intermedio, per il quale, benché non sia previsto il deposito dei decreti autorizzativi delle intercettazioni disposte in altro procedimento, tuttavia la parte interessata può ottenerne copia, "a norma dell'art. 116 c.p.p., ove ritenga di verificarne la regolarità" (Cass., sez. 6^, 14 aprile 2003, Femia, m. 226705), perché, "pur senza introdurre una sorta di presunzione di legittimità dei decreti autorizzativi, la necessità di un nuovo controllo sul punto è giustificata solo in presenza di specifica eccezione di inutilizzabilità dell'atto acquisito" (Cass., sez. 1^, 10 febbraio 2003, Torcasio, m. 224667, Cass., sez. 6^, 4 novembre 2003, Alushaj, m. 226932).
3. Il contrasto di giurisprudenza denunciato dalla Seconda sezione penale di questa Corte attiene certamente all'interpretazione dell'art. 270 c.p.p., che è specificamente destinato a disciplinare l'acquisizione delle intercettazioni disposte in altro procedimento;
ma presuppone per la sua risoluzione una più generale ricostruzione dei due distinti procedimenti rispettivamente previsti per l'ammissione, prima, delle intercettazioni e per la selezione, poi, delle prove così ottenute.
3.1 - Le intercettazioni di conversazioni sono in realtà un mezzo di ricerca della prova che determina una grave limitazione del diritto alla libertà e alla segretezza di ogni forma di comunicazione, garantito come inviolabile dall'art. 15 Cost.; e sono ammissibili solo "per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge". Per questa ragione l'art. 266 c.p.p. richiede che si proceda per determinate categorie di reati. E l'art. 267 c.p.p. stabilisce che le intercettazioni debbano essere previamente autorizzate con decreto motivato del giudice: solo in casi di eccezionale urgenza possono essere disposte con decreto motivato del pubblico ministero, soggetto peraltro a motivata convalida da parte del giudice entro il termine di quarantotto ore.
L'evidente intento del legislatore, quindi, è di imporre un preventivo accertamento di serietà delle esigenze investigative che legittimano l'intrusione dell'autorità giudiziaria nella sfera dei diritti inviolabili di un cittadino che può essere anche del tutto estraneo al reato per il quale si procede. Tra i presupposti del provvedimento autorizzativo, l'art. 267 comma 1 c.p.p. esige, infatti, che sussistano "gravi indizi" dell'esistenza di un reato, non della colpevolezza di una persona e tantomeno della persona che viene sottoposta a intercettazione.
Tuttavia è questo uno dei rari casi in cui l'inutilizzabilità della prova illegittimamente acquisita è prevista come conseguenza non solo della violazione di una regola di esclusione della prova (art. 266 c.p.p.), secondo la disposizione generale dell'art. 191 c.p.p.,
bensì come conseguenza anche della violazione delle regole relative alle modalità di acquisizione della prova (art. 267 e 268). L'art. 271 c.p.p. prevede infatti che sono inutilizzabili i risultati delle intercettazioni sia quando queste siano state eseguite fuori dei casi consentiti dalla legge, in violazione dell'art. 266 c.p.p., sia quando siano rimaste inosservate le disposizioni previste dagli art. 267 e 268 commi 1 e 3 c.p.p., circa le modalità di ammissione e di esecuzione delle intercettazioni.
Quello sull'ammissibilità delle intercettazioni rimane peraltro un giudizio inteso a verificare soprattutto l'effettiva e specifica esigenza di un'interferenza nella libertà di comunicazione dei cittadini;
non è un giudizio cui possano applicarsi le norme generali sull'ammissione e sull'assunzione della prova, che trovano invece applicazione per la selezione dei risultati delle intercettazioni. Il procedimento di ammissione della prova si apre, in realtà, solo quando le operazioni di intercettazione si sono esaurite.
I verbali redatti e le registrazioni eseguite nel corso delle intercettazioni, immediatamente trasmessi al pubblico ministero, vanno depositati in segreteria, insieme ai provvedimenti (di autorizzazione ed eventualmente di proroga) concernenti l'intercettazione, entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, salvo che il giudice autorizzi il ritardo del deposito non oltre la chiusura delle indagini preliminari, quando potrebbe derivarne grave pregiudizio per le investigazioni (art. 268 commi 4 e 5 c.p.p.). Ai difensori delle parti è dato poi avviso che, entro un termine fissato dal pubblico ministero ed eventualmente prorogato dal giudice, hanno facoltà di esaminare gli atti e ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche (268 commi 6 e 8 c.p.p.). Scaduto tale termine, il giudice provvede a separare in tre parti i verbali e le registrazioni provenienti dall'intercettazione. Dispone, infatti, l'acquisizione come prova di tutte le conversazioni indicate dalle parti, salvo che appaiano manifestamente irrilevanti;
e, anche d'ufficio, ma nel contraddittorio delle parti, dispone lo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l'utilizzazione; mentre le registrazioni e i verbali che non sono stati neppure acquisiti come prova, sono di regola conservati fino alla pronuncia di sentenza non più soggetta a impugnazione. Sicché, mentre per l'ammissione dell'intercettazione si applicano i criteri di ammissibilità previsti dall'art. 267 c.p.p., per la selezione dei suoi risultati sono invece applicabili i criteri di ammissibilità previsti dall'art. 190 comma 1 c.p.p.. Benché si tratti di procedimenti pur sempre funzionalmente collegati, non potrebbe risultare più netta, allora, la distinzione strutturale tra il procedimento di ammissione dell'intercettazione, affidato alla garanzia del giudice per la libertà tutelata dall'art. 15 Cost., e il procedimento di ammissione della prova ottenuta con l'intercettazione, affidato alle prevalenti opzioni delle parti. 3.2. - Di regola i risultati delle intercettazioni sono utilizzabili come prova soltanto nell'ambito del procedimento in cui vengono disposte. E, come ha ben chiarito la Corte costituzionale, il limite all'utilizzazione delle intercettazioni in procedimenti diversi è necessario al fine di evitare la trasformazione dell'intervento del giudice in un'autorizzazione in bianco, incompatibile con l'art. 15 Cost. (C. cost. 24 febbraio 1994, n. 63). Secondo quanto prevede l'art. 270 c.p.p., tuttavia, quando risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza, i risultati delle intercettazioni possono essere utilizzati come prova anche in procedimenti distinti. Sicché, sebbene non si richieda un'ulteriore interferenza nella sfera di libertà altrui, il limite di ammissibilità della prova risulta ristretto rispetto a quanto l'art. 266 c.p.p. prevede circa i reati che consentono l'intercettazione. Atteso però che la rilevanza della prova dipende dalle ipotesi di accusa che sono in discussione in ciascun procedimento, si prevede che vadano rinnovati sia il deposito dei verbali e delle registrazioni sia le operazioni di selezione delle conversazioni rilevanti. Si può pertanto concludere che, dei due procedimenti di cui consiste questo mezzo di ricerca della prova, l'art. 270 c.p.p. disciplina solo il secondo, quello di selezione dei verbali e delle registrazioni rilevanti. Il procedimento di ammissione dell'intercettazione rimane del tutto estraneo alla disciplina dell'utilizzazione dei suoi risultati in un diverso giudizio. Ma questo non può significare affatto che nel giudizio ad quem sia indifferente la legalità del procedimento di autorizzazione ed esecuzione delle intercettazioni. Se la violazione della garanzia di libertà e segretezza delle comunicazioni può rendere inutilizzabile la prova nel giudizio a quo, a maggior ragione deve poter rendere inutilizzabile la prova nel giudizio ad quem, nel quale ha più ristretti limiti di ammissibilità. E del resto è evidente a quali abusi si presterebbe altrimenti la circolazione di una prova privata della memoria della sua genesi. Si renderebbero possibili proprio quelle autorizzazioni in bianco che si è inteso evitare. Non sembra discutibile perciò che l'illegalità del procedimento di ammissione dell'intercettazione renda inutilizzabile anche in altri giudizi la prova che se ne può desumere, come già affermato dalla Corte costituzionale, sia pure con implicazioni procedimentali riferibili solo al codice abrogato (C. cost., 3 giugno 1987, n. 223), e come argomentabile anche dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, opportunamente citata dal Procuratore generale (C. eur. d.u., 24 aprile 1990 affare Huvig
contro
Francia, C. eur. d.u., 24 aprile 1990 affare Kruslin
contro
Francia). Tuttavia l'inutilizzabilità della prova dipende appunto dall'illegalità del procedimento di ammissione dell'intercettazione, non certo dalla mancata trasmissione del documento rappresentativo dell'intervenuta autorizzazione o della proroga delle operazioni. Come risulta chiaro dall'art. 271 comma 1 c.p.p., anche nel procedimento a quo l'inutilizzabilità deriva dalla violazione degli art. 267 e 268 commi 1 e 3 c.p.p., che disciplinano appunto l'ammissione e l'esecuzione della intercettazione;
non determina invece inutilizzabilità la violazione dell'art. 268 comma 4 c.p.p., che prevede il deposito, oltre che dei verbali e delle registrazioni, anche dei decreti di autorizzazione e di proroga delle intercettazioni.
Certo nel procedimento a quo il decreto di autorizzazione va considerato come elemento necessario di documentazione della prova desumibile dalle intercettazioni, perché serve a individuare la vicenda criminosa per il cui accertamento l'autorizzazione fu rilasciata. E per questa ragione nella giurisprudenza di legittimità si riconosce che il pubblico ministero ha l'onere di allegare il decreto di autorizzazione anche quando nella fase delle indagini preliminari chieda l'adozione di un provvedimento cautelare sulla base di una documentazione solo sommaria (cosiddetti brogliacci) dei risultati delle intercettazioni, prima che sia intervenuto il deposito previsto dall'art. 268 comma 4 c.p.p. (Cass., sez. un., 20 novembre 1996, Glicora, m. 206954, Cass., sez. un., 27 marzo 1996, Monteleone, m. 204811). Ma con riferimento alle intercettazioni disposte in altro procedimento non si può prescindere dalla chiara disposizione dell'art. 270 comma 2 c.p.p., che richiede il deposito solo dei verbali e delle registrazioni, ritenendoli documentazione sufficiente della prova desumibile da intercettazioni autorizzate per l'accertamento di una vicenda criminale certamente diversa da quella oggetto del procedimento ad quem. Sicché i decreti autorizzativi costituiscono atti del procedimento a quo (art. 238 c.p.p.), che vanno prodotti da chi vi abbia interesse, perché il controllo sulla legalità del procedimento di ammissione dell'intercettazione è demandato all'iniziativa delle parti, come del resto è ragionevole avvenga in un processo ispirato al principio dispositivo. Il giudice è indiscutibilmente tenuto a rilevare d'ufficio l'inutilizzabilità che risulti ex actis;
ma non è tenuto a ricercarne d'ufficio la prova. E infatti lo stesso art. 270 c.p.p. prevede al terzo comma che "il pubblico ministero e i difensori delle parti hanno altresì facoltà di esaminare i verbali e le registrazioni in precedenza depositati nel procedimento in cui le intercettazioni furono autorizzate"; mentre per i decreti autorizzativi, che debbono essere disponibili anche nel caso in cui neppure i verbali e le registrazioni siano stati ancora depositati nel procedimento a quo, soccorre evidentemente l'art. 116 c.p.p., laddove riconosce a chiunque vi abbia interesse il diritto a ottenere il rilascio a proprie spese di copie, estratti o certificati di singoli atti. L'esigenza di un coordinamento interpretativo tra gli art. 116 e 238 c.p.p. si pone in realtà in una prospettiva che trascende lo stesso art. 270 c.p.p., perché l'esercizio del diritto alla prova presuppone che, salvo il segreto investigativo, l'accesso agli atti di altri procedimenti, ad esempio per le contestazioni a norma dell'art. 500 c.p.p., sia riconosciuto a tutte le parti, indipendentemente dall'eventualità che il giudice ad quem abbia la possibilità, giuridica e di fatto, di disporne l'acquisizione. E questa esigenza vale anche per il pubblico ministero, che solo ai fini delle indagini, non quindi per l'esercizio del diritto alla prova in dibattimento, può giovarsi degli strumenti privilegiati offertigli dagli art. 117 e 371 comma 1 c.p.p. per consentirgli di ottenere copie di atti da altra autorità giudiziaria. È certamente auspicabile comunque che i decreti autorizzativi siano prodotti direttamente dalla parte che intenda avvalersi dei verbali e delle registrazioni dell'intercettazione disposta in altro procedimento;
ovvero che in mancanza provveda all'acquisizione il giudice, quando i tempi del procedimento lo consentano. Ma deve tuttavia ribadirsi che l'onere di provare l'illegalità del procedimento di ammissione dell'intercettazione incombe su chi formuli l'eccezione di inutilizzabilità della prova che se ne vuoi desumere, perché per i fatti processuali, a differenza di quanto avviene per i fatti penali, ciascuna parte ha l'onere di provare quelli che adduce, quando essi non risultino documentati nel fascicolo degli atti di cui il giudice dispone (Cass., sez. 6^, 4 febbraio 1998, Ripa, m. 210378, Cass., sez. 6^, 16 ottobre 1995, Pulvirenti, m. 203740). Come ha ben chiarito la più recente e autorevole giurisprudenza civile, anche rispetto alle questioni rilevabili d'ufficio il potere officioso del giudice attiene solo al riconoscimento degli effetti giuridici dei fatti, che tuttavia debbono essere pur sempre allegati dalle parti (Cass., sez. un., 3 febbraio 1998, n. 1099, m. 515986, Cass., sez. un., 23 gennaio 2002, n. 761, m. 551789). Con le allegazioni invero le parti individuano i fatti rilevanti, prospettandone un'ipotesi ricostruttiva ritenuta funzionale alla pretesa fatta valere in giudizio;
con le domande o con le eccezioni postulano gli effetti giuridici che assumono siano previsti dalla legge per i fatti allegati;
con le richieste e le deduzioni probatorie tendono a verificare le ipotesi ricostruttive formulate con le allegazioni, adoperandosi per dimostrare l'attendibilità, vale a dire la veridicità, delle proprie affermazioni in ordine ai fatti allegati. E il potere di allegazione rimane riservato esclusivamente alla parte anche rispetto ai fatti costitutivi di eccezioni rilevabili d'ufficio, perché il giudice può surrogare la parte nella postulazione degli effetti giuridici dei fatti allegati, ma non può surrogarla nell'onere di allegazione, in particolare con riferimento a questioni che non risultino altrimenti controverse. Questa ricostruzione dei poteri del giudice e degli oneri delle parti va applicata anche al rapporto tra disponibilità dei decreti autorizzativi e utilizzabilità della prova che si può desumere dalle intercettazioni.
Nel procedimento a quo i decreti autorizzativi sono, come s'è detto, elemento necessario di documentazione della prova. Ma anche in tale procedimento, ove non risulti prodotto un decreto autorizzativo e il rito non conceda tempi idonei alla sua acquisizione (come avviene ad esempio nel giudizio di riesame), il giudice non può per ciò solo rilevare d'ufficio la inutilizzabilità della prova, se nessuna parte abbia allegato che la mancanza del decreto rende impossibile il controllo di legalità, perché la legalità dell'intercettazione potrebbe non essere affatto controversa, essendo stata già verificata ad esempio, in precedenti incidenti procedimentali. Il giudice può senz'altro rilevare d'ufficio solo l'inutilizzabilità già desumibile dagli atti, come quando, ad esempio, essendo stato prodotto il decreto autorizzativo, risulti che l'intercettazione è stata autorizzata per un reato non incluso tra quelli per i quali è ammessa o con un provvedimento del tutto carente di motivazione. Infatti, è bene ribadirlo, l'inutilizzabilità della prova desumibile dall'intercettazione dipende dalla mancanza o dall'illegittimità dell'autorizzazione, non dalla indisponibilità della relativa documentazione.
Nel procedimento ad quem, invece, la parte, ove eccepisca la mancanza o l'illegittimità dell'autorizzazione, deve non solo allegare ma anche provare il fatto dal quale dipenda l'inutilizzabilità eccepita, perché, come s'è detto, in questo procedimento i decreti autorizzativi non sono elemento necessario di documentazione della prova desumibile dall'intercettazione. Se nel procedimento a quo dunque la parte ha un onere di mera allegazione, nel procedimento ad quem la parte ha un onere sia di allegazione sia di prova, perché, come s'è già detto, rispetto ai fatti processuali, l'onere della prova non incombe solo sul pubblico ministero, bensì su ciascuna parte in relazione ai fatti che deduce.
Si deve pertanto concludere con l'enunciazione del seguente principio di diritto:
Nel caso di acquisizione dei risultati di intercettazioni disposte in altro procedimento, l'eventuale inutilizzabilità della prova a norma dell'art. 271 c.p.p. può dipendere dall'illegalità del procedimento di ammissione dell'intercettazione, ma non dalla mancata trasmissione del documento rappresentativo dell'intervenuta autorizzazione o della proroga delle operazioni;
e, trattandosi di un fatto processuale, il fatto dal quale dipende tale illegalità va provato dalla parte che la eccepisce.
4. Ciò posto, rimane da chiarire quali siano l'ambito e i limiti del controllo che, sulla base degli atti prodotti, il giudice del procedimento ad quem può compiere sulla legalità dell'ammissione e dell'esecuzione dell'intercettazione disposta nel procedimento a quo. Va subito rilevato come non pare possa discutersi che le valutazioni del giudice ad quem siano meramente incidentali e, quindi, non spieghino efficacia alcuna nel procedimento a quo. Sicché risulta infondato il rilievo del pubblico ministero ricorrente, che paventa un abnorme sindacato esterno sulla legittimità degli atti del procedimento a quo. Ma occorre verificare se, oltre a questo ovvio limite di efficacia, le valutazioni del giudice ad quem abbiano anche limiti di estensione quanto al loro oggetto.
Come s'è detto, infatti, nel caso in esame il decreto di autorizzazione delle intercettazioni era stato in realtà trasmesso al giudice ad quem, ma non era stata trasmessa la nota di polizia giudiziaria cui faceva riferimento la motivazione per relationem del provvedimento.
In proposito occorre premettere che, benché l'art. 267 comma 1 c.p.p. esiga, tra i presupposti del provvedimento autorizzativo, che sussistano "gravi indizi di reato", sarebbe improprio definire come probatorio questo presupposto, perché non si richiede una prova, neppure indiziaria, di colpevolezza. Sicché deve ritenersi che il legislatore, intendendo escludere un ricorso indiscriminato a uno strumento insidioso di ricerca della prova, esiga solo un vaglio di particolare serietà e specificità delle esigenze investigative, non una valutazione circa il fondamento di un'accusa che potrebbe anche non essere stata ancora formulata. E questa conclusione non può non tradursi in una drastica riduzione dell'ambito del controllo sulla motivazione del decreto, che, non dovendo esprimere una valutazione di fondatezza dell'accusa, ma appunto solo un vaglio di effettiva serietà del progetto investigativo, si sottrae a una rigorosa verifica a posteriori, in particolare quando le indagini abbiano avuto uno sviluppo che manifesti la rilevanza dei risultati delle intercettazioni ai fini dell'accertamento della vicenda cui si riferiva l'autorizzazione. Ne risulta anzi evidente come la principale funzione di garanzia della motivazione del decreto stia proprio nell'individuazione della specifica vicenda criminosa cui l'autorizzazione si riferisce, in modo da prevenire il già ricordato rischio di autorizzazione in bianco.
In realtà questa Corte si è già espressa più volte nel senso che solo la mancanza, e non anche l'inadeguatezza, della motivazione del decreto autorizzativo, può dar luogo a inutilizzabilità dei risultati probatori dell'intercettazione (Cass., sez. un., 25 marzo 1998, Manno, m. 210610, Cass., sez. un., 21 giugno 2000, Primavera, m. 216665), perché, per aversi inutilizzabilità, deve risultare una carenza della motivazione che riveli l'inesistenza di quel vaglio preventivo del giudice cui la legge affida la tutela del diritto garantito dall'art. 15 Cost.. Ne consegue che, essendo sufficiente anche una motivazione per relationem del decreto autorizzativo (Cass., sez. un., 21 giugno 2000, Primavera, cit.), quando i risultati di un'intercettazione siano acquisiti in altro procedimento, nel quale si eccepisca che la relatio si è tradotta in una mera apparenza di motivazione, deve essere la parte che propone l'eccezione a produrre il documento di riferimento dal quale risulti in definitiva la mancanza di un effettivo vaglio preventivo del giudice. Nel caso in esame, pertanto, il giudice non avrebbe dovuto considerare inutilizzabili i risultati delle intercettazioni in mancanza della prova della dedotta illegittimità del procedimento autorizzativo delle intercettazioni. E quindi l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio al Tribunale del riesame di Napoli, perché valuti il presupposto probatorio delle misure controverse tenendo conto anche delle intercettazioni di cui non è stata provata l'inutilizzabilità.
P.Q.M.
La Corte annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Napoli per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 17 novembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2004